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Decisione

11.2016.18

Protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per la figlia

28 novembre 2017Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi dell'interessato dal mese di giugno del 2013 al mese di dicembre del

2014, ma non in seguito, per tacere del fatto che operare una media fra dati di

varia fonte e di periodi diversi – come ha fatto il primo giudice – non porta

necessariamente a risultati attendibili.

c) Ciò

posto, la questione è che, pur presumendo un reddito del convenuto di €

3000.00 mensili netti, nulla muterebbe ai fini del

giudizio. Il marito trascura in effetti che il Pretore ha inserito nel suo

fabbisogno minimo un carico fiscale di fr. 1200.– mensili, come nel fabbisogno minimo della moglie (sentenza impugnata,

pag. 7). Volendosi attenere a un'entrata di € 3000.00 mensili al netto

delle imposte (come sottintende il convenuto: appello, 3° foglio in basso e 4°

foglio in alto; replica in appello del 27 maggio 2016, 2° foglio), l'onere fiscale

dovrebbe essere stralciato dal fabbisogno minimo, per il resto incontestato. Fino

al dicembre del 2014 l'interessato fruiva così di un margine disponibile di fr.

1760.– mensili (reddito di fr. 3600.– mensili netti, ossia € 3000.00 al tasso

di cambio di circa 1.20, dedotto il fabbisogno minimo di fr. 1840.–, senza

l'onere fiscale) e dopo il gennaio del 2015 di fr. 1460.– mensili (reddito di

fr. 3300.– mensili netti, ossia € 3000.00 al tasso di cambio di circa

1.10, dedotto il fabbisogno minimo di fr. 1840.–, senza l'onere fiscale; per la

media dei tassi di cambio in tali periodi v. ‹www.fxtop.com/it/tassi-cambio-storici›). Nulla muterebbe in definitiva ai fini del giudizio, il convenuto

disponendo in ogni modo di risorse sufficienti, una volta coperto il

proprio fabbisogno minimo, per far fronte al contributo alimentare di fr.

1085.– mensili in favore della figlia.

8. Relativamente

al contributo di mantenimento per B__________, l'appellante adduce che “l'assegno

di fr. 1085.– (…) dovrebbe scontare il medesimo cambio preso a parametro per il

calcolo dei redditi”, sicché al tasso di

cambio attuale risulta di circa € 900.00, pari a fr. 990.– mensili.

L'assunto non è pertinente. In concreto la figlia vive in Sviz­zera e il suo

fabbisogno in denaro è di fr. 1085.– mensili (ciò che l'appellante non

contesta), indipendentemente dalle variazioni legate al tasso di cambio

euro-franco. Certo, il pagamento del contributo può riuscire più o meno gravoso

per il padre, che consegue il proprio reddito in euro, ma ciò non significa che

B__________ debba subirne le conseguenze. Per quanto possibile, la figlia ha

diritto alla copertura del proprio fabbisogno in denaro. E, come si è appena

visto, fino al dicembre del 2014 il convenuto fruiva di un margine disponibile

di fr. 1760.– mensili, mentre dopo il gennaio del 2015 può pur sempre contare

su un agio di fr. 1460.– mensili. Ha modo quindi di sostentare adeguatamente

la figlia. Dovesse il suo margine ridursi sotto i fr. 1085.– mensili, egli

potrà chiedere in ogni tempo al Pretore di rivedere l'obbligo alimentare a suo

carico.

9. L'appellante fa

valere dipoi che, salvo le vacanze trascorse con la madre, la figlia è rimasta

affidata a lui dalla metà del mese di ottobre del 2014 fino al­l'ago­sto 2015,

sicché egli non può essere tenuto a versare contributi di mantenimento per quel

periodo. Inoltre egli chiede che la moglie sia tenuta a versargli fr. 990.–

mensili per il mantenimento della figlia su quell'arco di tempo,

ovvero fr. 10 890.– complessivi.

a) Gli

atti confermano nel caso in esame che il 19 ottobre 2014 la figlia è stata

affidata al padre, cui è stato attribuito il 21 ottobre 2014 anche l'uso dell'abitazione

coniugale a __________ (verbale del 17 ottobre 2014, pag. 2). Dopo le ferie

estive, il 18 agosto 2015, AP 1 ha lasciato la figlia alla madre ed è tornato a

__________. AO 1 è rientrata allora nell'abitazione di __________ (lettera 19 ot­tobre

2015 della precedente legale dell'istante). Dal 19 ottobre 2014 al 18 agosto

2015 perciò l'appellante ha provveduto direttamente al fabbisogno in denaro di

Considerandi

B__________. Si conviene che alle arringhe finali del 4 novembre 2015 la

precedente legale del convenuto non ha fatto valere tale circostanza. Ma ciò

non toglie che incombesse all'istante rendere verosimile la pretesa di

contributi alimentari per la figlia durante l'affidamento al padre,

giustificazione che l'interessata non ha minimamente addotto. Mal si comprende

di conseguenza – né l'istante spiega – perché AP 1 andrebbe condannato a versare

contributi di mantenimento per un lasso di tempo durante il quale si era fatto

carico lui stesso del fabbisogno in denaro della figlia. Su questo punto

l'appello si rivela provvisto di buon diritto e la decisione impugnata va riformata

nel senso che l'obbligo contributivo del convenuto va soppresso dal

19.

ottobre 2014 al 18 agosto 2015.

b) Quanto

alla richiesta di obbligare la moglie a versare i contributi alimentari per il

mantenimento della figlia nel citato lasso di tempo, la pretesa non è stata nemmeno

accennata alle arringhe finali del 4 novembre 2015. Formulata per la prima

volta in appello senza essere fondata su fatti nuovi né su nuovi mezzi di

prova, essa risulta quindi, già di primo acchito, irricevibile (art. 317 cpv. 2

CPC).

10.

L'appellante chiede

che per quanto riguarda il periodo compreso fra il giugno del 2013 e il settembre

del 2014 sia accertato un suo credito di fr. 2003.– per contributi alimentari

versati in eccesso. Egli fa valere di avere corrisposto per il mantenimento di B__________ € 12 692.00

in ottemperanza a una decisio­ne del 14 ago­sto 2013 con cui il presidente

del Tribunale di __________, sezione IV civile, aveva omologato un accordo in

cui egli si impegnava a erogare per la figlia un contributo alimentare di

€ 700.00 mensili, oltre a coprire la metà delle spese straordinarie. Anche

tale domanda però è nuova senza essere fondata su fatti nuovi né su nuovi mezzi

di prova. Va dichiarata così irricevibile (sopra, consid. 9b). Ciò non

impedisce a AP 1 di compensare somme versate in esubero con l'ammontare di contributi

alimentari futuri, men che meno ove si consideri che l'istante ha riconosciuto

l'avvenuto versamento per la figlia di circa € 12

000.00

complessivi (verbale del 4 novem­bre 2015, pag. 3 in alto), sebbene

in questa sede sostenga il contrario (osservazioni, 6° foglio). Eventuali

contesta­zioni sul calcolo del conguaglio e sulla compensazione di somme versate

per la partecipazione alle spese straordinarie della figlia potranno sempre, ad

ogni modo, essere sottoposte al giudice.

11.

Se ne conclude che

l'appello merita parziale accoglimento. Le spese del giudizio odierno seguono

il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene

la soppressione dell'obbligo alimentare in questione per 10 mesi (sugli 11 mesi

richiesti), ma soccombe sia sulla pretesa volta a ridurre il contributo di

mantenimento da fr. 1085.– a fr. 990.– mensili, sia sull'accertamento di un suo

credito di fr. 2003.– per maggiori contributi versati tra il giugno del 2013 e

il settembre del 2014, sia sulla postulata condanna dell'istante a rimborsargli

l'importo di fr. 10 890.– complessivi.

Tutto considerato, si giustifica in simili condizioni di porre gli oneri

processuali per tre quarti a carico suo e per il resto a carico della controparte.

AP 1 rifonderà altresì alla moglie che ha presentato osservazioni per il

tramite di un patrocinatore, un'equa indennità a titolo di ripetibili ridotte (un

mezzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 n.

24c).

Per

quel che riguarda le spese e le ripetibili di primo grado, l'esito

dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente sulla decisione del

Pretore, che ha suddiviso gli oneri processuali a metà e ha compensato le

ripetibili, “tenuto conto dell'esito e della natura del procedimento” (sentenza

impugnata, pag. 7 in basso). Nel­l'ap­pello il convenuto chiede invero di modificare

il dispositivo di prima sede, ponendo tre quarti delle spese a carico dell'istante,

con obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 5000.– a titolo di ripetibili. La

domanda non ha tuttavia portata propria (tanto che non è neppure motivata), ma

presuppone l'accoglimento del­l'appello nei termini proposti dal convenuto. In

realtà, come si è appena visto, l'accoglimento meramente parziale dell'appello

non giustifica una chiave di riparto diversa rispetto a quella adottata dal

Pretore. Il dispositivo del primo giudice può quindi rimanere invariato.

12.

Circa i rimedi

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), l'entità di contributi alimentari litigiosi davanti a questa Camera (oltre

fr. 46 800.–) raggiunge agevolmente la

soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è

parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata

è così riformato:

AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente

entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per la figlia B__________ di

fr. 1085.– dal 1° giugno 2013 al 18 ottobre 2014 e dal 19 agosto 2015 in poi.

2. Le spese processuali di fr. 750.–, da

anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico di quest'ultimo

e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 800.– per ripetibili

ridotte.

3. Notificazione:

avv.;

avv. dott..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).