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Decisione

11.2016.19

Divorzio: opposizione allo scioglimento del matrimonio e liquidazione della partecipazione agli acquisti

7 novembre 2017Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sul

principio del divorzio

5. Litigiosi

rimangono in questa sede il principio del divorzio e la liquidazione del regime

dei beni. La prima questione va, con ogni evidenza, trattata prioritariamente. Nelle

sue osservazioni AO 1 chiede finanche a questa Camera di statuire sul principio

del divorzio in via preliminare, la contestazione del marito essendo – a mente

sua – manifestamente vessatoria, abusiva e volta solo a ritardarle la

possibilità di risposarsi. Contrariamente alla sua opinione, però, la

fattispecie non denota estremi per frazionare la sentenza di appello. Certo,

“per motivi gravi” il giudice può rinviare la liquidazione del regime dei beni

a un apposito procedimento (art. 283 cpv. 2 CPC). I motivi gravi sono dati unicamente

però “nel caso di condizioni complesse, al fine di non ritardare oltre misura

il giudizio sul principio del divorzio (quando sono stati rac­colti tutti gli

elementi per statuire in merito)” (FF 2006 pag. 6734 in fondo). Il solo fatto

che un coniuge debba attendere il giudizio di secondo grado sullo scioglimento

del matrimonio ancora non configura un “caso grave”. Ciò premesso, giova

statuire sull'appello nel suo intero.

a) Nella

decisione impugnata il Pretore ha ricordato, in

merito al principio dell'art. 114 CC, che ogni coniuge può chiedere il divorzio

se al momento della litispendenza i coniugi vivono separati da almeno due anni.

Accertato che nella fattispecie le parti vivevano separate da quasi cinque

anni, egli ha ritenuto che nulla ostasse allo scioglimento del matrimonio, tanto

più che il convenuto non vi si opponeva (sentenza impugnata, consid. 5).

b) L'appellante rimette in discussione il suo consenso al divorzio

(art. 289 CPC), invocando ‟un vizio della volontà nel senso del­l'errore essenziale” e

“un vizio della volontà nel senso del doloˮ. Sostiene di non avere ben

capito all'udienza del 4 luglio 2013 davanti al Pretore (destinata

all'interrogatorio delle parti) la portata delle conseguenze finanziarie e

affettive del divorzio, presumendo in particolare una determinata liquidazione

del regime dei beni. La sentenza impugnata lo costringe invece a vendere

l'alloggio coniugale, ciò che crea un grave problema a lui e ai tre figli che

tuttora vi abitano. Asserisce così di avere aderito al divorzio per errore essenziale

e che, avesse immaginato “i risultati devastanti” cui sarebbe andato incontro,

mai avrebbe accettato simile prospettiva. Non solo: a suo avviso, rinnegando

fatti decisivi, l'istante ha causato “un'errata decisione del giudice”,

inducendo lui medesimo a confidare per dolo in una situazione, quando all'atto

pratico essa ne perseguiva un'altra.

c) Così argomentando, il convenuto sorvola su quanto ha rilevato

il Pretore, ossia che dopo due anni di vita separata ogni coniuge ha il diritto

di ottenere il divorzio (art. 114 CC), senza riguardo al consenso dell'altro (RtiD

II-2005 pag. 700 n. 31c; più recentemente: I

CCA, sentenza inc. 11.2013.34 del 16 luglio 2015, consid. 6 con

rinvio a DTF 126 III 405 consid. 3a). Né l'appellante

contesta che al momento in cui AO 1 ha promosso azione di divorzio sulla

base dell'art. 114 CC, il 16 febbraio 2012, le parti vivessero separate da

quasi cinque anni. Anzi, egli stesso ha riconosciuto che la separazione risaliva

al maggio del 2007 (risposta, pag. 2 punto 2; memoriale conclusivo, pag. 2 punto 2).

Quand'anche egli avesse rifiutato o revocato il proprio consenso al divorzio, di

conseguenza, nulla avrebbe potuto impedire alla moglie di chiedere ugualmente lo

scioglimento del matrimonio (cfr. DTF 142 III 713). Tant'è che qualora il

motivo di divorzio sussista (e in concreto le parti vivevano separate da ben

oltre due anni), la causa prosegue su azione di un coniuge e non passa alla

procedura di divorzio su richiesta comune (art. 292 cpv. 2 CPC). Su questo

punto, pertanto, l'appello si rivela già di primo acchito destinato al­l'insuccesso.

Considerandi

II. Sulla

liquidazione del regime dei beni

6.

L'appellante

contesta dapprima, per quanto riguarda lo scioglimento della partecipazione

agli acquisti, la liquidazione degli averi bancari e postali. Nella sentenza

impugnata il Pretore ha accertato l'esistenza di tre conti intestati al

convenuto: due presso __________ (n. __________ e n. __________),

rispettivamente con un saldo di fr. 31 089.85

e di fr. 79 537.40, e uno presso la Banca __________

di __________ (n. __________), con un saldo di fr. 96.50. Di tutti e tre

egli ha respinto la divisione a metà chiesta dall'attrice: il primo perché già

liquidato in separata sede e gli altri due perché oggetto di pretese tardive,

formulate dall'attrice soltanto nel memoriale conclusivo. Di altre tre relazioni

bancarie intestate al marito, qualificate alla stregua di acquisti (art. 200

cpv. 3 CC), il Pretore ha ordinato invece

il riparto a metà: un conto n. __________ pres­­so la Banca __________

di __________, un conto n. __________ presso la __________ a __________ e un

conto n. __________ presso la succursale della Banca __________ a __________,

tutti e tre colpiti da un blocco cautelare risalente al 15 maggio 2007 decretato

dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nell'ambito di una procedura a

tutela dell'unione coniugale (inc. DI.2007.81). Di tali conti il Pretore non ha

accertato il saldo. Ha ricordato tuttavia che durante il suo interrogatorio del

4.

luglio 2013 il convenuto aveva ammesso di possedere “un conto di fr. 93 000.–”. Ha ritenuto così di riconoscere

all'attrice una spettanza pari alla metà di tale cifra, ossia fr. 46 500.– (sentenza impugnata, consid. 6.3.2).

a) Nell'appello

il convenuto non nega di avere ammesso, durante il suo interrogatorio,

l'esistenza di un non meglio precisato “conto di fr. 93 000.–” (verbale del 4 luglio 2013, pag. 6 a metà). Obietta però –

in sintesi – che quel denaro è stato investito nel­l'abitazione coniugale, sottolineando

come l'attrice medesima riconosca che nella casa sono stati profusi circa fr.

100.

000.– di acquisti. A suo avviso quel

capitale non poteva più, di conseguenza, essere diviso in natura, ciò che ha

ordinato il Pretore, salvo conteggiarlo in doppio.

b) L'argomentazione

non manca di lasciare perplessi. All'interrogatorio del 4 luglio 2013 infatti il

convenuto ha ammesso esplicitamente l'esistenza di un “conto di fr. 93 000.–”. Ne segue che al momento in cui il

perito giudiziario ha consegnato il proprio referto del 24 aprile 2013 sul

valore del fondo, calcolato in fr. 965 446.–

(fascicolo “atti procedurali”, n. 27), il preteso investimento non era

ancora avvenuto. Già per tale ragione non appare verosimile che la somma di fr. 93 000.– possa reputarsi compresa in quel valore di

stima, come asserisce l'appellante. Se nella casa sono stati profusi circa fr.

100.

000.– di acquisti, ciò che l'attrice

riconosce, non si tratta pertanto degli stessi fr. 93 000.– che il convenuto aveva in conto. E che i

fr. 93 000.– dichiarati dal convenuto siano

finiti nell'abitazione dopo l'esecuzione della perizia giudiziaria non è

preteso nemmeno dall'interessato. Nel suo esito la decisione del Pretore, che

ha suddiviso a metà la somma di fr. 93 000.–

reputandola un acquisto tuttora disponibile, resiste dunque alla critica.

c) Si

aggiunga, indipendentemente a quanto precede, che la spettanza di fr. 46 500.– riconosciuta dal Pretore all'attrice si

giustifica anche per un altro motivo. Fossero pur confluiti i citati fr. 93 000.– nell'abitazione coniugale, in effetti,

l'appellante non contesta che i tre conti bancari menzionati dal Pretore andassero

suddivisi a metà. E il saldo di quei conti al momento della liquidazione del

regime dei beni (art. 214 cpv. 1 CC) non ammontava solo a fr. 93 000.–, come reputa il Pretore. Secondo gli ultimi dati agli atti, il conto n. __________

pres­­so la Banca __________ di __________ registrava il 31 dicembre 2012 un

saldo di fr. 35 011.80, il conto n. __________ presso la __________ a __________

un saldo il 10 dicembre 2012 di fr. 61 889.–

e il conto n. __________ presso la succursale della Banca __________ a __________

un saldo il 31 dicembre 2012 di fr. 70 521.17

(estratti conto nella rubrica “doc. IV, documenti e/o richiami della parte convenuta”),

per fr. 167 421.97 complessivi. Che tali

conti sussistessero ancora al momento della liquidazione del regime dei beni è

indubbio, risultando essi soggetti a blocco

cautelare sin dal 15 maggio 2007 (sentenza impugnata, pag. 7). E la

metà di fr. 167 421.97, ovvero fr. 83 710.98, è una somma ben più cospicua della

spettanza di fr. 46 500.– che il

Pretore ha riconosciuto all'attrice.

d) Non

si disconosce che formalmente le richieste di giudizio avanzate al Pretore dall'attrice

erano manchevoli. In relazione ai tre conti bancari appena evocati AO 1 non ha formulato

infatti pretese numeriche, ma si è limitata a chiedere al Pretore di ordinare ai

singoli istituti di credito la divisione a metà degli averi in conto, con

obbligo di versarle direttamente la sua spettanza. Richieste del genere sono di

dubbia ricevibilità. Pretese che hanno per oggetto una somma di denaro devono

essere cifrate o, per lo meno, univocamente desumibili nel loro ammontare dalla

motivazione del ricorso (DTF 133 III 415 consid. 1.4.2 in fine con rinvio; più

recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_346/2016 del 29 giugno 2017,

consid. 2.1). In altri termini: non basta chiedere al giudice di accertare

una pretesa nel suo principio, lasciando a terzi il compito di definirla. Sta

di fatto che l'appellante non ha reagito quando si è visto notificare il

memoriale conclusivo della moglie contenente simili richieste (davanti al

Pretore le parti hanno rinunciato alle arringhe finali) e nemmeno muove

critiche alla ricevibilità delle medesime nell'appello. Anche sulla

liquidazione dei conti bancari e postali l'impugnazione manca perciò di

consistenza.

7.

Sostiene inoltre

l'appellante, con riferimento alla liquidazione dei rispettivi rapporti di dare

e avere tra coniugi, che la moglie deve assumere la metà della spesa necessaria

(fr. 24 479.60) per cure ortodontiche in

favore dei figli (nota d'onorario del dott. __________ T__________, __________)

e corrispondere la metà (fr. 17 245.–) di quanto

da lui corrisposto in sua vece per “prestito, auto, tassa RC, premi cassa

malati, tasse e imposte pagate dal marito dopo la separazione. Il Pretore ha

respinto tali rivendicazioni, “ritenuto l'insufficiente riscontro probatorio

fornito da lui agli atti in relazione a dette pretese” (sentenza impugnata,

consid. 6.3.3 in fine). Avesse inteso contendere l'opinione del Pretore,

l'appellante avrebbe dovuto spiegare perché essa si rivela erronea o, per lo

meno, contraria alle risultanze istruttorie. Invano si cercherebbe una

spiegazione qualsiasi nel memoriale. Carente di motivazione (nel senso

dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si dimostra finanche

irricevibile.

8.

Quanto alla liquidazione del bene immobile, essa riguarda la nota

particella n. 657 RFD di Vacallo, intestata all'appellante, su cui sorge

l'abitazione coniugale. Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che il

marito chiede l'attribuzione del fondo. Ciò posto, egli ha accertato che l'immobile

ha attualmente un valore venale di fr. 965 000.–

(arrotondati) e che il convenuto ne è divenuto proprietario nell'ottobre del

2000.

grazie a un finanziamento di fr. 803 000.–:

fr. 440 000.– ottenuti con ­l'accensione

di un mutuo ipotecario, fr. 20 000.–

provenienti da beni propri della moglie, fr. 93 000.– da risparmi dei coniugi e

fr. 250 000.– da denari che il marito pretendeva

essere beni propri. Il Pretore ha rilevato nondimeno a quest'ultimo riguardo che

nulla dimostra trattarsi di beni propri, di modo che ha considerato anche l'investimento

di fr. 250 000.– sovvenzionato da acquisti.

A AO 1 egli ha riconosciuto così il diritto di vedersi rifondere l'ammontare

dei beni propri (fr. 20 000.– più il

maggior valore di fr. 4034.– maturato fino al momento della liquidazione) e la

metà degli acquisti (fr. 252 500.–,

ovvero fr. 965 000.– meno fr. 440 000.– meno fr. 20 000.–, diviso due), per complessivi fr. 276 534.–. A tali condizioni egli ha ritenuto che

il convenuto possa rivendicare la proprietà dell'immobile, la moglie non opponendosi

a tale attribuzione (consid. 6.3.1).

a) L'appellante

contesta che il capitale di fr. 250 000.–

investito nella casa sia costituito da acquisti. Afferma che fr. 202 000.– erano

beni suoi, risalenti a prima del matrimonio, e fr. 50 000.– denaro donatogli dal padre, come egli ha dichiarato

all'interrogatorio del 4 luglio 2013 senza essere contraddetto, onde

l'inutilità di recare prove al riguardo. In realtà la questione merita più

attenta disamina. Nella petizione del 16 febbraio 2012 la moglie allegava che per

l'abitazione coniugale, costata a suo dire fr. 625 000.– (rispetto ai fr. 803 000.–

accertati dal Pretore), i coniugi avevano investito fr. 100 000.– di acquisti e fr. 20 000.– di beni propri di lei, senza spiegare

come fosse stata finanziata la differenza (pag. 7, punto VI). Nella sua risposta

del 24 marzo 2012 il marito aveva dichiarato (quarto foglio, punto III):

L'importo di fr. 20

000.

– donato dai genitori di AO 1 è

riconosciuto, purché venga riconosciuto il fatto che anche i miei genitori mi

hanno donato fr. 50 000.–. Inoltre ritengo di aver investito

nell'edificazione della casa una cifra maggiore.

L'attrice

non ha replicato. Alle prime arringhe del 18 aprile 2012 il Pretore ha dato

modo alle parti “di esporre le rispettive pretese e motivazioni, segnatamente

alla luce degli allegati di petizione (motivata) e di risposta” (verbale, pag.

1.

in fondo). È quanto prevede, del resto, l'art. 228 cpv. 1 CPC. Non risulta

che l'uno o l'altro coniuge abbia dato seguito all'invito. Nel corso di una

successiva udienza del 4 luglio 2013, destinata all'interrogatorio delle

parti, il Pretore ha poi domandato a AP 1 con che beni fosse stata finanziata

l'abitazione coniugale. Il convenuto ha risposto (verbale, pag. 6 a metà):

Tutti miei; si tratta di importi che provenivano da

miei risparmi fatti prima del matrimonio. Si tratta circa di fr. 202 000.– miei

e di fr. 50 000.– che mi aveva regalato mio padre.

Infine

nel memoriale conclusivo del 4 maggio 2015 l'attrice ha ripetuto quanto esposto

nella petizione, soggiungendo: “Il convenuto ha indicato come nella proprietà

siano confluiti anche suoi beni propri, senza che tale sua asserzione sia stata

tuttavia minimamente comprovata, né per quanto riguarda l'effettivo ammontare

di ulteriori somme di denaro né per la loro origine e, dun­que, per la loro

qualifica giuridica” (pag. 5 in fondo). Nel proprio memoriale di quello stesso

4.

maggio 2015 il convenuto ha ribadito, da parte sua, di avere finanziato

l'alloggio coniugale con fr. 200 000.– di

“risparmi conseguiti prima del matrimonio” e con fr. 50 000.– donatigli dal padre (pag. 9 in fondo). Alle arringhe

finali i coniugi hanno rinunciato.

b) Le

parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e

indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 CPC). La riserva dell'art. 55 cpv. 2

CPC (principio inquisitorio) non si applica alla liquidazione del regime dei

beni, retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 2 CPC). Requisiti formali identici

a quelli della petizione valgono per la risposta (art. 222 cpv. 2 CPC). In

concreto AP 1 ha dichiarato nella risposta del 24 marzo 2012, come detto, di

riconoscere fr. 20 000.– di beni

propri investiti dalla moglie nel­l'alloggio coniugale a condizio­ne che la

moglie riconoscesse l'investimento di fr. 50

000.

– da lui fatto valere con beni propri di sua pertinenza. L'attrice

non ha replicato né ha dato seguito all'invito del Pretore alle prime arringhe,

il 18 aprile 2012, “di esporre le rispettive pretese e motivazioni”,

segnatamente alla luce del­l'allegato di risposta. Tanto meno essa ha

rinunciato a rivendicare l'investimento di fr. 20

000.

– da lei preteso con beni propri. Un interpello del Pretore non sarebbe

stato superfluo. Sta di fatto che a quell'udienza AO 1 non ha contestato

l'investimento di fr. 50 000.– con

beni propri addotto dal marito. Non a torto costui allega dunque di non avere

avuto motivo, alle prime arringhe, di notificare prove a sostegno della propria

affermazione. E la contestazione sollevata dall'attrice nel memoriale

conclusivo del 4 maggio 2015, potendo essere mossa quel 18 aprile 2012, era

ormai fuori tempo. Su questo punto l'appello risulta dunque provvisto di buon diritto.

c) Diversa

si presenta la situazione per quanto concerne l'investimento di fr. 200 000.– (o di fr. 202

000.

–) con beni propri fatto valere dal convenuto. Nella risposta del 24

marzo 2012, in effetti, AP 1 si era limitato a “ritenere” di avere “investito

nell'edificazione della casa una cifra maggiore” rispetto ai fr. 50 000.– donatigli dal padre. Si trattava di una mera

impressione, tanto soggettiva e ipotetica quanto va­ga e indeterminata. Almeno

alle prime arringhe del 18 aprile 2012, di fronte al sollecito del Pretore

che lo invitava a “esporre le rispettive pretese e motivazioni”, segnatamente

alla luce della petizione motivata, egli avrebbe dovuto indicare concretamente quale

cifra intendesse rivendicare a titolo investimento con i suoi risparmi anteriori

alla celebrazione del matrimonio. Sarebbe spettato poi all'attrice contestare

l'allegazione. E in caso di contestazione sarebbe toccato al convenuto, a

quelle prime arringhe, offrire prove atte a dimostrare la sua pretesa. Nulla di

tutto ciò è avvenuto. Alle prime arringhe il convenuto è rimasto silente e solo

un anno dopo, all'interrogatorio del 4 luglio 2013, ha dichiarato – su

richiesta del Pretore – di avere profuso nell'abitazione coniugale fr. 202 000.– (“tutti miei”). Ammesso e non concesso però

che la pretesa potesse ancora essere avanzata (e quantificata) nel corso del.'istruttoria,

l'attrice non l'ha riconosciuta. Neppure l'appellante invoca, per altro, una

qualsiasi dichiarazione di lei in tal senso. Anzi, alla successiva occasione che

ha avuto di esprimersi, nel memoriale conclusivo, l'attrice l'ha contestata. A

torto il convenuto asserisce quindi che nella fattispecie “non vi era motivo di

chiedere prove”. Su tal punto l'appello cade nel vuoto.

Davanti

a questa Camera l'appellante cerca invero di dimostrare

che il citato investimento di fr. 200 000.– (o

fr. 202 000.–) è avvenuto per mezzo di risparmi da

lui accantonati prima del matrimonio. A parte il fatto però che le prove nuove

recate in appello sono irricevibili (sopra, consid. 3), il convenuto avrebbe

dovuto spiegare prima di tutto dov'erano depositati quegli averi, quando il

denaro è stato investito nel­l'abitazione e a chi è stato destinato, ciò di cui

tutto si ignora. Un coniuge che pretende di avere investito beni propri in

un'altra massa patrimoniale deve dimostrare il flusso

concreto dei pagamenti (DTF 138 III 203 consid. 6.2; I CCA, sentenza inc. 11.2014.43 del 17 agosto 2016 consid. 5). Semplici proposte formulate da legali per trovare

un accordo amichevole o conversazioni fra coniugi riferite dai figli possono costituire

indizi, ma non sono prove. E in mancanza di prove continua a valere l'art. 200

cpv. 3 CC, secondo cui tutti i beni di un coniuge si presumono acquisti. Nel

risultato la decisione impugnata sfugge di conseguenza alla critica.

d) Indipendentemente

da quanto precede, l'appellante fa valere che, dovesse vendere il fondo su cui

sorge l'alloggio coniugale “prima dei 25 anni” a un prezzo più alto di fr. 637 000.–, egli dovrebbe rimborsare fr. 37 926.– di sussidi cantonali e fr. 51 471.– di sussidi federali per l'aiuto

all'abitazione, senza dimenticare il pagamento dell'imposta sugli utili

immobiliari. In realtà il Pretore non ha affrontato il tema e l'appellante non

censura la sentenza impugnata come carente di motivazione, né indica quando

egli avrebbe posto la questione dinanzi al primo giudice. Sia come sia, il

convenuto non pretende di voler concretamente alienare l'immobile, a breve o a

medio termine, tant'è che in esito alla liquidazione del regime dei beni chiede

l'assegnazione del fondo e non la vendita del medesimo. Del resto, egli non

precisa neppure quando scadrebbero i 25 anni per il rimborso dei sussidi. Oggi come

oggi, quindi, la proprietà immobiliare non può reputarsi gravata di un onere che ne sminuisca il valore

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.104 del 12 agosto 2014,

consid. 3 con richiami). La vendita del fondo rimanendo un'ipotesi del tutto

aleatoria, non può intravedersi nemmeno un deprezzamento stimato su un arco di

tempo prevedibile. Ciò vale, analogamente, per l'imposta sugli utili

immobiliari. Quanto il convenuto intende porre in compensazione nei confronti

della moglie è un credito futuro, incerto e indeterminato (come egli ammette:

“ad oggi non è possibile cifrare detto importo”). Non può dunque entrare nel calcolo della liquidazione del regime

matrimoniale.

e) Soggiunge

l'appellante che, dovesse corrispondere alla moglie la liquidazione del regime

fissata dal Pretore, egli dovrebbe vendere l'abitazione coniugale, con grave

pregiudizio per il figlio L__________, le cui condizioni di salute sono

precarie. La doglian­za sembra ispirarsi all'art. 218 cpv. 1 CC, secondo cui il

coniuge debitore della partecipazione all'aumento e della quota di plusvalore

può chiedere dilazioni qualora il pagamento im­mediato gli arrecasse serie

difficoltà. Nondimeno, se le difficoltà si riconducono alla presenza di figli

minorenni, l'unica agevolazione in merito alla liquidazione della partecipazione

agli acquisti consta nell'attribuire un diritto di abitazione a un coniuge

sull'abitazione familiare in proprietà

del­l'altro

(art. 121 cpv. 3 CC). In concreto l'alloggio coniugale rimane intestato all'appellante,

genitore affidatario, di modo che quest'ultima norma non è pertinente. Sta di

fatto che, si volesse anche prefigurare una dilazione di pagamento in favore

dell'appellante per la presenza nell'abitazione coniugale del figlio L__________,

questi diverrà maggiorenne il 1° gennaio 2018. Differire la liquidazione del

regime non appare dunque necessario.

9.

Se ne conclude che all'appellante

va riconosciuto un investimento di fr. 50 000.–

nell'abitazione coniugale fornito con beni propri in virtù di una donazione

ottenuta dal padre. Gli altri accertamenti del primo giudice in merito alla

liquidazione dell'immobile non sono controversi. Non è revocato in dubbio che

l'investimento iniziale dei coniugi sia stato di fr. 803 000.– né è in discussione che la proprietà fondiaria sia stata comperata

dai coniugi grazie a un mutuo ipotecario di fr. 440

000.

–, a beni propri della moglie per fr. 20

000.

– e ad acquisti (dell'uno o del­l'altro coniuge) per fr. 93 000.–. Il resto dell'investimento è stato

finanziato, dopo quanto si è visto, con beni propri del marito (donazione del padre)

per fr. 50 000.– e con acquisti del marito per fr. 200 000.–. Pacifico è infine il valore venale del fondo al momento

della liquidazione, di fr. 965 000.–. Ciò

posto, se un bene è comperato durante il matrimonio, esso è considerato

appartenere alla massa patrimoniale del coniuge che maggiormente ha finanziato

l'operazione

(sentenza del Tribunale federale 5A_707/2016 del 3 maggio 2017, consid. 2.1

con richiami), mentre le eventuali altre masse che hanno concorso al

finanziamento si vedono riconoscere un “compenso variabile” (art. 209 cpv. 3 CC

ove si tratti di masse patrimoniali del coniuge cui appartiene il bene, art.

206.

cpv. 1 CC ove si tratti di masse patrimoniali facenti capo all'altro coniuge).

a) Nel

caso specifico l'investimento immobiliare di fr. 803 000.– risulta essere stato finanziato, oltre che con il citato

mutuo ipotecario, prevalentemente da acquisti, sicché il fondo va qualificato

come acquisto. Accertato che al momento della liquidazione del regime dei beni il

valore venale del medesimo era di fr. 965 000.–,

risulta un plusvalore (“maggior valore congiunturale”) di fr. 162 000.–. Quest'ultimo va suddiviso

proporzionalmente tra le masse patrimoniali che hanno sopportato il rischio del

mutuo, sulla base della rispettiva partecipazione all'investimento (DTF 132 III

149.

consid. 2.2.1 e 2.2.2 con riepilogo e nota di Sandoz in: JdT 2007 I 38; analogamente: DTF 123 III 160

consid. 6c; riferimenti di dottrina in: Steinauer,

Un déménagement et un divorce, collana gialla CFPG n. 17, Lugano 2016, pag. 53

nota 14). Ciò vale, per altro, anche trattandosi di un plusvalore generato dal

versamento anticipato di una prestazione di libero passaggio: fino al

sopraggiungere di un caso di previdenza, il versamento anticipato va assimilato

a un prestito della cassa pensione, sicché allo scioglimento del regime

matrimoniale il plusvalore relativo al versamento anticipato è trattato come il

plusvalore legato a un prestito ipotecario non ancora rimborsato (DTF 141 III

145).

b) In

concreto la massa patrimoniale degli acquisiti ha concorso alla compravendita

del fondo con fr. 293 000.– (fr. 93 000.– più fr. 200

000.

–), i beni propri del marito con fr. 50 000.– e i beni propri della

moglie con fr. 20 000.–, per fr. 363 000.– complessivi. Gli acquisiti beneficiano

dunque del plusvalore nella proporzione

dell'80.72% (fr. 130

766.

), i beni propri del marito nella proporzione del 13.77% (fr.

22.

307.40) e i beni propri della moglie nella

proporzione del 5.51% (fr. 8926.20). Per

conservare l'immobile AP 1 deve rifondere così all'attrice l'equivalente dei

beni propri con la plusvalenza (fr. 20 000.–

più fr. 8926.20) e la metà degli acquisti con la plusvalenza (fr. 293 000.– più fr. 130

766.

, diviso due). A AO 1 spettano così fr. 240 809.40 (fr. 28 926.20 più

fr. 211 883.20).

10.

Se ne conclude che in

liquidazione del regime dei beni matrimoniali il convenuto deve versare

all'attrice fr. 287 309.40 complessivi (fr. 46 500.–

dai conti bancari e postali, fr. 240 809.40

per l'attribuzione della proprietà immobiliare) rispetto ai fr. 323 034.– stabiliti dal Pretore. Entro tali limiti

l'appello merita quindi accoglimento.

III. Sulle spese processuali e le ripetibili

11.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

L'appellante esce sconfitto sulla richiesta di giudizio principale (reiezione

del divorzio), mentre ottiene causa parzialmente vinta sulla richiesta subordinata,

giacché vede ridurre da fr. 323 034.– a

fr. 287 309.40 la somma dovuta alla moglie in liquidazione della partecipazione

agli acquisti, per quanto la cifra rimanga lontana dai fr. 80 000.– da lui offerti in appello. Tutto ponderato, si giustifica perciò che sopporti tre quarti

degli oneri processuali e che rifonda alla controparte, patrocinata da un

avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità

piena: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

L'esito del giudizio odierno

non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo riguardante le spese (suddivise

a metà) e le ripetibili (compensate) di prima sede, che può rimanere invariato.

Davanti al Pretore il contenzioso non verteva infatti sul solo principio del

divorzio e sulla liquidazione del regime matrimoniale, ma coinvolgeva tutti gli

effetti correlati allo scioglimento del matrimonio (comprese le relazioni

personali della moglie con il figlio L__________ e l'adeguata indennità dovuta

all'attrice in forza dell'art. 124 cpv. 1 CC), i coniugi non avendo trovato alcuna

intesa. Nel diritto di famiglia, poi, il giudice può prescindere dal precetto

della soccombenza e ripartire le spese giudiziarie secondo equità (art. 107

cpv. 1 lett. c CPC). Non si può certo dire che nel caso precipuo il giudizio

sulle spese e le ripetibili di primo grado appaia iniquo nonostante la riforma del

Dispositivo

dispositivo n. 3 in forza della presente sentenza.

IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

12. Circa i rimedi

giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d

LTF), un ricorso in materia civile è esperibile tanto sul principio del

divorzio (impugnabile senza riguardo a questioni di valore) quanto sulla

liquidazione del regime matrimoniale, il valore litigioso raggiungendo

agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 della

sentenza impugnata è così riformato:

AP

1 è tenuto a versare a AO 1, in liquidazione del

regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti, la somma di fr. 287 309.40

entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Per il resto l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 3000.–,

da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico dell'appellante

medesimo e

per

il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

– ;

– avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).