11.2016.26
Iscrizione di un'ipoteca provvisoria degli artigiani e imprenditori: tempestività
10 agosto 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.26
Lugano
10 agosto 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2016.255 (ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della
Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con istanza del 15 marzo 2016 dalla
AP 1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 1)
contro
e AO 1
(patrocinati dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
(“reclamo”) del 25 aprile 2016 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore aggiunto il 13 aprile 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Il 31 marzo 2015 AO 1 e AO
2 hanno commissionato alla ditta AP 1, sottoscrivendo per accettazione un'offerta
n. 1015, un impianto di riscaldamento e un impianto sanitario per la loro casa d'abitazione
(particella n. 291 RFD di __________, comproprietà in ragione di un mezzo
ciascuno) al prezzo di fr. 38 980.– (più IVA),
dedotto uno sconto del 15%. Il 20 maggio 2015 essi hanno appaltato inoltre alla
medesima ditta, firmando un'offerta n. 2615, la fornitura e la posa di un
impianto solare per l'acqua calda al prezzo (già scontato del 15%) di fr. 10 602.90 (IVA inclusa). Per tali opere i
committenti hanno versato, tra il maggio e l'ottobre del 2015, quattro acconti per
complessivi fr. 44 000.–.
B. Il
2 novembre 2015 la AP 1 ha inviato a AO 1 e AO 2 una fattura (n. 3315) di fr.
2903.60 per l'allacciamento dell'impianto a gas alla caldaia. Tale fattura è
stata contestata il 4 dicembre 2015 dai committenti, i quali hanno lamentato
anche difetti dell'impianto solare e hanno comunicato all'azienda che avrebbero
sospeso il versamento del saldo fino “all'eliminazione del difetto e presentazione
di una garanzia d'opera”. Il 9 gennaio 2016 la AP 1 ha trasmesso ai coniugi
AO 1 un'ulteriore “fattura/liquidazione” di fr. 10
958.30, di cui fr. 2506.55 a saldo delle opere eseguite in conformità
alle due offerte n. 1015 e n. 2615, fr. 5649.– per opere supplementari relative
all'impianto di riscaldamento e fr. 1991.– per supplementi riguardanti l'impianto
sanitario. Anche tale fattura è stata contestata dai committenti ed è rimasta
impagata.
C. La AP 1 si è rivolta il
15 marzo 2016 al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo che sulla
particella n. 291 RFD di __________ fosse iscritta provvisoriamente un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori in suo favore per fr. 2933.60 più interessi
al 7% dal 30 novembre 2015 e fr. 10 988.30
più interessi al 7% dal 16 febbraio 2016. Con decreto cautelare del 16 marzo
2016, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta.
L'addebito delle spese processuali (fr. 1500.–) e delle ripetibili è stato
rinviato alla decisione che sarebbe stata presa dopo il contraddittorio. Al
contraddittorio, tenutosi il 7 aprile 2016 davanti al Pretore aggiunto, i
convenuti hanno proposto di respingere la pretesa della ditta, facendo valere
in particolare la tardività dell'istanza. Contestualmente le parti hanno
notificato prove che il Pretore aggiunto ha ammesso limitatamente ai documenti
offerti. Le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni alla discussione
finale, svoltasi seduta stante.
D. Statuendo il 13 aprile 2016, il Pretore aggiunto
ha respinto l'istanza e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario
di cancellare, al passaggio in giudicato della sentenza, l'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori provvisoriamente iscritta
senza contraddittorio il 16 marzo 2016. Le spese processuali di
complessivi fr. 1800.– (compresi gli oneri del decreto “supercautelare”) sono
state poste a carico dell'istante, con obbligo di rifondere ai convenuti fr. 1200.–
complessivi per ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un “reclamo” del 25 aprile
2016 per ottenere che – previa concessione dell'effetto sospensivo – il
giudizio impugnato sia riformato nel senso di confermare l'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale decretata il 16 marzo 2016 senza contraddittorio. Con decreto del 2 maggio 2016 il presidente di questa
Camera ha dichiarato senza interesse la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel ricorso, il Pretore aggiunto avendo chiaramente disposto la
cancellazione dal registro fondiario solo dopo il passaggio in giudicato della
propria sentenza. Nelle loro osservazioni del 2 giugno 2016 AO 1 e AO 2
propongono di respingere l'appello.
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani
e imprenditori è trattata con la
procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le sentenze
del Pretore
(o del Pretore aggiunto) in tale materia
sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1
CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare
dell'ipoteca legale controverso in prima sede (fr. 13 921.90).
Il “reclamo” dell'istante, verosimilmente
dovuto all'erronea indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella sentenza
impugnata, va quindi trattato come appello. Quanto alla sua tempestività, la sentenza del Pretore
aggiunto è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 14 aprile 2016, di modo che il termine
di ricorso – cominciato a decorrere il giorno seguente – sarebbe scaduto
domenica 24 aprile 2016, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art.
142 cpv. 3 CPC. Introdotto l'ultimo giorno utile (data del timbro postale), sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. AO 1 e AO 2
accludono alle osservazioni all'appello un “attestato di collaudo principale
GAS” del 3 novembre 2015 in cui la __________ SA conferma di avere verificato
il 2 novembre 2015 l'idoneità dell'impianto e degli apparecchi allacciati per
il raccordo alla rete di distribuzione del gas. Ora, nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello soltanto
se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con
la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze
(art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Nella
fattispecie la proponibilità del nuovo documento è dubbia. Per giustificarne l'ammissibilità
Fatti
i convenuti sostengono di avere ricevuto l'attestato solo il 17 maggio 2016 da
un tecnico della __________ SA e di non averlo potuto esibire pertanto in prima
sede. Nulla conforta tuttavia l'affermazione. Sia come sia, foss'anche
proponibile, tale documento – come si vedrà in appresso – non influisce sull'esito del giudizio. Giova
procedere senza indugio quindi alla trattazione dell'appello.
3. Nella sentenza
impugnata il Pretore aggiunto, riassunti
i principi che disciplinano l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori, ha ricordato anzitutto che per
essere tempestiva l'iscrizione deve avvenire entro quattro mesi dal compimento
del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Con ciò – egli ha precisato – si intende il
momento in cui tutti i lavori che formano parte costitutiva del contratto, salvo
quelli di piccola entità o di secondaria importanza e quelli volti all'eliminazione
di difetti, sono stati eseguiti e l'opera può essere consegnata. Spetta all'istante
– egli ha soggiunto – addurre gli elementi necessari per rendere verosimile l'adempimento
di tale presupposto, anche se il giudice non deve porre soverchie esigenze al
riguardo. In concreto l'istante ha fatto valere di avere eseguito gli ultimi
lavori nel gennaio del 2016, ma per il Pretore aggiunto le opere relative alla
fattura del 2 novembre 2015 (doc. D) erano state ultimate verosimilmente
prima di tale data. Quanto ai lavori fatturati il 9 gennaio 2016 (doc. L),
secondo il Pretore aggiunto manca il necessario riscontro probatorio, gli unici
bollettini di lavoro agli atti (doc. E) riguardando opere per l'accertamento di
presunti difetti dell'impianto solare, che però sono senza rilievo per la
decorrenza del termine. E siccome – egli ha epilogato – l'istante non ha
dimostrato la tempestività dell'istanza, questa va respinta senza che occorra
esaminare gli ulteriori presupposti.
4. Litigiosa è in
concreto la tempestività dell'iscrizione provvisoria, ovvero il rispetto del
termine per ottenere l'annotazione dell'ipoteca legale nel registro fondiario.
I presupposti per conseguire dal giudice un a simile iscrizione sono già stati
riassunti dal primo giudice. Al riguardo basti rammentare che l'artigiano o imprenditore
deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76 cpv. 2
ORF). Deve addurre così elementi idonei a far apparire attendibile il rispetto
del termine per ottenere
l'iscrizione nel
registro fondiario e l'entità della sua spettanza. La procedura essendo
sommaria, il giudice non pone esigenze troppo severe al proposito; in caso di
dubbio, egli ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità
dell'ipoteca legale alla decisione di
merito (RtiD I-2015 pag. 897 consid. 5 con riferimenti). L'iscrizione
provvisoria va respinta, in altre parole, solo se l'esistenza del diritto all'iscrizione
definitiva dell'ipoteca appare esclusa o altamente inverosimile, in particolare
quando già a un sommario esame il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC appaia
chiaramente decorso (da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2014.91 del 3 novembre 2016, consid. 3 con rinvii). Sta
di fatto che per rendere verosimile una pretesa l'artigiano o imprenditore non
può limitarsi a produrre documenti confezionati esclusivamente da lui medesimo
o da suoi ausiliari, a meno che il convenuto
non li contesti (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c). Per giustificare
l'iscrizione provvisoria egli deve recare anche altri elementi a sostegno.
Ammettere il contrario significherebbe, all'atto pratico, iscrivere un'ipoteca
legale – fosse solo provvisoria – in base a semplici affermazioni di parte (I CCA, sentenza inc. 11.2014.91 del 3
novembre 2016, consid. 5b).
5. Nel caso specifico l'iscrizione
provvisoria è avvenuta – come detto – il 16 marzo 2016, ragione per cui occorre
verificare che i lavori svolti dall'istante siano terminati non più di quattro
mesi prima di tale data (art. 839 cpv. 2 CC). L'appellante rimprovera al
Pretore aggiunto di avere considerato determinante la fine di
una parte dei
lavori, ossia dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto sanitario,
trascurando che l'appalto comprendeva anche lavori per l'impianto solare di acqua
calda e opere supplementari. Essa si duole altresì che il primo giudice ha “legato”
la fattura doc. D alla fine dei lavori contemplati dal doc. A. La doglianza non
può essere condivisa.
a) Intanto
non consta che il Pretore aggiunto abbia ristretto il proprio esame alla fine
dei lavori per gli impianti di riscaldamento e sanitario, ignorando le altre
opere. E nemmeno risulta che egli abbia identificato la fattura del 2 novembre
2015 (doc. D) con il compimento dei lavori previsti dall'offerta del 31 marzo
2015 (doc. A). Egli ha verificato soltanto che per gli interventi posti a fondamento
delle due fatture (doc. D e doc. L) la AP 1 avesse reso verosimile la relativa
esecuzione nel gennaio 2016, come la ditta asseriva. Circostanza che il primo
giudice ha escluso con riferimento alla prima fattura perché l'emissione della
medesima il 2 novembre 2015 induceva a presumere che le opere fossero terminate
prima, e con riferimento alla seconda perché questa non trova riscontro né in bollettini
di lavoro né in altre prove che confermassero la tesi dell'istante. Al
proposito l'appello cade dunque nel vuoto.
b) Né
l'appellante – fosse questo il senso della sua censura – potrebbe considerare l'insieme
dei lavori per gli impianti di riscaldamento e sanitario, da un lato, e solare,
dall'altro, come un tutt'uno e far decorrere il termine di quattro mesi dal compimento
di tutte le opere nel loro complesso. Dandosi più contratti d'appalto, il
termine di quattro mesi decorre per ogni contratto – di regola – dal compimento
dei lavori ai quali il singolo contratto si riferisce. Solo qualora i contratti
siano tanto embricati da formare nel loro insieme un'unità specifica dal
profilo economico fa stato – eccezionalmente – il compimento dell'ultimo lavoro
eseguito nell'ambito di tale insieme (sentenza del Tribunale federale
5A_282/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 7.1 in: SJ 2017 I pag.
273). In un caso riguardante la fornitura e l'installazione di un
impianto termotecnico e di distribuzione dell'acqua calda provvisto di termopompa,
da un lato, e della posa e messa a punto di convettori solari, dall'altro,
questa Camera ha già avuto modo tuttavia di escludere estremi del genere (RtiD
I-2008 pag. 1037 consid. 6). Nella fattispecie è pacifico che gli impianti di
riscaldamento e sanitario, da un lato, e solare, dall'altro, formano oggetto
di due contratti distinti secondo le due offerte del 31 marzo (doc. A) e del 20
maggio 2015 (doc. B). È pacifico altresì che i lavori correlati siano individuabili
e fra loro distinguibili. Il compimento dei lavori e l'osservanza del termine
vanno esaminati dunque separatamente per i due contratti. Neppure l'appellante,
del resto, adduce ragioni particolari che giustificherebbero di considerarli –
eccezionalmente – come un'unità dal profilo economico. Anche al riguardo l'appello
si rivela così destinato all'insuccesso.
6. Per quel che è degli
impianti di riscaldamento e sanitario, l'appellante obietta che l'allacciamento
del gas alla caldaia, oggetto della fattura 2 novembre 2015 (doc. D), non solo
non era contemplato dall'offerta del 31 marzo 2015 (doc. A) ed è stato
fatturato separatamente, ma nemmeno segnava la fine dei lavori o determinava
la consegna dell'impianto di riscaldamento. Ora, che l'offerta del 31 marzo
2015 non comprendesse l'allacciamento dell'impianto gas alla caldaia appare dubbio
ove appena si pensi – come rilevano i convenuti (osservazioni, pag. 4) –
che il doc. A prevedeva espressamente, al punto 01.1, il montaggio della caldaia
e la sua messa in funzione. A parte ciò, la doglianza, oltre che di dubbia
ricevibilità essendo addotta per la prima volta in appello (art. 317 CPC), è senza
rilievo. Quand'anche l'emissione della fattura 2 novembre 2015 costituisse un
indizio circa la fine dei lavori in essa elencati (ma non di tutte le opere che
formavano il contratto del 31 marzo 2015), incombeva in ogni caso all'istante
addurre elementi idonei a rendere verosimile il rispetto del termine per l'iscrizione.
a) Per
l'appellante la prova che l'installazione dell'impianto di riscaldamento “non
Considerandi
era per nulla terminato nel mese di ottobre, e per la verità non è ancora stato
terminato” si evince dalla “Comunicazione di servizio” del 1° aprile 2016 –
prodotta in causa dai convenuti – della __________ AG, fornitrice della caldaia.
Da tale comunicazione risulterebbe che la caldaia è stata accesa il 9 novembre
2015, tranne dover essere riprogrammata il 19 novembre 2015, mentre l'impianto
di riscaldamento e quello sanitario dovevano ancora essere completati con la
posa dell'isolazione e l'installazione dei termostati per la “gestione
indipendente della centralina della caldaia da ogni appartamento”. Ne desume, l'istante,
che l'esecuzione degli impianti di riscaldamento e sanitario doveva essere
portata a termine ben oltre il 19 novembre 2015.
L'argomento
appare di dubbia ricevibilità. Nell'istanza del 15 marzo 2016 la AP 1 si
era limitata ad affermare che dal 25 novembre al 3 dicembre 2015 erano continuati
i lavori di messa a punto dell'impianto e di ricerca della perdita riscontrata
nell'impianto solare, precisando che gli interventi erano continuati per tutto
il mese di gennaio 2016 (loc. cit., pag. 2 e 4). Non si alludeva alla necessità
di riprogrammare la caldaia o di posare isolazioni e di installare termostati,
nemmeno dopo che al contraddittorio del 7 aprile 2016 i convenuti avevano fatto
risalire la fine dei lavori al 2 novembre 2015 o, al più tardi, al 9
novembre 2015 con la messa in esercizio dell'impianto (riassunto scritto, pag.
3). Quanto alla presunta continuazione degli interventi dopo di allora, l'istante
non ha replicato all'obiezione dei convenuti, secondo cui dopo la messa in
funzione della caldaia non era stata più eseguito nulla, se non la ricerca dei
difetti dell'impianto solare (perdita delle tubature: loc. cit., pag. 4). L'appellante
non può addurre ora elementi che ha omesso di far valere davanti al Pretore quantunque
non ne fosse impedita.
b) Si
aggiunga che, pur volendo prescindere dalle carenze formali testé riscontrate, la
censura non sarebbe destinata a miglior sorte. Che il 9 novembre 2015 la
caldaia sia stata accesa è pacifico, l'istante avendo ammesso ciò il 15
febbraio 2016 quando si è espresso sulla notifica dei difetti riguardanti l'impianto
solare (doc. N). Che poi la __________ AG sia intervenuta una seconda volta il
19.
novembre 2015 “per riprogrammare l'acqua calda sanitaria e per verificare le
impostazioni della centralina RC300 che gestisce il gruppo radiatori e
serpentine” (doc. 3) non basta per rendere verosimile che i lavori all'impianto
di riscaldamento non fossero terminati. Anzi, la caldaia era in esercizio e la
regolazione o la messa in atto di test funzionali di un impianto esulano dall'accezione
di “compimento del lavoro” nel senso dell'art. 839 cpv. 2 CC (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
Ergänzungsband zur 3. Auflage, Zurigo 2011, pag. 83 n. 252). Senza
dimenticare poi che l'istante medesima aveva sottolineato nella ricordata
risposta del 15 febbraio 2016, in tempi non sospetti, che “tutto l'impianto
dell'appartamento funziona correttamente grazie alla caldaia a gas e scalda acqua
messi in funzione il 09.11.2015” (doc. N). Anche in proposito l'appello manca così
di consistenza.
c) Per
altro l'interessata non potrebbe valersi, ora, di una sua negligenza (l'omessa isolazione
delle apparecchiature e la mancata installazione dei termostati, sempre che quest'ultima
prestazione figurasse nell'offerta, ciò che i convenuti
contestano)
per inibire la decorrenza dei quattro mesi (RtiD II-2006 pag. 708 consid. 6a
con riferimento). Anche perché con la liquidazione del 9 gennaio 2016 (doc. L) essa
ha lasciato intendere di avere ultimato i lavori anche senza tali interventi (v.
RtiD I-2015 pag. 897 n. 24c consid. 5b con rinvii). Certo, il criterio della
verosimiglianza non va apprezzato con troppo rigore. Che in concreto i lavori
per l'impianto di riscaldamento e per l'impianto sanitario, compresi quelli
supplementari indicati – ma contestati – nella liquidazione, fossero ancora in
corso il 16 novembre 2015 risulta suffragato tuttavia dalle sole allegazioni
dell'istante. Troppo poco per apparire verosimile. Nel caso in rassegna non vi
sono elementi oggettivi che, pur lasciando spazio al dubbio, rendano verosimile
il compimento di tali opere nei quattro mesi precedenti
l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale. Al riguardo la sentenza impugnata resiste pertanto
alla critica.
7.
Relativamente all'impianto
solare per l'acqua calda, l'appellante rammenta che questo doveva essere
consegnato e messo in funzione il 25 novembre 2015, di modo che la sua
esecuzione non poteva essere terminata prima di allora. In tale occasione essa
si sarebbe accorta invero che il sistema era difettoso, poiché durante il riempimento
si era verificata una perdita da un tubo di raccordo. Nondimeno – soggiunge l'istante
– il Pretore aggiunto non poteva limitarsi a una lettura superficiale del relativo
bollettino di lavoro (“ricerca perdita nell'impianto solare”: doc. E) per
qualificare l'intervento come volto all'accertamento di presunti difetti, ma
doveva considerare che tutte le prove convergevano sulla data di consegna dell'impianto
il 25 novembre 2015. Onde – epiloga l'interessata – la tempestività dell'istanza
anche per rapporto a simili interventi.
a) L'ammissibilità
dell'argomento è dubbia. Davanti al Pretore l'istante non aveva allegato invero
– né tanto meno reso verosimile – che l'impianto solare sarebbe stato
consegnato e messo in esercizio il 25 novembre 2015. Neppure di fronte alle
obiezioni dei convenuti che indicavano per la fine di ottobre del 2015 il
compimento dei lavori e il 9 novembre 2015 la messa in esercizio dell'impianto
“nel suo complesso” l'interessata ha eccepito alcunché, ma ha rinunciato – come
detto – a replicare. Nelle condizioni descritte la doglianza appare, una volta
ancora, tardiva.
b) Si
volesse anche fare astrazione da quanto precede, contrariamente all'opinione
dell'istante il bollettino di lavoro del 25 novembre 2015 non suffraga la citata
tesi. L'appellante trascura che, in caso di contestazione, bollettini di lavoro
non vidimati dal committente – come in concreto – sono semplici scritture
private, insufficienti per rendere verosimili i fatti che riportano (RtiD
I-2004 pag. 614 n. 128c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.91 del 3
novembre 2016, consid. 4b). E nella fattispecie i convenuti contestano con
fermezza l'argomento della controparte (osservazioni all'appello, pag. 5). Un
dubbio sulla decorrenza del termine per rapporto ai lavori all'impianto solare potrebbe
ricondursi, se mai, alla notifica del 4 dicembre 2015 in cui i committenti segnalavano
un difetto “alla messa in funzione dell'impianto da voi fornito ed eseguito”, oltre
che l'impossibilità di riempire – e di riflesso terminare – il medesimo (doc.
F). Quand'anche tale dubbio bastasse per confortare in qualche modo la
tempestività dell'istanza, tuttavia, l'iscrizione non potrebbe essere ordinata
per un'altra ragione.
c) Nell'ipotesi
in cui la sua istanza fosse – almeno in parte – tempestiva, l'appellante non
chiede il rinvio della causa al Pretore perché abbia a decidere sugli altri
presupposti dell'iscrizione ed emani un nuovo giudizio, ma insta semplicemente
per la conferma del provvedimento ordinato senza il contraddittorio. Per ottenere
ciò, tuttavia, essa dovrebbe rendere verosimile anche gli altri requisiti. Tutto
si ignora però sull'entità delle prestazioni ancora da onorare per l'impianto
solare. Confrontato alle reazioni dei convenuti che contestavano ogni debito
residuo per avere montato essi medesimi, contrariamente a quanto prevedeva l'offerta
(doc. A, punto 09.0: fr. 2580.–), gli apparecchi sanitari (riassunto di risposta,
pag. 7), l'istante ha rinunciato a replicare. Rimarrebbe così la liquidazione del
9.
gennaio 2016 (doc. L), ma per tacere della sua scarsa portata probatoria, pari
a quella di una semplice affermazione di parte sull'ammontare della mercede
richiesta (RtiD II-2005 pag. 716 consid. 6), il documento si limita a indicare
un saldo di fr. 2506.55 indistintamente per le prestazioni fornite in
esecuzione delle offerte n. 1015 e 2615.
L'istante non spiega poi in che misura gli acconti
di fr. 44 000.–
siano stati computati sulle prestazioni dell'uno o dell'altro contratto, ciò che
non risulta neppure dalle richieste di acconto (doc. 1 a 7).
È
vero che iscrivere in via provvisoria un'ipoteca legale non significa accertare
l'esatta spettanza dell'artigiano o imprenditore, ma unicamente sapere qual è
il verosimile ammontare del pegno che va a lui riconosciuto in garanzia del
credito,
la
cui fondatezza va chiarita nella causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca
(I CCA, sentenza inc. 11.2015.23 del 16 marzo 2016, consid. 7b). Ciò non
esonera tuttavia l'artigiano o imprenditore dal rendere verosimili quali opere
siano state svolte e quali materiali siano stati forniti, rispettivamente quali
prestazioni siano ancora da retribuire. Nella fattispecie il conteggio allestito
dall'istante (doc. L) si esaurisce in sostanza, per quel che è del totale correlato
alle due note offerte, in un conteggio di dare e avere senza che sia dato di
verificare – nemmeno a un sommario esame – se la fatturazione corrisponda al
lavoro eseguito o ai materiali forniti per l'uno o l'altro impianto, il che è
lungi dal rendere verosimile il saldo per gli interventi all'impianto solare.
Anche al proposito l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
8.
Gli oneri del
giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre ai convenuti, che hanno presentato osservazioni per il
tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
9.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 13 921.90.–: sopra, consid. 1) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
1800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 e AO 2 fr. 2000.–
complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).