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Decisione

11.2016.41

Provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa: spese processuali e ripetibili

14 luglio 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse

davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,

il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 del

decreto cautelare impugnato è riformato come segue:

Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono

poste a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno agli istanti, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 2150.– per ripetibili. I convenuti potranno

chiedere il rimborso di tali somme nella causa di merito qualora dovessero

uscire vittoriosi dalla medesima.

2. Le spese del reclamo, di fr. 500.–,

da anticipare dai reclamanti, sono poste per metà a carico di questi ultimi e

per l'altra metà a carico degli istanti in solido. I reclamanti rifonderanno

agli istanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 700.– complessivi per ripetibili

ridotte.

3. Notificazione:

–e;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).