11.2016.32
Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori
29 novembre 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.32
Lugano
29 novembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Pontarolo, giudice supplente
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SE.2015.25 (ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori:
iscrizione definitiva) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 20 gennaio 2015 dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
2 maggio 2016 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 16
marzo 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'aprile del 2014 la AP
1 ha commissionato alla __________ SA varie opere per la ristrutturazione di suo
immobile posto sulla particella n. 24 RFD di __________, al prezzo a corpo di
fr. 50 000.–, IVA non compresa. Constatati
difetti nella piastrellatura
dei pavimenti al pianterreno, l'__________ SA ha incaricato nel luglio del 2014
la ditta AO 1 di posare un rivestimento in resina, come pure di procedere alla “resinatura”
di una spalla di un muro nella cucina e alla posa di zoccolini. Versato un
primo acconto, l'__________ SA non ha corrisposto alla AO 1 né il secondo
acconto di fr. 8976.95 né la fattura a saldo di fr. 7688.50.
B. Adito il 20 novembre
2014 dalla AO 1, con sentenza del 19 dicembre 2014 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 3, ha ordinato l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori per fr. 16 665.45
oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 2014 sulla particella n. 24 RFD di __________.
All'istante egli ha assegnato un termine di 30 giorni per promuovere la
causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (inc. SO.2014.4941).
C. Il 20 gennaio 2015 la
AO 1 ha convenuto la AP 1 per ottenere l'iscrizione definitiva di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori per l'ammontare di fr. 16 665.45 con interessi al 5% dal 25 ottobre 2014
sulla particella n. 24 RFD di __________. Nella sua risposta del 25 febbraio
2015 la AP 1 ha proposto di respingere la petizione e ha denunciato la lite
alla __________ SA, che non si è costituita in giudizio. All'udienza del 14
aprile 2015 indetta per le prime arringhe le parti hanno confermato le loro
posizioni. Nel corso dell'istruttoria, cominciata seduta stante, la convenuta
ha chiesto il 16 giugno 2015 di acquisire agli atti una lettera dello stesso
giorno in cui essa notificava alla controparte e alla __________ SA la recente
scoperta di difetti “riguardanti le opere di riparazioni eseguite dalla sua
mandante, su incarico della __________ SA”. L'attrice ha contestato la
ricevibilità del documento, che il Pretore ha rifiutato il 30 luglio 2015 di
versare agli atti.
D. Respinte le rimanenti
prove offerte, il Pretore ha chiuso l'istruttoria il 31 luglio 2015. Alle
arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte
nelle quali hanno riaffermato le loro posizioni. Statuendo con sentenza del 16
marzo 2016, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinando l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale per fr. 16 665.45
con interessi al 5% dal 25 ottobre 2014. Le spese processuali, con una tassa di
giustizia di fr. 1250.– (compresa quella dell'iscrizione provvisoria), sono
state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice fr. 2500.–
per ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 maggio
2016 per ottenere che la decisione impugnata sia riformata nel senso di
respingere la petizione e di cancellare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale, subordinatamente che la decisione impugnata sia annullata e gli atti
rinviati al Pretore per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 16 giugno
2016 la AO 1 propone di respingere l'appello.
F. Nel frattempo, con
sentenza non motivata del 26 maggio 2015 il Pretore ha condannato la __________
SA a versare alla AO 1 l'importo di fr. 16 665.45 oltre interessi al 5% dal 25
ottobre 2014 (inc. SE.2015.122). Tale decisione è passata in giudicato.
in diritto: 1. L'iscrizione
definitiva di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori è retta fino al valore
litigioso di fr. 30 000.– dalla procedura
semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC). La
decisione è appellabile entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto
è dato, l'ammontare dell'ipoteca litigiosa ammontando ancora alle arringhe
finali a fr. 16 665.45. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al
patrocinatore della convenuta il 17 marzo 2016. Il termine di ricorso è
cominciato a decorrere così l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 20 marzo al 3
aprile 2016 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, di
modo che sarebbe scaduto la domenica 1° maggio 2016, salvo protrarsi al lunedì 2
maggio successivo (art. 142 cpv. 3 CPC e art. 1 della legge concernente i giorni festivi
ufficiali nel Cantone). Introdotto l'ultimo giorno utile (timbro postale sulla
busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nella sentenza
impugnata il Pretore ha riepilogato anzitutto le premesse per ottenere
l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori,
ricordando che un subappaltatore è legittimato a postulare un'iscrizione del
genere anche senza convenire simultaneamente l'appaltatore (imprenditore generale),
ovvero senza pretendere il pagamento della mercede. Ciò posto, egli ha
accertato che in concreto i lavori svolti dall'attrice, oltre a non essere
stati contestati, erano comprovati “dal doc. Q, dall'audizione del teste __________
B__________ nonché dalle emergenze della causa creditoria inc. SE.2015.122”,
senza dimenticare che l'attrice aveva emesso le relative fatture “doc. F–H
allestite sulla base del preventivo doc. E”. Inoltre l'iscrizione provvisoria
era avvenuta nel termine dei quattro mesi dalla fine dei lavori, le ultime
opere (posa di silicone per la formazione di una “guscia” tra pavimento e muri
e fornitura zoccolini) essendo state eseguite l'8 settembre 2014. Ne ha
concluso, il Pretore, che in mancanza di altri elementi “suscettibili di
portare a diversa conclusione”, l'ipoteca annotata in via provvisoria andava
iscritta in via definitiva.
3. Nell'appello la
convenuta si duole anzitutto che il Pretore abbia rifiutato il 30 luglio 2015
di acquisire agli atti il documento nuovo da essa prodotto (la lettera del 16
giugno 2015 in cui essa notificava alla __________ SA e alla AO 1 di avere
rinvenuto difetti), così come di eseguire un sopralluogo. Essa sostiene che, così
facendo, il primo giudice le ha impedito di dimostrare la cattiva esecuzione dei
lavori da parte dell'attrice e di contestare l'estensione del pegno. Tanto più
– essa continua – che in una procedura volta all'iscrizione definitiva di
un'ipoteca legale anche il proprietario del fondo può valersi delle eccezioni
proprie del debitore per contestare la pretesa del creditore e, di conseguenza,
l'estensione del pegno. In caso contrario – essa conclude – un proprietario non
potrebbe difendersi in modo adeguato, soprattutto quando l'appaltatore, messo
in liquidazione, riconosca senza riserve il credito del subappaltatore.
a)
Nella misura in cui lamenta la mancata assunzione di prove da parte del primo
giudice, l'appellante avrebbe potuto chiedere a questa Camera di procedere essa
medesima al riguardo (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1).
Non si vede dunque perché in concreto gli atti dovrebbero essere rinviati al
Pretore, tanto meno ove si pensi che la convenuta non invoca estremi a norma
dell'art. 318 cpv. 1 lett. c CPC (RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a; I CCA, sentenza
inc. 11.2015.21 del 14 giugno 2016, consid. 8). La richiesta subordinata intesa
a far annullare la sentenza impugnata e a far tornare la causa in prima sede
per nuovo giudizio non può quindi entrare in linea di conto.
b)
Si aggiunga che, comunque sia, in concreto né la lettera in questione né il
sopralluogo gioverebbero alla causa dell'appellante. Certo, il Pretore sbaglia
quando crede che il credito di un artigiano o imprenditore vada “esaminato
nell'ambito di un processo separato dipendente da un'azione creditoria contro
l'appaltatore principale, unico abilitato a eccepire eventuali difetti dell'opera
verso il subappaltatore”. Benché la procedura volta all'iscrizione definitiva
di un'ipoteca legale non abbia lo scopo di accertare il credito dell'artigiano
o dell'imprenditore, per determinare la somma garantita dall'ipoteca il
giudice deve vagliare nondimeno – a titolo pregiudiziale – l'esistenza e
l'ammontare della pretesa (DTF 138 III 135 consid. 4.2.2, 126 III 472 consid.
3b/cc; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_282/2016 del 17
gennaio 2017 consid. 3.2.2). Già nell'ambito di tale azione il proprietario
del fondo può contestare quindi l'esistenza o l'ammontare del credito, oltre
che l'entità della somma garantita dall'ipoteca (I CCA, sentenze inc.
11.2013.71 del 23 gennaio 2015, consid. 5, inc. 11.2009.204
del 30 dicembre 2011, consid. 4, inc. 11.2009.84 del 18 luglio 2011, consid. 3 con rinvio a Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
3ª edizione, pag. 188 n. 549 e pag. 554 n. 1509 seg.;
v. anche Bohnet, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure
civile suisse in: Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs, Fond et procédure, Basilea 2012, pag. 92, n. 132). E il giudice è sicuramente in
grado di statuire, almeno in situazioni “liquide” (ZR 109/2010 pag. 289
consid. 3.3; LGVE 2006 n. 13 pag. 23 segg; AGVE 1967 n. 5
pag. 30). Resta il fatto che in concreto né la citata lettera né, tanto meno,
l'esecuzione di un sopralluogo consentono di definire in che misura i pretesi
difetti dell'opera riducano l'ammontare del credito. Sulla questione si tornerà
in appresso (consid. 6b).
4. Sempre dal profilo
formale l'appellante censura una carente motivazione della sentenza impugnata, rimproverando
al Pretore di non avere trattato le obiezioni da essa sollevate con la risposta,
sorvolando in particolare sul difetto di presupposti per ordinare l'iscrizione definitiva
di un'ipoteca legale.
a) Che
una sentenza civile debba essere motivata, anche solo su richiesta di parte,
non fa dubbio (art. 238 lett. g e 239 cpv. 2 CPC). Le esigenze minime a tal
fine sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto
perciò a determinarsi su ogni singola allegazione. La motivazione può anche
essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha
statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa
valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore,
la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il suo controllo
giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2, 142 II 157 consid. 4.2, 142 III
436 consid. 4.3.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_506/2016
del 6 febbraio 2017 consid. 2.1.1 con rinvii).
b) Nella
fattispecie la motivazione del giudizio è invero succinta, ma con riferimento
alle risultanze istruttorie il Pretore si è pur sempre espresso sulla tempestiva
dell'iscrizione, sulla qualità di artigiano della ditta attrice, sulle opere
eseguite e sul credito fatto valere dalla AO 1. Tale motivazione permette di
capire senza equivoci per quali ragioni egli ha accolto la petizione. Che poi essa
non aggradi o dispiaccia alla convenuta ancora non significa che quest'ultima non
fosse in grado di far valere tutte le sue argomentazioni davanti a un'autorità
superiore – come questa Camera – munita di pieno potere cognitivo
nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione del diritto (art. 310 CPC). Al
proposito l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
5. Nel merito l'appellante
contesta anzitutto la tempestività dell'iscrizione. Allega che il Pretore ha
accertato la fine dei lavori l'8 settembre 2014 in base unicamente a una
dichiarazione scritta di __________ B__________, “irrita e in ogni caso senza
valore probatorio alcuno”. A suo dire, pertanto, l'attrice non ha dimostrato
quanto le incombeva, non avendo essa prodotto un solo documento (bollettino di
lavoro o verbale d'intervento) che sostanzi le proprie allegazioni. Per di più,
__________ B__________ non può definirsi un semplice dipendente della convenuta,
ma ne è un organo di fatto, giacché ha sottoscritto a nome della AO 1 i
documenti relativi alle opere svolte, così come quelli approntati in vista
della presente causa. Secondo l'appellante, inoltre, i lavori di siliconatura e
di fornitura di zoccolini non sono determinanti per stabilire la conclusione
delle opere di pavimentazione, già per il fatto che si trattava di “lavori
extra”, come ha riconosciuto anche lo stesso __________ B__________.
a)
Nella fattispecie risulta dal preventivo allestito l'8 luglio 2014 dalla AO 1
e accettato dalla __________ SA che l'intervento dell'attrice concerneva “la
fornitura e posa di pavimenti in resina interna”, “la fornitura e posa di
pavimenti in resina esterno”, “la resinatura a un muro dietro il piano della
cucina” e “la fornitura e posa di zoccolino in alluminio” (doc. E). Sentito
personalmente, __________ B__________ ha confermato di essersi occupato della
posa della resina sulla pavimentazione piastrellata “in tutto il piano terra, sul
balcone esterno fronte lago, e di un'alzata dietro la cucina”. Egli ha confermato
altresì una sua dichiarazione scritta prodotta dall'attrice (doc. M) in cui precisava
che la posa dei pavimenti era terminata il 24 luglio 2014, che egli era ancora
intervenuto nell'agosto del 2014 per “lavori extra” e che lo zoccolino, come pure il “silicone poliuretanico
bianco per formazione guscia tra pavimento e muri” è stato posato l'8
settembre 2014 (deposizione dell'11
maggio 2015: verbali, pag. 1, 2 e 4).
b) L'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale è avvenuta nel caso specifico il 21 novembre
2014 e l'appellante non contesta che la posa della pavimentazione in resina sia
stata ultimata il 24 luglio 2014. L'ipoteca legale è stata iscritta perciò nel
termine di quattro mesi dal compimento dei lavori previsto dall'art. 839 cpv. 2
CC. In simili circostanze poco importa la natura delle opere eseguite nei mese
di agosto e settembre, senza dimenticare che – come si è visto – la posa dello
zoccolino era esplicitamente contemplata dal contratto (doc. E, ultimo foglio).
c) Quanto
a __________ B__________, egli ha rilasciato il 16 luglio 2014 una dichiarazione
in cui, riscontrata l'esistenza di “numerose zone, interne e esterne [preesistenti
all'esecuzione dell'appalto] non perfettamente ancorate al supporto sottostante
che provocano il classico suono a vuoto”, respingeva ogni responsabilità “della
ditta scrivente (…) se a opera conclusa e nel proseguo del tempo si dovessero
verificare degli stacchi del supporto, fessurazioni o deformazioni che compromettono
l'integrità dell'opera (doc. 3). L'esecuzione di un singolo intervento, che
può rientrare nell'ordinaria sfera di gestione, non basta tuttavia per connotare
la qualità di organo di fatto (sulla nozione: DTF 136 III 21 consid. 2.4 con rinvii).
Del resto non risulta né è preteso che __________ B__________ abbia assunto sotto sua responsabilità una competenza duratura –
e non solo isolata – per determinate decisioni che trascendono il quadro degli
affari correnti e che influiscono sul risultato aziendale (DTF 128 III
33 consid. 3c). Riguardo agli altri atti firmati dall'interessato, essi
consistono in sue dichiarazioni sulla natura dell'intervento e in sue constatazioni
eseguite sul luogo (doc. M e R), dichiarazioni che egli ha confermato in udienza
(deposizione dell'11 maggio 2015: verbali, pag. 2 a metà).
Quanto
alla deposizione di __________ B__________ in sé, la convenuta non si è opposta
all'escussione del testimone, facendo valere che materialmente egli è organo della
ditta attrice (art. 159 CPC; Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,
2ª edizione, n. 9 ad art. 159). Nemmeno ha sollevato obiezioni quando __________
B__________ ha dichiarato di non avere interesse nella lite e di essere indifferente
all'esito della causa. Altra è la questione di sapere come il giudice apprezzi
poi una simile testimonianza (art. 157 CPC; sentenza del Tribunale federale
4A_673/2016 del 3 luglio 2017 consid. 2.1.2 con riferimenti in: RSPC 2017 pag. 435).
Ma l'appellante non asserisce che le dichiarazioni di lui, confermate davanti
al Pretore, siano inveritiere, né ha recato elementi suscettibili di metterne
in forse l'attendibilità. Anche sotto questo profilo l'appello è destinato pertanto
all'insuccesso.
6. Secondo
l'appellante, in concreto l'attrice non può vantare alcun credito da garantire
con il pegno immobiliare, poiché – come ha dichiarato lo stesso __________ B__________
– l'intervento in questione “pativa un difetto soggiacente”, anteriore ai
lavori della ditta attrice, “a tal punto grave da compromettere ab origine
l'integralità dell'opera, comportando di conseguenza la necessità di un
rifacimento totale della stessa”. A suo parere, l'intervento della AO 1 non ha creato
così alcun valore aggiunto. Anzi, a esecuzione dell'opera avvenuta sono comparse
crepe e fessurazioni, seppure impossibili da documentare ulteriormente perché
il Pretore ha rifiutato di assumere le prove da essa addotte. A torto il primo
giudice le ha imputato perciò – epiloga l'appellante – di non avere dimostrato la
cattiva esecuzione dei lavori e l'esistenza di difetti.
a) Già
si è detto che nella procedura d'iscrizione definitiva che oppone un subappaltatore
a un proprietario quest'ultimo può contestare l'esistenza e l'ammontare del
credito (consid. 2b). Ora, dandosi difetti di costruzione l'art. 368 CO il
committente può, oltre che chiedere il risarcimento del danno, ricusare l'opera
(cpv. 1), esigere la riparazione gratuita della medesima o pretendere una riduzione
della mercede contrattualmente pattuita (cpv. 2). Così facendo, egli esercita
un diritto formatore, di regola irrevocabile e per principio vincolante. Tutto
ciò presuppone tuttavia una tempestiva verifica dell'opera eseguita e una altrettanto
tempestiva notifica degli eventuali difetti (art. 367 cpv, 1 CO). In caso contrario
l'opera si ritiene approvata e l'appaltatore è liberato dalle sue responsabilità,
salvo che si tratti di difetti occulti o scientemente dissimulati (art. 370
cpv. 1 e 2 CO). Ove i difetti si manifestino più tardi, il committente deve avvertire
l'appaltatore non appena li abbia stati scoperti, altrimenti l'opera si reputa approvata
(art. 370 cpv. 3 CO). Dimostrare la tempestiva notifica dei difetti incombe al
committente (DTF 118 II 147 consid. 3a con rinvii), cui spetta di
dimostrare anche il minor valore dell'opera (Zindel/Pulver/Schott
in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 90 e 93 ad art. 368; Chaix in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione,
n. 75 ad art. 368; sentenza del Tribunale federale 4C.147/2006 del 7 luglio
2006 consid. 3.2 con rinvii).
b) Si
conviene che per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori le opere compiute devono, salvo casi particolari estranei alla fattispecie,
conferire un maggior valore all'immobile. L'appellante asserisce che in
concreto l'opera svolta dalla AO 1 è inservibile, ma la tesi si esaurisce in un
assunto apodittico. Anche volendo tenere conto del fatto che il 16 giugno 2015
la AP 1 ha notificato all'__________ SA e alla AO 1 la scoperta di “crepe e
fessurazioni della copertura in resina” (sopra, consid. 3), intanto, in quella
notifica la convenuta pretendeva unicamente la riparazione dei difetti, ma non
ricusava l'opera. Quanto all'eventuale minor valore dell'intervento, la
convenuta non ne ha mai preteso la rifusione, tant'è che non lo ha mai quantificato.
Nondimeno toccava proprio alla AP 1 – come si è spiegato – dimostrare quale sarebbe
la differenza tra il valore oggettivo dell'opera difettosa e il valore della medesima
senza difetti, fermo restando che il prezzo convenuto si presume corrispondere
al valore oggettivo della prestazione e il costo della riparazione al minor valore
dell'opera (sentenza del Tribunale federale 4A_667/2016 del 3 aprile 2017,
consid. 5.2.1 con rinvio a DTF 116 II 305). Né si può supporre, in mancanza di
qualsiasi altro indizio, che il valore della riparazione sia pari all'ammontare
della mercede chiesta dall'attrice. In circostanze siffatte poco giova il documento
di cui l'attrice sollecitava l'acquisizione agli atti e ancor meno il postulato
sopralluogo, prove che sarebbero servite forse a sostanziare l'esistenza di
difetti, ma inidonee a dimostrare il minor valore dell'opera e, quindi, il
minor valore del pegno. A una conclusione del genere avrebbe potuto condurre solo
una perizia, prova tuttavia mai offerta dalla convenuta. Se ne conclude che,
privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.
7. Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il
tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
8. Circa i rimedi dati
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.
2000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
Considerandi
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure
provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).