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Decisione

11.2016.4

Gratuito patrocinio: retribuzione del patrocinatore d'ufficio

1 febbraio 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa SO.2014.865 (protezione

dell'unione coniugale: modifica di contributo alimentare) della Pretura del

Distretto di Bellinzona promossa con istan­za del 5 agosto 2014 da

PI 1

(patrocinato

dall'avv. PA 1)

contro

PI 2

(patrocinata

dall'avv. PA 2),

giudicando sul reclamo

del 22 gennaio 2016 presentato dall'

avv. PA 1

contro la decisione del

23 dicembre 2015 con cui il Pretore aggiunto ha fissato in fr. 1496.90 la sua

retribuzione come patrocinatrice d'ufficio dell'istante;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 16 dicembre

2013 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha omologato, in esito a una

procedura a protezione dell'unione coniugale promossa congiuntamente il 13 dicembre

2013 da PI 1 (1969) e PI 2 (1984), una convenzione sulla vita separata in cui

le parti si accordavano sull'affidamento della figlia L__________ (nata il 3 agosto

2006) alla madre, riservati i contatti telefonici con il padre (in carcerazione

preventiva a __________ con l'accusa di tentato omicidio della moglie), stabilendo

inoltre che l'abitazione familiare sarebbe stata attribuita a PI 2, mentre PI 1

si sarebbe impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 3000.–

mensili complessivi per moglie e figlia dal 1° dicembre 2013 (inc.

SO.2013.1408).

B. PI 1 è stato condannato il 2

luglio 2014 in sede penale a cinque anni e tre mesi di detenzione. Licenziato dal

datore di lavoro e rimasto senza reddito, egli si è rivolto il 5 agosto 2014 al

Pretore per ottenere la soppressione – già in via cautelare – del contributo

alimentare per moglie e figlia dall'agosto del 2014. Il Pretore ha indetto la

discussione per il 22 settembre 2014.

L'istante ha chiesto il 12 settembre

2014 un rinvio dell'udienza e la dispensa dall'obbligo di comparsa, instando

per il conferimento del gratuito patrocinio. La causa è poi stata sospesa e al­l'udienza

del 19 feb­braio 2015, destinata al contraddittorio, la convenuta si è rimessa

al giudizio del Pretore aggiunto. Sollecitato dalle parti, questi ha giudicato seduta

stante, accogliendo

l'istanza e sopprimendo il

contributo di mantenimento per moglie e figlia dal gennaio del 2015. Non sono

state riscosse spese. Le ripetibili sono state compensate.

C. Il 25 novembre 2015 il

Pretore aggiunto ha concesso a PI 1 il beneficio del gratuito patrocinio da

parte dell'avv. PA 1. In seguito, con decisione del 23 dicembre 2015, egli ha

tassato la nota professionale emessa il 14 aprile 2015 dalla patrocinatrice

d'ufficio per complessivi fr. 4540.68 (fr. 3690.– di onorario, fr. 514.33 di

spese e fr. 336.35 di IVA), riducendo l'indennità a fr. 1496.90 (fr. 1260.– di

onorario, fr. 126.– di spese e fr. 110.90 di IVA).

D. Contro la decisione appena

citata l'avv. PA 1 è insorta al Tribunale d'appello con un reclamo del 22

gennaio 2016 in cui chiede che il suo compenso sia fissato in fr. 4383.70 (fr.

3690.– di onorario, fr. 369.– di spese e fr. 324.70 di IVA), riformando la decisione

impugnata di conseguenza. Invitato a esprimersi, il Pretore aggiunto si è

confermato il 2 marzo 2016 nella tassazione, precisando che la patrocinatrice

chiede la copertura di prestazioni fornite dal 15 gennaio 2014 nonostante la causa

sia stata introdotta solo il 5 agosto 2014. PI 1 non ha formulato osservazioni

al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso in esame è stato

iscritto ai ruoli della prima Camera civile, la quale si occupa di reclami

“contro le decisioni in materia di spese

(art. 110 CPC)” nelle materie di sua competenza (art. 48 lett. a

n. 8a LOG). Le decisioni con cui un giudice fissa l'indennità spettante a

un avvocato d'ufficio designato in regime di assistenza giudiziaria non è tuttavia

una “decisione in materia di spese” nel senso dell'art. 110 CPC, bensì una

decisione in materia di gratuito patrocinio nel senso del­l'art. 121 CPC (I

CCA, sentenza inc. 11.2016.55 del 5 luglio 2016, consid. 1 con riferimento a Bühler in: Berner Kommentar, ZPO,

edizione 2012, n. 4f ad art. 121 e 122). E l'art. 48 lett. a n. 8a LOG

riguarda solo – per testuale disposizione di legge – l'art. 110 CPC. L'impugnazione

andrebbe trasmessa così alla terza Camera civile, competente per trattare i

reclami contro tutte “le decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di

prima istanza” (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Nel segno dell'economia di

giudizio giova evitare tuttavia dilazioni processuali dovute a mere questioni

di forma. Conviene quindi procedere senza indugio all'emanazione della sentenza.

2.

Il reclamo con cui un

legale impugna una decisione che fissa la sua retribuzione come avvocato

d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio va presentato entro 10

giorni se la decisione in materia di spese è stata emanata nell'ambito di una

causa retta dalla procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC). Se è stata presa

nel quadro di una procedura ordinaria o di una procedura semplificata v'è chi

sostiene che il termine sia ugualmente di 10 giorni e chi invece che sia

di 30 (riferimenti di dottrina in: RtiD II-2015 pag. 867 in alto). Nella

fattispecie la decisione impugnata è stata emessa nel contesto di una procedura

intesa alla modifica di misure a tutela dell'unione coniugale, ovvero in una

causa retta dalla procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC). Il termine di

reclamo era così – comunque fosse – di 10 giorni ed è stato rispettato, la

decisione del Pretore essendo stata

notificata alla patrocinatrice dell'istante il 12 gen­naio 2016 e il

reclamo essendo stato presentato il 22 gennaio seguente, ultimo giorno utile. Onde

l'ammissibilità del rimedio giuridico.

3.

Nella decisione impugnata

il Pretore aggiunto ha tassato la rimu­nerazione

di fr. 4540.68 chiesta dalla patrocinatrice

(fr. 3690.– di onorario, fr. 514.33 di spese e fr. 336.35 di IVA) in fr.

1496.90

(fr. 1260.– di onorario, fr. 126.– di spese e fr. 110.90 di IVA),

riducendo il dispendio di tempo esposto (20 ore e 30 minuti alla tariffa di fr.

180.

– l'ora: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili: RL 3.1.1.7.1) a 7 ore e riconoscendo alla legale l'indennità fissa

per le spese prevista dall'art. 6 cpv. 1 del regolamento appena citato (10%

dell'onorario). Egli ha motivato tale decisione con l'argomento che una

ragionevole conduzione del mandato non avrebbe occupato un legale solerte e

speditivo per più di 7 ore, la procedura essendosi esaurita nella fattispecie in

due semplici udienze, il 13 novembre 2014 e il 19 febbraio 2015, ed

essendo terminata con un'altrettanto semplice decisione a verbale. Inoltre il

grado di difficoltà si è rivelato esiguo (soppressione di contributi alimentari

per mancato reddito del debitore) e l'istruttoria è consistita nella mera acquisizione

dei documenti prodotti dall'istante.

4.

La reclamante censura anzitutto

una carente motivazione della decisione impugnata, dolendosi che quest'ultima

non indichi le ragioni per cui le prestazioni da lei specificate nella nota

professionale andrebbero ridotte, limitandosi a considerazioni sul grado di

difficoltà della pratica e sul fatto che la causa si è conclusa con due

semplici udienze (memoriale, pag. 3 in basso). Ora, che la decisione con cui un

giudice ridimensiona il compenso chiesto da un patrocinatore d'ufficio in

regime di assistenza giudiziaria vada almeno brevemente motivata è fuori dubbio

(sentenza del Tribunale federale 5D_28/2014 del 26 maggio 2014, consid. 2.2 a 2.4, pubblicati in: RSPC 2014 pag. 429). La tassazione del Pretore aggiunto

adempie nondimeno tali requisiti minimi. Il primo giudice ha spiegato infatti

che per trattare con la debita diligenza una pratica analoga un avvocato

solerte e speditivo non avrebbe impiegato più di 7 ore, la causa essendosi

rivelata “di esigua difficoltà giuridica”, senza scambi di atti scritti, con

l'istruttoria circoscritta all'acquisizione dei documenti prodotti dall'istante

e con la procedura risoltasi in due semplici udienze. Tale motivazione ha posto

la legale in condizione di capire perché il Pretore aggiunto ha tassato in

complessivi fr. 1496.90 la sua nota professionale, tant'è che nel reclamo essa contesta

partitamente l'opinione del primo giudice. Su questo punto non soccorre dunque

diffondersi.

5.

Sostiene la reclamante che riconoscerle

appena 7 ore per il lavoro svolto in regime di gratuito patrocinio è arbitrario,

le 20 ore e 30 minuti da lei esposte nella nota professionale essendo perfettamente

consone, effettive e tutte riconducibili alla procedura di modifica delle

misure a protezione dell'unione coniugale. Essa si duole inoltre che la

decisione impugnata non tiene conto delle trasferte da lei compiute per partecipare

alle udienze in Pretura, a Bellinzona, o per colloquiare con il cliente, ristretto

nel penitenziario cantonale della “Stampa”. Al Pretore aggiunto essa rimprovera

altresì di avere trascurato che, proprio per la carcerazione del suo patrocinato,

essa ha dovuto mettersi in relazione con chi si occupava delle “questioni

finanziarie, rispettivamente della procedura penale e (…) di licenziamento” del

cliente. La patrocinatrice chiede così, in definitiva, che la sua nota professionale

sia confermata per intero e la tassazione del Pretore aggiunto riformata di

conseguenza.

6.

Il beneficio del gratuito

patrocinio decorre di regola – sempre che il giudice lo conceda – dalla

presentazione dell'istanza, pur comprendendo gli atti necessari per la

preparazione del processo (FF 2006 pag. 6674 in basso), in particolare le

prestazioni svolte dal legale per la stesura dell'atto introduttivo della lite.

Il gratuito patrocinio non può essere accordato invece con effetto retroattivo,

salvo casi eccezionali (art. 119 cpv. 4 CPC; esempi citati da: Emmel in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO,

3ª edizione, n. 3 e 4 ad art. 119). Identico

principio vigeva, nel Cantone Ticino, già prima che entrasse in vigore il nuovo

Codice di procedura civile (I CCA, sentenza inc. 11.2004.27 del 21 febbraio

2007, consid. 4; ancor prima: CdM, sentenza inc. 19.2005.14 del 24 agosto 2006,

consid. 3).

7.

Nella fattispecie la richiesta di gratuito patrocinio è stata introdotta

da PI 1 il 12 settembre 2014, contestualmente – come detto – all'istanza con

cui l'interessato postulava il rinvio dell'udienza indetta per il 22 settembre

2014.

Il beneficio non poteva dunque entrare in linea di conto per il lasso di

tempo anteriore. Che in concreto ricorressero gli estremi per giustificare

eccezionalmente una concessione retroattiva del gratuito patrocinio non risulta

e nemmeno è preteso dalla reclamante. Ne segue che il primo giudice non avrebbe

dovuto tassare le prestazioni esposte dalla legale dal 15 gennaio 2014

(assunzione del mandato) fino all'11 settembre 2014, per complessive 7 ore e 40

minuti di lavoro. Solo le rimanenti 12 ore e 50 minuti figuranti nella nota

professionale potevano formare oggetto della decisione, come lo stesso Pretore

aggiunto riconosce per finire nelle osservazioni al reclamo.

8.

Ciò premesso, dal 12

settembre 2014 in poi la legale ha compiuto nel caso specifico tre atti

processuali: ha scritto la menzionata lettera di quello stesso giorno al Pretore

aggiunto e ha partecipato in seguito a due udienze: la prima il

13.

novembre 2014 e la seconda il 19 febbraio 2015. Per tali prestazioni

essa ha esposto, nella nota professionale, un dispendio di 4 ore e 40 minuti

complessivi. Se si considera che nella tassazione il Pretore aggiunto ha

riconosciuto alla legale 7 ore di lavoro complessive, tolte le 4 ore e 40

minuti per le prestazioni appena citate rimanevano alla patrocinatrice 2 ore e

50.

minuti per i colloqui e la corrispondenza. Si tratta di un lasso di tempo

relativamente contenuto, ma sufficiente in un caso come quello in esame per

assolvere con diligenza il mandato.

Certo, la reclamante indica di

avere tenuto colloqui per 4 ore e 40 minuti, di avere impiegato un'ora e 10

minuti nella stesura di lettere e di avere dedicato ulteriori 2 ore e 20 minuti

ad altre prestazioni accessorie, ma simili profusioni di impegno risultano

obiettivamente eccessive per rapporto al tempo che un patrocinatore spiccio e

sollecito avrebbe riservato alla pratica. La legale non contesta invero – e a

ragione – che la causa fosse sostanzialmente semplice, che la procedura non ha

richiesto la redazio­ne di memoriali, che l'istruttoria è consistita nella sola

acquisizione dei documenti prodotti dall'istante e che dinanzi al Pretore

aggiunto si sono svolte solo due udienze prive di complessità. Il gratuito

patrocinio, poi, dà diritto unicamente alle prestazioni strettamente indispensabili

per scopo forense, escluse eventuali opere di sostegno morale o di ausilio

socia­le (sentenza del Tribunale federale 5P.51/1994 del 10 maggio 1994,

consid. 5a con richiamo a DTF 109 Ia 111 consid. 3b; I CCA, sentenza inc.

11.2008.186

del 12 settembre 2011, consid. 8).

9.

Se ne conclude che,

tassando in 7 ore complessive il tempo necessario per adempiere diligentemente

un mandato analogo a quello svolto dalla reclamante dal 12 settembre 2014 al 1°

aprile 2015 (termine del patrocinio), nel risultato il Pretore aggiunto ha

emanato una decisione meritevole di conferma. Nel dispositivo dell'attuale

sentenza occorre rinviare tuttavia al fatto che la tassazione impugnata non

riguarda le prestazioni svolte dalla legale prima del 12 settembre 2014,

estranee al beneficio del gratuito patrocinio,

prestazioni che la reclamante può fatturare all'assistito.

10.

Le spese dell'attuale

giudizio seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC),

ma le particolarità del caso inducono eccezionalmente nella fattispecie a non

prelevare oneri processuali.

11.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto nel senso

dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese.

3otificazione a:

– avv.;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).