11.2016.133
Azione possessoria: tutela giurisdizionale nei casi manifesti
19 aprile 2017Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.133
Lugano
19 aprile 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2014.2276 (tutela
giurisdizionale nei casi manifesti: azione di manutenzione) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 27 maggio 2014 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
e AP 2
(patrocinati
dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 5 dicembre 2016 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza
emessa dal Pretore aggiunto il 21 novembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1
è proprietario delle contigue particelle n. 87 (500 m²) e n. 937 (5754 m²) RFD
di __________. Sulla prima sorge la sua casa d'abitazione, la seconda è un
terreno agricolo. Entrambi i fondi beneficiano di un diritto di “passo con
veicoli” sulle vicine particelle n. 614 (859 m²) e n. 619 (859 m²), non
edificate, l'una appartenente a AP 1 e l'altra a __________ P__________. Tale
servitù permette il collegamento dei due fondi dominanti con la strada pubblica
(particella n. 9: “via __________” o “via __________”). AP 2, da parte sua, è
proprietario della particella n. 785 (477 m²), adiacente alla particella
n. 614.
B. Il
Municipio di __________ ha rilasciato il 12 dicembre 2012 ad AP 2 la licenza
edilizia per la costruzione di due autorimesse e la posa di una recinzione sulla
particella n. 785. In vista di riunire i loro due fondi, AP 1 e AP 2 hanno
chiesto il 16 aprile 2013 a AO 1 di rinunciare – previo eventuale indennizzo –
al diritto di passo, secondo loro ormai privo di interesse poiché i due fondi
dominanti possono far capo per l'accesso veicolare a una nuova stradina
comunale, appena asfaltata (particella n. 91). AO 1 ha rifiutato.
C. Il
16 dicembre 2013 AP 1 e AP 2 hanno iniziato i lavori per la costruzione delle
due autorimesse e la posa della recinzione, innalzando di circa 1 m il livello
del terreno sulla striscia gravata della servitù. Inoltre essi hanno impedito l'esercizio
del passo posando sulla particella n. 614 due blocchi di cemento armato e due barriere da cantiere. AO 1 ha chiesto
Il 20 dicembre 2013 a AP 1 e AP 2, come pure al Municipio di __________,
l'immediata cessazione della turbativa e il ripristino della situazione originaria.
Il Comune ha ordinato il 15 gennaio 2014 a AP 1 l'immediata sospensione dei
lavori sulla particella n. 614, assegnando loro un termine di 30 giorni entro
cui presentare una domanda di costruzione per gli interventi eseguiti e da
eseguire. AP 1 e AP 2 hanno ricorso il 31 gennaio 2014 contro tale decisione al
Consiglio di Stato. Nel frattempo AO 1 ha sollecitato anche la rimozione di un
“palo con un faro” puntato verso casa sua. Senza esito.
D. Il
27 maggio 2014 AO 1 ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, un'azione di manutenzione con la procedura di tutela giurisdizionale
nei casi manifesti perché fosse ordinato a AP 1 e AP 2 di togliere dalla superficie
gravata della servitù sulla particella n. 614 i massi e il materiale depositato,
di ripristinare la possibilità di transito veicolare e di eliminare il “palo con
il faro” entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della decisione. Egli ha
chiesto inoltre che si comminasse ai convenuti l'applicazione dell'art. 292 CP
e una multa disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno di inottemperanza, autorizzando
l'adempimento sostitutivo da parte sua. Chiamati a esprimersi per scritto, i
convenuti hanno proposto il 16 giugno 2014 di respingere l'azione in ordine e
hanno postulato in via riconvenzionale la convocazione a un'udienza di
conciliazione per la cancellazione della servitù.
E. All'udienza
del 4 settembre 2014, indetta per il contraddittorio sulla domanda di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti e per la conciliazione sulla domanda di
cancellazione della servitù, le parti si sono accordate nel senso di incaricare
un geometra assuntore di verificare le misure del campo stradale sulla
particella n. 91. A una successiva udienza “per incombenti” del 7 ottobre 2016
Fatti
i convenuti hanno proposto di riscattare la servitù dietro versamento di fr. 18 000.–. AO 1 non ha accettato la proposta. Il
Pretore aggiunto ha avvertito le parti che avrebbe statuito senza ulteriori
formalità.
F. Nel
frattempo, il 20 agosto 2014, il Consiglio di Stato ha annullato la decisione
municipale del 15 gennaio 2014, accertando che l'ordine di sospendere i lavori
era divenuto privo d'oggetto, gli interventi sulla particella n. 614 essendo
terminati, e che una domanda di costruzione non occorreva nel caso specifico perché
le opere in questione erano di natura provvisoria, destinate unicamente a garantire
l'accesso al cantiere con veicoli pesanti. Un ricorso presentato dal Comune di __________
contro tale risoluzione è stato respinto dal Tribunale cantonale amministrativo
il 24 febbraio 2015 (inc. 52.2014.36).
G. Statuendo
il 21 novembre 2016, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'azione di
manutenzione, nel senso che ha ordinato a AP 1 e AP 2, sotto comminatoria dell'art.
292 CP e di una multa disciplinare di fr. 200.– per ogni giorno di inadempimento,
di rimuovere dalla superficie gravata della servitù sulla particella n. 614 i
massi e il materiale ivi depositati e di ripristinare la possibilità di transito
veicolare entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione. Quanto
alla facoltà di adempimento sostitutivo, egli l'ha subordinata a una domanda previa
che indicasse la persona incaricata e il preventivo di spesa, con obbligo di anticipare
i costi da parte dell'istante. Le spese processuali di fr. 1700.– sono state
poste per fr. 60.– a carico di AO 1 e per fr. 1640.– a carico dei convenuti in
solido, tenuti a rifondere all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.–
per ripetibili ridotte.
H. Contro
la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un
appello del 5 dicembre 2016 nel quale chiedono di respingere l'azione di
manutenzione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni
del 12 gennaio 2017 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili,
trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art.
314.
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno,
l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungeva almeno
fr. 10 000.– nell'ultimo atto di
causa davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il primo giudice
ha indicato il valore litigioso in fr. 21 000.–
(sentenza impugnata, pag. 4), cifra che le parti non discutono e che non appare
inverosimile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata
è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 23 novembre 2016, di modo che il
termine di 10 giorni è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto sabato
3.
dicembre 2016, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142
cpv. 3 CPC. Introdotto lunedì 5 dicembre 2016, ultimo giorno utile, sotto
questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello
AP 2 e AP 1 accludono varia documentazione e chiedono che si richiamino incarti
dall'Ufficio tecnico del Comune di __________, dal Consiglio di Stato, dal
Tribunale cantonale amministrativo e dalla Sezione del lavoro della Divisione
dell'economia. Se non che, le decisioni prese dal Municipio di __________ il 12
dicembre 2012 e il 15 gennaio 2014, così come la notifica dell'inizio lavori
del 18 giugno 2013 figurano già nell'incarto richiamato dalla Pretura, di modo
che la loro edizione è superflua. Quanto all'ulteriore documentazione, la sua
proponibilità è dubbia, gli appellanti non pretendendo che fosse loro impossibile
addurre nuovi mezzi di prova dinanzi al primo giudice con la diligenza ragionevolmente
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Per il
resto, non si vede – né i convenuti spiegano – in che cosa sussidierebbero tali
richiami ai fini del giudizio. Nelle circostanze descritte conviene procedere senza
indugio alla trattazione dell'appello.
3.
Il
Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che il giudice accorda tutela
giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o
immediatamente comprovabili e se la situazione giuridica è chiara (art. 257
cpv. 1 CPC). Ciò premesso, egli ha rilevato che l'esistenza del diritto di
passo veicolare e la modifica dello stato fisico della porzione di terreno su
cui grava la servitù sono fatti liquidi e incontestati, mentre la
giustificazione dei convenuti, i quali asserivano di essersi limitati a
ricavare temporaneamente un'area da cantiere per l'edificazione dei due rimesse
sulla particella n. 785 non appariva sorretta da alcuna autorizzazione. Quanto
all'esistenza di un accesso alternativo alle proprietà dell'istante mediante la
stradina comunale (particella n. 91), esso non fa decadere – ha continuato il
primo giudice – la servitù e non legittima lo sbarramento operato dai convenuti.
Tanto meno ove si consideri che al momento di costituire la servitù la stradina
comunale già esisteva e che la concessione della servitù di passo non si
configura alla stregua di un mero accesso necessario. Solo un'eventuale
cancellazione, riscatto o riduzione della servitù potrebbe sanare l'attuale situazione
e rendere non manifesto il caso. Onde, in definitiva, l'ordine ai convenuti di
rimuovere gli intralci, salvo il citato faro, riguardo al quale il Pretore
aggiunto non si è detto certo del buon fondamento della domanda.
4.
Gli appellanti postulano l'annullamento degli ordini
impartiti dal Pretore aggiunto e del giudizio sulle spese. La richiesta è rudimentale,
ma dalla motivazione dell'appello si può evincere che quanto essi sollecitano è
la riforma della sentenza impugnata nel senso di vedere respinta l'azione di
manutenzione. Sta di fatto che, qualora non reputi date le condizioni per
ottenere una tutela giurisdizionale in procedura sommaria, “il giudice non
entra nel merito”, ovvero dichiara l'istanza irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC;
DTF 140 III 315). Non può invece respingere l'azione, l'istante conservando la
possibilità di far valere i suoi diritti in una causa ordinaria davanti a un giudice munito di pieno potere cognitivo
(I CCA sentenza inc. 11.2015.103
del 30 dicembre 2015 consid. 8 con rinvio a FF 2006 pag. 6724). Dovesse accogliere l'appello, di conseguenza, questa
Camera potrà – se mai – dichiarare l'istanza di AO 1 inammissibile, ma non respingerla.
5.
Gli
appellanti contestano che i fatti addotti dall'istante e la situazione
giuridica potessero ritenersi incontestati e chiari a dispetto delle verosimili
obiezioni da essi sollevate. Sostengono che il diritto di passo veicolare in
favore delle particelle n. 87 e 937 è stato concesso a suo tempo per consentire
un accesso praticabile in mancanza di un altro passaggio pubblico “agevole”, ma
che nel frattempo la situazione è cambiata perché l'istante può accedere alle
sue proprietà facendo capo alla stradina comunale (particella n. 91). L'argomentazione
è fuori tema. Una turbativa del possesso consiste, dandosi una servitù
prediale, in un intralcio inammissibile recato all'esercizio del diritto rispetto
al modo in cui tale diritto è sempre stato esercitato (I CCA sentenza inc. 11.2016.42 del 17 marzo 2017 consid. 5d con rinvio
a Ernst in: Basler
Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 3 ad art. 928 con richiami; Lindemann/Stark in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 23 ad art. 928 CC).
In concreto gli appellanti non revocano in dubbio che fino all'inizio dei
lavori sui loro fondi il passo veicolare attraverso la particella n. 614 fosse normalmente
praticato (art. 919 cpv. 2 CC), così come non contestano che i lavori impediscano
ora il passaggio. Al proposito l'appello denota così la sua totale inconsistenza,
senza dimenticare che gli appellanti si limitano a esporre la loro versione dei
fatti, ma non si confrontano con la sentenza impugnata, stando alla quale l'accesso
veicolare lungo la particella n. 91 preesisteva alla servitù, la quale non si configura
pertanto come un accesso necessario. Privo di adeguata motivazione, su questo
punto l'appello si rivela irricevibile.
6.
Ribadiscono gli appellanti che lo sbarramento della strada è avvenuto a
titolo provvisorio per consentire l'edificazione delle due autorimesse conformemente
alla licenza edilizia. Tanto più – essi sottolineano – che la temporanea formazione
di un'area di cantiere sulla particella n. 614 è stata ritenuta legittima sia
il Consiglio di Stato sia il Tribunale cantonale amministrativo.
a) La
procedura sommaria dell'art. 257 CPC costituisce un'alternativa alla procedura
ordinaria o semplificata normalmente disponibile. Il suo scopo è di offrire all'istante,
nei casi manifesti, una via giudiziaria particolarmente semplice e rapida
(sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012
consid. 4, in: SJ 2013 I 129). Il giudice accorda tutela giurisdizionale
in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente
comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a) e se la situazione giuridica è chiara
(art. 257 cpv. 1 lett. b). Ove non siano date le condizioni per ottenere tutela
giurisdizionale in procedura sommaria, il
giudice non entra nel merito dell'istanza (art. 257 cpv. 3 CPC). I fatti
sono “immediatamente comprovabili” nel senso dell'art. 257 cpv. 1 lett. a CPC
se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. L'istante deve
recare la prova piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC). Se il convenuto fa valere obiezioni o
eccezioni motivate e concludenti che non possono essere risolte subito e che
possono far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata inammissibile (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138
III 621 consid. 5.1.1).
Tali principi sono già stati ricapitolati anche da questa Camera (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c; da ultimo: I CCA
sentenza inc. 11.2016.42 del 17 marzo 2017 consid. 5a).
b) Una
situazione giuridica è “chiara” nell'accezione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC
se, sulla base di dottrina e giurisprudenza invalse, la conseguenza giuridica sia
senz'altro ravvisabile dall'applicazione della legge e conduca a un risultato
univoco. Per contro, la situazione giuridica non suole essere chiara se il
convenuto solleva obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può
statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede una decisione
d'apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le circostanze del caso (DTF
141.
III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2; sentenza 4A_132/2015 dell'8
gennaio 2016, consid. 5 in: SJ 2016 I 229). Comunque sia, il convenuto non può
limitarsi a muovere obiezioni o eccezioni che potrebbero contraddire la liquidità
della fattispecie o della situazione giuridica; deve addurre mezzi di difesa
motivati e concludenti (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2015 del 27
luglio 2016, consid. 2.1; I CCA sentenza
inc. 11.2016.42 del 17 marzo 2017 consid. 5a).
c) L'art.
928.
CC prevede che, quando sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita
violenza, un possessore può promuovere azione di manutenzione contro l'autore
della turbativa “anche se questi pretende di agire con diritto” (cpv. 1). L'azione
ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori
e il risarcimento del danno (cpv. 2). Essa mira alla conservazione di uno stato
di fatto o al ripristino della situazione anteriore ed è assimilabile per tale
motivo a un provvedimento cautelare (DTF 133 III 638). Diversamente dall'altra
azione possessoria, l'azione di reintegra (che tende a ottenere la restituzione
di una cosa sottratta con un atto di
illecita violenza), nell'ambito di un'azione di manutenzione il
convenuto non ha la possibilità di far valere un suo diritto prevalente
(art. 927 cpv. 2 CC). L'azione va accolta perciò ogni qual volta si
ravvisi una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag.
145.
n. 365; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.42 del 17 marzo 2017,
consid. 5b). L'atto di illecita violenza non deve necessariamente raffigurare un atto di forza
né provocare necessariamente un danno: basta che sia compiuto a pregiudizio e
contro la volontà del possessore (RtiD II-2012 pag. 811 consid. 6).
d) Nella
fattispecie gli appellanti scorgono nella licenza edilizia una giustificazione che
conferirebbe loro il diritto di sbarrare provvisoriamente l'area gravata della
servitù sulla particella n. 614 per consentire la costruzione delle due
autorimesse e della recinzione sulla particella n. 785. Un'azione di manutenzione
tende, tuttavia, unicamente – come si è spiegato (consid. c) – a ripristinare
lo stato di fatto precedente la turbativa. Come stabilisce esplicitamente
l'art. 928 cpv. 1 CC, poco importa che i convenuti pretendano di agire con diritto.
Tale questione andrà esaminata, se mai, nell'ambito di una causa di merito da
un giudice munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto
(analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_100/2014 del 30 ottobre 2014,
consid. 3.1 e 3.2). Ammesso e non concesso poi che sia lecito vagliare in
qualche modo la legittimità dell'intervento dei convenuti nonostante il dettato
dell'art. 928 cpv. 1 CC, non si vede – né
gli appellanti spiegano – su quali basi la licenza
edilizia del 12 dicembre 2012 autorizzasse la chiusura del passo. Che in sede
amministrativa non sia stata rilevata, per la provvisorietà dell'intervento, la
necessità di una domanda di costruzione a posteriori per l'area di cantiere
ancora non significa – né gli appellanti pretendono – che il diritto pubblico
imponesse la chiusura del passo. Per tacere del fatto che, fosse pure autorizzata
dalla legge (o dal possessore), una turbativa rimane illecita se il suo autore
non adotta – come appare manifestamente in concreto – tutti i provvedimenti
necessari per limitare gli inconvenienti (DTF 100 II 326). I convenuti non
hanno quindi recato mezzi di difesa motivati e concludenti che potessero far
vacillare il convincimento del giudice sulla turbativa del possesso. Se ne
conclude che, destituito di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata.
7.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli
appellanti rifonderanno inoltre alla controparte, che ha presentato
osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per
ripetibili.
8.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,
consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1000.–
sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla
controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.