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Decisione

11.2016.24

Divorzio su richiesta unilaterale: omologazione di una convenzione

6 novembre 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi si sono dati 30 giorni di tempo per valutare la proposta e trovare

una soluzione anche sulla questione previdenziale. Il Pretore ha sospeso così, una

volta ancora, la procedura.

F. Il

29 agosto 2014 AO 1 ha sollecitato la convocazione di un'udienza per “incombenti/conciliazione

atta a fare il punto della situazione”. Tale udienza si è tenuta il 16 ottobre

2014 dinanzi al Pretore aggiunto e alla sola presenza dei patrocinatori, i

quali si sono impegnati a raccogliere la documentazione aggiornata sugli averi del

“secondo pilastro” in vista di una soluzione stragiudiziale “basata sul riconoscimento

di un'equa indennità pensionistica, compensata con la rinuncia della moglie

alla richiesta di scioglimento a proprio favore delle comproprietà oggi in

essere tra i coniugi, nel senso che la moglie rinuncerebbe a tutte le proprietà,

lasciandole a favore del marito”.

G. Dopo

vari rinvii, a un'udienza del 9 febbraio 2015, alla quale sono comparsi i soli patrocinatori,

il Pretore aggiunto ha sottoposto una proposta transattiva in base alla quale la

moglie avrebbe rinunciato alle proprie pretese immobiliari, mentre il marito le

avrebbe versato fr. 100 000.– in liquidazione del regime dei beni e

delle pretese previdenziali, assumendo tutti gli oneri ipotecari e svincolandola

da ogni obbligo solidale. In difetto

di intesa i coniugi sono stati convocati a un nuovo incontro del 16

settembre 2015 al quale il marito non è comparso personalmente e in cui il

Pretore aggiunto, sempre nella prospettiva di una composizione amichevole, ha

invitato la moglie a produrre il conteggio LPP aggiornato al 31 marzo 2011,

prospettando l'emissione dell'ordinanza sulle prove e l'inizio dell'istruttoria

qualora le parti non avessero accettato un nuovo accordo.

H. Il

15 ottobre 2015 il Pretore aggiunto ha formulato una nuova proposta a completazione

di quella elaborata il 9 febbraio precedente. Accertati gli averi previdenziali

del marito il 31 marzo 2011 in fr. 214 438.– e gli averi previdenziali della moglie di

fr. 44 464.–, egli ha invitato a considerare la

possibilità di un conguaglio (onnicomprensivo) di fr. 84 987.–

in favore di AO 1 in luogo dei fr. 100 000.– prospettati il 9 febbraio 2015. L'attrice

ha aderito alla proposta il 26 ottobre 2015, mentre AP 1 l'ha rifiutata l'11

gennaio 2016, offrendo un versamento di fr. 70 000.– che includeva

“sia l'equa indennità a favore del coniuge che la liquidazione concernente i

beni immobili”. Per finire il 14 gennaio 2016 AO 1 ha accettato la proposta del

marito.

I. Considerata

l'esistenza di un accordo definitivo,

il Pretore aggiunto ha informato le parti il 22 gennaio 2016 che, salvo opposizione, avrebbe emesso la

sentenza “modificando il punto 1 della proposta di cui al verbale 9 febbraio

2015 indicando che la som­ma onnicomprensiva che il convenuto verserà alla

moglie a titolo di liquidazione del regime matrimoniale ed equa indennità ai

sensi dell'art. 124 CC viene fissata in fr. 70 000.–, che

il versamento di detta somma dovrà avvenire entro 30 giorni dalla crescita in

giudicato della sentenza di divorzio e che le parti rinunciano, reciprocamente l'uno

nei confronti dell'altro, a postulare il riconoscimento di un eventuale

contributo alimentare”.

L. Il 5 febbraio 2016 il marito ha dissentito

sulle modalità di pagamento dell'importo e, di riflesso, sull'emissione della

sentenza di divorzio. Indetta così un'ultima udienza il 26 febbraio 2016,

i patrocinatori hanno confermato l'accordo sul pagamento di un'equa indennità

di fr. 70 000.– e concordato la possibilità di rateazione, demandando al

Pretore aggiunto il compito di fissarne le modalità.

M. Statuendo con sentenza del 29 febbraio

2016, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio e ha omologato il seguente

accordo:

2.1 Ogni

coniuge provvederà da sé al proprio mantenimento.

2.2 Il

marito verserà alla moglie la somma complessiva di fr. 70 000.– a liqui­dazione del

regime matrimoniale (con particolare riferimento ai diversi immobili in

comproprietà o beni propri del marito il cui acquisto o ristrutturazione è

stata finanziata mediante acquisto) e delle pretese previdenziali di quest'ultima.

Con

il riconoscimento di detta somma la moglie dichiara di rinunciare alle diverse

comproprietà con il marito, ritenuto che quest'ultimo dovrà assumersi tutti i

relativi oneri ipotecari, svincolandola da ogni obbligo solidale.

2.3 Il

pagamento della somma di cui al punto 2.2 di fr. 70 000.– avverrà in sette rate

annuali di fr. 10 000.– cadauna, da versarsi entro e non oltre le scadenze del 30

giugno, la prima volta entro e non oltre il 30 giugno 2016.

2.4 Per

il resto le parti si danno atto di aver già liquidato gli altri aspetti del

regime matrimoniale con particolare riferimento agli oggetti mobili, ritenuto

che gli stessi rimarranno in proprietà a chi oggi già li possiede.

Le

spese processuali di fr. 1000.– complessivi

sono state poste a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

N. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 15

aprile 2016 in cui chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli

atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio previa assunzione delle prove notificate

dalle parti. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 2016 AO 1 propone di dichiarare

l'appello irricevibile, subordinatamente di respingerlo nel merito.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze di

divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere conseguenze patrimoniali,

il valore litigioso di queste ultime raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie l'appellante chiede di annullare l'intera sentenza impugnata,

compresa la pronuncia del divorzio. Il litigio non verte quindi su questioni esclusivamente

patrimoniali, onde la ricevibilità dell'appello senza riguardo a soglie di

valore. Circa la tempestività del rimedio giuridico, la sentenza

impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 1°

marzo 2016. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani,

ma è rimasto sospeso dal 20 marzo al 3

aprile 2016 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, di modo che

sarebbe scaduto il 15 aprile 2016. Introdotto l'ultimo giorno utile

(timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è

pertanto tempestivo.

2.

Nella sentenza

impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che all'udienza del 9 febbraio 2015

le parti avevano raggiunto un accordo sui punti controversi del divorzio e che

nel gennaio del 2016 avevano precisato tale intesa, indicando la somma complessiva

che sarebbe spettata alla moglie come indennità adeguata e in liquidazione del

regime dei beni matrimoniali. Ciò posto, egli ha constatato che alla successiva

udienza del 26 febbraio 2016 i coniugi hanno confermato l'accordo, demandandogli

la decisione sulla rateazione del pagamento. Nelle circostanze descritte egli

ha pronunciato il divorzio e omologato l'intesa, fissando le modalità del versamento.

3.

L'appellante rimprovera

anzitutto al Pretore aggiunto di avere indetto l'udienza di conciliazione (art.

291.

CPC) dopo lo scambio degli allegati preliminari, mentre questa andava

tenuta già prima della risposta scritta. Dandosi inoltre un motivo di divorzio

– egli continua – il Pretore aggiunto non sarebbe dovuto passare alla procedura

di divorzio su richiesta comune, ma avrebbe dovuto proseguire con il rito

unilaterale. Ciò impone a suo avviso di annullare la decisione impugnata e di

rinviare gli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo. Inoltre – egli

sostiene – quand'anche fosse stato lecito il passaggio alla procedura di

divorzio su richie­sta comune, le modalità di pagamento dell'importo preteso

dal­l'attrice rimanevano controverse. E siccome in tal caso la procedura doveva

continuare in contraddittorio con l'assunzione delle prove necessarie, il

Pretore aggiunto non poteva omologare un accordo inesistente sen­za ledere l'art.

288.

cpv. 2 CPC.

Ad ogni modo – prosegue

l'appellante – avesse anche potuto il Pretore aggiunto omologare un eventuale

accordo, occorreva in concreto una valida intesa tra le parti. E nella

fattispecie AP 1 si duole di non essere mai stato sentito personalmente dal

primo giudice, sottolineando di non avere confermato in udienza né la volontà

di divorziare né l'accordo sugli effetti accessori. In condizioni del genere il

Pretore aggiunto non avrebbe dovuto – egli adduce – pronunciare un divorzio su

richiesta comune e nemmeno omologare una convenzione di fatto inesistente,

salvo disattendere gli art. 287 e 288 CPC. Quanto al merito, l'appellante contesta

la qualifica dell'importo riconosciuto alla moglie, che non distingue tra quota

dovuta in liquidazione del regime dei beni e quota a conguaglio delle pretese

previdenziali. Infine egli censura le modalità di pagamento dei fr. 70 000.–

che, almeno nella misura in cui riguardano la liquidazione del regime dei beni,

andrebbero versati ai figli e non alla moglie, come questa aveva prospettato

negli allegati preliminari. Il pagamento alla moglie non essendo sorretto dalla

volontà delle parti, secondo l'appellante l'omologazione del primo giudice è viziata

anche sotto tale profilo.

4.

Per quel che è della

procedura applicabile, può anche darsi che il primo giudice, ricevuta la

petizione di divorzio, dovesse indire subito l'udienza di conciliazione (art.

291.

cpv. 1 CPC), prima ancora di fissare al convenuto il termine per la risposta

(in tal senso: DTF 138 III 373 consid. 3.2.2). A parte il fatto però che da simile

irregolarità non risulta essere derivato al convenuto alcun pregiudizio (egli medesimo

non ne lamenta), la doglianza è ampiamente tardiva. Censure di forma vanno

sollevate senza indugio. Vistasi notificare la petizione della moglie, AP 1 non ha mosso la benché minima obiezione. Si è

limitato a postulare il 2 mag­gio 2011 una proroga del termine e il

2.

giugno 2011 ha presentato il memoriale di risposta, lasciando passare il

giudice ad atti processuali successivi (sopra, lett. C). Che egli non fosse munito

allora di un patrocinatore si deve a sua libera scelta, tant'è che il Pretore

aggiunto lo ha sollecitato invano a munirsi di un avvocato, fino a designargli

un legale il 6 settembre 2012 (sopra, lett. E). Che fosse intervenuta

un'irregolarità di procedura, del resto, non è stato fatto valere nemmeno in

seguito da quel patrocinatore, se non nell'atto di appello. Ma chi intende eccepire

vizi formali non può attivarsi a distanza di quasi cinque anni (sentenza del Tribunale

federale 5A_621/2012 del 20 marzo 2013, consid. 3 con rinvio a DTF 138 I 100

consid. 4.1.5). Ne segue che, manifestamente tardiva, l'argomentazione si

rivela già di primo acchito irricevibile.

5.

Analoghe

considerazioni si impongono per quanto riguarda la violazione degli art. 291 e

292.

CPC che l'appellante ravvisa per avere, il Pretore aggiunto, seguito erroneamente

la procedura di divorzio su richiesta comune. Intanto non risulta che il

giudice sia passato da una procedura all'altra, né l'appellante precisa quando

ciò sarebbe avvenuto. Concluso lo scambio degli allegati preliminari, il

Pretore aggiunto ha semplicemente citato le parti il 5 settembre 2011 all'udienza

di conciliazione (art. 291 CPC; sopra, lett. D) e in seguito ha indetto

ripetute udienze, nel tentativo di promuovere un'intesa sugli effetti del

divorzio. È quanto la legge gli consentiva per agevolare una composizione

amichevole del contenzioso, ma ciò non significa che egli sia passato alla

procedura di divorzio su richiesta comune. Comunque fosse, in nessun momento il

convenuto personalmente o il suo legale ha censurato dinanzi al Pretore

aggiunto il rito applicato. Sollevata per la prima volta in appello, la critica

risulta una volta ancora manifestamente tardiva, e come tale improponibile.

6.

L'appellante sembra censurare

di nullità, rilevabile d'ufficio in ogni tempo, il fatto di non essere più

stato convocato a presentarsi personalmente dinanzi al Pretore aggiunto dopo

l'udienza del 21 maggio 2013, alle successive udienze del 16 ottobre 2014,

del 9 febbraio 2015, del 16 settembre 2015 e del 26 febbraio 2016 essendo

comparso soltanto il suo patrocinatore. Ora, è indubbio che nelle cause di

divorzio le parti debbano comparire personalmente alle udienze, “eccetto che il

giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri gravi

motivi” (art. 278 CPC). Se una parte non si presenta (fosse solo perché il suo

patrocinatore non la avverte), tuttavia, l'udienza non è nulla, ma il processo segue

– per quanto possibile – il suo corso, come se la parte fosse comparsa (Spycher in: Berner Kommentar, ZPO,

edizione 2012, n. 8 ad art. 278). Poco importa che quella parte possa poi rivalersi

nei confronti del proprio patrocinatore. Anche in proposito l'appello cade

dunque nel vuoto.

7.

Ai limiti del

pretesto si dimostra altresì la tesi dell'appellante, secondo cui egli non

avrebbe mai consentito all'accordo, già per il fatto che l'intesa non distingue

la somma dovuta alla moglie in liquidazione del regime dei beni da quella a conguaglio

delle pretese previdenziali. La clausola n. 2.2 omologata dal Pretore aggiunto

riprende in realtà una proposta formulata l'11 gennaio 2016 dal patrocinatore

del convenuto medesimo, il quale dichiarava che il proprio assistito offriva a

titolo transattivo “il versamento alla moglie di un importo massimo di fr. 70 000.– nel quale va inclusa sia l'equa indennità

a favore del coniuge che la liquidazione concernenti i beni immobili” (nella

cartella “ord. + dec.”). E all'udienza del 26 febbraio 2016 il patrocinatore

del convenuto ha confer­mato l'offerta, delegando al Pretore aggiunto unicamente

il giudizio sulla rateazione dell'importo. Né il convenuto pretende – per

avventura – che il legale abbia agito a sua insaputa o contro la sua volontà,

men che meno ove si consideri che egli ha sottoscritto personalmente l'atto di appello

accanto al suo patrocinatore. In proposito il ricorso non merita quindi

ulteriore disa­mina.

8.

Infine non è

destinata a miglior sorte l'ultima obiezione dell'appellante, stando al quale la

convenzione sarebbe difforme dalla sua volontà, poiché la liquidazione del

regime dei beni avrebbe dovuto beneficiare i figli, non la moglie. Come si è

appena visto, in effetti, lo stesso patrocinatore del convenuto proponeva l'11 gennaio

2016.

“il versamento alla moglie” – e non ai figli –

“di un importo

massimo di fr. 70 000.– nel quale va

inclusa sia l'equa indennità a favore del coniuge che la liquidazione concernenti

i beni immobili”. E alla successiva udienza del 26 febbraio 2016 il legale non

è tornato sui propri passi. Anzi, come detto ha confermato i suoi propositi.

Che il convenuto versasse, per ipotesi, in errore o fosse in disaccordo con il proprio

legale non è asserito nell'appello. Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello

vede la sua sorte segnata.

9.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il

tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

10.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), si è rilevato che davanti a questa Camera l'appellante ha

censurato la sentenza del Pretore aggiunto nel suo intero, compresa la pronuncia

del divorzio. Un ricorso in materia civile è quindi proponibile

senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà

alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).