11.2016.134
Servitù di condotta riguardante un impianto a fune metallica
10 settembre 2018Italiano32 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.134
Lugano
10 settembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2015.12 (accertamento di servitù di condotta) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 31 marzo 2015 da
AP 1
AP 2
AP 3 e
AP 4
(patrocinati dagli
avvocati PA 1 )
contro
AO 1 , e
AO 2
(patrocinati dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 9 dicembre 2016 presentato da AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 contro
la sentenza emessa dal Pretore il 7 novembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'autunno del
1989 l'Ufficio forestale VIII circondario, __________, ha rilasciato ad AP 3
un'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di una fune metallica adibita al
trasporto di materiale che dalla particella n. 760 RFP di __________, adiacente
alla strada cantonale, dove è posta la stazione a valle,
raggiunge dopo una
cinquantina di metri la particella n. 750, sulla quale si trova la
stazione a monte, dopo avere attraversato le particelle n. 758 e 759. Il 20
gennaio 1990 __________ M__________, proprietario della vicina particella n.
1510 a confine con tutti i fondi attraversati dalla fune metallica, ha consentito
a opere di scavo e alla posa dei basamenti in calcestruzzo per i sostegni della
teleferica (cavalletti e stazione sud), parzialmente sul suo fondo.
B. Nel luglio del 1995 __________
C__________, allora proprietario delle particelle n. 759 e 760, AP 3 e AP 4, per
la particella n. 758, con AP 2 e AP 1, nel frattempo diventati comproprietari
un mezzo ciascuno della particella n. 750, hanno sottoscritto una “convenzione
riguardante il funzionamento e l'uso dell'ascensore per materiali, come pure l'illuminazione
delle scale dell'edificio ai __________ a __________” in virtù della quale essi
si concedevano “reciprocamente il permesso di usare l'ascensore e di
attraversare con lo stesso i terreni in questione”, confermando inoltre che
“l'insieme dell'istallazione dell'ascensore appartiene ai proprietari citati”.
L'accordo, valevole dal 1° gennaio 1995, si sarebbe rinnovato automaticamente
per altri cinque anni, salvo disdetta un anno prima della scadenza. Il 5
dicembre 2013 AO 1, diventata proprietaria nel frattempo della particella n.
759 cui si era aggiunta la porzione superiore della contigua particella n. 1510,
e per 7/10 della n. 760 (gli altri 3/10 appartenendo al fratello AO 2), ha
disdetto la convenzione per il 31 dicembre 2014, giorno in cui è scaduta
l'autorizzazione cantonale dell'esercizio dell'impianto a fune.
C. Decaduto infruttuoso
l'8 gennaio 2015 il tentativo di conciliazione (inc. CM.2014.174), con
petizione del 31 marzo AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 hanno convenuto AO 1 e AO 2 davanti
al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere quanto segue:
–
in via principale, l'accertamento dell'esistenza di una servitù di condotta
per una teleferica a fune metallica adibita al trasporto di materiale in favore
delle particelle n. 750 e 758 RFP di __________ e a carico delle particelle n. 759
e 760, come pure la condanna dei convenuti ad accettare e tollerare
l'iscrizione nel registro fondiario della servitù di condotta;
–
in via subordinata, la costituzione sulla base dell'art. 691 CC di una
servitù di condotta per una teleferica a fune metallica adibita al trasporto di materiale in favore delle particelle n. 750 e 758 RFP e a carico delle n.
759 e 760, come pure la condanna dei convenuti ad accettare e tollerare
l'iscrizione nel registro fondiario della servitù di condotta;
–
in via ancor più subordinata, la costituzione sulla base dell'art. 674
cpv. 3 CC di una servitù di condotta per una teleferica a fune metallica
adibita al trasporto di materiale in favore delle particelle n. 750 e 758 RFP e
a carico delle particelle n. 759 e 760, come pure la condanna dei convenuti
ad accettare e tollerare l'iscrizione nel registro fondiario della servitù di
condotta.
Il
tutto con ordine all'ufficiale del registro fondiario di procedere alla
relativa iscrizione.
D. Nella loro risposta
del 18 giugno 2015 i convenuti hanno postulato il rigetto della petizione. Alle
prime arringhe del 18 settembre 2015 entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria
è terminata il 2 febbraio 2016 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale, del 6 aprile 2016,
gli attori hanno riaffermato le domande di petizione. Nel loro allegato del 14 aprile
2016 i convenuti hanno proposto una volta ancora di respingere l'azione. Statuendo
con sentenza del 7 novembre 2016, il Pretore ha respinto la petizione e ha
posto le spese processuali di complessivi fr. 4125.– solidalmente a carico degli
attori, tenuti a rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr.
9000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 sono insorti a questa Camera con un
appello del 9 dicembre 2016 nel quale chiedono di riformare il giudizio
impugnato accogliendo la petizione o, quanto meno, di costituire in virtù
dell'art. 694 CC una servitù “nella forma del diritto di passo” per una
teleferica a fune metallica adibita al trasporto di materiale in favore delle
particelle n. 750 e 758 RFP di __________ e a carico delle particelle n. 759 e
760, come pure di condannare i convenuti ad accettare e a tollerare
l'iscrizione nel registro fondiario di tale servitù. Nelle loro osservazioni
del 2 febbraio 2017 AO 1 e AO 2 concludono per la reiezione dell'appello. In
una replica spontanea del 15 febbraio 2017 e in una duplica spontanea del 24
febbraio 2017 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
in diritto: 1. Le decisioni emanate
dai Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili mediante appello entro
30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha fissato tale valore in complessivi
fr. 50 000.–, cifra che non appare
inverosimile e che le parti non contestano. Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori degli attori l'8 novembre 2016 (tracciamenti degli
invii n. __________, agli atti). Il termine
di ricorso sarebbe scaduto così giovedì 8 dicembre 2016 (festivo), salvo prorogarsi al venerdì seguente in
forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC e dell'art. 1 della legge cantonale
concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino (RL 843.200). Introdotto il 9 dicembre 2016, ultimo
giorno utile, l'appello è quindi ricevibile.
2. All'appello gli
attori accludono uno scambio di messaggi elettronici del 30 novembre e dell'8
dicembre 2016 in cui ditta S__________, __________ di __________, che aveva installato
l'impianto, si esprime sulla fattibilità di alternative al percorso della fune attuale
(doc. C). Quantunque tale corrispondenza sia posteriore alla decisione
impugnata, gli appellanti non spiegano perché con la dovuta diligenza fosse
loro impossibile interpellare la ditta davanti al Pretore o chiedere al Pretore
l'audizione del responsabile dell'azienda (art. 317 cpv. 1 CPC). Il nuovo
documento non può pertanto reputarsi ricevibile.
3. Nelle loro osservazioni
Fatti
i convenuti affermano che l'appello è irricevibile per carenza di motivazione, gli
attori limitandosi a riprendere le argomentazioni addotte davanti al Pretore
senza confrontarsi con la decisione impugnata. Ora, che un appello debba essere
“motivato” (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC) non fa dubbio. Che in
concreto singole censure possano rivelarsi insufficientemente sostanziate, come
pretendono gli interessati, ancora non significa tuttavia che il ricorso vada
dichiarato irricevibile nel suo intero. In concreto l'appello permette di
capire che gli attori contestano la necessità di un contratto di servitù (pag. 4
seg.), mettono in discussione che la volontà delle parti non fosse quella di
costituire una servitù di condotta (pag. 3 seg.) e postulano la concessione di
una servitù di condotta necessaria sulla base degli art. 691 e 694 CC (pag. 6 segg.).
Nel complesso il ricorso adempie così i requisiti minimi di motivazione. Quanto
alle singole censure, ciascuna di esse sarà oggetto di una disamina particolareggiata.
4. Nella sentenza
impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che alle funi per il trasporto di
materiale si applicano le norme sulle condotte e che il diritto di attraversare
un fondo altrui con una fune può essere oggetto di una servitù personale o
prediale. Ciò premesso, egli ha esaminato se in concreto sussista un contratto,
presupposto a suo avviso imprescindibile per la costituzione di una servitù, giacché
la mera esistenza di una condotta, “anche apparente, non fa sorgere la servitù
se le parti non hanno concordato la sua costituzione, ma [hanno] semplicemente
concesso ad altro titolo il diritto di far passare la condotta sul fondo altrui”.
Nella fattispecie il primo giudice ha constatato così che gli attori nemmeno allegavano
l'esistenza di un contratto di servitù, ma si limitavano a sostenere che la
servitù era stata costituita mediante la costruzione dell'impianto. Per di più,
egli ha soggiunto, secondo gli attori la convenzione sottoscritta dalle parti
nel 1995 serviva unicamente a regolare l'uso della fune metallica e la
ripartizione dei costi d'esercizio, non per giustificare l'esistenza della
medesima. Onde, in definitiva, l'assenza delle condizioni per ravvisare una
servitù di condotta volontaria sulla scorta dell'art. 676 cpv. 3 CC.
Nelle condizioni descritte
il Pretore ha esaminato ugualmente, comunque fosse, la convenzione del 1995, giungendo
alla conclusione che questa non può considerarsi un valido titolo per la costituzione
di una servitù di condotta. Rammentato che secondo certi autori una servitù può
essere assoggettata a condizione risolutiva, ossia alla facoltà per l'obbligato
di disdire il contratto (ciò che fa decadere la servitù), egli ha accertato che
la volontà di __________ C__________, allora proprietario dei fondi
attraversati dalla fune, era quella di concedere soltanto un diritto obbligatorio
al passaggio della fune metallica e non un diritto reale limitato. Inoltre, a
suo parere, quand'anche gli attori avessero stipulato l'accordo nella convinzione
di ottenere un diritto reale limitato, “si dovrebbe riconoscere che quella
convenzione non esprimeva la vera e concorde volontà di costituire una servitù,
poiché viste le discussioni che l'avevano preceduta, qualsiasi terzo in buona fede
avrebbe potuto dedurne la volontà di costituire una servitù soltanto se,
esplicitamente, ne fosse stata fatta menzione nel testo dell'accordo”. Infine,
per il primo giudice, anche nell'ipotesi in cui le parti avessero sottoposto la
servitù a condizione risolutiva, la disdetta dell'accordo da parte di AO 1 è
tempestiva, sicché il diritto si è estinto. Il Pretore non ha mancato di rilevare
che tale convenuta non era parte originaria al contratto, ma – ha concluso – “se
quella convenzione è da considerare come un contratto di servitù, la facoltà di
disdire il contratto ad altri non può spettare, ora, che al proprietario pro
tempore del fondo gravato e non a chi originariamente costituì la servitù”.
Anche sotto questo profilo egli ha escluso così l'esistenza di una servitù volontaria
tra le parti.
5. L'azione in esame è
stata introdotta – tra gli altri – da AP 3, indicato come comproprietario in
ragione di un mezzo con AP 4 della particella n. 759 RFP (petizione pag. 3). Se
non che, tale fondo appartiene sin dal 18 aprile 1979 alla sola AP 4,
come ha confermato il 24 agosto 2018 il geometra revisore. E siccome un'azione
volta all'accertamento e alla costituzione di servitù sulla base degli art. 691
e 694 CC compete al proprietario del fondo “dominante” (Piotet in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 10 ad
art. 691–693 e n. 10 ad art. 694; Rey/Strebel
in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 11 ad art. 691 e n. 12 ad art.
694), per quel che riguarda AP 3 l'azione dev'essere respinta d'acchito.
6. Gli appellanti sostengono
in primo luogo, fondandosi su alcune opinioni di dottrina, che per attraversare
fondi altrui con una fune metallica l'esistenza di un contratto di servitù non
è indispensabile. Affermano che mediante la costruzione di una condotta esteriormente
riconoscibile sorge una servitù, la quale tiene luogo della relativa iscrizione
nel registro fondiario. Tale sarebbe il senso dell'art. 676 cpv. 3 CC. Essi
sottolineano che nel caso in esame l'esistenza di una servitù di condotta
apparente è pacifica, tanto più che l'impianto è stato costruito con l'accordo
di tutti i proprietari. A loro avviso la petizione merita quindi accoglimento.
a) In
concreto non è in discussione il fatto che l'impianto di trasporto, con tanto di
piloni di sostegno, sia esteriormente riconoscibile (fotografie allegate al
doc. P e soprallugo del 10 novembre 2015). Ora, secondo l'art. 676 cpv. 1 CC
le condotte di allacciamento che si trovano fuori del fondo a cui servono fanno
parte dell'impianto da cui provengono o a cui conducono e appartengono al proprietario
di questo, salvo disposizione contraria. La costituzione di simili diritti
reali su fondi altrui ha luogo a titolo di servitù, ma l'iscrizione nel registro
fondiario non è richiesta se la condotta è riconoscibile esteriormente (art.
676 cpv. 2 e 3 CC). Il che costituisce una deroga, espressa sotto forma di presunzione,
al principio dell'accessione sancito dall'art. 667 CC, nel senso che, tranne accordo
contrario, il proprietario del fondo sul quale passano le condotte di
allacciamento non diviene proprietario delle medesime (Marchand in: Commentaire romand, op. cit., n. 1 e 2 ad
art. 676 CC). Il diritto può essere costituito sotto forma di servitù prediale
o di servitù personale (Rey/Strebel,
op. cit., n. 5 ad art. 676; Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 142 n. 1666).
b) Nella
convenzione del 1995 le parti hanno espressamente pattuito, per quanto riguarda
il caso in rassegna, che “l'insieme dell'istallazione dell'ascensore
appartiene ai proprietari citati [__________ C__________, AP 3, AP 4, AP 2 e AP
1]”, i quali hanno dichiarato di assumere la manutenzione ognuno per il suo terzo”
(doc. I). Lo stesso __________ C__________ ha riconosciuto inoltre di usare la “teleferica”
(deposizione del 19 novembre 2015, verbali pag. 5). Ne segue che la
condotta e le relative strutture servono anche alle particelle n. 759 e 760.
Non trattandosi di una mera condotta di transito, l'applicazione dell'art. 676
CC nemmeno entrerebbe perciò – a ben vedere – in linea di conto (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 11 segg. ad art. 676 CC; Marchand,
op. cit., n. 4 ad art. 676; Rey/Strebel,
op., cit., n. 13 ad art. 676).
c) Si
volesse anche ritenere che l'impianto in questione serva esclusivamente alle particelle
n. 750 e 758, i proprietari degli altri fondi avendo per finire rinunciato
all'uso, la situazione non muterebbe. È vero che – come sostengono gli autori citati
dagli appellanti – la riconoscibilità di una condotta sostituisce l'iscrizione
sul fondo serviente e configura una deroga al principio generale dell'art. 676 cpv. 3 CC, secondo cui una servitù nasce solo con l'iscrizione nel
registro fondiario, (Steinauer, op.
cit., pag. 142 n. 1667; Brücker,
Das nachbarrechtliche Durchleitungsrecht unter Berücksichtigung von Lehre und
Rechtsprechung zum Notwegrecht, zum Überbaurecht und zum Notbrunnenrecht,
Zurigo 1991, pag. 25 n. 10; Meier,
Das Telephonregal nach schweizerischem Recht, Berna 1928, pag. 113). A prescindere
dal fatto però che quegli autori si limitano a ricordare tale peculiarità, la
giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che, pur in caso di condotte
apparenti, perché sia data una servitù le parti devono avere stipulato un
accordo scritto in tal senso (DTF 97 II 330 consid. 4 con rinvio a Haab in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1977,
n. 9 ad art. 676 CC; Meier-Hayoz, op.
cit., n. 20 ad art. 676 CC; v. anche DTF 97 I 876 consid. 3 con rimando ai medesimi
autori; Liver in: Zürcher
Kommentar, edizione 1980, n. 12 ad art.
731 e n. 167 ad art. 734 CC; Simonius/Sutter, Schweizerisches
Immobiliarsachenrecht, vol. II,
Basilea 1990, pag. 80, n. 33; Rey/Strebel, op., cit., n. 15 ad art. 676; Favre, Quelques réflexions sur le
servitudes de conduites apparentes de l'art. 676 CC in: ZSR/RDS 116 I 253).
d) In
altre parole, la pubblicità naturale dovuta alla presenza di una condotta
riconoscibile esteriormente, che sostituisce e sana il difetto di pubblicità
risultante dal registro fondiario, dispensa unicamente dall'iscrizione
(costitutiva) della servitù nel registro stesso, ma non dal requisito di un
titolo giuridico. E chi invoca l'esistenza di un titolo giuridico deve recarne
la prova (Piotet in: Traité de
droit privé suisse, vol. V/2, Basilea 2012, pag. 69 n. 183), dimostrando
altresì che la convenzione tendeva alla costituzione di una servitù e non che
l'esecuzione
dell'opera sia stata concessa a mero titolo precario o come semplice diritto
obbligatorio (Piotet, loc. cit.). Solo
nel primo caso infatti la servitù si è costituita senza iscrizione nel registro
fondiario, e ciò dal momento in cui è stata eseguita la condotta, mentre nel
secondo non è sorta servitù alcuna (DTF 97 II 330 consid. 4; Haab, op. cit., n. 9 ad art. 676 CC).
e) Nella
fattispecie l'esistenza di un impianto esteriormente visibile non basta dunque
per legittimare l'iscrizione di una servitù nel registro fondiario. Occorre
anche un titolo, cioè una convenzione a tal fine. Si aggiunga che dal 1° gennaio
2012 una servitù prediale non può più nemmeno essere costituita mediante semplice scrittura privata. È indispensabile
un atto pubblico (art. 732 cpv. 1 CC). Analogo requisito vale per le
servitù personali, cui l'art. 732 cpv. 1 CC
si applica per analogia (Steinauer,
op. cit., pag. 142 n. 1667). In sintesi, di conseguenza, una servitù
di condotta apparente richiede due presupposti
cumulativi: la stipulazione di un contratto (dal 1° gennaio 2012 un
atto pubblico) e la costruzione della
condotta
(Argul in: Commentaire romand, op.
cit., n. 19 ad art. 731 CC; Petitpierre
in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9 in fine ad art. 732 CC; Piotet, À qui appartiennent les conduites sur le fonds d'autrui?, in: ZBGR/RNRF
2010 pag. 348). Sotto questo profilo l'appello si rivela infondato.
7. Gli appellanti
ribadiscono che la volontà delle parti di costruire e di far attraversare i loro
fondi dalla fune metallica si è formalizzata nel “precario alla comunione
teleferica ai M__________-AP 3-AO 2 del 20 gennaio 1990”. Nel medesimo le parti
si sono concesse reciprocamente i diritti di transito implicitamente necessari
per realizzare l'impianto, “e quindi per costituire la servitù di condotta, che
è poi sorta con la costituzione”. Quantunque redatta alla stregua di un
precario dal solo F__________ M__________, continuano gli appellanti, tale
convenzione costituisce un accordo fra più parti, come ha confermato lo stesso
F__________ M__________. A dire degli appellanti, perciò, una servitù è di
fatto “sorta per consenso generale nel 1990”. A simile accordo, che comprende
l'attraversamento dei fondi, “si è poi affiancata” la convenzione del 1995, resasi
necessaria per il subentro dei coniugi AP 2-AP 1, convenzione che aveva lo
scopo di definire il funzionamento dell'impianto e il riparto dei costi, oltre a
quello di ottenere dall'autorità amministrativa cantonale l'autorizzazione d'esercizio.
La disdetta di tale accordo accessorio poteva riguardare solo perciò – epilogano
gli appellanti – le questioni ivi trattate, ma non consentiva di revocare il
diritto di attraversare i fondi.
a) L'atto
del 20 gennaio 1990 invocato dagli appellanti, a firma di F__________ M__________,
è così redatto (doc. G):
Precario
Alla Comunione “teleferica ai M__________-AP 3-AO 2.
Io
sottoscritto M__________ F__________ (...), sentite le parti e visto il
progetto in questione, rilascio il permesso di scavo e di gettare i basamenti
in calcestruzzo per i sostegni di codesta teleferica (cavalletti e stazione
sud), parzialmente sul mio terreno mapp. RFP __________. A tale scopo mi riservo
le seguenti condizioni (...)
Sebbene
F__________ M__________ abbia dichiarato che “per me l'altra parte contrattuale
erano tutti e tre i promotori indicati sul doc. G (deposizione del 19 novembre
2015: verbali, pag. 3), mal si comprende come si possa scorgere in una tale concessione
precaria la volontà dei promotori dell'impianto a fune di costituire una
servitù di condotta. Intanto l'atto si configura come una concessione
unilaterale. Inoltre la circostanza che i comproprietari intendessero costruire
una fune metallica, conferendosi reciprocamente il diritto di attraversare i rispettivi
fondi ancora non significa che costoro mirassero a un contratto di servitù. Tanto
meno ove si pensi che l'atto del 20 gennaio 1990, oltre a non indicare alcun
elemento necessario per determinare l'aggravio imposto ai proprietari dei fondi
servienti, non lascia trasparire alcuna volontà delle parti di costituire un
diritto reale (cfr. DTF 122 III 158 consid. 3b; più di recente: sentenza del
Tribunale federale 5A_641/2008 dell'8 gennaio 2009, consid. 4.1 con rinvii, in:
ZBGR/RNRF 90/2009 pag. 311).
b) La
volontà di costituire un diritto reale non si intravede nemmeno, per altro, nella
Considerandi
“convenzione riguardante il funzionamento e l'uso dell'ascensore per materiali,
l'illuminazione delle scale dell'edificio ai M__________ a __________”
sottoscritta nel luglio del 1995 da V__________ C__________, AP 3, AP 4, AP 2 e
AP 1 (doc. I). Per tacere del fatto che, come detto (sopra consid. 6c), il passaggio
su fondi altrui può avvenire anche a titolo meramente precario o in virtù di un
semplice diritto di natura obbligatoria, in quell'accordo, le parti si sono
essenzialmente limitate a concedersi “reciprocamente il permesso di usare
l'ascensore e di attraversare con lo stesso i terreni in questione”, a darsi
atto che “l'insieme dell'installazione dell'ascensore appartiene ai
proprietari citati”, a ripartire i costi di manutenzione dell'impianto e a indicare
la durata dell'accordo con clausola di decadenza. L'intesa, tuttavia, non
accenna in alcun modo alla volontà da parte del proprietario delle particelle
n. 759 e 760 di concedere un diritto reale a carico dei propri fondi. Anzi,
sentito come testimone, V__________ C__________ ha categoricamente escluso di
aver voluto concedere una servitù, la sua intenzione essendo stata solo quella “di
firmare che la teleferica poteva restare lì per 10 anni, con possibilità di
rinnovo in caso di mancata disdetta con preavviso di un anno. Così abbiamo
fatto” (deposizione del 19 novembre 2015: verbali, pag. 4). Non si disconosce
che il testimone è padre dei convenuti, ma gli appellanti non discutono simile
testimonianza, né questa è smentita da altre risultanze istruttorie.
c) È
possibile che la convenzione testé citata fosse necessaria al fine di ottenere
il rinnovo dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio della fune di
trasporto, ma – contrariamente all'attuale art. 5 cpv. 2 lett. e della legge sulle
funi metalliche, in vigore dal 1° marzo 2010 (RL 770.100) – l'art. 5 cpv.
2.
lett. e della vecchia legge del 3 dicembre 1912 non richiedeva la conclusione di un contratto di servitù con i
proprietari dei fondi sorvolati
dall'impianto, bensì unicamente il loro nullaosta (“richiesta di concessione
per l'impianto di fune metallica, del 1° ottobre 1988” e “condizioni
generali a cui è vincolata l'autorizzazione” allegate all'autorizzazione
cantonale per l'esercizio di un impianto a fine metallica, del 10 dicembre 2009,
nel fascicolo dell'Ufficio forestale VIII circondario, richiamato). Anche sotto
questo profilo nulla indizia dunque la concessione di una servitù.
d) Nelle
circostanze illustrate, per finire, gli appellanti non hanno dimostrato – come
loro incombeva – la stipulazione di un contratto volto alla costituzione di una
servitù e non possono così ottenere l'iscrizione nel registro fondiario di un
diritto reale limitato a carico dei fondi appartenenti ai convenuti. Sapere poi
se la disdetta data da AO 1 possa o debba comportare lo smantellamento
dell'impianto è una questione che esula dalla presente procedura intesa unicamente
a ottenere l'iscrizione della servitù. Ne segue che, una volta ancora,
l'appello è destinato all'insuccesso.
8.
In via subordinata gli
appellanti asseverano che il diritto al mantenimento della fune metallica sui
fondi interessati dal suo passaggio si giustifica anche come servitù di
condotta necessaria in virtù dell'art. 691 CC. Chiedono dunque la relativa iscrizione
nel registro fondiario.
a) Su
questo punto il Pretore ha ritenuto che, anche per abitazioni di vacanza,
“l'evoluzione della tecnica e la vita moderna giustificano la pretesa di un
proprietario di accedere al proprio fondo con carichi, facendo uso di mezzi
tecnici, laddove possibile”. Ha ammesso così, per analogia, l'applicazione dei
criteri applicabili alla concessione di un accesso necessario, rimproverando però
agli attori di non avere dimostrato che il tracciato da loro proposto sia
quello meno pregiudizievole per i fondi vicini o che “la soluzione di una fune
metallica sia l'unica e quella meno dannosa”. Per il primo giudice esistono, almeno
a livello teorico, tracciati alternativi come quello “lungo il fondo n. 1507 o
attraverso i fondi n. 1510 e 759, ma seguendo un tracciato diverso”. Inoltre il
“sentiero a ovest”, che in occasione del sopralluogo si è dimostrato qualitativamente
equiparabile al percorso lungo la scalinata esistente, potrebbe consentire un
futuro adattamento con possibilità di transito per mezzi meccanici. Infine – ha
soggiunto il Pretore – l'attuale tracciato della teleferica, oltre a dividere
in due la particella n. 759 precludendone in parte un uso razionale, è assai invasivo,
poiché “il carrello passa a un'altezza dal suolo che varia da 60 cm a 1.30 m”. In
condizioni del genere il primo giudice non ha riscontrato i presupposti per
riconoscere un diritto di condotta necessaria o di accesso necessario per la
fune metallica.
b) Gli
appellanti fanno valere che la fune metallica è necessaria per consentire un
accesso adeguato alle loro proprietà. A loro dire non vi sono “né altre
soluzioni né soluzioni che non generino spese eccessive che possano sostituirsi
alla teleferica garantendo parimenti un utilizzo adeguato dei loro fondi”. Si verserebbe
dunque in uno stato di necessità e non in un'esigenza di mero comodo, anche
perché la condotta non può essere costruita senza far capo ai fondi ai
convenuti. I quali – proseguono gli appellanti – non possono opporsi ora alla sua
esistenza per sopraggiunte opportunità edilizie. Gli attori sostengono poi che,
applicandosi per analogia alle condotte necessarie i criteri per ottenere un
accesso necessario sulla base dell'art. 694 CC, lo stato di necessità è dato
ove manchi un accesso alla pubblica via, ove l'accesso ai loro fondi (a piedi o
con veicoli) sia totalmente impedito per ragioni di fatto o di diritto, o ancora
ove l'uso conforme alla destinazione del fondo esige un accesso alla pubblica
via. Condizioni queste – essi continuano – date nel caso in esame. Gli
appellanti reputano inoltre adempiuto il requisito del “minor danno che il
diritto deve arrecare al vicino”, già per il fatto che la morfologia dei luoghi
preclude ogni altro tracciato percorribile da una teleferica se non a costi eccessivi.
A mente loro sussistono in definitiva i presupposti per iscrivere una condotta
necessaria sulla base dell'art. 691 CC o, eventualmente, un accesso necessario
in forza dell'art. 694 CC.
c) La
versione dell'art. 691
cpv. 1 CC entrata in vigore il 1° gennaio 2012 prevede che ogni proprietario è
tenuto, “dietro piena indennità”, a tollerare nel suo fondo le linee e condutture
destinate all'allacciamento di un altro fondo “se l'allacciamento non può
essere eseguito altrimenti o può esserlo solo con spese eccessive”. L'obbligo
di tolleranza non è incondizionato. Chi postula una servitù di condotta necessaria,
intanto, non deve trovarsi in un caso per cui il diritto federale o cantonale
conceda l'espropriazione (art. 691 cpv. 2 CC). Egli deve dimostrare inoltre di
non poter eseguire l'allacciamento in altro modo o di poter procedere in altro
modo solo a spese eccessive (“stato di necessità”). Infine egli deve rifondere
integralmente al proprietario del fondo gravato il danno che questi subisce.
d) Per
giudicare se i costi di esecuzione di una condotta siano “eccessivi” nel senso
dell'art. 691 cpv. 1 CC non è determinante il valore dell'opera in sé. Il
cosiddetto “stato di necessità” dipende dalla questione di sapere se tali costi
siano sproporzionati rispetto alla minore entità dell'aggravio che il proprietario
del fondo gravato della condotta è chiamato a tollerare. Occorre – in altri
termini – paragonare lo svantaggio che comporta la costituzione della servitù
per il proprietario tenuto a sopportare l'esistenza della condotta sul suo
fondo e il beneficio che deriva al proprietario del fondo vicino. Il che impone
di ponderare i contrapposti interessi delle parti nel caso specifico, valutando
se l'una debba essere tenuta a tollerare il passaggio della condotta sul
proprio fondo o se appaia più equo pretendere che l'altra ripieghi su una
soluzione diversa. A tal fine il giudice dispone di un certo margine d'apprezzamento
(DTF 136 III 271 consid. 5.1; sentenza del Tribunale federale 5D_10/2011 del 15
aprile 2011 consid. 3.3.1; RtiD II-2014 pag. 769 n. 12c).
e) Ci
si può domandare intanto se “condotte” adibite al trasporto di persone e merci rientrino nelle previsioni
dell'art. 691 cpv. 1 CC. L'applicazione di tale norma è stata esclusa in
un primo tempo dal Tribunale federale per teleferiche destinate al trasporto
permanente di persone e merci, il disturbo arrecato al vicino essendo dovuto non
tanto alla “condotta” in sé, bensì dal suo esercizio, ovvero all'andirivieni
della cabina, assimilabile piuttosto all'uso di un passo (DTF 71 II 84 consid.
3, condivisa da Knapp in: JdT 1945
pag. 518; v. anche DTF 129 II 76 consid. 2.3). In una sentenza del 1971 il
Tribunale federale ha stabilito poi che dal profilo civile una teleferica costituisce
una condotta nel senso dell'art. 691 CC se esiste in virtù di rapporti di vicinato
(DTF 97 I 876 consid. 3). L'art. 691 CC è applicabile alle teleferiche anche
per Haab (op. cit., n. 9 ad art.
691–693 CC), mentre secondo Steinauer è
applicabile almeno a teleferiche che non siano adibite a trasporti regolari
(op. cit., pag. 231 n. 1848a). Secondo Piotet
l'art. 691 cpv. 1 CC fa stato qualora l'onere per il fondo gravato non sia
eccessivo, fermo restando che per il trasporto di persone e merci può entrare
in considerazione anche l'art. 694 CC (in: Commentaire romand, op, cit., n. 4
ad art. 691–693 CC).
Escludono
l'applicazione dell'art. 691 cpv. 1 CC a teleferiche, per contro, Meier-Hayoz (op. cit., n. 16 ad art. 691
e n. 15 ad art 694 CC), Brücker (op.
cit., pag. 40 e 41) e Pradervand-Kernen,
La valeur des servitudes foncières et du droit de superficie,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, pag. 256 n. 926), i quali propendono per l'applicazione
delle norme sull'accesso necessario. Anche secondo Rey/Strebel l'art. 691 cpv. 1 CC non vale per le
teleferiche (op. cit., n. 29 ad art. 691 CC). Liver ricorda da parte sua che una teleferica si ritiene una
condotta, ma richiama la sentenza in cui il Tribunale federale ha scartato
l'applicazione dell'art. 691 a teleferiche destinate al trasporto permanente di
persone e merci (Das Eigentum, in:
Schweizerisches Privatrecht, vol. V/1, Basilea 1977, pag. 259). Sia come
sia, che si faccia capo in concreto all'art. 691 cpv. 1 o all'art. 694 cpv. 1
CC sull'accesso necessario, in concreto gli appellanti non possono vedersi
riconoscere il diritto di far transitare una fune metallica sui fondi dei
convenuti, come si vedrà in appresso.
f) Relativamente
al diritto di condotta necessaria, nel caso in esame la ponderazione dei
contrapposti interessi fa reputare prevalenti quelli dei convenuti e,
principalmente, quelli di AO 1. Si conviene che il trasporto a mano di bagagli,
di grossi pesi o di colli ingombranti lungo una ripida scalinata di 120–134
gradini può risultare scomodo e sgradevole. L'interesse di un richiedente tuttavia
va esaminato dal punto di vista oggettivo, non in funzione di convenienze
personali (Piotet in: Commentaire
romand, op., cit., n. 14 ad art. 691–693 CC). E gli appellanti non pretendono
che la scalinata esistente, di cui tutto si ignora sulla configurazione e la
larghezza, impedisca loro qualsiasi trasporto. Quanto all'interesse dei convenuti,
dal momento in cui una porzione della particella n. 1510 è stata aggiunta alla
particella n. 759, il cavo dell'impianto taglia praticamente a metà il nuovo
fondo.
Non
si disconosce che nulla è dato di sapere circa il progetto edilizio della proprietaria,
approvato da F__________ M__________ (deposizione del 19 novembre 2015: verbali,
pag. 2). Sta di fatto che in concreto la fune ha gli stessi effetti di
un'opera divisoria, giacché il carrello transita a un'altezza compresa tra 60
cm e non più di 1.30 m (doc. 6), il che limita nettamente le possibilità
edificatorie del fondo, non senza costituire una fonte di potenziale pericolo
per i proprietari. Tutto si ignora poi sul deprezzamento causato ai fondi dei
convenuti rispetto ai costi che andrebbero a carico dei beneficiari nel caso di
transito attraverso altre particelle, così come sulla “piena indennità” dovuta
ai proprietari dei fondi servienti. Quantunque la rivendicazione degli attori
possa ritenersi senza finalità voluttuarie, ciò che escluderebbe d'acchito la
concessione di un diritto (sentenza del Tribunale federale 5A_362/2012 del 27
settembre 2012 consid. 3.1 con rinvio a DTF 131 III 216 consid. 2.1), l'onere imposto
durevolmente ai convenuti appare pertanto più gravoso di quello sopportato
occasionalmente dagli attori. In circostanze del genere una servitù sulla base
dell'art. 691 cpv. 1 CC non entra in linea di conto.
g) Quanto
all'applicazione analogica dell'art. 694 cpv. 1 CC sull'accesso necessario, la
norma conferisce al proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo
fondo a una strada pubblica il diritto di ottenere dai vicini un “passaggio
necessario dietro piena indennità”. Il diritto
all'accesso necessario costituisce, come altre restrizioni indirette della proprietà
(ad esempio l'obbligo di tollerare una condotta o una fontana necessaria)
un'“espropriazione di diritto privato”. Per questo motivo la giurisprudenza ne
subordina la concessione a premesse rigorose. Di esso ci si può valere solo in
caso di vera necessità, qualora l'uso del fondo conforme alla sua destinazione
esiga un accesso alla pubblica via e tale accesso faccia completamente difetto
o non sia sufficiente. Un accesso è, per contro “sufficiente” quando un
collegamento alla pubblica via atto garantisce, dal punto di vista oggettivo,
uno sfruttamento adeguato e razionale del fondo, conforme alla sua destinazione.
La semplice opportunità di migliorare un passo
esistente o la convenienza personale del proprietario non bastano invece per
connotare uno stato di necessità nell'accezione dell'art. 694 cpv. 1 CC (sentenza
del Tribunale federale 5A_658/2015 del 14 marzo 2017 consid. 3.2.2.2 con
riferimenti; RtiD II-2014 pag. 770 con riferimenti; più recentemente I CCA,
sentenza inc. 11.2015.51 del 20 luglio 2017, consid. 5 con rinvii).
h) Nella
fattispecie gli attori hanno omesso qualsiasi conclusione riguardo
all'indennità offerta alla controparte per l'ottenimento della servitù, ciò che
basterebbe per respingere in ordine l'azione volta alla concessione di un
accesso necessario (DTF 104 II 306 consid. 4; sentenza del Tribunale federale
5A_713/2017 del 7 giugno 2018 consid. 4.3; analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2001.73 del 2 febbraio 2006 consid. 11c; v. anche Bohnet, Actions civiles, Conditions et
conclusions, Basilea 2014, § 45 n. 5). Si volesse da ciò prescindere, andrebbe
esaminato se l'impianto a fune sia necessario per usare adeguatamente le case
di vacanza poste sulle particelle n. 750 e 758 altrimenti raggiungibili dalla
pubblica via solo lungo una ripida scalinata di 120–134 gradini o per mezzo di
un sentiero che attraversa le particelle n. 740 e 1507, fino alla particella n.
758.
(doc. 9; deposizione 19 novembre 2015 di F__________ M__________: verbali,
pag. 2, sopralluogo del 19 novembre 2015: verbali, pag. 6). Andrebbe vagliata così
la questione di sapere se le difficoltà di accesso con oggetti pesanti, bagagli
o colli ingombranti ostacolino lo sfruttamento dei fondi in modo adeguato e
razionale, conformemente alla loro destinazione. Il tutto senza trascurare che l'art
694.
CC non consente a chi già dispone di un accesso
sufficiente alla pubblica via di pretendere un accesso su fondi altrui solo
perché questo sarebbe migliore, più comodo, più agevole o più vantaggioso.
i) Sia
come sia, si presumesse pure che senza l'impianto a fune l'accesso alle
particelle degli attori non sia sufficiente, resta il fatto che tale servitù va
chiesta in primo luogo al vicino “dal quale, a causa dello stato preesistente
della proprietà e della viabilità, si può ragionevolmente esigere la
concessione del passo” o, se ciò non è ragionevolmente possibile, al vicino per
cui il passo è di minor danno (art. 694 cpv.
2.
CC), avuto riguardo agli interessi
delle due parti (art. 694 cpv. 3 CC). Chiedere la servitù ai convenuti
non è ragionevolmente proponibile nella fattispecie, tanto meno nei confronti
di AO 1, come si è appena visto (consid. f). Chiedere la servitù ad altri
vicini non è chiaro chi questi potrebbero essere. Gli appellanti sostengono che
non esistono tracciati alternativi
all'attuale, ciò che è stato confermato anche dalla ditta L__________ (con una
dichiarazione per vero irricevibile in appello: sopra, consid. 2). Si limitano
però ad affermazioni, senza che agli atti risulti alcun
riscontro oggettivo. Difettano quindi, già
per tale ragione, le premesse per far capo all'art. 694 cpv. 1 CC. Considerato
infine che gli appellanti non rivendicano più la concessione di una servitù di
sporgenza fondata sull'art. 674 CC, pretesa respinta dal Pretore per mancanza “del
presupposto dell'unità corporea della sporgenza” (sentenza impugnata, pag. 13
seg.), l'appello vede in ultima analisi la sua sorte segnata.
9.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli appellanti
rifonderanno inoltre alle controparti, che hanno presentato un memoriale di
osservazioni e uno di duplica spontanea, un'adeguata indennità per ripetibili.
10.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la
presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 4000.– sono poste
a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 5000.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avvocati e ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).