11.2016.51
Ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori: iscrizione definitiva
16 maggio 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.51
Lugano
16 maggio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa OA.2006.444 (ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 5 luglio 2006 da
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO
1 ora in
AO
2
(patrocinati
dall'avv. PA 2)
e AO 10
come pure
, nel frattempo fallita
J__________ e A__________ S__________
M__________
S__________ ora in (D)
S__________
M__________ (B)
D__________ P__________
e D__________ S__________ ora
in
G__________
e M__________ S__________
R__________
K__________ e
C__________ GmbH,
nel frattempo dimessi dalla lite;
giudicando sull'appello
del 20 giugno 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11
maggio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 settembre 2005 l'impresa generale M__________ SA ha commissionato
alla ditta individuale AP 1 – __________, opere da giardiniere “a
misura” in un cantiere di __________ per fr.
20 000.– più IVA. Tale cantiere comprendeva la particella
n. 1072, su cui sorge una proprietà per piani (“casa C”) di tre unità (la n. 25 553, pari a 282/1000 del
fondo base, e la n. 25 554, pari a 449/1000, ora appartenenti ad AO
3, come pure la n. 25 555, pari a 269/1000, proprietà del marito PI
1), la particella n. 1290 (“casa E”, comproprietà di AO 1 e AO 2 in ragione di
metà ciascuno), e la particella n. 1292 (piscina), proprietà coattiva della
particella n. 1072 (per un quinto) e della particella n. 1290 (per un altro quinto).
Eseguiti i lavori, AP 1 ha emesso, fra il novembre del 2005 e il maggio del 2006,
fatture per complessivi
fr. 112 341.45, di cui fr. 73 898.65 sono stati pagati dalla committente, mentre
fr. 38 443.30 sono rimasti insoluti.
B. Il 5 luglio 2006 AP 1
si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la
condanna della ditta M__________ SA al pagamento di fr. 38 443.30 con interessi al 5% dal 1° maggio 2006 e
l'iscrizione per tale importo, già in via provvisoria, di un'ipoteca legale collettiva
degli artigiani e imprenditori sui seguenti fondi (compresi i lavori svolti
sulla particella coattiva):
– proprietà
per piani n. 25 547, pari a 473/1000 della particella n. 1062 RFD di __________, allora
appartenente a S__________ M__________;
– proprietà
per piani n. 25 548, pari a 190/1000 della particella n. 1062 RFD di __________, allora
appartenente a M__________ S__________;
– proprietà
per piani n. 25 549, pari a 337/1000 della particella n. 1062 RFD di __________, allora
appartenente a D__________ P__________ e D__________ S__________;
– proprietà
per piani n. 25 550, pari a 473/1000 della particella n. 1071
RFD di __________, appartenente a G__________ e M__________ S__________;
– proprietà
per piani n. 25 551, pari a 236/1000 della particella n. 1071 RFD di __________,
appartenente a J__________ e A__________ S__________;
– proprietà
per piani n. 25 552, pari a 291/1000 della particella n. 1071 RFD di __________,
appartenente a R__________ K__________;
– proprietà
per piani n. 25 553, pari a 282/1000 della particella n. 1072 RFD di __________, allora
appartenente a PI 1;
– proprietà
per piani n. 25 554, pari a 449/1000 della particella n. 1072 RFD di __________,
appartenente ad PI 2;
– proprietà
per piani n. 25 555, pari a 269/1000 della particella n. 1072 RFD di __________,
appartenente a PI 1;
– particella
n. 1290 RFD di __________, appartenente a AO 1 e AO 2 e
– particella
n. 1291 RFD di __________, allora appartenente a M__________ S__________.
Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio
il Pretore ha ordinato le iscrizioni richieste. L'addebito delle spese
(fr. 400.–) e delle ripetibili è stato rinviato alla decisione di merito.
C. In
seguito ad accordi tra le parti, il Pretore ha dimesso dalla lite J__________ e
A__________ S__________ (il 2 ottobre 2006), D__________
P__________ e D__________ S__________ (il
5 ottobre 2006), R__________ K__________ (il 5 ottobre 2006), G__________ e M__________
S__________ (l'8 novembre 2006), S__________ M__________ (il 5 marzo 2007) e la
C__________ GmbH di __________ (il 10 giugno 2008), che nel frattempo era subentrata
a M__________ S__________ quale titolare della proprietà per piani n. 25 548, ordinando la cancellazione dell'ipoteca
legale iscritta in via provvisoria su tali fondi. Frattanto, il 26 settembre 2006, la M__________ SA è stata dichiarata
in fallimento. Accertato che l'Ufficio
dei fallimenti ha riconosciuto il credito insinuato da AP 1, il Pretore ha
riattivato il 31 dicembre 2009 la causa e invitato i convenuti rimasti in lite
a presentare osservazioni scritte.
D. PI
1 e PI 2, il 21 gennaio
2010, come pure AO 1 e AO 2, il 1° febbraio 2010, hanno proposto di respingere
la petizione, mentre M__________ S__________ non ha reagito. Con replica del 24
febbraio 2010 AP 1 ha precisato la propria richiesta, postulando l'iscrizione
definitiva di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori per i seguenti importi:
– fr.
653.97 con interessi al 5% dal 1° maggio 2006 sulla proprietà per piani n. 25 553;
– fr.
1041.26 con interessi al 5% dal 1° maggio 2006 sulla proprietà per piani n. 25 554;
– fr.
623.82 con interessi al 5% dal 1° maggio 2006 sulla proprietà per piani n. 25 555;
– fr.
29 167.02 con interessi al 5% dal 1°
maggio 2006 sulla particella n. 1290;
– fr.
2319.07 con interessi al 5% sulla particella n. 1291.
PI
1 e PI 2, il 17 marzo
2010, come pure AO 2 e AO 1, il 15 aprile 2010, hanno duplicato, ribadendo la
loro posizione. Nel frattempo il Pretore ha accertato che il 18 febbraio 2010 la
M__________ SA era stata radiata dal registro di commercio e non aveva più
capacità processuale.
E. All'udienza
preliminare dell'11 maggio 2010 le parti hanno notificato prove. Constatato un
accordo intervenuto con l'attore, il 14 febbraio 2011 il Pretore ha dimesso
dalla lite anche M__________ S__________ e ha ordinato la cancellazione dell'ipoteca
legale gravante la particella n. 1291 RFD. Il 15 ottobre 2012 egli ha ridotto inoltre
l'ammontare delle ipoteche legali provvisorie a carico dei fondi appartenenti a
PI 1 e PI 2, come pure a AO 1 e AO 2 conformemente alle conclusioni formulate
dall'attore nel memoriale di replica.
F. L'istruttoria, nel
corso della quale è stata allestita una perizia sulle opere da giardiniere eseguite
sulle particelle n. 1072, 1290 e 1292, è terminata il 2 febbraio 2016. Al dibattimento finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato, del 2
maggio 2016, l'attore ha chiesto di confermare il suo credito riconosciuto nel fallimento
della M__________ SA e di condannare PI 1 e PI 2 al pagamento in solido di fr.
1968.– (più interessi del 5% dal 1° maggio 2006), come pure AO 1 e AO 2 al
pagamento, sempre in solido, di fr. 29 476.–
(più interessi del 5% dal 1° maggio 2006). Contestualmente egli ha sollecitato
l'iscrizione definitiva di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori
per i seguenti importi:
fr.
556.– sulla proprietà per piani n. 25 553,
fr.
885.– sulla proprietà per piani n. 25 554,
fr.
530.– sulla proprietà per piani n. 25 555 e
fr.
29 167.– sulla particella n. 1290,
il
tutto con interessi al 5% dal 1° maggio 2006. Nei loro memoriali del 2 maggio
2016 PI 1, PI 2, AO 1 e AO 2 hanno
concluso per il rigetto della petizione.
G. Statuendo l'11 maggio
2016, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato
l'iscrizione definitiva delle
seguenti ipoteche legali degli artigiani e imprenditori per l'ammontare di:
– fr.
554.97 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2006 sulla proprietà per piani n. 25 553 di PI 2;
– fr.
883.60 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2006 sulla proprietà per piani n. 25 554 della medesima;
– fr.
529.40 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2006 sulla proprietà per piani n. 25
555 di PI 1 e
– fr.
4740.31 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2006 a carico della particella n.
1290, comproprietà di AO 1 e AO 2.
Le spese processuali di
fr. 1900.– e “le altre tasse e
spese, nonché le spese peritali”, sono state poste per due terzi a carico dell'attore,
per un nono a carico di PI 1 e PI 2 in solido e per due noni a carico di AO 1 e
AO 2, sempre con vincolo di solidarietà. AP 1 è stato tenuto inoltre a
rifondere fr. 2000.– per ripetibili ridotte ai convenuti PI 1, in solido, e
altri fr. 2000.– ai convenuti AO 1, sempre in solido.
H. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 giugno 2016
per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere iscritta in
via definitiva sul fondo n. 1290 un'ipoteca
legale in suo favore di fr. 29 167.– con interessi del 5% dal 1° maggio
2006. Nelle loro osservazioni del 5 settembre 2016 AO 1 e AO 2 propongono di
respingere l'appello.
in diritto 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate
dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni rette dalla procedura ordinaria
degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni
dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di
controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr.
10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto
è dato, ove appena si consideri l'entità dell'ipoteca legale in discussione davanti
al Pretore (fr. 29 167.–). Quanto alla
tempestività dell'appello, la decisione impugnata
è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 19 maggio 2016, di modo che
il termine di ricorso sarebbe scaduto sabato 18 giugno 2016, salvo protrarsi
al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 20 giugno
2016, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nella fattispecie l'appellante
contesta unicamente l'ammontare dell'ipoteca
legale da iscrivere in via definitiva sulla particella n. 1290 di AO
1 e AO 2. Nella decisione
impugnata il Pretore, riassunti i presupposti per ottenere l'iscrizione
definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, ha confermato
sulla scorta della deposizione di O__________ L__________, il quale aveva
lavorato per l'attore sul cantiere di __________, che la sistemazione del
giardino ha comportato, relativamente alla particella n. 1290, una “fornitura e
piantagione piante per siepe” (fr. 1428.50), una fornitura di altre piante (fr. 905.–) e una fornitura di
“sassi di tufo” (fr. 60.–) per complessivi fr. 2393.50 (doc. D), oltre alla
fornitura, alla preparazione e all'innesto di 400 piantine di edera (fr. 2012.– più IVA: doc. D), onde un
totale di fr. 4740.31 (IVA inclusa).
Quanto
alla particella coattiva n. 1292 (comproprietà per un quinto della particella
n. 1290), il perito ha accertato l'esecuzione di “opere da giardinere” per complessivi
fr. 26 750.–. Il Pretore ha ritenuto nondimeno
che “la valutazione del perito giudiziario non fa riferimento alle altre
fatture comprese nel plico doc. D, che pure
menzionano la coattiva n. 1292, ma che l'attore non ha chiesto fossero
verificate dal perito” (sentenza impugnata, consid. 9.2). Per di più – ha
continuato il Pretore – “nel riparto relativo ai lavori sulla coattiva prodotto
quale doc. N l'attore ha indicato un importo complessivo di soli fr. 11
595.35”. In circostanze tanto contraddittorie egli ha ritenuto di non “poter concedere
all'attore la garanzia di un'ipoteca legale anche per i lavori eseguiti sulla
coattiva” (sentenza impugnata, loc. cit.).
3. La
legittimazione di un subappaltatore a chiedere l'iscrizione di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori è pacifica (RtiD
I-2004
pag. 614 n. 130c). L'azione dell'art. 839 cpv. 3 CC è intesa ad accertare i presupposti
per l'iscrizione dell'ipoteca legale e l'importo da essa garantito (si veda
anche la nuova versione dell'art. 839 cpv. 3 CC in vigore dal 1° gennaio
2012). L'iscrizione ha effetti non sull'esistenza o l'ammontare del credito, ma
solo sulla realizzazione del pegno. Ciò non toglie che, oltre alle condizioni
per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale, il subappaltatore debba dimostrare
l'esistenza e la somma garantita dal pegno, mentre il proprietario del fondo
può far valere – da parte sua – ogni contestazione sull'esistenza o l'ammontare
del credito, come pure della somma garantita dall'ipoteca. Anche se la
procedura volta all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale non ha per scopo
l'accertamento del credito dell'artigiano o dell'imprenditore, per
determinare la somma garantita dall'ipoteca il giudice deve vagliare dunque – a
titolo pregiudiziale – l'esistenza e l'ammontare della pretesa (DTF 138 III 135
consid. 4.2.2;
da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.32 del 29 novembre 2017,
consid. 3b con riferimenti).
4. L'appellante fa
valere anzitutto di avere presentato tutta la documentazione relativa alle
opere svolte sul cantiere (fatture, bollettini di lavoro, fotografie ecc.) e di
avere addotto le necessarie prove al riguardo. Inoltre, il lavoro eseguito
sulla particella
n. 1290 è confermato, a suo dire, dalle testimonianze di O__________ L__________
e S__________ S__________, come pure dalle fotografie da loro scattate e dalle fatture
agli atti, che trovano parziale riscontro nella perizia giudiziaria. Avvalora inoltre
la sua pretesa – egli soggiunge – la circostanza che gran parte delle fatture
sono state saldate dalla fallita M__________ SA e che per la quota scoperta gli è stato rilasciato un attestato
di carenza di beni.
Il problema è che, così
argomentando, l'attore non sostanzia minimamente le proprie allegazioni. Invano
si cercherebbe di sapere che cosa concretamente egli intenda dedurre da quali
documenti o da quali atti. Evocare indistintamente fatture, bollettini,
fotografie e testimonianze non basta, né incombe a questa Camera passare al
vaglio il corposo fascicolo processuale per individuare elementi che
sostengano la tesi dell'appellante, men che meno in una procedura – come quella
in esame – governata dal principio dispositivo (art. 55 CPC). In un appello spetta
all'interessato spiegare perché la sentenza del Pretore sia erronea, indicando
partitamente quali risultanze istruttorie ne smentiscano gli accertamenti di
fatto o l'applicazione del diritto. Del tutto vago e generico, al proposito l'appello non adempie i requisiti di motivazione
dell'art. 311 cpv. 1 CPC. Quanto al riconoscimento del credito da parte
dell'impresa generale M__________ SA e alla circostanza che la pretesa sia
stata ammessa nel fallimento della ditta, ciò non vincola i convenuti, i quali
rimangono legittimati a far valere le eccezioni che spettavano alla fallita
(art. 844 cpv. 2 CC, corrispondente all'art. 845 cpv. 2 vCC). Né l'ammissione definitiva del credito dell'attore
nella graduatoria del fallimento della M__________ SA esplica effetti fuori del
fallimento (art. 63 cpv. 2 RUF; cfr. DTF 133 III 391 consid. 4.3.3; analogamente:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2013.71 del 23 gennaio 2015, consid. 6 con
rinvio). Al riguardo l'appello cade dunque nel vuoto.
5. L'appellante si
duole inoltre che la perizia – e di riflesso la sentenza impugnata – riconosca,
con riferimento ai lavori da lui svolti sulla particella n. 1290 e in particolare
a quelli relativi alla fattura n. 120, opere per fr. 2393.50 anziché per fr.
5105.50. A mente sua, il Pretore trascura che le prestazioni non si sono
limitate alla fornitura di piante, ma, come ha avuto modo di confermare O__________
L__________, comprendevano anche la loro sistemazione e il “salario di piantagione, pari al
35%”. Ciò giustifica di riconoscere interamente
la fattura n. 120.
Nella
misura in cui pretende di vedersi riconoscere l'intera prestazione conteggiata nella
fattura n. 120, l'appellante formula in realtà una domanda nuova. Nell'allegato
conclusivo del 2 maggio 2016 (pag. 3) egli si era limitato infatti a postulare
l'aggiunta, sul totale rivalutato dal perito in fr. 2393.50, di fr. 332.50, ovvero
del “salario di piantagione” (35%) rispetto a quanto il perito medesimo aveva ritenuto
giustificato per la sola fornitura di piante (fr. 905.–: perizia, pag. 3).
Non fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC), la richiesta
si rivela dunque irricevibile per quanto
eccede fr. 2726.– (fr. 2393.50 più fr. 332.50). Riguardo al
supplemento di fr. 332.50, il Pretore si è limitato a richiamare l'opinione del
perito. Se non che, il perito ha dichiarato di non potersi esprimere sui costi
di manodopera della piantagione, poiché l'intervento della ditta AP 1 era messo
in dubbio dalla controparte (referto del 5 dicembre 2014, pag. 4). O__________
L__________ ha confermato, nondimeno, di essersi occupato “della completazione
anche di questo giardino”, ovvero del giardino correlato all'immobile di AO 1 e
AO 2 (deposizione del 30 novembre 2011 cui si richiama anche il Pretore:
sentenza impugnata, consid. 7). Alla luce di ciò non si comprende perché il primo
giudice non abbia riconosciuto all'attore il “salario di piantagione” riguardante
la fornitura delle “altre” 82 piante. Entro tali limiti la decisione impugnata
va pertanto modificata e la somma garantita dall'ipoteca aumentata di fr. 316.75
(35% di
fr. 905.–).
6. A
sostegno della propria richiesta l'attore invoca altresì una fattura del 27
marzo 2006 (doc. J) relativa a prestazioni eseguite nella casa “E” (di AO 1 e AO
2) per complessivi fr. 26 847.95. La
prestazione trova riscontro – egli soggiunge – nella perizia, ma anche nelle fotografie
agli atti e nella testimonianza di O__________ L__________, il quale ha
riferito di importanti lavori presso la casa di AO 1 e AO 2. Tale fatto non
essendo stato contestato – egli prosegue – il Pretore non poteva rifiutarsi
senza motivazione di riconoscergli “l'importo scoperto (…) per la determinazione dell'ipoteca legale definitiva”.
La
questione è di sapere quale sia “l'importo scoperto (…) per la determinazione dell'ipoteca legale definitiva”. Dandosi
contestazioni pecuniarie, per vero, un appellante non può limitarsi a conclusioni
Considerandi
indeterminate, ma deve cifrare con chiarezza le sue pretese (DTF
137.
III 617). Certo, le conclusioni devono essere interpretate alla luce della
motivazione dell'appello, tuttavia nell'appello l'attore trascura che la fattura in rassegna (doc. J) – assimilabile
a una mera dichiarazione di parte – riprende importi già saldati (in
particolare per le fatture n. 102 e 124 e, almeno in parte, per la fattura n. 104:
doc. C), mentre l'unica conferma nella perizia riguarda, se mai, l'importo delle
prestazioni eseguite sulla proprietà coattiva e non – come indica il doc. J – sulla
particella n. 1290 (casa “E”). La motivazione non supplisce pertanto alla
mancata quantificazione della pretesa. Su questo punto l'appello sfugge così a
ulteriore disamina.
7.
In merito alle opere
realizzate sulla particella coattiva n. 1292, il
loro valore ammonta pacificamente a fr. 26 750.–, come ha stabilito
il perito. Né l'appellante contesta che – trattandosi
di “proprietà dipendente”
(art. 655a CC), la quale segue la sorte del fondo principale – la pretesa non possa gravare la quota di AO 1 e AO 2 per oltre
un quinto. Quel che rimane da appurare è se l'attore, cui incombeva l'onere della
prova
(art. 8 CC), abbia dimostrato di avere eseguito lui stesso le opere accertate
nella perizia. Il Pretore ha ritenuto che gli atti non consentissero un simile
accertamento, anche perché la valutazione del perito non considerava le “altre fatture comprese nel plico doc. D”,
che riguardano a loro volta la proprietà coattiva, ma che l'attore non ha
chiesto di verificare (sentenza impugnata, consid. 9.2). Nell'appello AP 1
non asserisce che ciò non sia vero. Sostiene che le prestazioni accertate dal
perito sono per forza opera sua, non essendo stato provato il contrario e
nemmeno che tali prestazioni siano state eseguite da altri. L'assunto manca
però di consistenza, proprio per il fatto che il perito non ha esaminato la conformità
delle opere realizzate sulla particella coattiva con i lavori fatturati dall'attore.
Questi non può dunque valersi della perizia per accreditare un conteggio da lui
redatto (senza data: doc. N) recato a sostegno delle proprie affermazioni. Una
volta di più l'appello vede così la sua sorte segnata.
8.
L'appellante
lamenta infine la mancata assegnazione di ripetibili sebbene egli risulti “solo
parzialmente soccombente per quanto riguarda l'ammontare relativo alle ipoteche
legali da iscrivere in via definitiva”. Egli non indica tuttavia neppure per
ordine di grandezza l'ammontare dell'indennità per ripetibili cui avrebbe diritto,
di modo che in difetto di conclusioni cifrate l'appello risulta una volta di
più irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2 con rinvii). Per il resto,
l'appellante non mette in dubbio che il Pretore abbia suddiviso – giustamente –
spese e ripetibili secondo il grado di reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC), due terzi a carico dell'attore e due noni a carico di AO 1 e AO 2 (cfr. RtiD
II-2016 pag. 638 consid. 3a). Anche su quest'ultimo punto l'appello è
destinato pertanto all'insuccesso.
9.
Le
spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.
106.
cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un lieve aumento della somma garantita dal
pegno (fr. 316.75) rispetto a quella richiesta di fr. 24 426.69 (fr. 29 167.– meno i fr. 4740.31 ammessi dal
Pretore). Conviene perciò ridurre lievemente gli oneri processuali a suo carico,
rinunciando a prelevare l'esigua quota che andrebbe addebitata ai convenuti. AO 1 e
AO 2, che hanno presentato osservazioni all'appello tramite un legale, hanno
diritto inoltre a ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale
giudizio non incide apprezzabilmente invece sul riparto delle spese processuali
e delle ripetibili stabilito nel dispositivo di primo grado, che può rimanere
invariato.
10.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 9).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è
parzialmente accolto, nel senso la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che l'ufficiale del
registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a iscrivere in via
definitiva a favore di AP 1 le seguenti ipoteche legali degli artigiani e
imprenditori:
– fr. 554.97 con interessi del 5% dal 5 luglio
2006 sulla proprietà per piani n. 25 553 (pari a 282/1000 della
particella n. 1072 RFD di __________), appartenente ad AO 1;
– fr. 883.63 con interessi del 5% dal 5 luglio
2006 sulla proprietà per piani n. 25 554 (pari a 449/1000 della
particella n. 1072 RFD di __________), appartenente ad AO 2;
– fr. 529.40 con interessi del 5% dal 5 luglio
2006 sulla proprietà per piani n. 25 555 (pari a 269/1000 della
particella n. 1072 RFD di __________), appartenente a AO 1;
– fr. 5057.06
con interessi del 5% dal 5 luglio 2006 sulla particella n. 1290 RFD di __________,
appartenente a AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
II. Le spese di appello,
ridotte a fr. 2250.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà
a AO 1 e AO 2
fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
III. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
a:
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di
(dopo il passaggio in giudicato);
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti
l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).