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Decisione

11.2016.30

Provvedimenti cautelari in pendenza di appelo contro una sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per la moglie

4 settembre 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a

questa Camera con un appello del 27 aprile 2016 nel quale chiede che la

decisione impugnata sia riformata nel senso di ridurre il contributo alimentare

per la moglie a fr. 1883.– mensili dal 1° settembre 2015. Nelle sue

osservazioni del 30 maggio 2016 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di

provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura

sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1

CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia,

l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è

dato, ove appena si consideri l'entità del contributo cautelare ancora litigioso

alla discussione finale davanti al Pretore (riduzione da fr. 2500.– a fr. 1883.–

mensili), di durata incerta e da calcolare quindi sul­l'arco di ven­t'anni

(art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 del­l'11

febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività

dell'appello, il decreto impugnato è stato notificato al patrocinatore del convenuto

il 19 aprile 2016. Depositato il 28 aprile 2016 (data del timbro postale

sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nel decreto

impugnato il Pretore ha accertato che il contributo alimentare per la moglie di

fr. 2500.– mensili (oltre alla metà

del­l'eventuale

bonus annuo percepito dall'istante), con­cordato il 12 aprile 2011 a

tutela dell'unione coniugale, si fondava su un reddito familiare di fr. 6460.–

mensili (fr. 5760.– mensili il marito, fr. 700.– mensili la moglie) per

rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 6400.– mensili (fr. 3200.– mensili ogni

coniuge). Nel frattempo, ha continuato il Pretore, l'istante è diventato padre

di A__________, da lui riconosciuto nell'agosto del 2012, e da quel momento madre

e figlio vivono con lui. La situazione dell'istante è quindi mutata già per l'obbligo

di mantenimento nei confronti del figlio.

Ciò posto, il Pretore ha calcolato il reddito netto dell'istante in

fr. 7171.– mensili nel 2015 e in fr. 7154.50 mensili dopo di allora, definendo

il relativo fabbisogno minimo in fr. 3549.– mensili. Quanto alla convenuta, egli

ne ha determinato il reddito in fr. 1397.85 mensili nel 2015 (fr. 7416.–

annui dalla rendita

del­l'Assicurazione Invalidità,

fr. 5854.– annui dalla rendita d'invalidità LPP, fr. 292.– mensili dalla

sostanza) e in fr. 1314.80 mensili nel 2016 (contrazione del reddito della

sostanza a fr. 208.95 mensili in seguito a consumo di capitale), rinunciando

a computarle un reddito da attività lucrativa dopo

il licenziamento, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3615.– mensili.

Infine il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di A__________ in fr. 1365.–

mensili.

Nelle circostanze descritte il Pretore si è dipartito ai fini del giudizio

dal reddito coniugale di fr. 8568.85 mensili nel 2015, ridottosi a fr. 8469.30

mensili dal 1° gennaio 2016, e da un fabbisogno complessivo (incluso quello in

denaro del figlio dell'istante) di fr. 8529.– mensili, constatando una

modesta eccedenza nel bilancio familiare del 2015 (fr. 39.85 mensili) e un

lieve ammanco dal 1° gennaio 2016 in poi (fr. 59.70 mensili). Egli ha

quantificato così il contributo cautelare per la convenuta dal 18 novembre 2015 (data dell'istanza) fino al 31 dicembre successivo

in fr. 2237.– mensili (fabbisogno

minimo, più mezza eccedenza) e in fr. 2263.– mensili dal 1° gennaio

2016.

in poi (fabbisogno minimo, meno una quota proporzionale dell'ammanco).

3.

L'appellante

contesta il criterio cui ha fatto capo il Pretore per il calcolo del contributo

cautelare. Assevera che, una volta passato in giudicato il principio del divorzio,

non si applica più l'art. 163 CC (da cui discende il metodo di calcolo che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i

fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza del bilancio

familiare a metà), ma fa stato l'art. 125 cpv. 1 CC che regola i

contributi alimentari dopo il divorzio. Tant'è

– egli soggiunge – che l'art. 126 cpv. 1 CC abilita il giudice del

divorzio a far decorrere il contributo alimentare già prima del passaggio in

giudicato dell'intera sentenza, in particolare ove il principio del divorzio

non sia impugnato. A parere dell'istante, in pendenza di appello contro effetti

correlati allo scioglimento del matrimonio AO 1 non può pretendere, a titolo di

mantenimento, più di quanto le ha riconosciuto il giudice del divorzio, lo

scioglimento del matrimonio essendo passato in giudicato.

a) Secondo giurisprudenza, anche qualora non si possa più contare su una ripresa

della comunione domestica, l'obbligo di mantenimento fra coniugi continua a

essere disciplinato dall'art. 163 cpv. 2 CC, tanto nel quadro di misure a

protezione dell'unione coniugale quanto ai fini di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (RtiD I-2015

pag. 874 consid, 7; sentenza del Tribunale federale 5A_329/2014 del 28

agosto 2014, consid. 4.1.1 con rinvio a DTF 138 III 99 consid. 2.2). Ciò vale finché

non siano state liquidate tutte le conseguenze accessorie legate allo scioglimento

del matrimonio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 4), indipendentemente

dal fatto che nel frattempo il divorzio in sé possa essere passato in giudicato.

E negli assetti provvisionali durante le cause di divorzio, come nelle

protezioni dell'unione coniugale, non vige il principio dell'indipendenza

economica dei coniugi né quello del clean break che fa stato dopo il

divorzio (I CCA, sentenza inc. 11.2012.94 del 10

marzo 2015, consid. 7a con riferimenti; sentenza del Tribu­nale federale 5A_745/2015

del 15 giugno 2016, consid. 4.5.2.2 con richiami). Trattandosi poi di coniugi

che versano in una situazione finanziaria modesta, il contributo alimentare continua

a essere determinato in base all'usuale calcolo fondato sul riparto paritario

dell'eccedenza nel bilancio familiare, fermo restando che qualora il bilancio

registri un ammanco il coniuge debitore del contributo ha diritto di conservare

l'equivalente del proprio minimo esistenziale calcolato secondo la legge

federale sulla esecuzione e sul fallimento (RtiD I-2015 pag. 881 lett. c). Tali

principi sono stati riassunti da questa Camera ancora di recente (sentenza inc.

11.2014.26

del 13 gennaio 2016, consid. 3a).

b) Nella

sentenza impugnata il Pretore ha correttamente ricordato che fino al passaggio

in giudicato dell'intera sentenza di divorzio il contributo alimentare

per un ex coniuge continua a essere

disciplinato dall'assetto provvisionale o da quanto ha stabilito a suo

tempo il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale (pag. 4 a metà). Un

contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC entra in linea di

conto solo dopo di allora (I CCA, sentenza

inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid.

10.

con richiami). È vero che in circostanze particolari l'art. 126 cpv. 1

CC consente al giudice del divorzio di far decorrere un contributo alimentare dell'art.

125.

cpv. 1 CC già prima del passaggio in giudicato dell'intera sentenza (“forza

di giudicato parziale”: DTF 142 III 194 consid. 5.3 con rinvio a DTF 128 III

122.

consid. 3b/bb), seppure uno o più dispositivi sugli effetti del

divorzio siano impugnati. Si tratta però di questioni che riguardano il

contributo alimentare di merito, non l'assetto cautelare oggetto della presente

decisione.

c) In

concreto la sentenza di divorzio emessa dal Pretore il 29 settembre 2015 è

stata impugnata dallo stesso AP 1 il 23 ottobre successivo e l'appello si

trova in fase istruttoria. Certo, il principio del divorzio è passato in

giudicato, ma – come detto (consid. a) – in tema di mantenimento continua a

valere l'assetto cautelare pattuito a suo tempo dalle parti come misura a

tutela del­l'unione coniugale. Simile assetto può sempre essere modificato o

soppresso dal giudice del divorzio (art. 276 cpv. 2 seconda frase CPC). E una

modifica dispie­ga i suoi effetti, di regola, dall'introduzione

del­l'istanza.

Se mai il giudice può far decorrere la modifica più tardi, ad esem­pio dall'emanazione

del decreto cautelare. Per contro, una modifica retroattiva di contributi

cautelari, la cui decorrenza preceda l'inoltro dell'istanza, è prospettabile

soltanto in circostanze del tutto straordinarie (RtiD I-2015 pag. 882

n. 13c), come ha avuto modo di rammentare anche il Tribunale federale

(sentenze 5A_831/2016 del 21 marzo 2017, consid. 4.3.1 con rinvii;5A_501/2015

del 12 gennaio 2016, consid. 4.2). Nel caso specifico il Pretore ha fatto decorrere

la modifica del contributo cautelare per la convenuta dal 18 novembre

2015, data dell'istanza. Circostanze del tutto straordinarie che

giustificherebbero una decorrenza retroattiva del 1° settembre 2015 non se ne

intravedono, né l'appellante ne indica. Anche su questo pun­to il decreto del

Pretore resiste dunque alla critica.

4.

Sostiene

l'appellante che, comunque sia, il contributo alimentare per la convenuta non

può risultare più alto di quanto ha stabilito il giudice del divorzio nella sentenza

del 29 settembre 2015, AO 1 non avendo impugnato quella sentenza. Inoltre –

egli soggiunge – qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione

domestica, in materia di mantenimento si fa capo per analogia ai parametri

dell'art. 125 cpv. 1 CC anche

nell'ambito di

provvedimenti cautelari emanati in una causa di divorzio. E, dandosi disunione

definitiva dei coniugi, si deve essere esigenti nel pretendere che il coniuge

inattivo – o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni per

sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento.

Con una capacità lucrativa di oltre il 50% la convenuta non può pretendere perciò

di eludere il computo di un reddito da attività lucrativa.

a) La

prima argomentazione cade nel vuoto. Che il Pretore abbia fissato un contributo

alimentare di fr. 1883.– mensili in favore di AO 1 nella sentenza di divor­zio

ancora non significa che nel quadro di provvedimenti cautelari in pendenza di appello

la convenuta non possa vedersi riconoscere un contributo maggiore. I dati sui

redditi di lei considerati dal giudice del divorzio ai fini della sentenza di

merito non sono gli stessi su cui si fonda il decreto cautelare in esame, né le

due procedure sono vincolate l'una all'altra.

b) Quanto alla seconda argomentazione, si conviene

che l'usuale calcolo del contributo alimentare ancorato al riparto paritario

del­l'eccedenza nel bilancio familiare non esclude la possi­bilità di imputare

a un coniuge il conseguimento di un reddito ipotetico. Nella fattispecie

incombeva all'istante rendere verosimile quanto potesse ancora guadagnare concretamente

AO 1 sul mercato del lavoro a 56 anni, licenziata dalla __________ AG, con un

grado di invalidità del 40% e con problemi di salute. Nell'appello egli non

adom­bra la benché minima cifra né indica, tanto meno, quali sarebbero le concrete

opportunità d'impiego, come venditrice o in altre funzioni. Anche al proposito

l'appello vede quindi la sua sorte segnata.

5.

Infine l'appellante rimprovera

al Pretore di avere notato un forte consumo di sostanza da parte della

convenuta dopo la vendita dell'abitazione coniugale e, ciò nonostante, di non

avere tratto conseguenze. Se con tale doglianza l'appellante intende recriminare

sul calante reddito del patrimonio ricevuto dalla moglie in seguito

all'alienazione della particella n. 612 RFD di __________, AO 1 consumando

sconsideratamente – a suo avviso – il capitale e obbligandolo così a colmare viepiù

il fabbisogno minimo di lei, la censura è priva di reale portata pratica. La

modifica cautelare decretata dal Pretore decorre infatti dal 18 no­vembre

2015.

e dal 1° gennaio 2016 tutto quel che l'istante deve versare alla convenuta

è quanto eccede il proprio fabbisogno minimo, giacché il bilancio familiare è

in ammanco (decreto impugnato, pag. 5). E siccome l'ammanco – foss'anche suscettibile

di aggravarsi – rimane a carico del coniuge beneficiario del contributo

alimentare (DTF 140 III 339 consid. 4.3 con rinvii; sentenza del Tribu­nale

federale 5A_787/2016 del 12 gennaio 2017, consid. 4.2.1), l'appellante non può

dolersi di un pregiudizio per quanto lo concerne. Se ne conclude che, privo di

consistenza, l'appello è destinato una volta ancora all'insuccesso.

6.

Le spese dell'attuale giudizio seguono il precetto della

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla

controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite

di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

7.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro il

presente giudizio sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF (consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il

decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le

spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà

alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. Notificazione:

avv. dott.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).