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Decisione

11.2016.49

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori; fornitura di materiale

4 dicembre 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa SO.2016.94 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori:

iscrizione provvisoria)

della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Sud promossa con istanza del 3 febbraio 2016

dalla

AP 1 (BL)

(patrocinata

dall'avv. PA 1)

contro

AO 1

(rappresentata

dal suo servizio RA 1

),

giudicando sull'appello del

9 giugno 2016 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 25

maggio 2016;

Ritenuto

in fatto: A. Tra

il 6 luglio e il 6 ottobre 2015 la AP 1 ha fornito alla ditta __________ G__________

SA di __________ (divenuta in seguito G__________ SA) porte e telai destinati alla

costruzione di un fabbricato denominato “cabina K” nella stazione di smistamento

di __________, sulla particella n. 700 RFD di __________, proprietà delle AO 1.

Per la fornitura di tali infissi, poi posati da un'altra ditta (la F__________

SA di __________), la AP 1 ha inviato alla G__________ SA, tra il 30 giugno e

il 16 ottobre 2015, sette fatture per un totale di fr. 114 748.70. Nonostante vari solleciti, la somma è

rimasta impagata. Con decisione del 14 dicembre 2015 il Pretore del Distretto

di Leventina ha pronunciato il fallimento della G__________ SA.

B. Il

3 febbraio 2016 la AP 1 si è rivolta così al Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Sud perché fosse iscritta provvisoriamente sulla particella n. 700 RFD

di __________ un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in suo favore

per fr. 114 748.70 più interessi al 5% dal

24 novembre 2015. Con decreto cautelare del medesimo giorno, emesso senza

contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta. L'addebito

delle spese processuali (fr. 300.–)

e delle ripetibili è stato rinviato alla decisione che sarebbe stata presa dopo

il contraddittorio. Al contraddittorio, tenutosi il 22 aprile 2016, le AO

1 hanno proposto di respingere l'istanza, mentre l'istante ha replicato confermandosi

nella propria richiesta.

C. Statuendo

il 25 maggio 2016, il Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di

cancellare l'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori provvisoriamente

iscritta senza contraddittorio il 3 febbraio 2016. Le spese processuali di fr. 1000.–

(compresi gli oneri del decreto “supercautelare”) sono state poste a carico

dell'istante. Non sono state assegnate ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del

9 giugno 2016 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di

confermare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale decretata dal Pretore il

3 febbraio 2016 senza contraddittorio. Nelle loro osservazioni dell'8 luglio

2016 le AO 1 concludono per la reiezione dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. L'iscrizione

provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è

trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d

n. 5 CPC). Le decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò

entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore

litigioso raggiungesse almeno fr. 10

000.

– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è

dato, ove appena si consideri l'ammontare dell'ipoteca controverso in

prima sede. Quanto alla tempestività del ricorso, la

sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il

30.

maggio 2016. Introdotto il 9 giugno 2016, ultimo giorno utile, l'appello

in esame è pertanto tempestivo.

2.

Le

decisioni emanate dai Pretori in materia di iscrizione provvisoria di ipoteche

legali degli artigiani e imprenditori sono equiparate a decreti cautelari (DTF

137.

III 565 consid. 2). Un eventuale appello introdotto contro di esse è privo

così di effetto sospensivo, a meno che tale beneficio sia conferito dall'autorità

giudiziaria superiore (art. 315 cpv. 5 CPC). Nella fattispecie la AP 1 non ha

chiesto che al suo appello fosse accordato effetto sospensivo. La sentenza del

Pretore era pertanto esecutiva, sicché l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca

legale per fr. 114 748.70 decretata il 3 febbraio 2016 senza contraddittorio

poteva essere cancellata. E una volta cancellata un'ipoteca legale non può più

essere reinscritta dopo la decorrenza dei quattro mesi fissati dall'art. 839

cpv. 2 CC. Sta di fatto che nel caso specifico la sentenza impugnata non è

stata eseguita, il Pretore avendone disposto la comunicazione all'ufficiale del

registro fondiario solo dopo il passaggio in giudicato della medesima. L'iscrizione

decretata in via cautelare il 3 febbraio 2016 figura quindi tuttora

nel

registro fondiario e continua a

salvaguardare il termine del­l'art. 839 cpv. 2 CC. In condizioni del

genere l'appello continua dunque a essere provvisto di interesse pratico e

attuale (I CCA, sentenza inc. 11.2015.23 del 16 marzo 2016, consid. 3).

3.

Nella sentenza impugnata il Pretore si è domandato

anzitutto se – come affermano le AO 1 – la particella n. 700 RFD

appartenga al patrimonio amministrativo (art. 839 cpv. 4 a 6 CC), giungendo

alla conclusione che il quesito trascende i limiti di un giudizio sommario e

andrà risolto nella procedura di iscrizione definitiva. Ciò posto, egli ha riepilogato i principi che disciplinano il diritto

all'iscrizione provvisoria di

un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. Accertata la qualità di artigiano o imprenditore dell'istante,

egli ha rammentando tuttavia che la mera fornitura di materiale non conferisce

un diritto all'ipoteca, tranne che quel materiale sia stato prodotto su misura per

l'immobile cui è destinato. Nella fattispecie però – ha rilevato il Pretore – l'istante

non ha mai preteso nulla del genere, nemmeno all'udienza del 22 aprile 2016. Essa

non ha sostenuto, in altri termini, che gli infissi fossero stati fabbricati

appositamente per la “cabina K” della stazione di smistamento, senza

poter essere riutilizzati altrove. E in mancanza di

precise allegazioni su questo punto – ha continuato il Pretore – non è

possibile nemmeno trarre deduzioni da uno schizzo agli atti eseguito dalla G__________

SA (doc. I), il quale non attesta alcunché circa la “tipologia di materiale

necessario per soddisfare i requisiti abbozzati in quei disegni”. In simili circostanze il primo giudice ha

ritenuto così che l'iscrizione di un'ipoteca legale non sia giustificata,

senza che occorresse vagliare né la tempestività né la verosimiglianza del

credito. Onde, in definitiva, l'ordine all'ufficiale del registro fondiario di

cancellare quanto annotato senza contraddittorio il 3 febbraio 2016.

4.

L'appellante motiva il

fatto di non avere allegato la fornitura di porte e telai su misura perché la specificità

del materiale non era revocata in dubbio dalla convenuta. A suo dire le AO 1

contestavano, in particolare, che essa avesse per scopo la prestazione di attività

artigianali, contestazioni che però erano sollevate a torto perché la natura

giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti e il fatto che il fornitore si

occupi direttamente della lavorazione del materiale non sono determinanti per

il giudizio. Che poi il materiale fornito per la “cabina

K” della stazione di smistamento non possa essere riutilizzato altrove –

prosegue l'appellante – si evince dagli atti, non solo per il riferimento

esplicito all'immobile cui il materiale era destinato, ma anche per­ché ognuno

dei 114 serramenti è descritto singolarmente in funzione della sua posizione,

delle sue dimensioni (indicate al millimetro) e dei vari accorgimenti tecnici (tipo

di metallo, legno, profilo, cerniere, guarnizioni e colori). Che porte e finestre

siano prodotte oggi su misura in funzione della loro collocazione e delle

scelte architettoniche del progettista è del resto – soggiunge l'istante – notorio

e conforme alla generale esperienza nel campo della moderna tecnica di

costruzione, che prevede solo raramente e in misura limitata l'impiego di serramenti

preconfezionati. E quand'anche il primo giudice avesse dubitato in proposito – essa

epiloga – sarebbe bastato un interpello oppure rimandare l'esame della

questione alla sentenza di merito.

5.

Giusta l'art. 837

cpv. 1 n. 3 CC danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale i

crediti degli artigiani o imprenditori che hanno “fornito materiali e lavoro, o

lavoro soltanto, per una costruzione o altre opere, per la demolizione delle stesse,

il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un

dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, se il debitore è il proprietario, un

artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittuario o un altro titolare

di diritti sul fondo”. Se l'artigiano o imprenditore ha fornito unicamente

materiale (e non anche lavoro), deve trattarsi di materiale ordinato per quel

determinato immobile e difficilmente riutilizzabile altrove (Bovey in: Commentaire romand, CC II,

Basilea 2016, n. 21 ad art. 837 con riferimento a DTF 131 III 303 consid. 3; Steinauer, Les droits réels,

vol. III, 4ª edizione, pag. 320 n. 2875a; Schumacher,

Das Bauhandwerkerpfandrecht, Ergänzungsband zur 3. Auflage, Zurigo 2011, pag. 52 n. 147). In tal

caso tocca all'artigiano o all'imprenditore allegare e, dandosi contestazioni,

rendere verosimile quest'ultimo requisito.

6.

Nella fattispecie l'appellante

non pretende di avere allegato, nel­l'istanza o al contraddittorio del 22

aprile 2016, che gli infissi forniti per la “cabina K” della stazione di

smistamento fossero stati eseguiti su misura o, quanto meno, espressamente per

l'immobile cui erano destinati. Reputa che – come detto – che ciò non era

necessario, poiché il fatto non era contestato. Se non che, per essere contestato

un fatto deve per prima cosa essere addotto. Certo, al contraddittorio del 22

aprile 2016 le Ferrovie federali svizzere hanno obiettato soltanto che

l'istante si era limitata ad attività commerciali di compravendita, senza

prestare lavoro. L'istante aveva opposto allora che la forma giuridica di una

ditta non è determinante per sapere se la ditta ha solo fornito materiali o

anche lavoro. Sta di fatto che nell'appello essa non pretende di avere prestato

lavoro. Anzi, ammette che “il materiale in parola è stato posato e integrato

nella citata costruzione ad opera della F__________ SA, __________” (memoriale,

pag. 3 in alto). Dà atto così di avere fornito esclusivamente materiali. E chi

fornisce unicamente materiali deve almeno allegare, per ottenere l'iscrizione

provvisoria di un'ipoteca legale, che la merce fornita è stata prodotta per

quel determinato immobile ed è difficilmente utilizzabile altrove. Invano si

cercherebbe di sapere dove e quando l'istante abbia addotto un'allegazione

siffatta.

7.

A parere

dell'appellante la specificità degli infissi forniti per la “cabina K” della

stazione di smistamento si evince dagli atti, ma l'argomentazione cade nel

vuoto, proprio perché per essere accertato un fatto deve prima di tutto essere

allegato. Non basta che lo si possa desumere dagli atti, per lo meno nelle

cause non governate dal principio inquisitorio, anche perché i fatti non allegati

sfuggono al vaglio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale 4A_33/2015 del 9 giugno 2015 consid.

6.2.2

in: RSPC 2015 pag. 501). Né

spetta al giudice, nelle cause rette dal principio dispositivo, cercare

elementi agli atti di cui una parte non si vale. Per di più, contrariamente al­l'opinione

dell'istante, in concreto nulla rende verosimile, nemmeno a un sommario esame,

che porte e telai siano stati confezionati su misura. Che tutto il materiale

fosse destinato al medesimo immobile e che tutti gli infissi siano descritti partitamente

nelle fatture o nelle conferme d'ordine o nei bollettini di consegna ancora non

significa – e da lungi – che questi siano stati specialmente prodotti per la “cabina

K” della stazione di smistamento. Tutto si ignora, intanto, sulle caratteristiche

di quello che sarebbe stato il materiale di serie. Che porte e telai fossero

eseguiti su misura, inoltre, sarebbe stato agevole rendere verosimile con la semplice

deposizione di un responsabile della ditta produttrice. L'istante non era

confrontata perciò a difficoltà di prova insormontabili.

8.

L'appellante

definisce “notorio e di generale esperienza” il fatto che nel settore

dell'edilizia la fabbricazione del materiale suole avvenire su misura. Il che

sarà anche vero, ma non esclude l'uso di prodotti standard e non esonera dunque

l'artigiano o imprenditore che ha fornito soltanto materiale dall'allegare e,

dandosi il caso, dal rendere verosimile la specificità della merce destinata a

un determinato immobile. L'appellante oppone infine che, avesse nutrito dubbi,

il Pretore avrebbe dovuto far uso dell'interpello. Così argomentando, egli trascura

però che nelle cause rette dal principio dispositivo l'interpello non è

previsto per rimediare a insufficienze allegatorie o probatorie (sentenza del

Tribunale federale 4A_78/2014 e 4A_80/2014 del 23 settembre 2014 consid. 3.3,

in: RSPC 2015 pag. 8) né per impartire avvertimenti strategici o suggerimenti

in vista di gestire meglio il processo (DTF 142 III 465 in alto). Anche al

proposito l'appello vede di conseguenza la sua sorte segnata.

9.

Le spese dell'attuale giudizio seguono il

precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di

accordare ripetibili alle AO 1, che non hanno dovuto far capo a un patrocinatore

poiché dotate di un servizio giuridico proprio (Tappy

in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 28 ad art. 95). Né ricorrono gli estremi per

attribuire un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per altro

nemmeno richiesta.

10.

Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

1000.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

– avv.;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).