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Decisione

11.2016.14

Certificato ereditario: menzione dei legatari?

12 maggio 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti si dolgono di non figurare nel certificato ereditario fu PI 2,

cade nel vuoto. È destinato di conseguenza all'insuccesso.

8. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106

CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a

rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, gli appellanti essendo

Considerandi

sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un

patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone inoltre problema

di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni.

9.

Quanto ai

rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (sopra consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono

spese.

3. Notificazione a:

–;

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).