11.2016.31
Esecuzione di decisioni: adempimento sostitutivo a spese del convenuto
17 agosto 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.31
Lugano
17 agosto 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2015.3429 (esecuzione di decisioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con istanza del 4 agosto 2015 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AP 1,
giudicando
sul reclamo (“opposizione”) del 26 aprile 2016 presentato da RI 1 contro la
decisione emessa dal Pretore il 18 aprile 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 è proprietario della particella n. 91 RFD di __________, sulla quale sorge una
casa d'abitazione. Il fondo confina con la particella n. 89, appartenente a AP
1. In esito a un'azione possessoria promossa il 16 settembre 2010 da CO 1, con
sentenza del 28 ottobre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha
ordinato a RI 1:
– di
abbassare la ringhiera del pianerottolo (subalterno b) che dà accesso
alla sua proprietà mappale n. 89 RF di __________, in modo da garantire il
diritto di sporgenza e l'apertura regolare delle imposte della finestra della
casa mappale n. 91 (subalterno A) RF di __________, di proprietà dell'attore CO
1 e
– di
allontanare dal pianerottolo (subalterno b) – e dalla relativa ringhiera
– della casa mappale n. 89 RF di __________, ogni ostacolo all'apertura regolare
delle imposte delle finestre della casa dell'attore CO 1 di cui al mappale n.
91 (subalterno A) e al diritto di sporgenza n. 89/1 RF di __________.
B. Visto che il convenuto non
dava seguito ai lavori, AO 1 si è nuovamente rivolto il 16 gennaio 2015 al
Pretore, il quale con decisione del 6 marzo 2015 ha ordinato a RI 1 – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 100.– per
ogni giorni di inadempimento – di eseguire entro venti giorni dalla notifica
della decisione, non sospesi dalle ferie, quanto ordinatogli nella sentenza del
28 ottobre 2014. Un reclamo (“opposizione”) interposto il 13 marzo 2015 da AP 1
contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera l'8
aprile 2015 (inc. 11.2015.24).
C. Il 4 agosto 2015 CO 1 ha
adito una volta di più il Pretore per ottenere l'emanazione di un decreto
esecutivo. Chiamato a esprimersi, AP 1 ha affermato l'11 agosto 2015 di non
avere commesso “nessuna disobbedienza alla decisione pretorile del 6 marzo 2015,
ma unicamente un diritto di difesa della mia proprietà”. Statuendo il 27
novembre 2015, il Pretore ha autorizzato AO 1 a eseguire personalmente o
tramite terzi, in adempimento sostitutivo, l'abbassamento della nota ringhiera
e l'allontanamento di ogni ostacolo all'apertura delle imposte delle finestre
della casa dell'istante, chiedendo a ogni agente della forza pubblica di prestare
man forte nel consentire all'istante di eseguire o far eseguire tali lavori.
D. Il 15 dicembre 2015 AP 1 ha
scritto al Pretore, comunicandogli di “rinunciare alla decisione, contestandone
Fatti
i contenuti descritti”, e di ritenere “la pratica in questione definitivamente
chiusa, non assumendomi nessuna spesa giudiziaria a mio carico”. Interpellato
dal Pretore per sapere se tale scritto fosse da interpretare come reclamo
contro la decisione del 27 novembre 2015, AP 1 ha “autorizzato il Pretore a
procedere come meglio crede; il sottoscritto ritiene la pratica in questione
chiusa, non assumendomi nessuna spesa di procedura”. Il 14 marzo 2016 AO 1
ha trasmesso al Pretore un preventivo in cui il muratore __________ indicava in
fr. 745.20 i costi per l'esecuzione dei noti lavori. ll 18 aprile 2016 il
Pretore ha autorizzato AO 1 a far eseguire “in adempimento sostitutivo ex art.
343 cpv. 1 lett. e CPC per il tramite del terzo signor __________, __________,
e per un costo complessivo di fr. 745.20 (IVA compresa)” i lavori in questione,
ponendo le spese processuali di fr. 250.– a carico di AP 1.
E. Contro la decisione appena
citata RI 1 è insorto a questa Camera con un reclamo (“opposizione”) del 26
aprile 2016 nel quale chiede, in sintesi, di respingere l'istanza. L'atto non è
stato comunicato a CO 1.
Considerandi
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice
dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore
della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il
quale statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro tali
decisioni non è dato appello, ma unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC)
da presentare – trattandosi di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notifica
della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). I reclami contro decisioni del giudice
dell'esecuzione in materia di diritti reali sono giudicati da questa Camera
(art. 48 lett. a n. 8 combinato con n. 1 LOG). Presentata nel termine
di 10 giorni, l'“opposizione” del convenuto – tempestiva – può solo essere
trattata come reclamo.
2.
Richiamata la decisione del
27.
novembre 2015 con cui ha ordinato l'adempimento sostitutivo dei lavori da
eseguire sul fondo di AP 1, il Pretore ha esaminato il preventivo allestito da
un muratore e ha autorizzato AO 1 a far eseguire tali lavori da tale artigiano.
AP 1 contesta siffatta decisione, rilevando come a __________ “a partire dal 1°
gennaio 1993 esiste un RFD (cantonale e federale), mai menzionato nella corrispondenza
pretorile e sempre chiamato RF”. A suo dire, sulla sua proprietà non figura nel
registro fondiario definitivo “nessuna iscrizione di diritto in tal senso, come
annunciato a suo tempo”. Egli soggiunge inoltre che durante la pubblicazione
dell'impianto del registro fondiario definitivo AO 1 non ha mai avanzato
pretese. Infine fa valere che l'estratto del sommarione “è confermato da due
rogiti notarili”, sicché il suo rifiuto non è disobbedienza verso le leggi, ma
una difesa della sua proprietà, “vista la presa di posizione di questo Pretore,
in modo scandaloso”.
Così argomentando, AP 1 perde di vista l'oggetto del reclamo, che è la decisione con cui il
Pretore ha accolto la domanda di adempimento sostituivo, non quella con cui il
Pretore ha accolto l'azione possessoria. Nel quadro dell'esecuzione (diretta
o indiretta) non è possibile rimettere in discussione la decisione da eseguire
o le misure di esecuzione previste in quella decisione. Davanti al giudice dell'esecuzione
“la parte soccombente” è abilitata a opporre soltanto circostanze intervenute
“successivamente alla comunicazione della decisione” (art. 341 cpv. 3 CPC). In
altri termini, nella fattispecie il convenuto poteva opporre, recandone la
prova, di avere adempiuto la prestazione richiesta, di avere ottenuto una
dilazione, così come poteva eccepire l'intervenuta prescrizione o perenzione
della prestazione dovuta (sentenza del Tribunale federale 5D_124/2015 del 18 maggio
2016, consid. 2.3.3 con riferimenti), ma non poteva più criticare gli ordini
ricevuti.
Certo, l'adempimento sostitutivo
a spese della parte soccombente previsto all'art. 343 cpv. 1 lett. e CPC va
disposto, in ossequio al precetto della proporzionalità, solo qualora le altre
misure cogenti siano rimaste senza effetto (mezzi di coercizione indiretti:
art. 343 cpv. 1 lett. a, b e c CPC) o impossibili da attuare (mezzi di
coercizione diretta: art. 343 cpv. 1 lett. d CPC; v. Kofmel Ehrenzeller in: Oberhammer [curatore], Schweizerische
ZPO, 2ª edizione, n. 13 ad art. 343). Nel caso specifico le sanzioni comminate
dal Pretore il 13 marzo e il 27 novembre 2015 non hanno avuto seguito. Anzi, AP
1.
ha ribadito più volte di non voler ottemperare a quanto stabilito nella
sentenza di cui è chiesta l'esecuzione. Il nuovo ordine impartito dal Pretore appare
pertanto giustificato.
3.
In definitiva, limitandosi
a ribadire le sue contestazioni previe senza spiegare perché l'adempimento
sostitutivo (e non la decisione da eseguire) sarebbe errato, il reclamo risulta
privo di motivazione pertinente (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC). Sfugge così
a ogni disamina. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato
invitato a formulare osservazioni.
4.
Circa i
rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
fissato dal Pretore in fr 10 000.–
(sentenza del 28 ottobre 2014, pag. 3) non raggiunge
la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 500.–
sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali,
parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di
ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non
nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).