Lexipedia

Decisione

11.2016.42

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: azione di manutenzione

17 marzo 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2015.1139 (tutela

giurisdizionale nei casi manifesti: azione di manutenzione) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 14 dicembre 2015

da

AO 1

(patrocinato

dall'avv. PA 2)

contro

AP 1

(patrocinato

dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello

del 19 maggio 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto

il 6 maggio 2016;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 è proprietario della

particella n. 1853 RFD di __________ (1500 m²), sezione di __________, sulla

quale sorge uno stabile il cui pianterreno è adibito a carrozzeria e il primo

piano ad abitazione. Il fondo confina a nord con la particella n. 355

(5390 m²). Quest'ultima confina, sempre a nord, con la particella n. 1979 (1945

m²), la quale costeggia la strada cantonale __________ (planimetria in: I CCA, sentenza

inc. 11.2010.107 del 9 ottobre 2012, pag. 4). Sulla particella n. 355 si trova

un autocentro e sulla particella n. 1979 un'area di servizio. Entrambi i

fondi appartengono a AP 1.

B. La particella n. 1853 beneficia

di una servitù ‟di passo pedonale e con ogni veicoloˮ sulle

particelle n. 355 e 1979, lungo una striscia di terreno al limite ovest dei due

fondi che permette di raggiungere la strada cantonale. Il 20 novembre 2015 AP 1

ha posto sulla sua particella n. 355, praticamente a confine con la particella n.

1853, una barriera metallica sulla striscia di terreno gravata della servitù e

ha consegnato ad AO 1 due telecomandi per azionare il sollevamento. AO 1 ha

chiesto il 1° dicembre 2015 a AP 1 di togliere la barriera. Senza esito.

C. Il 14 dicembre 2015 AO 1 ha promosso con la procedura

di tutela giurisdizionale nei casi manifesti un'azione di manutenzione davanti

al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché fosse ordinato a AP 1

– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere la barriera “con tutti i suoi accessori” e

di non ostacolare in nessun altro modo l'esercizio del diritto di passo sui

suoi fondi. Chiamato a esprimersi per scritto, nelle sue osservazioni del 31 dicembre 2015 il convenuto ha proposto di respingere

l'azione. AO 1 ha replicato il 22 gennaio 2016, su invito dal Pretore aggiunto,

confermando la propria richiesta. Con duplica del 10 febbraio 2016 AP 1 ha sollecitato

una volta ancora la reiezione dell'istanza.

D. All'udienza

del 3 marzo 2016 non sono state notificate

prove, di modo che il Pretore aggiunto ha avvertito le parti che avrebbe deciso

sulla base degli atti. Statuendo con

sentenza del 6 maggio 2016, egli ha accolto l'istanza di tutela giurisdizionale

nei casi manifesti, nel senso che ha ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art.

292 CP – di rimuovere la barriera “e tutti i relativi accessori” entro 20

giorni dal passaggio in giudicato della decisione. Le spese processuali di

fr. 1700.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di

rifondere alla controparte

fr. 5500.– per ripetibili.

E. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19

maggio 2016 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo l'istanza.

Nei motivi dell'appello egli propone inoltre che, eventualmente, l'ordine nei

suoi confronti sia limitato all'obbligo di lascare la barriera sempre alzata e

contesta l'ammontare delle ripetibili, postulandone la riduzione a fr. 1000.–. Nelle

sue osservazioni del 27 giugno 2016 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale

nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria,

entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su

questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto

ove il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo

atto di causa davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto l'istante ha indicato tale valore in

fr. 50 000.– (lettera al Pretore aggiunto del 14 gennaio 2016), cifra che non ha dato adito a reazioni e che a prima

vista può apparire verosimile. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al

patrocinatore del convenuto il 9 maggio 2016. Introdotto il 19 maggio 2016,

ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che il giudice

accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono

incontestati o immediatamente comprovabili e se la situazione giuridica è

chiara (art. 257 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, egli ha rilevato che un'azione di

manutenzione (art. 928 cpv. 2 CC) compete non solo al proprietario di un fondo,

ma anche al titolare di una servitù, sempre che questi abbia reclamato

immediatamente contro l'illecita violenza e che non sia trascorso più di un

anno dalla turbativa (art. 929 CC). Accertato l'adempimento di simili requisiti

nel caso specifico, il Pretore aggiunto ha rammentato che un'azione possessoria

tende solo – eccettuato quanto prevede l'art. 927 cpv. 2 CC (estraneo alla

controversia) – a conservare o a ripristinare uno stato di fatto, non a

verificare se il comportamento del convenuto sia conforme o no al diritto,

questione che va risolta se mai – egli ha proseguito – nel quadro di un'azio­ne

di merito.

In

concreto il Pretore aggiunto ha constatato che la servitù prediale gravante le

particelle n. 355 e 1979 è l'unica via d'accesso alla particella n. 1853, la

contigua particella n. 1764 (a sud) appartenente alla moglie di AO 1 non

essendo gravata da alcuna servitù di passo. Inoltre – egli ha continuato – la

servitù è sempre stata esercitata liberamente, senza barriere né restringimenti.

Tale è dunque lo stato di fatto che va ripri­stinato. Sapere se nel caso

specifico la posa di una barriera munita di telecomando rispetti la servitù non

è un problema che può essere risolto nel quadro di un giudizio sommario, per tacere

del fatto che l'istante non può interrompere il lavoro ogni qual volta occorra

sollevare la barriera per far passare un conoscente, un fornitore o un cliente

della carrozzeria. A un giudizio sommario sfugge anche la questione di sapere –

ha ritenuto il Pretore aggiunto – quale sia la larghezza effettiva del passo,

la barriera limitando il calibro a tre metri. Onde in definitiva, nell'ambito

di un'azione di manutenzione, l'esi­genza di ristabilire la situazione anteriore

alla posa della barriera e l'ordine al convenuto di rimuo­vere l'intralcio.

3.

L'appellante

insta nell'unica sua richiesta di giudizio ritualmente formulata perché l'istanza

di AO 1 sia “integralmente respinta”. Tale domanda è improponibile già di primo

acchito, poiché ove non siano date le condizioni per ottenere una tutela

giurisdizionale in procedura sommaria “il giudice non entra nel merito” (art.

257.

cpv. 3 CPC), ovvero dichiara l'istanza irricevibile. In nessun caso egli può

respingere l'azione, l'istante conservando la possibilità di far valere i suoi

diritti in una causa ordinaria davanti a un giudice munito di pieno potere

cognitivo (FF 2006 pag. 6724). Dovesse accogliere l'appello, di conseguenza,

questa Camera potrà – se mai – dichiarare l'istanza di AO 1 inammissibile, ma

non respingerla nel merito.

4.

L'appellante

sostiene che qualsiasi turbativa dovuta alla posa della barriera sulla

particella n. 355 è venuta meno in seguito all'emanazione di un decreto superprovvisionale nel quadro di una procedura

separata (inc. CA.2015.33), per ora non sorretta da alcuna azione di

merito, in cui il Pretore aggiunto gli ha ordinato il 17 dicembre 2015, su istanza

cautelare di AO 1, di lasciare l'asta della barriera “sempre alzata”. Il Pretore

aggiunto avendo accolto l'istanza, comminandogli finanche una multa disciplinare

di fr. 100.– per ogni violazione del­l'ordine, l'azione di manutenzione

andrebbe respinta già per tale motivo. In realtà l'argomentazione, nuova, è di

dubbia ricevibilità (art. 317 cpv. 2 CPC). Comunque sia, essa non è seria.

Intanto il convenuto dimentica che la barriera, pur sollevata, limita a 3 m la

larghezza del passo. Inoltre, e soprattutto, non si vede come un provvedimento

cautelare potrebbe rendere sen­za oggetto una causa di merito (per altro non ancora

introdotta). Al proposito l'ap­pello non merita ulteriore disamina.

5.

L'appellante

afferma che il suo comportamento non raffigura una turbativa del possesso nel

senso dell'art. 928 cpv. 1 CC, dal momento ch'egli ha consegnato ad AO 1 due

teleco­mandi per sollevare la barriera, ciò che il Pretore aggiunto avrebbe

dovuto considerare pur nell'ambito di una procedura sommaria improntata alla

verosimiglianza. A suo parere, l'istante non è dunque intralciato nell'esercizio

della servitù, potendo egli alzare l'asta della barriera anche a distanza, dall'interno

della sua carrozzeria o dell'abitazione soprastante. Quanto alla larghezza del

passo, essa è sufficiente per il transito di qualsiasi veicolo. L'accoglimento

dell'azione di manutenzione – egli assevera – non poteva quindi entrare in

linea di conto.

a) La

procedura sommaria dell'art. 257 CPC costituisce un'alternativa alla procedura

ordinaria o semplificata normalmente disponibile. Il suo scopo è di offrire all'istante,

nei casi manifesti, una via giudiziaria particolarmente semplice e rapida

(sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012 consid. 4,

in: SJ 2013 I 129). Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura

sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257

cpv. 1 lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett.

b). Ove non siano date le condizioni per ottenere tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel

merito dell'istanza (art. 257 cpv. 3 CPC). I fatti sono “immediatamente

comprovabili” nel senso dell'art. 257 cpv. 1 lett. a CPC se possono essere

accertati senza indugio e senza troppe spese. L'istante deve recare la prova

piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante documenti (art. 254

cpv. 1 CPC). Se il convenuto fa valere obiezioni o eccezioni motivate e concludenti

che non possono essere risolte subito e che pos­sono far vacillare il

convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti va dichiarata inam­missibile (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138

III 621 con­sid. 5.1.1).

Tali principi sono già stati ricapitolati anche da questa Camera (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c).

Una

situazione giuridica è “chiara” nell'accezione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC

inoltre se, sulla base di dottrina e giurispru­denza invalse, la conseguenza

giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione della legge e conduca a

un risultato univoco. Per contro, la situazione giuridica non suole essere chiara

se il convenuto solleva obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non

può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione

di una decisione d'apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le

circostanze del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2;

sentenza 4A_132/2015 dell'8 gennaio 2016, consid. 5 in: SJ 2016 I 229). Il

convenuto in ogni modo non può limitarsi a muovere obiezioni o eccezioni che

potrebbero contraddire la liquidità della fattispecie o della situazione giuridica;

deve addurre mezzi di difesa motivati e concludenti (sentenza del Tribunale

federale 5A_19/2015 del 27 luglio 2016, consid. 2.1).

b) L'art.

928.

CC (azione di manutenzione) prevede che, quando sia turbato nel suo

possesso da un atto di illecita violenza, un possessore può promuovere azione

di manutenzione contro l'autore della turbativa “anche se questi pretende di

agire con diritto” (cpv. 1). L'azione ha per oggetto la cessazione della

turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento del danno (cpv.

2). Essa mira alla conservazione di uno stato di fatto o al ripristino della

situazione anteriore ed è assimilabile per tale motivo a un provvedimento

cautelare (DTF 133 III 638). Diversamente dall'altra azione possessoria, l'azione

di reintegra (che tende a ottenere la restituzione di una cosa sottratta con un atto di illecita violenza), nell'ambito

di un'azione di manutenzione il convenuto non ha la pos­sibilità di far

valere un suo diritto prevalente (art. 927 cpv. 2 CC). L'azione va accolta

perciò ogni qual volta si ravvisi una turbativa del possesso dovuta a un atto

di illecita violenza (Steinauer,

Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 145 n. 365; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2015.103 del 30 dicembre 2015, consid. 2).

c) Come

ha ricordato il Pretore aggiunto, un'azione di manutenzione compete – come un'azione

di reintegra (art. 927 CC) – anche al beneficiario di una servitù. L'art. 919

cpv. 2 CC dispone per vero che in caso di servitù prediale l'effettivo esercizio

del diritto è parificato al possesso. L'azione possessoria presuppone, per il

resto, che sia reso verosimile “l'esercizio del diritto” e l'iscrizione della

servitù nel registro fondiario (RtiD

I-2004 n. 29c pag. 543 consid. 3 con rinvii;

Lindemann/ Stark, Berner Kommentar,

4ª edizione n. 12 dell'introduzione agli art. 926–929 e n. 5 ad art. 928 CC; Pichonnaz in: Commentaire Romand, Code

civil II, Basilea 2016, n. 68-69 ad art. 919). Nella fattispecie è pacifico nondimeno

che la servitù figura a registro fondiario (doc. A e B) e che l'istante la esercita,

AP 1 non contestando più in appello l'uso del passo. Entrambi i presupposti

sono dunque dati.

d) La

turbativa del possesso consiste, dandosi una servitù prediale, in un intralcio intollerabile

recato all'esercizio del diritto rispetto al modo in cui tale diritto è stato

esercitato in precedenza (Ernst

in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 3 ad art. 928 con richiami; Lindemann/Stark, op. cit, n. 23 ad art. 928 CC). Nella fattispecie

l'istante ha reso verosimile di avere beneficiato sulla particella n. 355, fino

alla posa della barriera, di un passo pedonale e veicolare libero da impedimenti

e senza particolari restrizioni di larghezza. La planimetria agli atti sembra

attestare, per altro, che la superficie gravata dalla servitù è una striscia di

terreno larga circa 5 m (doc. C). Nelle circostanze descritte la posa di

una barriera che limita la larghezza transitabile a 3 m e che dev'essere alzata

a ogni passaggio configura già a un sommario esame una turbativa per rapporto

alla situazione anteriore. Basti pensare che sul fondo dominante AO 1 gestisce

una carrozzeria, la quale dev'essere raggiungibile anche per clienti, conoscenti

e fornitori, i quali non dispongono di un telecoman­do. L'istante dovrebbe quindi

interrompere il proprio lavoro per azionare il sollevamento ad ogni arrivo o partenza,

come rileva il Pretore aggiunto. Per di più, nemmeno l'appellante spiega come

potrebbero annunciarsi gli utenti che intendono raggiungere la carrozzeria se

non lasciando il veicolo davanti alla barriera e proseguendo a piedi. Quanto

alla larghezza del passo, la riduzione del calibro è manifesta (doc. D)

rispetto alla situazione anteriore.

e) Un'azione

di manutenzione tende unicamente – come si è spiegato (consid. b) – a

ripristinare lo stato di fatto precedente la turbativa. Poco importa che il

convenuto pretenda di agire con diritto, come stabilisce esplicitamente l'art.

928.

cpv. 1 CC. Tale questione andrà esaminata se mai – ed è quanto ha ricordato

anche il Pretore aggiunto – nell'ambito di una causa di merito da un giudice

munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (analogamente: sentenza

del Tribunale federale 5A_100/2014 del 30 ottobre 2014, consid. 3.1 e 3.2). È

vero che l'esistenza di una turbativa può essere esclusa, dandosene gli

estremi, già a un sommario esa­me. Nella fattispecie però il convenuto si

limita a obiettare che il suo intervento non disturba l'esercizio della

servitù, mentre in realtà esso rende più difficile il transito veicolare già a

un giudizio di verosimiglian­za. Ammesso e non concesso poi che si possa

vagliare in qualche modo la legittimità di tale intervento nonostante il

dettato dell'art. 928 cpv. 1 CC, egli non pretende che l'atto costitutivo della

servitù prevedesse la posa di una barriera o che la superficie gravata della

servitù sia larga soli 3 m. Tanto meno egli ha addotto documenti o – al limite – testimonianze in tal senso. Non

ha quindi recato mezzi di difesa motivati e concludenti che potessero far

vacillare il convincimento del giudice sulla turbativa del possesso.

6.

Secondo

l'appellante il decreto cautelare in questione è ad ogni modo sproporzionato,

poiché quand'anche l'azione di manutenzione fosse stata da accogliere sarebbe

bastato ordinargli di lasciare la barriera sollevata, evitandogli costi di

rimozione prima ancora che egli abbia modo di promuovere un'azione di merito

volta a far accertare il suo buon diritto. Se non che, l'asta sollevata non

impedisce una larghezza del passo inferiore a quella precedente l'installazione

del manufatto. Quanto all'avvio di un'azione di merito, mal si comprende che

cosa abbia trattenuto AP 1 dal procedere finora nelle vie ordinarie. Anche al

proposito l'appello manca perciò di consistenza.

7.

Da

ultimo l'appellante censura l'indennità di fr. 5500.– per ripetibili che il

Pretore aggiunto ha assegnato all'istante, rimproverando al primo giudice di

non avere motivato l'ammontare della somma e chiedendo di ridurre tale importo

a fr. 1000.–. Ora, un giudice non è tenuto a motivare l'entità delle ripetibili

attribuite alla parte vittoriosa, se non ove si scosti dai parametri abituali o

dalla tariffa applicabile (DTF 111 Ia 1; sentenza del Tribunale federale

4A_223/2016 del 29 luglio 2016 consid. 5). E nella fattispecie non risulta che

il Pretore abbia inteso distanziarsi da quanto prevede il regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1).

Per

quel che è dell'indennità, l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento fissa, in

cause ordinarie aventi un valore litigioso sino a fr. 50 000.– (sopra,

consid. 1), indennità per ripetibili alla parte vittoriosa varianti dal 10 al

20% del valore medesimo. In concreto l'azione possessoria poteva definirsi, nel

complesso, di media complessità fattuale e giuridica. Giustificava così di

applicare

l'aliquota

del 15%. Nelle “procedure civili speciali” (ovvero quelle che il vecchio Codice

di procedura civile ticinese regolava nel libro terzo sui “procedimenti civili

speciali”), tra cui le procedure sommarie, l'indennità va ridotta nondimeno “tra

il 20 e il 70% dell'importo calcolato secondo il cpv. 1” (art. 11 cpv. 2

lett. b del menzionato regolamento). Ne segue, considerato una volta ancora il

caso di media difficoltà (45%), che l'indennità per ripetibili in favore

dell'istante ammontava a fr. 3375.–. Aggiunte le spese fisse (10%: art. 6

cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%), si ottiene un risultato di fr. 4000.–

(arrotondati). In tale misura l'appello merita accoglimento.

8.

Le

spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sull'indennità per

ripetibili (che va ridotta da fr. 5500.– a fr. 4000.–, ancorché non a

fr. 1000.–), mentre esce sconfitto sul­l'azione di manutenzione. È giusto dunque

che sopporti nove decimi dei costi e che rifonda alla controparte un'indennità

per ripetibili (commisurata all'art. 11 cpv. 2 lett. a del noto regolamento), ridotta

di conseguenza.

9.

Circa i

rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel

senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

Le spese processuali di fr. 1700.–

sono poste a carico del convenuto, che

rifonderà all'attore fr. 4000.– per ripetibili.

Per il resto l'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese di appello di complessivi fr. 1700.–, da

anticipare dal­l'appellante, sono poste per nove decimi a carico dell'appellante

stesso e per il resto a carico della controparte. L'appellante rifon­derà

inoltre alla controparte un'indennità di fr. 1400.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del

Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).