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Decisione

11.2016.31

Esecuzione di decisioni: adempimento sostitutivo a spese del convenuto

17 agosto 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i contenuti descritti”, e di ritenere “la pratica in questione definitivamente

chiusa, non assumendomi nessuna spesa giudiziaria a mio carico”. Interpellato

dal Pretore per sapere se tale scritto fosse da interpretare come reclamo

contro la decisione del 27 novembre 2015, AP 1 ha “autorizzato il Pretore a

procedere come meglio crede; il sottoscritto ritiene la pratica in questione

chiusa, non assumendomi nessuna spesa di procedura”. Il 14 marzo 2016 AO 1

ha trasmesso al Pretore un preventivo in cui il muratore __________ indicava in

fr. 745.20 i costi per l'esecuzione dei noti lavori. ll 18 aprile 2016 il

Pretore ha autorizzato AO 1 a far eseguire “in adempimento sostitutivo ex art.

343 cpv. 1 lett. e CPC per il tramite del terzo signor __________, __________,

e per un costo complessivo di fr. 745.20 (IVA compresa)” i lavori in questione,

ponendo le spese processuali di fr. 250.– a carico di AP 1.

E. Contro la decisione appena

citata RI 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo (“opposizione”) del 26

aprile 2016 nel quale chiede, in sintesi, di respingere l'istanza. L'atto non è

stato comunicato a CO 1.

Considerandi

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice

dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore

della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il

quale sta­tuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro tali

decisioni non è dato appello, ma unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC)

da presentare – trattandosi di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notifica

della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). I reclami contro decisioni del giudice

dell'esecu­zione in materia di diritti reali sono giudicati da questa Camera

(art. 48 lett. a n. 8 combinato con n. 1 LOG). Presentata nel termine

di 10 giorni, l'“opposizione” del convenuto – tempestiva – può solo essere

trattata come reclamo.

2.

Richiamata la decisione del

27.

novembre 2015 con cui ha ordinato l'adempimento sostitutivo dei lavori da

eseguire sul fondo di AP 1, il Pretore ha esaminato il preventivo allestito da

un muratore e ha autorizzato AO 1 a far eseguire tali lavori da tale artigiano.

AP 1 contesta siffatta decisione, rilevando come a __________ “a partire dal 1°

gennaio 1993 esiste un RFD (cantonale e federale), mai menzionato nella corrispondenza

pretorile e sempre chiamato RF”. A suo dire, sulla sua proprietà non figura nel

registro fondiario definitivo “nessuna iscrizione di diritto in tal senso, come

annunciato a suo tempo”. Egli soggiunge inoltre che durante la pubblicazione

del­l'impianto del registro fondiario definitivo AO 1 non ha mai avanzato

pretese. Infine fa valere che l'estratto del som­marione “è confermato da due

rogiti notarili”, sicché il suo rifiuto non è disobbedienza verso le leggi, ma

una difesa della sua proprietà, “vista la presa di posizione di questo Pretore,

in modo scandaloso”.

Così argomentando, AP 1 perde di vista l'oggetto del reclamo, che è la decisione con cui il

Pretore ha accolto la domanda di adempimento sostituivo, non quella con cui il

Pretore ha accolto l'azione possessoria. Nel quadro dell'esecuzione (diretta

o indiretta) non è possibile rimettere in discussione la decisione da eseguire

o le misure di esecuzione previste in quella decisione. Davanti al giudice dell'esecuzione

“la parte soccombente” è abilitata a opporre soltanto circo­stanze inter­venute

“successivamente alla comunicazione della decisione” (art. 341 cpv. 3 CPC). In

altri termini, nella fattispecie il convenuto poteva opporre, recandone la

prova, di avere adempiuto la prestazione richiesta, di avere ottenuto una

dilazione, così come poteva eccepire l'intervenuta prescrizione o perenzione

della prestazione dovuta (sentenza del Tribunale federale 5D_124/2015 del 18 maggio

2016, consid. 2.3.3 con riferimenti), ma non poteva più criticare gli ordini

ricevuti.

Certo, l'adempimento sostitutivo

a spese della parte soccombente previsto all'art. 343 cpv. 1 lett. e CPC va

disposto, in ossequio al precetto della proporzionalità, solo qualora le altre

misure cogenti siano rimaste senza effetto (mezzi di coercizione indiretti:

art. 343 cpv. 1 lett. a, b e c CPC) o impossibili da attuare (mezzi di

coercizione diretta: art. 343 cpv. 1 lett. d CPC; v. Kofmel Ehrenzeller in: Oberhammer [curatore], Schweizerische

ZPO, 2ª edizione, n. 13 ad art. 343). Nel caso specifico le sanzioni comminate

dal Pretore il 13 marzo e il 27 novembre 2015 non hanno avuto seguito. Anzi, AP

1.

ha ribadito più volte di non voler ottemperare a quanto stabilito nella

sentenza di cui è chiesta l'esecuzione. Il nuovo ordine impartito dal Pretore appare

pertanto giustificato.

3.

In definitiva, limitandosi

a ribadire le sue contestazioni previe senza spiegare perché l'adempimento

sostitutivo (e non la decisione da eseguire) sarebbe errato, il reclamo risulta

privo di motivazione pertinente (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC). Sfugge così

a ogni disamina. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato

invitato a formulare osservazioni.

4.

Circa i

rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

fissato dal Pretore in fr 10 000.–

(sentenza del 28 ottobre 2014, pag. 3) non raggiunge

la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 500.–

sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

–;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali,

parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di

ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non

nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).