11.2016.25
Divisione ereditaria: contestazione d'inventario: obbligo di collazione
2 marzo 2018Italiano33 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.25
Lugano
2 marzo 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa OA.2005.22 (divisione
ereditaria: contestazione d'inventario) della Pretura del Distretto di Blenio
promossa con petizione del 26 settembre 2005
da
AP 1
(già
patrocinato dall'avv. PA 1) e
AP 2
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 già in e
ora
di ignota dimora
(già
patrocinata dall'avv. Z__________),
giudicando sull'appello
del 19 aprile 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
4 marzo 2016;
Ritenuto
in fatto: A. R__________
(1908), domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 16 febbraio 1999,
senza lasciare testamento. Suoi eredi sono i figli AO 1 (detta __________) e AO
2 (detto __________) __________ insieme con AP 1 (unica erede della di lui
moglie M__________ T__________, deceduta il 21 febbraio 2002). Il 14 gennaio
2004 AP 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Blenio per la
divisione dell'eredità (inc. DI.2004.4). Con
sentenza (“decreto”) del 16 marzo 2004, emesso in luogo e vece del
Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha designato l'avv. __________
F__________ in qualità di notaio divisore. Il 25 agosto 2005 quest'ultima ha
trasmesso l'inventario al Pretore, essendo sorte contestazioni fra gli eredi. AO
1 e AO 2 si sono visti così assegnare dal Pretore supplente, il 6 settembre
2005, un termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio le loro
pretese con la procedura accelerata.
B. Il 26 settembre 2005 AP
2 e AP 1 hanno promosso causa perché fosse accertata rinuncia all'eredità fu R__________
da parte della di lui moglie, fosse determinata la porzione del compendio
ereditario soggetta a divisione o a collazione e fosse respinta l'azione di divisione
per tutti i beni toccati dalla rinuncia (domande n. 1 e 2). Essi hanno chiesto inoltre
che fossero esclusi dall'obbligo di collazione vari beni da loro ricevuti in
vita dal de cuius, che tali beni fossero stralciati dall'inventario e che
l'azione di divisione fosse respinta al riguardo, subordinatamente che fosse
diminuito il valore di quei beni, tenuto calcolo di “tutti i fattori di riduzione
atti ad influire sul valore dell'immobile, di quanto effettivamente pagato per
l'acquisto stesso, nonché di tutte le spese di manutenzione” (domande n. 4 e
8). Oltre a ciò gli attori hanno instato perché nell'inventario fosse inserita una
pretesa soggetta a collazione di fr. 700 000.–
per quanto AO 1 ha ricevuto in vita dal de cuius e hanno sollecitato l'assegnazione
alla medesima di un termine adeguato per rilasciare tutte le informazioni in
proposito (domande n. 5.1 a 5.5). Infine essi hanno chiesto di addebitare alla
convenuta le spese del notaio divisore (domanda n. 6).
C. Nella sua risposta
del 27 ottobre 2005 AO 1 ha proposto di respingere la petizione e l'11 novembre
successivo ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza
preliminare del 28 novembre 2005 le parti hanno replicato e duplicato, mantenendo
le proprie posizioni e notificando prove. Regolarmente convocata alle successive
udienze del 18 settembre 2006 e del 19 settembre 2008, indette per un
giuramento di edizione e per l'interrogatorio formale delle parti, la convenuta
è rimasta assente ingiustificata.
D. Nel frattempo, il 22
settembre 2005, AP 1 ha introdotto a sua volta una petizione contro AP 2 e AP 1
per ottenere che nell'inventario della successione fossero iscritti o adeguati
Fatti
i valori delle particelle n. 297, 662, 636, 778, 441 e 97 RFD di __________, come
pure “gli oggetti ed i beni della lista di inventario di cui al doc. B”, che fossero
indicati i conti bancari “sui quali confluivano le rendite AVS e le pensioni” dei
convenuti e che fosse riconosciuto un di lei credito di fr. 25 000.– nei confronti loro. Accertato il
mancato pagamento di una cauzione processuale di fr. 13 000.–, il Segretario assessore ha dichiarato il 14 febbraio
2007 in luogo e vece del Pretore la petizione di AO 1 irricevibile (inc. OA.2005.21).
E. Il 7 marzo 2013 l'avv.
__________ Z__________ ha comunicato al Pretore di rinunciare al mandato poiché
non riusciva più a conferire con la sua cliente, precisando nondimeno che questa
poteva essere raggiunta al recapito della figlia P__________ a __________. Rimasti
infruttuosi i tentativi di notificare gli atti alla convenuta al domicilio
della figlia, il Pretore ha proceduto nelle vie edittali. L'istruttoria è
terminata il 26 gennaio 2015, dopo che l'arch. __________ M__________ ha rilasciato una perizia sul valore della
particella n. 297 e del mobilio depositato in locali della C__________
SA ad __________. Citate le parti al dibattimento finale del 23 giugno 2015, il
Pretore ha estromesso dagli atti un memoriale conclusivo del 18 giugno 2015 presentato
dagli attori, poiché giunto fuori termine (art. 280 cpv. 3 CPC ticinese). La
convenuta non ha prodotto alcun memoriale conclusivo. Al dibattimento finale
del 23 giugno 2015 è comparso il solo AP 1, che ha confermato le proprie richieste.
F. Statuendo il 4 marzo
2016, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione di AP 2 e AP 1, ordinando
la modifica dell'inventario come segue:
2.1 Il valore della particella n. 297 RFD __________,
soggetta all'obbligo di collazione da parte degli attori in ragione di metà
ciascuno, viene rideterminato nella somma di fr. 228 528.85 (punto
A1).
2.2 Quali
mobilio e suppellettili domestiche vengono considerati i beni indicati al
consid. 8.2 della presente decisione, per una corrispettiva somma di fr. 3319.–
(punto A2).
2.3 Il
totale degli attivi viene rideterminato nella somma di fr. 338 844.80 (punto
A2).
2.4 Il
saldo viene rideterminato nella somma di fr. 338 844.80 (punto A2).
La
tassa di giustizia di fr. 9000.– e le spese di fr. 4000.– sono state poste per
due terzi a carico di AP 2 e AP 1 in solido e per il resto a carico di AO 1, ammessa
al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Gli attori sono stati tenuti inoltre
a rifondere alla convenuta (e per essa allo Stato del Cantone Ticino, che aveva
già retribuito il di lei patrocinatore) fr. 2300.– per ripetibili ridotte.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19
aprile 2016 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato accertando anzitutto
l'assenza ingiustificata di AO 1 all'interrogatorio formale del 19 settembre
2008 e ritenendo veri, quindi, i fatti che con esso si volevano provare (art.
276 cpv. 2 CPC ticinese). Egli chiede inoltre di fissare in fr. 179 370.– il prezzo d'acquisto delle particelle n. 297 e 662 nell'agosto del 1981 e di modificare
l'inventario nel senso che le particelle n. 297 e 862 ne siano
estromesse e siano dichiarate non collazionabili,
che sia reintegrato nell'inventario invece il valore della particella n.
662 per fr. 51 690.– e
quello di un appartamento a D__________ (Spagna) intestato alla convenuta per
fr. 83 500.–, che sia ridotto a fr. 10 280.– il valore
delle
suppellettili (previa detrazione delle spese di deposito di fr. 6845.–) e che
il totale degli attivi (incluso un conto bancario di fr. 306.95 già inventariato
dal notaio divisore) e il saldo siano rideterminati in fr. 145 776.95. In subordine AP 1 limita a fr. 105 119.35 il valore attribuito alla particella n.
297 “soggetta a azione di riduzione” (dedotti gli investimenti degli attori per
lavori di miglioria), rispettivamente a fr. 250 896.30
il totale degli attivi e il saldo finale.
H. AO
1 è stata chiamata a esprimersi sull'appello nelle vie edittali, con pubblicazione
sul Foglio ufficiale del 15 novembre 2016, essendo rimasto infruttuoso sia un
ulteriore tentativo di notifica al recapito della figlia sia una notificazione
per rogatoria a D__________, in Spagna. Essa non ha reagito. Da parte sua AP 2
si è rimessa il 15 dicembre 2016 al giudizio di questa Camera, pur sostenendo
che la particella n. 297 non soggiace a collazione.
Considerandi
in diritto: 1. La causa davanti al Pretore è stata
trattata con la vecchia procedura accelerata degli art. 389 segg. CPC ticinese
(art. 479 cpv. 1 CPC ticinese) che disciplinava le contestazioni di inventario. Alle impugnazioni si applica invece il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.
1.
CPC), avvenuta in concreto il 4 marzo 2016. Il nuovo Codice di diritto processuale
civile svizzero non prevede più norme sulla divisione ereditaria, né l'art. 249
lett. c CPC annovera fra le cause della procedura sommaria le contestazioni d'inventario.
Nel nuovo diritto tali azioni sono disciplinate perciò dalla procedura
semplificata fino al valore litigioso di fr. 30 000.–
(art. 243 cpv. 1 CPC) e dalla procedura ordinaria oltre tale valore (art. 219
CPC). In concreto la decisione del Pretore era appellabile perciò entro 30
giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse
almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 1 426 747.50 (sentenza impugnata consid. 12.3), cifra che non appare
inverosimile e che non è contestata dalle parti. Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta all'attore il 7 marzo 2016.
ll termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani, ma è rimasto
sospeso dal 20 marzo al 3 aprile 2016 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), di modo
che sarebbe scaduto il 21 aprile 2016. Depositato il 20 aprile 2016, l'appello
in esame è pertanto tempestivo.
2.
All'appello AP 1 acclude
una convenzione del 7 agosto 1981 nella quale lui e la sorella AP 2 concedevano
ai genitori un diritto di abitazione nella casa di __________ (doc. DE-5), come
pure una “Notizia agli atti”
del 4 febbraio 2009, da lui redatta e timbrata dalla cancelleria della Pretura.
Ora, nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello soltanto se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Per
quel che è della convenzione del 7 agosto 1981, essa figura già agli atti e la
sua produzione in appello si rivela superflua. Quanto al secondo documento, l'appellante
non spiega perché gli sarebbe stato impossibile esibirlo senza indugio al
Pretore. Di dubbia proponibilità, esso non è in ogni modo di sussidio per il
giudizio. Non giova dunque attardarsi sulla sua ricevibilità.
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha ricordato in primo luogo che la procedura di
divisione ereditaria si componeva, secondo la procedura cantonale applicabile
alla fattispecie, di tre fasi essenziali: una prima, intesa all'accertamento
del diritto alla divisione e, non intervenendo un accordo tra eredi, alla
nomina di un notaio divisore (art. 475 seg. CPC ticinese); una seconda, volta
alla stesura dell'inventario della successione e alla determinazione dei beni
da dividere (art. 477 a 479 CPC ticinese); una terza, riguardante la divisione
effettiva (art. 480 segg. CPC ticinese). Ciò premesso, egli ha ritenuto tardiva
– e comunque sia infondata – la richiesta degli attori tendente a far
constatare la rinuncia di M__________ T__________ all'eredità del marito, la
qualità di erede di lei essendo già stata definita senza contestazioni il 16
marzo 2004 con il decreto di nomina del notaio divisore.
Riassunti
poi i principi che reggono la collazione (art. 626 a 633 CC), il Pretore ha
esaminato se le particelle n. 297 e 862 RFD
di
__________, appartenute al de cuius e passate agli attori, andassero
effettivamente collazionate per fr. 660 000.– e fr. 55 000.–, come
indicava il notaio divisore nel suo brevetto del 27 aprile 2007. A tal fine
egli ha escluso che, firmando l'inventario fiscale della successione, M__________
T__________ intendesse esonerare quei beni da collazione. Inoltre egli ha accertato
che il 7 agosto 1981 gli attori avevano acquistato dal padre le particelle n. 297 e n. 662 per
complessivi
fr. 130 571.–, un valore inferiore del 60% rispetto quello di mercato. Nell'alienazione
della particella n. 297 egli ha riscontrato così una donazione mista soggetta
a collazione per
fr. 228 528.85. Relativamente alla particella n.
862.
invece, scorporata dalla particella n. 662, il primo giudice ha confermato
il calcolo del notaio divisore.
Posto
ciò, il Pretore ha respinto la richiesta degli attori di collazionare gli attivi
ricevuti da AO 1. Non essendo questa erede (legittima né istituita) di R__________,
per il Pretore un obbligo di collazione non entra in linea di conto, nemmeno considerando
la convenuta come erede della madre. Quanto agli ulteriori beni che secondo gli
attori si trovavano indebitamente in possesso della convenuta (un vecchio barometro,
una statua in legno del Madagascar, un'enciclopedia Larousse, un pregiato tappeto
iraniano e una pentola in rame), l'istruttoria non ha dimostrato tale
circostanza. Per converso – ha soggiunto il Pretore – l'inventario della
successione va modificato relativamente al valore del mobilio e delle suppellettili
domestiche depositate in locali della C__________ SA, da ridurre a
fr. 3319.– conformemente alle
conclusioni peritali dell'architetto M__________.
Infine il Pretore ha dichiarato
priva d'oggetto la richiesta di assegnare alla convenuta un termine per rilasciare
informazioni su quanto essa ha ricevuto dal de cuius, anche perché gli
attori avrebbero potuto esigere ciò nel corso dell'istruttoria. E per concludere
egli ha respinto anche la pretesa di porre i costi notarili a carico della
convenuta, rilevando che tali oneri vanno addebitati alla comunione ereditaria
e non a un singolo erede, per tacere del fatto che la tassazione dell'onorario
notarile da parte del Segretario assessore con decreto del 25 ottobre 2005 non era stata impugnata.
4.
Dopo una lunga
cronistoria della vicenda, l'appellante rimprovera al Pretore di avere
trascurato che in realtà la successione di suo padre R__________ era già stata
divisa in modo equo quando i genitori erano ancora in vita. Mai prima d'ora
però egli ha prospettato l'ipotesi di anticipi ereditari, nemmeno quando AO 1
ha intentato azione di divisione, della quale egli ha riconosciuto il principio
(doc.
E nell'inc. DI.2004.4: “contestazioni e domande”, del 16 agosto
2005, pag. 2). Per di più, dalla presunta divisione anticipata egli
non trae alcuna conclusione. Anzi, egli medesimo chiede di inserire
nell'inventario della successione beni che il padre aveva dato in vita alla convenuta.
Su questo punto non giova dunque attardarsi.
5.
L'appellante censura
l'operato “improvvisato” del notaio divisore, il quale non avrebbe inventariato
beni che gli eredi concordavano appartenere alla successione, né avrebbe
menzionato nell'inventario le pretese che gli attori facevano valere nei confronti
di AO 1. Egli si duole inoltre che il notaio non ha indagato sulla consistenza
dei conti bancari indicatigli dagli attori, né sull'esistenza di un appartamento
in Spagna o di altri prelevamenti da averi del padre. Anche a tale proposito
non si vede tuttavia quali conclusioni l'appellante intenda trarre. Che la
stesura dell'inventario da parte del notaio denotasse una certa improvvisazione
è già stato rilevato da questa Camera in una precedente sentenza fra le parti (inc.
11.2006.21
del 27 novembre 2006, consid. 4b). Si tratta però di una
questione superata. In discussione è ora la sentenza del Pretore, solo oggetto
su cui può vertere l'appello. Tocca quindi all'appellante spiegare perché tale
decisione si fondi su accertamenti di fatto errati o su un'errata applicazione
del diritto (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'operato del notaio divisore appartiene
al passato.
6.
Si domanda l'appellante
se, considerata la natura accelerata della procedura e la sua durata (oltre 11
anni), il Pretore abbia fatto il necessario per portare a termine la causa in
tempi ragionevoli. Una volta di più non si intravede tuttavia quali conclusioni
egli intenda trarre da tale argomentazione. L'appellante critica il primo
giudice anche per non avere eseguito determinati accertamenti, in particolare
il richiamo degli incarti
fiscali in capo alla convenuta dal 1995 al 2003, esplicitamente previsto nell'ordinanza
sulle prove del 23 dicembre 2005. Non consta ch'egli abbia sollecitato il
Pretore ad agire in tal senso prima della chiusura dell'istruttoria. Anche su questo punto l'appello è
destinato pertanto all'insuccesso.
7.
L'appellante si duole
che il Pretore non gli abbia trasmesso gli atti dell'azione di divisione introdotta
da AO 1 il 27 maggio 2002, stralciata dal ruolo il 1° dicembre 2008 (inc. OA.2002.8).
Ciò gli avrebbe arrecato un danno poiché, fosse stato a conoscenza di quegli
atti processuali a tempo debito, egli non avrebbe eseguito lavori di miglioria tra
il 2002 e il 2003 nella casa paterna (particella n. 297). La doglianza non ha
alcun nesso con la sentenza impugnata e si esaurisce in una recriminazione.
Sfugge di conseguenza a ulteriore disamina.
8.
Alla convenuta
l'appellante imputa di non avere fatto alcunché per chiarire i contorni della vertenza
e di non avere ottemperato, violando il principio della buona fede, all'obbligo
d'informazione sancito dall'art. 607 CC. Il che sarà anche vero. Sta di fatto
che una volta di più l'appellante non trae dalla doglianza alcuna conclusione. E
un appello non può essere motivato con semplici rimostranze.
9.
Nel
merito l'appellante chiede di escludere dall'obbligo di collazione la
particella n. 297 (la casa paterna) o, in subordine, di ridurre il valore
dell'immobile a fr. 105 119.35, dedotti i costi
per opere di miglioria di fr. 53 855.20. Il
Pretore ha considerato invece che quando AP 2 e AP 1 hanno comperato l'immobile
dal padre, il 7 agosto 1981, il fondo valeva fr. 325 000.–, benché gli acquirenti l'abbiano pagato soltanto fr. 135 000.–. E siccome alla morte di R__________, il
16.
febbraio 1999, il fondo valeva fr. 382 000.–,
il Pretore ha ravvisato una donazione per fr. 228
528.85
da collazionare ai figli in ragione di un mezzo ciascuno (valore
del bene alienato all'apertura della successione moltiplicato per l'ammontare
della donazione, diviso per il valore del bene al momento dell'alienazione:
sentenza impugnata, consid. 5.4. e 5.5).
a) Secondo
l'art. 626 CC gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire
tutto ciò che il defunto ha dato loro per atto tra vivi in acconto della loro
quota (cpv. 1). È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria
del defunto, tutto ciò che questi ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze,
corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità (cpv. 2). Comune
a tutte le liberalità soggette a collazione è lo scopo, che è quello di fornire
una dote, creando, assicurando o migliorando la situazione del beneficiario. E
una liberalità non è ravvisabile solo qualora la prestazione del defunto
avvenga a titolo gratuito, ma anche quando l'erede debba fornire un corrispettivo
di valore assai minore, di modo che si dia sproporzione tra le due prestazioni.
In tale ipotesi va considerata come oggetto di collazione la differenza di
valore tra le due prestazioni. Trattandosi
di immobili in particolare, una liberalità è soggetta a collazione se riguarda
beni importanti (DTF 131 III
55.
consid. 4.1.2, 116 II 667 con rinvii).
b) L'appellante
ribadisce che firmando l'inventario della successione a fini fiscali (doc. C1
nel fascicolo “Brevetto n. 217 + contestazioni”) anche la madre ha confermato
che la particella n. 297 è stata venduta, non donata, né la veridicità di
quel documento può seriamente essere messa in dubbio. L'argomentazione cade nel
vuoto, ove appena si consideri che il Pretore non ha posto in dubbio la
veridicità del questionario né ha disconosciuto che il fondo è stato alienato
con un atto formale di compravendita dal padre ai figli. Egli si è limitato a
rilevare che nulla poteva dedursi da quel modulo circa la qualifica del negozio
giuridico intercorso e che nulla poteva desumersi neppure circa un'eventuale rinuncia
degli eredi a pretese di collazione. Tanto meno pensando al fatto che gli
attori non esitavano a chiedere l'inserimento nell'inventario notarile di beni
mobili e immobili non annoverati dall'inventario fiscale (sentenza impugnata, consid.
5.
). Con simili motivazioni l'interessato non si confronta. Anche al riguardo
l'appello si rivela così inconsistente.
c) Riafferma
l'appellante che il prezzo pagato al padre il 7 agosto 1981 per acquistare la
particella n. 297, compresa anche la particella n. 662, ammontava non a fr. 130 571.–,
come ha accertato il Pretore, bensì a fr. 179 370.–, pari
al debito ipotecario assunto in tale occasione dagli acquirenti, come dimostrano
i documenti bancari di “addebitamento
e assunzione del debito in conto mutuo ipotecario già del signor ing. R__________”.
Il Pretore è stato di altro avviso. A mente sua il prezzo è quello risultante dal
rogito di compravendita, il quale stabiliva (doc. E nell'inc. DI.2004.4:
istromento n. 11 514 del notaio __________
B__________):
Il prezzo è pattuito in complessivi franchi 130 571.– (…), importo
pari al valore di stima ufficiale dei beni. Tale importo viene pagato mediante
compensazione. I compratori dichiarano infatti di assumere il debito professato
dal venditore nei confronti della spettabile UBS di e garantito dalle attuali
cinque iscrizioni ipotecarie a registro fondiario, note alle parti, limitatamente
all'importo corrispondente al prezzo pattuito. Per la differenza tra l'importo
del prezzo ed il debito effettivo residuante, le parti contraenti convengono di
compensare altro credito dei figli compratori nei confronti del padre, così che
il signor R__________ dichiara la sua soddisfazione e tacitazione ed entrambe
le parti contraenti riconoscono che non vi è più tra di loro pendenza economica
alcuna. L'intero saldo del debito ipotecario viene pertanto assunto dai figli
compratori.
Poco
importa dunque, secondo il Pretore, che gli atti documentino un diverso debito
bancario, trattandosi di una “circostanza che il rogito già considerava, senza
con ciò mutare il prezzo di compravendita pattuito dalle parti” (sentenza impugnata,
consid. 5.2).
La
clausola sopra riprodotta non è invero un esempio di precisione. Ad ogni modo
essa attesta, per lo meno, che il prezzo della compravendita è stato pattuito
in fr. 130 571.–, e ciò va presunto vero fino a dimostrazione del contrario (art.
9.
cpv. 1 CC). Il contratto prevedeva sì la compensazione del prezzo con l'assunzione
del debito ipotecario da parte degli acquirenti, ma solo fino a concorrenza di quella
cifra. Anche l'istanza di iscrizione nel registro fondiario menzionava – come
ha ricordato il Pretore – lo stesso importo (allegato al doc. E). Che il rogito
integri, per avventura, gli estremi di un falso materiale l'appellante non ha
mai preteso. Certo, AP 2 e AP 1 hanno assunto altresì, come si evince dall'atto
pubblico, un imprecisato “debito residuante”. L'appellante non asserisce tuttavia
che la compensazione del debito ipotecario residuo con un credito suo e della
sorella verso il padre, cui allude il rogito, non sia vera. Né egli spiega
perché, se il prezzo di compravendita equivaleva all'intero debito ipotecario,
l'atto pubblico attesti una cifra diversa. In definitiva l'opinione del Pretore
resiste dunque alla critica
d) L'interessato
lamenta che il Pretore abbia ravvisato nell'atto di compravendita del 7 agosto
1981.
un negozio giuridico misto con donazione, ciò che a suo parere non
risponde alla volontà dell'alienante né alle risultanze dell'istruttoria. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che una donazione mista si riscontra
qualora per la cessione di un bene le parti pattuiscano consapevolmente una contropartita
esigua e intendano con ciò favorire chi trae vantaggio dall'operazione (animus
donandi). Per comune esperienza un netto e consapevole squilibrio tra prestazioni
può – egli ha soggiunto – indiziare una siffatta volontà. In concreto il primo
giudice ha accertato così, sulla scorta della perizia allestita dall'arch. E__________
M__________, che di fronte a un valore “commerciale” di fr. 325 000.– (al momento della stipulazione contrattuale)
il prezzo d'acquisto della particella n. 297, di fr. 130 571.–, denota una manifesta disparità (di oltre
il 60%) tra prestazione e controprestazione, onde – sotto il profilo oggettivo
– l'esistenza di una donazione mista. Sul piano soggettivo, poi, l'entità della
sproporzione, ben lontana dal delineare un semplice prezzo di favore, induce ad
accertare anche l'animus donandi (sentenza
impugnata, consid. 5.4).
L'appellante
rimprovera al Pretore di aver fatto capo a una sentenza del Tribunale federale
(2A.9/2004 del 21 febbraio 2005) in campo fiscale per esprimere mere supposizioni.
In realtà il Pretore ha evocato quel precedente solo per rafforzare il proprio
ragionamento. Se infatti una differenza del 25% tra prezzo pattuito e valore
venale consente già, per il Tribunale federale, di intravedere oggettivamente una
donazione mista, a maggior ragione ciò vale per un divario di oltre il 60%. Che
il precedente evocato riguardi l'ambito fiscale nulla muta, le premesse per
ammettere una donazione mista essendo le medesime (sentenza citata, consid. 4.2).
Né l'appellante contesta che uno scarto percentuale di tale ampiezza denoti un
netto squilibrio, di modo che a torto egli insiste per l'esistenza una semplice
vendita di favore, non soggetta a collazione. L'attore rimprovera al Pretore di
avere dimenticato che sulla particella n. 297 i suoi genitori si erano riservati
un diritto di abitazione, ciò che riduceva il valore dell'immobile di almeno fr.
56.
176.– (memoriale, pag. 21 con riferimento
al doc. DE-5 nel fascicolo “Brevetto n. 217 + contestazioni”). Il problema è
che egli quantifica per la prima volta il deprezzamento del fondo dovuto al
diritto di abitazione in appello, e per di più sulla base di un suo calcolo
personale. Davanti al Pretore egli aveva posto la questione, ancorché solo al
momento di chiedere il 17 giugno 2009 la delucidazione della perizia 18 maggio
2009, ma la delucidazione è venuta a cadere per l'impossibilità di compiere un
sopralluogo (decreto pretorile del 14 luglio 2014). Sta di fatto che, sia come
sia, mancano gli elementi per poterlo giudicare adesso.
Per
quanto riguarda l'aspetto soggettivo, nulla dimostra secondo l'appellante che
il de cuius intendesse elargire una liberalità, né la convenuta ha comprovato
una qualsivoglia malafede a suo danno. Se non che, nessuno ha mai ricondotto l'animus
donandi di R__________ a malafede. Si conviene che, secondo dottrina, non
basta una sproporzione manifesta riconoscibile tra prestazione e
controprestazione per connotare una donazione. È necessario altresì che di tale
sproporzione il de cuius avesse
contezza (DTF 126 III 175 consid. 3b/bb; autori citati in: Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB
II, 5ª edizione, n. 9 ad art. 626 con riferimenti). Secondo quanto ha
accertato pacificamente il Pretore, nondimeno, nel caso specifico le parti
sapevano che il prezzo della compravendita (fr. 130
571.
–: sopra, consid. b) corrispondeva al valore di stima ufficiale
degli immobili. E tale valore è – già per comune esperienza (RtiD I-2013 pag.
545.
consid. 3.4) – inferiore al valore venale, tant'è che in concreto il
prezzo di compravendita era inferiore anche all'ammontare del debito ipotecario.
Non si vede come l'alienante non potesse rendersene conto.
L'appellante
deplora di non aver potuto addurre elementi suscettibili di smentire
l'esistenza di una donazione mista per via delle assenze ingiustificate della
convenuta in Pretura. Un attore tuttavia non può contare di vincere una causa facendo
assegnamento sulla collaborazione del convenuto. Per il resto l'interessato non
spiega in che modo i “manoscritti” DB1 a DB9
nell'inc. DI.2004.4 e le non meglio precisate deposizioni testimoniali
confermerebbero le “reali intenzioni” del de cuius. Né è compito di questa Camera, in una procedura che non è retta
dal principio inquisitorio, promuovere ricerche nel ponderoso carteggio del
processo per individuare elementi favorevoli alla tesi di una parte. Al
riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione
(nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
e) Secondo
l'appellante la particella n. 297 si è rivalutata, passando da fr. 325 000.–
nel 1981 a fr. 382 000.– nel 1999, grazie ai lavori di miglioria apportati da
lui e dalla sorella con un investimento di complessivi fr. 53 855.20, somma che va dedotta da un eventuale
obbligo di collazione. L'entità dell'investimento è invocata tuttavia per la
prima volta in appello, senza che l'interessato si valga delle condizioni poste
dall'art. 317 cpv. 1 CPC. Contrariamente a quanto egli pretende, il notaio
divisore non consta avere riconosciuto tale importo nel suo brevetto del 27
aprile 2005, da esso evincendosi unicamente che dal valore della particella n.
297.
si sarebbe dovuto dedurre quanto AP 2 e AP 1 avevano corrisposto in controprestazione
e successivamente investito (doc. F nell'inc. DI.2004.4). Oltre a ciò, per
giustificare l'ammontare della pretesa l'attore si fonda su una “Ricapitolazione
delle spese” da lui confezionata per gli anni dal 2002 al 2004 (doc. H). Si tratta
però di una dichiarazione di parte, per di più contestata dalla convenuta
(risposta del 27 ottobre 2005, pag. 13). Essa non può assurgere dunque a
mezzo di prova, tanto meno in relazione a un altro lasso di tempo.
f) Nelle
osservazioni all'appello AP 2, pur rimettendosi al giudizio di questa Camera, ricorda
che la convenuta non è una discendente di R__________, ma ne è diventata erede
in sostituzione della di lui moglie. Sostiene di conseguenza che, surrogata
nella posizione di sua madre M__________ T__________, la convenuta non può avanzare
pretese di collazione nei confronti dei discendenti sulla base dell'art. 626
cpv. 2 CC. AP 2 non disconosce che quest'ultima norma può essere invocata anche
dal coniuge superstite (DTF 77 II 228), pur quanto egli sia esentato dall'obbligo
di collazione. Definisce nondimeno tale giurisprudenza iniqua, tanto da non
essere stata confermata in DTF 89 II 77 e da essere criticata da una corrente
di dottrina, stando alla quale in concorso con discendenti il coniuge
superstite non deve avere l'obbligo di collazione, ma non deve neppure potersi
valere dell'art. 626 cpv. 2 CC. L'interessata perde di vista tuttavia che il citato
principio è stato ancora applicato in DTF 107
II 126 consid. 2c, come pure nella sentenza 5A_141/2007 del 21 dicembre
2007, consid. 9.2, ed è condiviso dalla maggioranza degli autori (Piotet in: Commentaire romand, CC II,
Basilea 2016, n. 51 ad art. 626). Perché la dottrina minoritaria dovrebbe
prevalere sull'opinione dominante essa non spiega.
g) Il
metodo di calcolo applicato dal Pretore per determinare la quota di valore
soggetta a collazione della particella n. 297 non è contestato. Il primo
giudice si è attenuto – come detto – a DTF 98 II 352, nel senso che ha
ravvisato una donazione per fr. 228 528.85
da collazionare riguardo ai figli in ragione di un mezzo ciascuno (valore del
bene alienato all'apertura della successione moltiplicato per l'ammontare della
donazione, diviso per il valore del bene al momento dell'alienazione). Il
criterio non è per altro messo in discussione dalla dottrina (Forni/Piatti, op. cit., n. 3 ad art. 630
CC; Fankhauser in: Breitschmid/Jungo [curatori], Handkommentar
zum Schweizer Privatrecht, Erbrecht, 3ª edizione, n. 4 ad art. 630 CC).
10.
L'appellante
chiede di escludere dall'obbligo di collazione almeno il valore della
particella n. 862 (564 m²), scorporata nel 1982 dalla particella n. 662. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha giudicato trascurabile il valore della
particella n. 662 (allora di 5733 m²: cascina e prato), il prezzo della compravendita riferendosi praticamente alla sola
particella n. 297 (5306 m²: abitazione con legnaia, prato e bosco). Egli
non ha mancato di accertare però che, subito dopo avere staccato la particella
n. 862 dalla particella n. 662, AP 2 e AP 1 hanno venduto la medesima per fr.
55.
000.– (doc. DD2). Il primo giudice ha ritenuto perciò che
quell'importo andasse collazionato. Quanto all'obiezione degli attori, i quali sostenevano che tale
ricavo era andato a beneficio dei genitori, egli ha reputato l'affermazione
priva di riscontri probatori. Ed egli ha respinto anche la richiesta degli
attori intesa a considerare come valore di riferimento quello di stima ufficiale,
richiesta che non era sorretta da alcuna motivazione (sentenza impugnata, consid. 5.6).
AP
1.
riafferma che i genitori hanno beneficiato del provento della vendita, di cui
avevano bisogno per estinguere debiti, ma con la motivazione del Pretore non si
confronta. Che la sua obiezione sia rimasta senza il conforto di prove egli non
nega. Che R__________ abbia condotto le trattative per la vendita della
particella n. 862 in rappresentanza dei figli ancora non significa che egli
abbia anche incamerato il prezzo. L'appellante chiede di richiamare un incarto
n. 551 del 16 dicembre 1981 “inerente questa transazione immobiliare”. A prescindere
dalla circostanza però che la richiesta andava formulata dinanzi al Pretore, l'unico
atto così designato è un rogito del notaio __________ M__________ per mezzo del
quale AP 2 e AP 1 avevano concesso a P__________ L__________ un diritto di
compera sul fondo medesimo (doc. DD2, foglio n. 3, nel fascicolo “Brevetto n.
217.
+ contestazioni”). Che cosa l'appellante intenda dedurre da quel contratto non
è dato di capire. A poco giova poi la richiesta – nuova – di dare “per veri i
fatti che con la domanda n. 45 (…) dell'interrogatorio formale” della
convenuta si volevano provare, l'appellante non indicando a quali fatti essa si
riferisca.
11.
Per
quel che riguarda il mobilio depositato nei locali della C__________ SA ad __________
che il primo giudice ha valutato in fr. 3319.– complessivi sulla scorta della perizia giudiziaria
(sentenza impugnata, pag. 31), l'appellante fa valere che il Pretore disponeva
di documentazione sufficiente per stimare quel valore senza ordinare un costoso
referto. La recriminazione è fine a sé stessa. Gli attori non si sono opposti infatti
all'assunzione della prova, né all'udienza preliminare del 28 novembre 2005 né
quando sono stati chiamati a esprimersi sui quesiti peritali, il 23 ottobre
2008.
(pag. 4). L'appellante insta altresì perché anche le spese di assicurazione,
di deposito e di trasloco ch'egli avrebbe affrontato per i beni in questione,
di complessivi fr. 6845.95, siano poste a carico della comunione ereditaria. Se
non che, in prima sede gli attori hanno rivendicato soltanto costi di deposito,
limitandosi per il resto a rinviare a un elenco, dal quale però non risultavano
altri esborsi (doc. C2). Quanto al doc. H accluso alla petizione, esso era
stato invocato dagli attori unicamente per ottenere la rifusione di “spese di
manutenzione” destinate alla casa paterna, spese che la petizione neppure quantificava
e che la convenuta definiva semplici allegazioni di parte (sopra, consid. 9e).
Per quel che è infine della richiesta tendente a dare “per veri” i fatti che si
volevano provare con le domande n. 6 e 10 dell'interrogatorio formale della
convenuta (art. 276 cpv. 2 CPC ticinese), vale
una volta ancora quanto si è esposto al consid. 10, dalle relative domande
non evincendosi nemmeno l'ammontare degli esborsi. Anche al riguardo l'appello vede
dunque la sua sorte segnata.
12.
L'appellante
chiede di portare a fr. 10 280.– il valore di tutte le suppellettili da reintegrare
nel compendio della successione, dovendosi aggiungere alla stima peritale di
fr. 3319.– per i beni depositati
nei locali della C__________ SA il valore degli oggetti di cui si sarebbe appropriata
la convenuta, di fr. 6961.–. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che l'istruttoria non ha dimostrato l'appartenenza
di tali beni (elencati nel doc. DF2) a R__________, né il loro possesso da
parte della convenuta (sentenza impugnata, consid. 8.1). Al riguardo l'appellante
riproduce una lista degli oggetti da lui elencati nel doc. DF2, attribuendo loro
per la prima volta un valore di fr. 6961.–, ma ciò non basta manifestamente per dimostrare quanto egli
pretende. Nulla prova inoltre quali e quanti oggetti sarebbero in possesso della
convenuta. Che quest'ultima abbia venduto il tappeto “T. briz fein Iran” a sua figlia P__________ è una mera
ipotesi (“Ora, se l'appellata
non si sia impossessata di questo tappeto, ci si può chiedere dove è andato a finire
e che fine abbia fatto”:
memoriale, pag. 25), per altro non addotta davanti al Pretore. Quanto alla richiesta (memoriale, loc.
cit.) di dare “per veri” i fatti che si volevano provare con le domande
n. 7, 8 e 11 dell'interrogatorio formale della convenuta (art. 276 cpv. 2 CPC
ticinese), non serve ripetere quanto già si è detto nei consid. 10 e 11, tali
domande essendo inidonee a dimostrare il valore dei beni da reintegrare
nell'asse ereditario.
13.
Da
ultimo l'appellante contesta il mancato inserimento nell'inventario della particella
n. 662 e di un appartamento a D__________, in Spagna (__________12 Piso 4/1),
chiedendo che i due immobili siano collazionati in capo alla convenuta per fr.
51.
690.– e fr. 83 500.–. A ben vedere però gli attori non
avevano cifrato simili pretese davanti al Pretore (petizione, pag. 20 a 24 e
pag. 30). Comunque sia, la doglianza non soccorre al buon esito dell'appello. Relativamente
alla particella n. 662, che gli attori medesimi hanno donato alla convenuta il 3 dicembre
1985.
(doc. DD3 nel fascicolo “Brevetto n. 217 + contestazioni”), non si vede
perché essa dovrebbe rientrare nel compendio ereditario. Per quel che è dell'appartamento
in Spagna, invece, il Pretore ha spiegato che un'eventuale donazione da parte di
R__________ sfuggirebbe all'obbligo di collazione perché la convenuta non è erede
di lui, ma solo della di lui moglie (sentenza impugnata, pag. 28 seg.). L'interessato
non contesta tale opinione, per altro condivisa dalla dottrina dominante (Forni/Piatti, op. cit., n. 2 ad art. 626
CC; Steinauer, Le droit des
successions, 2ª edizione, pag. 142 segg.). Anche a quest'ultimo proposito la
sentenza impugnata merita quindi conferma.
14.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto del fatto che questi è privo
di formazione giuridica e che ha agito di propria iniziativa senza l'ausilio
di un legale, si modera adeguatamente
l'ammontare delle spese processuali. Non si pone invece problema di ripetibili,
la controparte non avendo presentato osservazioni all'appello.
15.
Quanto
ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (sopra consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Le spese processuali di fr.
6000.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
–;
–nelle
vie edittali;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).