11.2016.24
Divorzio su richiesta unilaterale: omologazione di una convenzione
6 novembre 2017Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.24
Lugano
6 novembre 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa DM.2011.41 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa
con petizione del 31 marzo 2011 da
AO 1
(patrocinata
dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall' PA 1),
giudicando sull'appello
del 15 aprile 2016 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore
aggiunto il 29 febbraio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1954) e AO 1 (1958) si sono sposati a __________ il 22 novembre 1980. Dal
matrimonio sono nati i figli P__________, il 12 maggio 1983, e L__________, il
5 marzo 1985. Il marito è invalido all'80% e percepisce prestazioni dall'Assicurazione per l'invalidità e dalla sua cassa pensione
(rendita d'invalidità LPP). La moglie lavora a tempo pieno quale docente,
ripartendo la sua attività tra due istituti pubblici. I coniugi vivono separati
dall'11 settembre 2005, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella
n. 1270 RFD di __________, di proprietà del marito) per trasferirsi in un
appartamento a __________.
B. Il
31 marzo 2011 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto
di Bellinzona, proponendo di assegnare in uso l'abitazione coniugale al marito e
l'appartamento di __________ a sé. In liquidazione dei rapporti patrimoniali essa
ha rivendicato, oltre alla metà del “valore attuale” di quanto investito nelle
particelle n. 565 e 883 di __________, l'attribuzione in proprietà di una VW __________,
del mobilio e delle suppellettili dell'abitazione a __________, come pure della
quota di comproprietà di un quarto sulla particella n. 8632 RFD di __________, di
un quarto sulla particella n. 233 di __________, di un quarto e di un mezzo sulle
particelle n. 1271 e n. 1272 di __________, impegnandosi a donare tali fondi ai
figli al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Contestualmente essa
ha proposto di attribuire in proprietà al marito una Fiat __________, il
mobilio e le suppellettili dell'abitazione coniugale, delle case a __________ e
a __________, come pure di vari fondi (beni propri del convenuto) con
assunzione da parte di lui dei mutui ipotecari. L'attrice ha postulato infine il
versamento di un'imprecisata rendita mensile in liquidazione delle spettanze
previdenziali e la divisione a metà delle spese giudiziarie.
C. Invitato
a presentare un memoriale di risposta, il 2 giugno 2011 AP 1 ha dichiarato di non
aderire alla richiesta di divorzio e di voler donare in parti uguali ai figli, conservando
per sé un diritto di usufrutto vita natural durante, le quote di comproprietà
di un mezzo sulle particelle n. 8632 di __________, n. 1271 di __________ e n.
233 di __________, oltre che la proprietà sulle particelle n. 1272, n. 565 e n.
883 di __________. Egli ha respinto altresì ogni richiesta di indennità a
titolo previdenziale. La moglie ha replicato
il 5 luglio 2011 e il marito ha duplicato il 3 settembre 2011, entrambi mantenendo
le rispettive posizioni.
D. All'udienza
del 7 ottobre 2011, indetta per la conciliazione, il Pretore ha accertato la
sussistenza del motivo di divorzio e ha cercato invano un'intesa sulle conseguenze
accessorie. Per favorire nondimeno una soluzione amichevole egli ha sospeso la
procedura e ha proposto alle parti di raccogliere, nel frattempo, le informazioni
relative alle loro spettanze pensionistiche presso i rispettivi istituti di
previdenza. A un'ulteriore udienza “per incombenti” del 27 aprile 2012 la
moglie ha proposto al marito il versamento di fr. 180 000.– a titolo di conguaglio
delle reciproche pretese pensionistiche.
E. Visto
il silenzio del marito e il vano invito a munirsi di un legale di
fiducia, il 6 settembre 2012 il Pretore ha assegnato al convenuto un
patrocinatore d'ufficio. All'udienza del 21 maggio 2013, indetta per le prime
arringhe, le parti hanno notificato prove. Contestualmente l'attrice ha prospettato
un'eventuale rinuncia alla comproprietà sugli immobili rivendicati nella
petizione dietro consegna degli album fotografici di famiglia. In coda all'udienza
Fatti
i coniugi si sono dati 30 giorni di tempo per valutare la proposta e trovare
una soluzione anche sulla questione previdenziale. Il Pretore ha sospeso così, una
volta ancora, la procedura.
F. Il
29 agosto 2014 AO 1 ha sollecitato la convocazione di un'udienza per “incombenti/conciliazione
atta a fare il punto della situazione”. Tale udienza si è tenuta il 16 ottobre
2014 dinanzi al Pretore aggiunto e alla sola presenza dei patrocinatori, i
quali si sono impegnati a raccogliere la documentazione aggiornata sugli averi del
“secondo pilastro” in vista di una soluzione stragiudiziale “basata sul riconoscimento
di un'equa indennità pensionistica, compensata con la rinuncia della moglie
alla richiesta di scioglimento a proprio favore delle comproprietà oggi in
essere tra i coniugi, nel senso che la moglie rinuncerebbe a tutte le proprietà,
lasciandole a favore del marito”.
G. Dopo
vari rinvii, a un'udienza del 9 febbraio 2015, alla quale sono comparsi i soli patrocinatori,
il Pretore aggiunto ha sottoposto una proposta transattiva in base alla quale la
moglie avrebbe rinunciato alle proprie pretese immobiliari, mentre il marito le
avrebbe versato fr. 100 000.– in liquidazione del regime dei beni e
delle pretese previdenziali, assumendo tutti gli oneri ipotecari e svincolandola
da ogni obbligo solidale. In difetto
di intesa i coniugi sono stati convocati a un nuovo incontro del 16
settembre 2015 al quale il marito non è comparso personalmente e in cui il
Pretore aggiunto, sempre nella prospettiva di una composizione amichevole, ha
invitato la moglie a produrre il conteggio LPP aggiornato al 31 marzo 2011,
prospettando l'emissione dell'ordinanza sulle prove e l'inizio dell'istruttoria
qualora le parti non avessero accettato un nuovo accordo.
H. Il
15 ottobre 2015 il Pretore aggiunto ha formulato una nuova proposta a completazione
di quella elaborata il 9 febbraio precedente. Accertati gli averi previdenziali
del marito il 31 marzo 2011 in fr. 214 438.– e gli averi previdenziali della moglie di
fr. 44 464.–, egli ha invitato a considerare la
possibilità di un conguaglio (onnicomprensivo) di fr. 84 987.–
in favore di AO 1 in luogo dei fr. 100 000.– prospettati il 9 febbraio 2015. L'attrice
ha aderito alla proposta il 26 ottobre 2015, mentre AP 1 l'ha rifiutata l'11
gennaio 2016, offrendo un versamento di fr. 70 000.– che includeva
“sia l'equa indennità a favore del coniuge che la liquidazione concernente i
beni immobili”. Per finire il 14 gennaio 2016 AO 1 ha accettato la proposta del
marito.
I. Considerata
l'esistenza di un accordo definitivo,
il Pretore aggiunto ha informato le parti il 22 gennaio 2016 che, salvo opposizione, avrebbe emesso la
sentenza “modificando il punto 1 della proposta di cui al verbale 9 febbraio
2015 indicando che la somma onnicomprensiva che il convenuto verserà alla
moglie a titolo di liquidazione del regime matrimoniale ed equa indennità ai
sensi dell'art. 124 CC viene fissata in fr. 70 000.–, che
il versamento di detta somma dovrà avvenire entro 30 giorni dalla crescita in
giudicato della sentenza di divorzio e che le parti rinunciano, reciprocamente l'uno
nei confronti dell'altro, a postulare il riconoscimento di un eventuale
contributo alimentare”.
L. Il 5 febbraio 2016 il marito ha dissentito
sulle modalità di pagamento dell'importo e, di riflesso, sull'emissione della
sentenza di divorzio. Indetta così un'ultima udienza il 26 febbraio 2016,
i patrocinatori hanno confermato l'accordo sul pagamento di un'equa indennità
di fr. 70 000.– e concordato la possibilità di rateazione, demandando al
Pretore aggiunto il compito di fissarne le modalità.
M. Statuendo con sentenza del 29 febbraio
2016, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio e ha omologato il seguente
accordo:
2.1 Ogni
coniuge provvederà da sé al proprio mantenimento.
2.2 Il
marito verserà alla moglie la somma complessiva di fr. 70 000.– a liquidazione del
regime matrimoniale (con particolare riferimento ai diversi immobili in
comproprietà o beni propri del marito il cui acquisto o ristrutturazione è
stata finanziata mediante acquisto) e delle pretese previdenziali di quest'ultima.
Con
il riconoscimento di detta somma la moglie dichiara di rinunciare alle diverse
comproprietà con il marito, ritenuto che quest'ultimo dovrà assumersi tutti i
relativi oneri ipotecari, svincolandola da ogni obbligo solidale.
2.3 Il
pagamento della somma di cui al punto 2.2 di fr. 70 000.– avverrà in sette rate
annuali di fr. 10 000.– cadauna, da versarsi entro e non oltre le scadenze del 30
giugno, la prima volta entro e non oltre il 30 giugno 2016.
2.4 Per
il resto le parti si danno atto di aver già liquidato gli altri aspetti del
regime matrimoniale con particolare riferimento agli oggetti mobili, ritenuto
che gli stessi rimarranno in proprietà a chi oggi già li possiede.
Le
spese processuali di fr. 1000.– complessivi
sono state poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
N. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 15
aprile 2016 in cui chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli
atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio previa assunzione delle prove notificate
dalle parti. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 2016 AO 1 propone di dichiarare
l'appello irricevibile, subordinatamente di respingerlo nel merito.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze di
divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere conseguenze patrimoniali,
il valore litigioso di queste ultime raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie l'appellante chiede di annullare l'intera sentenza impugnata,
compresa la pronuncia del divorzio. Il litigio non verte quindi su questioni esclusivamente
patrimoniali, onde la ricevibilità dell'appello senza riguardo a soglie di
valore. Circa la tempestività del rimedio giuridico, la sentenza
impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 1°
marzo 2016. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani,
ma è rimasto sospeso dal 20 marzo al 3
aprile 2016 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, di modo che
sarebbe scaduto il 15 aprile 2016. Introdotto l'ultimo giorno utile
(timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è
pertanto tempestivo.
2.
Nella sentenza
impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che all'udienza del 9 febbraio 2015
le parti avevano raggiunto un accordo sui punti controversi del divorzio e che
nel gennaio del 2016 avevano precisato tale intesa, indicando la somma complessiva
che sarebbe spettata alla moglie come indennità adeguata e in liquidazione del
regime dei beni matrimoniali. Ciò posto, egli ha constatato che alla successiva
udienza del 26 febbraio 2016 i coniugi hanno confermato l'accordo, demandandogli
la decisione sulla rateazione del pagamento. Nelle circostanze descritte egli
ha pronunciato il divorzio e omologato l'intesa, fissando le modalità del versamento.
3.
L'appellante rimprovera
anzitutto al Pretore aggiunto di avere indetto l'udienza di conciliazione (art.
291.
CPC) dopo lo scambio degli allegati preliminari, mentre questa andava
tenuta già prima della risposta scritta. Dandosi inoltre un motivo di divorzio
– egli continua – il Pretore aggiunto non sarebbe dovuto passare alla procedura
di divorzio su richiesta comune, ma avrebbe dovuto proseguire con il rito
unilaterale. Ciò impone a suo avviso di annullare la decisione impugnata e di
rinviare gli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo. Inoltre – egli
sostiene – quand'anche fosse stato lecito il passaggio alla procedura di
divorzio su richiesta comune, le modalità di pagamento dell'importo preteso
dall'attrice rimanevano controverse. E siccome in tal caso la procedura doveva
continuare in contraddittorio con l'assunzione delle prove necessarie, il
Pretore aggiunto non poteva omologare un accordo inesistente senza ledere l'art.
288.
cpv. 2 CPC.
Ad ogni modo – prosegue
l'appellante – avesse anche potuto il Pretore aggiunto omologare un eventuale
accordo, occorreva in concreto una valida intesa tra le parti. E nella
fattispecie AP 1 si duole di non essere mai stato sentito personalmente dal
primo giudice, sottolineando di non avere confermato in udienza né la volontà
di divorziare né l'accordo sugli effetti accessori. In condizioni del genere il
Pretore aggiunto non avrebbe dovuto – egli adduce – pronunciare un divorzio su
richiesta comune e nemmeno omologare una convenzione di fatto inesistente,
salvo disattendere gli art. 287 e 288 CPC. Quanto al merito, l'appellante contesta
la qualifica dell'importo riconosciuto alla moglie, che non distingue tra quota
dovuta in liquidazione del regime dei beni e quota a conguaglio delle pretese
previdenziali. Infine egli censura le modalità di pagamento dei fr. 70 000.–
che, almeno nella misura in cui riguardano la liquidazione del regime dei beni,
andrebbero versati ai figli e non alla moglie, come questa aveva prospettato
negli allegati preliminari. Il pagamento alla moglie non essendo sorretto dalla
volontà delle parti, secondo l'appellante l'omologazione del primo giudice è viziata
anche sotto tale profilo.
4.
Per quel che è della
procedura applicabile, può anche darsi che il primo giudice, ricevuta la
petizione di divorzio, dovesse indire subito l'udienza di conciliazione (art.
291.
cpv. 1 CPC), prima ancora di fissare al convenuto il termine per la risposta
(in tal senso: DTF 138 III 373 consid. 3.2.2). A parte il fatto però che da simile
irregolarità non risulta essere derivato al convenuto alcun pregiudizio (egli medesimo
non ne lamenta), la doglianza è ampiamente tardiva. Censure di forma vanno
sollevate senza indugio. Vistasi notificare la petizione della moglie, AP 1 non ha mosso la benché minima obiezione. Si è
limitato a postulare il 2 maggio 2011 una proroga del termine e il
2.
giugno 2011 ha presentato il memoriale di risposta, lasciando passare il
giudice ad atti processuali successivi (sopra, lett. C). Che egli non fosse munito
allora di un patrocinatore si deve a sua libera scelta, tant'è che il Pretore
aggiunto lo ha sollecitato invano a munirsi di un avvocato, fino a designargli
un legale il 6 settembre 2012 (sopra, lett. E). Che fosse intervenuta
un'irregolarità di procedura, del resto, non è stato fatto valere nemmeno in
seguito da quel patrocinatore, se non nell'atto di appello. Ma chi intende eccepire
vizi formali non può attivarsi a distanza di quasi cinque anni (sentenza del Tribunale
federale 5A_621/2012 del 20 marzo 2013, consid. 3 con rinvio a DTF 138 I 100
consid. 4.1.5). Ne segue che, manifestamente tardiva, l'argomentazione si
rivela già di primo acchito irricevibile.
5.
Analoghe
considerazioni si impongono per quanto riguarda la violazione degli art. 291 e
292.
CPC che l'appellante ravvisa per avere, il Pretore aggiunto, seguito erroneamente
la procedura di divorzio su richiesta comune. Intanto non risulta che il
giudice sia passato da una procedura all'altra, né l'appellante precisa quando
ciò sarebbe avvenuto. Concluso lo scambio degli allegati preliminari, il
Pretore aggiunto ha semplicemente citato le parti il 5 settembre 2011 all'udienza
di conciliazione (art. 291 CPC; sopra, lett. D) e in seguito ha indetto
ripetute udienze, nel tentativo di promuovere un'intesa sugli effetti del
divorzio. È quanto la legge gli consentiva per agevolare una composizione
amichevole del contenzioso, ma ciò non significa che egli sia passato alla
procedura di divorzio su richiesta comune. Comunque fosse, in nessun momento il
convenuto personalmente o il suo legale ha censurato dinanzi al Pretore
aggiunto il rito applicato. Sollevata per la prima volta in appello, la critica
risulta una volta ancora manifestamente tardiva, e come tale improponibile.
6.
L'appellante sembra censurare
di nullità, rilevabile d'ufficio in ogni tempo, il fatto di non essere più
stato convocato a presentarsi personalmente dinanzi al Pretore aggiunto dopo
l'udienza del 21 maggio 2013, alle successive udienze del 16 ottobre 2014,
del 9 febbraio 2015, del 16 settembre 2015 e del 26 febbraio 2016 essendo
comparso soltanto il suo patrocinatore. Ora, è indubbio che nelle cause di
divorzio le parti debbano comparire personalmente alle udienze, “eccetto che il
giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri gravi
motivi” (art. 278 CPC). Se una parte non si presenta (fosse solo perché il suo
patrocinatore non la avverte), tuttavia, l'udienza non è nulla, ma il processo segue
– per quanto possibile – il suo corso, come se la parte fosse comparsa (Spycher in: Berner Kommentar, ZPO,
edizione 2012, n. 8 ad art. 278). Poco importa che quella parte possa poi rivalersi
nei confronti del proprio patrocinatore. Anche in proposito l'appello cade
dunque nel vuoto.
7.
Ai limiti del
pretesto si dimostra altresì la tesi dell'appellante, secondo cui egli non
avrebbe mai consentito all'accordo, già per il fatto che l'intesa non distingue
la somma dovuta alla moglie in liquidazione del regime dei beni da quella a conguaglio
delle pretese previdenziali. La clausola n. 2.2 omologata dal Pretore aggiunto
riprende in realtà una proposta formulata l'11 gennaio 2016 dal patrocinatore
del convenuto medesimo, il quale dichiarava che il proprio assistito offriva a
titolo transattivo “il versamento alla moglie di un importo massimo di fr. 70 000.– nel quale va inclusa sia l'equa indennità
a favore del coniuge che la liquidazione concernenti i beni immobili” (nella
cartella “ord. + dec.”). E all'udienza del 26 febbraio 2016 il patrocinatore
del convenuto ha confermato l'offerta, delegando al Pretore aggiunto unicamente
il giudizio sulla rateazione dell'importo. Né il convenuto pretende – per
avventura – che il legale abbia agito a sua insaputa o contro la sua volontà,
men che meno ove si consideri che egli ha sottoscritto personalmente l'atto di appello
accanto al suo patrocinatore. In proposito il ricorso non merita quindi
ulteriore disamina.
8.
Infine non è
destinata a miglior sorte l'ultima obiezione dell'appellante, stando al quale la
convenzione sarebbe difforme dalla sua volontà, poiché la liquidazione del
regime dei beni avrebbe dovuto beneficiare i figli, non la moglie. Come si è
appena visto, in effetti, lo stesso patrocinatore del convenuto proponeva l'11 gennaio
2016.
“il versamento alla moglie” – e non ai figli –
“di un importo
massimo di fr. 70 000.– nel quale va
inclusa sia l'equa indennità a favore del coniuge che la liquidazione concernenti
i beni immobili”. E alla successiva udienza del 26 febbraio 2016 il legale non
è tornato sui propri passi. Anzi, come detto ha confermato i suoi propositi.
Che il convenuto versasse, per ipotesi, in errore o fosse in disaccordo con il proprio
legale non è asserito nell'appello. Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello
vede la sua sorte segnata.
9.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il
tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
10.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), si è rilevato che davanti a questa Camera l'appellante ha
censurato la sentenza del Pretore aggiunto nel suo intero, compresa la pronuncia
del divorzio. Un ricorso in materia civile è quindi proponibile
senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà
alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).