11.2016.42
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: azione di manutenzione
17 marzo 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.42
Lugano,
17 marzo 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2015.1139 (tutela
giurisdizionale nei casi manifesti: azione di manutenzione) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 14 dicembre 2015
da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 19 maggio 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto
il 6 maggio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è proprietario della
particella n. 1853 RFD di __________ (1500 m²), sezione di __________, sulla
quale sorge uno stabile il cui pianterreno è adibito a carrozzeria e il primo
piano ad abitazione. Il fondo confina a nord con la particella n. 355
(5390 m²). Quest'ultima confina, sempre a nord, con la particella n. 1979 (1945
m²), la quale costeggia la strada cantonale __________ (planimetria in: I CCA, sentenza
inc. 11.2010.107 del 9 ottobre 2012, pag. 4). Sulla particella n. 355 si trova
un autocentro e sulla particella n. 1979 un'area di servizio. Entrambi i
fondi appartengono a AP 1.
B. La particella n. 1853 beneficia
di una servitù ‟di passo pedonale e con ogni veicoloˮ sulle
particelle n. 355 e 1979, lungo una striscia di terreno al limite ovest dei due
fondi che permette di raggiungere la strada cantonale. Il 20 novembre 2015 AP 1
ha posto sulla sua particella n. 355, praticamente a confine con la particella n.
1853, una barriera metallica sulla striscia di terreno gravata della servitù e
ha consegnato ad AO 1 due telecomandi per azionare il sollevamento. AO 1 ha
chiesto il 1° dicembre 2015 a AP 1 di togliere la barriera. Senza esito.
C. Il 14 dicembre 2015 AO 1 ha promosso con la procedura
di tutela giurisdizionale nei casi manifesti un'azione di manutenzione davanti
al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché fosse ordinato a AP 1
– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere la barriera “con tutti i suoi accessori” e
di non ostacolare in nessun altro modo l'esercizio del diritto di passo sui
suoi fondi. Chiamato a esprimersi per scritto, nelle sue osservazioni del 31 dicembre 2015 il convenuto ha proposto di respingere
l'azione. AO 1 ha replicato il 22 gennaio 2016, su invito dal Pretore aggiunto,
confermando la propria richiesta. Con duplica del 10 febbraio 2016 AP 1 ha sollecitato
una volta ancora la reiezione dell'istanza.
D. All'udienza
del 3 marzo 2016 non sono state notificate
prove, di modo che il Pretore aggiunto ha avvertito le parti che avrebbe deciso
sulla base degli atti. Statuendo con
sentenza del 6 maggio 2016, egli ha accolto l'istanza di tutela giurisdizionale
nei casi manifesti, nel senso che ha ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art.
292 CP – di rimuovere la barriera “e tutti i relativi accessori” entro 20
giorni dal passaggio in giudicato della decisione. Le spese processuali di
fr. 1700.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di
rifondere alla controparte
fr. 5500.– per ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19
maggio 2016 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo l'istanza.
Nei motivi dell'appello egli propone inoltre che, eventualmente, l'ordine nei
suoi confronti sia limitato all'obbligo di lascare la barriera sempre alzata e
contesta l'ammontare delle ripetibili, postulandone la riduzione a fr. 1000.–. Nelle
sue osservazioni del 27 giugno 2016 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale
nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria,
entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su
questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto
ove il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo
atto di causa davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto l'istante ha indicato tale valore in
fr. 50 000.– (lettera al Pretore aggiunto del 14 gennaio 2016), cifra che non ha dato adito a reazioni e che a prima
vista può apparire verosimile. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore del convenuto il 9 maggio 2016. Introdotto il 19 maggio 2016,
ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che il giudice
accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono
incontestati o immediatamente comprovabili e se la situazione giuridica è
chiara (art. 257 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, egli ha rilevato che un'azione di
manutenzione (art. 928 cpv. 2 CC) compete non solo al proprietario di un fondo,
ma anche al titolare di una servitù, sempre che questi abbia reclamato
immediatamente contro l'illecita violenza e che non sia trascorso più di un
anno dalla turbativa (art. 929 CC). Accertato l'adempimento di simili requisiti
nel caso specifico, il Pretore aggiunto ha rammentato che un'azione possessoria
tende solo – eccettuato quanto prevede l'art. 927 cpv. 2 CC (estraneo alla
controversia) – a conservare o a ripristinare uno stato di fatto, non a
verificare se il comportamento del convenuto sia conforme o no al diritto,
questione che va risolta se mai – egli ha proseguito – nel quadro di un'azione
di merito.
In
concreto il Pretore aggiunto ha constatato che la servitù prediale gravante le
particelle n. 355 e 1979 è l'unica via d'accesso alla particella n. 1853, la
contigua particella n. 1764 (a sud) appartenente alla moglie di AO 1 non
essendo gravata da alcuna servitù di passo. Inoltre – egli ha continuato – la
servitù è sempre stata esercitata liberamente, senza barriere né restringimenti.
Tale è dunque lo stato di fatto che va ripristinato. Sapere se nel caso
specifico la posa di una barriera munita di telecomando rispetti la servitù non
è un problema che può essere risolto nel quadro di un giudizio sommario, per tacere
del fatto che l'istante non può interrompere il lavoro ogni qual volta occorra
sollevare la barriera per far passare un conoscente, un fornitore o un cliente
della carrozzeria. A un giudizio sommario sfugge anche la questione di sapere –
ha ritenuto il Pretore aggiunto – quale sia la larghezza effettiva del passo,
la barriera limitando il calibro a tre metri. Onde in definitiva, nell'ambito
di un'azione di manutenzione, l'esigenza di ristabilire la situazione anteriore
alla posa della barriera e l'ordine al convenuto di rimuovere l'intralcio.
3.
L'appellante
insta nell'unica sua richiesta di giudizio ritualmente formulata perché l'istanza
di AO 1 sia “integralmente respinta”. Tale domanda è improponibile già di primo
acchito, poiché ove non siano date le condizioni per ottenere una tutela
giurisdizionale in procedura sommaria “il giudice non entra nel merito” (art.
257.
cpv. 3 CPC), ovvero dichiara l'istanza irricevibile. In nessun caso egli può
respingere l'azione, l'istante conservando la possibilità di far valere i suoi
diritti in una causa ordinaria davanti a un giudice munito di pieno potere
cognitivo (FF 2006 pag. 6724). Dovesse accogliere l'appello, di conseguenza,
questa Camera potrà – se mai – dichiarare l'istanza di AO 1 inammissibile, ma
non respingerla nel merito.
4.
L'appellante
sostiene che qualsiasi turbativa dovuta alla posa della barriera sulla
particella n. 355 è venuta meno in seguito all'emanazione di un decreto superprovvisionale nel quadro di una procedura
separata (inc. CA.2015.33), per ora non sorretta da alcuna azione di
merito, in cui il Pretore aggiunto gli ha ordinato il 17 dicembre 2015, su istanza
cautelare di AO 1, di lasciare l'asta della barriera “sempre alzata”. Il Pretore
aggiunto avendo accolto l'istanza, comminandogli finanche una multa disciplinare
di fr. 100.– per ogni violazione dell'ordine, l'azione di manutenzione
andrebbe respinta già per tale motivo. In realtà l'argomentazione, nuova, è di
dubbia ricevibilità (art. 317 cpv. 2 CPC). Comunque sia, essa non è seria.
Intanto il convenuto dimentica che la barriera, pur sollevata, limita a 3 m la
larghezza del passo. Inoltre, e soprattutto, non si vede come un provvedimento
cautelare potrebbe rendere senza oggetto una causa di merito (per altro non ancora
introdotta). Al proposito l'appello non merita ulteriore disamina.
5.
L'appellante
afferma che il suo comportamento non raffigura una turbativa del possesso nel
senso dell'art. 928 cpv. 1 CC, dal momento ch'egli ha consegnato ad AO 1 due
telecomandi per sollevare la barriera, ciò che il Pretore aggiunto avrebbe
dovuto considerare pur nell'ambito di una procedura sommaria improntata alla
verosimiglianza. A suo parere, l'istante non è dunque intralciato nell'esercizio
della servitù, potendo egli alzare l'asta della barriera anche a distanza, dall'interno
della sua carrozzeria o dell'abitazione soprastante. Quanto alla larghezza del
passo, essa è sufficiente per il transito di qualsiasi veicolo. L'accoglimento
dell'azione di manutenzione – egli assevera – non poteva quindi entrare in
linea di conto.
a) La
procedura sommaria dell'art. 257 CPC costituisce un'alternativa alla procedura
ordinaria o semplificata normalmente disponibile. Il suo scopo è di offrire all'istante,
nei casi manifesti, una via giudiziaria particolarmente semplice e rapida
(sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012 consid. 4,
in: SJ 2013 I 129). Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura
sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257
cpv. 1 lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett.
b). Ove non siano date le condizioni per ottenere tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel
merito dell'istanza (art. 257 cpv. 3 CPC). I fatti sono “immediatamente
comprovabili” nel senso dell'art. 257 cpv. 1 lett. a CPC se possono essere
accertati senza indugio e senza troppe spese. L'istante deve recare la prova
piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante documenti (art. 254
cpv. 1 CPC). Se il convenuto fa valere obiezioni o eccezioni motivate e concludenti
che non possono essere risolte subito e che possono far vacillare il
convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti va dichiarata inammissibile (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138
III 621 consid. 5.1.1).
Tali principi sono già stati ricapitolati anche da questa Camera (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c).
Una
situazione giuridica è “chiara” nell'accezione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC
inoltre se, sulla base di dottrina e giurisprudenza invalse, la conseguenza
giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione della legge e conduca a
un risultato univoco. Per contro, la situazione giuridica non suole essere chiara
se il convenuto solleva obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non
può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione
di una decisione d'apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le
circostanze del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2;
sentenza 4A_132/2015 dell'8 gennaio 2016, consid. 5 in: SJ 2016 I 229). Il
convenuto in ogni modo non può limitarsi a muovere obiezioni o eccezioni che
potrebbero contraddire la liquidità della fattispecie o della situazione giuridica;
deve addurre mezzi di difesa motivati e concludenti (sentenza del Tribunale
federale 5A_19/2015 del 27 luglio 2016, consid. 2.1).
b) L'art.
928.
CC (azione di manutenzione) prevede che, quando sia turbato nel suo
possesso da un atto di illecita violenza, un possessore può promuovere azione
di manutenzione contro l'autore della turbativa “anche se questi pretende di
agire con diritto” (cpv. 1). L'azione ha per oggetto la cessazione della
turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento del danno (cpv.
2). Essa mira alla conservazione di uno stato di fatto o al ripristino della
situazione anteriore ed è assimilabile per tale motivo a un provvedimento
cautelare (DTF 133 III 638). Diversamente dall'altra azione possessoria, l'azione
di reintegra (che tende a ottenere la restituzione di una cosa sottratta con un atto di illecita violenza), nell'ambito
di un'azione di manutenzione il convenuto non ha la possibilità di far
valere un suo diritto prevalente (art. 927 cpv. 2 CC). L'azione va accolta
perciò ogni qual volta si ravvisi una turbativa del possesso dovuta a un atto
di illecita violenza (Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 145 n. 365; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2015.103 del 30 dicembre 2015, consid. 2).
c) Come
ha ricordato il Pretore aggiunto, un'azione di manutenzione compete – come un'azione
di reintegra (art. 927 CC) – anche al beneficiario di una servitù. L'art. 919
cpv. 2 CC dispone per vero che in caso di servitù prediale l'effettivo esercizio
del diritto è parificato al possesso. L'azione possessoria presuppone, per il
resto, che sia reso verosimile “l'esercizio del diritto” e l'iscrizione della
servitù nel registro fondiario (RtiD
I-2004 n. 29c pag. 543 consid. 3 con rinvii;
Lindemann/ Stark, Berner Kommentar,
4ª edizione n. 12 dell'introduzione agli art. 926–929 e n. 5 ad art. 928 CC; Pichonnaz in: Commentaire Romand, Code
civil II, Basilea 2016, n. 68-69 ad art. 919). Nella fattispecie è pacifico nondimeno
che la servitù figura a registro fondiario (doc. A e B) e che l'istante la esercita,
AP 1 non contestando più in appello l'uso del passo. Entrambi i presupposti
sono dunque dati.
d) La
turbativa del possesso consiste, dandosi una servitù prediale, in un intralcio intollerabile
recato all'esercizio del diritto rispetto al modo in cui tale diritto è stato
esercitato in precedenza (Ernst
in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 3 ad art. 928 con richiami; Lindemann/Stark, op. cit, n. 23 ad art. 928 CC). Nella fattispecie
l'istante ha reso verosimile di avere beneficiato sulla particella n. 355, fino
alla posa della barriera, di un passo pedonale e veicolare libero da impedimenti
e senza particolari restrizioni di larghezza. La planimetria agli atti sembra
attestare, per altro, che la superficie gravata dalla servitù è una striscia di
terreno larga circa 5 m (doc. C). Nelle circostanze descritte la posa di
una barriera che limita la larghezza transitabile a 3 m e che dev'essere alzata
a ogni passaggio configura già a un sommario esame una turbativa per rapporto
alla situazione anteriore. Basti pensare che sul fondo dominante AO 1 gestisce
una carrozzeria, la quale dev'essere raggiungibile anche per clienti, conoscenti
e fornitori, i quali non dispongono di un telecomando. L'istante dovrebbe quindi
interrompere il proprio lavoro per azionare il sollevamento ad ogni arrivo o partenza,
come rileva il Pretore aggiunto. Per di più, nemmeno l'appellante spiega come
potrebbero annunciarsi gli utenti che intendono raggiungere la carrozzeria se
non lasciando il veicolo davanti alla barriera e proseguendo a piedi. Quanto
alla larghezza del passo, la riduzione del calibro è manifesta (doc. D)
rispetto alla situazione anteriore.
e) Un'azione
di manutenzione tende unicamente – come si è spiegato (consid. b) – a
ripristinare lo stato di fatto precedente la turbativa. Poco importa che il
convenuto pretenda di agire con diritto, come stabilisce esplicitamente l'art.
928.
cpv. 1 CC. Tale questione andrà esaminata se mai – ed è quanto ha ricordato
anche il Pretore aggiunto – nell'ambito di una causa di merito da un giudice
munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (analogamente: sentenza
del Tribunale federale 5A_100/2014 del 30 ottobre 2014, consid. 3.1 e 3.2). È
vero che l'esistenza di una turbativa può essere esclusa, dandosene gli
estremi, già a un sommario esame. Nella fattispecie però il convenuto si
limita a obiettare che il suo intervento non disturba l'esercizio della
servitù, mentre in realtà esso rende più difficile il transito veicolare già a
un giudizio di verosimiglianza. Ammesso e non concesso poi che si possa
vagliare in qualche modo la legittimità di tale intervento nonostante il
dettato dell'art. 928 cpv. 1 CC, egli non pretende che l'atto costitutivo della
servitù prevedesse la posa di una barriera o che la superficie gravata della
servitù sia larga soli 3 m. Tanto meno egli ha addotto documenti o – al limite – testimonianze in tal senso. Non
ha quindi recato mezzi di difesa motivati e concludenti che potessero far
vacillare il convincimento del giudice sulla turbativa del possesso.
6.
Secondo
l'appellante il decreto cautelare in questione è ad ogni modo sproporzionato,
poiché quand'anche l'azione di manutenzione fosse stata da accogliere sarebbe
bastato ordinargli di lasciare la barriera sollevata, evitandogli costi di
rimozione prima ancora che egli abbia modo di promuovere un'azione di merito
volta a far accertare il suo buon diritto. Se non che, l'asta sollevata non
impedisce una larghezza del passo inferiore a quella precedente l'installazione
del manufatto. Quanto all'avvio di un'azione di merito, mal si comprende che
cosa abbia trattenuto AP 1 dal procedere finora nelle vie ordinarie. Anche al
proposito l'appello manca perciò di consistenza.
7.
Da
ultimo l'appellante censura l'indennità di fr. 5500.– per ripetibili che il
Pretore aggiunto ha assegnato all'istante, rimproverando al primo giudice di
non avere motivato l'ammontare della somma e chiedendo di ridurre tale importo
a fr. 1000.–. Ora, un giudice non è tenuto a motivare l'entità delle ripetibili
attribuite alla parte vittoriosa, se non ove si scosti dai parametri abituali o
dalla tariffa applicabile (DTF 111 Ia 1; sentenza del Tribunale federale
4A_223/2016 del 29 luglio 2016 consid. 5). E nella fattispecie non risulta che
il Pretore abbia inteso distanziarsi da quanto prevede il regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1).
Per
quel che è dell'indennità, l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento fissa, in
cause ordinarie aventi un valore litigioso sino a fr. 50 000.– (sopra,
consid. 1), indennità per ripetibili alla parte vittoriosa varianti dal 10 al
20% del valore medesimo. In concreto l'azione possessoria poteva definirsi, nel
complesso, di media complessità fattuale e giuridica. Giustificava così di
applicare
l'aliquota
del 15%. Nelle “procedure civili speciali” (ovvero quelle che il vecchio Codice
di procedura civile ticinese regolava nel libro terzo sui “procedimenti civili
speciali”), tra cui le procedure sommarie, l'indennità va ridotta nondimeno “tra
il 20 e il 70% dell'importo calcolato secondo il cpv. 1” (art. 11 cpv. 2
lett. b del menzionato regolamento). Ne segue, considerato una volta ancora il
caso di media difficoltà (45%), che l'indennità per ripetibili in favore
dell'istante ammontava a fr. 3375.–. Aggiunte le spese fisse (10%: art. 6
cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%), si ottiene un risultato di fr. 4000.–
(arrotondati). In tale misura l'appello merita accoglimento.
8.
Le
spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sull'indennità per
ripetibili (che va ridotta da fr. 5500.– a fr. 4000.–, ancorché non a
fr. 1000.–), mentre esce sconfitto sull'azione di manutenzione. È giusto dunque
che sopporti nove decimi dei costi e che rifonda alla controparte un'indennità
per ripetibili (commisurata all'art. 11 cpv. 2 lett. a del noto regolamento), ridotta
di conseguenza.
9.
Circa i
rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel
senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
Le spese processuali di fr. 1700.–
sono poste a carico del convenuto, che
rifonderà all'attore fr. 4000.– per ripetibili.
Per il resto l'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese di appello di complessivi fr. 1700.–, da
anticipare dall'appellante, sono poste per nove decimi a carico dell'appellante
stesso e per il resto a carico della controparte. L'appellante rifonderà
inoltre alla controparte un'indennità di fr. 1400.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).