11.2016.28
Restituzione del termine per l'appello
22 giugno 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2016.28
11.2016.29
Lugano
22 giugno 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2013.398 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 25 gennaio 2013 dal
CO 1
(ora
patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
IS 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'istanza
di restituzione del termine del 18 aprile 2016 (inc. 11.2016.28) e sull'appello
del 25 aprile 2016 (inc. 11.2016.29) presentati da IS 1 nei confronti della sentenza
emessa dal Pretore il 1° aprile 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Statuendo il 1° aprile 2016 a
protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, ha autorizzato CO 1 (1963) e IS 1 (1969) a vivere separati, ha assegnato
l'abitazione coniugale (particella n. 3 RFD di __________, proprietà del marito)
in uso alla moglie, cui ha affidato i figli O__________ (7 dicembre 2002), V__________
(23 ottobre 2004), G__________ (24 marzo 2006) e M__________ (16 ottobre 2008),
ha regolato il diritto di visita paterno e ha confermato una curatela educativa
in favore dei ragazzi. Inoltre egli ha obbligato il marito a versare dal 1° aprile 2016 un contributo alimentare per la moglie di fr. 10 290.– mensili e contributi alimentari per ogni figlio di fr.
980.– mensili fino ai 12 anni e di fr. 1165.– mensili fino ai 18 anni (assegni
familiari non compresi), come pure ad assumere le spese scolastiche,
extrascolastiche, mediche e dentistiche non coperte dalla cassa malati. Infine
il Pretore ha autorizzato CO 1 a dedurre dal dovuto quanto avrebbe pagato
direttamente a titolo di oneri ipotecari e di assicurazione per l'abitazione coniugale.
Le spese processuali di complessivi fr. 16 300.–
sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
B. Il 18 aprile 2016 IS 1 ha
presentato a questa Camera un'istanza di restituzione del termine in cui chiede
che le sia fissata una nuova scadenza fino al 25 aprile 2016 per presentare
appello contro la sentenza appena citata. Alla richiesta essa ha accluso il
seguente certificato medico, di quello stesso giorno, riguardante il suo
patrocinatore avv. PA 1:
Attesto che il paziente a margine a seguito del grave
infortunio occorso al fratello in sua presenza il 16 aprile 2016, non ha potuto
riposare e si trova tuttora in stato di shock psicologico. Ritengo quindi che
un periodo di circa 1 settimana sia più che sufficiente per recuperare le forze
e rientrare nell'abilità lavorativa. È quindi da ritenere inabile al lavoro al
100% almeno per una settimana a partire dal 18 aprile 2016 al 22 aprile 2016
compreso.
In fede
Dr med. __________
C. Il 25 aprile 2016 il Pretore
ha comunicato alla Camera che il 18 aprile 2016 l'avv. PA 1 era comparso a
un'udienza in un'altra causa “protrattasi dalle ore 09.00 alle ore 10.10” davanti
al Pretore aggiunto della medesima sezione. Preso atto di ciò, IS 1 ha
precisato il 28 aprile 2016 che il suo legale si era recato quel giorno in
Pretura per ottenere un rinvio dell'udienza prevista l'indomani, martedì 19
aprile 2016. Circa
l'udienza di quel lunedì,
l'avvocato PA 1 vi avrebbe partecipato per rispetto del giudice e delle parti, entrambe
da lui patrocinate, anche perché tale udienza non presentava difficoltà né richiedeva
un contraddittorio, ma solo l'audizione separata e congiunta dei coniugi e
l'omologazione di una convenzione completa di divorzio. Nelle sue osservazioni del
17 maggio 2016 all'istanza di restituzione del termine CO 1 propone di
respingere la domanda.
D. Nel frattempo IS 1 è insorta
a questa Camera contro la sentenza del Pretore con un appello del 25 aprile
2016 in cui chiede di considerare l'atto tempestivo e di riformare il giudizio
impugnato nel senso di obbligare il marito a versare dal 1° febbraio 2013 un
contributo alimentare per sé di fr. 24 000.– mensili
e uno per ciascun figlio di fr. 1165.– mensili fino ai sei anni, di fr. 1180.–
mensili fino ai 12 anni e di fr. 1365.– mensili fino alla maggiore età, ponendo
le spese giudiziarie di primo e di secondo grado a carico del marito. L'appello
non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. Per semplificare il processo il
giudice può, segnatamente, ordinare la congiunzione di più cause (art. 125
lett. c CPC) che denotino una certa comunanza o connessione (Frei in: Berner Kommentar, ZPO, edizione
2012, n. 22 ad art. 125). L'attuale decisione sulla restituzione del termine influisce
manifestamente sulla ricevibilità dell'appello. Si
giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una decisione
unica.
2. Le misure a protezione
dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della
sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali,
nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva
almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale presupposto era dato, ove appena si consideri l'ammontare del
contributo di mantenimento per la moglie (memoriale conclusivo del 15 ottobre
2015, pag. 14). Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza del Pretore
è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 6 aprile 2016, di modo
che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto
sabato 16 aprile 2016. Esso si è protratto per vero al successivo lunedì 18
aprile 2016 in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC, ma anche tale scadenza è decorsa
infruttuosa.
L'istante ne postula il
ripristino valendosi dell'art. 148 CPC. Lamenta di non aver potuto rispettare
il termine perché in seguito a un “grave infortunio occorso al proprio
fratello” il suo patrocinatore ha riportato il 16 aprile 2016 uno “stato di
shock psicologico” che lo ha reso incapace al lavoro per l'intero fine
settimana e per i giorni successivi, come ha certificato il dott. __________.
3. Giusta l'art. 148 cpv. 1
CPC “ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può
concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile
di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura”. La domanda
dev'essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza
(art. 148 cpv. 2 CPC). In concreto l'adempimento di quest'ultima condizione non
fa dubbio, IS 1 avendo introdotto l'istanza di restituzione già il 18 aprile
2016. Rimane da verificare la prima condizione, ovvero l'impossibilità di
rispettare il termine senza colpa o per colpa meramente lieve.
4. Nella fattispecie
l'interessata invoca una totale assenza di colpa, facendo valere – come si è
accennato – che il proprio patrocinatore non era in grado, come ha attestato il
dott. __________, di introdurre appello, risultando inabile al lavoro negli
ultimi tre giorni precedenti la scadenza del termine di ricorso.
a) Un
impedimento non colposo si verifica in caso di impossibilità oggettiva o
soggettiva, per il richiedente o il suo patrocinatore, di agire entro i termini
(Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO,
2ª edizione, n. 9 ad art. 148; Dietschy-Martenet,
La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in: RSD 2015 I
156; Hoffmann-Nowotny in: Oberhammer
[curatore], Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 5 ad art. 148). Configura impossibilità soggettiva ogni
ostacolo, di natura fisica o psichica, che impedisca a una parte di occuparsi
dei propri affari o di incaricare un terzo. Può essere tale anche una malattia
improvvisa di una certa gravità che non consenta a una parte di attivarsi nei
termini o di incaricare un rappresentante o un sostituto (DTF 119 II 87 consid.
2a; cfr. Dietschy-Martenet, op.
cit., pag. 155 e 157). Trattandosi di un avvocato, l'impossibilità va ravvisata
restrittivamente, dovendo un legale essere in grado di organizzarsi in modo
tale da salvaguardare i termini anche in caso di impedimento (Gozzi, op. cit., n. 20 ad art. 148
CPC). Una malattia o un infortunio può nondimeno giustificare un'istanza di
restituzione seppure subentri poco prima della scadenza del termine (DTF 112 V
256 consid. 2a).
b) Un
certificato medico non basta da sé solo per sorreggere un'istanza di
restituzione del termine, l'istante dovendo pur sempre spiegare e rendere
verosimile il genere di malattia o la tipologia dell'infortunio, come pure la
relativa incidenza sull'impossibilità di agire per tempo (Dietschy-Martenet, op. cit., pag. 158 con rinvii). L'incapacità
lucrativa attestata da un medico ancora non implica per forza che la malattia o
l'infortunio abbia reso impossibile l'esecuzione dell'atto processuale o almeno
una tempestiva sostituzione da parte di un collega (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berna 2008, pag. 576
n. 1359). Un certificato medico soggiace dunque, come ogni altra prova, al
libero apprezzamento del giudice (Frei,
op. cit., n. 12 ad art. 148 CPC; Merz
in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 21
ad art. 148). Spetta a quest'ultimo valutare se e in che misura l'attestazione
esprima una diagnosi medica o riproduca piuttosto le dichiarazioni del paziente
(Merz, loc. cit.).
c) Nel
caso specifico l'istante motiva l'impossibilità di presentare appello entro il
18 aprile 2016 contro la sentenza del Pretore fondandosi sul certificato medico
rilasciato al suo legale quello stesso giorno dal dott. __________ di __________.
Questi ha riscontrato nel patrocinatore uno “stato di shock psicologico” per
ristabilirsi dal quale una settimana di riposo sarebbe stata – a parere del
medico – “più che sufficiente”. Ora, che una settimana di riposo potesse essere
“più che sufficiente” è verosimile. Che tale settimana fosse davvero necessaria
è smentito però dalle circostanze. Lo “stato di shock psicologico” non ha
impedito invero al legale di patrocinare quel lunedì 18 aprile 2016 davanti al
Pretore aggiunto due suoi clienti nel corso di un'udienza di divorzio durata più
di un'ora. Può darsi che l'udienza non presentasse difficoltà e non implicasse
un contraddittorio, ma solo l'audizione dei coniugi e l'omologazione di una
convenzione completa sugli effetti del divorzio. Sta di fatto che un'incapacità
lucrativa non può essere interpretata a geometria variabile. O un legale è atto
al patrocinio o non lo è. Nemmeno il dott. __________, per altro, ha posto
distinzioni al riguardo nel suo certificato medico.
d) Per
quel che è dell'impossibilità di agire il 16 e il 17 aprile 2016, mancano
accertamenti precisi. Il dott. __________ ha attestato sì, nel certificato
medico, che il 18 aprile 2016 l'avvocato PA 1 si trovava “tuttora” in stato di
shock psicologico. Ora, che il trauma per l'infortunio occorso al fratello sussistesse
il lunedì è senz'altro possibile. Che ciò comportasse tuttavia una totale
incapacità lucrativa è stato smentito dalle circostanze il lunedì 18 aprile
2016. Il che non rende più verosimile l'incapacità lucrativa del sabato e
della domenica, su cui per altro il medico non si è espresso. Anzi, a ben
vedere non è dato di sapere nemmeno quando sia accaduto l'infortunio quel
sabato 16 aprile 2016, di modo che tutto si ignora sul tempo che sarebbe
rimasto a disposizione del legale per redigere l'appello. L'istante sottolinea
la disponibilità del dottor __________ a essere sentito come testimone dinanzi
a questa Camera nel caso in cui il certificato medico non bastasse. Mal si
intravede tuttavia l'utilità dell'audizione. Il medico internista potrebbe
confermare, tutt'al più, la sua (fallace) prognosi di lunedì 18 aprile 2016 circa
l'incapacità lucrativa del legale per la settimana entrante, ma non potrebbe formulare
una diagnosi retrospettiva per i giorni di sabato e domenica, non avendo
neppure visto il paziente. E una simile valutazione non apparirebbe, comunque
sia, più attendibile di quella da lui espressa il lunedì. Ne segue che
l'istante non ha sufficientemente dimostrato l'impossibilità, per il legale, di
rispettare il termine entro cui ricorrere. L'istanza di restituzione del
termine è pertanto destinata all'insuccesso, ciò che rende irricevibile per
tardività l'appello inoltrato il 25 aprile 2016.
5. Le spese del giudizio
odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1, che
ha presentato osservazioni all'istanza di restituzione del termine tramite un
legale, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata alla
stringatezza dell'allegato (poco più di quindici righe di testo).
6. Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2016.28 e 11.2016.29 sono
congiunte.
2. L'istanza di restituzione del
termine è respinta.
3. L'appello è irricevibile.
4. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di IS 1, che
rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
5. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).