11.2016.39
Stralcio di una causa dal ruolo per transazione
27 settembre 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.39
Lugano,
27 settembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SE.2015.426 (modifica di sentenza di divorzio: contributo
alimentare per il figlio maggiorenne)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 1° dicembre 2015 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. dott. PA 2)
contro
AP 1
(già
patrocinato dall'avv.,
e
ora dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
(“reclamo”) del 6 maggio 2016 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio
emesso dal Pretore il 21 aprile 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 18
novembre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha integrato una sentenza
di divorzio emanata il 29 ottobre 2002 dal Juzgado de Primera Instancia
Civil y Comercial __________ (Paraguay) tra AO 1 (1960) e __________ R__________,
cittadina messicana, fissando – tra l'altro – un contributo alimentare a carico
di AO 1 in favore del figlio AP 1, nato il __________
1995, di fr. 1720.– mensili indicizzati, assegni familiari non compresi,
dal 19 maggio 2009 fino alla maggiore età, “riservato l'art. 277 CC” (inc.
OA.2009.302).
B. Decaduto infruttuoso
il tentativo di conciliazione (inc. CM.2015.492), con petizione (“istanza”) del
1° dicembre 2015 AO 1 ha convenuto il figlio AP 1, maggiorenne, davanti al medesimo
Pretore per ottenere la riduzione del contributo alimentare dal 1° luglio
2015 a fr. 653.– mensili indicizzati, assegni familiari non compresi, facendo
valere di essere rimasto disoccupato. All'udienza del 1° febbraio 2016, indetta
per il dibattimento della procedura semplificata (sic), il convenuto ha
proposto di respingere l'azione. Entrambe le parti hanno notificato prove. Il
Pretore non ha avviato l'istruttoria per consentire trattative in vista di trovare
una soluzione amichevole del contenzioso.
C. L'8 aprile 2016 AO 1
ha trasmesso al Pretore tre esemplari di una convenzione sottoscritta il 31
marzo 2016 con il figlio in cui si impegna a versare a AP 1 un contributo
alimentare di fr. 1650.– mensili dal 1° luglio 2015, assegni familiari compresi,
fino al termine degli studi, ma al più tardi fino al 25° anno d'età.
Nell'accordo figura la seguente clausola conclusiva: “Ritenuto quanto sopra, le
parti manifestano il proprio disinteresse
alla continuazione della lite di cui all'inc. SE.2015.426 della Pretura
di Lugano, sezione 6, sottoponendo al Pretore di Lugano l'omologazione della
presente transazione”.
D. Accertato ciò, quello
stesso 8 aprile 2016 il Pretore ha fissato a AP 1 un termine di cinque giorni
“per segnalare eventuali opposizioni a evadere il procedimento, dando atto
della transazione raggiunta”. Il 12 aprile 2016 AP 1 ha confermato l'accordo. Con
decreto del 21 aprile 2016 il Pretore ha stralciato così il processo dal ruolo “siccome
privo d'oggetto e d'interesse”, senza riscuotere “ulteriori spese” e senza assegnare
ripetibili. L'istanza di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è stata
respinta “per quanto ancora d'interesse”.
E. Contro il decreto
appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un reclamo in cui chiede di
riformare il giudizio in questione accogliendo parzialmente la petizione di AO
1, nel senso di omologare la convenzione firmata dalle parti il 31 marzo 2016 e
di concedergli il beneficio del gratuito patrocinio. Invitato a esprimersi, AO 1
non ha presentato osservazioni.
in diritto: 1. Nel proprio memoriale il
convenuto sembra fondare il reclamo sull'art. 319 lett. c CPC (denegata
giustizia) nella misura in cui è diretto contro lo stralcio della causa dal
ruolo e sull'art. 121 CPC nella misura in cui è diretto contro il rifiuto del
gratuito patrocinio. In realt una decisione può essere oggetto di ricorso per
denegata – o ritardata – giustizia solo qualora nella decisione stessa l'autorità
rifiuti formalmente – o protragga indebitamente – l'emanazione di un giudizio
che rientra nelle sue competenze (I CCA, sentenza inc. 11.2012.122 del
10 dicembre 2012, consid. 1 con rinvii). Se un giudice sbaglia nello
stralciare dal ruolo una causa appellabile, non v'è denegata giustizia. Si
versa semplicemente nell'ipotesi di un decreto di stralcio erroneo che può
essere impugnato con il rimedio ordinario dell'appello (sentenza del Tribunale
federale 4A_137/2013 del 7 novembre 2013 consid. 7.2 con numerosi rimandi). E
se una parte che impugna una decisione appellabile contesta anche l'eventuale
rifiuto del gratuito patrocinio, la relativa censura va fatta valere nel quadro
dell'appello medesimo. Non occorre un reclamo separato
(Tappy in: CPC commenté, Basilea
2011, n. 13 ad art. 121 con richiami; Bühler
in: Berner Kommentar, ZPO, edizione
2012, n. 6 ad art. 121).
2. Nella fattispecie la
causa intentata davanti al Pretore era sicuramente appellabile, ove si
consideri che l'attore chiedeva una modifica della sentenza di divorzio nel
senso di ridurre il contributo alimentare per il figlio AP 1 dopo la maggiore
età (obbligo di per sé non contestato) da fr. 1720.– a fr. 653.–
mensili dal 1° luglio 2015 fino al termine della formazione scolastica o professionale,
ma non oltre il 25° compleanno (28 maggio 2020). Il valore litigioso di fr. 10 000.– era dunque ampiamente raggiunto (art. 308
cpv. 2 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto di
stralcio è stato notificato al patrocinatore del convenuto il 25 aprile 2016
(tracciamento dell'invio n. __________, agli atti). Introdotto il 6
maggio 2016, nel termine ordinario di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), il
ricorso è senz'altro tempestivo. In concreto il memoriale del convenuto può dunque
essere trattato come appello.
3. Nel decreto di
stralcio il Pretore, accertato che le parti avevano concluso una transazione,
ha stralciato la causa dal ruolo, rinunciando a prelevare spese. Quanto alle
ripetibili, egli non ne ha assegnate siccome non richieste, mentre per quel che
era del gratuito patrocinio ha dichiarato l'istanza del convenuto senza interesse
“e comunque votata ad essere respinta, vista la rinuncia a qualsivoglia
indennità”. Nell'appello il convenuto obietta – in sintesi – che al Pretore era
stato chiesto di omologare la convenzione, non di stralciare la causa dal
ruolo, e fa valere di non avere mai rinunciato a spese ripetibili, sicché in
mancanza di indennità il Pretore avrebbe dovuto concedergli almeno il gratuito
patrocinio. Onde la richiesta di riformare il decreto impugnato di conseguenza.
4. Una transazione
conclusa dalle parti in udienza o comunicata al giudice per essere registrata a
verbale ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2
CPC). In appello essa sostituisce così la decisione impugnata. Qualora invece rimanga
un mero accordo stragiudiziale, di cui il giudice non conosce il contenuto, la
transazione rende la causa senza oggetto (art. 242 CPC; RtiD I-2015 pag. 969 n. 64c). In entrambe le eventualità,
comunque sia, il processo va tolto dal ruolo, mentre in nessun caso una
transazione comporta l'accoglimento – anche solo parziale – della petizione,
come reputa l'appellante. In quanto rimprovera al Pretore di avere stralciato a
torto la causa dal ruolo, l'attore solleva pertanto una censura infondata.
5. A ragione
l'appellante fa valere per contro che il Pretore non avrebbe dovuto limitarsi a
stralciare la causa dal ruolo, ma avrebbe dovuto verificare prima se la convenzione
potesse essere omologata, come le parti chiedevano nella clausola conclusiva
dell'accordo (sopra, lett. C). Certo, una modifica delle conseguenze del
divorzio stabilite con decisione passata in giudicato non richiede l'omologazione
del giudice se verte unicamente sul contributo alimentare per un figlio
maggiorenne (la riserva dell'art. 284 cpv. 2 seconda frase CPC si riferisce ai
figli minorenni). Ma ciò non impedisce alle parti di postulare ugualmente l'omologazione
dell'accordo, giacché un'intesa approvata dal giudice è equiparabile a una
transazione giudiziale (cioè a una decisione passata in giudicato: art. 241
cpv. 2 CPC), la quale per le prestazioni pecuniarie costituisce un titolo di
rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF), mentre un
accordo interno fra le parti costituisce un titolo di rigetto meramente provvisorio,
alla stessa stregua di una transazione stragiudiziale (cfr. RtiD I-2015 pag. 969 n. 64c). Il Pretore
non poteva dunque trascurare quanto le parti gli chiedevano nella convenzione.
Al riguardo l'appello si rivela provvisto di buon diritto.
6. Nelle
cause soggette alla libera disponibilità delle parti il giudice non è tenuto a
prendere conoscenza di quanto l'attore e il convenuto hanno pattuito in un'eventuale
transazione. Se le parti gli chiedono di omologare l'intesa raggiunta, nondimeno,
il giudice verifica che la convenzione sia formalmente corretta, chiara e
completa (Killias in: Berner
Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 44 ad art. 241 con rinvii). Quanto
al contenuto, egli si limita a esaminare che l'accordo non sia manifestamente
inadeguato (DTF 124 II 12 consid. 3b; nel diritto di famiglia: art. 279
cpv. 1 CPC per analogia). Nella fattispecie la convenzione stipulata il 31
marzo 2016 è formalmente corretta, chiara e completa. Né il contributo
alimentare previsto può dirsi manifestamente inadeguato per rapporto alla
capacità economica dell'attore o al fabbisogno minimo del convenuto (art. 285
cpv. 1 CC). Ne discende che in proposito non v'è ragione di rifiutare
l'omologazione chiesta dalle parti per “manifestare il [loro] disinteresse alla
continuazione della lite”. Il decreto del Pretore va così riformato in tal
senso.
7. Quanto
al gratuito patrocinio, il conferimento del beneficio è condizionato all'impossibilità
– o per lo meno alla soverchia difficoltà – di ottenere dal soccombente congrue
ripetibili. L'attribuzione di un'adeguata indennità per tali spese, invero,
rende senza oggetto l'assistenza giudiziaria dell'ente pubblico (DTF 133 I 248
consid. 3 in fine). Ora, si conviene che nel caso specifico AP 1 non ha mai rinunciato
espressamente a ripetibili, né al contraddittorio del 1° febbraio 2016 (per
altro irrito, dato che la procedura intesa alla modifica di una sentenza di
divorzio sarebbe dovuta essere quella dell'art. 290 segg. CPC, per di più senza
conciliazione separata: art. 284 cpv. 3 CPC) né in seguito. Sta di fatto
ch'egli non ne ha mai nemmeno pretese, né contestualmente alla convenzione del
31 marzo 2016 né in esito alla successiva interpellazione del Pretore,
dell'8 aprile 2016. Del resto, neppure con l'appello egli sollecita ripetibili
per il processo di primo grado. E secondo giurisprudenza l'assegnazione di
ripetibili senza esplicita domanda viola l'art. 105 cpv. 2 CPC (DTF 139 III 344
consid. 4.3). Giustamente quindi il primo giudice si è attenuto a tale principio.
Rimane la questione di sapere se in frangenti del genere il convenuto potesse
contare sul beneficio del gratuito patrocinio.
8. Il
quesito va risolto negativamente già per la circostanza che – come detto – il
gratuito patrocinio è sussidiario (e non alternativo) all'ottenimento di
ripetibili. Le spese di una causa volta alla modifica di conseguenze del
divorzio, in altri termini, sono a carico delle parti. L'assistenza giudiziaria
dello Stato è puramente ausiliaria. A torto l'appellante sostiene perciò che,
non avendogli assegnato indennità per ripetibili, il Pretore avrebbe dovuto concedergli
il gratuito patrocinio. Diversa sarebbe stata la situazione qualora l'incasso
di ripetibili a carico dell'attore fosse stato impossibile o impraticabile (DTF
122 I 326 consid. 3d, 131 III 344 consid. 7), ma ciò non consta essere il
caso. Altrettanto a torto l'appellante afferma poi che il Pretore non avrebbe
dovuto “soprassedere” alla richiesta di assistenza giudiziaria. In realtà il
Pretore non ha soprasseduto alla richiesta, ma l'ha respinta “per quanto ancora
d'interesse”. Rinviargli eventualmente la questione perché statuisca al
riguardo – come prospetta il convenuto nella motivazione dell'appello – non
avrebbe quindi senso. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
9. Si
aggiunga che, non fosse stata da respingere, la richiesta di gratuito
patrocinio sarebbe stata da dichiarare – come indica il Pretore – “senza
interesse”. Il diritto all'assistenza giudiziaria è, in effetti, di natura
altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in
basso). Di conseguenza, qualora il beneficiario del gratuito patrocinio in un
processo perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte in causa, il
beneficio ottenuto si estingue (sentenza del
Tribunale federale 5P.220/2003
del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in
basso con numerosi riferimenti). Tale principio vale a maggior ragione ove al
momento di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto
il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un
interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.). Nella
fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte allorché ha sottoscritto la clausola
conclusiva della convenzione nella quale esprimeva “il proprio disinteresse
alla continuazione della lite”, la transazione ponendo fine al processo. E a
quel momento egli non beneficiava del gratuito patrocinio, ragione per cui è venuto
meno un interesse a ottenere una decisione in proposito.
10. Se
ne conclude che in concreto l'appello merita accoglimento per quel che riguarda
l'omologazione della convenzione, mentre va respinto per quel che è del
gratuito patrocinio. Di per sé il convenuto dovrebbe sopportare quindi spese processuali
in proporzione alla soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), mentre non può essere
chiamato ad assumere spese l'attore, che non ha proposto di respingere
l'appello (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In condizioni del genere tanto
vale rinunciare, eccezionalmente, a prelevare oneri. Né si giustifica di
attribuire ripetibili, intanto perché l'attore si è astenuto – come detto – dal
proporre la reiezione dell'appello e inoltre perché, comunque sia, il grado di
sconfitta dell'appellante compensa il grado di vittoria.
11. Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 lett. d LTF), l'impugnabilità della questione legata al gratuito
patrocinio – di natura incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Toccherà quindi all'appellante rendere
verosimile nel caso di un ricorso in materia civile che davanti a questa Camera
l'omologazione dell'accordo valeva almeno fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il decreto di stralcio impugnato è così riformato:
2. È omologata la seguente
CONVENZIONE
Fatti
I sottoscritti
signor AP 1, __________
(patrocinato dall'avv. PA 1, __________)
e
signor AO 1, __________
(patrocinato dall'avv. PA 2, __________)
nell'ottica di addivenire ad un accordo che regoli i
rapporti in punto al contributo di mantenimento del signor AO 1 a favore del
figlio AP 1
stabiliscono quanto segue.
Premesso che:
1. Il signor AO 1 in data 7 agosto 2015 ha inoltrato
alla Pretura di Lugano un'istanza di riduzione del contributo alimentare per il
figlio maggiorenne AP 1 a fronte del fatto di trovarsi ora in disoccupazione e
al beneficio di minori entrate.
2. I suoi redditi
si fissano in complessivi fr. 8240.95 (= fr. 7519.95 + fr. 721.–),
assegni familiari inclusi (cfr. doc. I conteggio LADI del 25 agosto 2015, inc. SE.2015.426
Pretura di Lugano, sezione 6); tali entrate risultano essersi dimezzate
rispetto a quelle accertate dal giudice del divorzio con sentenza del 18
novembre 2010, nell'ambito della quale al figlio AP 1 era stato riconosciuto un
contributo alimentare mensile di fr. 1720.– oltre all'assegno familiare; il
fabbisogno del padre risulta ora altresì gravato da contributi alimentari (in
via di omologazione dinanzi al giudice) a favore della moglie C__________ e
della figlia S__________ e che ammonteranno verosimilmente a fr. 3200.–,
fissandosi in complessivi fr. 6555.– (= fr. 1200.– minimo vitale + fr.
1410.– pigione + fr. 177.– spese accessorie + fr. 468.– cassa malati + fr.
3200.– alimenti moglie e figlia + fr. 100.– imposte).
3. Il figlio AP 1
si trova ora agli studi con un fabbisogno di fr. 2314.80 mensili (= fr.
1200.– minimo vitale + fr. 600.– quota pigione + fr. 374.80 cassa malati + fr.
89.– abbonamento telefonico + fr. 51.– AIL); conto tenute delle surriferite
mutate circostanze e del fatto che la di lui madre __________ P__________,
presso la quale vive, non è attualmente in grado di sovvenire nemmeno alle di
lei spese, questi, al pari della madre dovrà far capo alle prestazioni
assistenziali onde coprire l'ammanco nel suo fabbisogno.
Ciò premesso,
le parti si accordano a che il signor AO 1 versi al
figlio AP 1 fr. 1650.– mensili, assegno familiare incluso, sino a compimento
dei suoi studi, ma al più tardi sino al suo 25° anno di età.
Tale contributo è da attuarsi con effetto retroattivo
al mese di luglio 2015.
Per compensare i maggiori importi di fr. 305.– mensili
sin qui versati dal padre per complessivi fr. 2440.– (da luglio 2015 a febbraio
2016), questi verserà al figlio AP 1 fr.
1350.– mensili a contare da aprile 2016 sino a novembre 2016, fr. 1610.–
a dicembre 2016 e da gennaio 2017 fr. 1650.–. Il padre ha già versato fr.
1650.– al figlio per il mese di marzo 2016.
Resta inteso che in caso di
reimpiego professionale del signor AO 1 o di altri suoi redditi comportanti un
incremento delle sue entrate pari almeno a quanto guadagnava prima dell'inoltro
dell'istanza di modifica del contributo alimentare per il figlio maggiorenne AP
1 del 1° dicembre 2015 (fr. 10 927.– più
indennità) andrà ripristinato lo statu quo ante il presente accordo,
ovvero il contributo alimentare di fr. 1720.– mensili + assegno familiare
stabilito dal Pretore con sentenza del 18 novembre 2010.
Ritenuto quanto sopra, le parti manifestano il proprio
disinteresse alla continuazione della lite di cui all'inc. SE.2015.426 della
Pretura di Lugano, sezione 6, sottoponendo al Pretore di Lugano
l'omologazione della presente transazione.
Il presente accordo è steso in tre esemplari
originali.
Lugano, il 31 marzo 2016
AP 1 AO
1
La causa SE.2015.426 è
stralciata dal ruolo per transazione.
Considerandi
II. Per il resto il decreto
impugnato è confermato e l'appello è respinto.
III. Non si riscuotono spese di
appello né si assegnano indennità per ripetibili.
IV. Notificazione:
–
avv.;
–
avv. dott..
Comunicazione:
– avv.;
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).