11.2016.27
Diffida ai debitori impartita a un ente pubblico per la trattenuta di assegni familiari integrativi previsti dal diritto ticinese
5 settembre 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.27
Lugano,
5 settembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2016.273
(diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza del 17 marzo 2016 dallo
AO
1
contro
AP
1
giudicando sull'appello
del 25 aprile 2016 presentato dalla
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, Bellinzona
contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 13 aprile 2016;
Ritenuto
in fatto: A. N__________, nato il __________
2004, figlio di __________ A__________ (1973) e di PI 1 (1979), è stato collocato
il 14 ottobre 2013 in esternato nel centro educativo dell'Istituto __________ a
__________. Il 30 ottobre 2013 i genitori hanno firmato con il direttore
dell'istituto una convenzione in cui si impegnavano a versare fr. 300.– mensili
per la retta. Tale somma è anticipata dal Dipartimento della sanità e dalla
socialità, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Con quest'ultimo PI
1 ha stipulato il 15 dicembre 2014 una convenzione in cui si obbliga a rifondere
l'anticipo di fr. 300.– mensili allo Stato, per il tramite dell'Ufficio
medesimo.
B. Constatato che PI 1 onorava
solo in parte il rimborso pattuito, l'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento si è rivolto il 17 marzo 2016 al Pretore del Distretto di
Bellinzona, chiedendogli di ordinare alla Cassa cantonale di compensazione
per gli assegni familiari di trattenere dagli assegni familiari (integrativi) percepiti
da PI 1 in favore del figlio N__________ la somma di fr. 300.– mensili, riversandola
all'Ufficio. Identica richiesta esso ha avanzato già in via cautelare. All'udienza
del 13 aprile 2016, indetta per il contraddittorio, PI 1 ha aderito alla richiesta.
Con decisione di quello stesso giorno il Pretore aggiunto ha accolto così l'istanza
e impartito alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari l'ordine
di trattenuta, senza riscuotere spese e compensando le ripetibili.
C. Contro la decisione
appena citata la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è
insorta a questa Camera con un appello del 25 aprile 2016 in cui chiede –
previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso – di dichiarare nullo, subordinatamente
di annullare il giudizio impugnato. Con decreto del 2 maggio 2016 il presidente
di questa Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo senza oggetto,
l'appello avendo effetto sospensivo per legge. Nelle sue osservazioni del 6 maggio
2016 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento propone di respingere il
ricorso.
in diritto: 1. Una “diffida ai
debitori” per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) chiesta
al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento dei genitori è
trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv.
1 lett. c CPC). La relativa decisione è appellabile perciò entro dieci giorni
(art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale presupposto è dato, ove si consideri che l'assegno integrativo
è corrisposto fino al 15° compleanno del figlio (art. 48 della legge cantonale
sugli assegni di famiglia [Laf], RL 6.4.1.1). La trattenuta di fr. 300.–
mensili in discussione davanti al Pretore aggiunto potrebbe durare pertanto fino
al 17 aprile 2019. Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata
è pervenuta alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari il
15 aprile 2016. Depositato il 25 aprile 2016 (data del timbro postale sulla
busta d'invio), ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'appello è quindi ricevibile.
2. La Cassa cantonale
di compensazione per gli assegni familiari fa valere anzitutto che la sentenza
impugnata è nulla, poiché comporta un versamento a terzi che solo la Cassa
medesima può decidere, su richiesta motivata e a destinazione di chi cura il figlio
(art. 62 Laf e art. 37 del regolamento sugli assegni di famiglia, RL
6.4.1.1.1). La retta di un istituto educativo non rientra tra le spese
riconosciute a chi cura un figlio e nemmeno nel “fabbisogno vitale” del
minorenne. Del resto – soggiunge la Cassa – anche l'art. 20 cpv. 1 LPGA (RS
830.1) dispone che, per quanto riguarda le assicurazioni sociali della Confederazione,
prestazioni pecuniarie possono essere versate a un terzo o a un'autorità solo
se costoro hanno un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del
beneficiario o lo assistono permanentemente. Il giudice civile non è dunque
abilitato a imporre un uso degli assegni familiari integrativi che non sia “a
garanzia di impiego conforme”.
a) Secondo
giurisprudenza la nullità assoluta di una decisione può sempre essere invocata
davanti a qualsiasi autorità e va accertata d'ufficio. Ma una decisione affetta
da un vizio di competenza non è necessariamente nulla. La nullità riguarda
soltanto decisioni inficiate da difetti gravi e manifesti o – per lo meno – facilmente
ravvisabili, non dovendo essa mettere a repentaglio la sicurezza giuridica (DTF
138 II 503 consid. 3, 137 I 275 consid. 3.1).
b) Per
quanto riguarda le assicurazioni sociali della Confederazione, la possibilità
di chiedere a un ente pubblico che eroga rendite per i figli di versare simili prestazioni
a terzi anziché al beneficiario è prevista – in particolare – dagli art. 71ter OAVS e 82 OAI. Sapere se
tale possibilità (“pagamento a terzi”) escluda una “diffida ai debitori”
emanata dal giudice civile in virtù degli art. 177 o 291 CC è delicata. In
una sentenza del 2006 il Tribunale federale sembra affermare che l'art. 20 cpv. 1
LPGA impedisce al giudice civile di ordinare mediante una “diffida ai debitori”
a una cassa di compensazione, su richiesta del coniuge creditore di un
contributo alimentare, una trattenuta da una rendita d'invalidità percepita
dall'altro coniuge (sentenza 5P.474/2005 dell'8 marzo 2006). La questione della
via civile però rimane delicata (Brunner
in: Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione,
pag. 208 n. 04.88 segg.) e finanche controversa (per la sussistenza della giurisdizione civile: Vetterli in: Schwenzer,
FamKommentar Scheidung, 2ª edizione, vol. I, n. 2 in fine ad art. 177 CC; Ufficio
federale delle assicurazioni sociali, Pagamento delle prestazioni
AVS/AI/IPG/PC/AFam a terzi, in: ‹https://www.ahv-iv.ch/p/3.05.i›; contro: Bastons Bulletti in: Commentaire romand,
CC I, Basilea 2010, n. 6 ad art. 291).
c) Nel
caso specifico il problema è ancora più ostico ove si pensi che la possibilità
di un versamento a terzi da parte della Cassa di compensazione per gli
assegni familiari è retta non dal diritto federale (in particolare dal noto art.
20 cpv. 1 LPGA), bensì da una norma del diritto cantonale (il citato art. 37
del regolamento sugli assegni di famiglia), gli assegni integrativi essendo una
prestazione sociale del diritto ticinese (cfr. DTF 141 II 406 consid. 5.4). Non
è detto dunque che la possibilità di un versamento a terzi prevalga su un
istituto del diritto federale come la “diffida ai debitori”. Comunque sia, in una
situazione tanto spinosa la decisione del Pretore aggiunto non può dirsi nulla
già a prima vista. In proposito l'appello manca di consistenza.
3. Sostiene
l'appellante che, se non è nulla, la decisione impugnata va annullata proprio
perché viola “specifiche disposizioni applicabili in materia di assicurazioni
sociali”, in particolare i menzionati art. 62 Laf e 37 del regolamento sugli
assegni di famiglia. Solo la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari è abilitata a decidere – essa ribadisce – se gli assegni familiari integrativi
(AFI) degli art. 47 segg. Laf possono essere versati a terzi. Una “diffida ai
debitori” secondo gli art. 177 o 291 CC non entra in considerazione e, se entra
in considerazione, deve rispettare anch'essa il dettato di tali norme. Quanto a
una richiesta di versamento a terzi, la Cassa cantonale di compensazione per
gli assegni familiari ricorda di poterla accogliere unicamente “se il titolare
del diritto non utilizza l'assegno integrativo per lo scopo cui esso è
destinato” (“impiego conforme”). In concreto – conclude l'appellante – la retta
dell'Istituto __________ “non rientra né tra le spese computate né corrisponde
al fabbisogno vitale garantito dagli assegni, così che effettuare una
trattenuta nel senso indicato equivarrebbe a una differente destinazione della
risorsa AFI”.
a) La
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, ente autonomo del
diritto pubblico (art. 9 Laf) creato dal Cantone Ticino in ossequio all'art. 61
LAVS, non è parte in causa nella procedura che oppone l'Ufficio del sostegno sociale
e dell'inserimento a PI 1. Questa Camera ha già avuto modo di rilevare
nondimeno che abilitati a impugnare una sentenza non sono solo le parti, ma
anche terzi i cui diritti siano toccati direttamente dalla sentenza (RtiD
I-2016 pag. 602 consid. 8 con rinvii di dottrina). Ciò può essere il caso – per
esempio – di un datore di lavoro cui sia ordinata una trattenuta di stipendio, a
condizione che egli lamenti una lesione dei suoi propri interessi giuridicamente
protetti e non una lesione degli interessi del dipendente (loc. cit.). Anche
perché una “diffida ai debitori” non costituirebbe in ogni modo un titolo di
rigetto definitivo dell'opposizione contro di lui nell'ambito di un'eventuale
esecuzione promossa dal coniuge che ottiene la trattenuta (RtiD I-2006 pag. 602
consid. 9 con rimandi).
b) Nel
caso specifico occorre domandarsi, ciò posto, se la Cassa cantonale di
compensazione per gli assegni familiari sia toccata direttamente nei suoi interessi
dalla sentenza del Pretore aggiunto. La giurisprudenza ha già avuto occasione
di precisare, in circostanze analoghe, che una Cassa cantonale di compensazione
non è legittimata a ricorrere contro il pignoramento di indennità giornaliere spettanti
a un proprio affiliato in materia di assicurazione per l'invalidità, nemmeno
ove faccia valere l'esistenza di beni assolutamente impignorabili, la Cassa non
essendo lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti (DTF 130 III 402
consid. 2; analogamente, trattandosi di una compagnia assicuratrice: DTF 135
III 47 consid. 4.1). Una “diffida ai debitori” configura una forma di
esecuzione privilegiata equiparabile a un pignoramento sui generis (DTF
138 III 24 in alto; 137 III 194 consid. 1.1). Non si vede quindi come in
concreto l'appellante possa far valere una lesione dei suoi propri interessi.
Nemmeno di scorcio essa prospetta, del resto, un pregiudizio che la riguardi
direttamente.
c) Quanto
l'appellante lamenta nella fattispecie è un “impiego non conforme” (nel senso
dell'art. 37 cpv. 2 del regolamento sugli assegni di famiglia) della
prestazione ch'essa è chiamata a riversare all'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, prestazione che a mente sua sarebbe distratta dalle finalità
per cui il legislatore l'ha concepita. Tuttavia, ammesso e non concesso che in
concreto possa verificarsi un “impiego non conforme” dell'assegno familiare
integrativo, la corretta applicazione della legge è una questione d'interesse pubblico
generale. L'appellante in sé non è toccata dalla “diffida ai debitori”. Toccate
sarebbero, tutt'al più, le finanze del Cantone, senza dimenticare che la
soluzione propugnata dall'appellante sarebbe ancor più onerosa per l'erario
ticinese. Non fosse data la “diffida ai debitori”, in effetti, nella fattispecie
la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari non accorderebbe
a PI 1 il riversamento dell'assegno integrativo all'Ufficio del sostegno sociale
e dell'inserimento, poiché – come sottolinea la Cassa – la retta di un istituto
educativo non è una spesa riconosciuta a chi cura un figlio e nemmeno rientra
nel “fabbisogno vitale” del minorenne. Né PI 1 potrebbe cedere la sua spettanza
all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, la Cassa medesima rilevando
che l'art. 22 cpv. 1 LPGA si applica per analogia anche agli assegni familiari
integrativi (divieto di cessione e di pegno). In definitiva PI 1 continuerebbe a
usare per sé l'assegno familiare integrativo e l'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento continuare ad attingere alle finanze pubbliche per pagare la
retta dell'Istituto __________. Non si tratta di una prospettiva conforme
nemmeno al bene del figlio.
4. Se ne conclude che
l'appello è destinato alla reiezione nella misura in cui verte sulla pretesa
nullità della decisione impugnata, mentre va dichiarato irricevibile per il
resto, la Cassa cantonale di compensazione non essendo legittimata ad appellare
la “diffida ai debitori”. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la
soccombenza della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
(art. 106 cpv. 1 CPC), ma la particolarità del caso induce – per questa volta –
a rinunciare a ogni prelievo. Sull'ammissibilità di una “diffida ai debitori”
nei confronti di un ente pubblico, in effetti, la decisione impugnata è silente,
il Pretore aggiunto essendosi limitato a reputare adempiuti – in due righe –
“tutti i presupposti per l'eventuale accoglimento della domanda”. Né occorre
interrogarsi in materia di ripetibili. L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
non ha dovuto far capo infatti all'assistenza di un avvocato e non ha
incontrato quindi costi di patrocinio, né ha postulato indennità
d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
5. Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 10 000.– (sopra, consid. 1), ma non quella di fr.
30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione
a:
–;
– Pretura del Distretto di
Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).