Lexipedia

Decisione

11.2016.138

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

4 luglio 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Contro il decreto cautelare

appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con appello del 29 dicembre 2016

per ottenere la riforma del giudizio nel senso di disciplinare il diritto di

visita paterno come segue:

una visita sul WE ogni 15 giorni, dal sabato

mattina alle ore 9:00 a domenica sera alle ore 18:00

una

cena ogni 15 giorni, nella settimana che precede il fine settimana durante il quale

G__________ non incontra il padre, dalle ore 17:30 alle ore 19:30.

Il

memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Il 15 giugno 2018 AP

1 ha comunicato di ritirare l'appello, il Pretore avendo nel frattempo emanato

una decisione in cui ha previsto un assetto delle relazioni personali paterne “molto

simile” da quelle da lei richieste in appello.

Considerandi

in diritto: 1. Il ritiro di un appello,

ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare

unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a

norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere

spinto l'interes­sato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il

giudice prende atto della dichiarazione di

ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2.

Desistenza equivale

a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea

di principio – il pagamento

delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1.

CPC). In concreto, non v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo

restando che l'ammontare delle spese di appello è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto del fatto che il

processo termina senza sentenza. Non si pone inoltre di problema di

ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di notifica a AO 1 per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro

dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali di fr.

150.– sono poste a carico di AP 1.

3. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).