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Decisione

11.2016.38

Proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare (ripartizione delle spese relative al risanamento di un tetto a terrazza con vasche da fiori)

27 dicembre 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i titolari dell'attico avrebbero dovuto assumere la spesa complessiva per almeno

fr. 80 000.–. Sta di fatto che in mancanza

di accordo l'amministrazione è stata incaricata di commissionare un parere

giuridico (doc. 10, pag. 3: discussione e delibera al punto n. 6.1

dell'ordine del giorno). Non si può affermare pertanto che in quella occasione sia

stato deciso di mettere a carico degli attori una parte della spesa delle opere

di risanamento. E in difetto di aggravio, non è dato a divedere quale interesse

gli attori avrebbero avuto a impugnare la delibera. In proposito l'appello

manca perciò di consistenza.

6. La

comunione dei comproprietari sottolinea che secondo il parere dell'avv. __________

__________ i comproprietari dell'unità n. 1271 avrebbero dovuto assumere i

costi delle opere a loro esclusivo beneficio (svuotatura e nuovo riempimento delle

fioriere con ripristino dell'irrigazione e dell'illuminazione), i costi delle

opere che essi avrebbero dovuto in ogni modo sostenere (nuove piastrelle della

terrazza), come pure contribuire alle spese di direzione lavori e di pulizia

finale. Essa rammenta altresì che il tetto a terrazza, unitamente alle

fioriere, è stato attribuito in diritto esclusivo all'unità n. 1271 sin dalla

costituzione della proprietà per piani e che, essendo di godimento riservato a quell'appartamento,

non è di nessuna utilità per gli altri comproprietari. Per di più, essa soggiunge,

il regolamento per l'uso e l'amministrazione della proprietà per piani prevede

che ogni condomino sopporta le spese di manutenzione delle terrazze, di modo

che nulla sarebbe mutato in concreto neppure se il tetto a terrazza fosse stato

assegnato agli attori in uso preclusivo. In ultima analisi, essa ritiene corrette

le risoluzioni assembleari. Chiede così di respingere la petizione.

a) Per quanto riguarda la qualifica del tetto a terrazza e delle vasche da fiori, l'atto

costituivo della proprietà per piani li attribuisce in diritto “esclusivo” all'unità

n. 1271 (doc. N; doc. 4, pag. 2; doc. II richiamato dall'Ufficio del registro

fondiario di Locarno, piano di ripartizione dell'appartamento n. 61 al 6° piano

sub. A, annesso all'atto costitutivo d.g. __________). Ora, in passato la

prassi e taluni autori ammettevano una simile

intavolazione nel registro fon­diario (v. Meier-Hayoz/Rey

in: Berner Kommentar, edizio­ne 1988, n. 31 ad art. 712b CC; v.

anche Rep. 1990 pag. 194 consid. 3). Sta di fatto che il tetto a terrazza

di una proprietà per piani costituisce imperativamente, come qualsiasi tetto, una

parte comune nel senso dell'art. 712b cpv. 2 n. 2 CC. Non può

quindi essere oggetto di un diritto esclusivo

(art. 712a cpv. 1 CC), ma – se mai – di un diritto d'uso riservato

(o preclusivo, secondo la terminologia dell'art. 712g cpv. 4

CC: DTF 141 III 360 consid. 3.2; RtiD I-2007 pag. 769 consid. 4a con

rimandi; I CCA, sentenza inc. 11.2015.85 del 7 marzo 2017, consid. 5; v. anche Wermelinger, La propriété par étages, 3ª edizione, n. 160, 161 e 181 ad art. 712b;

Bösch in: Basler Kommentar, ZGB

II, 5ª edizione, n. 5 e 12 ad art. 712b con rinvii).

Un'attribuzione in uso esclusivo è fuori questione.

b) In

concreto la circostanza che il tetto a terrazza sia accessibile solo attraverso

l'appartamento degli attori, come fa notare la convenuta, non è determinante. Essenziale

è che esso determina la forma esteriore e l'aspetto dell'edificio (Meier-Hayoz/Rey, loc. cit.; nel caso di un tetto “a gradoni”: sentenza del Tribunale

federale 5A_116/2011 del 14 marzo 2011, consid. 5 con rimandi). Ciò vale anche

per le vasche da fiori che, nella fattispecie, sono “incavate strutturalmente

nello stesso tetto a terrazza”, a differenza di quelle integrate nei balconi, la cui parte

interna può essere oggetto di diritto esclusivo (RtiD I-2004 pag. 610 n. 117c).

E l'art. 712b cpv. 2 CC è di natura imperativa (Rep. 1997 pag. 157

consid. 5b con rimandi; Wermelinger,

op. cit., n. 138 ad art. 712b CC). Che al

momento della costituzione della proprietà per piani tali elementi siano stati attribuiti in uso esclusivo

all'appartamento degli attori nulla muta.

c) Ciò

premesso, secondo l'art. 712h cpv. 1 CC i

comproprietari devono contribuire agli oneri

comuni e alle spese di amministrazione co­muni propor­zionalmente al valore

delle loro quote. Il che vale, segnatamente, per le riparazioni e le rinnovazioni

di parti comuni del­l'edificio, delle opere e degli impianti comuni (art. 712h

cpv. 2 n. 1 CC). Ove si tratti nondimeno di parti del­l'edificio, di opere o di

impianti che non servono o servono minimamente a taluni comproprietari, se ne

deve tenere conto nella ripartizione delle spese (art. 712h cpv. 3

CC). L'art. 712h cpv. 1 CC ha carattere dispositivo, nel senso che una

diversa chiave di riparto può risultare dall'atto costitutivo della proprietà

per piani, dal regolamento per l'uso e l'amministrazione del condominio (art.

712g cpv. 3 CC) o da una risoluzione del­l'assemblea (art. 712m

cpv. 1 n. 4 CC), purché tale chiave di riparto rispetti l'art. 712h cpv.

3 CC, il quale ha natura imperativa (I CCA, sentenza inc. 11.2014.16 dell'11

maggio 2016, consid. 6 con rinvii).

d) Nel caso

in rassegna l'appellante si vale di quanto prevede l'art. 3.3 cpv. 1 del regolamento

per l'uso e l'amministra­zione del condominio, il quale al capitolo “spese di

amministrazione delle parti oggetto del diritto esclusivo” dispone che ogni con­domino

“sopporta direttamente le spese di manutenzione

e riparazione di tutti gli oggetti che stanno nel suo diritto esclusivo, come

pure per quanto concerne le finestre, terrazze, balconi, rolladen, lamelle per

il sole, porte nell'appartamento, bucalettere e vano per le bevande” (doc. II

richiamato dall'Ufficio del registro fondiario di Locarno, d.g. __________ e le

precedenti versioni d.g. __________ e d.g. __________).

L'art. 3.3 cpv. 2 del regolamento estende analoga regolamentazione anche

a determinate parti comuni della proprietà per piani, prescrivendo che “in caso

di lavori di rinnovo a parti comuni i condomini devono scegliere materiali e

colori omogenei”. Ora, un regolamento per l'amministrazione e l'uso del condominio

può prevedere che un condomino sopporti le spese relative alle parti comuni a

lui attribuite in uso, sempre che una simile disciplina non appaia

insostenibile, immotivata o abusiva (Wermelinger

in: Zürcher Kommentar, edizione 2010, n. 205 ad art. 712a–712t

CC). Resta da valutare se la citata norma del

regolamento autorizzi nella fattispecie la comunione dei comproprietari ad addebitare ai soli attori, in

deroga al­l'art. 712h cpv. 1 CC, parte dei costi di risanamento

Considerandi

del tetto a terrazza e delle vasche da fiori che vi sono integrate. Le voci di

spesa ancora litigiose vanno esaminate singolarmente.

7.

Relativamente

alla sostituzione delle piastrelle, l'appellante allega anzitutto che rispetto

alla spesa complessiva di fr. 47 220.– sono

stati posti a carico degli attori solo fr. 25 581.70. Essa fa

valere inoltre che la sentenza citata dal Pretore (Rep. 1990 pag. 195) non

esclude la possibilità di differenziare tra piastrelle e isolazione con

betoncino né impedisce che al titolare di un diritto d'uso riservato sul tetto

a terrazza siano addebitati i costi del lastricato, giacché quel

comproprietario è tenuto ad assumere gli oneri connessi con l'uso della parte

comune. Tale suddivisione è, a parere della convenuta, perfettamente logica,

poiché in tal caso la copertura è usata esclusivamente dal comproprietario

interessato, mentre “il condominio non ha alcun

influsso né potere d'intervento su tale parte di edificio”. Essa ribadisce poi che con le delibere litigiose si è tenuto

conto della particolarità della fattispecie, ponendo a carico degli attori solo

il costo del materiale, per un importo finanche inferiore a quello delle

piastrelle da loro scelte, ma non le spese per la rimozione del vecchio

lastricato né per la posa del nuovo. Anzi, per l'appellante gli attori si

trovano addirittura arricchiti, poiché la comunione dei comproprietari avrebbe potuto

scegliere una pavimentazione più economica. Al riguardo le deliberazioni

impugnate si rivelano dunque eque e corrette.

a) I costi del risanamento di un tetto a terrazza

non possono essere messi esclusivamente a carico del comproprietario che fa uso

di tale parte comune, segnatamente in virtù di un diritto d'uso riservato (Wer­me­lin­ger in: Zürcher Kommentar,

op. cit., n. 207 ad art. 712a–712t CC; La propriété par étages,

op. cit., n. 110 ad art. 712h CC con riferimento anche a Rep. 1997 pag.

154.

e 1990 pag. 194). Anche se il regolamento per l'am­mi­ni­strazione e l'uso della

proprietà per piani prevede in concreto che ciascun condomino è tenuto a sopportare

direttamente “le spese di manutenzione e riparazione”

delle “terrazze” (sopra, consid. 6d). Il che non impedisce di addebitare

a quel comproprietario i costi legati all'uso della parte

comune, in particolare per quanto concerne il lastricato di una terrazza a lui

riservata (v. DTF 141 III 361 consid. 3.3 con rinvii; Werme­linger,

La propriété par étages, op. cit., n. 111

ad art. 712h CC).

b) Nella fattispecie,

come ha accertato il Pretore, i lavori sul tetto a terrazza si sono resi

necessari per rimediare alle infiltrazioni d'acqua nell'appartamento sottostante,

riconducibili a difetti di impermeabilizzazione. Di per sé non sarebbe stato

necessario intervenire invece sul pavimento piastrellato, sebbene questo denotasse

fessurazioni nelle fughe (deposizione 16 novembre 2015 di __________ C__________:

verbali, pag. 4 a metà). La convenuta ha riconosciuto, per altro, che la pavimentazione

non doveva essere sostituita per altri motivi

(duplica, pag. 6), come gli attori hanno sempre assicurato (doc. A,

pag. 2) e come conferma anche il parere giuridico dell'avvocato __________

(doc. 11, pag. 6). In simili circostanze la spesa per la rimozione e la posa

della pavimentazione si deve non alla “manutenzione e riparazione delle terrazze”

nel senso dell'art. 3.3 del regolamento per l'amministrazione e l'uso

del condominio, bensì alla manutenzione e riparazione del tetto, i cui costi vanno

assunti per principio da tutti i condomini in proporzione alle rispettive quote,

come stabilisce l'art. 712h cpv. 1 CC. E per

eseguire i lavori di impermeabilizzazione è stato necessario nella fattispecie togliere

il lastricato. Che le vecchie piastrelle fossero riutilizzabili la convenuta

non pretende, né gli atti consentono di appurare se la nuova pavimentazione sia

più pregiata della precedente e in quale misura la vecchia fosse ormai

deprezzata, sicché gli attori vedrebbero rivalutare la loro proprietà. Nemmeno

risulta che la scelta della ditta e del materiale sia stata preventivamente oggetto

di discussione. Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

8.

Quanto

alle vasche da fiori, l'appellante rammenta che sono anch'esse attribuite

in diritto esclusivo alla proprietà per piani degli attori, sicché i costi per il

loro svuotamento e il nuovo riempimento vanno a carico degli attori medesimi. Essa

ribadisce che in ogni caso le fioriere servono unicamente all'appartamento del

piano attico e non sono di alcuna utilità per gli altri condomini, tant'è che

la loro manutenzione corrente è sempre stata assunta dagli appellati. Inoltre –

essa adduce – le fioriere non sono visibili dall'esterno e non influiscono

sull'aspetto dell'edificio. Analoghe

considerazioni valgono, secondo la convenuta, per l'impianto di irrigazione,

che a suo dire non è coevo alla costruzione del palazzo, ma è stato installato successivamente

dal proprietario del piano attico ed era ormai obsoleto, se non in disuso, talché

in seguito al suo ripristino gli attori si trovano indebitamente arricchiti.

a) Nella fattispecie le fioriere sono integrate nel tetto

e costituiscono anch'esse quindi, imperativamente, una parte comune della

proprietà per piani. Del resto esse risalgono alla costruzione dell'edificio,

tant'è che figurano negli atti costitutivi della proprietà per piani (doc. II richiamato dall'Ufficio del registro fondiario di

Locarno, piano di ripartizione dell'appartamento n. 61 al 6° piano sub. A,

annesso all'atto costitutivo d.g. __________) e sono sempre state “viste così

come sono” anche dall'amministratore del condominio (deposizione 16 novembre

2015.

di __________ T__________: verbali, pag. 2). Il loro svuotamento,

lo sgombero del terriccio, così come il nuovo riempimento si sono resi necessari – come la rimozione del lastricato – non

per risanare le vasche in sé, ma per impermeabilizzare

il tetto a terrazza, dovendosi rimediare a infiltrazione d'acqua

(deposizione di __________ C__________ del 16 novembre

2015, verbali pag. 4). E il risanamento del

tetto va a carico della comunione dei comproprietari, ciò che nemmeno

l'appellante contesta (analogamente: Rep. 1990 pag. 195 consid. 4).

b) Riguardo

all'impianto di irrigazione, l'appellante sostiene che esso è stato installato a

suo tempo dal titolare dell'attico. Essa medesima ha ammesso tuttavia che le condotte

correvano sotto il lastricato della terrazza (duplica, pag. 5) e ciò non indizia

sicuramente una posa in tempi successivi. Che la ma­nutenzione dell'impianto

sia a carico degli attori, come la manutenzione delle vasche, nulla muta. La

rimozione dei tubi si è resa necessaria, a sua volta, per la riparazione del

tetto, non per la riparazione dell'impianto. L'appellante asserisce che l'installazione

su cui si è dovuti intervenire era vetusta, se non in disuso, ma l'allegazione

è formulata per la prima volta in appello (ed è pertanto irricevibile: art. 317

cpv. 1 CC). Inoltre le fotografie agli atti che essa menziona (doc. 31,

42, 43 e 45) nulla dimostrano circa l'efficienza del sistema. Che gli attori

abbiano dichiarato di avere ignorato l'esistenza del dispositivo di irrigazione

fino all'inizio dei lavori (replica, pag. 4) ancora non significa che questo

non funzionasse. È possibile invece che l'impianto fosse deprezzato (come deprezzate

potevano essere le piastrelle originali del lastricato), sicché la comunione

dei comproprietari dovesse partecipare, ma non assumere interamente il costo del

ripristino. Il problema è che, una volta di più, mancano dati per quantificare l'intervenuto

deprezzamento. E ancora una volta l'appello si rivela così privo di

consistenza.

9.

Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà inoltre agli attori, che hanno formulato osservazioni per il tramite

di un legale, un'equa indennità per ripetibili commisurata alla stringatezza

del memoriale (5 pagine, compresi il frontespizio e le richieste di giudizio).

10.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la

presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali

di fr. 2500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà agli attori fr.

2000.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).