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Decisione

11.2016.33

Provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa

15 dicembre 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I

due requisiti sono cumulativi. A ciò si

aggiunge la necessità di procedere con urgenza (RtiD II-2016 pag. 642 consid.

2). Il provvedimento richiesto poi deve apparire

proporzionato rispetto agli interessi in gioco, ovvero limitarsi allo stretto indispen­sabile,

mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione

decretata (sul principio: Bohnet

in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 18 ad art. 261 con riferimenti; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.68 del 2 maggio 2017, consid. 8 con rimandi).

Se i provvedimenti cautelari sono decretati prima dell'introduzione della causa

di merito, “il giudice assegna all'istante un termine per promuoverla, con la

comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del

termine” (art. 263 CPC).

4. Per quanto attiene alla

verosimiglianza che un diritto sia leso o minacci di esserlo (art. 261 cpv. 1

lett. a CPC), l'istante deve quanto meno addurre elementi idonei a far apparire

la lesione oggettivamente plausibile, nulla escludendo poi che in sede di merito la situazione possa risultare diversa (RtiD

II-2016 pag. 642 consid. 5 con riferimenti). Nella fattispecie manca in

primo luogo ogni verosimiglianza circa l'uso di elettricità, acqua potabile e

condotte di scarico dalla strada da parte della convenuta. L'istante rimprovera

a quest'ultima di usufruirne senza diritto, sostenendo di avere constatato un

aumento del consumo di acqua ed elettricità non altrimenti spiegabile, ma a

parte il fatto che la doglianza è formulata per la prima volta in appello (ed è

quindi irricevibile: art. 317 cpv. 1 CPC), l'assunto non è confortato da alcun

elemento di verosimiglianza. Né giova all'appellante argomentare che la

verosimiglianza si desume dall'opposizione della convenuta ai divieti, poiché ove

ciò fosse andrebbero impartiti divieti a un convenuto per il solo fatto che egli

si opponga alle ingiunzioni. In proposito l'appello manca di consistenza.

5. Relativamente alla

richiesta di limitare il transito sulla strada privata a veicoli di peso

inferiore a 3.5 t e di larghezza inferiore a 2.1 m, l'istante invoca il suo

diritto di proprietà (art. 641 cpv. 2 CC). La convenuta oppone il “diritto di

passo con ogni veicolo” in favore della particella n. 1334, sulla quale sta

svolgendo lavori edili (doc. B e C). Ora, di per sé il proprietario del fondo

serviente non può ostacolare l'esercizio della servitù sul fondo dominante (art.

737 cpv. 3 CC). In concreto spettava pertanto all'istante rendere verosimile un

esercizio della servitù abusivo o eccessivo, ovvero lesivo del diritto reale

limitato (art. 737 cpv. 2 CC).

a) L'appellante

rammenta che all'imbocco della strada sono posti due cartelli di divieto di

transito con limitazione di peso e di larghezza, sicché tali restrizioni vanno

rispettate. Non pretende però di avere reso verosimile che quei segnali siano

stati apposti dall'autorità amministrativa o con l'accordo della medesima, come

fa notare il Pretore. Tali cartelli non bastano dunque per rendere verosimile

che la strada sia inidonea al transito di veicoli pesanti. Certo, l'istante si vale

anche di un parere rilasciato il 25 aprile 2002 dal­l'ing. __________ B__________,

secondo cui “cautelativamente e in base ai primi accertamenti” le limitazioni

poste all'imbocco della strada sono giustificate (doc. F). Se non che, la convenuta

ha fatto allestire a sua volta un referto da un altro specialista, il quale ha

concluso che il passaggio di veicoli fino a 18 t di peso massimo è possibile se

i mezzi si tengono costantemente a una distanza di almeno 50 cm dal ciglio stradale

(referto 19 maggio 2009 dell'ing. __________ A__________: doc. 1,

pag. 7). E nella fattispecie l'istante non ha reso verosimile il transito di

mezzi con peso superiore a quello indicato da quest'ultimo professionista, in

particolare il passaggio “di un Paker di oltre 20 tonnellate” (replica, pag. 3).

Dalla documentazione prodotta dallo stesso istante risulta anzi che esistono escavatori

cingolati – come quello usato della convenuta (doc. 4) – anche con pesi

operativi limitati a 14 t (doc. J).

Considerandi

b) Secondo

l'appellante, pur volendosi attenere all'opinione del­l'ing. __________ A__________,

nulla garantisce che i conducenti facciano effettivamente passare i mezzi

pesanti a 50 cm dal ciglio stradale, avendo egli personalmente constatato che

costoro non osservano simile prescrizione, per altro impossibile da rispettare in

una strada larga appena 3.5 m. Egli sostiene inoltre che il referto allestito

nel 2009 da quel professionista è datato e superato dal parere espresso successivamente

dal­l'ing. __________ B__________, il quale ha confermato ancora di recente la

propria opinione.

A

ragione l'appellante fa valere, effettiva­mente, che in una lettera del 30 marzo

2016.

l'ing. __________ B__________ ha ribadito non solo il contenuto del suo parere

del 24 aprile 2002, ma ha anche allegato fotografie atte a documentare “lo

stato di ulteriore degrado e cedimento del campo stradale” (doc. M). Il

problema è che da un confronto con la documentazione fotografica acclusa al

referto dell'ing. __________ A__________ (doc. 1, pag. 8 a 20) non è possibile accertare,

per lo meno a un giudizio di apparenza, un peggioramento apprezzabile delle

condizioni della strada rispetto al 2009. A un sommario esame l'opinione del

secondo specialista non appare dunque superata. Per il resto, le asserzioni

dell'istante si esauriscono in assunti apodittici, lungi dal risultare verosimili.

Gli atti processuali si compendiano per finire nelle opinioni di due esperti,

senza che elementi di rilievo facciano propendere già di primo acchito per l'una

o per l'altra tesi. La questione è di sapere, nelle condizioni descritte, se ciò

sia sufficiente per rendere oggettivamente plausibile la lesione della

proprietà lamentata dall'istante. L'interrogativo può ad ogni modo rimanere

irrisolto se si considera quanto segue.

6.

Come si è visto

dianzi, provvedimenti cautelari si giustificano quando

l'istante renda verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo e che

– cumulativamente – la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente

riparabile (art. 261 cpv. 1 lett. b CPC).

Nel caso specifico l'istante non ha reso verosimile il rischio di un “pregiudizio

difficilmente riparabile”. Egli paventa danni alla sua proprietà per almeno

fr. 300 000.– ove debba riasfaltare la

strada, ma a prescindere dal fatto che agli atti non figura un solo elemento suscettibile

di rendere verosimile un rischio di tale entità, contestato dalla convenuta, un

pregiudizio patrimoniale è di norma risarcibile in denaro. Per apparire “difficilmente

riparabile” esso deve risultare di complessa quantificazione, di ardua

dimostrazione o di incerta riscossione (perché il convenuto non è solvibile o

risiede all'estero, per l'ampiezza del pregiudizio o per altri motivi). Un

danno economico di cui sia possibile ottenere risarcimento senza apparenti

difficoltà non

basta per

sollecitare l'adozione di provvedimenti cautelari (RtiD II-2016 pag. 642

consid. 2 con rimandi).

Nella fattispecie

l'appellante non mette in dubbio che, come sottolinea anche il Pretore, ai fini

di stabilire future responsabilità il referto dell'ing. __________ A__________ sia

idoneo a dimostrare eventuali danni alla strada causati dal transito di mezzi e

veicoli della convenuta. Né egli pretende, per ipotesi, che eventuali danni potranno

essere solo difficilmente quantificabili. Egli si duole di non conoscere la

situazione finanziaria della convenuta e di non sapere se questa sarà in grado

di risarcire un danno tanto grave. Si tratta però di argomenti avanzati la prima

volta con l'appello e pertanto irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Comunque

sia, nulla rende verosimile che la convenuta, attiva da quasi settant'anni nel

settore dell'edilizia ticinese, abbia problemi di liquidità. L'interessato

prospetta anche danni alle abitazioni confinanti o ai conducenti dei mezzi pesanti,

ma non pretende di poter essere chiamato a risponderne quale proprietario della

strada (art. 58 CO), sicché non è dato a divedere quale pregiudizio potrebbe

derivargli. Se ne conclude in ultima analisi che, destituito di fondamento, l'appello

è destinato all'insuccesso.

7.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La

convenuta, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore,

ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

8.

Riguardo ai mezzi di

ricorso esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), dandosi il caso spetterà all'appellante rendere verosimile

(e non solo affermare) davanti al Tribunale federale che il valore litigioso raggiunge

la soglia di fr. 30 000.– nella

prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure

provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).