Lexipedia

Decisione

11.2016.40

Divorzio: liquidazione del regime dei beni e scioglimento di una comproprietà fra coniugi

28 dicembre 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello principale

3. L'appellante principale

rivendica – come si è accennato – l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'alloggio

coniugale a B__________ (art. 205 cpv. 2 CC), fondo

che il Pretore ha ordinato di realizzare ai pubblici incanti. Non perché con i

suoi averi di fr. 137 500.– AP 1 non fosse

in grado di versare a AO 1 il conguaglio di fr. 114

359.– relativo al valore della casa, ma perché essa non aveva recato alcuna

prova circa la disponibilità della Banca __________ della __________,

creditrice ipotecaria, a liberare AO 1 dal debito solidale di fr. 240 000.– garantito da pegno. Secondo il Pretore

poi, viste le condizioni economiche di AP 1, la banca non avrebbe consentito a un

simile svincolo. E siccome nemmeno il marito constava possedere mezzi

sufficienti per ritirare la casa, né l'immobile risulta poter essere diviso in

natura, il Pretore ha ritenuto inevitabile la realizzazione del fondo all'asta

pubblica (art. 651 cpv. 2 CC; sentenza impugnata, consid. 9c, 9d e 9e).

a) L'appellante

principale non contesta che nessuna prova attestasse davanti al Pretore la

disponibilità della Banca __________ della __________ a liberare AO 1 dal

debito garantito da pegno nel caso in cui lei divenisse proprietaria esclusiva

dell'immobile (art. 176 CO). Sostiene unicamente che il Pretore non avrebbe

potuto escludere un'eventualità del genere e produce, ad ogni buon conto, una

dichiarazione del 10 maggio 2016 in cui la Banca __________ della __________

conferma di essere “disposta a concederle il finanziamento per il rilevamento

del debito ipotecario a suo tempo concesso ai coniugi” (debito ipotecario di

attuali fr. 240 000.–) “con l'iscrizione a

registro fondiario del trapasso di proprietà a suo favore in qualità di unica

proprietaria della particella n. 364 RFD di B__________”. In circostanze siffatte

– essa soggiunge – non vi sono motivi per rifiutarle l'attribuzione dell'immobile,

avendo essa risorse sufficienti (quasi fr. 140 000.–)

sia per tacitare interamente il marito e versargli la spettanza di fr. 114 359.– relativa al valore della casa sia per onorare

il conguaglio fissato dal Pretore in liquidazione dei rimanenti beni coniugali,

di fr. 15 555.87 (dispositivo n. 4),

per un totale di fr. 129 914.87.

b) Che

nella fattispecie il Pretore non potesse scartare l'ipotesi di uno svincolo del

condebitore solidale dal mutuo ipotecario gravante l'abitazione coniugale di B__________

è una tesi destinata a cadere nel vuoto. Il primo giudice ha illustrato diffusamente

le ragioni che lo hanno indotto a simile conclusione (sentenza impugnata,

consid. 9e) e con tali argomenti l'interessata non si confronta neppure di

scorcio. Carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo

punto l'ap­pello principale sarebbe quindi stato dichiarato irricevibile. Certo,

AP 1 produce ora una lettera inviatale il 10 maggio 2016 dalla Banca __________

della __________ che dimostra la fattibilità dell'operazione. Se non che, documenti

nuovi in appello sono ammissibili soltanto se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non sarebbe stato possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1

lett. b CPC). Nel caso specifico l'interessata non pretende che le fosse

ragionevolmente impossibile procurarsi l'attestazione della banca quan­do la

causa era ancora pendente davanti al Pretore. Dovendo essa assumere la

responsabilità delle proprie omissioni (la liquidazione del regime dei beni è

retta dal principio dispositivo: art. 277 cpv. 1 CPC), di per sé l'appello

vedrebbe dunque la sua sorte segnata.

c) Sta

di fatto che nelle sue osservazioni del 5 luglio 2016 a questa Camera il

convenuto dichiara di non opporsi alla richiesta dell'attrice “nella misura in

cui ella sia effettivamente in grado di versare immediatamente l'indennità dovuta

a titolo di liquidazione del regime matrimoniale”. AO 1 non contesta dunque la

produzione del documento nuovo e non muove obiezioni a che l'alloggio coniugale

possa divenire proprietà esclusiva dell'attrice, sempre che questa versi l'intera

liquidazione del regime dei beni con un pagamento unico (e non a rate, come essa

proponeva nel memoriale conclusivo dinanzi al Pretore). L'ammontare di fr. 129 914.87 calcolato dal primo giudice nel caso in

cui fosse stata documentata la disponibilità della ban­ca a svincolare il

convenuto dal debito ipotecario è per altro riconosciuto da AP 1, la quale nell'appello

principale prospetta essa medesima un versamento unico al convenuto. L'importo è

oggetto invero di appello incidentale da parte di AO 1, che chiede di portare la

cifra a fr. 156 367.90. Tale questione andrà

trattata in appresso. Ai fini del giudizio sull'appello principale basti

accertare che, in linea di principio, l'abitazione coniugale di B__________ può

essere assegnata in proprietà esclusiva al­l'attrice. L'ammontare del

conguaglio sarà esaminato nel quadro dell'appello incidentale.

4. Nell'appello

principale l'attrice impugna anche il dispositivo della sentenza pretorile in

materia di spese e ripetibili con l'argomento che, venendo meno la propria

soccombenza sull'attribuzione del­l'alloggio coniugale, le spese di fr. 5000.– poste

dal Pretore per due terzi a carico di lei vanno divise a metà e le ripetibili

(ridotte) a lei addebitate per fr. 3000.– vanno compensate. AO 1 avversa simili

pretese, affermando che nel memoriale conclusivo davanti al Pretore l'attrice

“ha modificato le proprie richieste di giudizio, costringendo a un'istruttoria

molto complicata per deter­minare il principio che al marito era dovuta una

liquidazione del regime matrimoniale”. Ora, nel citato memoriale conclusivo l'attrice

rivendicava sì l'abitazione coniugale, proponendo lo svincolo del marito dal debito ipotecario, ma offriva anche

fr. 147 914.30 (a rate) in

liquidazione del regime dei beni. Essa non rifiutava perciò qualsiasi

versamento a conguaglio. Anzi, dallo scioglimento del regime dei beni essa esce

in larga misura vittoriosa, mentre è vero che soccombe in gran parte – come ha

rilevato il Pretore – sul­l'entità dei contributi alimentari per i figli. Nelle

condizioni descritte si giustificava pertanto di suddividere le spese processuali

a metà e di compensare le ripetibili, tanto più in equità, trattandosi di una

causa del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). In tema di spese giudiziarie

l'appello principale merita di conseguenza accoglimento.

Considerandi

II. Sull'appello

incidentale

5.

L'appellante incidentale

fa valere che in seguito all'attribuzione del­l'alloggio coniugale l'attrice

gli deve non solo fr. 114 359.–, come ha calcolato

il Pretore, bensì fr. 140 812.–, che

sommati ai fr. 15 555.87 fissati nella

sentenza impugnata in liquidazione dei rimanenti beni coniugali (dispositivo n.

4) danno fr. 156 367.87 (in luogo dei noti

fr. 129 914.87). Nelle osservazioni all'appello

adesivo l'attrice si conferma, da parte sua, nel calcolo del Pretore, senza addentrarsi

nel merito della questione.

a) Il

Pretore ha accertato, nella sentenza impugnata, che i coniu­gi sono divenuti

comproprietari in ragione di metà ciascuno della particella n. 364 RFD di __________,

sezione di B__________, nel dicembre del 1998. Il fondo, che ha un valore

venale di fr. 640 000.– (consid. 9b), è

stato comperato con beni propri del marito per fr. 32 427.–, con acquisti del marito per fr. 38 401.50, con l'accensione di un mutuo ipotecario per fr. 240 000.–, con il “secondo pilastro” della moglie

per

fr.

74.

000.– e con acquisti della moglie per fr. 255 171.50,

somme in cui il Pretore ha già tenuto conto del plusvalore maturato nel

frattempo (con­sid. 9c). Ne ha desunto, il primo giudice, che “l'attribuzione

dell'abitazione coniugale [al­l'at­tri­ce] determina per il marito un credito

della massa degli acquisiti della moglie pari a fr. 108 385.– (acquisti della moglie fr. 255

171.50

./. acquisti del marito fr. 38 401.50,

diviso due)”. Il compenso del convenuto risulta così, stando al Pretore, di fr.

114.

359.– (acquisti del marito fr. 38 401.50 ./. beni propri del marito fr. 32 427.– + fr. 108 385.–)”

(loc. cit.).

b) Secondo

l'appellante incidentale l'attrice gli deve invece, per ottenere l'attribuzione del­l'alloggio coniugale, fr. 108 385.– (acquisti di lei meno gli acquisti

di lui, diviso due) più fr. 32 427.–

(beni propri di lui), per un totale di fr. 140 812.–.

A mente sua “non si capisce (…) il motivo per cui i beni propri del marito

dovrebbero essere sottratti nuovamente dai suoi acquisti, ritenuto che questi

ultimi sono stati già sommati agli acquisti della moglie e divisi a metà, per

giungere a calcolare quanto dovuto dalla massa degli acquisti”. La doglianza

non è di immediata comprensione, ma nel risultato si rivela provvista di buon fondamento.

In esito all'attribuzione dell'alloggio coniugale

all'attrice il convenuto ha diritto invero di riprendere i suoi beni

propri (fr. 32 427.–), come prevede l'art. 205 cpv. 1

CC, e di ricevere la metà degli acquisti della moglie

(fr.

255.

171.50 diviso due, cioè fr. 127 585.75),

in conformità all'art. 215 cpv. 1 CC. Da parte sua deve cedere alla moglie la metà

dei propri acquisti (fr. 38 401.50 diviso

due, cioè fr. 19 200.75). In

definitiva gli spettano fr. 140 812.–,

come egli chiede nell'appello incidentale. A tale somma si aggiungono fr. 15 555.87 in liquidazione dei rimanenti beni

coniugali (sentenza impugnata, dispositivo n. 4), non contestati, per un totale

di fr. 156 367.87.

c) Non

si disconosce che, alla luce di quanto precede, l'attrice non risulta avere

sufficiente disponibilità finanziaria per disinteressare appieno il convenuto.

Al momento in cui ha statuito il Pretore, in effetti, AP 1 possedeva sostanza liquida

per non più di fr. 137 500.–

(sentenza impugnata, consid. 9d). Ch'essa abbia avuto modo di accantonare altri

risparmi non risulta. Per tacitare AO 1 le mancano quindi fr. 18 867.87 (fr. 156 367.87 ./. fr. 137 500.–). E in simili condizioni essa non

potrebbe pretendere che il fondo di B__________ le sia attribuito in proprietà

esclusiva (I CCA, sentenza inc. 11.2014.7 del 20 maggio 2016, consid. 7a

in fine con numerosi rinvii). Sotto questo profilo il caso in esame si

distingue dal precedente appena citato, nell'ambito del quale la moglie era

stata in grado di dimostrare con nuovi mezzi di prova che, dopo la sentenza del

Pretore, essa aveva acquisito la possibilità di ritirare l'abitazione coniugale,

tacitando il marito e liberando quest'ultimo da ogni obbligo verso la banca

creditrice ipotecaria (I CCA, sentenza inc. 11.2014.7 del 20 maggio 2016,

consid. 7). Ma il caso in esame si distingue anche – in senso contrario – da un

altro precedente, allorché alla moglie mancavano fr. 30 000.– per ritirare l'abitazione coniugale, senza per altro ch'essa

fosse in grado di dimostrare la disponibilità della banca creditrice a liberare

il marito dal debito ipotecario (I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre

2015, consid. 18d).

d) La

fattispecie in rassegna si situa in una posizione intermedia: da un lato l'attrice

ha dimostrato che la banca creditrice ipotecaria è pronta a liberare il

convenuto da ogni impegno, dall'altro le mancano fr. 18 867.87 per compensare pienamente il

convenuto. A rigore, l'abitazione coniugale andrebbe dunque realizzata all'asta.

Non bisogna dimenticare però che in concreto – contro ogni aspettativa – l'interessata

è stata in grado di produrre una dichiarazione in cui la Banca __________ della

__________ si dice disposta a svincolare il convenuto da ogni obbligo per un

debito ipotecario di fr. 240 000.–. Non si

può escludere quindi ch'essa abbia modo di procacciarsi anche fr. 18 867.87 per sopperire a quanto le manca. Si

conviene che AO 1 non può essere lasciato nel­l'in­cer­tezza e ch'egli non deve

correre il rischio di rimanere con una frazione scoperta del suo credito in

liquidazione del regime dei beni. A tal fine conviene perciò fissare all'attrice

un termine entro cui tacitare pienamente il convenuto. Non dovesse essa

riuscire nell'intento, il fondo andrà realizzato secondo le modalità disposte

dal Pretore (di per sé non contestate). Tale soluzione pondera adeguatamente

gli interessi di una parte e quelli dell'altra, senza pregiudizio per nessuna

delle due. L'appello incidentale va accolto in tal senso.

III. Sulle

spese e le ripetibili di appello

6.

L'appello principale

del convenuto merita, come si è spiegato, parziale accoglimento, giacché l'attrice

si vede attribuire l'alloggio coniugale in proprietà esclusiva (anche se non

per la cifra di fr. 129 914.87), ottenendo

la suddivisione a metà delle spese e delle ripetibili di prima sede. Ciò non

toglie che l'appello sarebbe stato del tutto inutile ove appena l'attrice

avesse fatto uso della debita diligenza, producendo già davanti al Pretore una

dichiarazione della Banca __________ della __________ come quella esibita in appello.

Non solo quindi essa non può pretendere un'indennità di fr. 5000.– per

ripetibili come quella chiesta con l'appello principale (valendosi all'atto

pratico della propria negligenza), ma deve assumere anche le spese inutilmente

provocate (art. 108 CPC). Gli oneri del­l'appello principale vanno dunque a suo

carico, con obbligo di rifondere al convenuto un'adeguata indennità per

ripetibili, commisurata al­l'estrema stringatezza delle osservazioni.

7.

Le spese dell'appello

incidentale seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il

convenuto ottiene sostanzial­mente causa vinta. Gli oneri processuali vanno

così addebitati all'attrice, che ha proposto a torto di respingere il ricorso,

con obbligo – una volta ancora – di rifondere al convenuto un'adeguata

indennità per ripetibili, commisurata alla breve formulazione del­l'appello

incidentale.

IV. Sui rimedi giuridici a

livello federale

8.

Quanto ai rimedi

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello principale è

parzialmente accolto e l'appello incidentale è accolto, nel senso che la

sentenza impugnata è così riformata:

3. La comproprietà della particella

n. 364 RFD di __________, sezione di B__________, è sciolta mediante

attribuzione dell'intero fondo in proprietà esclusiva a AP 1, la quale verserà

a AO 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, un'indennità

di fr. 156 367.87.

Il dispositivo della presente

sentenza, munito dell'attestazione di passaggio in giudicato, varrà quale

titolo per l'iscrizione del trasferimento di proprietà a AP 1 nel registro

fondiario. Alla richiesta di iscrizione dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto

pagamento dell'indennità di fr. 156 367.87 a AO 1 e dell'intervenuto

svincolo del medesimo dal debito ipotecario presso la __________ della __________,

C__________, gravante la particella n. 364 RFD di __________, sezione di B__________,

oppure la prova della completa estinzione di tale debito.

Le spese di iscrizione nel

registro fondiario sono a carico di AP 1. La tassazione sugli utili immobiliari

è differita.

Nel caso in cui il versamento

di fr. 156 367.87 a AO 1 non intervenisse entro 30 giorni dal passaggio in

giudicato della presente sentenza, torna

applicabile il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata.

4. Il

regime dei beni è sciolto e liquidato come segue:

– ciascun coniuge rimane

proprietario esclusivo dei beni già in suo possesso;

– è accertata la comproprietà

dei coniugi, in ragione di metà ciascuno, sui mobili e le suppellettili posti

nella particella n. 364 RFD di __________, sezione di B__________;

– i mobili e le suppellettili

posti nella particella n. 940 RFD di A__________ sono attribuiti a AP 1;

– a saldo della liquidazione

del regime matrimoniale AO 1 riceverà da AP 1 l'importo di fr. 156 367.87 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Nel caso in cui il versamento di fr. 156 367.87 a AO 1

non intervenisse entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, torna applicabile il dispositivo n. 4

della sentenza impugnata.

10. Le spese processuali di fr. 5000.–

(comprese quelle peritali e di ascolto) sono poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

Per il resto la sentenza

impugnata rimane invariata.

II. Le spese dell'appello

principale, di fr. 2500.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla

controparte fr. 500.– per ripetibili.

III. Le spese dell'appello

incidentale, di fr. 500.–, da anticipare dall'appellante incidentale, sono

poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

IV. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione:

–(estratto limitato al consid. 2);

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pe­cuniario invece il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).