11.2016.41
Provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa: spese processuali e ripetibili
14 luglio 2016Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.41
Lugano,
14 luglio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2016.13 (provvedimenti cautelari prima della pendenza
della causa) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 18 marzo 2016 da
e CO 2 CO 1
(patrocinati dall'avv. PA
1)
contro
e RE 2 RE 1,
giudicando sul reclamo
del 19 aprile [recte: maggio] 2016 presentato da RE 2 e RE 1 contro il decreto
cautelare emesso dal Pretore aggiunto 12 maggio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. CO 1
e CO 2 sono proprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 1492 RFD
di __________, sezione di __________, che beneficia di una servitù di
limitazione d'altezza a carico della sottostante particella n. 1491, costituita
in proprietà per piani. Adito da CO 1 e CO 2, con decreto cautelare del 12
maggio 2016 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato
a RE 1 e RE 2, titolari un mezzo ciascuno della proprietà per piani n. 20 324 (pari a 500/1000 della
particella n. 1491), “di astenersi dall'eseguire al di sopra della quota di
280.02 m s.l.m. ogni e qualsiasi intervento atto a modificare lo stato e la
funzione originale del tetto” dell'edificio. Agli istanti egli ha impartito inoltre
un termine fino al 30 settembre 2016 per promuovere l'azione di merito, con l'avvertenza
che qualora il termine fosse decorso infruttuoso il provvedimento cautelare
sarebbe decaduto. Le spese processuali di complessivi fr. 2000.– sono state
poste a carico dei convenuti in solido, con obbligo di rifondere agli istanti,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3500.– complessivi per ripetibili.
B. Contro il decreto appena
citato RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 19 maggio
2016 nel quale chiedono di ridurre le spese processuali a fr. 300.– e le ripetibili
a fr. 1000.– complessivi, rinviandone l'attribuzione alla sentenza di merito. Nelle
loro osservazioni del 6 giugno 2016 CO 1 e CO 2 propongono di respingere il
reclamo.
in diritto: 1. Una decisione in materia di
spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo
(art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – con la procedura
sommaria (art. 248 lett. d CPC) il termine per ricorrere è di dieci giorni
(art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto impugnato è stato
notificato ai convenuti il 13 maggio 2016. Introdotto il 19 maggio 2016, il
reclamo è pertanto tempestivo.
2. Con
l'istanza cautelare CO 1 e CO 2 hanno chiesto, ancor prima di avviare la causa
di merito, che fosse vietato ai convenuti ogni intervento “atto a modificare lo
stato e la funzione originale del tetto” sopra la proprietà per piani n. 20 324, con la comminatoria dell'art. 292 CP in
caso di disobbedienza. Il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la domanda,
nel senso che ha vietato ogni intervento sul tetto dell'edificio sopra la quota
di 280.02 m s.l.m., rinunciando tuttavia alla comminatoria penale poiché nulla
lasciava presagire che i convenuti non avrebbero ottemperato all'ingiunzione. Senza
particolare motivazione egli ha poi addebitato le spese processuali di fr.
2000.– ai convenuti, obbligando questi ultimi a rifondere agli istanti fr. 3500.–
complessivi per ripetibili.
3. I
reclamanti fanno valere che i lavori da loro intrapresi sul tetto della
proprietà per piani consistono nella sostituzione del ghiaietto con un
lastricato in piastrelle alla quota di 279.98 m s.l.m., ciò che non
contravviene al decreto cautelare. Anzi, lo stesso Pretore aggiunto ha rinviato
alla causa di merito la questione di sapere se la servitù gravante la particella
n. 1491 osti alla posa di strutture mobili sul tetto dell'edificio sopra una
determinata quota. In circostanze del genere – essi sostengono – gli oneri del
decreto cautelare sarebbero stati da suddividere fra le parti, anche perché il primo
giudice ha rinunciato alla comminatoria penale, o sarebbero stati da rinviare se
mai alla sentenza di merito. Per di più, soggiungono, l'ammontare delle spese e
delle ripetibili è esagerato, intanto perché eccede i massimi tariffari, il valore
litigioso indicato dagli istanti in fr. 20 000.–
non superando in realtà fr. 5000.– (pari al costo dell'opera del piastrellista),
e inoltre perché tale ammontare è sproporzionato rispetto all'impegno richiesto
al giudice e al legale delle controparti per la trattazione della causa.
4. Quanto al valore litigioso,
anzitutto, gli istanti lo hanno precisato in una lettera del 21 marzo 2016 alla
Pretura in fr. 20 000.–. I convenuti
non hanno contestato tale cifra, né con la risposta del 2 aprile 2016 né con
la duplica del 18 aprile successivo. Nel reclamo essi affermano ora che il
valore litigioso non eccede fr. 5000.–, pari al costo delle opere da
piastrellista da loro commissionate sul tetto della proprietà per piani. A prescindere
dalla tardività della contestazione, tuttavia, il valore litigioso nelle cause inerenti
a servitù è quello che il diritto reale limitato ha per il fondo dominante o
quello del deprezzamento causato al fondo serviente, se esso è maggiore (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.176 del 17 aprile 2014, consid.
1b con richiami di dottrina e di giurisprudenza). In concreto il valore
dell'appalto commissionato al piastrellista non è di conseguenza un fattore
pertinente. Decisivo è il maggior valore che deriverebbe alla proprietà per
piani dei convenuti, rispettivamente la svalutazione che subirebbe la
particella degli istanti, in caso di esecuzione della terrazza sul tetto della
particella n. 1491. E che tale valore sia inferiore a fr. 20 000.– i reclamanti non pretendono.
5. Ciò posto, l'art. 104 cpv.
1 CPC dispone che il giudice statuisce sulle spese giudiziarie (ovvero sulle
spese processuali e le ripetibili) nella decisione finale. In caso di
provvedimenti cautelari nondimeno l'art. 104 cpv. 3 CPC permette di rinviare la
decisione sulle relative spese giudiziarie alla sentenza di merito. Si tratta
di una norma potestativa che lascia al giudice ampia latitudine di
apprezzamento. Ove respinga la richiesta di provvedimenti cautelari, ad ogni
modo, il giudice liquida senza indugio nel decreto cautelare anche la questione
delle spese giudiziarie, su cui la sentenza di merito non avrà alcun influsso.
Se egli invece accoglie – in tutto o in parte – la richiesta, un rinvio della
decisione sulle spese giudiziarie alla sentenza di merito può apparire opportuna,
sempre che la causa di merito sia già pendente. Se la causa di merito non è
ancora stata introdotta, l'alternativa è la seguente:
– o
il giudice pone le spese giudiziarie a carico del convenuto, per lo meno nella
misura della soccombenza, con facoltà per il convenuto di esigerne il rimborso
giusta l'art. 95 CPC nella causa di merito qualora dovesse uscire vittorioso,
– o
il giudice pone provvisoriamente le spese giudiziarie a carico dell'istante,
riservata una diversa decisione in esito alla sentenza di merito.
Non
dovesse l'istante promuovere la causa di merito, nel primo caso il convenuto potrà
chiedere al giudice una decisione complementare sul rimborso delle spese; nel
secondo caso, per contro, la decisione provvisoria sulle spese giudiziarie
diviene automaticamente definitiva con la decorrenza del termine per intentare
la causa di merito (principi esposti in: Tappy,
CPC commenté, Basilea 2011, n. 11 segg. ad art. 104; Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 11
segg. ad art. 104; v. anche Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht, 2ª edizione, pag. 434 § 22 n. 32; Schmid in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar
ZPO, 2ª edizione, n. 5 ad art. 104).
6. In concreto il Pretore
aggiunto non era tenuto quindi – contrariamente a quanto asseriscono i reclamanti
– a porre provvisoriamente le spese giudiziarie del procedimento cautelare a
carico degli istanti. Egli poteva anche statuire senza indugio su tali spese applicando
il principio della soccombenza. Certo, i reclamanti fanno valere che, comunque
sia, la loro soccombenza sarebbe solo parziale perché il Pretore aggiunto non
ha vietato loro ogni intervento sul tetto della particella n. 1491 (come gli
istanti chiedevano), ma solo ogni intervento oltre la quota di 280.02 m s.l.m.,
e perché il primo giudice ha rinunciato a munire il divieto della comminatoria
penale. Sta di fatto ch'essi non indicano neppure approssimativamente in che proporzione
ciò inciderebbe sulle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 2 CPC), né prospettano
concretamente una qualsiasi chiave di riparto, limitandosi a postulare – come
detto – il rinvio della relativa decisione alla sentenza di merito. Ciò che
tuttavia il Pretore aggiunto non era tenuto a fare. Ne segue che su questo
punto il reclamo non è sufficientemente motivato (nel senso dell'art. 321 cpv.
1 CPC) affinché questa Camera riformi il dispositivo sulle spese giudiziarie del
procedimento cautelare, procedendo essa medesima a una suddivisione. Ciò non
impedisce ad ogni modo di precisare il citato dispositivo del Pretore aggiunto,
ricordando che i convenuti potranno chiedere il rimborso di tali spese nella
causa di merito qualora dovessero uscire vittoriosi dalla medesima.
7. Indipendentemente da quanto
precede, i convenuti chiedono di ridurre le spese del procedimento cautelare da
fr. 2000.– a fr. 300.–, rimproverando al Pretore aggiunto di essere caduto
in un eccesso d'apprezzamento. Ora, secondo l'art. 10 LTG la tassa di giustizia
in caso di provvedimenti cautelari è compresa tra fr. 100.– e fr. 20 000.–. Fra il minimo e il massimo della tariffa
soccorre come valido parametro di riferimento il valore litigioso su cui si
fonda l'art. 9 cpv. 1 LTG per definire la tassa di giustizia nelle
procedure sommarie. Si fosse trattato così di una causa sommaria dal valore
litigioso di fr. 20 000.–, la tassa di
giustizia sarebbe stata compresa tra fr. 250.– e fr. 2000.– (la metà di
quella prevista per le procedure ordinarie di identico valore: art. 7 cpv. 1
LTG). In concreto il Pretore aggiunto ha riscosso dunque, all'atto pratico, un
emolumento pari al massimo della tariffa per le cause rette dalla procedura
sommaria aventi un valore litigioso di fr. 20 000.–.
Come sottolineano i reclamanti, tuttavia, il procedimento cautelare si è limitato
a un doppio scambio di allegati di poche pagine, senza che si sia tenuta una
sola udienza, senza che si sia assunto un solo mezzo di prova e senza che sia
intervenuto quindi uno scambio di memoriali conclusivi. Né il plico di documenti
prodotti dalle parti è ponderoso, né l'esame dei fatti o l'applicazione del
diritto ha riservato difficoltà, né la stesura di un decreto supercautelare di
due pagine (il 18 marzo 2016) e di un decreto cautelare di cinque sembra avere
richiesto un dispendio di tempo particolare. Applicare in simili circostanze il
massimo della tariffa per le cause aventi un valore litigioso di fr. 20 000.– rette dalla procedura sommaria non è
sostenibile. Tutto ponderato, in un caso del genere non si giustifica di
prelevare spese processuali per più di fr. 1000.– complessivi. Al riguardo
il reclamo merita parziale accoglimento.
8. Quanto
alle ripetibili, per una causa ordinaria dal valore litigioso fino a fr. 20 000.– l'art. 11 cpv. 1 del regolamento del
Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede
ripetibili variabili dal 15 al 25% del valore medesimo. Se la causa rientra
però tra le “procedure speciali civili” (come i procedimenti cautelari secondo
il Codice di procedura civile ticinese in vigore al momento in cui è stato
emanato il citato regolamento), le ripetibili si riducono tra il 20% e il 70%
dell'importo così calcolato. Nella fattispecie si è visto che il procedimento
cautelare non denotava complessità specifiche, né in fatto né in diritto. Il
grado di difficoltà era, in sostanza, nella media. A parte il doppio scambio di
allegati, poi, davanti al Pretore aggiunto tutto si è svolto in modo lineare. Ciò
giustifica di applicare le aliquote medie del 20% secondo l'art. 11 cpv. 1 e
del 45% secondo l'art. 11 cpv. 2. Ne discende un'indennità per ripetibili di
fr. 1800.–, cui si aggiungono le spese del 10% (art. 6 cpv. 1 del regolamento)
e l'IVA dell'8%, per un totale di fr. 2150.– (arrotondati).
Gli
istanti obiettano di avere pattuito con il loro patrocinatore una retribuzione
a tempo in base a un onorario di fr. 300.– orari e fanno valere che il loro
legale ha dedicato al procedimento cautelare 17 ore e mezzo di lavoro. Così
argomentando, essi disconoscono però che l'indennità per ripetibili cui si
riferisce l'art. 95 cpv. 3 lett. a e b CPC è determinata sulla base della
tariffa cantonale (art. 96 CPC), non sulla base agli accordi intercorsi
fra l'avvocato e il cliente. E l'avvocato sa fin dall'inizio che in una causa
dal valore litigioso determinato o determinabile (nella fattispecie
quantificato da lui medesimo in fr. 20 000.–
con lettera alla Pretura del 21 marzo 2016: sopra, consid. 4) nel Cantone Ticino
le spese ripetibili sono calcolate ad valorem, non ad horam (art.
11 cpv. 1 del noto regolamento). A tale principio è lecito derogare solo in
caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni
eseguite e l'onorario dovuto sulla scorta della tariffa oppure nel caso in cui
le particolarità della fattispecie o gli interessi delle parti in causa
giustifichino un'eccezione (art. 13 cpv. 1 del regolamento). L'istanza
cautelare presentata da CO 1 e CO 2 era una richiesta intesa al fermo di lavori
edili come svariate altre istanze analoghe e non presentava specialità che integrassero gli estremi per scostarsi a titolo eccezionale
dall'art. 11 cpv. 1 del regolamento. Spettava quindi al patrocinatore calibrare
il tempo profuso nella gestione della pratica.
9. Gli oneri del giudizio odierno seguono la
vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). I convenuti ottengono una
riduzione delle spese processuali da fr. 2000.– a fr. 1000.– (ancorché
non a fr. 300.–) e delle ripetibili da fr.
3500.– a fr. 2150.– (ancorché non a fr. 1000.–), ma non il rinvio
della decisione sulle spese giudiziarie alla sentenza di merito né una
suddivisione delle spese fra le parti. Tutto considerato, si giustifica perciò
di porre le spese del reclamo a carico di metà ciascuno. Ciò giustificherebbe
una compensazione delle ripetibili, ove i reclamanti potessero rivendicarne.
Essi non hanno dovuto far capo però a un patrocinatore né hanno reso verosimile
di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto perdite di
guadagno. Non avendo diritto a indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett.
c CPC), essi vanno chiamati perciò a rifondere agli attori la metà delle spese
ripetibili incontrate da costoro.
10. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse
davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 del
decreto cautelare impugnato è riformato come segue:
Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono
poste a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno agli istanti, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 2150.– per ripetibili. I convenuti potranno
chiedere il rimborso di tali somme nella causa di merito qualora dovessero
uscire vittoriosi dalla medesima.
2. Le spese del reclamo, di fr. 500.–,
da anticipare dai reclamanti, sono poste per metà a carico di questi ultimi e
per l'altra metà a carico degli istanti in solido. I reclamanti rifonderanno
agli istanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 700.– complessivi per ripetibili
ridotte.
3. Notificazione:
–e;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).