11.2016.43
Modifica di provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: contributi alimentari per la moglie
7 novembre 2017Italiano31 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.43
Lugano,
7 novembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2014.131 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza dell'11 aprile 2014 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 ora in
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 1),
giudicando sull'appello
del 19 maggio 2016 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 4 maggio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1
(1962) e AO 1 (1960), divorziata e madre di un ragazzo, A__________ (1983), si
sono sposati a __________ il 14 febbraio 1998. Dal matrimonio non sono nati
figli. Il marito lavora come croupier per il Casinò municipale di __________.
La moglie è alle dipendenze dello Studio legale __________ come centralinista e
ricezionista. I coniugi si sono separati nel settembre del 2010, quando AP 1 ha
lasciato l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 12 385, pari a 250/1000 della
particella n. 43 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Una
procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 4 agosto 2010 da AP 1
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è terminata con un
accordo stragiudiziale (non sottoposto al giudice per omologazione), sicché il
Pretore ha stralciato la causa dal ruolo il 7 febbraio 2011 (inc.
DI.2010.1178). In conformità a tale accordo il marito ha versato alla moglie un
anticipo di fr. 15 000.– sulla liquidazione
del regime matrimoniale. Il 16 settembre 2011 AP 1 ha introdotto una nuova procedura
a tutela dell'unione coniugale, in esito alla quale il Pretore ha autorizzato il 6 aprile 2011 i
coniugi a vivere separati dal settembre del 2010, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha autorizzato l'istante a ritirare
dall'abitazione stessa determinati beni e ha obbligato AO 1 a versare un
contributo alimentare per la moglie di fr. 2215.– mensili dal 1° settembre
2010, di fr. 1945.– mensili dal 1° gennaio 2011 e di fr. 2070.–
mensili dal 1° gennaio 2012, respingendo le richieste con cui quegli pretendeva
la restituzione dei citati fr. 15 000.– e di un quadro (inc. SO.2011.3930). Adita da AO 1, con
sentenza del 10 marzo 2014 questa Camera ha ridotto il menzionato contributo
alimentare a fr. 2055.– mensili dal 1° settembre 2010, a fr. 1790.–
mensili dal 1° gennaio 2011 e a fr. 1915.– mensili dal 1° gennaio 2012
(inc. 11.2012.38).
C. L'11
aprile 2014 AO 1 ha intentato azione di divorzio dinanzi al medesimo Pretore
(DM.2014.116). Contestualmente egli ha instato per la soppressione del contributo
provvisionale a suo carico, facendo valere – in particolare – una riduzione dei
propri redditi. All'udienza del 22 maggio 2014, accertato il motivo di divorzio
e decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione sugli effetti accessori, le
parti hanno proceduto al contraddittorio sull'istanza cautelare, che il marito
ha confermato e la moglie ha avversato. Entrambi hanno offerto prove. L'istruttoria
cautelare è stata avviata seduta stante ed è stata chiusa il 3 marzo 2016, quando
il Pretore ha assegnato alle parti un termine per presentare conclusioni
scritte. La moglie ha inoltrato un proprio allegato il 14 marzo 2016 e il
marito il 17 marzo 2016, ognuno confermando le rispettive domande.
D. Con
decreto cautelare del 4 maggio 2016, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza,
nel senso che ha ridotto il contributo
alimentare litigioso a fr. 1413.– mensili
dall'11 aprile 2014 e a fr. 323.– mensili dal 1° gennaio 2015 in poi. Le
spese processuali di complessivi fr. 3000.– sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera il 19 maggio
2016 per ottenere che, accordato all'appello effetto sospensivo, il decreto
cautelare sia riformato nel senso di respingere l'istanza del marito. Nelle
sue osservazioni del 23 giugno 2016 AO 1 ha proposto di rigettare l'appello,
compresa la richiesta di effetto sospensivo. Quest'ultima richiesta è stata parzialmente
accolta dal presidente della Camera con decreto del 25 giugno 2016 in relazione
al pagamento dei contributi alimentari fissati nel decreto impugnato fino al 4
maggio 2016, mentre è stata respinta per il seguito.
in diritto: 1. Le
decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello,
trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione
(art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali,
tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva
almeno fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi che davanti al
Pretore l'istante chiedeva la soppressione del contributo a suo carico (fr.
1915.– mensili), di durata incerta e da calcolare quindi sull'arco di vent'anni
(art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11
febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla
tempestività dell'appello, il decreto impugnato è stato notificato alla
patrocinatrice della convenuta il 9 maggio 2016 (tracciamento dell'invio n. __________,
agli atti). Presentato il 19 maggio 2016, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello
la convenuta acclude un articolo apparso il 2 maggio 2016 in ‹www.__________.ch›
dal titolo __________. Il Pretore avendo statuito il 4 maggio 2016, quel
documento non poteva più essere prodotto in prima sede, onde la sua
ricevibilità (art. 317 cpv. 1 CPC). Da parte sua il marito ha trasmesso a
questa Camera il 6 ottobre 2017 i conteggi di stipendio della convenuta relativi
al periodo da maggio ad agosto del 2017, adducendo di avere ricevuto tali
documenti, prodotti dalla moglie nella causa di divorzio il 30 settembre 2017.
Egli fa valere inoltre di essere venuto a sapere che il 19 aprile 2017 AP 1 si
è trasferita a __________, ciò che comporta una diminuzione del di lei fabbisogno,
e si riserva di far seguire i documenti a sostegno non appena l'interessata li avrà
versati agli atti nella causa di merito. Non è dato di sapere tuttavia quanto durerà
l'attesa. E l'emanazione dell'attuale sentenza non può essere ulteriormente
dilazionata. Per di più, non avrebbe senso procedere a due istruttorie
parallele sugli stessi fatti, l'una davanti al Pretore e l'altra davanti a
questa Camera. In circostanze del genere conviene statuire senza indugio. Al
momento in cui sarà in grado di rendere verosimile un minor fabbisogno della
moglie, AO 1 potrà sempre rivolgersi al Pretore e chiedergli di modificare il
contributo cautelare stabilito da questa Camera.
3. Nel decreto
impugnato il Pretore ha rammentato anzitutto che i contributi alimentari per un
coniuge rimangono disciplinati dall'art. 163 cpv. 1 CC anche in pendenza di
una causa di divorzio. Richiamati i dati posti a fondamento della precedente
sentenza a protezione dell'unione coniugale, egli ha ritenuto verosimile il
reddito di fr. 7500.– mensili netti indicato dal marito per il 2014, reddito che
è calato a fr. 5321.– mensili dal 2015 in poi a fronte di un fabbisogno minimo (incontestato)
di fr. 4388.20 mensili. Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha determinato
le entrate come centralinista e ricezionista dello studio legale in fr. 4221.–
mensili netti nel 2014 e ancora in fr. 4220.– mensili netti nel 2015, rilevando
che una società a garanzia limitata facente capo a lei e a un'altra persona (__________),
sebbene iscritta nel registro di commercio, non genera alcun utile. Riguardo al
di lei fabbisogno minimo, il Pretore lo ha calcolato in fr. 3936.– mensili. Nelle circostanze descritte il primo giudice si è dipartito, ai fini
del giudizio, da un reddito coniugale di fr. 11 721.– mensili nel 2014, ridimensionatosi
a fr. 9541.– mensili dal 1° gennaio 2015, e da un fabbisogno minimo complessivo
di fr. 8324.20 mensili, constatando un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 3396.80
nel 2014 e di fr. 1216.80 dal 2015. Egli ha fissato così il contributo
cautelare per la convenuta dall'11 aprile 2014 (data dell'istanza) fino al 31 dicembre
successivo in fr. 1413.– mensili e in fr. 323.– dal 1° gennaio 2015 in poi
(fabbisogno minimo, più mezza eccedenza, dedotto il reddito proprio).
4. Controverso
è in primo luogo il reddito del marito, che a parere dell'appellante non ha
subìto alcuna apprezzabile contrazione. La convenuta lamenta che nei suoi
calcoli il Pretore sia partito dal presupposto che alle entrate nette risultanti
dai conteggi di stipendio mensili vada sommato soltanto il 25% delle mance, mentre
le mance vanno cumulate per intero. Tenuto conto di ciò, AO 1 ha guadagnato fr. 6724.10 mensili netti nel 2015 e
fr. 6951.60 netti nel gennaio del 2016, senza tredicesima. Così, secondo
l'appellante, in concreto non si ravvisa nemmeno una modifica durevole delle
circostanze, ove si consideri che rispetto alle
entrate di fr. 7540.– mensili del 2011, tra il 2013 e il 2015 il marito
ha conseguito un reddito medio di fr. 7925.80 mensili e che, come risulta dalla
stampa, il Casinò di __________ non è affatto in crisi. Da parte sua l'istante
oppone che il calcolo del Pretore è corretto e che, anzi, il suo reddito nel
2015 non ha superato fr. 5159.75 mensili. In ogni modo – egli soggiunge –
la diminuzione delle sue entrate è suffragata dal calo costante delle mance,
mentre la moglie ha visto aumentare il proprio reddito e diminuire il proprio fabbisogno
minimo.
a) Per costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola, quello al
momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami). Esso comprende
la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni,
bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri
incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739
consid. 5). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate
occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano in linea di
conto (I CCA, sentenza inc. 11.2015.72 del 7 aprile 2017, consid. 4). Trattandosi
di un lavoratore dipendente, la media dei redditi calcolata sull'arco di più
anni non è invece – salvo forti oscillazioni – un criterio pertinente.
b) Nella
fattispecie si evince dagli atti che il reddito da attività dipendente del marito accertato dall'autorità
fiscale è risultato di fr. 127 170.– nel 2012, di fr. 114 550.– nel 2013 e
di fr. 114 568.– nel 2014 (doc. VIII: tassazioni richiamate dall'Ufficio
circondariale di Mendrisio). La tendenza alla diminuzione si conferma anche
alla luce del redditi accertati dall'autorità fiscale negli anni precedenti
(fr. 188 219.– nel 2010, fr. 130 795.– nel 2011: doc. II richiamato) e si riflette
nell'analogo andamento della quota di proventi derivanti dalle mance (fr. 53 339.20 nel 2010,
fr. 43 768.50
nel 2011, fr. 41 738.64 nel 2012, fr. 32 916.35 nel 2013, fr. 32 809.57 nel 2014,
fr. 25 029.20 nel 2015: doc. X richiamato; doc. U, HHHH e
MMMM).
Quanto
ai dati che l'interessata estrapola dal singolo conteggio di stipendio del
gennaio 2016, essi non sono sufficientemente rappresentativi per rendere verosimile
un'inversione di tendenza. Né il buon andamento del Casinò di __________ riportato
dalla stampa si riflette necessariamente sui redditi dei dipendenti (doc. 25,
30 e doc. B di appello), tant'è che secondo la responsabile
dell'amministrazione e della gestione del personale la situazione della casa da
gioco resta difficile e i collaboratori
sono soggetti a riduzioni dell'orario di lavoro (deposizione di __________ M__________ del 16
febbraio 2016, verbali, pag. 4 nell'inc. DM.2014.116). Diverso sarebbe il
caso qualora le entrate dall'istante registrassero forti oscillazioni. Siccome invece
esse denotano un calo relativamente netto, non v'è motivo di derogare al
principio per cui decisivo ai fini del giudizio è il reddito che si desume dal
dato più recente.
c) Ciò
premesso, per quel che è del reddito conseguito da AO 1 nel 2014 il Pretore ha
ritenuto plausibile, come detto, l'introito di fr. 7500.– mensili netti indicato
dal marito stesso. L'appellante sostiene che quel reddito va definito in base
ai dati della dichiarazione d'imposta di lui, ossia fr. 114 568.–, pari a
fr. 9547.30 mensili (doc. VIII richiamato). Se non che, tale importo include le
imposte dovute in Italia e trattenute alla fonte dal datore di lavoro (per
l'anno 2013: doc. S), che il marito non espone nel proprio fabbisogno
(memoriale conclusivo, pag. 5). Il dato fiscale non consente dunque di risalire
alle entrate nette dell'istante.
Agli
atti figurano nondimeno gli estratti del conto bancario su cui il marito riceve
lo stipendio netto versato dal Casinò __________ e dal quale risultano nel 2014
accrediti per complessivi fr. 61 230.– (doc. TT, 1° e 2° foglio dal maggio al gennaio del
2014; doc. AAAA dal 14° al 19° foglio dal giugno al dicembre successivo), come
pure gli estratti del conto sul quale egli riceve ogni dieci giorni le mance di
sua pertinenza gestite dal Comitato mance degli impiegati tecnici di gioco del Casinò, per fr. 32 755.57 complessivi (doc. UU, 1° e 2° foglio dal gennaio al maggio del 2014; doc.
BBBB dal 13° al 14° foglio dal maggio del 2014 al gennaio del 2015), corrispondenti
– una volta dedotte le verosimili spese bancarie di fr. 1.50 per ognuno dei 36
accrediti – a quanto indicato nella distinta delle mance del 2014 (doc. X
richiamato; doc. HHHH). In definitiva per il 2014 le entrate dell'interessato assommano
a fr. 7830.– mensili arrotondati.
d) Per
quanto concerne il 2015, a ragione l'appellante fa valere che nel conteggio di
stipendio mensile allestito dal Casinò di __________ le mance figurano solo ai
fini del calcolo e dell'addebito delle detrazioni fiscali e previdenziali. È
vero che – come il marito sottolinea – secondo la legge italiana le mance sono
imponibili solo per il 75%, sicché ai dati che figurano nel certificato annuo
denominato CUD occorre aggiungere il 25% (deposizione di __________ M__________:
verbale citato pag. 2 in fondo e pag. 3 a metà). Nel conteggio mensile,
tuttavia, le mance figurano nella misura del 75% unicamente ai fini del calcolo
delle detrazioni, tant'è che sono indicate quale “elemento neutro” e non sono
comprese nell'importo indicato come “totale competenze” e quindi neppure nel
“netto pagato” dopo detrazione del “totale trattenute” (ad esempio: doc. ZZZ,
busta paga del gennaio 2015).
La
responsabile ha spiegato al proposito che il Casinò versa solo la retribuzione,
mentre delle mance si occupa unicamente per quanto riguarda la dichiarazione
degli importi rilevanti ai fini fiscali e previdenziali (deposizione di __________
M__________: verbale citato, pag. 3 verso l'alto). Le mance sono corrisposte
dal competente Comitato direttamente sui conti bancari degli aventi diritto
ogni dieci giorni (doc. X richiamato: lettera del Comitato del 7 marzo 2016 in
fondo), come confermano svariati avvisi di accredito sul conto dell'interessato
raffrontati con la distinta delle mance (doc. FFFF; doc. MMMM). Ne segue che,
secondo i conteggi di stipendio mensili, nel 2015 l'interessato ha ricevuto dal
Casinò di __________ fr. 55 660.– netti complessivi (doc. ZZZ, EEEE, GGGG e LLLL)
e, secondo la relativa distinta, mance per complessivi fr. 25 029.20 dal
competente Comitato (doc. MMMM). Dedotte le presumibili spese bancarie (fr.
1.50 per 36 accrediti), risulta nel 2015 un'entrata media di fr. 6720.– mensili
arrotondati. Su questo punto l'appello si rivela così provvisto di buon diritto.
e) Per
il 2016 l'appellante afferma che le entrate del marito ammontano a fr. 6951.60 netti
mensili, senza tredicesima, mentre
l'interessato ribadisce ch'esse non eccedono fr. 4685.– mensili. Come si è
visto (consid. d), il metodo di calcolo applicato dall'appellante è corretto,
fermo restando che le mance indicate nel conteggio di stipendio di gennaio si
limitano al 75% di quanto percepito nell'ultima decade del 2015 e nelle prime
due del 2016 (deposizione di __________ M__________:
verbale citato pag. 3 verso l'alto). Sia come sia, e come ha indicato il
Pretore, la remunerazione dell'interessato è soggetta a variazioni tanto in
ragione delle mance quanto di indennità e trattenute. Non è quindi possibile definire
le di lui entrate dal 1° gennaio 2016 in poi sulla base del solo conteggio di
gennaio (doc. OOOO). In condizioni del genere non resta che attenersi agli
ultimi dati completi disponibili, ossia a quelli del 2015. Fossero intervenuti
mutamenti di rilievo, le parti potranno sempre chiedere al Pretore di adattare
l'assetto cautelare alle nuove circostanze (art. 179 CC cui rinvia l'art. 276
cpv. 1 CPC).
5. L'appellante
chiede altresì di rivalutare a fr. 5753.45 mensili il proprio fabbisogno minimo
conteggiato dal Pretore in fr. 3936.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio e spese accessorie
fr. 1570.–, premio della cassa malati fr. 321.15,
assicurazione contro la responsabilità civile fr. 8.50, assicurazione dell'automobile
contro la responsabilità civile fr. 101.90, imposta di circolazione fr.
10.–, abbonamento ai trasporti pubblici fr. 81.75, imposta cantonale fr.
333.–, comunale fr. 255.50, federale fr. 54.20). Le voci litigiose vanno esaminate singolarmente.
a) La convenuta chiede di portare il costo dell'alloggio
a fr. 1700.– mensili (posteggio incluso), più fr. 150.– di acconto per
le spese accessorie. Il Pretore ha rammentato che nell'ambito della procedura
a tutela dell'unione coniugale all'interessata erano stati riconosciuti fr.
1570.– mensili per la pigione (spese accessorie incluse), mentre il parcheggio
era gratuito. Non avendo essa reso verosimile i motivi di salute addotti a
giustificazione di quel cambiamento di domicilio, il Pretore non ha riconosciuto
maggiori oneri locativi. L'appellante obietta che i coniugi hanno diritto a
condizioni logistiche equivalenti anche dopo la fine della comunione domestica e
che il marito è rimasto nell'abitazione coniugale, costituita da un
appartamento di notevoli dimensioni dal valore di reddito stimato dal perito in
fr. 4187.75 mensili a fronte di costi per fr. 1525.– mensili, senza che le
sia corrisposto alcun indennizzo per l'uso esclusivo della comproprietà. E in
ogni modo – essa allega – i costi del suo precedente alloggio erano aumentati a complessivi fr. 1700.– mensili già prima
del trasloco.
Che
Fatti
i coniugi abbiano diritto a condizioni logistiche sostanzialmente paritarie anche
dopo la separazione è vero (RtiD II-2009 pag. 644 n. 16c con richiami; I CCA
sentenza inc. 11.2015.115 del 20 febbraio 2017, consid. 8a). E in concreto le
parti abitavano durante la vita in comune in un appartamento di pregio (doc. AA:
referto di stima dell'ing. __________ G__________), tuttora occupato dal marito.
Non risulta tuttavia che nell'ambito della procedura a tutela dell'unione
coniugale l'attribuzione dell'abitazione al marito sia stata oggetto di contesa
o che la moglie abbia chiesto già a quel momento di vedersi riconoscere una
determinata spesa per trasferirsi in un alloggio migliore di quello da lei locato
dopo la separazione (doc. F: sentenza del 6 aprile 2012, consid. 3 e 4d). Non
risultando essere intervenuti mutamenti di rilievo dopo di allora, l'appellante
non può valersi del menzionato argomento per la prima volta in questa sede.
In
simili circostanze, data la contestazione del marito (verbale del 22 maggio
2014, pag. 2 a metà), spettava alla moglie rendere verosimile che l'aumento di
spesa non era riconducibile a una sua scelta unilaterale (cfr. Isenring/Kessler in: Basler Kommentar,
ZGB I, 5ª edizione, n. 3 ad art. 179). Al proposito essa ha spiegato che il
costo del precedente alloggio era lievitato da ultimo a fr. 1700.– mensili (spese
accessorie incluse), per quanto si trattasse di un immobile vetusto, con l'appartamento
disposto su tre piani, viepiù scomodo
per
chi ha problemi di salute, umido e difficile da riscaldare (deposizione della
convenuta del 22 settembre 2014, verbali pag. 2 in fondo). A parte il
fatto però che nulla suffraga simili allegazioni, essa non poteva limitarsi ad
addurre i motivi che l'hanno indotta a cambiare casa, ma avrebbe dovuto giustificare
anche la scelta di un appartamento più ampio e costoso del precedente. In
difetto di ciò, la valutazione del primo giudice resiste alla critica.
b) In
merito al leasing dell'automobile (fr. 259.20 mensili), che il Pretore non ha
riconosciuto con l'argomento che il relativo contratto era giunto a scadenza
nel gennaio del 2015, l'appellante afferma che a quel momento il valore di riscatto
era di fr. 4629.60 (IVA non compresa), sicché essa ha dovuto “evidentemente” stipulare
un nuovo leasing per far fronte a tale pagamento. L'appellante fa notare inoltre
che nel fabbisogno minimo del marito è stato
inserito il leasing di fr. 393.10 mensili per una M__________ e che
sarebbe contrario alla più elementare parità di trattamento non riconoscere una
analoga rata per una S__________ come la sua nel fabbisogno minimo di lei. Per
di più, essa epiloga, l'ultima rata è scaduta nel gennaio del 2015, di modo che
il leasing non poteva essere escluso dal suo fabbisogno prima di allora.
Su
quest'ultimo aspetto l'appello è fondato, non essendovi ragione di stralciare dal
fabbisogno minimo dell'interessata, prima della scadenza del leasing (prevista
nel gennaio 2015: doc. F, consid. 4d; doc. 2H), una posta riconosciuta nella
sentenza a protezione dell'unione coniugale. Per il seguito, vista la
contestazione del marito (verbale del 22 settembre 2014, pag. 3 in alto),
spettava all'interessata rendere verosimile di avere stipulato un nuovo leasing.
Certo, quando è stata interrogata il 22 settembre 2014 essa ancora non sapeva se
fossero necessarie altre rate per coprire il valore di riscatto (verbale del 22 settembre
2014, pag. 3 verso l'alto). Avrebbe potuto nondimeno produrre la relativa
documentazione al momento della scadenza contrattuale. Costi sprovvisti di
verosimiglianza non sono riconosciuti nel fabbisogno di un coniuge, nemmeno per
parità di trattamento (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2015.116 del 17
agosto 2017, consid. 7 con rinvii). Dal febbraio del 2015 non possono più,
dunque, essere riconosciute rate del leasing nel fabbisogno minimo dell'interessata.
c) In
luogo del costo del posteggio presso il posto di lavoro il Pretore ha ammesso unicamente,
nel fabbisogno minimo dell'interessata, la spesa per l'abbonamento ai mezzi
pubblici (fr. 81.75 mensili). L'appellante fa valere che nella sentenza a
protezione dell'unione coniugale le erano stati riconosciuti fr. 120.– mensili per
il parcheggio (doc. F, consid. 4d) e che la spesa è aumentata nel frattempo.
Sostiene inoltre che si giustifica di inserire tale importo nel suo fabbisogno
minimo in ossequio alla parità di trattamento, nel fabbisogno minimo del marito
figurando i costi di un'automobile, di una moto, di un motoscafo e finanche di un
posto barca.
Davanti
al Pretore il marito ha contestato la spesa del posteggio unicamente nel memoriale
conclusivo (pag. 10), asserendo che
la moglie può stazionare gratuitamente fuori dal centro e che la situazione
economica delle parti non consente più tale esborso. Per tacere della notoria rarità
di aree di sosta gratuite in tutta __________, come si vedrà in appresso (consid.
6) non sussistono tuttavia gli estremi per comprimere il fabbisogno delle parti
rispetto a quanto era stato riconosciuto nel precedente assetto a tutela
dell'unione coniugale. Circa il maggior costo del posteggio (fr. 160.– mensili),
esso è stato reso verosimile (doc. 2B) e neppure il marito pretende che
l'interessata possa trovare in quella zona un posteggio meno caro. Su questo
punto l'appello merita così accoglimento.
d) L'appellante
si duole altresì che nel suo fabbisogno minimo non sia stata riconosciuta la
rata di fr. 500.– mensili per il rimborso di un mutuo di fr. 21 500.– elargitole
da __________ B__________. Il Pretore ha ricordato che nella sentenza a
protezione dell'unione coniugale quella rata era stata inserita nel di lei
fabbisogno minimo in modo da estinguere il debito entro il novembre del 2015.
L'appellante si duole che il Pretore abbia stralciato la posta dal fabbisogno minimo
già dall'aprile del 2014 e che la testimonianza di __________ B__________, il
quale avrebbe potuto riferire sulle modalità del rimborso, pur ammessa con
ordinanza sulle prove del 27 novembre 2015, non è stata assunta. Il marito oppone
che, come la convenuta dà atto, il creditore non esige ulteriori pagamenti,
sicché nulla va incluso nel di lei fabbisogno minimo.
Intanto
l'escussione di __________ B__________ era stata ammessa ai fini
dell'istruttoria di merito (ordinanza del 27 novembre 2015 nell'inc.
DM.2014.116), non del procedimento cautelare, né l'appellante chiede di sentire
il testimone in appello (art. 316 cpv. 3 CPC). Comunque sia, le modalità del
rimborso del prestito, sulle quali la convenuta medesima ha riferito
all'udienza del 22 settembre 2014 (pag. 3 a metà), non sono litigiose (osservazioni
all'appello, pag. 18). E l'ammortamento di fr. 500.– mensili riconosciuto dal
Pretore nella precedente sentenza (doc. F, consid. 4.1 d) avrebbe consentito l'estinzione
del debito residuo di fr. 21 500.– in 43 rate, entro il marzo del 2014, giacché i
contributi decorrevano dal 1° febbraio 2010 (doc. F, dispositivo n. 5). La
circostanza che il marito non abbia ancora versato contributi alimentari arretrati
per fr. 35 000.– (verbale del 22 settembre 2014, pag. 3) non giustifica di
riconoscere una seconda volta le medesime rate di ammortamento del mutuo nel
fabbisogno minimo della moglie. Si aggiunga che i mezzi a disposizione di
quest'ultima dall'aprile del 2012 avrebbero consentito non solo di pagare l'ammortamento,
ma le garantivano anche un margine fr. 1310.– mensili sul fabbisogno minimo (doc.
F, consid. 4.1). Se essa ha usato le risorse altrimenti, deve assumere le proprie
responsabilità.
e) Infine
l'appellante censura il fatto che nel suo fabbisogno minimo il Pretore non
abbia riconosciuto nulla per il finanziamento delle spese di patrocinio, mentre
nel fabbisogno minimo del marito figurano fr. 500.– mensili a tale scopo. Il Pretore
ha ritenuto, nel decreto impugnato, che la convenuta è in grado di far fronte all'esborso
con la sua quota di mezza eccedenza. Il marito obietta, da parte sua, che l'interessata
ha ricevuto fr. 15 000.– di anticipo sulla liquidazione del regime dei
beni e che la spesa non è resa verosimile, la moglie avendo probabilmente trovato
un accordo con lo studio legale del suo datore di lavoro, il quale la assiste
nella procedura di divorzio.
Nella
distinta delle uscite correnti esibita al Pretore la convenuta aveva esposto
fr. 700.– mensili per “spese legali __________” con riferimento a una lettera
del suo precedente patrocinatore, nei confronti del quale essa aveva accumulato
alla fine di gennaio 2014 un debito di fr. 16 322.20 per tre note professionali
insolute, raggiungendo poi un'intesa con lui nel senso di saldare le medesime pagando
fr. 14 700.–
complessivi in 21 rate di fr. 700.– mensili (doc. 2 e 2L). La posta di fr. 700.–
mensili indicata nella distinta citata non riguardava pertanto spese legali
correnti, bensì un debito ordinario che, come tale, poteva rientrare nel fabbisogno
minimo dell'interessata solo se fosse stato
acceso da entrambe le parti prima della separazione o se i coniugi fossero solidalmente
responsabili del rimborso, sempre che il bilancio familiare permettesse
di coprire la spesa (I CCA, sentenza inc. 11.2014.38 del 27 settembre 2016,
consid. 12 b con riferimenti). Presupposti del genere non erano adempiuti nella
fattispecie.
Sta
di fatto che la convenuta è tuttora rappresentata da un legale e che sotto
questo profilo essa versa nella medesima situazione dell'istante, rappresentato
anch'egli da un legale. Se non ha diritto di vedersi riconoscere costi per un
patrocinio pregresso, la convenuta può nondimeno pretendere dunque di vedersi
trattare alla stessa stregua del marito per i costi di patrocinio correnti.
Perché nelle stesse condizioni sia stata riconosciuta al marito una spesa di
fr. 500.– mensili e nulla a lei non è dato a divedere. Che la moglie sia rappresentata
gratuitamente dalla sua avvocata è una mera illazione dell'istante e la
circostanza che nel 2011 essa ha ricevuto fr. 15 000.– di acconto in liquidazione
del regime dei beni nulla muta, poiché trattare due stati di fatto sostanzialmente
identici con criteri diversi non è sostenibile. Nel fabbisogno minimo della
moglie si giustifica così di inserire la stessa spesa riconosciuta al marito,
Considerandi
in parziale accoglimento dell'appello.
f) In
definitiva il fabbisogno minimo della moglie, tenuto conto della rata del leasing fr. 259.20, del canone per il posteggio presso il posto di lavoro di fr. 160.– (in
luogo dell'abbonamento ai mezzi pubblici di fr. 81.75) e delle spese legali correnti di fr. 500.–, risulta di fr. 4773.45 mensili
fino al 31 gennaio 2015. Si
riconduce poi a fr. 4514.25 mensili dal 1° febbraio 2015 per intervenuta
scadenza del contratto di leasing.
6.
Alla luce di quanto
precede il quadro del bilancio familiare si presenta come segue:
Dall'11
aprile al 31 dicembre 2014
Reddito del marito (consid. 4) fr.
7830.
––
Reddito
della moglie (non contestato) fr. 4221.––
fr.
12.
051.–– mensili
Fabbisogno
minimo del marito (non contestato) fr. 4388.20
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 5) fr. 4773.45
fr.
9161.65
mensili
Eccedenza fr.
2889.35
mensili
Metà
eccedenza fr. 1444.65
mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
4388.20
+ fr. 1444.65 = fr. 5832.85
mensili
e
deve versare alla moglie:
fr.
4773.45
+ fr. 1444.65 ./. 4221.– = fr. 1997.10
mensili,
arrotondati
a fr. 1995.—
mensili.
Dal 1° al 31 gennaio 2015
Reddito del marito (consid. 4) fr.
6720.
––
Reddito
della moglie (non contestato) fr. 4220.––
fr.
10.
940.–– mensili
Fabbisogno
minimo del marito (non contestato) fr. 4388.20
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 5) fr. 4773.45
fr.
9161.65
mensili
Eccedenza fr.
1778.35
mensili
Metà
eccedenza fr. 889.15
mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
4388.20
+ fr. 889.15 = fr. 5277.35
mensili
e
deve versare alla moglie:
fr.
4773.45
+ fr. 889.15 ./. 4220.– = fr. 1442.60
mensili,
arrotondati
a fr. 1440.—
mensili.
Dal 1° febbraio 2015 in poi
Reddito del marito (consid. 4) fr.
6720.
––
Reddito
della moglie (non contestato) fr. 4220.––
fr.
10.
940.–– mensili
Fabbisogno
minimo del marito (non contestato) fr. 4388.20
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 5) fr. 4514.25
fr.
8902.45
mensili
Eccedenza fr.
2037.55
mensili
Metà
eccedenza fr.
1018.75
mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
4388.20
+ fr. 1018.75 = fr. 5407.––
mensili
e
deve versare alla moglie:
fr.
4514.25
+ fr. 1018.75 ./. 4220.– = fr. 1313.––
mensili,
arrotondati
a fr.
1315.
— mensili.
Ne
segue che dall'11 aprile al 31 dicembre 2014 il contributo di
mantenimento così calcolato risulta più alto di quello che AO 1 era stato
condannato a versare dal 1° gennaio 2012 con sentenza 10 marzo 2014 di questa
Camera (doc. I: fr. 1915.– mensili). Per quel periodo la sua istanza volta alla
soppressione del contributo alimentare andava quindi respinta e in proposito
l'appello si rivela pienamente fondato. Per il lasso di tempo successivo,
invece, l'istanza era parzialmente provvista di buon diritto, sebbene non nella
misura disposta dal Pretore (che ha ridotto il contributo cautelare a
fr. 323.– mensili). L'appello merita di conseguenza accoglimento nei
limiti testé descritti.
7.
Da ultimo l'appellante
chiede che le spese processuali di prima sede (ripartite dal Pretore in ragione
di metà ciascuno) siano addebitate interamente al marito. Essa rivendica
inoltre un'indennità per ripetibili (compensate dal Pretore) di fr. 7000.– in base
all'art. 11 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1).
a) Come
si è appena visto, l'appellante non ottiene causa interamente vinta. Le spese
processuali vanno quindi suddivise fra le parti tenendo calcolo della
vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). In concreto l'istante postulava
la sua completa liberazione da ogni obbligo di mantenimento provvisionale,
mentre la convenuta proponeva di respingere
l'istanza.
Dato l'esito del giudizio, nel complesso AP 1 può reputarsi vittoriosa nella
proporzione di tre quarti, sicché le spese processuali stabilite dal Pretore in
fr. 3000.– vanno addebitate per tre quarti a AO 1 e per il resto alla moglie.
b) Quanto
all'ammontare delle ripetibili, nelle cause di stato
esso si determina per costante giurisprudenza secondo l'art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (criterio ad horam), non secondo l'art. 11
invocato dall'appellante (criterio ad valorem), quand'anche
l'indennità si riferisca
a
un procedimento cautelare (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.23
del 30 giugno 2016, consid. 20b). Decisivo è perciò il dispendio di tempo
che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato
all'adempimento del mandato. Ciò dipende dall'importanza della lite, dalle
sue difficoltà e dall'ampiezza del lavoro necessario, “avuto riguardo dello
svolgimento del patrocinio”. La retribuzione a tempo ammonta a fr. 280.– orari
(art. 12 del citato regolamento).
Nella
fattispecie la patrocinatrice della convenuta ha partecipato, relativamente al
procedimento cautelare, a due udienze della durata complessiva di 2 ore e 10
minuti, ha redatto un memoriale di risposta (4 pagine), un memoriale di osservazioni
(4 pagine), due lettere e un memoriale conclusivo (4 pagine). Tenuto conto anche
il tempo destinato all'esame degli atti, al vaglio della copiosa documentazione
e ai colloqui con la cliente, ma senza dimenticare che la partecipazione alle
udienze e lo studio della fattispecie era agevolato dalle conoscenze acquisite
ai fini della causa di merito, si può ragionevolmente presumere che un avvocato
diligente e speditivo avrebbe profuso nell'assolvimento del mandato una
ventina d'ore di lavoro, cui si aggiungono le spese (6%: art. 6 cpv. 1 del
regolamento citato) e l'IVA (8%). La piena indennità può dunque essere stimata
in fr. 6400.–. Considerata la quota di soccombenza reciproca, le ripetibili
ridotte di prima sede vanno stabilite così in
fr. 3200.– (tre quarti meno un
quarto: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3).
8.
Le spese di appello
seguono a loro volta la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
L'appellante chiedeva di respingere l'istanza cautelare e di confermare il
contributo di mantenimento (fr. 1915.– mensili) fissato da questa Camera con la
sentenza del 10 marzo 2014 a protezione dell'unione coniugale dal 1° gennaio
2012.
(doc. I). Essa esce vittoriosa per il lasso di tempo compreso tra l'11
aprile e il 31 dicembre 2014, ma vede ridurre nettamente il contributo in
suo favore dopo di allora, seppure in misura inferiore a quanto stabilito dal
primo giudice (fr. 323.– mensili). Tutto ponderato, si giustifica così ch'essa
sopporti un terzo degli oneri processuali, mentre i rimanenti due terzi vanno a
carico del marito, il quale ha proposto di respingere l'appello e va tenuto a
rifonderle un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata al grado della sua
soccombenza.
9.
Per quanto riguarda
i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.–, ove appena si consideri la riduzione litigiosa del
contributo alimentare per la moglie, di durata incerta e da calcolare quindi
sull'arco di vent'anni (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto e il decreto cautelare impugnato è riformato come segue:
2.
L'istanza cautelare è parzialmente accolta, nel senso che il contributo di
mantenimento per AP 1 fissato con sentenza del 10 marzo 2014 dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello (inc.
11.2012.38), dovuto alla beneficiaria anticipatamente entro il 5 di ogni
mese, è così modificato:
fr.
1440.– per il mese di gennaio 2015;
fr.
1315.– mensili dal 1° febbraio 2015 in poi.
Per
il resto l'istanza cautelare è respinta.
3. Le
spese processuali di fr. 3000.– sono poste per tre quarti a carico dell'istante
e per il rimanente a carico di AP 1, cui l'istante rifonderà fr. 3200.– per
ripetibili ridotte.
II. Le spese di appello di fr.
3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un terzo a carico di
quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr.
1000.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
–
avv. dott.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).