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Decisione

11.2016.25

Divisione ereditaria: contestazione d'inventario: obbligo di collazione

2 marzo 2018Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i valori delle particelle n. 297, 662, 636, 778, 441 e 97 RFD di __________, come

pure “gli oggetti ed i beni della lista di inventario di cui al doc. B”, che fossero

indicati i conti bancari “sui quali confluivano le rendite AVS e le pensioni” dei

convenuti e che fosse riconosciuto un di lei credito di fr. 25 000.– nei confronti loro. Accertato il

mancato pagamento di una cauzione processuale di fr. 13 000.–, il Segretario assessore ha dichiarato il 14 feb­braio

2007 in luogo e vece del Pretore la petizione di AO 1 irricevibile (inc. OA.2005.21).

E. Il 7 marzo 2013 l'avv.

__________ Z__________ ha comunicato al Pretore di rinunciare al mandato poiché

non riusciva più a conferire con la sua cliente, precisando nondimeno che questa

poteva essere raggiunta al recapito della figlia P__________ a __________. Rimasti

infruttuosi i tentativi di notificare gli atti alla convenuta al domicilio

della figlia, il Pretore ha proceduto nelle vie edittali. L'istruttoria è

terminata il 26 gennaio 2015, dopo che l'arch. __________ M__________ ha rilasciato una perizia sul valore della

particella n. 297 e del mobilio depositato in locali della C__________

SA ad __________. Citate le parti al dibattimento finale del 23 giugno 2015, il

Pretore ha estromesso dagli atti un memoriale conclusivo del 18 giugno 2015 presentato

dagli attori, poiché giunto fuori termine (art. 280 cpv. 3 CPC ticinese). La

convenuta non ha prodotto alcun memoriale conclusivo. Al dibattimento finale

del 23 giugno 2015 è comparso il solo AP 1, che ha confermato le proprie richieste.

F. Statuendo il 4 marzo

2016, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione di AP 2 e AP 1, ordinando

la modifica dell'inventario come segue:

2.1 Il valore della particella n. 297 RFD __________,

soggetta all'obbligo di collazione da parte degli attori in ragione di metà

ciascuno, viene rideterminato nella somma di fr. 228 528.85 (punto

A1).

2.2 Quali

mobilio e suppellettili domestiche vengono considerati i beni indicati al

consid. 8.2 della presente decisione, per una corrispettiva somma di fr. 3319.–

(punto A2).

2.3 Il

totale degli attivi viene rideterminato nella somma di fr. 338 844.80 (punto

A2).

2.4 Il

saldo viene rideterminato nella somma di fr. 338 844.80 (punto A2).

La

tassa di giustizia di fr. 9000.– e le spese di fr. 4000.– sono state poste per

due terzi a carico di AP 2 e AP 1 in solido e per il resto a carico di AO 1, ammessa

al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Gli attori sono stati tenuti inoltre

a rifondere alla convenuta (e per essa allo Stato del Cantone Ticino, che aveva

già retribuito il di lei patrocinatore) fr. 2300.– per ripetibili ridotte.

G. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a que­sta Camera con un appello del 19

aprile 2016 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato accertando anzitutto

l'assenza ingiustificata di AO 1 all'interrogatorio formale del 19 settembre

2008 e ritenendo veri, quindi, i fatti che con esso si volevano provare (art.

276 cpv. 2 CPC ticinese). Egli chiede inoltre di fissare in fr. 179 370.– il prez­zo d'acquisto delle particelle n. 297 e 662 nell'agosto del 1981 e di modificare

l'inventario nel senso che le particelle n. 297 e 862 ne siano

estromesse e siano dichiarate non collazionabili,

che sia reintegrato nell'inventario invece il valore della particella n.

662 per fr. 51 690.– e

quello di un appartamento a D__________ (Spagna) intestato alla convenuta per

fr. 83 500.–, che sia ridotto a fr. 10 280.– il valore

delle

suppellettili (previa detrazione delle spese di deposito di fr. 6845.–) e che

il totale degli attivi (incluso un conto bancario di fr. 306.95 già inventariato

dal notaio divisore) e il saldo siano rideterminati in fr. 145 776.95. In subordine AP 1 limita a fr. 105 119.35 il valore attribuito alla particella n.

297 “soggetta a azione di riduzione” (dedotti gli investimenti degli attori per

lavori di miglioria), rispettivamente a fr. 250 896.30

il totale degli attivi e il saldo finale.

H. AO

1 è stata chiamata a esprimersi sull'appello nelle vie edittali, con pubblicazione

sul Foglio ufficiale del 15 novembre 2016, essendo rimasto infruttuoso sia un

ulteriore tentativo di notifica al recapito della figlia sia una notificazione

per rogatoria a D__________, in Spagna. Essa non ha reagito. Da parte sua AP 2

si è rimessa il 15 dicembre 2016 al giudizio di questa Camera, pur sostenendo

che la particella n. 297 non soggiace a collazione.

Considerandi

in diritto: 1. La causa davanti al Pretore è stata

trattata con la vecchia procedura accelerata degli art. 389 segg. CPC ticinese

(art. 479 cpv. 1 CPC ticinese) che disciplinava le contestazioni di inventario. Alle impugnazioni si applica invece il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.

1.

CPC), avvenuta in concreto il 4 marzo 2016. Il nuovo Codice di diritto processuale

civile svizzero non prevede più norme sulla divisione ereditaria, né l'art. 249

lett. c CPC annovera fra le cause della procedura sommaria le contestazioni d'inventario.

Nel nuovo diritto tali azioni sono disciplinate perciò dalla procedura

semplificata fino al valore litigioso di fr. 30 000.–

(art. 243 cpv. 1 CPC) e dalla procedura ordinaria oltre tale valore (art. 219

CPC). In concreto la decisione del Pretore era appellabile perciò entro 30

giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse

almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 1 426 747.50 (sentenza impugnata consid. 12.3), cifra che non appare

inverosimile e che non è contestata dalle parti. Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta all'attore il 7 marzo 2016.

ll termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani, ma è rimasto

sospeso dal 20 marzo al 3 aprile 2016 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), di modo

che sarebbe scaduto il 21 aprile 2016. Depositato il 20 aprile 2016, l'appello

in esame è pertanto tempestivo.

2.

All'appello AP 1 acclude

una convenzione del 7 agosto 1981 nella quale lui e la sorella AP 2 concedevano

ai genitori un diritto di abitazione nella casa di __________ (doc. DE-5), come

pure una “Notizia agli atti”

del 4 febbraio 2009, da lui redatta e timbrata dalla cancelleria della Pretura.

Ora, nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello soltanto se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente

esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Per

quel che è della convenzione del 7 agosto 1981, essa figura già agli atti e la

sua produzione in appello si rivela superflua. Quanto al secondo documento, l'appellante

non spiega perché gli sarebbe stato impossibile esibirlo senza indugio al

Pretore. Di dubbia proponibilità, esso non è in ogni modo di sussidio per il

giudizio. Non giova dunque attardarsi sulla sua ricevibilità.

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha ricordato in primo luogo che la procedura di

divisione ereditaria si componeva, secondo la procedura cantonale applicabile

alla fattispecie, di tre fasi essenziali: una prima, intesa all'accertamento

del diritto alla divisione e, non intervenendo un accordo tra eredi, alla

nomina di un notaio divisore (art. 475 seg. CPC ticinese); una seconda, volta

alla stesura dell'inventario della successione e alla determinazione dei beni

da dividere (art. 477 a 479 CPC ticinese); una terza, riguardante la divisione

effettiva (art. 480 segg. CPC ticinese). Ciò premesso, egli ha ritenuto tardiva

– e comunque sia infondata – la richiesta degli attori tendente a far

constatare la rinuncia di M__________ T__________ all'eredità del marito, la

qualità di erede di lei essendo già stata definita senza contestazioni il 16

marzo 2004 con il decreto di nomina del notaio divisore.

Riassunti

poi i principi che reggono la collazione (art. 626 a 633 CC), il Pretore ha

esaminato se le particelle n. 297 e 862 RFD

di

__________, appartenute al de cuius e passate agli attori, andassero

effettivamente collazionate per fr. 660 000.– e fr. 55 000.–, come

indicava il notaio divisore nel suo brevetto del 27 aprile 2007. A tal fine

egli ha escluso che, firmando l'inventario fiscale della successione, M__________

T__________ intendesse esonerare quei beni da collazione. Inoltre egli ha accertato

che il 7 agosto 1981 gli attori avevano acquistato dal padre le particelle n. 297 e n. 662 per

complessivi

fr. 130 571.–, un valore inferiore del 60% rispetto quello di mercato. Nell'alienazione

della particella n. 297 egli ha riscontrato così una donazione mista soggetta

a collazione per

fr. 228 528.85. Relativamente alla particella n.

862.

invece, scorporata dalla particella n. 662, il primo giudice ha confermato

il calcolo del notaio divisore.

Posto

ciò, il Pretore ha respinto la richiesta degli attori di collazionare gli attivi

ricevuti da AO 1. Non essendo questa erede (legittima né istituita) di R__________,

per il Pretore un obbligo di collazione non entra in linea di conto, nemmeno considerando

la convenuta come erede della madre. Quanto agli ulteriori beni che secondo gli

attori si trovavano indebitamente in posses­so della convenuta (un vecchio barometro,

una statua in legno del Madagascar, un'enciclopedia Larousse, un pregiato tappeto

iraniano e una pentola in rame), l'istruttoria non ha dimostrato tale

circostanza. Per converso – ha soggiunto il Pretore – l'inventario della

successione va modificato relativamente al valore del mobilio e delle suppellettili

domestiche depositate in locali della C__________ SA, da ridurre a

fr. 3319.– conformemente alle

conclusioni peritali dell'architetto M__________.

Infine il Pretore ha dichiarato

priva d'oggetto la richiesta di asse­gnare alla convenuta un termine per rilasciare

informazioni su quanto essa ha ricevuto dal de cuius, anche perché gli

attori avrebbero potuto esigere ciò nel corso dell'istruttoria. E per concludere

egli ha respinto anche la pretesa di porre i costi notarili a carico della

convenuta, rilevando che tali oneri vanno addebitati alla comunione ereditaria

e non a un singolo erede, per tacere del fatto che la tassazione dell'onorario

notarile da parte del Segretario assessore con decreto del 25 ottobre 2005 non era stata impugnata.

4.

Dopo una lunga

cronistoria della vicenda, l'appellante rimprovera al Pretore di avere

trascurato che in realtà la successione di suo padre R__________ era già stata

divisa in modo equo quando i genitori erano ancora in vita. Mai prima d'ora

però egli ha prospettato l'ipotesi di anticipi ereditari, nemmeno quando AO 1

ha intentato azione di divisione, della quale egli ha riconosciuto il principio

(doc.

E nell'inc. DI.2004.4: “contestazioni e domande”, del 16 agosto

2005, pag. 2). Per di più, dalla presunta divisione anticipata egli

non trae alcuna conclusione. Anzi, egli medesimo chiede di inserire

nell'inventario della successione beni che il padre aveva dato in vita alla convenuta.

Su questo punto non giova dunque attardarsi.

5.

L'appellante censura

l'operato “improvvisato” del notaio divisore, il quale non avrebbe inventariato

beni che gli eredi concordavano appartenere alla successione, né avrebbe

menzionato nell'inventario le pretese che gli attori facevano valere nei confronti

di AO 1. Egli si duole inoltre che il notaio non ha indagato sulla consistenza

dei conti bancari indicatigli dagli attori, né sull'esistenza di un appartamento

in Spagna o di altri prelevamenti da averi del padre. Anche a tale proposito

non si vede tuttavia quali conclusioni l'appellante intenda trarre. Che la

stesura dell'inventario da parte del notaio denotasse una certa improvvisazione

è già stato rilevato da questa Camera in una precedente sentenza fra le parti (inc.

11.2006.21

del 27 novembre 2006, consid. 4b). Si tratta però di una

questione superata. In discussione è ora la sentenza del Pretore, solo oggetto

su cui può vertere l'appello. Tocca quindi all'appellante spiegare perché tale

decisione si fondi su accertamenti di fatto errati o su un'errata applicazione

del diritto (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'operato del notaio divisore appartiene

al passato.

6.

Si domanda l'appellante

se, considerata la natura accelerata della procedura e la sua durata (oltre 11

anni), il Pretore abbia fatto il necessario per portare a termine la causa in

tempi ragionevoli. Una volta di più non si intravede tuttavia quali conclusioni

egli intenda trarre da tale argomentazione. L'appellante critica il primo

giudice anche per non avere eseguito determinati accertamenti, in particolare

il richiamo degli incarti

fiscali in capo alla convenuta dal 1995 al 2003, esplicitamente previsto nell'ordinanza

sulle prove del 23 dicembre 2005. Non consta ch'egli abbia sollecitato il

Pretore ad agire in tal senso prima della chiusura dell'istruttoria. Anche su questo punto l'appello è

destinato pertanto all'insuccesso.

7.

L'appellante si duole

che il Pretore non gli abbia trasmesso gli atti dell'azione di divisione introdotta

da AO 1 il 27 maggio 2002, stralciata dal ruolo il 1° dicembre 2008 (inc. OA.2002.8).

Ciò gli avrebbe arrecato un danno poiché, fosse stato a conoscenza di quegli

atti processuali a tempo debito, egli non avrebbe eseguito lavori di miglioria tra

il 2002 e il 2003 nella casa paterna (particella n. 297). La doglianza non ha

alcun nesso con la sentenza impugnata e si esaurisce in una recriminazione.

Sfugge di conseguenza a ulteriore disamina.

8.

Alla convenuta

l'appellante imputa di non avere fatto alcunché per chiarire i contorni della vertenza

e di non avere ottemperato, violando il principio della buona fede, all'obbligo

d'informazione sancito dall'art. 607 CC. Il che sarà anche vero. Sta di fatto

che una volta di più l'appellante non trae dalla doglianza alcuna conclusione. E

un appello non può essere motivato con semplici rimostranze.

9.

Nel

merito l'appellante chiede di escludere dall'obbligo di collazione la

particella n. 297 (la casa paterna) o, in subordine, di ridurre il valore

dell'immobile a fr. 105 119.35, dedotti i costi

per opere di miglioria di fr. 53 855.20. Il

Pretore ha considerato invece che quando AP 2 e AP 1 hanno comperato l'immobile

dal padre, il 7 agosto 1981, il fondo valeva fr. 325 000.–, benché gli acquirenti l'abbiano pagato soltanto fr. 135 000.–. E siccome alla morte di R__________, il

16.

febbraio 1999, il fondo valeva fr. 382 000.–,

il Pretore ha ravvisato una donazione per fr. 228

528.85

da collazionare ai figli in ragione di un mezzo ciascuno (valore

del bene alienato all'apertura della successione moltiplicato per l'ammontare

della donazione, diviso per il valore del bene al momento dell'alienazione:

sentenza impugnata, consid. 5.4. e 5.5).

a) Secondo

l'art. 626 CC gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire

tutto ciò che il defunto ha dato loro per atto tra vivi in acconto della loro

quota (cpv. 1). È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria

del defunto, tutto ciò che questi ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze,

corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità (cpv. 2). Comune

a tutte le liberalità soggette a collazione è lo scopo, che è quello di fornire

una dote, creando, assicurando o migliorando la situazione del beneficiario. E

una liberalità non è ravvisabile solo qualora la prestazione del defunto

avvenga a titolo gratuito, ma anche quando l'erede debba fornire un corrispettivo

di valore assai minore, di modo che si dia sproporzione tra le due prestazioni.

In tale ipotesi va considerata come oggetto di collazione la differenza di

valore tra le due prestazioni. Trattandosi

di immobili in particolare, una liberalità è soggetta a collazione se riguarda

beni importanti (DTF 131 III

55.

consid. 4.1.2, 116 II 667 con rinvii).

b) L'appellante

ribadisce che firmando l'inventario della successione a fini fiscali (doc. C1

nel fascicolo “Brevetto n. 217 + contestazioni”) anche la madre ha confer­mato

che la particella n. 297 è stata venduta, non donata, né la veridicità di

quel documento può seriamente essere messa in dubbio. L'argomentazione cade nel

vuoto, ove appena si consideri che il Pretore non ha posto in dubbio la

veridicità del questionario né ha disconosciuto che il fondo è stato alie­nato

con un atto formale di compravendita dal padre ai figli. Egli si è limitato a

rilevare che nulla poteva dedursi da quel modulo circa la qualifica del negozio

giuridico intercorso e che nulla poteva desumersi neppure circa un'eventuale rinuncia

degli eredi a pretese di collazione. Tanto meno pensando al fatto che gli

attori non esitavano a chiedere l'inserimento nell'inventario notarile di beni

mobili e immobili non annoverati dall'inventario fiscale (sentenza impugnata, consid.

5.

). Con simili motivazioni l'interessato non si confronta. Anche al riguardo

l'appello si rivela così inconsistente.

c) Riafferma

l'appellante che il prezzo pagato al padre il 7 agosto 1981 per acquistare la

particella n. 297, compresa anche la particella n. 662, ammontava non a fr. 130 571.–,

come ha accertato il Pretore, bensì a fr. 179 370.–, pari

al debito ipote­cario assunto in tale occasione dagli acquirenti, come dimostrano

i documenti bancari di “addebitamento

e assunzione del debito in conto mutuo ipotecario già del signor ing. R__________”.

Il Pretore è stato di altro avviso. A mente sua il prezzo è quello risultante dal

rogito di compravendita, il quale stabiliva (doc. E nell'inc. DI.2004.4:

istromento n. 11 514 del notaio __________

B__________):

Il prezzo è pattuito in complessivi franchi 130 571.– (…), importo

pari al valore di stima ufficiale dei beni. Tale importo viene pagato mediante

compensazione. I compratori dichiarano infatti di assumere il debito professato

dal venditore nei confronti della spettabile UBS di e garantito dalle attuali

cinque iscrizioni ipotecarie a registro fondiario, note alle parti, limitatamente

all'importo corrispondente al prezzo pattuito. Per la differenza tra l'importo

del prezzo ed il debito effettivo residuante, le parti contraenti convengono di

compensare altro credito dei figli compratori nei confronti del padre, così che

il signor R__________ dichiara la sua soddisfazione e tacitazione ed entrambe

le parti contraenti riconoscono che non vi è più tra di loro pendenza economica

alcuna. L'intero saldo del debito ipotecario viene pertanto assunto dai figli

compratori.

Poco

importa dunque, secondo il Pretore, che gli atti documentino un diverso debito

bancario, trattandosi di una “circostanza che il rogito già considerava, senza

con ciò mutare il prezzo di compravendita pattuito dalle parti” (sentenza impugnata,

consid. 5.2).

La

clausola sopra riprodotta non è invero un esempio di precisione. Ad ogni modo

essa attesta, per lo meno, che il prezzo della com­pra­vendita è stato pattuito

in fr. 130 571.–, e ciò va presunto vero fino a dimostrazione del contrario (art.

9.

cpv. 1 CC). Il contratto prevedeva sì la compensazione del prezzo con l'assunzione

del debito ipotecario da parte degli acquirenti, ma solo fino a concorrenza di quella

cifra. Anche l'istanza di iscrizione nel registro fondiario menzionava – come

ha ricordato il Pretore – lo stesso importo (allegato al doc. E). Che il rogito

integri, per avventura, gli estremi di un falso materiale l'appellante non ha

mai preteso. Certo, AP 2 e AP 1 hanno assunto altresì, come si evince dall'atto

pubblico, un imprecisato “debito residuante”. L'appellante non asserisce tuttavia

che la compensazione del debito ipotecario residuo con un credito suo e della

sorella verso il padre, cui allude il rogito, non sia vera. Né egli spiega

perché, se il prez­zo di compravendita equivaleva all'intero debito ipotecario,

l'atto pubblico attesti una cifra diversa. In definitiva l'opinione del Pretore

resiste dunque alla critica

d) L'interessato

lamenta che il Pretore abbia ravvisato nell'atto di compravendita del 7 agosto

1981.

un negozio giuridico misto con dona­zione, ciò che a suo parere non

risponde alla volontà del­l'alie­nante né alle risultanze dell'istruttoria. Nella

sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che una donazione mista si riscontra

qualora per la cessio­ne di un bene le parti pattuiscano consapevolmente una contropartita

esigua e intendano con ciò favorire chi trae vantaggio dal­l'operazione (animus

donandi). Per comune esperienza un netto e consapevole squilibrio tra prestazioni

può – egli ha soggiunto – indiziare una siffatta volontà. In concreto il primo

giudice ha accertato così, sulla scorta della perizia allestita dall'arch. E__________

M__________, che di fronte a un valore “com­merciale” di fr. 325 000.– (al momento della stipulazione contrattuale)

il prezzo d'acquisto della particella n. 297, di fr. 130 571.–, denota una manifesta disparità (di oltre

il 60%) tra prestazione e controprestazione, onde – sotto il profilo oggettivo

– l'esistenza di una donazione mista. Sul piano soggettivo, poi, l'entità della

sproporzione, ben lontana dal delineare un semplice prezzo di favore, induce ad

accertare anche l'animus donandi (sentenza

impugnata, consid. 5.4).

L'appellante

rimprovera al Pretore di aver fatto capo a una sentenza del Tribunale federale

(2A.9/2004 del 21 febbraio 2005) in campo fiscale per esprimere mere supposizioni.

In realtà il Pretore ha evocato quel precedente solo per rafforzare il proprio

ragionamento. Se infatti una differenza del 25% tra prezzo pattuito e valore

venale consente già, per il Tribunale federale, di intravedere oggettivamente una

donazione mista, a maggior ragione ciò vale per un divario di oltre il 60%. Che

il precedente evocato riguardi l'ambito fiscale nulla muta, le premesse per

ammettere una donazione mista essendo le medesime (sentenza citata, consid. 4.2).

Né l'appellante contesta che uno scarto percentuale di tale ampiezza denoti un

netto squilibrio, di modo che a torto egli insiste per l'esistenza una semplice

vendita di favore, non soggetta a collazione. L'attore rimprovera al Pretore di

avere dimenticato che sulla particella n. 297 i suoi genitori si erano riservati

un diritto di abitazione, ciò che riduceva il valore dell'immobile di almeno fr.

56.

176.– (memoriale, pag. 21 con riferimento

al doc. DE-5 nel fascicolo “Brevetto n. 217 + contestazioni”). Il problema è

che egli quantifica per la prima volta il deprezzamento del fondo dovuto al

diritto di abitazione in appello, e per di più sulla base di un suo calcolo

personale. Davanti al Pretore egli aveva posto la questione, ancorché solo al

momento di chiedere il 17 giugno 2009 la delucidazione della perizia 18 maggio

2009, ma la delucidazione è venuta a cadere per l'impossibilità di compiere un

sopralluogo (decreto pretorile del 14 luglio 2014). Sta di fatto che, sia come

sia, mancano gli elementi per poterlo giudicare adesso.

Per

quanto riguarda l'aspetto soggettivo, nulla dimostra secondo l'appellante che

il de cuius intendesse elargire una liberalità, né la convenuta ha comprovato

una qualsivoglia malafede a suo danno. Se non che, nessuno ha mai ricondotto l'animus

donandi di R__________ a malafede. Si conviene che, secondo dottrina, non

basta una sproporzio­ne manifesta riconoscibile tra prestazione e

controprestazione per connotare una donazione. È necessario altresì che di tale

sproporzio­ne il de cuius avesse

contezza (DTF 126 III 175 consid. 3b/bb; autori citati in: Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB

II, 5ª edizione, n. 9 ad art. 626 con riferimenti). Secondo quanto ha

accertato pacificamente il Pretore, nondimeno, nel caso specifico le parti

sapevano che il prezzo della compravendita (fr. 130

571.

–: sopra, consid. b) corrispondeva al valore di stima ufficiale

degli immobili. E tale valore è – già per comune esperienza (RtiD I-2013 pag.

545.

consid. 3.4) – inferiore al valore venale, tant'è che in concreto il

prezzo di compravendita era inferiore anche all'ammontare del debito ipotecario.

Non si vede come l'alienante non potesse rendersene conto.

L'appellante

deplora di non aver potuto addurre elementi suscettibili di smentire

l'esistenza di una donazione mista per via delle assenze ingiustificate della

convenuta in Pretura. Un attore tuttavia non può contare di vincere una causa facendo

assegnamento sulla collaborazione del convenuto. Per il resto l'interessato non

spie­ga in che modo i “manoscritti” DB1 a DB9

nell'inc. DI.2004.4 e le non meglio precisate deposizioni testimoniali

confermerebbero le “reali intenzioni” del de cuius. Né è compito di questa Camera, in una procedura che non è retta

dal principio inquisitorio, promuovere ricerche nel ponderoso carteggio del

processo per individuare elementi favorevoli alla tesi di una parte. Al

riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione

(nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

e) Secondo

l'appellante la particella n. 297 si è rivalutata, passando da fr. 325 000.–

nel 1981 a fr. 382 000.– nel 1999, grazie ai lavori di miglioria apportati da

lui e dalla sorella con un investimento di complessivi fr. 53 855.20, somma che va dedotta da un eventuale

obbligo di collazione. L'entità dell'investimento è invocata tuttavia per la

prima volta in appello, senza che l'interessato si valga delle condizioni poste

dall'art. 317 cpv. 1 CPC. Contrariamente a quanto egli pretende, il notaio

divisore non consta avere riconosciuto tale importo nel suo brevetto del 27

aprile 2005, da esso evincendosi unicamente che dal valore della particella n.

297.

si sarebbe dovuto dedurre quanto AP 2 e AP 1 avevano corrisposto in controprestazione

e successivamente investito (doc. F nell'inc. DI.2004.4). Oltre a ciò, per

giustificare l'ammontare della pretesa l'attore si fonda su una “Ricapitolazione

delle spese” da lui confezionata per gli anni dal 2002 al 2004 (doc. H). Si tratta

però di una dichiarazione di parte, per di più contestata dalla convenuta

(risposta del 27 ottobre 2005, pag. 13). Essa non può assurgere dunque a

mez­zo di prova, tanto meno in relazione a un altro lasso di tempo.

f) Nelle

osservazioni all'appello AP 2, pur rimettendosi al giudizio di questa Camera, ricorda

che la convenuta non è una discendente di R__________, ma ne è diventata erede

in sostituzione della di lui moglie. Sostiene di conseguenza che, surrogata

nella posizione di sua madre M__________ T__________, la convenuta non può avanzare

pretese di collazione nei confronti dei discendenti sulla base dell'art. 626

cpv. 2 CC. AP 2 non disconosce che quest'ultima norma può essere invocata anche

dal coniuge superstite (DTF 77 II 228), pur quanto egli sia esentato dall'obbligo

di collazione. Definisce nondimeno tale giurisprudenza iniqua, tanto da non

essere stata confermata in DTF 89 II 77 e da essere criticata da una corrente

di dottrina, stando alla quale in concorso con discendenti il coniuge

superstite non deve avere l'obbligo di collazione, ma non deve neppure potersi

valere dell'art. 626 cpv. 2 CC. L'interessata perde di vista tuttavia che il citato

principio è stato ancora applicato in DTF 107

II 126 consid. 2c, come pure nella sentenza 5A_141/2007 del 21 dicembre

2007, consid. 9.2, ed è condiviso dalla maggioranza degli autori (Piotet in: Commentaire romand, CC II,

Basilea 2016, n. 51 ad art. 626). Perché la dottrina minoritaria dovrebbe

prevalere sull'opinione dominante essa non spiega.

g) Il

metodo di calcolo applicato dal Pretore per determinare la quota di valore

soggetta a collazione della particella n. 297 non è contestato. Il primo

giudice si è attenuto – come detto – a DTF 98 II 352, nel senso che ha

ravvisato una donazione per fr. 228 528.85

da collazionare riguardo ai figli in ragione di un mezzo ciascuno (valore del

bene alienato all'apertura della successione moltiplicato per l'ammontare della

donazione, diviso per il valore del bene al momento dell'alienazione). Il

criterio non è per altro messo in discussione dalla dottrina (Forni/Piatti, op. cit., n. 3 ad art. 630

CC; Fankhauser in: Breit­schmid/Jungo [curatori], Handkommentar

zum Schweizer Privatrecht, Erbrecht, 3ª edizione, n. 4 ad art. 630 CC).

10.

L'appellante

chiede di escludere dall'obbligo di collazione almeno il valore della

particella n. 862 (564 m²), scorporata nel 1982 dalla particella n. 662. Nella

sentenza impugnata il Pretore ha giudicato trascurabile il valore della

particella n. 662 (allora di 5733 m²: cascina e prato), il prezzo della compravendita riferendosi praticamente alla sola

particella n. 297 (5306 m²: abitazione con legnaia, prato e bosco). Egli

non ha mancato di accertare però che, subito dopo avere staccato la particella

n. 862 dalla particella n. 662, AP 2 e AP 1 hanno venduto la medesima per fr.

55.

000.– (doc. DD2). Il primo giudice ha ritenuto perciò che

quell'importo andasse collazionato. Quanto all'obiezione degli attori, i quali sostenevano che tale

ricavo era andato a beneficio dei genitori, egli ha reputato l'affermazione

priva di riscontri probatori. Ed egli ha respinto anche la richiesta degli

attori intesa a considerare come valore di riferimento quello di stima ufficiale,

richiesta che non era sorretta da alcuna motivazione (sentenza impugnata, consid. 5.6).

AP

1.

riafferma che i genitori hanno beneficiato del provento della vendita, di cui

avevano bisogno per estinguere debiti, ma con la motivazione del Pretore non si

confronta. Che la sua obiezione sia rimasta senza il conforto di prove egli non

nega. Che R__________ abbia condotto le trattative per la vendita della

particella n. 862 in rappresentanza dei figli ancora non significa che egli

abbia anche incamerato il prezzo. L'appellante chiede di richiamare un incarto

n. 551 del 16 dicembre 1981 “inerente questa transazione immobiliare”. A prescindere

dalla circostanza però che la richiesta andava formulata dinanzi al Pretore, l'unico

atto così designato è un rogito del notaio __________ M__________ per mezzo del

quale AP 2 e AP 1 avevano concesso a P__________ L__________ un diritto di

compera sul fondo medesimo (doc. DD2, foglio n. 3, nel fascicolo “Brevetto n.

217.

+ contestazioni”). Che cosa l'appellante intenda dedurre da quel contratto non

è dato di capire. A poco giova poi la richiesta – nuova – di dare “per veri i

fatti che con la domanda n. 45 (…) dell'interrogatorio formale” della

convenuta si volevano provare, l'appellante non indicando a quali fatti essa si

riferisca.

11.

Per

quel che riguarda il mobilio depositato nei locali della C__________ SA ad __________

che il primo giudice ha valutato in fr. 3319.– complessivi sulla scorta della perizia giudiziaria

(sentenza impugnata, pag. 31), l'appellante fa valere che il Pretore disponeva

di documentazione sufficiente per stimare quel valore senza ordinare un costoso

referto. La recriminazione è fine a sé stessa. Gli attori non si sono opposti infatti

all'assunzione della prova, né all'udienza preliminare del 28 novembre 2005 né

quando sono stati chiamati a esprimersi sui quesiti peritali, il 23 ottobre

2008.

(pag. 4). L'appellante insta altresì perché anche le spese di assicurazione,

di deposito e di trasloco ch'egli avrebbe affrontato per i beni in questione,

di complessivi fr. 6845.95, siano poste a carico della comunione ereditaria. Se

non che, in prima sede gli attori hanno rivendicato soltanto costi di deposito,

limitandosi per il resto a rinviare a un elenco, dal quale però non risultavano

altri esborsi (doc. C2). Quanto al doc. H accluso alla petizione, esso era

stato invocato dagli attori unicamente per ottenere la rifusione di “spese di

manutenzione” destinate alla casa paterna, spese che la petizione neppure quantificava

e che la convenuta definiva semplici allegazioni di parte (sopra, consid. 9e).

Per quel che è infine della richiesta tendente a dare “per veri” i fatti che si

volevano provare con le domande n. 6 e 10 del­l'interrogatorio formale della

convenuta (art. 276 cpv. 2 CPC ticinese), vale

una volta ancora quanto si è esposto al consid. 10, dalle relative domande

non evincendosi nemmeno l'ammontare degli esborsi. Anche al riguardo l'appello vede

dunque la sua sorte segnata.

12.

L'appellante

chiede di portare a fr. 10 280.– il valore di tutte le suppellettili da reintegrare

nel compendio della successione, dovendosi aggiungere alla stima peritale di

fr. 3319.– per i beni depositati

nei locali della C__________ SA il valore degli oggetti di cui si sarebbe appropriata

la convenuta, di fr. 6961.–. Nella

sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che l'istruttoria non ha dimostrato l'appartenenza

di tali beni (elencati nel doc. DF2) a R__________, né il loro possesso da

parte della convenuta (sentenza impugnata, consid. 8.1). Al riguardo l'appellante

riproduce una lista degli oggetti da lui elencati nel doc. DF2, attribuendo loro

per la prima volta un valore di fr. 6961.–, ma ciò non basta manifestamente per dimostrare quanto egli

pretende. Nulla prova inoltre quali e quanti oggetti sarebbero in possesso della

convenuta. Che quest'ultima abbia venduto il tappeto “T. briz fein Iran” a sua figlia P__________ è una mera

ipotesi (“Ora, se l'appellata

non si sia impossessata di questo tappeto, ci si può chiedere dove è andato a finire

e che fine abbia fatto”:

memoriale, pag. 25), per altro non addotta davanti al Pretore. Quanto alla richiesta (memoriale, loc.

cit.) di dare “per veri” i fatti che si volevano provare con le domande

n. 7, 8 e 11 dell'interrogatorio formale della convenuta (art. 276 cpv. 2 CPC

ticinese), non serve ripetere quanto già si è detto nei consid. 10 e 11, tali

domande essendo inidonee a dimostrare il valore dei beni da reintegrare

nell'asse ereditario.

13.

Da

ultimo l'appellante contesta il mancato inserimento nell'inventario della particella

n. 662 e di un appartamento a D__________, in Spagna (__________12 Piso 4/1),

chiedendo che i due immobili siano collazionati in capo alla convenuta per fr.

51.

690.– e fr. 83 500.–. A ben vedere però gli attori non

avevano cifrato simili pretese davanti al Pretore (petizione, pag. 20 a 24 e

pag. 30). Comunque sia, la doglianza non soccorre al buon esito dell'appello. Relativamente

alla particella n. 662, che gli attori medesimi hanno donato alla convenuta il 3 dicembre

1985.

(doc. DD3 nel fascicolo “Brevetto n. 217 + contestazioni”), non si vede

perché essa dovrebbe rientrare nel compendio ereditario. Per quel che è dell'appartamento

in Spagna, invece, il Pretore ha spiegato che un'eventuale donazione da parte di

R__________ sfuggirebbe all'obbligo di collazione perché la convenuta non è erede

di lui, ma solo della di lui moglie (sentenza impugnata, pag. 28 seg.). L'interessato

non contesta tale opinione, per altro condivisa dalla dottrina dominante (Forni/Piatti, op. cit., n. 2 ad art. 626

CC; Steinauer, Le droit des

successions, 2ª edizione, pag. 142 segg.). Anche a quest'ultimo proposito la

sentenza impugnata merita quindi conferma.

14.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto del fatto che questi è privo

di formazione giuridica e che ha agito di propria iniziativa senza l'ausilio

di un legale, si modera adeguatamente

l'ammontare delle spese processuali. Non si pone invece problema di ripetibili,

la controparte non avendo presentato osservazioni all'ap­pello.

15.

Quanto

ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (sopra consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Le spese processuali di fr.

6000.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione a:

–;

–nelle

vie edittali;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).