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Decisione

11.2016.23

Reclamo in materia di spese ripetibili e di gratuito patrocinio

29 dicembre 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i casi il termine di ricorso è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), trattandosi

di procedura sommaria (protezione dell'unione coniugale: art. 271 lett. a CPC;

gratuito patrocinio: art. 119 cpv. 3 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata al legale del

convenuto il 4 aprile 2016. Introdotto il 14 aprile 2016, ultimo giorno

utile, il reclamo in oggetto è pertanto ricevibile.

2. La

prima Camera civile del Tribunale d'appello è competente per trattare i reclami

contro le decisioni che riguardano le spese processuali e le ripetibili nelle

materie che le sono attribuite per legge (art. 48 lett. a n. 8a LOG con

testuale rinvio all'art. 110 CPC). I reclami contro il rifiuto – totale o parziale

– del gratuito patrocinio (art. 121 CPC) competono invece alla terza Camera

civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto il diniego del gratuito patrocinio

è intervenuto nondimeno nel contesto della decisione finale a tutela del­l'unione

coniugale. In circostanze del genere la prima Camera civile esa­mina anche, per

attrazione di competenza, la controversia sul gratuito patrocinio. Ciò risponde

al principio dell'economia di giudizio.

3. Al reclamo il convenuto

acclude nuova documentazione: tre conteggi relativi al pagamento delle

indennità di disoccupazione dal dicembre del 2015 al febbraio del 2016 (doc.

23), una tabella riassuntiva della sua situazione finanziaria “stato: 1° aprile

2016” (doc. 24) e una nota “spese ed onorari” del 14 aprile 2016 del proprio

patrocinatore (doc. 25). In sede di reclamo non è ammessa tuttavia la

produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Comunque sia, e come

si vedrà in appresso (consid. 6), tali documenti non sussidiano ai fini del

giudizio. In proposito non giova dunque attardarsi.

4. Nella sentenza impugnata il

Pretore ha tenuto calcolo della buona volontà mostrata dalle parti nel

raggiungere un'intesa sulla vita separata e ha rinunciato a prelevare spese. Dovendo

nondimeno statuire sulle ripetibili chieste da entrambi i coniugi negli allegati

preliminari (al cui proposito non risultava alcun accordo), egli ha assegnato un'indennità

ridotta alla moglie, la quale aveva visto soddisfare – almeno in parte – le proprie

rivendicazioni. Quanto al gratuito patrocinio, il Pretore ha respinto entrambe le

richieste, sia perché con un'attività a tempo pieno il marito potrebbe far

fronte al proprio fabbisogno minimo, oltre che al contributo alimentare per la

moglie e – a rate – ai costi di patrocinio, sia per l'esistenza di risparmi in __________,

emersi solo nel corso della causa.

5. Per quel che è delle

ripetibili, il reclamante sostiene che le parti hanno aderito all'invito del

Pretore a “notificare (…) il proprio accordo all'omologazione definitiva di

quanto definito in via cautelare”, e a far

decadere quindi l'udienza fissata per il 31 marzo 2016, nel

convincimento che le ripetibili sarebbero state compensate. Il mancato accenno

alle spese nelle lettere di ratifica – continua il reclamante – è da ricondurre

a mera dimenticanza dei patrocinatori, i coniugi essendo tacitamente d'accordo sul

principio della compensazione. Secondo il reclamante inoltre, assegnando

un'indennità per ripetibili all'istante, il Pretore non ha tenuto conto del

fatto che i coniugi hanno risolto il contenzioso nelle vie amichevoli. Per di

più, l'indennità fissata dal Pretore sarebbe eccessiva, giacché corrisponde a

tre contributi alimentari mensili, contributi

che egli già fatica a versare.

In concreto l'accordo sulla vita

separata raggiunto il 25 novembre 2015 “nelle more istruttorie”, ratificato a

titolo definitivo dalla moglie il 29 marzo 2016 e dal marito il 31 marzo successivo,

si limita a disciplinare l'attribuzione dell'alloggio coniugale (con mobili e

suppellettili) e la questione del mantenimento. In tema di spese nulla prevede.

Che nelle lettere di ratifica al Pretore i legali abbiano scordato di accennare

alla compensazione delle ripetibili non è escluso. Sta di fatto che il

reclamante non spiega quan­do né come sarebbe intervenuto un accordo tacito al

propo­sito. Eppure a tal fine sarebbe anche stato eccezionalmente possibile allegare

al reclamo documenti non noti al Pretore (per esempio scambi di corrispondenza

tra patrocinatori), trattandosi di mezzi di prova che solo la decisione impugnata avrebbe dato motivo di addurre (Freiburghaus/Afheldt in:

Sutter-Somm/Ha­senböhler/ Leuen­berger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª

edizione, n. 4a ad art. 326 con rinvio). Quanto alla buona volontà dimostrata

dal reclamante, di ciò il Pretore ha tenuto conto limitando a fr. 600.–

l'indennità per ripetibili spettante alla moglie.

Né il reclamo appare provvisto di

miglior fondamento circa l'ammontare dell'indennità per ripetibili, che per il

convenuto sarebbe eccessiva. Dandosi questioni pecuniarie, in effetti, una

contestazione dev'essere cifrata (DTF 137 III 617),

e ciò vale anche in materia di ripetibili

(sentenza del Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 2, pubblicato in: RSPC 2012 pag. 92).

Nel reclamo il convenuto non indica nemmeno per ordine di grandezza di quanto andrebbe

ridotta a suo avviso l'indennità fissata dal Pretore, onde l'irricevibilità

dell'argomentazione. Certo, il reclamante si duole che l'indennità non tiene

calcolo del diniego del gratuito patrocinio, ma il rifiuto dell'assistenza

giudiziaria non influisce sull'ammontare delle indennità per ripetibili. Anche

al proposito il reclamo denota così la sua inconsistenza.

6. Riguardo

al gratuito patrocinio, il Pretore ne ha rifiutato il conferimento reputando il

convenuto in grado di procurarsi i mezzi necessari per far fronte al proprio

fabbisogno minimo, come pure al contributo alimentare per la moglie e – ratealmente

– ai costi di patrocinio. L'interessato lamenta le “irrisorie” indennità di

disoccupazione percepite fra il dicembre del 2015 e il febbraio del 2016,

varianti da fr. 2698.30 a fr. 2767.35 mensili, le quali gli hanno lasciato ammanchi

tra i fr. 313.55 e i fr. 445.40 mensili nel fabbisogno minimo. Egli conferma di

avere ritrovato lavoro dal 1° aprile 2016 per il __________, ma fa valere

che lo stipendio netto di fr. 3427.75 mensili, oltre a essere limitato al

Considerandi

31.

ottobre 2016, gli lascia ancora un disavanzo di fr. 91.15 mensili. Al

suo fabbisogno personale di fr. 3018.90 mensili (doc. 15) va aggiunto poi –

egli prosegue – il contributo alimentare per la moglie di fr. 200.–

mensili e un supplemento del 25% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo,

per complessivi fr. 3518.90 mensili, il che non gli concede alcun margine per onorare la nota professionale di fr. 6125.– emessa dal proprio

legale.

a) Ha

diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per

far fronte ai costi della procedura e la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (art. 117 CPC). I presupposti dell'art. 117 segg.

CPC corrispondono a quelli dell'art. 29 cpv. 3 Cost., di modo che la

giurisprudenza sviluppata in materia conserva validità anche per l'interpretazione

dell'art. 117 lett. a CPC (DTF 138 III 218 consid. 2.2.4; RtiD

II-2012 pag. 868 consid. 3.3). Ora, un richiedente appare “sprovvisto

dei mezzi necessari” quando non sia in grado di provvedere da sé, con il

proprio e la propria sostanza, alle spese legali e di procedura senza intaccare

il fabbisogno suo e quello della famiglia (RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; I

CCA, sentenza inc. 11.2007.150 del 15 aprile 2013 consid. 6). Ciò si apprezza non

solo con riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo

conto di tutte le circostanze del caso. Determinante è la totalità delle risorse

effettive cui fa capo l'interessato – non solo al momento della richiesta, ma

anche della decisione (RtiD I-2005 pag. 721 consid. 4a; I CCA, sentenza inc. 11.2012.53

del 14 ottobre 2014 consid. 23) – e l'ammontare del suo fabbisogno minimo (DTF

135.

I 223 consid. 5.1; v. anche sentenza 4A_227/2013 del 7 ottobre 2013,

consid. 2.1). Senza dimenticare che incombe pur sempre a lui rendere verosimili le gravi ristrettezze invocate

(RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c).

b) Per

quel che è del fabbisogno personale del convenuto, intanto, il Pretore non ha

accertato alcunché. Il reclamante motiva le proprie ristrettezze con le modeste

indennità di disoccupazione percepite dal dicembre del 2015 al febbraio del

2016.

Così argomentando, egli trascura però che l'indigenza deve sussistere non

solo al momento della richiesta di gratuito patrocinio, ma anche al momento

della decisione. E nella fattispecie egli ha ripreso il 1° aprile 2016 l'attività

lucrativa presso il __________, ancorché per una durata limitata al 31 ottobre

2016.

Si tratta di esaminare pertanto se, al più tardi da quel momento (1°

aprile 2016), egli dispo­nesse di un margine utile che gli consentisse, quanto

meno nei sette mesi successivi, di finanziare i costi processuali e di

patrocinio (cfr. DTF 141 III 372 consid. 4.1).

c) Dalla

documentazione agli atti si evince che al momento in cui il Pretore ha statuito

il reclamante guadagnava fr. 4100.– mensili lordi, più la tredicesima (doc. 4,

6.

e 19). Il suo reddito ammontava così a fr. 3427.75 netti mensili (doc. 5),

cui si aggiungeva la quota di tredicesima di fr. 313.55 mensili (fr. 4100.–,

meno le deduzioni sociali di fr. 672.25, ma senza la detrazione per il “secondo

pilastro” di fr. 334.95: I CCA, sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016,

consid. 11b), per complessivi fr. 3741.30 mensili netti.

In

merito al proprio fabbisogno minimo, il reclamante fa valere – come davanti al

Pretore (doc. 15) – “spese correnti men­sili” di fr. 3018.90 (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione [comprese le spese

accessorie e di cauzione] fr. 1154.90, premio della cassa malati fr. 348.35, assicurazione

dell'economia domestica fr. 17.80, assicurazione responsabilità civile

privata fr. 11.80, “vignetta motociclo” fr. 6.10, assicurazione protezione

giuridica fr. 19.95, tassa comunale rifiuti fr. 1.65, imposta personale fr.

3.

, spese di trasferta fr. 55.–, pasti fuori casa fr. 200.–). Se non che, costi

di trasferta e per pasti fuori casa non possono essere presunti nel caso di un debitore

alimentare abiti notoriamente a un chilometro dal luogo di lavoro, tranne ove quegli

renda verosimile – ma l'ipotesi è estranea al caso in esame – l'impossibilità

di rientrare a casa per il pranzo (per esempio se la pausa di mezzogiorno è

troppo breve). Tolte queste due voci di spesa, il fabbisogno minimo del convenuto

si attesta così a fr. 2763.90 mensili.

d) Alla

luce di quanto precede, con un reddito di fr. 3741.30 mensili netti il

reclamante può sopperire al proprio fabbisogno minimo di fr. 2763.90 mensili e

versare il contributo alimentare per la moglie di fr. 200.– mensili, conservando

un margine disponibile di fr. 775.– mensili (arrotondati). Ciò gli permette di finanziare

a rate, nel lasso di sette mesi, i costi del

processo e di patrocinio di primo grado (doc. 25: fr. 4385.–, mentre

ulteriori fr. 1740.– si riferiscono al recla­mo, per il quale RE 1 non ha

postulato il gratuito patrocinio). Il convenuto si vale di una sentenza

dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni (U 102/04 del 20 settembre

2004, consid. 4.1.2), sostenendo che in realtà gli andrebbe riconosciuta una

maggiorazione del 25% sul minimo esistenziale

del diritto esecutivo di fr. 1200.– mensili (ovvero fr. 300.– mensili),

sicché il suo fabbisogno minimo si eleverebbe a fr. 3063.90 mensili e non

solo a fr. 2763.90 mensili. In realtà la prassi ticinese – come quella di altri

Cantoni – non riconosce maggiorazioni siffatte (che possono variare dallo 0 al

30%: Huber in: Brunner/Gasser/Schwander,

Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 54 ad art. 117). Ad

ogni buon conto, si volesse anche riconoscere al reclamante un supplemento del

10% (il minimo auspicato dal messaggio del Consiglio federale: FF 2006

pag. 6673 in basso), il margine disponibile di fr. 775.– mensili

basterebbe per assicurarlo.

Scoperta

rimarrebbe, se mai, l'indennità di fr. 600.– che il reclamante è stato tenuto

dal Pretore a rifondere alla moglie per ripetibili. Tuttavia il beneficio del

gratuito patrocinio è destinato a consentire che una persona in gravi

ristrettezze finanziarie possa far valere i suoi diritti in tribunale, non a proteggere

tale persona dal rischio di dover versare ripetibili alla controparte nel caso

in cui quest'ultima risulti vittoriosa (Tappy

in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 27 ad art. 118 con richiami). La sola circostanza

di dover corrispondere ripetibili all'avversario non giustifica, in altri

termini, il conferimento del gratuito patrocinio. Al pagamento delle ripetibili

il convenuto dovrà sopperire attingendo ai propri risparmi (di € 3400.00: lettera

del 26 febbraio 2016 dell'avvocato Vigilante al Pretore con il doc. 21 accluso).

7.

Se ne conclude che, privo

di buon diritto, il reclamo vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale

giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto delle

condizioni verosimilmente difficili in cui egli versa e della motivazione a dir

poco laconica della sentenza impugnata sul beneficio del gratuito patrocinio,

che può avere indotto in buona fede il convenuto a ricorrere, si giustifica

tuttavia di soprassedere alla riscossione di spese. Non si pone invece problema

di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato a CO 1 per osservazioni.

8.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso del­l'indennità per ripetibili e del gratuito

patrocinio non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono

spese.

3. Notificazione a:

avv. dott.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF)