11.2016.19
Divorzio: opposizione allo scioglimento del matrimonio e liquidazione della partecipazione agli acquisti
7 novembre 2017Italiano31 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.19
Lugano,
7 novembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2012.2 (divorzio
su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con petizione del 16 febbraio 2012 da
AO 1 ora in
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AP 1
(già
patrocinato dall'avv.),
giudicando sull'appello
dell'8 aprile 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 24
febbraio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1967) e AO 1 (1971)
si sono sposati a __________ il 25 maggio 1994. Dal matrimonio sono nati G__________
(il 24 settembre 1995), A__________ (il 25 febbraio 1997) e L__________
(il 1° gennaio 2000). Il marito, elettrotecnico, lavorava a __________ per
la __________ AG, __________, come delegato alla manutenzione delle antenne dei
programmi radiotelevisivi __________. La moglie, disegnatrice edile, ha esercitato
la professione fino alla nascita dei figli, dopo di che si è dedicata al
governo della casa e alla cura della famiglia. Nel 2007 essa ha ripreso l'attività
lucrativa, svolgendo impieghi amministrativi per
varie ditte.
B. I coniugi si sono separati nel maggio del 2007,
quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 657
RFD di __________, di proprietà del marito) per trasferirsi con i figli in un
appartamento, sempre a __________. In seguito a disturbi cardiaci AP 1 è poi
stato riconosciuto inabile al lavoro nella misura del 100% e dal
1° ottobre 2010 riceve prestazioni dall'Assicurazione per l'invalidità,
oltre che dalla sua cassa pensione. Nell'aprile del 2011 la moglie si è
trasferita a __________, dal suo nuovo compagno, e il 3 luglio 2014 è
stata riconosciuta anch'essa inabile al lavoro nella misura del 100%
retroattivamente dal 1° luglio 2012 con diritto di percepire rendite dell'Assicurazione
per l'invalidità, come pure dalla sua cassa pensione.
C. Nel frattempo, il 16
febbraio 2012, AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del
Distretto di Vallemaggia. Statuendo con sentenza del 24 febbraio 2016, il
Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato il figlio L__________ (il solo
ancora minorenne) al padre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha
regolato il diritto di visita materno, ha respinto la richiesta di contributo
alimentare avanzata dalla moglie, ha condannato AP 1 a versare alla moglie fr.
323 034.– in liquidazione del regime dei
beni entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, ha autorizzato
il medesimo a far cancellare la restrizione della facoltà di disporre gravante
la particella n. 657 RFD di __________ non appena avesse versato la somma, ha
obbligato l'attrice a pagare al convenuto fr. 40 500.–
complessivi per contributi alimentari arretrati entro 30 giorni dal passaggio
in giudicato della sentenza, ha riconosciuto a AO 1 un'indennità adeguata di
fr. 50 000.– in virtù dell'art.
124 cpv. 1 CC e ha ordinato lo sblocco dei conti bancari intestati al marito.
Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state
poste a carico della parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello
dell'8 aprile 2016 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di
vedere respinta la petizione di divorzio. Subordinatamente, nel caso in cui
fosse confermato il divorzio, egli chiede di ridurre a fr. 80 000.– il credito dell'attrice in liquidazione
del regime dei beni. Nelle sue osservazioni del 13 giugno 2016 AO 1 propone di dichiarare l'appello irricevibile nella misura in
cui tende al rigetto dell'azione di divorzio e di respingerlo per il
resto. Il 27 giugno 2016 AP 1 ha inoltrato una replica spontanea, confermando
le sue richieste. In una duplica spontanea
del 12 luglio 2016 AO 1 ha ribadito le proprie domande.
in diritto: 1. Le sentenze di
divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali
– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigioso essendo anche il
principio del divorzio, impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Circa
la tempestività dell'appello, la sentenza del Pretore è giunta all'ex
patrocinatrice di AP 1 il 26 febbraio 2016 (attestazione Track & Trace
n. __________). Introdotto l'8 aprile 2016, il ricorso in esame è pertanto
ricevibile.
2. All'appello il
convenuto acclude
una serie di documenti nuovi. Ora, nuovi mezzi di prova sono ammissibili se vengono immediatamente addotti e se dinanzi al primo
giudice non era possibile produrli nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto
conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie ciò non risulta
essere il caso. La ‟domanda d'aiuto federale, attestato di finanziamentoˮ
del 22 febbraio 2001 (doc. DD), la lettera 18 marzo 2013
dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento sui parametri di rimborso
del sussidio (doc. FF), lo scritto – verosimilmente del 2013 – dell'Ufficio
federale delle abitazioni (doc. GG), l'estratto 31 dicembre 1997 di un conto
intestato all'appellante presso la Banca __________ e l'avviso di
accreditamento 24 marzo 1995 della Società di Banca __________ (doc. RR) precedono
la chiusura dell'istruttoria, avvenuta il 9 gennaio
2015, e potevano quindi essere esibiti al Pretore, né l'appellante pretende il contrario.
Altri documenti sono finanche anteriori alla petizione di divorzio, come lo scambio di corrispondenza intercorso fra patrocinatori
delle parti dal 16 novembre 2007 al 7 marzo 2011 (doc. CC, HH a QQ).
Quanto
alla registrazione di un colloquio tra
l'appellante e l'attrice del
4 marzo 2016, successivo alla sentenza del Pretore (doc. EE), essa è stata eseguita senza l'assenso della controparte e costituisce
addirittura un mezzo di prova illecito (art. 179ter CP), che potrebbe essere versato agli atti
solo a condizioni “assai restrittive” (art. 152 cpv. 2 CPC; FF 2006
pag. 6685 in alto), nemmeno adombrate dall'appellante.
Infine il convenuto chiede a questa Camera di ascoltare i tre figli, i quali
hanno udito conversazioni tra lui e la moglie e possono testimoniare circa la
veridicità di quanto egli espone circa il finanziamento dell'abitazione coniugale. Ancora una volta però l'assunzione di
nuove prove in appello (art. 316 cpv. 3 CPC) è ammissibile unicamente – come si
è detto – ove tali prove non fossero esperibili dinanzi al Pretore
(art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). E l'audizione dei figli poteva essere
chiesta al Pretore. Di per sé non una sola delle prove nuove proposte
dall'appellante appare così ricevibile. Comunque sia,
e come si vedrà in seguito (consid. 7c), simili mezzi istruttori non
inciderebbero sull'esito del giudizio. Al proposito non è il caso pertanto di
soffermarsi oltre.
3. Alle osservazioni
all'appello la convenuta unisce, da parte sua, uno scambio di posta elettronica
intervenuto fra i patrocinatori delle parti dal 20 al 23 maggio 2016. Successiva
all'emanazione della sentenza impugnata, tale
corrispondenza è di per sé ricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Non è tuttavia di sussidio ai fini della decisione.
4. Dal profilo formale
l'appellante sembra rimproverare al Pretore di avere disatteso l'art. 69 CPC
per averlo diffidato a munirsi di un avvocato solo cinque mesi dopo l'avvio
della causa, quando ormai egli aveva redatto il memoriale di risposta e aveva partecipato
alle prime arringhe. Si tratta di una doglianza fuori
luogo. L'appellante era regolarmente patrocinato già prima di essere convenuto
in giudizio, come dimostrano le lettere da lui accluse all'appello (doc. CC, HH a QQ).
Ha rinunciato al patrocinio in primo grado (finché il Pretore non lo ha
diffidato a farsi rappresentare) per libera scelta. Né egli appariva incapace,
almeno all'inizio, di difendersi o di
discutere la propria causa con la necessaria chiarezza. Ancora in appello, del
resto, egli procede da sé solo e il suo ricorso è perfettamente comprensibile.
Certo, chi agisce senza l'ausilio di un patrocinatore rischia di commettere
errori. Deve assumere tuttavia la responsabilità delle sue scelte processuali.
Nelle circostanze descritte conviene dare avvio senza indugio alla trattazione
del ricorso.
Fatti
I. Sul
principio del divorzio
5. Litigiosi
rimangono in questa sede il principio del divorzio e la liquidazione del regime
dei beni. La prima questione va, con ogni evidenza, trattata prioritariamente. Nelle
sue osservazioni AO 1 chiede finanche a questa Camera di statuire sul principio
del divorzio in via preliminare, la contestazione del marito essendo – a mente
sua – manifestamente vessatoria, abusiva e volta solo a ritardarle la
possibilità di risposarsi. Contrariamente alla sua opinione, però, la
fattispecie non denota estremi per frazionare la sentenza di appello. Certo,
“per motivi gravi” il giudice può rinviare la liquidazione del regime dei beni
a un apposito procedimento (art. 283 cpv. 2 CPC). I motivi gravi sono dati unicamente
però “nel caso di condizioni complesse, al fine di non ritardare oltre misura
il giudizio sul principio del divorzio (quando sono stati raccolti tutti gli
elementi per statuire in merito)” (FF 2006 pag. 6734 in fondo). Il solo fatto
che un coniuge debba attendere il giudizio di secondo grado sullo scioglimento
del matrimonio ancora non configura un “caso grave”. Ciò premesso, giova
statuire sull'appello nel suo intero.
a) Nella
decisione impugnata il Pretore ha ricordato, in
merito al principio dell'art. 114 CC, che ogni coniuge può chiedere il divorzio
se al momento della litispendenza i coniugi vivono separati da almeno due anni.
Accertato che nella fattispecie le parti vivevano separate da quasi cinque
anni, egli ha ritenuto che nulla ostasse allo scioglimento del matrimonio, tanto
più che il convenuto non vi si opponeva (sentenza impugnata, consid. 5).
b) L'appellante rimette in discussione il suo consenso al divorzio
(art. 289 CPC), invocando ‟un vizio della volontà nel senso dell'errore essenziale” e
“un vizio della volontà nel senso del doloˮ. Sostiene di non avere ben
capito all'udienza del 4 luglio 2013 davanti al Pretore (destinata
all'interrogatorio delle parti) la portata delle conseguenze finanziarie e
affettive del divorzio, presumendo in particolare una determinata liquidazione
del regime dei beni. La sentenza impugnata lo costringe invece a vendere
l'alloggio coniugale, ciò che crea un grave problema a lui e ai tre figli che
tuttora vi abitano. Asserisce così di avere aderito al divorzio per errore essenziale
e che, avesse immaginato “i risultati devastanti” cui sarebbe andato incontro,
mai avrebbe accettato simile prospettiva. Non solo: a suo avviso, rinnegando
fatti decisivi, l'istante ha causato “un'errata decisione del giudice”,
inducendo lui medesimo a confidare per dolo in una situazione, quando all'atto
pratico essa ne perseguiva un'altra.
c) Così argomentando, il convenuto sorvola su quanto ha rilevato
il Pretore, ossia che dopo due anni di vita separata ogni coniuge ha il diritto
di ottenere il divorzio (art. 114 CC), senza riguardo al consenso dell'altro (RtiD
II-2005 pag. 700 n. 31c; più recentemente: I
CCA, sentenza inc. 11.2013.34 del 16 luglio 2015, consid. 6 con
rinvio a DTF 126 III 405 consid. 3a). Né l'appellante
contesta che al momento in cui AO 1 ha promosso azione di divorzio sulla
base dell'art. 114 CC, il 16 febbraio 2012, le parti vivessero separate da
quasi cinque anni. Anzi, egli stesso ha riconosciuto che la separazione risaliva
al maggio del 2007 (risposta, pag. 2 punto 2; memoriale conclusivo, pag. 2 punto 2).
Quand'anche egli avesse rifiutato o revocato il proprio consenso al divorzio, di
conseguenza, nulla avrebbe potuto impedire alla moglie di chiedere ugualmente lo
scioglimento del matrimonio (cfr. DTF 142 III 713). Tant'è che qualora il
motivo di divorzio sussista (e in concreto le parti vivevano separate da ben
oltre due anni), la causa prosegue su azione di un coniuge e non passa alla
procedura di divorzio su richiesta comune (art. 292 cpv. 2 CPC). Su questo
punto, pertanto, l'appello si rivela già di primo acchito destinato all'insuccesso.
Considerandi
II. Sulla
liquidazione del regime dei beni
6.
L'appellante
contesta dapprima, per quanto riguarda lo scioglimento della partecipazione
agli acquisti, la liquidazione degli averi bancari e postali. Nella sentenza
impugnata il Pretore ha accertato l'esistenza di tre conti intestati al
convenuto: due presso __________ (n. __________ e n. __________),
rispettivamente con un saldo di fr. 31 089.85
e di fr. 79 537.40, e uno presso la Banca __________
di __________ (n. __________), con un saldo di fr. 96.50. Di tutti e tre
egli ha respinto la divisione a metà chiesta dall'attrice: il primo perché già
liquidato in separata sede e gli altri due perché oggetto di pretese tardive,
formulate dall'attrice soltanto nel memoriale conclusivo. Di altre tre relazioni
bancarie intestate al marito, qualificate alla stregua di acquisti (art. 200
cpv. 3 CC), il Pretore ha ordinato invece
il riparto a metà: un conto n. __________ presso la Banca __________
di __________, un conto n. __________ presso la __________ a __________ e un
conto n. __________ presso la succursale della Banca __________ a __________,
tutti e tre colpiti da un blocco cautelare risalente al 15 maggio 2007 decretato
dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nell'ambito di una procedura a
tutela dell'unione coniugale (inc. DI.2007.81). Di tali conti il Pretore non ha
accertato il saldo. Ha ricordato tuttavia che durante il suo interrogatorio del
4.
luglio 2013 il convenuto aveva ammesso di possedere “un conto di fr. 93 000.–”. Ha ritenuto così di riconoscere
all'attrice una spettanza pari alla metà di tale cifra, ossia fr. 46 500.– (sentenza impugnata, consid. 6.3.2).
a) Nell'appello
il convenuto non nega di avere ammesso, durante il suo interrogatorio,
l'esistenza di un non meglio precisato “conto di fr. 93 000.–” (verbale del 4 luglio 2013, pag. 6 a metà). Obietta però –
in sintesi – che quel denaro è stato investito nell'abitazione coniugale, sottolineando
come l'attrice medesima riconosca che nella casa sono stati profusi circa fr.
100.
000.– di acquisti. A suo avviso quel
capitale non poteva più, di conseguenza, essere diviso in natura, ciò che ha
ordinato il Pretore, salvo conteggiarlo in doppio.
b) L'argomentazione
non manca di lasciare perplessi. All'interrogatorio del 4 luglio 2013 infatti il
convenuto ha ammesso esplicitamente l'esistenza di un “conto di fr. 93 000.–”. Ne segue che al momento in cui il
perito giudiziario ha consegnato il proprio referto del 24 aprile 2013 sul
valore del fondo, calcolato in fr. 965 446.–
(fascicolo “atti procedurali”, n. 27), il preteso investimento non era
ancora avvenuto. Già per tale ragione non appare verosimile che la somma di fr. 93 000.– possa reputarsi compresa in quel valore di
stima, come asserisce l'appellante. Se nella casa sono stati profusi circa fr.
100.
000.– di acquisti, ciò che l'attrice
riconosce, non si tratta pertanto degli stessi fr. 93 000.– che il convenuto aveva in conto. E che i
fr. 93 000.– dichiarati dal convenuto siano
finiti nell'abitazione dopo l'esecuzione della perizia giudiziaria non è
preteso nemmeno dall'interessato. Nel suo esito la decisione del Pretore, che
ha suddiviso a metà la somma di fr. 93 000.–
reputandola un acquisto tuttora disponibile, resiste dunque alla critica.
c) Si
aggiunga, indipendentemente a quanto precede, che la spettanza di fr. 46 500.– riconosciuta dal Pretore all'attrice si
giustifica anche per un altro motivo. Fossero pur confluiti i citati fr. 93 000.– nell'abitazione coniugale, in effetti,
l'appellante non contesta che i tre conti bancari menzionati dal Pretore andassero
suddivisi a metà. E il saldo di quei conti al momento della liquidazione del
regime dei beni (art. 214 cpv. 1 CC) non ammontava solo a fr. 93 000.–, come reputa il Pretore. Secondo gli ultimi dati agli atti, il conto n. __________
presso la Banca __________ di __________ registrava il 31 dicembre 2012 un
saldo di fr. 35 011.80, il conto n. __________ presso la __________ a __________
un saldo il 10 dicembre 2012 di fr. 61 889.–
e il conto n. __________ presso la succursale della Banca __________ a __________
un saldo il 31 dicembre 2012 di fr. 70 521.17
(estratti conto nella rubrica “doc. IV, documenti e/o richiami della parte convenuta”),
per fr. 167 421.97 complessivi. Che tali
conti sussistessero ancora al momento della liquidazione del regime dei beni è
indubbio, risultando essi soggetti a blocco
cautelare sin dal 15 maggio 2007 (sentenza impugnata, pag. 7). E la
metà di fr. 167 421.97, ovvero fr. 83 710.98, è una somma ben più cospicua della
spettanza di fr. 46 500.– che il
Pretore ha riconosciuto all'attrice.
d) Non
si disconosce che formalmente le richieste di giudizio avanzate al Pretore dall'attrice
erano manchevoli. In relazione ai tre conti bancari appena evocati AO 1 non ha formulato
infatti pretese numeriche, ma si è limitata a chiedere al Pretore di ordinare ai
singoli istituti di credito la divisione a metà degli averi in conto, con
obbligo di versarle direttamente la sua spettanza. Richieste del genere sono di
dubbia ricevibilità. Pretese che hanno per oggetto una somma di denaro devono
essere cifrate o, per lo meno, univocamente desumibili nel loro ammontare dalla
motivazione del ricorso (DTF 133 III 415 consid. 1.4.2 in fine con rinvio; più
recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_346/2016 del 29 giugno 2017,
consid. 2.1). In altri termini: non basta chiedere al giudice di accertare
una pretesa nel suo principio, lasciando a terzi il compito di definirla. Sta
di fatto che l'appellante non ha reagito quando si è visto notificare il
memoriale conclusivo della moglie contenente simili richieste (davanti al
Pretore le parti hanno rinunciato alle arringhe finali) e nemmeno muove
critiche alla ricevibilità delle medesime nell'appello. Anche sulla
liquidazione dei conti bancari e postali l'impugnazione manca perciò di
consistenza.
7.
Sostiene inoltre
l'appellante, con riferimento alla liquidazione dei rispettivi rapporti di dare
e avere tra coniugi, che la moglie deve assumere la metà della spesa necessaria
(fr. 24 479.60) per cure ortodontiche in
favore dei figli (nota d'onorario del dott. __________ T__________, __________)
e corrispondere la metà (fr. 17 245.–) di quanto
da lui corrisposto in sua vece per “prestito, auto, tassa RC, premi cassa
malati, tasse e imposte pagate dal marito dopo la separazione. Il Pretore ha
respinto tali rivendicazioni, “ritenuto l'insufficiente riscontro probatorio
fornito da lui agli atti in relazione a dette pretese” (sentenza impugnata,
consid. 6.3.3 in fine). Avesse inteso contendere l'opinione del Pretore,
l'appellante avrebbe dovuto spiegare perché essa si rivela erronea o, per lo
meno, contraria alle risultanze istruttorie. Invano si cercherebbe una
spiegazione qualsiasi nel memoriale. Carente di motivazione (nel senso
dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si dimostra finanche
irricevibile.
8.
Quanto alla liquidazione del bene immobile, essa riguarda la nota
particella n. 657 RFD di Vacallo, intestata all'appellante, su cui sorge
l'abitazione coniugale. Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che il
marito chiede l'attribuzione del fondo. Ciò posto, egli ha accertato che l'immobile
ha attualmente un valore venale di fr. 965 000.–
(arrotondati) e che il convenuto ne è divenuto proprietario nell'ottobre del
2000.
grazie a un finanziamento di fr. 803 000.–:
fr. 440 000.– ottenuti con l'accensione
di un mutuo ipotecario, fr. 20 000.–
provenienti da beni propri della moglie, fr. 93 000.– da risparmi dei coniugi e
fr. 250 000.– da denari che il marito pretendeva
essere beni propri. Il Pretore ha rilevato nondimeno a quest'ultimo riguardo che
nulla dimostra trattarsi di beni propri, di modo che ha considerato anche l'investimento
di fr. 250 000.– sovvenzionato da acquisti.
A AO 1 egli ha riconosciuto così il diritto di vedersi rifondere l'ammontare
dei beni propri (fr. 20 000.– più il
maggior valore di fr. 4034.– maturato fino al momento della liquidazione) e la
metà degli acquisti (fr. 252 500.–,
ovvero fr. 965 000.– meno fr. 440 000.– meno fr. 20 000.–, diviso due), per complessivi fr. 276 534.–. A tali condizioni egli ha ritenuto che
il convenuto possa rivendicare la proprietà dell'immobile, la moglie non opponendosi
a tale attribuzione (consid. 6.3.1).
a) L'appellante
contesta che il capitale di fr. 250 000.–
investito nella casa sia costituito da acquisti. Afferma che fr. 202 000.– erano
beni suoi, risalenti a prima del matrimonio, e fr. 50 000.– denaro donatogli dal padre, come egli ha dichiarato
all'interrogatorio del 4 luglio 2013 senza essere contraddetto, onde
l'inutilità di recare prove al riguardo. In realtà la questione merita più
attenta disamina. Nella petizione del 16 febbraio 2012 la moglie allegava che per
l'abitazione coniugale, costata a suo dire fr. 625 000.– (rispetto ai fr. 803 000.–
accertati dal Pretore), i coniugi avevano investito fr. 100 000.– di acquisti e fr. 20 000.– di beni propri di lei, senza spiegare
come fosse stata finanziata la differenza (pag. 7, punto VI). Nella sua risposta
del 24 marzo 2012 il marito aveva dichiarato (quarto foglio, punto III):
L'importo di fr. 20
000.
– donato dai genitori di AO 1 è
riconosciuto, purché venga riconosciuto il fatto che anche i miei genitori mi
hanno donato fr. 50 000.–. Inoltre ritengo di aver investito
nell'edificazione della casa una cifra maggiore.
L'attrice
non ha replicato. Alle prime arringhe del 18 aprile 2012 il Pretore ha dato
modo alle parti “di esporre le rispettive pretese e motivazioni, segnatamente
alla luce degli allegati di petizione (motivata) e di risposta” (verbale, pag.
1.
in fondo). È quanto prevede, del resto, l'art. 228 cpv. 1 CPC. Non risulta
che l'uno o l'altro coniuge abbia dato seguito all'invito. Nel corso di una
successiva udienza del 4 luglio 2013, destinata all'interrogatorio delle
parti, il Pretore ha poi domandato a AP 1 con che beni fosse stata finanziata
l'abitazione coniugale. Il convenuto ha risposto (verbale, pag. 6 a metà):
Tutti miei; si tratta di importi che provenivano da
miei risparmi fatti prima del matrimonio. Si tratta circa di fr. 202 000.– miei
e di fr. 50 000.– che mi aveva regalato mio padre.
Infine
nel memoriale conclusivo del 4 maggio 2015 l'attrice ha ripetuto quanto esposto
nella petizione, soggiungendo: “Il convenuto ha indicato come nella proprietà
siano confluiti anche suoi beni propri, senza che tale sua asserzione sia stata
tuttavia minimamente comprovata, né per quanto riguarda l'effettivo ammontare
di ulteriori somme di denaro né per la loro origine e, dunque, per la loro
qualifica giuridica” (pag. 5 in fondo). Nel proprio memoriale di quello stesso
4.
maggio 2015 il convenuto ha ribadito, da parte sua, di avere finanziato
l'alloggio coniugale con fr. 200 000.– di
“risparmi conseguiti prima del matrimonio” e con fr. 50 000.– donatigli dal padre (pag. 9 in fondo). Alle arringhe
finali i coniugi hanno rinunciato.
b) Le
parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e
indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 CPC). La riserva dell'art. 55 cpv. 2
CPC (principio inquisitorio) non si applica alla liquidazione del regime dei
beni, retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 2 CPC). Requisiti formali identici
a quelli della petizione valgono per la risposta (art. 222 cpv. 2 CPC). In
concreto AP 1 ha dichiarato nella risposta del 24 marzo 2012, come detto, di
riconoscere fr. 20 000.– di beni
propri investiti dalla moglie nell'alloggio coniugale a condizione che la
moglie riconoscesse l'investimento di fr. 50
000.
– da lui fatto valere con beni propri di sua pertinenza. L'attrice
non ha replicato né ha dato seguito all'invito del Pretore alle prime arringhe,
il 18 aprile 2012, “di esporre le rispettive pretese e motivazioni”,
segnatamente alla luce dell'allegato di risposta. Tanto meno essa ha
rinunciato a rivendicare l'investimento di fr. 20
000.
– da lei preteso con beni propri. Un interpello del Pretore non sarebbe
stato superfluo. Sta di fatto che a quell'udienza AO 1 non ha contestato
l'investimento di fr. 50 000.– con
beni propri addotto dal marito. Non a torto costui allega dunque di non avere
avuto motivo, alle prime arringhe, di notificare prove a sostegno della propria
affermazione. E la contestazione sollevata dall'attrice nel memoriale
conclusivo del 4 maggio 2015, potendo essere mossa quel 18 aprile 2012, era
ormai fuori tempo. Su questo punto l'appello risulta dunque provvisto di buon diritto.
c) Diversa
si presenta la situazione per quanto concerne l'investimento di fr. 200 000.– (o di fr. 202
000.
–) con beni propri fatto valere dal convenuto. Nella risposta del 24
marzo 2012, in effetti, AP 1 si era limitato a “ritenere” di avere “investito
nell'edificazione della casa una cifra maggiore” rispetto ai fr. 50 000.– donatigli dal padre. Si trattava di una mera
impressione, tanto soggettiva e ipotetica quanto vaga e indeterminata. Almeno
alle prime arringhe del 18 aprile 2012, di fronte al sollecito del Pretore
che lo invitava a “esporre le rispettive pretese e motivazioni”, segnatamente
alla luce della petizione motivata, egli avrebbe dovuto indicare concretamente quale
cifra intendesse rivendicare a titolo investimento con i suoi risparmi anteriori
alla celebrazione del matrimonio. Sarebbe spettato poi all'attrice contestare
l'allegazione. E in caso di contestazione sarebbe toccato al convenuto, a
quelle prime arringhe, offrire prove atte a dimostrare la sua pretesa. Nulla di
tutto ciò è avvenuto. Alle prime arringhe il convenuto è rimasto silente e solo
un anno dopo, all'interrogatorio del 4 luglio 2013, ha dichiarato – su
richiesta del Pretore – di avere profuso nell'abitazione coniugale fr. 202 000.– (“tutti miei”). Ammesso e non concesso però
che la pretesa potesse ancora essere avanzata (e quantificata) nel corso del.'istruttoria,
l'attrice non l'ha riconosciuta. Neppure l'appellante invoca, per altro, una
qualsiasi dichiarazione di lei in tal senso. Anzi, alla successiva occasione che
ha avuto di esprimersi, nel memoriale conclusivo, l'attrice l'ha contestata. A
torto il convenuto asserisce quindi che nella fattispecie “non vi era motivo di
chiedere prove”. Su tal punto l'appello cade nel vuoto.
Davanti
a questa Camera l'appellante cerca invero di dimostrare
che il citato investimento di fr. 200 000.– (o
fr. 202 000.–) è avvenuto per mezzo di risparmi da
lui accantonati prima del matrimonio. A parte il fatto però che le prove nuove
recate in appello sono irricevibili (sopra, consid. 3), il convenuto avrebbe
dovuto spiegare prima di tutto dov'erano depositati quegli averi, quando il
denaro è stato investito nell'abitazione e a chi è stato destinato, ciò di cui
tutto si ignora. Un coniuge che pretende di avere investito beni propri in
un'altra massa patrimoniale deve dimostrare il flusso
concreto dei pagamenti (DTF 138 III 203 consid. 6.2; I CCA, sentenza inc. 11.2014.43 del 17 agosto 2016 consid. 5). Semplici proposte formulate da legali per trovare
un accordo amichevole o conversazioni fra coniugi riferite dai figli possono costituire
indizi, ma non sono prove. E in mancanza di prove continua a valere l'art. 200
cpv. 3 CC, secondo cui tutti i beni di un coniuge si presumono acquisti. Nel
risultato la decisione impugnata sfugge di conseguenza alla critica.
d) Indipendentemente
da quanto precede, l'appellante fa valere che, dovesse vendere il fondo su cui
sorge l'alloggio coniugale “prima dei 25 anni” a un prezzo più alto di fr. 637 000.–, egli dovrebbe rimborsare fr. 37 926.– di sussidi cantonali e fr. 51 471.– di sussidi federali per l'aiuto
all'abitazione, senza dimenticare il pagamento dell'imposta sugli utili
immobiliari. In realtà il Pretore non ha affrontato il tema e l'appellante non
censura la sentenza impugnata come carente di motivazione, né indica quando
egli avrebbe posto la questione dinanzi al primo giudice. Sia come sia, il
convenuto non pretende di voler concretamente alienare l'immobile, a breve o a
medio termine, tant'è che in esito alla liquidazione del regime dei beni chiede
l'assegnazione del fondo e non la vendita del medesimo. Del resto, egli non
precisa neppure quando scadrebbero i 25 anni per il rimborso dei sussidi. Oggi come
oggi, quindi, la proprietà immobiliare non può reputarsi gravata di un onere che ne sminuisca il valore
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.104 del 12 agosto 2014,
consid. 3 con richiami). La vendita del fondo rimanendo un'ipotesi del tutto
aleatoria, non può intravedersi nemmeno un deprezzamento stimato su un arco di
tempo prevedibile. Ciò vale, analogamente, per l'imposta sugli utili
immobiliari. Quanto il convenuto intende porre in compensazione nei confronti
della moglie è un credito futuro, incerto e indeterminato (come egli ammette:
“ad oggi non è possibile cifrare detto importo”). Non può dunque entrare nel calcolo della liquidazione del regime
matrimoniale.
e) Soggiunge
l'appellante che, dovesse corrispondere alla moglie la liquidazione del regime
fissata dal Pretore, egli dovrebbe vendere l'abitazione coniugale, con grave
pregiudizio per il figlio L__________, le cui condizioni di salute sono
precarie. La doglianza sembra ispirarsi all'art. 218 cpv. 1 CC, secondo cui il
coniuge debitore della partecipazione all'aumento e della quota di plusvalore
può chiedere dilazioni qualora il pagamento immediato gli arrecasse serie
difficoltà. Nondimeno, se le difficoltà si riconducono alla presenza di figli
minorenni, l'unica agevolazione in merito alla liquidazione della partecipazione
agli acquisti consta nell'attribuire un diritto di abitazione a un coniuge
sull'abitazione familiare in proprietà
dell'altro
(art. 121 cpv. 3 CC). In concreto l'alloggio coniugale rimane intestato all'appellante,
genitore affidatario, di modo che quest'ultima norma non è pertinente. Sta di
fatto che, si volesse anche prefigurare una dilazione di pagamento in favore
dell'appellante per la presenza nell'abitazione coniugale del figlio L__________,
questi diverrà maggiorenne il 1° gennaio 2018. Differire la liquidazione del
regime non appare dunque necessario.
9.
Se ne conclude che all'appellante
va riconosciuto un investimento di fr. 50 000.–
nell'abitazione coniugale fornito con beni propri in virtù di una donazione
ottenuta dal padre. Gli altri accertamenti del primo giudice in merito alla
liquidazione dell'immobile non sono controversi. Non è revocato in dubbio che
l'investimento iniziale dei coniugi sia stato di fr. 803 000.– né è in discussione che la proprietà fondiaria sia stata comperata
dai coniugi grazie a un mutuo ipotecario di fr. 440
000.
–, a beni propri della moglie per fr. 20
000.
– e ad acquisti (dell'uno o dell'altro coniuge) per fr. 93 000.–. Il resto dell'investimento è stato
finanziato, dopo quanto si è visto, con beni propri del marito (donazione del padre)
per fr. 50 000.– e con acquisti del marito per fr. 200 000.–. Pacifico è infine il valore venale del fondo al momento
della liquidazione, di fr. 965 000.–. Ciò
posto, se un bene è comperato durante il matrimonio, esso è considerato
appartenere alla massa patrimoniale del coniuge che maggiormente ha finanziato
l'operazione
(sentenza del Tribunale federale 5A_707/2016 del 3 maggio 2017, consid. 2.1
con richiami), mentre le eventuali altre masse che hanno concorso al
finanziamento si vedono riconoscere un “compenso variabile” (art. 209 cpv. 3 CC
ove si tratti di masse patrimoniali del coniuge cui appartiene il bene, art.
206.
cpv. 1 CC ove si tratti di masse patrimoniali facenti capo all'altro coniuge).
a) Nel
caso specifico l'investimento immobiliare di fr. 803 000.– risulta essere stato finanziato, oltre che con il citato
mutuo ipotecario, prevalentemente da acquisti, sicché il fondo va qualificato
come acquisto. Accertato che al momento della liquidazione del regime dei beni il
valore venale del medesimo era di fr. 965 000.–,
risulta un plusvalore (“maggior valore congiunturale”) di fr. 162 000.–. Quest'ultimo va suddiviso
proporzionalmente tra le masse patrimoniali che hanno sopportato il rischio del
mutuo, sulla base della rispettiva partecipazione all'investimento (DTF 132 III
149.
consid. 2.2.1 e 2.2.2 con riepilogo e nota di Sandoz in: JdT 2007 I 38; analogamente: DTF 123 III 160
consid. 6c; riferimenti di dottrina in: Steinauer,
Un déménagement et un divorce, collana gialla CFPG n. 17, Lugano 2016, pag. 53
nota 14). Ciò vale, per altro, anche trattandosi di un plusvalore generato dal
versamento anticipato di una prestazione di libero passaggio: fino al
sopraggiungere di un caso di previdenza, il versamento anticipato va assimilato
a un prestito della cassa pensione, sicché allo scioglimento del regime
matrimoniale il plusvalore relativo al versamento anticipato è trattato come il
plusvalore legato a un prestito ipotecario non ancora rimborsato (DTF 141 III
145).
b) In
concreto la massa patrimoniale degli acquisiti ha concorso alla compravendita
del fondo con fr. 293 000.– (fr. 93 000.– più fr. 200
000.
–), i beni propri del marito con fr. 50 000.– e i beni propri della
moglie con fr. 20 000.–, per fr. 363 000.– complessivi. Gli acquisiti beneficiano
dunque del plusvalore nella proporzione
dell'80.72% (fr. 130
766.
), i beni propri del marito nella proporzione del 13.77% (fr.
22.
307.40) e i beni propri della moglie nella
proporzione del 5.51% (fr. 8926.20). Per
conservare l'immobile AP 1 deve rifondere così all'attrice l'equivalente dei
beni propri con la plusvalenza (fr. 20 000.–
più fr. 8926.20) e la metà degli acquisti con la plusvalenza (fr. 293 000.– più fr. 130
766.
, diviso due). A AO 1 spettano così fr. 240 809.40 (fr. 28 926.20 più
fr. 211 883.20).
10.
Se ne conclude che in
liquidazione del regime dei beni matrimoniali il convenuto deve versare
all'attrice fr. 287 309.40 complessivi (fr. 46 500.–
dai conti bancari e postali, fr. 240 809.40
per l'attribuzione della proprietà immobiliare) rispetto ai fr. 323 034.– stabiliti dal Pretore. Entro tali limiti
l'appello merita quindi accoglimento.
III. Sulle spese processuali e le ripetibili
11.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
L'appellante esce sconfitto sulla richiesta di giudizio principale (reiezione
del divorzio), mentre ottiene causa parzialmente vinta sulla richiesta subordinata,
giacché vede ridurre da fr. 323 034.– a
fr. 287 309.40 la somma dovuta alla moglie in liquidazione della partecipazione
agli acquisti, per quanto la cifra rimanga lontana dai fr. 80 000.– da lui offerti in appello. Tutto ponderato, si giustifica perciò che sopporti tre quarti
degli oneri processuali e che rifonda alla controparte, patrocinata da un
avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità
piena: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
L'esito del giudizio odierno
non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo riguardante le spese (suddivise
a metà) e le ripetibili (compensate) di prima sede, che può rimanere invariato.
Davanti al Pretore il contenzioso non verteva infatti sul solo principio del
divorzio e sulla liquidazione del regime matrimoniale, ma coinvolgeva tutti gli
effetti correlati allo scioglimento del matrimonio (comprese le relazioni
personali della moglie con il figlio L__________ e l'adeguata indennità dovuta
all'attrice in forza dell'art. 124 cpv. 1 CC), i coniugi non avendo trovato alcuna
intesa. Nel diritto di famiglia, poi, il giudice può prescindere dal precetto
della soccombenza e ripartire le spese giudiziarie secondo equità (art. 107
cpv. 1 lett. c CPC). Non si può certo dire che nel caso precipuo il giudizio
sulle spese e le ripetibili di primo grado appaia iniquo nonostante la riforma del
Dispositivo
dispositivo n. 3 in forza della presente sentenza.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
12. Circa i rimedi
giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d
LTF), un ricorso in materia civile è esperibile tanto sul principio del
divorzio (impugnabile senza riguardo a questioni di valore) quanto sulla
liquidazione del regime matrimoniale, il valore litigioso raggiungendo
agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 della
sentenza impugnata è così riformato:
AP
1 è tenuto a versare a AO 1, in liquidazione del
regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti, la somma di fr. 287 309.40
entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Per il resto l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 3000.–,
da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico dell'appellante
medesimo e
per
il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
– ;
– avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).