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Decisione

11.2016.133

Azione possessoria: tutela giurisdizionale nei casi manifesti

19 aprile 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti hanno proposto di riscattare la servitù dietro versamento di fr. 18 000.–. AO 1 non ha accettato la proposta. Il

Pretore aggiunto ha avvertito le parti che avrebbe statuito senza ulteriori

formalità.

F. Nel

frattempo, il 20 agosto 2014, il Consiglio di Stato ha annullato la decisione

municipale del 15 gennaio 2014, accertando che l'ordine di sospendere i lavori

era divenuto privo d'oggetto, gli interventi sulla particella n. 614 essendo

terminati, e che una domanda di costruzione non occorreva nel caso specifico perché

le opere in questione erano di natura provvisoria, destinate unicamente a garantire

l'accesso al cantiere con veicoli pesanti. Un ricorso presentato dal Comune di __________

contro tale risoluzione è stato respinto dal Tribunale cantonale amministrativo

il 24 febbraio 2015 (inc. 52.2014.36).

G. Statuendo

il 21 novembre 2016, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'azione di

manutenzione, nel senso che ha ordinato a AP 1 e AP 2, sotto comminatoria dell'art.

292 CP e di una multa disciplinare di fr. 200.– per ogni giorno di inadempimento,

di rimuovere dalla superficie gravata della servitù sulla particella n. 614 i

massi e il materiale ivi depositati e di ripristinare la possibilità di transito

veicolare entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione. Quanto

alla facoltà di adempimento sostitutivo, egli l'ha subordinata a una domanda previa

che indicasse la persona incaricata e il preventivo di spesa, con obbligo di anticipare

i costi da parte dell'istante. Le spese processuali di fr. 1700.– sono state

poste per fr. 60.– a carico di AO 1 e per fr. 1640.– a carico dei convenuti in

solido, tenuti a rifondere all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.–

per ripetibili ridotte.

H. Contro

la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un

appello del 5 dicembre 2016 nel quale chiedono di respingere l'azione di

manutenzione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni

del 12 gennaio 2017 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di

tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili,

trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art.

314.

cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno,

l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungeva almeno

fr. 10 000.– nell'ultimo atto di

causa davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il primo giudice

ha indicato il valore litigioso in fr. 21 000.–

(sentenza impugnata, pag. 4), cifra che le parti non discutono e che non appare

inverosimile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata

è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 23 novembre 2016, di modo che il

termine di 10 giorni è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto sabato

3.

dicembre 2016, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142

cpv. 3 CPC. Introdotto lunedì 5 dicembre 2016, ultimo giorno utile, sotto

questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello

AP 2 e AP 1 accludono varia documentazione e chiedono che si richiamino incarti

dall'Ufficio tecnico del Comune di __________, dal Consiglio di Stato, dal

Tribunale cantonale amministrativo e dalla Sezione del lavoro della Divisione

dell'economia. Se non che, le decisioni prese dal Municipio di __________ il 12

dicembre 2012 e il 15 gennaio 2014, così come la notifica del­l'inizio lavori

del 18 giugno 2013 figurano già nell'incarto richiamato dalla Pretura, di modo

che la loro edizione è superflua. Quanto all'ulteriore documentazione, la sua

proponibilità è dubbia, gli appellanti non pretendendo che fosse loro impossibile

addurre nuovi mezzi di prova dinanzi al primo giudice con la diligenza ragionevolmente

esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Per il

resto, non si vede – né i convenuti spiegano – in che cosa sussidierebbero tali

richiami ai fini del giudizio. Nelle circostanze descritte conviene procedere senza

indugio alla trattazione dell'appello.

3.

Il

Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che il giudice accorda tutela

giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o

immediatamente comprovabili e se la situazione giuridica è chiara (art. 257

cpv. 1 CPC). Ciò premesso, egli ha rilevato che l'esistenza del diritto di

passo veicolare e la modifica dello stato fisico della porzione di terreno su

cui grava la servitù sono fatti liquidi e incontestati, mentre la

giustificazione dei convenuti, i quali asserivano di essersi limitati a

ricavare temporaneamente un'area da cantiere per l'edificazione dei due rimesse

sulla particella n. 785 non appariva sorretta da alcuna autorizzazione. Quanto

all'esistenza di un accesso alternativo alle proprietà dell'istante mediante la

stradina comunale (particella n. 91), esso non fa decadere – ha continuato il

primo giudice – la servitù e non legittima lo sbarramento operato dai convenuti.

Tanto meno ove si consideri che al momento di costituire la servitù la stradina

comunale già esisteva e che la concessione della servitù di passo non si

configura alla stregua di un mero accesso necessario. Solo un'eventuale

cancellazione, riscatto o riduzione della servitù potrebbe sanare l'attuale situazio­ne

e rendere non manifesto il caso. Onde, in definitiva, l'ordine ai convenuti di

rimuovere gli intralci, salvo il citato faro, riguardo al quale il Pretore

aggiunto non si è detto certo del buon fondamento della domanda.

4.

Gli appellanti postulano l'annullamento degli ordini

impartiti dal Pretore aggiunto e del giudizio sulle spese. La richiesta è rudimentale,

ma dalla motivazione dell'appello si può evincere che quanto essi sollecitano è

la riforma della sentenza impugnata nel senso di vedere respinta l'azione di

manutenzione. Sta di fatto che, qualora non reputi date le condizioni per

ottenere una tutela giurisdizionale in procedura sommaria, “il giudice non

entra nel merito”, ovvero dichiara l'istanza irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC;

DTF 140 III 315). Non può invece respingere l'azione, l'istante conservando la

possibilità di far valere i suoi diritti in una causa ordinaria davanti a un giudice munito di pieno potere cognitivo

(I CCA sentenza inc. 11.2015.103

del 30 dicembre 2015 consid. 8 con rinvio a FF 2006 pag. 6724). Dovesse accogliere l'appello, di conseguenza, questa

Camera potrà – se mai – dichiarare l'istanza di AO 1 inammissibile, ma non respingerla.

5.

Gli

appellanti contestano che i fatti addotti dall'istante e la situazione

giuridica potessero ritenersi incontestati e chiari a dispetto delle verosimili

obiezioni da essi sollevate. Sostengono che il diritto di passo veicolare in

favore delle particelle n. 87 e 937 è stato concesso a suo tempo per consentire

un accesso praticabile in mancanza di un altro passaggio pubblico “agevole”, ma

che nel frattempo la situazione è cambiata perché l'istante può accedere alle

sue proprietà facendo capo alla stradina comunale (particella n. 91). L'argomentazione

è fuori tema. Una turbativa del possesso consiste, dandosi una servitù

prediale, in un intralcio inammissibile recato all'esercizio del diritto rispetto

al modo in cui tale diritto è sempre stato esercitato (I CCA sentenza inc. 11.2016.42 del 17 marzo 2017 consid. 5d con rinvio

a Ernst in: Basler

Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 3 ad art. 928 con richiami; Lindemann/Stark in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 23 ad art. 928 CC).

In concreto gli appellanti non revocano in dubbio che fino all'inizio dei

lavori sui loro fondi il passo veicolare attraverso la particella n. 614 fosse normalmente

praticato (art. 919 cpv. 2 CC), così come non contestano che i lavori impediscano

ora il passaggio. Al proposito l'appello denota così la sua totale inconsistenza,

senza dimenticare che gli appellanti si limitano a esporre la loro versione dei

fatti, ma non si confrontano con la sentenza impugnata, stando alla quale l'accesso

veicolare lungo la particella n. 91 preesisteva alla servitù, la quale non si configura

pertanto come un accesso necessario. Privo di adeguata motivazione, su questo

punto l'appello si rivela irricevibile.

6.

Ribadiscono gli appellanti che lo sbarramento della strada è avvenuto a

titolo provvisorio per consentire l'edificazione delle due autorimesse conformemente

alla licenza edilizia. Tanto più – essi sottolineano – che la temporanea formazione

di un'area di cantiere sulla particella n. 614 è stata ritenuta legittima sia

il Consiglio di Stato sia il Tribunale cantonale amministrativo.

a) La

procedura sommaria dell'art. 257 CPC costituisce un'alternativa alla procedura

ordinaria o semplificata normalmente disponibile. Il suo scopo è di offrire all'istante,

nei casi manifesti, una via giudiziaria particolarmente semplice e rapida

(sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012

consid. 4, in: SJ 2013 I 129). Il giudice accorda tutela giurisdizionale

in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente

comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a) e se la situazione giuridica è chiara

(art. 257 cpv. 1 lett. b). Ove non siano date le condizioni per ottenere tutela

giurisdizionale in procedura sommaria, il

giudice non entra nel merito dell'istanza (art. 257 cpv. 3 CPC). I fatti

sono “immediatamente comprovabili” nel senso dell'art. 257 cpv. 1 lett. a CPC

se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. L'istante deve

recare la prova piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC). Se il convenuto fa valere obiezioni o

eccezioni motivate e concludenti che non possono essere risolte subito e che

pos­sono far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata inam­missibile (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138

III 621 con­sid. 5.1.1).

Tali principi sono già stati ricapitolati anche da questa Camera (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c; da ultimo: I CCA

sentenza inc. 11.2016.42 del 17 marzo 2017 consid. 5a).

b) Una

situazione giuridica è “chiara” nell'accezione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC

se, sulla base di dottrina e giurispru­denza invalse, la conseguenza giuridica sia

senz'altro ravvisabile dall'applicazione della legge e conduca a un risultato

univoco. Per contro, la situazione giuridica non suole essere chiara se il

convenuto solleva obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può

statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede una decisione

d'apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le circostanze del caso (DTF

141.

III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2; sentenza 4A_132/2015 dell'8

gennaio 2016, consid. 5 in: SJ 2016 I 229). Comunque sia, il convenuto non può

limitarsi a muovere obiezioni o eccezioni che potrebbero contraddire la liquidità

della fattispecie o della situazione giuridica; deve addurre mezzi di difesa

motivati e concludenti (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2015 del 27

luglio 2016, consid. 2.1; I CCA sentenza

inc. 11.2016.42 del 17 marzo 2017 consid. 5a).

c) L'art.

928.

CC prevede che, quando sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita

violenza, un possessore può promuovere azione di manutenzione contro l'autore

della turbativa “anche se questi pretende di agire con diritto” (cpv. 1). L'azione

ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori

e il risarcimento del danno (cpv. 2). Essa mira alla conservazione di uno stato

di fatto o al ripristino della situazione anteriore ed è assimilabile per tale

motivo a un provvedimento cautelare (DTF 133 III 638). Diversamente dall'altra

azione possessoria, l'azione di reintegra (che tende a ottenere la restituzione

di una cosa sottratta con un atto di

illecita violenza), nell'ambito di un'azione di manutenzione il

convenuto non ha la pos­sibilità di far valere un suo diritto prevalente

(art. 927 cpv. 2 CC). L'azione va accolta perciò ogni qual volta si

ravvisi una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag.

145.

n. 365; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.42 del 17 marzo 2017,

consid. 5b). L'atto di illecita violenza non deve necessariamente raffigurare un atto di forza

né provocare necessariamente un danno: basta che sia compiuto a pregiudizio e

contro la volontà del possessore (RtiD II-2012 pag. 811 consid. 6).

d) Nella

fattispecie gli appellanti scorgono nella licenza edilizia una giustificazione che

conferirebbe loro il diritto di sbarrare provvisoriamente l'area gravata della

servitù sulla particella n. 614 per consentire la costruzione delle due

autorimesse e della recinzione sulla particella n. 785. Un'azione di manutenzione

tende, tuttavia, unicamente – come si è spiegato (consid. c) – a ripristinare

lo stato di fatto precedente la turbativa. Come stabilisce esplicitamente

l'art. 928 cpv. 1 CC, poco importa che i convenuti pretendano di agire con diritto.

Tale questione andrà esaminata, se mai, nell'ambito di una causa di merito da

un giudice munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto

(analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_100/2014 del 30 ottobre 2014,

consid. 3.1 e 3.2). Ammesso e non concesso poi che sia lecito vagliare in

qualche modo la legittimità dell'intervento dei convenuti nonostante il dettato

dell'art. 928 cpv. 1 CC, non si vede – né

gli appellanti spiegano – su quali basi la licenza

edilizia del 12 dicembre 2012 autorizzasse la chiusura del passo. Che in sede

amministrativa non sia stata rilevata, per la provvisorietà dell'intervento, la

necessità di una domanda di costruzione a posteriori per l'area di cantiere

ancora non significa – né gli appellanti pretendono – che il diritto pubblico

imponesse la chiusura del passo. Per tacere del fatto che, fosse pure autorizzata

dalla legge (o dal possessore), una turbativa rimane illecita se il suo autore

non adotta – come appare manifesta­mente in concreto – tutti i provvedimenti

necessari per limitare gli inconvenienti (DTF 100 II 326). I convenuti non

hanno quindi recato mezzi di difesa motivati e concludenti che potessero far

vacillare il convincimento del giudice sulla turbativa del possesso. Se ne

conclude che, destituito di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata.

7.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli

appellanti rifonderanno inoltre alla controparte, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per

ripetibili.

8.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,

consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 1000.–

sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla

controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.