11.2016.4
Gratuito patrocinio: retribuzione del patrocinatore d'ufficio
1 febbraio 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.4
Lugano
1° febbraio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2014.865 (protezione
dell'unione coniugale: modifica di contributo alimentare) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 5 agosto 2014 da
PI 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
PI 2
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sul reclamo
del 22 gennaio 2016 presentato dall'
avv. PA 1
contro la decisione del
23 dicembre 2015 con cui il Pretore aggiunto ha fissato in fr. 1496.90 la sua
retribuzione come patrocinatrice d'ufficio dell'istante;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 16 dicembre
2013 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha omologato, in esito a una
procedura a protezione dell'unione coniugale promossa congiuntamente il 13 dicembre
2013 da PI 1 (1969) e PI 2 (1984), una convenzione sulla vita separata in cui
le parti si accordavano sull'affidamento della figlia L__________ (nata il 3 agosto
2006) alla madre, riservati i contatti telefonici con il padre (in carcerazione
preventiva a __________ con l'accusa di tentato omicidio della moglie), stabilendo
inoltre che l'abitazione familiare sarebbe stata attribuita a PI 2, mentre PI 1
si sarebbe impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 3000.–
mensili complessivi per moglie e figlia dal 1° dicembre 2013 (inc.
SO.2013.1408).
B. PI 1 è stato condannato il 2
luglio 2014 in sede penale a cinque anni e tre mesi di detenzione. Licenziato dal
datore di lavoro e rimasto senza reddito, egli si è rivolto il 5 agosto 2014 al
Pretore per ottenere la soppressione – già in via cautelare – del contributo
alimentare per moglie e figlia dall'agosto del 2014. Il Pretore ha indetto la
discussione per il 22 settembre 2014.
L'istante ha chiesto il 12 settembre
2014 un rinvio dell'udienza e la dispensa dall'obbligo di comparsa, instando
per il conferimento del gratuito patrocinio. La causa è poi stata sospesa e all'udienza
del 19 febbraio 2015, destinata al contraddittorio, la convenuta si è rimessa
al giudizio del Pretore aggiunto. Sollecitato dalle parti, questi ha giudicato seduta
stante, accogliendo
l'istanza e sopprimendo il
contributo di mantenimento per moglie e figlia dal gennaio del 2015. Non sono
state riscosse spese. Le ripetibili sono state compensate.
C. Il 25 novembre 2015 il
Pretore aggiunto ha concesso a PI 1 il beneficio del gratuito patrocinio da
parte dell'avv. PA 1. In seguito, con decisione del 23 dicembre 2015, egli ha
tassato la nota professionale emessa il 14 aprile 2015 dalla patrocinatrice
d'ufficio per complessivi fr. 4540.68 (fr. 3690.– di onorario, fr. 514.33 di
spese e fr. 336.35 di IVA), riducendo l'indennità a fr. 1496.90 (fr. 1260.– di
onorario, fr. 126.– di spese e fr. 110.90 di IVA).
D. Contro la decisione appena
citata l'avv. PA 1 è insorta al Tribunale d'appello con un reclamo del 22
gennaio 2016 in cui chiede che il suo compenso sia fissato in fr. 4383.70 (fr.
3690.– di onorario, fr. 369.– di spese e fr. 324.70 di IVA), riformando la decisione
impugnata di conseguenza. Invitato a esprimersi, il Pretore aggiunto si è
confermato il 2 marzo 2016 nella tassazione, precisando che la patrocinatrice
chiede la copertura di prestazioni fornite dal 15 gennaio 2014 nonostante la causa
sia stata introdotta solo il 5 agosto 2014. PI 1 non ha formulato osservazioni
al reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso in esame è stato
iscritto ai ruoli della prima Camera civile, la quale si occupa di reclami
“contro le decisioni in materia di spese
(art. 110 CPC)” nelle materie di sua competenza (art. 48 lett. a
n. 8a LOG). Le decisioni con cui un giudice fissa l'indennità spettante a
un avvocato d'ufficio designato in regime di assistenza giudiziaria non è tuttavia
una “decisione in materia di spese” nel senso dell'art. 110 CPC, bensì una
decisione in materia di gratuito patrocinio nel senso dell'art. 121 CPC (I
CCA, sentenza inc. 11.2016.55 del 5 luglio 2016, consid. 1 con riferimento a Bühler in: Berner Kommentar, ZPO,
edizione 2012, n. 4f ad art. 121 e 122). E l'art. 48 lett. a n. 8a LOG
riguarda solo – per testuale disposizione di legge – l'art. 110 CPC. L'impugnazione
andrebbe trasmessa così alla terza Camera civile, competente per trattare i
reclami contro tutte “le decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di
prima istanza” (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Nel segno dell'economia di
giudizio giova evitare tuttavia dilazioni processuali dovute a mere questioni
di forma. Conviene quindi procedere senza indugio all'emanazione della sentenza.
2.
Il reclamo con cui un
legale impugna una decisione che fissa la sua retribuzione come avvocato
d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio va presentato entro 10
giorni se la decisione in materia di spese è stata emanata nell'ambito di una
causa retta dalla procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC). Se è stata presa
nel quadro di una procedura ordinaria o di una procedura semplificata v'è chi
sostiene che il termine sia ugualmente di 10 giorni e chi invece che sia
di 30 (riferimenti di dottrina in: RtiD II-2015 pag. 867 in alto). Nella
fattispecie la decisione impugnata è stata emessa nel contesto di una procedura
intesa alla modifica di misure a tutela dell'unione coniugale, ovvero in una
causa retta dalla procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC). Il termine di
reclamo era così – comunque fosse – di 10 giorni ed è stato rispettato, la
decisione del Pretore essendo stata
notificata alla patrocinatrice dell'istante il 12 gennaio 2016 e il
reclamo essendo stato presentato il 22 gennaio seguente, ultimo giorno utile. Onde
l'ammissibilità del rimedio giuridico.
3.
Nella decisione impugnata
il Pretore aggiunto ha tassato la rimunerazione
di fr. 4540.68 chiesta dalla patrocinatrice
(fr. 3690.– di onorario, fr. 514.33 di spese e fr. 336.35 di IVA) in fr.
1496.90
(fr. 1260.– di onorario, fr. 126.– di spese e fr. 110.90 di IVA),
riducendo il dispendio di tempo esposto (20 ore e 30 minuti alla tariffa di fr.
180.
– l'ora: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili: RL 3.1.1.7.1) a 7 ore e riconoscendo alla legale l'indennità fissa
per le spese prevista dall'art. 6 cpv. 1 del regolamento appena citato (10%
dell'onorario). Egli ha motivato tale decisione con l'argomento che una
ragionevole conduzione del mandato non avrebbe occupato un legale solerte e
speditivo per più di 7 ore, la procedura essendosi esaurita nella fattispecie in
due semplici udienze, il 13 novembre 2014 e il 19 febbraio 2015, ed
essendo terminata con un'altrettanto semplice decisione a verbale. Inoltre il
grado di difficoltà si è rivelato esiguo (soppressione di contributi alimentari
per mancato reddito del debitore) e l'istruttoria è consistita nella mera acquisizione
dei documenti prodotti dall'istante.
4.
La reclamante censura anzitutto
una carente motivazione della decisione impugnata, dolendosi che quest'ultima
non indichi le ragioni per cui le prestazioni da lei specificate nella nota
professionale andrebbero ridotte, limitandosi a considerazioni sul grado di
difficoltà della pratica e sul fatto che la causa si è conclusa con due
semplici udienze (memoriale, pag. 3 in basso). Ora, che la decisione con cui un
giudice ridimensiona il compenso chiesto da un patrocinatore d'ufficio in
regime di assistenza giudiziaria vada almeno brevemente motivata è fuori dubbio
(sentenza del Tribunale federale 5D_28/2014 del 26 maggio 2014, consid. 2.2 a 2.4, pubblicati in: RSPC 2014 pag. 429). La tassazione del Pretore aggiunto
adempie nondimeno tali requisiti minimi. Il primo giudice ha spiegato infatti
che per trattare con la debita diligenza una pratica analoga un avvocato
solerte e speditivo non avrebbe impiegato più di 7 ore, la causa essendosi
rivelata “di esigua difficoltà giuridica”, senza scambi di atti scritti, con
l'istruttoria circoscritta all'acquisizione dei documenti prodotti dall'istante
e con la procedura risoltasi in due semplici udienze. Tale motivazione ha posto
la legale in condizione di capire perché il Pretore aggiunto ha tassato in
complessivi fr. 1496.90 la sua nota professionale, tant'è che nel reclamo essa contesta
partitamente l'opinione del primo giudice. Su questo punto non soccorre dunque
diffondersi.
5.
Sostiene la reclamante che riconoscerle
appena 7 ore per il lavoro svolto in regime di gratuito patrocinio è arbitrario,
le 20 ore e 30 minuti da lei esposte nella nota professionale essendo perfettamente
consone, effettive e tutte riconducibili alla procedura di modifica delle
misure a protezione dell'unione coniugale. Essa si duole inoltre che la
decisione impugnata non tiene conto delle trasferte da lei compiute per partecipare
alle udienze in Pretura, a Bellinzona, o per colloquiare con il cliente, ristretto
nel penitenziario cantonale della “Stampa”. Al Pretore aggiunto essa rimprovera
altresì di avere trascurato che, proprio per la carcerazione del suo patrocinato,
essa ha dovuto mettersi in relazione con chi si occupava delle “questioni
finanziarie, rispettivamente della procedura penale e (…) di licenziamento” del
cliente. La patrocinatrice chiede così, in definitiva, che la sua nota professionale
sia confermata per intero e la tassazione del Pretore aggiunto riformata di
conseguenza.
6.
Il beneficio del gratuito
patrocinio decorre di regola – sempre che il giudice lo conceda – dalla
presentazione dell'istanza, pur comprendendo gli atti necessari per la
preparazione del processo (FF 2006 pag. 6674 in basso), in particolare le
prestazioni svolte dal legale per la stesura dell'atto introduttivo della lite.
Il gratuito patrocinio non può essere accordato invece con effetto retroattivo,
salvo casi eccezionali (art. 119 cpv. 4 CPC; esempi citati da: Emmel in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO,
3ª edizione, n. 3 e 4 ad art. 119). Identico
principio vigeva, nel Cantone Ticino, già prima che entrasse in vigore il nuovo
Codice di procedura civile (I CCA, sentenza inc. 11.2004.27 del 21 febbraio
2007, consid. 4; ancor prima: CdM, sentenza inc. 19.2005.14 del 24 agosto 2006,
consid. 3).
7.
Nella fattispecie la richiesta di gratuito patrocinio è stata introdotta
da PI 1 il 12 settembre 2014, contestualmente – come detto – all'istanza con
cui l'interessato postulava il rinvio dell'udienza indetta per il 22 settembre
2014.
Il beneficio non poteva dunque entrare in linea di conto per il lasso di
tempo anteriore. Che in concreto ricorressero gli estremi per giustificare
eccezionalmente una concessione retroattiva del gratuito patrocinio non risulta
e nemmeno è preteso dalla reclamante. Ne segue che il primo giudice non avrebbe
dovuto tassare le prestazioni esposte dalla legale dal 15 gennaio 2014
(assunzione del mandato) fino all'11 settembre 2014, per complessive 7 ore e 40
minuti di lavoro. Solo le rimanenti 12 ore e 50 minuti figuranti nella nota
professionale potevano formare oggetto della decisione, come lo stesso Pretore
aggiunto riconosce per finire nelle osservazioni al reclamo.
8.
Ciò premesso, dal 12
settembre 2014 in poi la legale ha compiuto nel caso specifico tre atti
processuali: ha scritto la menzionata lettera di quello stesso giorno al Pretore
aggiunto e ha partecipato in seguito a due udienze: la prima il
13.
novembre 2014 e la seconda il 19 febbraio 2015. Per tali prestazioni
essa ha esposto, nella nota professionale, un dispendio di 4 ore e 40 minuti
complessivi. Se si considera che nella tassazione il Pretore aggiunto ha
riconosciuto alla legale 7 ore di lavoro complessive, tolte le 4 ore e 40
minuti per le prestazioni appena citate rimanevano alla patrocinatrice 2 ore e
50.
minuti per i colloqui e la corrispondenza. Si tratta di un lasso di tempo
relativamente contenuto, ma sufficiente in un caso come quello in esame per
assolvere con diligenza il mandato.
Certo, la reclamante indica di
avere tenuto colloqui per 4 ore e 40 minuti, di avere impiegato un'ora e 10
minuti nella stesura di lettere e di avere dedicato ulteriori 2 ore e 20 minuti
ad altre prestazioni accessorie, ma simili profusioni di impegno risultano
obiettivamente eccessive per rapporto al tempo che un patrocinatore spiccio e
sollecito avrebbe riservato alla pratica. La legale non contesta invero – e a
ragione – che la causa fosse sostanzialmente semplice, che la procedura non ha
richiesto la redazione di memoriali, che l'istruttoria è consistita nella sola
acquisizione dei documenti prodotti dall'istante e che dinanzi al Pretore
aggiunto si sono svolte solo due udienze prive di complessità. Il gratuito
patrocinio, poi, dà diritto unicamente alle prestazioni strettamente indispensabili
per scopo forense, escluse eventuali opere di sostegno morale o di ausilio
sociale (sentenza del Tribunale federale 5P.51/1994 del 10 maggio 1994,
consid. 5a con richiamo a DTF 109 Ia 111 consid. 3b; I CCA, sentenza inc.
11.2008.186
del 12 settembre 2011, consid. 8).
9.
Se ne conclude che,
tassando in 7 ore complessive il tempo necessario per adempiere diligentemente
un mandato analogo a quello svolto dalla reclamante dal 12 settembre 2014 al 1°
aprile 2015 (termine del patrocinio), nel risultato il Pretore aggiunto ha
emanato una decisione meritevole di conferma. Nel dispositivo dell'attuale
sentenza occorre rinviare tuttavia al fatto che la tassazione impugnata non
riguarda le prestazioni svolte dalla legale prima del 12 settembre 2014,
estranee al beneficio del gratuito patrocinio,
prestazioni che la reclamante può fatturare all'assistito.
10.
Le spese dell'attuale
giudizio seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC),
ma le particolarità del caso inducono eccezionalmente nella fattispecie a non
prelevare oneri processuali.
11.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto nel senso
dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese.
3otificazione a:
– avv.;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).