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Decisione

11.2016.43

Modifica di provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: contributi alimentari per la moglie

7 novembre 2017Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi abbiano diritto a condizioni logistiche sostanzialmente paritarie anche

dopo la separazione è vero (RtiD II-2009 pag. 644 n. 16c con richiami; I CCA

sentenza inc. 11.2015.115 del 20 febbraio 2017, consid. 8a). E in concreto le

parti abitavano durante la vita in comune in un appartamento di pregio (doc. AA:

referto di stima dell'ing. __________ G__________), tuttora occupato dal marito.

Non risulta tuttavia che nell'ambito della procedura a tutela dell'unione

coniugale l'attribuzione del­l'abitazione al marito sia stata oggetto di contesa

o che la moglie abbia chiesto già a quel momento di vedersi riconoscere una

determinata spesa per trasferirsi in un alloggio migliore di quello da lei locato

dopo la separazione (doc. F: sentenza del 6 aprile 2012, consid. 3 e 4d). Non

risultando essere intervenuti mutamenti di rilievo dopo di allora, l'appellante

non può valersi del menzionato argomento per la prima volta in questa sede.

In

simili circostanze, data la contestazione del marito (verbale del 22 maggio

2014, pag. 2 a metà), spettava alla moglie rendere verosimile che l'aumento di

spesa non era riconducibile a una sua scelta unilaterale (cfr. Isenring/Kessler in: Basler Kommentar,

ZGB I, 5ª edizione, n. 3 ad art. 179). Al proposito essa ha spiegato che il

costo del precedente alloggio era lievitato da ultimo a fr. 1700.– mensili (spese

accessorie incluse), per quanto si trattasse di un immobile vetusto, con l'appartamento

disposto su tre piani, viepiù scomodo

per

chi ha problemi di salute, umido e difficile da riscaldare (deposizione della

convenuta del 22 set­tembre 2014, verbali pag. 2 in fondo). A parte il

fatto però che nulla suffraga simili allegazioni, essa non poteva limitarsi ad

addurre i motivi che l'hanno indotta a cambiare casa, ma avreb­be dovuto giustificare

anche la scelta di un appartamento più ampio e costoso del precedente. In

difetto di ciò, la valutazione del primo giudice resiste alla critica.

b) In

merito al leasing dell'automobile (fr. 259.20 mensili), che il Pretore non ha

riconosciuto con l'argomento che il relativo contratto era giunto a scadenza

nel gennaio del 2015, l'appellante afferma che a quel momento il valore di riscatto

era di fr. 4629.60 (IVA non compresa), sicché essa ha dovuto “evidentemente” stipulare

un nuovo leasing per far fronte a tale pagamento. L'appellante fa notare inoltre

che nel fabbisogno minimo del marito è stato

inserito il leasing di fr. 393.10 mensili per una M__________ e che

sarebbe contrario alla più elementare parità di trattamento non riconoscere una

analoga rata per una S__________ come la sua nel fabbisogno minimo di lei. Per

di più, essa epiloga, l'ultima rata è scaduta nel gennaio del 2015, di modo che

il leasing non poteva essere escluso dal suo fabbisogno prima di allora.

Su

quest'ultimo aspetto l'appello è fondato, non essendovi ragione di stralciare dal

fabbisogno minimo dell'interessata, prima della scadenza del leasing (prevista

nel gennaio 2015: doc. F, consid. 4d; doc. 2H), una posta riconosciuta nella

sentenza a protezione dell'unione coniugale. Per il seguito, vista la

contestazione del marito (verbale del 22 settembre 2014, pag. 3 in alto),

spettava all'interessata rendere verosimile di avere stipulato un nuovo leasing.

Certo, quando è stata interrogata il 22 settembre 2014 essa ancora non sapeva se

fossero necessarie altre rate per coprire il valore di riscatto (verbale del 22 settembre

2014, pag. 3 verso l'alto). Avrebbe potuto nondimeno produrre la relativa

documentazione al momento della scadenza contrattuale. Costi sprovvisti di

verosimiglianza non sono riconosciuti nel fabbisogno di un coniuge, nemmeno per

parità di trattamento (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2015.116 del 17

agosto 2017, consid. 7 con rinvii). Dal febbraio del 2015 non possono più,

dunque, essere riconosciute rate del leasing nel fabbisogno minimo dell'interessata.

c) In

luogo del costo del posteggio presso il posto di lavoro il Pretore ha ammesso unicamente,

nel fabbisogno minimo dell'interessata, la spesa per l'abbonamento ai mezzi

pubblici (fr. 81.75 mensili). L'appellante fa valere che nella sentenza a

protezione dell'unione coniugale le erano stati riconosciuti fr. 120.– mensili per

il parcheggio (doc. F, consid. 4d) e che la spe­sa è aumentata nel frattempo.

Sostiene inoltre che si giustifica di inserire tale importo nel suo fabbisogno

minimo in ossequio alla parità di trattamento, nel fabbisogno minimo del marito

figurando i costi di un'automobile, di una moto, di un motoscafo e finanche di un

posto barca.

Davanti

al Pretore il marito ha contestato la spesa del posteggio unicamente nel memoriale

conclusivo (pag. 10), asserendo che

la moglie può stazionare gratuitamente fuori dal centro e che la situazione

economica delle parti non consente più tale esborso. Per tacere della notoria rarità

di aree di sosta gratuite in tutta __________, come si vedrà in appresso (consid.

6) non sussistono tuttavia gli estremi per comprimere il fabbisogno delle parti

rispetto a quanto era stato riconosciuto nel precedente assetto a tutela

dell'unione coniugale. Circa il maggior costo del posteggio (fr. 160.– mensili),

esso è stato reso verosimile (doc. 2B) e neppure il marito pretende che

l'interessata possa trovare in quella zona un posteggio meno caro. Su questo

punto l'appello merita così accoglimento.

d) L'appellante

si duole altresì che nel suo fabbisogno minimo non sia stata riconosciuta la

rata di fr. 500.– mensili per il rimborso di un mutuo di fr. 21 500.– elargitole

da __________ B__________. Il Pretore ha ricordato che nella sentenza a

protezione dell'unione coniugale quella rata era stata inserita nel di lei

fabbisogno minimo in modo da estinguere il debito entro il novembre del 2015.

L'appellante si duole che il Pretore abbia stralciato la posta dal fabbisogno minimo

già dall'aprile del 2014 e che la testimonianza di __________ B__________, il

quale avrebbe potuto riferire sulle modalità del rimborso, pur ammessa con

ordinanza sulle prove del 27 novembre 2015, non è stata assunta. Il marito oppone

che, come la convenuta dà atto, il creditore non esige ulteriori pagamenti,

sicché nulla va incluso nel di lei fabbisogno minimo.

Intanto

l'escussione di __________ B__________ era stata ammessa ai fini

dell'istruttoria di merito (ordinanza del 27 novembre 2015 nell'inc.

DM.2014.116), non del procedimento cautelare, né l'appellante chiede di sentire

il testimone in appello (art. 316 cpv. 3 CPC). Comunque sia, le modalità del

rimborso del prestito, sulle quali la convenuta medesima ha riferito

all'udienza del 22 settembre 2014 (pag. 3 a metà), non sono litigiose (osservazioni

all'appello, pag. 18). E l'ammortamento di fr. 500.– mensili riconosciuto dal

Pretore nella precedente sentenza (doc. F, consid. 4.1 d) avrebbe consentito l'estinzione

del debito residuo di fr. 21 500.– in 43 rate, entro il marzo del 2014, giacché i

contributi decorrevano dal 1° febbraio 2010 (doc. F, dispositivo n. 5). La

circostanza che il marito non abbia ancora versato contributi alimentari arretrati

per fr. 35 000.– (verbale del 22 settembre 2014, pag. 3) non giustifica di

riconoscere una seconda volta le medesime rate di ammortamento del mutuo nel

fabbisogno minimo della moglie. Si aggiunga che i mezzi a disposizione di

quest'ultima dall'aprile del 2012 avrebbero consentito non solo di pagare l'ammortamento,

ma le garantivano anche un margine fr. 1310.– mensili sul fabbisogno minimo (doc.

F, consid. 4.1). Se essa ha usato le risorse altrimenti, deve assumere le proprie

responsabilità.

e) Infine

l'appellante censura il fatto che nel suo fabbisogno minimo il Pretore non

abbia riconosciuto nulla per il finanziamento delle spese di patrocinio, mentre

nel fabbisogno minimo del marito figurano fr. 500.– mensili a tale scopo. Il Pretore

ha ritenuto, nel decreto impugnato, che la convenuta è in grado di far fronte all'esborso

con la sua quota di mezza eccedenza. Il marito obietta, da parte sua, che l'interessata

ha ricevuto fr. 15 000.– di anticipo sulla liquidazione del regi­me dei

beni e che la spesa non è resa verosimile, la moglie avendo probabilmente trovato

un accordo con lo studio legale del suo datore di lavoro, il quale la assiste

nella procedura di divorzio.

Nella

distinta delle uscite correnti esibita al Pretore la convenuta aveva esposto

fr. 700.– mensili per “spese legali __________” con riferimento a una lettera

del suo precedente patrocinatore, nei confronti del quale essa aveva accumulato

alla fine di gennaio 2014 un debito di fr. 16 322.20 per tre note professionali

insolute, raggiungendo poi un'intesa con lui nel senso di saldare le medesime pagando

fr. 14 700.–

complessivi in 21 rate di fr. 700.– mensili (doc. 2 e 2L). La posta di fr. 700.–

mensili indicata nella distinta citata non riguardava pertanto spese legali

correnti, bensì un debito ordinario che, come tale, poteva rientrare nel fabbisogno

minimo dell'interessata solo se fosse stato

acceso da entrambe le parti prima della separazione o se i coniugi fossero solidalmente

responsabili del rimborso, sempre che il bilancio fa­miliare permettesse

di coprire la spesa (I CCA, sentenza inc. 11.2014.38 del 27 settembre 2016,

consid. 12 b con riferimenti). Presupposti del genere non erano adempiuti nella

fattispecie.

Sta

di fatto che la convenuta è tuttora rappresentata da un legale e che sotto

questo profilo essa versa nella medesima situazione dell'istante, rappresentato

anch'egli da un legale. Se non ha diritto di vedersi riconoscere costi per un

patrocinio pregresso, la convenuta può nondimeno pretendere dunque di vedersi

trattare alla stessa stregua del marito per i costi di patrocinio correnti.

Perché nelle stesse condizioni sia stata riconosciuta al marito una spesa di

fr. 500.– mensili e nulla a lei non è dato a divedere. Che la moglie sia rappresentata

gratuitamente dalla sua avvocata è una mera illazione del­l'istante e la

circostanza che nel 2011 essa ha ricevuto fr. 15 000.– di acconto in liquidazione

del regime dei beni nulla muta, poiché trattare due stati di fatto sostanzialmente

identici con criteri diversi non è sostenibile. Nel fabbisogno minimo della

moglie si giustifica così di inserire la stessa spesa riconosciuta al marito,

Considerandi

in parziale accoglimento dell'appello.

f) In

definitiva il fabbisogno minimo della moglie, tenuto conto della rata del leasing fr. 259.20, del canone per il posteggio presso il posto di lavoro di fr. 160.– (in

luogo dell'abbonamento ai mezzi pubblici di fr. 81.75) e delle spese legali correnti di fr. 500.–, risulta di fr. 4773.45 mensili

fino al 31 gennaio 2015. Si

riconduce poi a fr. 4514.25 mensili dal 1° febbraio 2015 per intervenuta

scadenza del contratto di leasing.

6.

Alla luce di quanto

precede il quadro del bilancio familiare si presenta come segue:

Dall'11

aprile al 31 dicembre 2014

Reddito del marito (consid. 4) fr.

7830.

––

Reddito

della moglie (non contestato) fr. 4221.––

fr.

12.

051.–– mensili

Fabbisogno

minimo del marito (non contestato) fr. 4388.20

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 5) fr. 4773.45

fr.

9161.65

mensili

Eccedenza fr.

2889.35

mensili

Metà

eccedenza fr. 1444.65

mensili

Il

marito può conservare per sé:

fr.

4388.20

+ fr. 1444.65 = fr. 5832.85

mensili

e

deve versare alla moglie:

fr.

4773.45

+ fr. 1444.65 ./. 4221.– = fr. 1997.10

mensili,

arrotondati

a fr. 1995.—

mensili.

Dal 1° al 31 gennaio 2015

Reddito del marito (consid. 4) fr.

6720.

––

Reddito

della moglie (non contestato) fr. 4220.––

fr.

10.

940.–– mensili

Fabbisogno

minimo del marito (non contestato) fr. 4388.20

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 5) fr. 4773.45

fr.

9161.65

mensili

Eccedenza fr.

1778.35

mensili

Metà

eccedenza fr. 889.15

mensili

Il

marito può conservare per sé:

fr.

4388.20

+ fr. 889.15 = fr. 5277.35

mensili

e

deve versare alla moglie:

fr.

4773.45

+ fr. 889.15 ./. 4220.– = fr. 1442.60

mensili,

arrotondati

a fr. 1440.—

mensili.

Dal 1° febbraio 2015 in poi

Reddito del marito (consid. 4) fr.

6720.

––

Reddito

della moglie (non contestato) fr. 4220.––

fr.

10.

940.–– mensili

Fabbisogno

minimo del marito (non contestato) fr. 4388.20

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 5) fr. 4514.25

fr.

8902.45

mensili

Eccedenza fr.

2037.55

mensili

Metà

eccedenza fr.

1018.75

mensili

Il

marito può conservare per sé:

fr.

4388.20

+ fr. 1018.75 = fr. 5407.––

mensili

e

deve versare alla moglie:

fr.

4514.25

+ fr. 1018.75 ./. 4220.– = fr. 1313.––

mensili,

arrotondati

a fr.

1315.

— mensili.

Ne

segue che dall'11 aprile al 31 dicembre 2014 il contributo di

mantenimento così calcolato risulta più alto di quello che AO 1 era stato

condannato a versare dal 1° gennaio 2012 con sentenza 10 marzo 2014 di questa

Camera (doc. I: fr. 1915.– mensili). Per quel periodo la sua istanza volta alla

soppressione del contributo alimentare andava quindi respinta e in proposito

l'appello si rivela piena­mente fondato. Per il lasso di tempo successivo,

invece, l'istanza era parzialmente provvista di buon diritto, sebbene non nella

misura disposta dal Pretore (che ha ridotto il contributo cautelare a

fr. 323.– mensili). L'appello merita di conseguenza accoglimento nei

limiti testé descritti.

7.

Da ultimo l'appellante

chiede che le spese processuali di prima sede (ripartite dal Pretore in ragione

di metà ciascuno) siano addebitate interamente al marito. Essa rivendica

inoltre un'indennità per ripetibili (compensate dal Pretore) di fr. 7000.– in base

all'art. 11 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1).

a) Come

si è appena visto, l'appellante non ottiene causa interamente vinta. Le spese

processuali vanno quindi suddivise fra le parti tenendo calcolo della

vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). In concreto l'istante postulava

la sua completa liberazione da ogni obbligo di mantenimento provvisionale,

mentre la convenuta proponeva di respingere

l'istanza.

Dato l'esito del giudizio, nel complesso AP 1 può reputarsi vittoriosa nella

proporzione di tre quarti, sicché le spese processuali stabilite dal Pretore in

fr. 3000.– vanno addebitate per tre quarti a AO 1 e per il resto alla moglie.

b) Quanto

all'ammontare delle ripetibili, nelle cause di stato

esso si determina per costante giurisprudenza secondo l'art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (criterio ad horam), non secondo l'art. 11

invocato dall'appellante (criterio ad valorem), quan­d'anche

l'indennità si riferisca

a

un procedi­mento cautelare (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.23

del 30 giugno 2016, consid. 20b). Decisivo è perciò il dispen­dio di tempo

che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato

all'adempimento del mandato. Ciò dipende dall'im­por­tanza della lite, dalle

sue difficoltà e dall'ampiezza del lavoro necessario, “avuto riguardo dello

svolgimento del patrocinio”. La retribuzione a tempo ammonta a fr. 280.– orari

(art. 12 del citato regolamento).

Nella

fattispecie la patrocinatrice della convenuta ha partecipato, relativamente al

procedimento cautelare, a due udienze della durata complessiva di 2 ore e 10

minuti, ha redatto un memoriale di risposta (4 pagine), un memoriale di osservazioni

(4 pagine), due lettere e un memoriale conclusivo (4 pagine). Tenuto conto anche

il tempo destinato all'esame degli atti, al vaglio della copiosa documentazione

e ai colloqui con la cliente, ma senza dimenticare che la partecipazione alle

udienze e lo studio della fattispecie era agevolato dalle conoscenze acquisite

ai fini della causa di merito, si può ragionevolmente presumere che un avvocato

diligente e speditivo avrebbe profuso nel­l'assolvimento del mandato una

ventina d'ore di lavoro, cui si aggiungono le spese (6%: art. 6 cpv. 1 del

regolamento citato) e l'IVA (8%). La piena indennità può dunque essere stimata

in fr. 6400.–. Considerata la quota di soccombenza reciproca, le ripetibili

ridotte di prima sede vanno stabilite così in

fr. 3200.– (tre quarti meno un

quarto: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3).

8.

Le spese di appello

seguono a loro volta la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

L'appellante chiedeva di respingere l'istanza cautelare e di confermare il

contributo di mantenimento (fr. 1915.– mensili) fissato da questa Camera con la

sentenza del 10 marzo 2014 a protezione dell'unione coniugale dal 1° gen­naio

2012.

(doc. I). Essa esce vittoriosa per il lasso di tempo compreso tra l'11

aprile e il 31 dicembre 2014, ma vede ridurre nettamente il contributo in

suo favore dopo di allora, seppure in misura inferiore a quanto stabilito dal

primo giudice (fr. 323.– mensili). Tutto ponderato, si giustifica così ch'essa

sopporti un terzo degli oneri processuali, mentre i rimanenti due terzi vanno a

carico del marito, il quale ha proposto di respingere l'appello e va tenuto a

rifonderle un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata al grado della sua

soccombenza.

9.

Per quanto riguarda

i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.–, ove appena si consideri la riduzione litigiosa del

contributo alimentare per la moglie, di durata incerta e da calcolare quindi

sul­l'arco di ven­t'anni (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto e il decreto cautelare impugnato è riformato come segue:

2.

L'istanza cautelare è parzialmente accolta, nel senso che il contributo di

mantenimento per AP 1 fissato con sentenza del 10 mar­zo 2014 dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello (inc.

11.2012.38), dovuto alla beneficiaria anticipatamente entro il 5 di ogni

mese, è così modificato:

fr.

1440.– per il mese di gennaio 2015;

fr.

1315.– mensili dal 1° febbraio 2015 in poi.

Per

il resto l'istanza cautelare è respinta.

3. Le

spese processuali di fr. 3000.– sono poste per tre quarti a carico del­l'istante

e per il rimanente a carico di AP 1, cui l'istante rifonderà fr. 3200.– per

ripetibili ridotte.

II. Le spese di appello di fr.

3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un terzo a carico di

quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr.

1000.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

avv. dott.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).