11.2016.40
Divorzio: liquidazione del regime dei beni e scioglimento di una comproprietà fra coniugi
28 dicembre 2017Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.40
Lugano,
28 dicembre 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa DM.2012.135 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 26 aprile 2012 da
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello del 17 maggio 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 13 aprile 2016 e sull'appello incidentale (“adesivo”) del
5 luglio 2016 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1965) e AP 1 (1968) si
sono sposati a __________ il 24 marzo 1995. Dal matrimonio sono nati P__________
(il 29 gennaio 1996), C__________ (il 12 dicembre 1998) e F__________ (il 20 dicembre
2000). Il marito è restauratore e pittore in proprio. La moglie è stata alle
dipendenze della __________ SA a L__________ dall'agosto del 2012 fino al 30
giugno 2015, dopo di che ha lavorato come docente per __________ AG di Lu__________
e, dal febbraio 2013, ha tenuto qualche ora di insegnamento nella scuola media
di L__________. Attualmente essa non risulta esercitare alcuna attività
lucrativa. I coniugi vivono separati dal marzo del 2008, quando il marito ha
lasciato l'abitazione coniugale di B__________ (particella n. 364 RFD di __________,
sezione di B__________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno)
per trasferirsi in un appartamento a T__________ prima e a C__________ poi.
B. Il 26 aprile 2012 AP
1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, chiedendo – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'affidamento dei
figli (riservato al padre il più ampio diritto di visita), un contributo
alimentare di almeno fr. 600.– mensili indicizzati per ciascuno di essi (assegni
familiari non compresi), aumentato della metà non appena un figlio fosse divenuto
autosufficiente e ulteriormente aumentato al momento in cui fosse rimasto un
solo figlio a carico. In esito allo scioglimento del regime dei beni essa ha
postulato l'assegnazione in proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale a B__________
con mobili e suppellettili, senza offrire alcuna contropartita in denaro. L'attrice
non ha sollecitato contributi alimentari per sé e ha instato perché si
rinunciasse a conguagli di previdenza fra coniugi. All'udienza di
conciliazione, tenutasi il 12 luglio 2012, le parti hanno raggiunto un accordo
sul principio del divorzio, sull'autorità parentale congiunta, sulla disciplina
del diritto di visita e sulla divisione a metà delle rispettive prestazioni d'uscita
dal “secondo pilastro”. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stante. I
coniugi non si sono intesi, per contro, sulla liquidazione
del regime dei beni né sul contributo alimentare per i figli.
C. Chiamato a esprimersi
sui punti litigiosi, nel suo memoriale del 23 ottobre 2012 AO 1 ha chiesto – previo
conferimento del gratuito patrocinio – di modificare il diritto di visita regolato
all'udienza del 12 luglio 2012, ha offerto un contributo alimentare di
fr. 400.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi), ha riconosciuto
alla moglie la proprietà di un immobile ad A__________ contro versamento di
fr. 25 000.–, ha rivendicato l'attribuzione
in proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale a B__________ dietro versamento
di fr. 74 000.– alla cassa pensione
della moglie, sollecitando la divisione a metà del mobilio coniugale e la
divisione a metà dei conti bancari appartenenti agli acquisti.
D. Alle prime arringhe dell'8
gennaio 2013 i coniugi hanno modificato consensualmente alcuni aspetti del
diritto di visita. Per il resto hanno mantenuto le rispettive posizioni e hanno
notificato prove. L'attrice ha ritirato, da parte sua, la richiesta di gratuito
patrocinio. Nell'ambito dell'istruttoria, svoltasi sull'arco di due udienze (il
10 settembre 2013 e il 20 febbraio 2014, quando il convenuto ha ritirato anch'egli
la richiesta di gratuito patrocinio), è stata esperita una perizia sul valore
venale degli immobili ad A__________ e a B__________, così com'è stato versato
agli atti un rapporto stilato da uno psicologo specialista sulle relazioni
personali tra i coniugi e sulle relazioni personali dei genitori con i figli. L'assunzione
delle prove è terminata il 16 giugno 2015. Alle arringhe finali le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.
E. Nel proprio allegato
conclusivo del 30 ottobre 2015 l'attrice ha chiesto un contributo
alimentare di fr. 830.– mensili indicizzati per le figlie C__________ e F__________
(P__________ è diventato maggiorenne in pendenza di causa) fino al 16° compleanno
e di fr. 805.– in seguito (assegni familiari non compresi), l'attribuzione
in proprietà esclusiva dell'alloggio coniugale contro liberazione del marito
dal debito ipotecario (nominali fr. 240 000.–
solidalmente dovuti dai coniugi alla Banca __________ della __________) e il versamento
di fr. 147 914.30 in ragione di
fr. 30 000.– annui senza interessi (la
prima volta entro il 31 dicembre 2015 e in seguito entro il 31 dicembre di
ogni anno fino al pagamento integrale) in liquidazione del regime dei beni, come
pure l'attribuzione della mobilia e delle suppellettili al coniuge che ne è già
in possesso.
Nel suo memoriale conclusivo
del 29 ottobre 2015 AO 1 ha instato per un'ulteriore precisazione del suo
diritto di visita, ha offerto un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per
ogni figlio (assegni familiari non compresi), ha riconosciuto la proprietà
esclusiva della moglie sull'immobile ad A__________, ha rivendicato la
proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale a B__________ (mobilio e suppellettili
inclusi), ha chiesto il versamento di fr. 31
294.– in liquidazione dei conti bancari appartenenti alla massa degli
acquisti e ha proposto il versamento di fr. 19
820.70 in liquidazione di una polizza del “terzo pilastro”.
F. Statuendo con
sentenza del 13 aprile 2016, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha
riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita
dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza
professionale (ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità
di tali prestazioni) e ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla
particella di B__________ nel seguente modo:
– al più presto nel corso del
mese di settembre 2016 vendita all'asta pubblica con le modalità degli art. 229
segg. CO, con un piede d'asta minimo, per il primo incanto, di fr. 640 000.–
(fr. 720 000.– se nel frattempo fossero stati completati i lavori della mansarda);
– in caso d'insuccesso, vendita
ad una seconda asta pubblica, con un piede d'asta inferiore, concordato
direttamente tra le parti ritenuto che in caso di disaccordo lo stesso sarà
pari al valore dei debiti gravanti gli immobili (oneri ipotecari, eventuali
ipoteche legali, oneri LPP ecc.);
– gli incanti di cui ai punti
che precedono saranno organizzati e diretti da un pubblico notaio designato
concordemente dalle parti o, in caso di mancata intesa, dallo scrivente
Pretore;
– il ricavato della vendita,
dedotti gli oneri ipotecari, le spese, l'onorario del notaio, l'eventuale TUI,
le eventuali provvigioni e il rimborso della LPP, rispettivamente il rimborso
al marito dell'importo di fr. 18 117.– oltre al plusvalore (pari al 5.4% del
ricavato della vendita al netto di tutte le deduzioni inclusi gli apporti dei
coniugi pari a fr. 61 000.–), andrà suddiviso a metà tra i
comproprietari.
Egli ha riconosciuto a ciascun
coniuge inoltre la proprietà esclusiva dei beni già in suo possesso, ha
accertato la comproprietà delle parti in ragione di metà ciascuno sui mobili e
le suppellettili della casa a B__________, così come la proprietà esclusiva della
moglie su quelli della casa ad A__________, e ha obbligato la medesima a
versare al marito fr. 15 555.87
in liquidazione del regime dei beni entro 30 giorni dal passaggio in giudicato
della sentenza. Per quanto attiene alle figlie C__________ e F__________, il
Pretore le ha affidate alla madre con esercizio congiunto dell'autorità
parentale, ha garantito il “più ampio diritto di visita” al padre,
disciplinandolo in caso di disaccordo, ha
fissato contributi alimentari fino al 31 dicembre 2016 di fr. 594.10
mensili per C__________ (assegni familiari non compresi) e di fr. 612.90
mensili per F__________ (assegni familiari non compresi), rispettivamente di
fr. 603.50 mensili per entrambe dal 1° gennaio 2017 (assegni familiari non
compresi), senza stabilire contributi alimentari tra i coniugi. Le spese
processuali, con una tassa di giustizia di fr. 5000.–, sono state poste per due
terzi a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, cui l'attrice
è stata condannata a rifondere fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
G. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 17 maggio 2016
per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedersi assegnare l'immobile
a B__________ in proprietà esclusiva contro liberazione del marito dal debito
ipotecario (nominali fr. 240 000.–
solidalmente dovuti alla __________ della __________) e versamento in favore di
lui di fr. 129 914.87 (da corrispondere
entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio), addebitando
le spese processuali alle parti in ragione di metà ciascuno e compensando le ripetibili.
Nelle sue osservazioni del
5 luglio 2016 AO 1 dichiara di non opporsi all'attribuzione dell'alloggio
coniugale in proprietà esclusiva alla moglie ove questa sia effettivamente in
grado di versare immediatamente l'indennità dovuta in liquidazione del regime dei
beni. Si oppone invece alla modifica del dispositivo sulle spese giudiziarie di
primo grado. Con appello incidentale (“adesivo”) egli chiede inoltre che la sua
spettanza in liquidazione del regime dei beni sia portata a fr. 156 367.90, da corrispondere immediatamente. Con
osservazioni del 14 settembre 2016 AP 1 propone di respingere l'appello
incidentale e di confermare la liquidazione del regime matrimoniale stabilita
dal Pretore in fr. 129 914.87.
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio
emanate dai Pretori sono impugnabili con appello (art.
308 cpv. 1 lett. a CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano
in discussione controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso
raggiunga fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri il valore venale della
particella a B__________, che secondo la decisione impugnata dev'essere
realizzata ai pubblici incanti e che l'appellante chiede di vedersi attribuire
in proprietà assoluta, liberando il marito dall'onere ipotecario e
corrispondendo al medesimo fr. 129 914.87.
Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore dell'attrice il 14 aprile 2016. Il 14 maggio 2016 essendo di
sabato, il termine di ricorso sarebbe scaduto il 16 maggio successivo, lunedì
di Pentecoste, onde la sua protrazione all'indomani (art. 142 cpv. 3 CPC con
rinvio all'art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali
nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2). Introdotto martedì 17 maggio 2016, ultimo
giorno utile, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile. Riguardo
all'appello incidentale, le osservazioni all'appello principale andavano
presentate entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare
osservazioni essendo stato notificato al
convenuto il 7 giugno 2016, anche l'appello incidentale inoltrato
il 5 luglio 2016 risulta di conseguenza tempestivo.
2. Con lettera del 6
giugno 2016 il Pretore ha informato questa Camera che la figlia F__________
desidera essere riascoltata in appello. Se non che, i dispositivi della
sentenza impugnata che la riguardano non sono oggetto di ricorso e, passati in
giudicato, hanno acquisito carattere definitivo. La richiesta in questione risulta
così superata dagli eventi.
Fatti
I. Sull'appello principale
3. L'appellante principale
rivendica – come si è accennato – l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'alloggio
coniugale a B__________ (art. 205 cpv. 2 CC), fondo
che il Pretore ha ordinato di realizzare ai pubblici incanti. Non perché con i
suoi averi di fr. 137 500.– AP 1 non fosse
in grado di versare a AO 1 il conguaglio di fr. 114
359.– relativo al valore della casa, ma perché essa non aveva recato alcuna
prova circa la disponibilità della Banca __________ della __________,
creditrice ipotecaria, a liberare AO 1 dal debito solidale di fr. 240 000.– garantito da pegno. Secondo il Pretore
poi, viste le condizioni economiche di AP 1, la banca non avrebbe consentito a un
simile svincolo. E siccome nemmeno il marito constava possedere mezzi
sufficienti per ritirare la casa, né l'immobile risulta poter essere diviso in
natura, il Pretore ha ritenuto inevitabile la realizzazione del fondo all'asta
pubblica (art. 651 cpv. 2 CC; sentenza impugnata, consid. 9c, 9d e 9e).
a) L'appellante
principale non contesta che nessuna prova attestasse davanti al Pretore la
disponibilità della Banca __________ della __________ a liberare AO 1 dal
debito garantito da pegno nel caso in cui lei divenisse proprietaria esclusiva
dell'immobile (art. 176 CO). Sostiene unicamente che il Pretore non avrebbe
potuto escludere un'eventualità del genere e produce, ad ogni buon conto, una
dichiarazione del 10 maggio 2016 in cui la Banca __________ della __________
conferma di essere “disposta a concederle il finanziamento per il rilevamento
del debito ipotecario a suo tempo concesso ai coniugi” (debito ipotecario di
attuali fr. 240 000.–) “con l'iscrizione a
registro fondiario del trapasso di proprietà a suo favore in qualità di unica
proprietaria della particella n. 364 RFD di B__________”. In circostanze siffatte
– essa soggiunge – non vi sono motivi per rifiutarle l'attribuzione dell'immobile,
avendo essa risorse sufficienti (quasi fr. 140 000.–)
sia per tacitare interamente il marito e versargli la spettanza di fr. 114 359.– relativa al valore della casa sia per onorare
il conguaglio fissato dal Pretore in liquidazione dei rimanenti beni coniugali,
di fr. 15 555.87 (dispositivo n. 4),
per un totale di fr. 129 914.87.
b) Che
nella fattispecie il Pretore non potesse scartare l'ipotesi di uno svincolo del
condebitore solidale dal mutuo ipotecario gravante l'abitazione coniugale di B__________
è una tesi destinata a cadere nel vuoto. Il primo giudice ha illustrato diffusamente
le ragioni che lo hanno indotto a simile conclusione (sentenza impugnata,
consid. 9e) e con tali argomenti l'interessata non si confronta neppure di
scorcio. Carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo
punto l'appello principale sarebbe quindi stato dichiarato irricevibile. Certo,
AP 1 produce ora una lettera inviatale il 10 maggio 2016 dalla Banca __________
della __________ che dimostra la fattibilità dell'operazione. Se non che, documenti
nuovi in appello sono ammissibili soltanto se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non sarebbe stato possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1
lett. b CPC). Nel caso specifico l'interessata non pretende che le fosse
ragionevolmente impossibile procurarsi l'attestazione della banca quando la
causa era ancora pendente davanti al Pretore. Dovendo essa assumere la
responsabilità delle proprie omissioni (la liquidazione del regime dei beni è
retta dal principio dispositivo: art. 277 cpv. 1 CPC), di per sé l'appello
vedrebbe dunque la sua sorte segnata.
c) Sta
di fatto che nelle sue osservazioni del 5 luglio 2016 a questa Camera il
convenuto dichiara di non opporsi alla richiesta dell'attrice “nella misura in
cui ella sia effettivamente in grado di versare immediatamente l'indennità dovuta
a titolo di liquidazione del regime matrimoniale”. AO 1 non contesta dunque la
produzione del documento nuovo e non muove obiezioni a che l'alloggio coniugale
possa divenire proprietà esclusiva dell'attrice, sempre che questa versi l'intera
liquidazione del regime dei beni con un pagamento unico (e non a rate, come essa
proponeva nel memoriale conclusivo dinanzi al Pretore). L'ammontare di fr. 129 914.87 calcolato dal primo giudice nel caso in
cui fosse stata documentata la disponibilità della banca a svincolare il
convenuto dal debito ipotecario è per altro riconosciuto da AP 1, la quale nell'appello
principale prospetta essa medesima un versamento unico al convenuto. L'importo è
oggetto invero di appello incidentale da parte di AO 1, che chiede di portare la
cifra a fr. 156 367.90. Tale questione andrà
trattata in appresso. Ai fini del giudizio sull'appello principale basti
accertare che, in linea di principio, l'abitazione coniugale di B__________ può
essere assegnata in proprietà esclusiva all'attrice. L'ammontare del
conguaglio sarà esaminato nel quadro dell'appello incidentale.
4. Nell'appello
principale l'attrice impugna anche il dispositivo della sentenza pretorile in
materia di spese e ripetibili con l'argomento che, venendo meno la propria
soccombenza sull'attribuzione dell'alloggio coniugale, le spese di fr. 5000.– poste
dal Pretore per due terzi a carico di lei vanno divise a metà e le ripetibili
(ridotte) a lei addebitate per fr. 3000.– vanno compensate. AO 1 avversa simili
pretese, affermando che nel memoriale conclusivo davanti al Pretore l'attrice
“ha modificato le proprie richieste di giudizio, costringendo a un'istruttoria
molto complicata per determinare il principio che al marito era dovuta una
liquidazione del regime matrimoniale”. Ora, nel citato memoriale conclusivo l'attrice
rivendicava sì l'abitazione coniugale, proponendo lo svincolo del marito dal debito ipotecario, ma offriva anche
fr. 147 914.30 (a rate) in
liquidazione del regime dei beni. Essa non rifiutava perciò qualsiasi
versamento a conguaglio. Anzi, dallo scioglimento del regime dei beni essa esce
in larga misura vittoriosa, mentre è vero che soccombe in gran parte – come ha
rilevato il Pretore – sull'entità dei contributi alimentari per i figli. Nelle
condizioni descritte si giustificava pertanto di suddividere le spese processuali
a metà e di compensare le ripetibili, tanto più in equità, trattandosi di una
causa del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). In tema di spese giudiziarie
l'appello principale merita di conseguenza accoglimento.
Considerandi
II. Sull'appello
incidentale
5.
L'appellante incidentale
fa valere che in seguito all'attribuzione dell'alloggio coniugale l'attrice
gli deve non solo fr. 114 359.–, come ha calcolato
il Pretore, bensì fr. 140 812.–, che
sommati ai fr. 15 555.87 fissati nella
sentenza impugnata in liquidazione dei rimanenti beni coniugali (dispositivo n.
4) danno fr. 156 367.87 (in luogo dei noti
fr. 129 914.87). Nelle osservazioni all'appello
adesivo l'attrice si conferma, da parte sua, nel calcolo del Pretore, senza addentrarsi
nel merito della questione.
a) Il
Pretore ha accertato, nella sentenza impugnata, che i coniugi sono divenuti
comproprietari in ragione di metà ciascuno della particella n. 364 RFD di __________,
sezione di B__________, nel dicembre del 1998. Il fondo, che ha un valore
venale di fr. 640 000.– (consid. 9b), è
stato comperato con beni propri del marito per fr. 32 427.–, con acquisti del marito per fr. 38 401.50, con l'accensione di un mutuo ipotecario per fr. 240 000.–, con il “secondo pilastro” della moglie
per
fr.
74.
000.– e con acquisti della moglie per fr. 255 171.50,
somme in cui il Pretore ha già tenuto conto del plusvalore maturato nel
frattempo (consid. 9c). Ne ha desunto, il primo giudice, che “l'attribuzione
dell'abitazione coniugale [all'attrice] determina per il marito un credito
della massa degli acquisiti della moglie pari a fr. 108 385.– (acquisti della moglie fr. 255
171.50
./. acquisti del marito fr. 38 401.50,
diviso due)”. Il compenso del convenuto risulta così, stando al Pretore, di fr.
114.
359.– (acquisti del marito fr. 38 401.50 ./. beni propri del marito fr. 32 427.– + fr. 108 385.–)”
(loc. cit.).
b) Secondo
l'appellante incidentale l'attrice gli deve invece, per ottenere l'attribuzione dell'alloggio coniugale, fr. 108 385.– (acquisti di lei meno gli acquisti
di lui, diviso due) più fr. 32 427.–
(beni propri di lui), per un totale di fr. 140 812.–.
A mente sua “non si capisce (…) il motivo per cui i beni propri del marito
dovrebbero essere sottratti nuovamente dai suoi acquisti, ritenuto che questi
ultimi sono stati già sommati agli acquisti della moglie e divisi a metà, per
giungere a calcolare quanto dovuto dalla massa degli acquisti”. La doglianza
non è di immediata comprensione, ma nel risultato si rivela provvista di buon fondamento.
In esito all'attribuzione dell'alloggio coniugale
all'attrice il convenuto ha diritto invero di riprendere i suoi beni
propri (fr. 32 427.–), come prevede l'art. 205 cpv. 1
CC, e di ricevere la metà degli acquisti della moglie
(fr.
255.
171.50 diviso due, cioè fr. 127 585.75),
in conformità all'art. 215 cpv. 1 CC. Da parte sua deve cedere alla moglie la metà
dei propri acquisti (fr. 38 401.50 diviso
due, cioè fr. 19 200.75). In
definitiva gli spettano fr. 140 812.–,
come egli chiede nell'appello incidentale. A tale somma si aggiungono fr. 15 555.87 in liquidazione dei rimanenti beni
coniugali (sentenza impugnata, dispositivo n. 4), non contestati, per un totale
di fr. 156 367.87.
c) Non
si disconosce che, alla luce di quanto precede, l'attrice non risulta avere
sufficiente disponibilità finanziaria per disinteressare appieno il convenuto.
Al momento in cui ha statuito il Pretore, in effetti, AP 1 possedeva sostanza liquida
per non più di fr. 137 500.–
(sentenza impugnata, consid. 9d). Ch'essa abbia avuto modo di accantonare altri
risparmi non risulta. Per tacitare AO 1 le mancano quindi fr. 18 867.87 (fr. 156 367.87 ./. fr. 137 500.–). E in simili condizioni essa non
potrebbe pretendere che il fondo di B__________ le sia attribuito in proprietà
esclusiva (I CCA, sentenza inc. 11.2014.7 del 20 maggio 2016, consid. 7a
in fine con numerosi rinvii). Sotto questo profilo il caso in esame si
distingue dal precedente appena citato, nell'ambito del quale la moglie era
stata in grado di dimostrare con nuovi mezzi di prova che, dopo la sentenza del
Pretore, essa aveva acquisito la possibilità di ritirare l'abitazione coniugale,
tacitando il marito e liberando quest'ultimo da ogni obbligo verso la banca
creditrice ipotecaria (I CCA, sentenza inc. 11.2014.7 del 20 maggio 2016,
consid. 7). Ma il caso in esame si distingue anche – in senso contrario – da un
altro precedente, allorché alla moglie mancavano fr. 30 000.– per ritirare l'abitazione coniugale, senza per altro ch'essa
fosse in grado di dimostrare la disponibilità della banca creditrice a liberare
il marito dal debito ipotecario (I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre
2015, consid. 18d).
d) La
fattispecie in rassegna si situa in una posizione intermedia: da un lato l'attrice
ha dimostrato che la banca creditrice ipotecaria è pronta a liberare il
convenuto da ogni impegno, dall'altro le mancano fr. 18 867.87 per compensare pienamente il
convenuto. A rigore, l'abitazione coniugale andrebbe dunque realizzata all'asta.
Non bisogna dimenticare però che in concreto – contro ogni aspettativa – l'interessata
è stata in grado di produrre una dichiarazione in cui la Banca __________ della
__________ si dice disposta a svincolare il convenuto da ogni obbligo per un
debito ipotecario di fr. 240 000.–. Non si
può escludere quindi ch'essa abbia modo di procacciarsi anche fr. 18 867.87 per sopperire a quanto le manca. Si
conviene che AO 1 non può essere lasciato nell'incertezza e ch'egli non deve
correre il rischio di rimanere con una frazione scoperta del suo credito in
liquidazione del regime dei beni. A tal fine conviene perciò fissare all'attrice
un termine entro cui tacitare pienamente il convenuto. Non dovesse essa
riuscire nell'intento, il fondo andrà realizzato secondo le modalità disposte
dal Pretore (di per sé non contestate). Tale soluzione pondera adeguatamente
gli interessi di una parte e quelli dell'altra, senza pregiudizio per nessuna
delle due. L'appello incidentale va accolto in tal senso.
III. Sulle
spese e le ripetibili di appello
6.
L'appello principale
del convenuto merita, come si è spiegato, parziale accoglimento, giacché l'attrice
si vede attribuire l'alloggio coniugale in proprietà esclusiva (anche se non
per la cifra di fr. 129 914.87), ottenendo
la suddivisione a metà delle spese e delle ripetibili di prima sede. Ciò non
toglie che l'appello sarebbe stato del tutto inutile ove appena l'attrice
avesse fatto uso della debita diligenza, producendo già davanti al Pretore una
dichiarazione della Banca __________ della __________ come quella esibita in appello.
Non solo quindi essa non può pretendere un'indennità di fr. 5000.– per
ripetibili come quella chiesta con l'appello principale (valendosi all'atto
pratico della propria negligenza), ma deve assumere anche le spese inutilmente
provocate (art. 108 CPC). Gli oneri dell'appello principale vanno dunque a suo
carico, con obbligo di rifondere al convenuto un'adeguata indennità per
ripetibili, commisurata all'estrema stringatezza delle osservazioni.
7.
Le spese dell'appello
incidentale seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il
convenuto ottiene sostanzialmente causa vinta. Gli oneri processuali vanno
così addebitati all'attrice, che ha proposto a torto di respingere il ricorso,
con obbligo – una volta ancora – di rifondere al convenuto un'adeguata
indennità per ripetibili, commisurata alla breve formulazione dell'appello
incidentale.
IV. Sui rimedi giuridici a
livello federale
8.
Quanto ai rimedi
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello principale è
parzialmente accolto e l'appello incidentale è accolto, nel senso che la
sentenza impugnata è così riformata:
3. La comproprietà della particella
n. 364 RFD di __________, sezione di B__________, è sciolta mediante
attribuzione dell'intero fondo in proprietà esclusiva a AP 1, la quale verserà
a AO 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, un'indennità
di fr. 156 367.87.
Il dispositivo della presente
sentenza, munito dell'attestazione di passaggio in giudicato, varrà quale
titolo per l'iscrizione del trasferimento di proprietà a AP 1 nel registro
fondiario. Alla richiesta di iscrizione dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto
pagamento dell'indennità di fr. 156 367.87 a AO 1 e dell'intervenuto
svincolo del medesimo dal debito ipotecario presso la __________ della __________,
C__________, gravante la particella n. 364 RFD di __________, sezione di B__________,
oppure la prova della completa estinzione di tale debito.
Le spese di iscrizione nel
registro fondiario sono a carico di AP 1. La tassazione sugli utili immobiliari
è differita.
Nel caso in cui il versamento
di fr. 156 367.87 a AO 1 non intervenisse entro 30 giorni dal passaggio in
giudicato della presente sentenza, torna
applicabile il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata.
4. Il
regime dei beni è sciolto e liquidato come segue:
– ciascun coniuge rimane
proprietario esclusivo dei beni già in suo possesso;
– è accertata la comproprietà
dei coniugi, in ragione di metà ciascuno, sui mobili e le suppellettili posti
nella particella n. 364 RFD di __________, sezione di B__________;
– i mobili e le suppellettili
posti nella particella n. 940 RFD di A__________ sono attribuiti a AP 1;
– a saldo della liquidazione
del regime matrimoniale AO 1 riceverà da AP 1 l'importo di fr. 156 367.87 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Nel caso in cui il versamento di fr. 156 367.87 a AO 1
non intervenisse entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, torna applicabile il dispositivo n. 4
della sentenza impugnata.
10. Le spese processuali di fr. 5000.–
(comprese quelle peritali e di ascolto) sono poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Per il resto la sentenza
impugnata rimane invariata.
II. Le spese dell'appello
principale, di fr. 2500.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla
controparte fr. 500.– per ripetibili.
III. Le spese dell'appello
incidentale, di fr. 500.–, da anticipare dall'appellante incidentale, sono
poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
IV. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione:
–(estratto limitato al consid. 2);
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).