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Decisione

11.2016.36

Divorzio: liquidazione dei rapporti patrimoniali, riparto della previdenza professionale, autorità parentale, diritto di visita e contributo di mantenimento per la figlia

28 febbraio 2018Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sulla liquidazione dei

rapporti patrimoniali

3. In materia di regimi

matrimoniali il Pretore ha ricordato che, contratto matrimonio il 30 luglio

2004, i coniugi hanno adottato il 20 aprile 2005 la separazione dei beni. Egli

ha respinto tuttavia la pretesa del marito intesa alla divisione degli acquisti

precedenti la separazione dei beni, rilevando come nella relativa convenzione le

parti avevano stabilito che “ognuno rimane proprietario delle somme di denaro

depositate sui rispettivi contiˮ, onde a suo avviso “l'assenza di pretese

reciproche”. Relativamente ai rapporti di dare e avere sorti prima del

matrimonio, il Pretore ha accertato che nella riattazione dello stabile situato

sulla particella n. 40 RFD di L__________, appartenente alla moglie e diventato

poi abitazione coniugale, le parti si sono legate in società semplice, la

moglie avendo conferito l'immobile e il marito il lavoro necessario per talune

opere. Per il primo giudice le parti si sono accordate anche in merito alla

responsabilità per i debiti sociali, nel senso che “in contropartita all'assunzione

in via solidale del debito ipotecario necessario a finanziare la ristrutturazione

AP 1 avrebbe ottenuto un diritto d'abitazione su parte dell'immobile”. Posto

ciò, il Pretore ha proceduto alla liquidazione della società semplice,

dipartendosi dal “valore attivo sociale” di fr. 700

000.–, corrispondente al valore venale del fondo, da un “debito sociale”

di fr. 570 000.–, pari al carico

ipotecario, e da un attivo di fr. 130 000.–.

Per finire, egli ha ritenuto che il marito non avesse dimostrato di avere investito

fr. 50 000.– nella ristrutturazione dell'immobile

e che una pretesa di fr. 10 000.– da lui

avanzata per il deposito gratuito di materiale edilizio nella discarica del

padre di R__________ V__________ e la fornitura gratuita di sabbia non si

giustificasse, mentre ha riconosciuto l'esecuzione da parte di lui di opere

edili per fr. 40 500.–, “che corrispondono

alla sua quota sociale”.

a) L'appellante

fa valere che tutta la procedura è stata impostata nell'intento di dimostrare l'enorme

beneficio tratto dalla moglie dall'apporto da lui fornito, il che “null'altro

significa se non applicare l'art. 165 CC”. A suo parere, in specie, il valore dell'immobile è passato

da fr. 300 000.– prima della ristrutturazione a fr. 700 000.– al termine

dei lavori fino agli attuali fr. 850 000.– dovuti all'aumento congiunturale. E siccome il

suo investimento di beni propri nell'immobile e il lavoro prestato da terzi sono

“debitamente” provati, la

sua pretesa ammonta ad almeno fr. 267 480.–.

b) In concreto l'appellante

non mette in dubbio che le sue prestazioni risalgano

a prima del matrimonio, celebrato il 5 settembre 2004. Ora, a prescindere dal

fatto che, riferendosi a un effetto del matrimonio, l'art. 165 cpv. 2 CC non risulta applicabile a pretese per contributi

straordinari anteriori alle nozze, tale norma concerne l'impiego da parte di un

coniuge di reddito e sostanza “in misura

notevolmente superiore a quanto era tenuto”, ma non il

lavoro prestato nella manutenzione o ristrutturazione di immobili appartenenti all'altro

(DTF 138 III 350 consid. 7.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_835/2015 del

21 marzo 2016 consid. 7.1). Sotto questo profilo quindi la rivendicazione dell'appellante

si rivela finanche inammissibile. Per di più, ci si potrebbe domandare se, in difetto

di un'iscrizione di AP 1 come proprietario nel registro fondiario, sia sorta davvero

una società semplice per atti concludenti (v. sentenza del Tribunale federale

5A_540/2011 del 30 marzo 2012, consid. 6.1.2), a maggior ragione ove si pensi

che per finire il marito ha rinunciato a esigere la metà della rivalutazione del fondo dovuta alla ristrutturazione.

Comunque sia, le prestazioni in rassegna sono state fornite prima del

matrimonio, di modo che il relativo credito va ascritto ai beni propri del

marito (art. 198 n. 2 CC), il quale può vantare una pretesa di rimborso nei

confronti della moglie (I CCA, sentenza inc. 11.2009.12 del 26 maggio 2011, consid.

2b).

c) Relativamente ai

lavori eseguiti da terzi, il Pretore ha già tenuto conto della circostanza che l'aiuto gratuito

di altri al marito (“per spirito di

amicizia”) in lavori di ristrutturazione

del­l'immobile appartenente alla moglie

ha generato beni propri di lui. Il

problema è che, come ha constatato il primo giudice, il marito non ha recato

alcuna prova in merito al valore di tali opere, stimato dal Pretore in fr. 40 500.– sulla base

di una ‟valutazione del risparmio per i lavori che verranno eseguiti

parzialmente dalla proprietariaˮ allestita a suo tempo dal­l'arch. R__________

B__________ per la banca chiamata a finanziare i lavori (doc. 7). In che modo

le deposizioni di F__________ P__________, M__________ R__________ e R__________

V__________ possano confutare siffatta valutazione non è dato a divedere, nessuno

di quei testimoni avendo accennato al costo dei loro interventi. In proposito l'appello

manca perciò di consistenza.

d) Per quel che concerne

la rivalutazione derivata alla proprietà di AO 1, l'appellante sostiene – ammesso

e non concesso che abbia diritto di parteciparvi – che il valore venale di fr.

700 000.–

fissato dal Pretore va portato a fr. 850 000.– “a dipendenza della congiuntura”. Se non che,

l'affermazione è sprovvista di qualsiasi riscontro. Né il maggior valore della

particella n. 40 RFD di L__________ di fr. 150 000.– può reputarsi notorio, per

lo meno senza che ciò risulti da pubblicazioni liberamente consultabili da

ognuno (sulla notorietà: DTF 135 III 89 consid. 4.1). Anche al riguardo

l'appello cade dunque nel vuoto.

e) Per

quanto attiene all'investimento di beni propri da parte del marito, il Pretore

non ha disconosciuto che dalla vendita di un rustico a D__________ AP 1 ha

ricavato, secondo la testimone L__________ Q__________, fr. 50 000.–. Ha ritenuto

però che l'interessato non avesse dimostrato, come gli incombeva, come e quando

il denaro sarebbe stato usato per ristrutturare l'immobile della moglie. Con

tale motivazione l'appellante non si confronta. Su tal punto l'appello va dichiarato

così irricevibile per carenza di motivazione (nel senso del­l'art. 311

cpv. 1 CPC).

4. Sempre in merito ai

rapporti di dare e avere delle parti prima del matrimonio, il Pretore ha ordinato

la cancellazione del diritto

d'abitazione in

favore di AP 1 iscritto sulla particella n. 40 RFD di L__________ previo

svincolo del beneficiario dalla solidarietà per il debito ipotecario acceso presso

la Banca __________. Egli ha rilevato che la moglie consentiva a tale operazione,

mentre il marito riconosceva, nel memoriale conclusivo, che la servitù gli era

stata accordata proprio per essersi egli assunto solidalmente l'onere ipotecario

gravante il fondo, servitù tuttavia che gli era inutile “a fronte dell'assunzione

di un mutuo ipotecario su un bene della sola moglieˮ. Per il primo giudice

le parti, “seppur non esplicitamente”, concordavano dunque “sull'estinzione del

diritto d'abitazione a favore del marito dietro sua liberazione formale dal

debito verso la B__________”.

a) L'appellante

asserisce di non avere mai aderito alla cancellazione della servitù, essendosi egli

limitato a commentare “l'assurdità della situazione creatasi per la quale egli

ancora risulta debitore solidale del mutuo” senza poter occupare l'appartamento

oggetto del diritto di abitazione, poiché locato dalla moglie senza esserne autorizzata,

mentre egli aveva espresso più volte l'intenzione di insediarvi un ufficio. Egli

si duole inoltre che il Pretore abbia ordinato la cancellazione del diritto d'abitazione

gratuitamente, quando la servitù era stata concessa per lavori da lui eseguiti,

ragion per cui

l'estinzione

andava disposta se mai “contro pagamento del prezzo”.

b) Si può fors'anche convenire sul fatto che la

conclusione del Pretore, secondo cui AP 1 aveva aderito alla richiesta di

cancellazione, non rispecchia il contenuto del memoriale conclusivo. È

possibile quindi che l'interessato conservi un interesse al diritto d'abitazione, sebbene questo non sia destinato

al­l'esercizio principale di una professione come quella di scuola guida prospettata

dall'appellante (Wermelinger in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n.

27 ad art. 776; Steinauer, Les

droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 107 n. 2506). Che, poi, AO 1 non

potesse locare l'appartamento è vero, ma non consta – né è preteso – che il

beneficiario si sia in qualche modo attivato per fruire del suo diritto.

Resta

il fatto che in concreto AP 1 non si confronta

con il ragionamento del Pretore, stando al quale “lo scopo di concedere il

diritto d'abitazione fu l'assunzione del debito solidale da parte del

beneficiario”, di modo che “venendo meno

la solidarietà nel debito non ha più ragion d'essere il diritto di abitazione”.

Mal si comprende in effetti perché egli

dovrebbe essere sollevato dal proprio impegno, che era una condizione dell'accordo,

mentre la controparte dovrebbe continuare a garantire la sua prestazione.

Quanto alla pretesa indennità per l'estinzione del diritto, a parte il fatto

che la richiesta – nuova e indeterminata – è finanche inammissibile (art. 317

cpv. 2 CPC; DTF 137 III 617), la

cancellazione è soggetta appunto alla prova dell'intervenuto

svincolo del debitore dal mutuo ipotecario presso la Banca __________ o alla completa estinzione del debito da

parte di AO 1. Non può dirsi quindi che la rinuncia sia stata ordinata senza

contropartita. Per il resto l'appellante dimentica che il costo dei lavori da

lui eseguiti nell'immobile a L__________ gli è stato rimborsato compatibilmente

con le prove da lui offerte (sopra, consid. 3).

5. Relativamente agli

investimenti del marito nell'immobile della moglie dopo il matrimonio, il

Pretore ha constatato che in una

lettera indirizzata

alla Banca __________ il 28 dicembre 2004 l'arch. R__________ B__________ confermava

la tacitazione di tutti gli artigiani, salvo la ditta F__________ SA e lui stesso

per uno scoperto di circa fr. 30 000.– “che verranno regolati direttamente

dai proprietari”. Ha ritenuto tuttavia che il marito non avesse dimostrato quei

versamenti, comprovati invece dalla moglie con fondi “provenienti dal

consolidamento del conto di costruzione”. L'appellante obietta che nella citata

missiva del 28 dicembre 2004 (doc. R) l'arch. R__________ B__________ dichiarava

come ‟dagli estratti dei conti agli atti, rispettivamente dalle

dichiarazioni fiscali, risulta che il marito, prima del matrimonio, disponeva

di un certo capitale che, dopo la riattazione, si è azzeratoˮ. Dallo

scritto testé evocato nulla si desume però su chi abbia eseguito i pagamenti. Dandosi

un investimento, inoltre, va dimostrato il flusso concreto dei pagamenti e non

solo la possibilità d'investimento (DTF 138 III 203 consid. 6.2). Nel caso specifico

l'interessato si limita a un vago rinvio ad atti del fascicolo processuale,

senza indicare minimamente da quali documenti risulterebbe l'uso di suoi beni

per la ristrutturazione della proprietà immobiliare della moglie. Né è compito

di questa Camera promuovere ricerche nel ponderoso carteggio della causa. Si aggiunga

che in merito alla documentazione presentata dalla moglie, da cui risultano

pagamenti destinati alla ditta F__________ SA e all'architetto B__________ con

prelevamenti da suoi conti bancari (doc. 73 e 74), l'interessato nemmeno prende

posizione. Al proposito l'appello denota una volta ancora la sua irricevibilità

per carenza di motivazione.

6. Quanto all'indennità

rivendicata da AP 1 per la mobilia e le suppellettili rimaste nell'abitazione

di L__________, così come per suoi attrezzi da lavoro che la moglie si rifiutava

di ridare, il Pretore ha constatato che il marito non pretendeva la restituzione

dei beni, ma un indennizzo di fr. 30 000.–, poi ridotto nel memoriale

conclusivo a fr. 10 000.–, compreso il valore residuo di un'automobile. All'interessato

egli ha fatto carico tuttavia di non avere allestito un elenco dei mobili e

delle suppellettili “che pretende avere acquistato e lasciato nell'abitazione

coniugale” e di non avere indicato quali e quanti attrezzi di lavoro avrebbe lasciato

a L__________. Il primo giudice ha accolto invece la pretesa per lo

scioglimento della comproprietà sull'automobile familiare, riconoscendo al marito

un credito di fr. 861.–.

a) L'appellante

afferma di avere chiesto un versamento simbolico di fr. 10 000.– per i mobili e

le suppellettili rimaste a L__________ nell'intento di evitare una costosa

perizia. Proprio perché “non era in discussione che detti oggetti fossero

rimasti in proprietà della moglie”, a suo avviso inoltre il Pretore non doveva

limitarsi a definire l'importo di fr. 10 000.– non provato, ma avrebbe dovuto

stimare un importo equo, “ritenuto che il marito con la petizione ha indicato i

beni rimasti alla moglie”. Egli lamenta poi che il primo giudice non abbia tenuto

conto delle dichiarazioni di L__________ Q__________, la quale ha confermato che

egli disponeva di attrezzi con i quali ha eseguito i lavori nell'abitazione di L__________,

né del fatto che la moglie non aveva contestato ciò, limitandosi a pretendere

che solo la mobilia costituiva un bene proprio.

b) È

senz'altro bene evitare in regime di assistenza giudiziaria il costo di una

perizia sproporzionata al valore dei beni rivendicati. L'intento non dispensava

l'interessato però dall'indicare i mobili e le suppellettili rimasti in

possesso della moglie, elenco che – contrariamente a quanto egli assume – non

figura nei motivi della petizione. Certo, egli ha presentato un riassunto delle

spese da lui sostenute (fr. 132 005.80)

che contempla anche i giustificativi d'acquisto di mobili e oggetti per la casa

(doc. II), ma a fronte della contestazione della moglie esso non basta nemmeno a

supplire l'onere di allegazione. Né spettava al Pretore procedere a una stima in

“equità” sulla base dell'art. 42 cpv. 2 CO, la liquidazione dei rapporti di

dare e avere tra le parti essendo retta dal principio dispositivo (art. 277

cpv. 1 CPC). Vista la totale indeterminatezza, la pretesa non poteva dunque essere

accolta.

c) Per

quel che riguarda gli attrezzi, una volta di più manca qualsiasi elenco, cui

non rimedia manifestamente la testimonianza di L__________ Q__________, prima

moglie dell'appellante, secondo la quale dopo il divorzio AP 1 si è tenuto l'arredamento

del rustico a D__________, fra cui tutti gli attrezzi di lavoro, “che erano

parecchi” (deposizione del 23 gennaio 2014: verbali, pag. 2). Si aggiunga che a

norma dell'art. 205 cpv. 1 CC ogni coniuge riprende nello scioglimento della

partecipazione agli acquisti i suoi beni che si trovano in possesso dell'altro.

Nella fattispecie l'interessato poteva esigere perciò la consegna dei suoi

attrezzi, il che avrebbe reso superflua ogni richiesta di risarcimento (analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2015.92 del 22 settembre 2017, consid. 5).

7. Il Pretore ha

respinto una pretesa di AP 1 volta alla rifusione di fr. 15 192.50, pari alla metà dei premi corrisposti dal

2004 al 2008 per una polizza di “terzo pilastro” presso la __________

Assicurazioni intestata alla moglie. Egli ha rammentato come a un'udienza dell'8 settembre

2008, tenutasi nella procedura a tutela dell'unione coniugale, le parti avessero

pattuito che le spese inerenti alla particella n. 40 RFD di L__________, com­preso

il pagamento degli interessi e dell'ammortamento ipotecario, fossero “interamente

a carico della moglie a partire dal 1° ottobre 2008, ritenuto che ciò che è già

stato pagato non dà adito a pretese e che i coniugi rimangono debitori solidali

del mutuoˮ. E siccome la polizza in questione era stata data in pegno alla

banca creditrice come ammortamento indiretto del debito ipotecario, con tale

accordo il marito doveva ritenersi “tacitato in merito a quanto versato a tale

titolo fino all'accordo cautelare”.

L'appellante oppone che le

spese contemplate dall'accordo del­l'8 settembre 2008 erano “quelle

correnti di manutenzione e uso del fondo rimasto alla moglie e non gli

ammortamenti che vanno ad aumentarne il valore”. Se non che, davanti al primo

giudice egli si è limitato a deplorare che la compagnia assicurativa non fosse

stata in grado di confermare il pagamento da parte sua di complessivi fr. 30 385.– per i premi dal 2004 al 2008, soggiungendo:

“È per contro accertato che dal 2009 in poi, poiché così le parti hanno

convenuto di fronte a questo giudice, ogni spesa inerente [al]l'immobile part. n.

40 RFD di L__________, per cui la polizza in questione è data a pegno, è stata

assunta dalla moglie” (memoriale conclusivo, pag. 9 in fine). La tesi avanzata

in questa sede è pertanto nuova e, come tale, irricevibile (art. 317 cpv. 1

CPC).

8. Il Pretore ha

ordinato la cancellazione di un precetto esecutivo n. __________ emesso dall'Ufficio

esecuzioni di Locarno su domanda dell'appellante a AO 1 per l'incasso di fr. 617 243.35 con interessi del 5% dal 1° gennaio 2004

quale “recupero investimenti nella proprietà immobiliare dell'escussa part. n.

40 RFD di L__________”, il credito in esecuzione (doc. S) potendo essere

compensato – secondo il Pretore – con quanto AP 1 deve alla moglie in virtù

dell'art. 124 vCC. L'appellante ribadisce che le sue pretese sono legittime, ragion

per cui la procedura d'incasso deve continuare. In realtà la domanda non sembra

avere portata propria, ma essere subordinata all'accogli­mento dell'appello – infruttuoso

– sulla liquidazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi. Sia come sia, la

gestione del registro delle esecuzioni, inclusa la comunicazione di informazioni

a terzi giusta l'art. 8a LEF, rientra nell'esclusiva competenza del­l'Ufficio

di esecuzione che tiene il registro, non in quella del giudice civile, neppure ove

questi sia adito con un'azione di inesistenza del credito posto in esecuzione

(sentenza del Tribunale federale 4A_440/2014 consid. 4.2, in: RSPC 2015 pag.

179). La richiesta di cancellazione di un'esecuzione – ovvero il divieto di

comunicazione a terzi secondo l'art. 8a cpv. 3 LEF – dev'essere diretta perciò

all'Ufficio di esecuzione, il quale deciderà se sono date le condizioni per accoglierla,

in particolare se l'esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata da una

decisione giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) oppure se essa risulta

ingiustificata sin dall'inizio in modo indiscutibile da una decisione

giudiziale (per esempio di disconoscimento o di inesistenza di debito). La

decisione dell'Uffi­cio potrà poi essere impugnata con ricorso all'Autorità di vigilanza (art. 13, 17 e 18 LEF), non al giudice

civile (RtiD II-2017 pag. 864; II CCA, sentenza inc. 12.2015.208 del 7 feb­braio

2017 consid. 11).

Considerandi

II. Sul riparto della

previdenza professionale

9.

Nella sentenza impugnata il Pretore ha riconosciuto alla

moglie un'indennità giusta l'art. 124 cpv. 1 vCC poiché in pendenza di causa era

sopraggiunto un caso di previdenza, il marito essendo stato dichiarato invalido

al 50% dal 1° luglio 2013. Egli ha accertato che a quel momento AP 1

aveva una prestazione d'uscita di fr. 120 445.–

(compreso il prelievo anticipato per l'acquisto di un'abitazione), mentre la

moglie ne aveva una il 31 luglio 2015 di fr. 9440.–. Ne ha dedotto, il

Pretore, che “ipotizzando una divisione a metà”, alla moglie sarebbe spettato un

conguaglio di fr. 55 502.50. Ciò premesso,

egli ha rilevato che essa, quarantasettenne, “ha sempre lavorato e ha buone

possibilità di incrementare la sua attività, beneficia di due polizze ʻterzo

pilastro’ ed è proprietaria di un immobile da reddito ed è già oggi o almeno

dai 12 anni della figlia in grado di mantenersi autonomamente”, mentre il marito,

a 55 anni, “è invalido al 50% per una cardiopatia, non ha un lavoro e non ha

alcuna previdenza privata né sostanza, è proprietario di un immobile di cui la

sua nuova compagna ha l'usufrutto e deve mantenere la figlia S__________ e la

nuova figlia G__________ oltre che la nuova convivente che non risulta svolgere

attività lavorative”. Nelle condizioni descritte egli ha stimato così che la

situazione dell'una apparisse migliore rispetto a quella dell'altro e, ricordato

come il marito debba corrisponde alla moglie fr. 41

361.

– in esito alla liquidazione dei rapporti patrimoniali, ha ritenuto

equo fissare un'indennità in favore di AO 1 “di pari importo, sicché le parti

potranno compensare i rispettivi creditiˮ.

a) L'appellante

contesta l'opinione del Pretore. Sostiene che alla luce della “catastrofica”

situazione accertata dal primo giudice si dia un manifesto squilibrio a

profitto della moglie. A suo parere non appare equo riconoscere a quest'ultima

un'indennità. Chiede perciò di suddividere unicamente la prestazione d'uscita da

lei maturata in costanza di matrimonio.

b) Il

1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero sul

conguaglio della previdenza in caso di divorzio, del 19 giugno 2015 (RU 2014

pag. 2313). La novella prevede la suddivisione degli averi pensionistici

acquisiti durante il matrimonio quand'anche uno dei coniugi percepisca già una

rendita di vecchiaia o di invalidità al momento in cui è promossa azione di

divorzio (pur non avendo ancora raggiunto l'età del pensionamento:

art. 124 nCC). Inoltre essa dispone il conguaglio delle prestazioni

acquisite dalla celebrazione del matrimonio fino al momento in cui è promossa

la causa di divorzio (art. 122 nCC) e non più fino al passaggio in giudicato

della relativa sentenza. Dal profilo processuale è decisivo così il momento

della litispendenza secondo l'art. 62 CPC. “Il fatto che in conseguenza di ciò

le prestazioni d'uscita accumulate durante la procedura di divorzio non vengano

[più] divise per metà va accettato nella misura in cui serve a trovare una soluzione

semplice” (FF 2013 pag. 4170 in alto). Il nuovo diritto è applicabile anche

alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 7d

cpv. 2 tit. fin. CC, art. 407b cpv. 1 CPC).

c) Una

corrente di pensiero ritiene invero che nel caso in cui il principio del divorzio

sia passato in giudicato anteriormente al 1° gennaio 2017 e davanti alla

giurisdizione di appello resti litigiosa unica­mente la regolamentazione della

previdenza professionale, decisiva per calcolare le rispettive pretese previdenziali

rimanga la data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (Jungo/Grütter

in: FamKomm Schei­dung, vol. I, 3ª

edizione, n. 9 ad art. 7d tit. fin. CC; Tribunale cantonale di

Friburgo, I Corte civile, sentenza n. 101 2016 405 del 17 ago­sto 2017). In

concreto lo scioglimento del matrimonio è stato

pronunciato il 31 marzo 2016, ma siccome fino al 27 novembre 2017 l'appello

di AP 1 non è stato oggetto di notificazione, il principio del divorzio non era

passato in giudicato, ove appena si pensi che AO 1 avrebbe ancora potuto

presentare appello incidentale. Non vi è ragione quindi per non applicare la

legge nuova.

d) Sta

di fatto che nel nuovo diritto la questione della data determinante per il

calcolo delle prestazioni d'uscita in materia di previdenza professionale non

manca di controversie. Geiser (Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, Was bringt das neue Recht?, in: AJP/PJA 10/2015

pag. 1386), Schwander

(Grundsätze des intertemporalen Rechts und ihre Anwendung auf neuere

Gesetzesrevisionen, in: AJP/PJA 1/2017 pag. 1586), Grütter (Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, in:

FamPra.ch 2017 pag. 130), Jungo/Grütter (in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ª edi­zione, n. 7 ad art. 7d

tit. fin. CC), Oberson/ Waelti (Nouvelles

règles de partage de la prévoyance: les enjeux du point de vue judiciaire, in:

FamPra.ch 2017 pag. 105) e Dolder (Betreuungs­unterhalt: Verfahren

und übergang, in: FamPra.ch 2016

pag. 917) propendono, nelle cause di divorzio pendenti, per un riparto

delle prestazioni d'uscita calcolato non anteriormente al 1° gennaio 2017 in

virtù del principio dell'irretroattività delle leggi. A mente loro l'applicazione

del nuovo diritto a cause di divorzio in corso da molto tempo condurrebbe a risultati

non voluti dal legislatore e contrari al principio dell'affidamento. Tale opinione

è condivisa dal­l'Obergericht del Canton Zurigo (sentenza LC160041-O/U del

23.

giugno 2017) e dal Tribunale cantonale vodese (sentenza HC/2017/1119 del 10

gennaio 2018).

Fankhauser

non condivide la tesi che precede, rilevando – in sintesi – che l'art. 7d

cpv. 2 tit. fin. CC è chiaro e conforme alla volontà del legislatore, sia

perché la questione della retroattività non è stata trascurata durante i

dibattiti parlamentari, sia perché la norma transitoria è identica a quella promul­gata

in concomitanza con l'introduzione del nuovo diritto del divorzio. E in quel contesto

il diritto al riparto della previdenza professionale è stato applicato sin

dall'avvio delle cause anche ai processi pendenti. L'autore ricorda inoltre che

il matrimonio si traduce in un rapporto giuridico duraturo, sicché in contingenze

del genere non può parlarsi di retroattività propria, mentre il principio dell'affidamento

va bilanciato tenendo conto delle aspettative che possono avere entrambi i coniugi, e non solo il coniuge che risulta

svantaggiato dal­l'ap­plicazione della legge nuova. Per di più, la data

del 1° gennaio 2017 costituirebbe una decorrenza teorica, che non è quella dell'inizio

del processo né quella dell'emanazione della sentenza (Ein Dritter Stichtag zwi­schen

altem und neuem Vorsorgeaus­gleich in: FamPra.ch 2017 pag. 158 segg.). Tale opinione

di dottrina è stato seguito dal Tribunale cantonale lucernese (sentenza 3B 17

31.

del 6 dicembre 2017 in: LGVE 2017 II n. 9) e, implicitamente, da questa

Camera nella sentenza inc. 11.2015.92 del 22 settembre 2017, consid. 6d.

e) Nel

caso specifico conviene attenersi a quest'ultimo indirizzo. È possibile che

nell'ipotesi di lunghi processi l'applicazione del nuovo diritto possa apparire

insoddisfacente, ma ciò vale per tutte le questioni di diritto transitorio.

L'art. 7d cpv. 2 tit. fin. CC è chiaro e dispone univocamente che

la legge nuova vale per tutte le cause di divorzio pendenti dinanzi a un'autorità

cantonale. Non prevede distinzioni. Introdurre una terza data determinante per

la suddivisione degli averi pensionistici si tradurrebbe in una creazione

legislativa nel senso del­l'art. 1 cpv. 2 CC, tanto meno giustificata ove

si consideri che – come rammenta l'autore citato dianzi – l'art. 7d

cpv. 2 tit. fin. CC rispecchia i principi adottati dal legislatore al momento

di varare il nuovo diritto del divorzio, del 26 giugno 1998 (art. 7a

segg. tit. fin. CC). Nessuno ha preteso allora che alle cause di divorzio

pendenti le nuove norme sul riparto delle prestazioni previdenziali valessero

solo dal 1° gennaio 2000. Anche perché l'applicazione della legge nuova ai

matrimoni esistenti connota tutt'al più un caso di retroattività impropria (applicazione

della legge nuova a situazioni che hanno avuto origine sotto la pregressa

normativa, ma che perdurano ancora dopo la modifica della medesima), non suscettibile

di ledere diritti acquisiti.

Si

dà atto che un coniuge poteva contare, nelle cause di divorzio promosse

anteriormente al 1° gennaio 2017, sul fatto che le prestazioni d'uscita dalla

previdenza professionale sarebbero state suddivise allo scioglimento del matrimonio.

Si deve dare atto però che – come fa notare Fankhauser

– anche l'altro coniuge deve poter contare a un certo punto sulla previsione

che, in un pro­cesso di lunga durata, la situazione al momento del divorzio sia

giudicata sulla base della legge applicabile a quel momento. Poco giova il

parallelismo con le analoghe disposizio­ni transitorie sul nuovo diritto del

mantenimento (art. 13cbis cpv. 1 tit. fin. CC). Un'applicazione di norme sul

mantenimento a situazioni precedenti la loro entrata in vigore non è infatti

prospettabile, non potendosi tornare a vivere nel passato (in peritum non

vivitur). Ne segue che, nel complesso, tutto induce ad applicare in

concreto il diritto nuovo, ovvero a determinare la suddivisone delle

prestazioni previdenziali sulla scorta della situazione del gior­no in cui

l'azione

di divorzio è stata promossa, il 30 giugno 2011.

f) Premesso

ciò, il 30 giugno 2011 AP 1 non era ancora stato dichiarato invalido (al 50%), il

che è avvenuto con decisione

dell'Assicurazione omonima solo il 4 luglio 2014, seppure retroattivamente

dal 1° maggio 2013 (doc. 17). Anche il suo istituto di previdenza gli ha riconosciuto

il diritto a una mezza rendita solo da allora. Se non che, come detto, un caso

di previdenza che si verifica unicamente durante la causa di divorzio è

ininfluente (Grütter, op. cit.,

pag 133). Ne discende che in concreto il riparto delle prestazioni d'uscita fra

coniugi va attuato – per principio – secondo la regola ordinaria del­l'art. 123

cpv. 1 nCC (divisione a metà delle prestazioni acquisite), non secondo la norma

particolare del­l'art. 124 cpv. 1 nCC (che disciplina l'eventualità in cui

sia già sopraggiunto un caso di previdenza; analogamente: I CCA, sentenza

11.2015.92

del 22 settembre 2017, consid. 6d).

Quanto

al prelievo anticipato di fr. 214 259.–

del 22 novembre 2010, come ha accertato il Pretore, AP 1 ha potuto riscuotere

la somma senza il consenso della moglie per avere indicato al proprio istituto

previdenziale di non essere più sposato, allegando al proposito la sentenza di

divorzio del primo matrimonio (richiami IV e XXIII). Sta di

fatto

che il prelevamento è avvenuto. Ciò stante, secondo l'art. 30c cpv.

6.

LPP in caso di divorzio prima del sopraggiun­gere di un caso di

previdenza, il prelievo anticipato è considerato una prestazione di libero

passaggio ed è diviso a nor­ma degli articoli 123 CC, 280 e 281 CPC e 22 a 22b

LFLP. Se prima del divorzio invece è già

sopraggiunto per il coniuge assicurato un caso di previdenza, il denaro non è

più bloccato e i fondi investiti nell'alloggio non rientrano più nel circuito

previdenziale, ma devono essere trattati nel quadro della liquidazione del

regime matrimoniale, come nel caso di un versamento in contanti del “secondo

pilastro” (DTF 141 III 148 consid. 4.2.1; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 613 n. 1015 segg.; v. anche RtiD

II-2011 pag. 685 n. 10c).

g) Visto

quanto precede, con il proprio agire fraudolento AP 1 ha ridotto la sua prestazione

di libero passaggio al 30 giugno 2011 a soli fr. 9788.20, senza che il prelievo

possa essere considerato nell'ambito dello scioglimento del regime matrimoniale

poiché i coniugi sono sottoposti alla separazione dei beni. E in caso di

conguaglio impossibile, non rimane che far capo all'art. 124e cpv. 1 nCC,

secondo cui il coniuge debitore deve al coniuge creditore un'indennità adeguata

sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita (Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle

en cas de divor­ce, in: FamPra.ch 2017 pag. 10 a metà). Per determinare l'indennità

adeguata si ricorre, per analogia, ai criteri sviluppati dalla dottrina e dalla

giurisprudenza in applicazione all'art. 124

cpv. 1 vCC (Jungo/Grütter,

op. cit., n. 8 ad art. 124e CC). Si procede così in due tappe. In primo

luogo il giudice determina l'entità dell'indennizzo secondo il diritto e l'equità

(art. 4 CC), ispirandosi alla regola dell'art. 123 nCC che prevede il riparto a

metà della prestazione d'uscita maturata dal coniuge debitore. In secondo luogo

egli valuta la concreta situazione economica in cui vengono a trovarsi le

parti, in specie dopo la liquidazione del regime

dei beni, e le loro condizioni finanziarie dopo il divorzio (DTF 133 III 404 consid. 3.2; I CCA, sentenza

inc. 11.2016.58 del 26 dicembre 2016, consid. 6 con riferimenti). In

tale ambito occorre tenere calcolo altresì del­l'art. 123 cpv. 2 CC, per quanto

la norma si riferisca unicamente al riparto della prestazione d'uscita secondo

l'art. 122 CC (DTF 137 III 52 consid. 3.1).

h) Nel

caso in esame la cassa pensione di AP 1 (A__________ SA) ha attestato, sulla

scorta dei dati aggiornati in appello, una prestazione di libero passaggio il

30.

giugno 2011 di fr. 9788.20 e un prelievo anticipato della prestazione di

libero passaggio di fr. 214 259.–, senza

indicare quale fosse la prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio

(“non nota”). In un attestato del 9 agosto 2013 la cassa aveva indicato tuttavia

l'importo in fr. 109 583.85 (richiamo

VIII), cifra che risulta anche dalla dichiarazione dell'Istituto di __________,

cui l'appellante era affiliato (richiamo XXIV), e che non è contestato dalle

parti. Tenuto calcolo degli interessi accumulati sulla prestazione prima del

matrimonio (fr. 19 029.– con i tassi d'interesse

applicati dalla A__________: richiamo VIII), la prestazione da dividere va

fissata in fr. 95 438.–. Quanto alla

moglie, dal certificato della S__________ si evince una prestazione di libero

passaggio, il 30 giugno 2011, di fr. 5744.–. Ne seguirebbe un conguaglio previdenziale

in favore di lei di fr. 44 847.–.

i) Relativamente

alla situazione finanziaria di AP 1, egli non consta esercitare alcuna attività

lucrativa, nemmeno a tempo parziale. Come si vedrà oltre (consid. 11), ad ogni

modo, il fatto di essersi licenziato in tronco dalle A__________ SA non è

oggettivamente giustificabile. A lui va imputato quindi il reddito (ascrittogli

anche dal Pretore: sentenza impugnata. pag. 44 in alto) di fr. 4900.–

mensili che egli conseguiva prima di lasciare il posto di lavoro. Circa il fabbisogno

minimo di fr. 3085.– mensili, esso non è contestato. In liquidazione del regime

matrimoniale, poi, l'appellante ottiene fr. 41 361.–,

mentre con il noto prelievo dal “secondo pilastro” ha acquistato la particella

n. 299 RFD di G__________, gravandola di usufrutto in favore della seconda

moglie. D'altro lato non si deve dimenticare che l'interessato è parzialmente

invalido, è cardiopatico e deve partecipare al mantenimento della figlia G__________,

nata il 7 febbraio 2011.

l) Per

quel che è di AO 1, secondo gli accertamenti (non contestati) del Pretore, essa consegue un reddito di fr. 3070.–

mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3170.– mensili. In liquidazione

del regime matrimoniale inoltre essa deve versare al marito fr. 41 361.–. L'interessata potrebbe aumentare nondimeno

il suo grado d'occupazione e alimentare così il suo avere pensionistico. Essa è

titolare altresì di due polizze del “terzo pilastro” (richiami IX e X), è

proprietaria del noto immobile a L__________ (che genera reddito) e di altri

fondi a L__________ e a M__________, seppure di natura agricola e boschiva. Infine

essa disponeva il 31 dicembre 2014 di “titoli e capitali” per complessivi fr. 147 022.– (tassazione nell'incarto fiscale, richiamo

XX).

m)

Alla luce di quanto precede risulta in effetti uno squilibrio tra la situazione

economica del marito e quella della moglie dopo il divorzio, la seconda apparendo

più favorevole della prima. E contrariamente al vecchio diritto, l'attuale art. 124b

cpv. 2 CC permette al giudice di derogare al vicendevole dimezzamento delle

presta­zioni d'uscita non solo in caso di “manifesta iniquità”, ma già in caso

di situazione iniqua. Che in concreto possa parlarsi di iniquità tuttavia

è dubbio, mere differenze nella situazione patrimoniale e nelle prospettive

reddituali dei coniugi non bastando per derogare al principio del riparto a

metà, mentre non tutte le disparità che risultano dalla divisione per metà

della previdenza professionale, o che la divisione lascia sussistere, sono

motivi gravi (FF 2013 pag. 4182). Per di più, nella fattispecie eventuali lacune

previdenziali sono riconducibili al medesimo AP 1, il quale alla sua età ha rinunciato

repentinamente a un'attività lucrativa (solo perché il Pretore non gli riconosceva

determinati costi d'automobile nel fabbisogno minimo) e ha prelevato abusivamente

pressoché tutto l'avere pensionistico per acquistare un immobile, concedendo

senza giustificazioni oggettive alla seconda moglie una servitù di usufrutto sul

medesimo. In definitiva, il conguaglio previdenziale in favore della moglie sarebbe

di fr. 44 847.– (sopra, lett. h), finanche

più alto di quello di fr. 41 361.– riconosciuto

a AO 1 dal Pretore. Anche su questo punto l'appello principale è destinato pertanto

all'insuccesso.

n) In

merito al pagamento dell'indennità, la situazione economica del marito non

permette di far fronte al versamento. L'art. 22f cpv. 1 LFLP consente

tuttavia al giudice di prescrivere nella sentenza di divorzio che una parte

della prestazione d'uscita sia imputata sull'indennità, sicché l'istituto di previdenza

cui AP 1 è assicurato va invitato a trasferire a quello di AO 1 l'importo di

fr. 9788.20 ancora esistente il 30 giugno 2011 (art. 22f cpv. 3 LFLP).

Per il resto, vista l'impossibilità di attuare il conguaglio con fondi

previdenziali, occorre prevedere un versamento in capitale, analogamente a

quanto dispone l'art. 124d CC, e procedere al conguaglio di conseguenza.

AO 1 va autorizzata così a compensare la sua pretesa con quanto spetterebbe a AP

1.

in liquidazione dei rapporti patrimoniali.

III. Sul contributo di

mantenimento per la figlia

10.

Il Pretore ha calcolato

le entrate dell'appellante in fr. 4900.– mensili (fr. 1086.– di rendita AI, fr.

1872.65

di rendita LPP, fr. 50.– percepiti dall'istituto R__________ SA e

fr. 1900.– di reddito ipotetico) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3085.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore convivente

fr. 850.–, alloggio fr. 870.– [già dedotta la quota compresa nel

fabbisogno in denaro della figlia], premio della cassa malati fr. 525.–,

costi d'automobile di fr. 690.–, spese di trasferta fr. 150.–).

Relativamente a AO 1, egli ha constatato un reddito di fr. 3080.– mensili e un

fabbisogno minimo di fr. 3140.– mensili.

Il fabbisogno in denaro di

S__________ è stato determinato dal Pretore secondo le raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo, adeguando il costo effettivo dell'alloggio in fr. 300.– e la

posta per cura e educazione (prestata dalla madre in natura) al 60%, togliendo

le rendite completive LPP e AI di fr. 374.50 e fr. 435.– mensili, deducendo

gli assegni familiari di fr. 200.– mensili e aggiungendo una spesa ricorrente

per occhiali di fr. 25.– mensili, onde un totale di fr. 560.– mensili fino al

30.

settembre 2016 (12° compleanno), di fr. 835.– mensili dal 1° ottobre 2016 al

30.

settembre 2020 (16° compleanno) e di fr. 980.– mensili dopo di

allora (considerando l'intera posta cura ed educazione, la madre lavorando a

quel momento al 100%, ma deducendo l'assegno di formazione di fr. 250.– mensili

sostitutivo di quello di fr. 200.– mensili).

Quanto al fabbisogno in

denaro di G__________, il Pretore l'ha definito adattando il costo effettivo dell'alloggio

a fr. 290.– mensili, deducendo le rendite di fr. 75.– mensili fino al 28

febbraio 2017 (6° compleanno), di fr. 228.– mensili dal 1° marzo 2017

al 28 febbraio 2023 (12° compleanno) e di fr. 548.– mensili dal 1° marzo

2023.

Accertato un margine disponibile di almeno fr. 1815.– mensili, il

Pretore ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per S__________

di fr. 560.– mensili fino al 30 settembre 2016, aumentato a fr. 835.–

mensili dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2020 e a fr. 1000.–

mensili fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o

professionale.

11.

Per quel che riguarda

le entrate di AP 1, il Pretore ha imputato a quest'ultimo, come si è accennato

(consid. 10), un reddito ipotetico di fr. 1900.– mensili oltre alle rendite di invalidità

e al piccolo introito percepito per lo svolgimento di corsi all'Istituto R__________

SA, confermando quanto deciso in via cautelare con decreto del 25 marzo 2016. Già

in quella decisione egli aveva ritenuto che la giustificazione da lui addotta per

licenziarsi in tronco dalla A__________ SA in seguito al mancato riconoscimento

di spese d'automobile nel fabbisogno minimo (decreto “supercautelare” del 15

ottobre 2015) non giustificava un abbandono immediato dell'impiego. Il Pretore non

ha disconosciuto che la A__________ SA confermava l'impossibilità di raggiungere

il posto di lavoro con mezzi pubblici, ma ha considerato che AP 1 avrebbe

potuto chiedere una modifica del decreto “supercautelare” facendo valere siffatta

circostanza. Inoltre, secondo il Pretore, l'interessato avrebbe potuto mettere

a frutto la sua residua capacità lucrativa. Gli ha imputato perciò il guadagno

di fr. 1900.– mensili conseguito fino ad allora per la sua attività al 30%

presso la A__________ SA.

a) L'appellante

contesta il reddito ipotetico, ribadendo di essere stato costretto a

licenziarsi perché nel suo fabbisogno minimo non gli erano state riconosciute le

spese d'automobile per recarsi sul posto di lavoro, necessarie non solo perché

egli soffre di cardiopatia, ma anche perché la sede della A__________ SA non è

raggiungibile con i mezzi pubblici. Inoltre egli sostiene di avere concordato il

proprio licenziamento con la A__________ SA, non riuscendo a conciliare l'orario

di lavoro con quello dei bus. L'appellante fa valere altresì di avere tentato

inutilmente di fondare una scuola guida nei locali oggetto del suo diritto d'abitazione,

cercando di conservare il brevetto d'insegnante, ma di aver dovuto rinunciare

per i costi d'iscrizione. Egli fa valere così di non avere più alcuna

potenzialità lucrativa, giacché a 55 anni egli è gravemente cardiopatico, tanto

da essere al beneficio di una rendita AI, ed è oberato di debiti, “ciò che di

rimando lo rendono un possibile dipendente come inappetibile”. Infine egli

contesta gli adeguamenti del contributo alimentare per la figlia, poiché in

previsione di tutta una serie di cambiamenti che potrebbero intervenire il

Pretore avrebbe dovuto considerare solo i parametri attuali e lasciare gli

adeguamenti a successive eventuali procedure di modifica.

b) In

materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito

effettivamente conseguito da un coniuge. Se questi ha l'effettiva e ragionevole

possibilità di guadagnare di più dando prova di impegno, fa stato il reddito

ipotetico. Un reddito ipotetico non va tuttavia determinato in astratto. A parte

il caso in cui un coniuge abbia ridotto deliberatamente i suoi introiti per recare

pregiudizio agli interessi del creditore alimentare (DTF 143 III 237 consid.

3.

), il reddito ipotetico dev'essere alla concreta portata del soggetto (DTF

137.

III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d,

II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2015.3 del 28

febbraio 2017, consid. 6b). Il giudice deve valutare anzitutto se si può ragionevolmente

esigere che l'interessato eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo

conto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In

seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare

simile attività e quale sia il reddito conse­guibile, te­nendo cal­colo sempre

dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che

della situazione sul mer­cato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III

120.

consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735

consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).

c) Non

a torto l'appellante si duole che nel decreto “supercautelare” del 5 ottobre

2015.

il Pretore abbia rifiutato ingiustificatamente di inserire nel fabbisogno

minimo di lui le spese d'automobile per raggiungere il posto di lavoro, riconoscendogli

solo quelle dell'abbonamento “arcobaleno”. Non si vede in effetti come

l'interessato avrebbe potuto arrivare con mezzi pubblici alla sede delle A__________

SA. D'altro lato non si giustifica nemmeno la decisione dell'appellante di licenziarsi

in tronco appena 10 giorni dopo l'emanazione del decreto “supercautelare”, senza

nemmeno tentare di chiedere al Pretore una modifica del decreto medesimo allegando

quanto figura nella lettera 21 ottobre 2015 delle A__________ SA (nel fascicolo

“atti accessori di causa”). Consapevole dei suoi doveri di mantenimento verso moglie e figlia, AP

1.

non poteva semplicemente licenziarsi in tronco, azzerando unilateralmente

ogni reddito da attività lucrativa. Patrocinato da un legale, egli avrebbe

dovuto ribadire prima di tutto le sue buone ragioni davanti al primo giudice. Che

ormai egli non possa più tornare sui suoi passi,

a questo punto, poco giova (DTF 143

III 237 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5A_97/2017 del 23

agosto 2017 consid. 7.1.1).

d) Si

ricordi inoltre che, trattandosi di contributi alimentari per minorenni,

un genitore non può modificare liberamente le proprie condizioni di vita se ciò

influisce sulla capacità di far fronte al fabbisogno

in denaro dei ragazzi (DTF 137 III 121 consid. 3.1; sentenza del

Tribunale federale 5A_280/2016 del 18 novembre 2016, consid. 4.4.1; analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2015.7 del 22 dicembre 2016, consid. 7). In concreto nulla è dato di sapere sugli sforzi intrapresi dall'appellante dopo essersi licenziato per ricuperare le proprie risorse

personali e mettere a frutto le sue esperienze. Non si trascura

che egli è ultracinquantenne e che ciò non avrebbe agevolato una possibile integrazione

quale dipendente nel mondo dell'impiego, tanto meno in altri comparti professionali

(I CCA, sentenza inc. 11.2015.3 del 27 febbraio 2017, consid. 6b con

rinvii), né si scorda che egli è car­diopatico, inabile al lavoro al 50%. Non

consta tuttavia che rispetto a quando egli era alle dipendenze della A__________

SA il suo stato di salute sia peggiorato al punto da impedirgli di svolgere un'attività

lucrativa parziale. Per il resto, nulla dimostra che l'apertura di una scuola

guida necessitasse dell'appartamento a L__________, non destinato a ospitare

attività commerciali (sopra, consid. 4b), né che la rinuncia “al brevetto d'insegnamento” sia dipeso dall'entità dei costi d'iscrizione ai corsi di

aggiornamento professionale. Nelle circostanze descritte non soccorrono motivi,

in ultima analisi, per scostarsi della valutazione del Pretore, che ha accertato

il reddito potenziale dell'interessato in fr. 4900.– mensili.

e) Quanto

al fatto che il Pretore abbia fissato il contributo di mantenimento per S__________

adattandolo in funzione delle fasce d'età, l'appellante dimentica che secondo l'art.

286.

cpv. 1 CC il giudice può ordinare che il contributo alimentare sia

aumentato in caso di determinate modificazioni dei bisogni del figlio. Egli può

prevedere così elementi concreti relativi a un prossimo cambiamento delle

circostanze, in modo da evitare, per quanto possibile, una procedura di

modifica (sentenza del Tribunale federale 5A_666/2016

del 25 aprile 2017 consid., 3.3.3 con rinvio a DTF 120 II 292 5 consid. 4b). I

contributi di mantenimento stabiliti in una sentenza di divorzio sono destinati

– di regola – a durare, sicché il loro aggiustamento secondo l'età è

generalmente ammesso e largamente invalso nella

prassi giudiziaria ticinese (I CCA, sentenza inc. 11.2006.135 del 30.11.2007

consid., 6; v. anche Perrin in: Commentaire

romand, CC I, Basilea 2010, n. 5 ad art. 286; Breitschmid

in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 23 ad art. 286; Meier/Stettler, Droit civil suisse,

Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 731 n. 1096 seg.). Le doglianze del­l'appellante

al proposito non possono quindi trovare ascolto.

12.

Riguardo alle spese

straordinarie per S__________ (art. 286 cpv. 3 CC), il Pretore ha

riconosciuto i costi per cure dentarie di complessivi fr. 908.30 (fr. 25.50 nel

2014.

e fr. 882.80 nel 2015, già dedotto il contributo della cassa malati), di

cui la metà a carico del padre (fr. 454.–), la cui disponibilità permetteva l'esborso.

L'appellante non contesta il principio della ripartizione delle spese

straordinarie, ma sottolinea che queste devono essere preventivamente discusse

e concordate tra genitori, ciò che non è stato il caso in concreto, tanto meno ove

si consideri che quelle dentistiche rientrano nel contributo ordinario.

a) I

criteri che disciplinano la rifusione di spese straordinarie sulla base dell'art.

286.

cpv. 3 CC sono già stati riassunti da questa Camera (da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2015.3 del 28 febbraio 2017, consid.

5a con rinvii). Al riguardo basti rammentare che tali costi devono riferirsi a

esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che non sono state preventivate

quando è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) il contributo

alimentare ordinario e che tale contributo non permette di coprire. Se l'esigenza

è già nota o prevedibile al momento in cui è fissato il contributo alimentare

ordinario, essa va presa in considerazione in quell'ambito (sentenza del

Tribunale federale 5A_760/2016 del 5 settembre 2017 consid. 6.2). Per converso,

un genitore affidatario non può affrontare spese per i figli a piacimento e

pretenderne poi automaticamente il rimborso dall'altro. Al contrario: dandosi

una spesa straordinaria, egli deve avvertire l'altro genitore e, incontrando

opposizioni, rivolgersi di volta in volta al giudice, il quale stabilisce una

somma precisa a copertura di esigenze documentate e quantificate, determinando

la chiave di riparto secondo le concrete possibilità dei genitori (I CCA,

sentenza inc. 11.2015.3 del 28 febbraio 2017 consid.

5a con rinvii).

b) Nel

caso specifico AP 1 lamenta a ragione di non essere stato previamente interpellato

sull'entità dei costi. Non asserisce tuttavia che questi fossero inutili o non fossero

nell'interesse della figlia, tanto meno se si pensa che si ricon­ducono a un intervento

di correzione ortodontica di chirurgia maxillo-facciale e sono assunti nella

misura del 75% dalla cassa malati (doc. 115). Per quanto deplorevole possa apparire

la mancata informazione dell'appellante, ciò non giustifica dunque un rifiuto a

detrimento della figlia. Né un trattamento di correzione ortodontica può

considerarsi una spesa ordinaria, rientrante nella voce weitere Kosten

delle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo come quelle per un normale dentista (Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar

Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 19 ad art. 286 CC). Quanto alla

possibilità di affrontare la spesa, come si è visto AP 1 conserva una

disponibilità finanziaria sufficiente per permettergli il pagamento della

quota. In proposito l'appello è destinato di conseguenza all'insuccesso.

IV. Sull'esercizio dell'autorità

parentale

13.

Accertato che le parti

concordano sull'affidamento della figlia alla madre, il Pretore ha ricordato

che già nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale egli aveva ravvisato

gli estremi per attribuire l'autorità parentale alla sola madre, AP 1 rifiutandosi

di parlare con lei e anche solo di vederla. Anzi, dal maggio 2012, per sua

stessa ammissione, l'interessato non eser­citava più nemmeno il diritto di

visita, “poiché a suo dire troppo gravoso per lui”. La situazione non risultando

mutata dopo di allora, il Pretore ha ritenuto che “il conflitto fra genitori

non si sia per nulla attenuato e che, di conseguenza, il bene di S__________ imponga

di mantenere l'autorità esclusiva a favore della madre”. A suo parere, se il padre

continua a non comunicare con la madre “è evidente che non vi sia modo che i

genitori possano veramente collaborare e prendere insieme decisioni importanti

riguardo alla figlia”.

a) AP

1.

lamenta anzitutto che il Pretore non ha sentito la figlia, ascolto che è

obbligatorio in tutte le cause di divorzio e che in concreto era “doppiamente importante”,

poiché tra i genitori vige tuttora un conflitto che “ha allontanato la figlia

dal padre”. L'appellante si duole altresì che la curatela edu­cativa, istituita

già durante la procedura a protezione del­l'unione coniugale, non sia mai stata

attivata dall'autorità tutoria, ciò che ha aggravato gli ostacoli frapposti

dalla moglie. La decisione del primo giudice costituisce pertanto, a suo modo

di vedere, un'ingiusta punizione che lo allontana ancor più da S__________. L'appellante

sostiene inoltre che nella fattispecie il conflitto è alimentato dalla moglie,

la quale sin dalla separazione ha iniziato una nuova convivenza, destinata al

matrimonio, escludendo lui dalla vita della figlia e facendo assumere il ruolo

di padre al nuovo compagno. In definitiva egli si ritrova ad avere un rapporto

precario con la figlia per quanto nulla gli sia imputato riguardo alle sue capacità

genitoriali. Anzi, persino la suocera l'ha definito ‟un bravo papàˮ.

b) Finché

minorenni, i figli sono soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e

della madre. Nell'ambito di una procedura di divorzio il giudice attribuisce

l'autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se ciò è necessario per

tutelare il bene del figlio (art. 298 cpv. 1 CC). L'autorità parentale congiunta

è presunta nell'interesse del figlio, sicché va accantonata soltanto se è certo

che, in via eccezionale, una soluzione diversa sia più adatta a tutelare gli interessi

del minorenne (sentenza del Tribunale federale 5A_22/2016 del 2 settembre 2016

consid. 4.2, in: FamPra.ch 2017 pag. 370).

L'onere

di provare l'eccezione è a carico del genitore che si oppone all'autorità

parentale congiunta. Se non ravvisa elementi contrari di particolare rilievo,

il giudice decide in favore dell'autorità parentale congiunta, assicurandosi

che siano rispettate le condizioni per il relativo esercizio (I CCA, sentenza

inc. 11.2014.7 del 20 maggio 2016, consid. 12c con rimandi).

L'attribuzione

dell'autorità parentale esclusiva si legittima soltanto, in altri termini,

quando l'autorità parentale congiunta

leda

o minacci di ledere il bene del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2015.82

dell'8 settembre 2016, consid. 4a e 4b con riferimenti). Duraturi e importanti

conflitti tra genitori e problemi di comunicazione a proposito del figlio sono

un motivo per derogare al principio dell'autorità parentale congiunta unicamente

se hanno ripercussioni sul minorenne. Semplici litigi che esistono in ogni famiglia,

tanto più in caso di separazione o divorzio, non sono invece un motivo per l'attribuzione

dell'autorità parentale esclusiva a un genitore (DTF 142 III 199 consid. 3.5, 142

III 63 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 5A_903/2016 del 17 maggio

2017, consid. 4.1 e 5A_34/2017 del 4 maggio 2017, consid.

4.1

con rimandi).

c) Prima

di esaminare se le motivazioni addotte dal Pretore per rinunciare all'autorità

parentale congiunta siano pertinenti, occorre esaminare la censura formale dell'appellante,

secondo cui S__________ non è stata sentita dal primo giudice. Ora, nelle

procedure del diritto matrimoniale i figli sono personalmente e

appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la

loro età o altri gravi motivi vi si oppongano (art. 298 cpv, 1 CPC). In virtù

del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art.

296.

cpv. 1 CPC) il giudice deve sentire il figlio di propria iniziativa in

tutti i casi, salvo che gravi motivi ostino all'ascolto (sentenza del Tribunale

federale 5A_547/2017 del 26 ottobre 2017, consid. 3.2.2). L'audizione deve

avvenire, di regola, dal 6° anno in su (DTF 133 III 553 consid. 3).

d) Dagli

atti risulta che S__________ è stata sentita il 24 giugno 2011 da A__________ F__________,

del Centro coppia e famiglia di __________, nell'ambito delle misure

protettrici dell'unione coniugale. Non è più stata sentita invece nella causa di

divorzio, ancorché al momento della sentenza, il 31 marzo 2016, essa avesse

quasi 12 anni. Eppure nella fattispecie l'audizione si imponeva, già per

il fatto che in discussione era l'autorità parentale congiunta e la regolamentazione

del diritto di visita, questioni che il Pretore ha liquidato in poche righe a

fronte di una sentenza di 50 pagine. Poco importa che per il primo giudice la

situazione non risultasse mutata dopo l'emanazione della sentenza a tutela dell'unione

coniugale. Per tacere del fatto che dall'audizione erano trascorsi cinque anni,

S__________ era passata dall'infanzia all'adolescenza e si trovava confrontata a

due famiglie “ricostruite” in cui erano intervenuti eventi di rilievo. Per di

più, vista l'alta conflittualità dei genitori, le sole affermazioni di AO 1 non

potevano bastare ai fini del giudizio, tanto meno se si pensa che nessun terzo

neutrale è stato interpellato e che, inspiegabilmente, il curatore educativo

designato dal Pretore nel 2013 non è mai entrato in carica. Non risultando

motivi gravi che si opponessero all'audizione, la mancanza del Pretore non

appare sorretta da alcuna oggettiva scusante, men che meno ove si pensi che

nelle cause di stato il figlio deve imperativamente essere sentito sin dal 2000

(art. 144 cpv. 2 vCC).

e)

Nelle circostanze descritte, per quanto riguarda l'autorità parentale non

rimane che annullare la decisione impugnata. Nel passato invero questa Camera

ha ripetutamente dato prova di indulgenza circa l'ascolto dei figli, anche nei riguardi

del Pretore in questione (sentenza inc.

11.2003.75

del 2 mag­gio 2006, consid. 4). A distanza d'anni tuttavia

non è più possibile transigere, tanto meno ove sia litigioso proprio l'esercizio

dell'autorità parentale (nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2003.81

del 24 luglio 2003, consid. 3). Gli atti vanno pertanto rinviati al Pretore perché

ascolti la figlia, eventualmente per il tramite di uno specialista (cui il

giudice può sempre far capo). Vista l'età di S__________, l'audizione dovrà vertere

sulle diverse aree di vita della minore, in particolare, sul suo vissuto

familiare e sulla situazione attuale, sulle relazioni con la madre, con il

padre, con i conviventi, con i fratellastri e sorellastre, così come con altre

figure significative in famiglia o fuori della stessa, sulla scuola, su progetti

formativi, sul tempo libero, sugli hobby e le relazioni sociali, sulla salute,

sui suoi desideri e le sue aspettative in merito anche all'autorità parentale e

alle relazioni personali con il padre, sia durante la settimana sia durante le

vacanze.

V. Sulla regolamentazione

del diritto di visita

14.

Per

quanto riguarda le relazioni dell'appellante con la figlia, il Pretore ha

accertato, sulla scorta delle dichiarazioni delle parti, che “almeno dal

maggio 2012, ovvero da oltre tre anni, non viene esercitato neanche il ridotto

diritto di visita attualmente in vigore per volontà dello stesso padre”. A mente sua quindi non appare adeguato per il bene della figlia estendere il diritto di

visita, ma è opportuno “cercare di ripristinare i rapporti partendo proprio

dal minimo vigente, ovvero un fine settimana ogni due da sabato mattina a

domenica sera”. Il Pretore ha confermato inoltre la figura del curatore

educativo per assistere i genitori nella gestione delle visite con riguardo

alle esigenze della ragazza. L'appellante ribadisce, da parte sua, che nulla gli

è mai stato imputato quanto alle sue capacità genitoriali e chiede di poter frequentare

regolarmente la figlia “almeno secondo il minimo di cui alla giurisprudenza sul

fine settimana e sulle vacanze”. A suo dire, inoltre, il primo giudice ha

ignorato la necessità per S__________ di instaurare rapporti anche con la

sorellastra. In definitiva, la scarsa comunicazione tra genitori non può pregiudicare

il suo rapporto con la figlia, ove solo si pensi che grazie alla conferma del

curatore educativo la situazione è destinata a migliorare, così che “le visite

devono essere assicurate e non ridotte”.

In

realtà la mancata audizione della figlia si ripercuote anche sulla disciplina

delle relazioni personali. Determinare un diritto di visita senza sentire un

figlio pressoché dodicenne non è più ammissibile. Men che meno se si considera che

il curatore educativo designato nell'ambito delle misure a tutela dell'unione

coniugale non è mai entrato in funzione. Che in concreto l'autorità di

protezione abbia incontrato problemi nel trovare una persona che potesse

assumere il mandato (comunicazione del 6 ottobre 2015, agli atti) non impediva

al Pretore, per altro, di ascoltare S__________. Ne segue che su questo punto

il giudizio impugnato dev'essere annullato, come in materia di autorità parentale,

e gli atti rinviati al Pretore perché, sentita la figlia, decida con piena

cognizione di causa.

VI. Sull'appello incidentale

15.

AO 1 chiede che

qualora la sentenza impugnata fosse mo­dificata “in uno o più punti a parte l'adeguamento

dovuto con riferimento alla novella legislazione in relazione alla LPP”, si

respinga ogni pretesa del marito derivante dalla liquidazione dei rapporti

patrimoniali. Ci si può domandare se un appello incidentale condizionato all'eventualità

in cui sia accolto l'appello principale sia ammissibile (negativi: Hungerbühler/Bucher in: Brunner/ Gas­ser/Schwander

[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 19 ad art.

313.

con riferimenti). Ad ogni buon conto, nella fattispecie l'interessata

sostiene che il marito non ha diritto ad alcunché per gli aiuti da lui prestati

personalmente o tramite terzi nella ristrutturazione dell'immobile a L__________,

poiché – in sintesi – tutto è avvenuto prima del matrimonio. Essa non spiega

tuttavia perché la diffusa motivazione del primo giudice (sopra, consid. 3) sarebbe

censurabile. L'art. 311 cpv. 1 CPC, applicabile anche all'appello incidentale, impone

di motivare l'errato accertamento dei fatti o l'errata applicazione del diritto.

Non basta che l'appellante ribadisca il proprio convincimento, men che meno con

critiche di carattere generale (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; sentenza del

Tribunale federale 4A_474/2013 del 10 marzo 2014 consid. 3.1 in: SJ 2014 pag. 459).

Nel caso specifico l'appello incidentale non adempie i requisiti di motivazione

dell'art. 311 cpv. 1 CPC. Quanto alla richiesta di indennità sulla base dell'art.

124.

CC, la pretesa, non cifrata, è già per tale ragione inammissibile (DTF 137

III 617).

VII. Sulle spese, le

ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

16.

Le spese dell'appello

principale seguono la vicendevole soccom­benza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 esce

sconfitto sulla liquidazione dei rapporti patrimoniali, sulla divisione della

previdenza professionale e sul contributo alimentare per la figlia, mentre ottiene

causa vinta sull'annullamento della procedura esecutiva. La contesa rimane

aperta invece sull'attribuzione dell'autorità parentale congiunta e sulla

regolamentazione del diritto di visita, al cui proposito il Pretore dovrà giudicare

di nuovo. Tutto considerato, si giustifica così che egli sopporti tre quarti

delle spese, il rimanente andando a carico della controparte, la quale ha

diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte (metà dell'indennità piena:

RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c). Quanto all'ap­pello incidentale, irricevibile,

gli oneri processuali vanno addebitati a AO 1. Non si pone invece problema di

ripetibili, AP 1 non essere stato chiamato a formulare osservazioni all'appello

incidentale.

Sugli oneri processuali di

primo grado il Pretore giudicherà di nuovo al momento in cui statuirà sul

rinvio. Giovi ricordare in ogni modo a AP 1 che, conformemente all'art. 118

cpv, 3 CPC, il gratuito patrocinio non esenta dal pagamento di ripetibili alla

controparte.

17.

Per quel che riguarda

il gratuito patrocinio postulato da AP 1 in appello, per valutare se un coniuge

sia “provvisto dei mezzi necessari” si esamina in primo luogo se egli fruisca

di redditi sufficienti. Ove ciò non sia il caso, si esamina se egli disponga di

sostanza ipotecabile o realizzabile (DTF 118 Ia 369; v. anche sentenza del

Tribunale federale 5A_265/2016 del 30 gennaio 2018, consid. 2.3). L'impossibilità

di ottenere un mutuo ipotecario ancora non significa che il coniuge richiedente

possa conservare il bene. Anzi, dandosene le circostanze, per sopperire ai

costi del processo egli può anche vedersi costretto ad alienarlo (RDAT II-1998

pag. 19 consid. 6; I CCA, sentenza inc. 11.2012.54 del 19 agosto 2014, consid.

6d con rinvii). Nella fattispecie il richiedente, cui incombeva di rendere

verosimili le gravi ristrettezze in cui versa, si limita ad affermare “La

situazione finanziaria del marito è catastrofica. Egli chiede di essere ammesso

al beneficio dell'AG anche in questa sede” (appello, pag. 8 in fondo). Nulla dice

in merito al fatto però di essere proprietario della particella n. 299 RFD di G__________,

né pretende di non poter aumentare il carico ipotecario o di non poter ottenere

un altro finanziamento per sovvenire alle spese del processo. Il fatto di avere

ottenuto il gratuito patrocinio in prima sede non dà automaticamente diritto di

ottenere identico beneficio in appello. Assistito da un rappresentante professionale,

il richiedente non poteva ignorare l'esigenza di motivare almeno sommariamente la

richiesta. In difetto di ciò, l'istanza

non può essere

accolta (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_502/2017 del 15

agosto 2017 consid. 3.2 e 3.3 con rinvii, in: RSPC 2017 pag. 522).

VIII. Sui rimedi giuridici a

livello federale

18.

Circa i rimedi

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), davanti a questa Camera erano litigiose non solo controversie

patrimoniali, ma anche l'attribuzione del­l'autorità parentale e la disciplina

del diritto di visita, l'impugnabilità delle quali non dipende da questioni di

valore. Un ricorso in materia civile è ammissibile così, per l'intera

decisione, senza riguardo ai requisiti dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità

del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel

senso che:

a) Il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così

riformato:

AP

1 è

condannato a versare a AO 1, giusta l'art. 124e cpv. 1 CC, un'indennità adeguata di fr. 41 361.–.

La

A__________ SA, __________ è tenuta a

trasferire la somma di fr. 9788.20, prelevandola dalla prestazione di libero

passaggio maturata da AP 1 (n. di assicurato __________), al conto

previdenziale di AO 1 presso la S__________ SA, __________ (n. di assicurata __________).

AP

1 è autorizzato a compensare il credito residuo

di AO 1 con la sua pretesa di fr. 41 361.– derivante dalla

liquidazione dei rapporti patrimoniali.

b) I

dispositivi n. 6 e 12 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono

rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

c) Il

dispositivo n. 10 della sentenza impugnata è così riformato:

La richiesta di AO 1 intesa all'annullamento del

precetto esecutivo n. __________ è irricevibile e va sottoposta all'Ufficio

esecuzioni di Locarno.

Per il rimanente l'appello

principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese di tale appello,

di fr. 4000.–, sono poste per tre quarti a carico dell'appellante e per il

resto a carico della controparte, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2500.–

per ripetibili ridotte.

III. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AP 1 è respinta.

IV. L'appello

incidentale è irricevibile.

V. Le

spese di tale appello, di fr. 1000.–, sono poste a carico di AO 1.

VI. Notificazione a:

– avv.;

– avv.;

–(in estratto, dispositivo

I lett. a);

–(in estratto, dispositivo

I lett. a).

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).