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Decisione

11.2016.51

Ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori: iscrizione definitiva

16 maggio 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2013.71 del 23 gennaio 2015, consid. 6 con

rinvio). Al riguardo l'appello cade dunque nel vuoto.

5. L'appellante si

duole inoltre che la perizia – e di riflesso la sentenza impugnata – riconosca,

con riferimento ai lavori da lui svolti sulla particella n. 1290 e in particolare

a quelli relativi alla fattura n. 120, opere per fr. 2393.50 anziché per fr.

5105.50. A mente sua, il Pretore trascura che le prestazioni non si sono

limitate alla fornitura di piante, ma, come ha avuto modo di confermare O__________

L__________, comprendevano anche la loro sistemazione e il “salario di piantagione, pari al

35%”. Ciò giustifica di riconoscere interamente

la fattura n. 120.

Nella

misura in cui pretende di vedersi riconoscere l'intera prestazione conteggiata nella

fattura n. 120, l'appellante formula in realtà una domanda nuova. Nell'allegato

conclusivo del 2 maggio 2016 (pag. 3) egli si era limitato infatti a postulare

l'aggiunta, sul totale rivalutato dal perito in fr. 2393.50, di fr. 332.50, ovvero

del “salario di piantagione” (35%) rispetto a quanto il perito mede­simo aveva ritenuto

giustificato per la sola fornitura di piante (fr. 905.–: perizia, pag. 3).

Non fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC), la richiesta

si rivela dunque irricevibile per quanto

eccede fr. 2726.– (fr. 2393.50 più fr. 332.50). Riguardo al

supplemento di fr. 332.50, il Pretore si è limitato a richiamare l'opinione del

perito. Se non che, il perito ha dichiarato di non potersi esprimere sui costi

di manodopera della piantagione, poiché l'intervento della ditta AP 1 era messo

in dubbio dalla controparte (referto del 5 dicembre 2014, pag. 4). O__________

L__________ ha confermato, nondimeno, di essersi occupato “della completazione

anche di questo giardino”, ovvero del giardino correlato all'immobile di AO 1 e

AO 2 (deposizione del 30 novembre 2011 cui si richia­ma anche il Pretore:

sentenza impugnata, consid. 7). Alla luce di ciò non si comprende perché il primo

giudice non abbia riconosciuto all'attore il “salario di piantagione” riguardante

la fornitura delle “altre” 82 piante. Entro tali limiti la decisione impugnata

va pertanto modificata e la somma garantita dall'ipoteca aumentata di fr. 316.75

(35% di

fr. 905.–).

6. A

sostegno della propria richiesta l'attore invoca altresì una fattura del 27

marzo 2006 (doc. J) relativa a prestazioni eseguite nella casa “E” (di AO 1 e AO

2) per complessivi fr. 26 847.95. La

prestazione trova riscontro – egli soggiunge – nella perizia, ma anche nelle fotografie

agli atti e nella testimonianza di O__________ L__________, il quale ha

riferito di importanti lavori pres­so la casa di AO 1 e AO 2. Tale fatto non

essendo stato contestato – egli prosegue – il Pretore non poteva rifiutarsi

senza motivazione di riconoscergli “l'importo scoperto (…) per la determinazione dell'ipoteca legale definitiva”.

La

questione è di sapere quale sia “l'importo scoperto (…) per la determinazione dell'ipoteca legale definitiva”. Dandosi

contestazioni pecuniarie, per vero, un appellante non può limitarsi a conclusioni

Considerandi

indeterminate, ma deve cifrare con chiarezza le sue pretese (DTF

137.

III 617). Certo, le conclusioni devono essere inter­pretate alla luce della

motivazione dell'appello, tuttavia nell'ap­pello l'attore trascura che la fattura in rassegna (doc. J) – assimilabile

a una mera dichiarazione di parte – riprende importi già saldati (in

particolare per le fatture n. 102 e 124 e, almeno in parte, per la fattura n. 104:

doc. C), mentre l'unica conferma nella perizia riguarda, se mai, l'importo delle

prestazioni eseguite sulla proprietà coattiva e non – come indica il doc. J – sulla

particella n. 1290 (casa “E”). La motivazione non supplisce pertanto alla

mancata quantificazione della pretesa. Su questo punto l'appello sfugge così a

ulteriore disamina.

7.

In merito alle opere

realizzate sulla particella coattiva n. 1292, il

loro valore ammonta pacificamente a fr. 26 750.–, come ha stabilito

il perito. Né l'appellante contesta che – trattandosi

di “proprietà dipendente”

(art. 655a CC), la quale segue la sorte del fondo principale – la pretesa non possa gravare la quota di AO 1 e AO 2 per oltre

un quinto. Quel che rimane da appurare è se l'attore, cui incombeva l'onere della

prova

(art. 8 CC), abbia dimostrato di avere eseguito lui stesso le opere accertate

nella perizia. Il Pretore ha ritenuto che gli atti non consentissero un simile

accertamento, anche perché la valutazione del perito non considerava le “altre fatture comprese nel plico doc. D”,

che riguardano a loro volta la proprietà coattiva, ma che l'attore non ha

chiesto di verificare (sentenza impugnata, consid. 9.2). Nell'appello AP 1

non asserisce che ciò non sia vero. Sostiene che le prestazioni accertate dal

perito sono per forza opera sua, non essendo stato provato il contrario e

nemmeno che tali prestazioni siano state eseguite da altri. L'assunto manca

però di consistenza, proprio per il fatto che il perito non ha esaminato la conformità

delle opere realizzate sulla particella coattiva con i lavori fatturati dall'attore.

Questi non può dunque valersi della perizia per accreditare un conteggio da lui

redatto (senza data: doc. N) recato a sostegno delle proprie affermazioni. Una

volta di più l'appello vede così la sua sorte segnata.

8.

L'appellante

lamenta infine la mancata assegnazione di ripetibili sebbene egli risulti “solo

parzialmente soccombente per quanto riguarda l'ammontare relativo alle ipoteche

legali da iscrivere in via definitiva”. Egli non indica tuttavia neppure per

ordine di grandezza l'ammontare dell'indennità per ripetibili cui avrebbe diritto,

di modo che in difetto di conclusioni cifrate l'appello risulta una volta di

più irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2 con rinvii). Per il resto,

l'appellante non mette in dubbio che il Pretore abbia suddiviso – giustamente –

spese e ripetibili secondo il grado di reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC), due terzi a carico dell'attore e due noni a carico di AO 1 e AO 2 (cfr. RtiD

II-2016 pag. 638 consid. 3a). Anche su quest'ultimo punto l'appello è

destinato pertanto all'insuccesso.

9.

Le

spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un lieve aumento della somma garantita dal

pegno (fr. 316.75) rispetto a quella richiesta di fr. 24 426.69 (fr. 29 167.– meno i fr. 4740.31 ammessi dal

Pretore). Conviene perciò ridurre lievemente gli oneri processuali a suo carico,

rinunciando a prelevare l'esigua quota che andrebbe addebitata ai convenuti. AO 1 e

AO 2, che hanno presentato osservazioni all'appello tramite un legale, hanno

diritto inoltre a ripetibili ridotte. L'esito del­l'at­tua­le

giudizio non incide apprezzabilmente invece sul riparto delle spese processuali

e delle ripetibili stabilito nel dispositivo di primo grado, che può rimanere

invariato.

10.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la

presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 9).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è

parzialmente accolto, nel senso la sentenza impugnata è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che l'ufficiale del

registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a iscrivere in via

definitiva a favore di AP 1 le seguenti ipoteche legali degli artigiani e

imprenditori:

– fr. 554.97 con interessi del 5% dal 5 luglio

2006 sulla proprietà per piani n. 25 553 (pari a 282/1000 della

particella n. 1072 RFD di __________), appartenente ad AO 1;

– fr. 883.63 con interessi del 5% dal 5 luglio

2006 sulla proprietà per piani n. 25 554 (pari a 449/1000 della

particella n. 1072 RFD di __________), appartenente ad AO 2;

– fr. 529.40 con interessi del 5% dal 5 luglio

2006 sulla proprietà per piani n. 25 555 (pari a 269/1000 della

particella n. 1072 RFD di __________), appartenente a AO 1;

– fr. 5057.06

con interessi del 5% dal 5 luglio 2006 sulla particella n. 1290 RFD di __________,

appartenente a AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

II. Le spese di appello,

ridotte a fr. 2250.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà

a AO 1 e AO 2

fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

III. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

a:

Ufficio del registro fondiario del Distretto di

(dopo il passaggio in giudicato);

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti

l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).