11.2016.52
Provvedimenti cautelari in favore del figlio minorenne emanati dal giudice svizzero nell'ambito di una causa di divorzio pendente all'estero
14 dicembre 2017Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.52
Lugano
14 dicembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2016.1826 (protezione dell'unione coniugale; recte:
provvedimenti cautelari nell'ambito di una causa di divorzio pendente
all'estero) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 aprile 2016
da
AP 1
(ora
patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 23 giugno 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza (recte: decreto
cautelare) emessa dal Pretore aggiunto il 13 giugno 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1974), divorziato e
padre di S__________ (2002), e AP 1 (1985), entrambi cittadini russi, abitavano
a __________. Intenzionati a sposarsi, il 17 dicembre 2009 essi hanno
stipulato una convenzione prematrimoniale fondata sul regime della separazione dei
beni, sottoposta alla legge russa, in cui hanno regolato ‟i diritti e gli
impegni patrimoniali sia in matrimonio che in caso di scioglimento dello
stessoˮ. L'indomani i due si sono sposati a __________. Nel settembre del
2011 essi si sono trasferiti in Ticino, dove il marito ha acquistato la proprietà
per piani n. 5823, pari a 8.370/1000 della particella
n. 1101 RFD di __________, e dove sono nati i figli V__________, il 12
gennaio 2012, e M__________, il 20 dicembre 2013. A quel tempo AO 1 lavorava
per un'impresa edile di __________, mentre AP 1, di professione fotomodella, non
ha più esercitato un'attività lucrativa dopo la nascita dei figli. All'età di
due anni è stata diagnosticata a M__________
una grave malattia genetica (sindrome di Hunter). Il 23 marzo 2016 il marito ha
lasciato l'abitazione coniugale ed è tornato a __________.
B. Il 21 aprile 2016 AP
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per ottenere l'affidamento congiunto
dei figli e ‟il collocamento degli stessi” presso di lei, così come un
contributo alimentare di fr. 5000.– per sé e uno di complessivi fr. 10 000.– mensili per i figli. AO 1 ha comunicato al Pretore il
4 maggio 2016 di avere promosso causa di divorzio il 14 aprile precedente
dinanzi al Giudice di pace del circondario del Tribunale n. 182 del distretto
__________ a __________, e all'udienza in Pretura del 13 giugno 2016, indetta
per il contraddittorio, ha dichiarato che nel frattempo, il 12 maggio 2016,
quel giudice aveva sciolto il matrimonio con sentenza contumaciale. AP 1 ha comunicato,
in replica, di avere chiesto la revoca di tale decisione. Dopo discussione le
parti hanno raggiunto un accordo in virtù del quale i figli sarebbero stati
affidati alla madre, riservato il diritto di visita
paterno, e AO 1 avrebbe versato dal 1° giugno 2016 un contributo alimentare di fr. 1500.–
mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi. Il Pretore aggiunto ha
statuito seduta stante, riprendendo testualmente l'accordo nel
dispositivo della sentenza e ponendo le spese
processuali di fr. 800.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
C. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 giugno 2016 in
cui postula l'aumento del contributo alimentare per M__________ a fr. 3500.–
mensili o, in subordine, il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per completazione
dell'istruttoria e nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 29 luglio 2016 AO
1 ha proposto di respingere l'appello e il 19 settembre 2016 ha prodotto copia di
una sentenza del 30 agosto 2016 in cui il Giudice di pace del circondario del
Tribunale n. 182 del distretto __________ a __________ ha nuovamente pronunciato
il divorzio.
in diritto: 1. Un
appello riguardante controversie meramente patrimoniali, come in concreto, è
ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora
l'appello verta su un punto regolato consensualmente in una convenzione
omologata dal giudice, tuttavia, non v'era controversia davanti al primo grado
di giurisdizione. In simili casi fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso
in appello (Fankhauser in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine ad art. 289). Nella fattispecie l'appellante
chiede di aumentare il contributo alimentare per il figlio da fr. 1500.– a fr.
3000.– mensili fino alla maggiore età o fino il termine della formazione
scolastica o professionale. Il valore litigioso minimo di fr. 10 000.– è dunque raggiunto. Quanto alla
tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è stata emessa il 13 giugno
2016 ed è stata notificata seduta stante. Introdotto nel termine di dieci
giorni (il più breve previsto dal Codice di procedura civile: art. 314 cpv. 1
CPC), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello AP 1
acclude un messaggio di posta elettronica del 23 giugno 2016 in cui la dott. __________
F__________ raccomanda una sorveglianza diurna e notturna del figlio M__________
dovuta all'età e alla patologia di cui soffre il ragazzo. Dal canto suo AO 1 ha
trasmesso il 19 settembre 2016 una copia della sentenza di divorzio, con
traduzione, pronunciata in Russia il 30 agosto 2016. Ora, nuovi mezzi di prova
sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi al
primo giudice non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile,
tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie
l'appellante non pretende che le sarebbe stato ragionevolmente impossibile
procurarsi prima la citata dichiarazione medica e sottoporla al Pretore, onde
la dubbia ricevibilità del documento. Certo, l'attestazione potrebbe essere acquisita
agli atti d'ufficio in forza del principio inquisitorio illimitato che governa
il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC), ma – come si
vedrà oltre – essa non appare di rilievo ai fini del giudizio. Sicuramente
ricevibile è invece la sentenza di divorzio russa del 30 agosto 2016,
successiva alla decisione del Pretore aggiunto e prodotta dal convenuto senza
indugio.
3. Nella fattispecie v'è
da interrogarsi anzitutto sulla competenza del Pretore (aggiunto) per emanare le
misure a protezione dell'unione coniugale chieste dalla moglie il 21 aprile
2016. A quel momento invero, come risulta dagli atti, il marito aveva già intentato
azione di divorzio in Russia (il 14 aprile precedente: doc. 2).
a) Nelle
relazioni internazionali il giudice svizzero rimane competente per statuire a
tutela dell'unione coniugale (art. 46 LDIP) quand'anche una parte abbia già
promosso azione di divorzio all'estero se appare evidente sin dall'inizio (ovvero
fin dall'introduzione della procedura a tutela dell'unione coniugale) che la
sentenza estera di divorzio non potrà essere riconosciuta in Svizzera (DTF 134
III 328 consid. 3.3 con rinvii). Qualora non si possa escludere che la sentenza
di divorzio pronunciata all'estero sarà riconosciuta in Svizzera, il giudice
svizzero non può più statuire a tutela dell'unione coniugale. Può solo decretare
– soccorrendone le condizioni – provvedimenti cautelari sulla base dell'art.
10 lett. b LDIP nell'ambito della causa di divorzio pendente all'estero (RtiD
II-2017 pag. 907 consid. 4 a 6).
b) Analoga
è la situazione nel caso in cui una parte si valga, in una procedura a tutela
dell'unione coniugale, di una sentenza di divorzio pronunciata all'estero. In
tale ipotesi il giudice svizzero rimane competente per adottare misure
protettrici dell'unione coniugale, comprese quelle non trattate dal tribunale
estero, soltanto se la decisione estera non può essere riconosciuta in Svizzera
conformemente agli art. 65 cpv. 1 e 25 segg. LDIP o in base a convenzioni
internazionali. Per contro, se la decisione di divorzio pronunciata all'estero può
essere riconosciuta in Svizzera, decade la possibilità di adottare misure
protettrici dell'unione coniugale. Prospettabile rimane unicamente una procedura
intesa alla completazione o alla modifica della sentenza estera di divorzio in
applicazione dell'art. 64 LDIP. Incombe al giudice adito in Svizzera pronunciarsi
in via pregiudiziale sul riconoscimento della sentenza estera, senza essere
vincolato a eventuali decisioni prese dall'autorità amministrativa (sentenza
del Tribunale federale 5A_214/2016 del 20 agosto 2016 consid. 5 e 6, in: SJ
139/2017 I 29).
c) In
concreto si evince dagli atti che in seguito a un'azione promossa il 14 aprile
2016 da AO 1, con sentenza contumaciale del 12 maggio 2016 il Giudice di pace
del circondario del Tribunale n. 182 del distretto __________ a __________
ha pronunciato il divorzio (doc. 2 e 4). Adito da AP 1, il 30 agosto 2016 lo
stesso giudice ha nuovamente pronunciato il divorzio, apparentemente ancora in
assenza della convenuta. L'appellante non contesta tuttavia che tale decisione sia
passata in giudicato, tant'è che nel sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici
(MovPop) essa risulta divorziata dall'ottobre 2016. Resta il fatto che quando
il Pretore aggiunto ha statuito, il 13 giugno 2016, sussisteva per lo meno la
prima sentenza. E sebbene tale decisione fosse contestata, non poteva
escludersene il riconoscimento per ciò soltanto. Intanto la decisione era stata
pronunciata nello Stato di origine di uno dei coniugi (art. 65 cpv. 1 LDIP).
Inoltre nemmeno la moglie invocava motivi che ostassero al riconoscimento (art.
27 LDIP). E, comunque fosse, una nuova sentenza di divorzio era da attendersi a
__________. Ciò non lasciava spazio a misure protettrici dell'unione coniugale.
Il Pretore aggiunto poteva solo decretare – se mai – provvedimenti cautelari
sulla base dell'art. 10 LDIP in appoggio alla causa di divorzio pendente in
Russia.
d) L'art.
10 lett. a LDIP stabilisce che competenti per prendere provvedimenti cautelari
sono, fra l'altro, “i tribunali e le autorità svizzeri competenti nel merito”.
Fatti
I tribunali svizzeri sono competenti per completare o modificare sentenze di
divorzio se hanno pronunciato essi medesimi tali decisioni o se la loro
competenza discende dagli art. 59 o 60, fatto salvo l'art. 85 LDIP sulla protezione
dei minori (art. 64 cpv. 1 LDIP). Nel caso in esame la causa davanti
al Pretore aggiunto riguardava l'affidamento dei figli, il diritto di visita
paterno e il contributo alimentare per i minorenni. Il giudice svizzero
chiamato a completare la sentenza di divorzio estera era quindi competente nel
merito se ricorrevano le premesse dell'art. 85 LDIP. Ciò posto, l'art. 85 cpv.
1 LDIP rinvia alla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza,
la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia
di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (RS
0.211.231.011), ratificata dalla Svizzera e in vigore per la Russia dal 1° giugno
2013 (‹https://www.hcch.net/ fr/instruments/conventions/status-table/?cid=70›). Questa
prevede che competenti per adottare misure tendenti alla protezione della
persona o dei beni del minorenne sono le autorità, giudiziarie o
amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore stesso (art.
5 cpv. 1). In simili circostanze il Pretore aggiunto poteva quindi accertare la
propria competenza nel merito.
e) È
vero che in materia di contributi alimentari, questione patrimoniale, la citata
Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 non si applica (art. 4 lett. e; sentenza
del Tribunale federale 5A_146/2014 del 19 giugno 2014, consid. 3.1.2 con
rinvio a DTF 138 III 13 consid. 5.1; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2016.6 del 20 maggio 2016, consid. 4 con
riferimento a Bucher, op. cit., n. 31 ad art. 64 e Jametti Greiner in: Schwenzer, FamKommentar, Scheidung, vol.
II, 3ª edizione, appendice LDIP, pag. 748 n. 157). Come non si applica la
Convenzione di Lugano, cui la Federazione Russa non ha aderito. Certo, prima dell'entrata in vigore della Convenzione dell'Aia
del 19 ottobre 1996, quando faceva stato ancora l'omologa Convenzione dell'Aia
del 5 ottobre 1961 (RS 0.211.231.01), questa
Camera riconosceva la competenza delle autorità svizzere chiamate a statuire
sull'affidamento dei figli e la disciplina delle relazioni personali anche per
regolare contributi di mantenimento in favore di figli minorenni con residenza
abituale in Svizzera (RtiD I-2010 pag. 832 consid. 3a e 3e con rimando a DTF 126 III
303 consid. 2a/bb; cfr. RtiD I-2013 pag. 855 consid. 5a; I CCA, sentenza
inc. 11.2009.112 del 19 dicembre 2012, consid. 6d). Bisognerebbe domandarsi
se tale prassi possa essere estesa anche alla Convenzione del 19 ottobre 1996.
In realtà il quesito può rimanere irrisolto per le considerazioni in appresso.
f) Non
si applicasse per vero l'art. 85 cpv. 1 LDIP ai contributi alimentari per i
figli, nel caso in esame tornerebbe a far stato l'art. 59 LDIP (cui rinvia
l'art. 64 cpv. 1 LDIP), il quale prevede la competenza dei tribunali svizzeri
al domicilio dell'attore – tra l'altro – se questi dimora in Svizzera da almeno
un anno (lett. b). E AP 1 risiede nel Ticino dal settembre del 2011. Per di
più, il foro di __________ sarebbe dato anche in conformità all'art. 79 cpv. 1
LDIP, che in materia di contributi alimentari per minorenni è alternativo a
quello degli art. 59 e 60 LDIP (Oethenin-Girard
in: Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, annexe Ie, n.
146 ad art. 65 LDIP; Bucher, op.
cit., n. 26 ad art. 64 e n. 10 ad art. 79; Jametti Greiner,
op. cit., pag. 721 n. 95; Bopp in:
Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3ª edizione, n. 143 ad art.
64). Senza
dimenticare che davanti al primo giudice il convenuto ha riconosciuto
espressamente la competenza della “Pretura di Lugano” (verbale del 13 giugno
2016, pag. 2 in fondo). Nelle condizioni descritte il Pretore aggiunto poteva
ritenersi in ogni modo competente anche per statuire sul mantenimento dei
figli.
g) Si
aggiunga che nella fattispecie il giudice russo del divorzio non risulta
neppure essere stato chiamato a regolare lo statuto dei figli. Egli si è
limitato ad accertare che “le parti hanno raggiunto un accordo circa il
mantenimento, l'educazione e il luogo di dimora dei minori”, ma non consta
avere esaminato né tanto meno approvato l'accordo. La tesi del marito, secondo cui
“non
vi sono argomenti validi che possano considerare ammissibile da parte di questa
Camera l'appello”, cade dunque nel vuoto. Per il resto è incontestabile
che i provvedimenti postulati da AP 1 davanti al giudice svizzero richiedessero
una protezione urgente, già per il fatto che nessun contributo alimentare in
favore dei figli era in vigore e che il padre si limitava a coprire il costo
dell'alloggio.
h) Non
si disconosce che nella fattispecie il Pretore aggiunto è stato adito come
giudice a protezione dell'unione coniugale, non come giudice dei provvedimenti
cautelari nella causa di divorzio estera. Non si deve trascurare nemmeno,
tuttavia, che al momento in cui ha presentato l'istanza del 21 aprile 2016 AP 1
era all'oscuro dell'azione di divorzio pendente in Russia. E al momento in cui
ne è venuta a conoscenza nulla le impediva di confermarsi nella sua richiesta,
adeguandone il fondamento giuridico. Che il Pretore aggiunto non si sia avveduto
di dover statuire dopo di allora su provvedimenti cautelari nella causa di
divorzio (e non più sulle misure protettrici) poco giova, essendo egli
competente anche al tal fine. Del resto, quando all'udienza del 13 giugno 2016 le
parti hanno raggiunto un accordo “a conclusione dell'intera procedura”, il convenuto
nulla ha eccepito circa la natura dei provvedimenti adottati. Ne segue che,
tutto ciò premesso, la competenza del primo giudice era data.
4. Nelle sue
osservazioni AO 1 contesta la ricevibilità dell'appello, la decisione impugnata
non essendo altro “che un accordo transattivo approvato dal Giudice”. Che la
sentenza in oggetto consista nell'omologazione di un'intesa raggiunta dalle
parti è vero, nonostante l'equivoca formulazione del dispositivo in cui il primo
giudice sembra statuire autoritativamente (anziché approvare una convenzione). Niente
ostava, per altro, a un accordo dei genitori anche in caso di misure
provvisionali (DTF 142 III 519 consid. 2.5), seppure tale accordo non
vincolasse minimamente il giudice (DTF 143 III 364 consid. 7.3.1;
Bohnet in: Bohnet/Guillod, Droit matrimonial,
op. cit., n. 9 ad art. 279 CPC; Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011,
n. 7 ad art. 279). E come una convenzione sugli effetti del
divorzio, anche una convenzione su provvedimenti cautelari può essere
censurata per inosservanza dell'art. 279 cpv. 1 CPC (sentenza del Tribunale federale
5A_121/2016 dell'8 luglio 2016 consid. 4, in: FamPra.ch 2016 pag. 1007). A
torto il convenuto revoca in dubbio perciò la proponibilità dell'appello.
5. Litigioso rimane, in
concreto, il contributo alimentare per il figlio cadetto M__________. Ora,
all'udienza del 13 giugno 2016 i coniugi hanno precisato che il marito non
lavora dal 12 novembre 2014, che la moglie non esercita alcuna attività
lucrativa, che entrambi sono proprietari di immobili in Svizzera e all'estero,
che M__________ è gravemente malato e necessita di regolari cure a __________,
che ambedue i figli frequentano per scelta della madre un asilo privato la cui
retta è di fr. 1100.– mensili per M__________ e di fr. 1300.– mensili per V__________,
che AO 1 paga e ‟si impegna a pagare anche in futuroˮ il costo dell'alloggio
della moglie e dei figli. Su tali basi essi hanno concordato il contributo
alimentare a carico di AO 1 dal 1° giugno 2016
in fr. 1500.– mensili per ogni figlio sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, dedotta la posta relativa al
costo dell'alloggio. Il Pretore aggiunto ha,
all'atto pratico, omologato l'intesa.
6. L'appellante
sostiene che con la ‟conferma della proposta riportata al § 3 del dispositivo
(che diventerebbe decisione cresciuta in giudicato in caso di mancato
Considerandi
appello)ˮ, si vedrebbe nuovamente preclusa nel proprio diritto di essere
sentita e nel diritto a un equo processo con parità delle armi. Essa fa valere
che, come già si evinceva dal verbale d'udienza del 13 giugno 2016, la sindrome
di Hunter, di cui M__________ è affetto, si caratterizza “per macrocefalia,
ritardo mentale, disturbi dell'umore e del carattere che provoca un'aggressività
anormale”. Ciò necessita, come risulta dalla dichiarazione della dott. __________
F__________, di sorveglianza e di prestazioni mediche specifiche. Il contributo
alimentare di fr. 1500.– mensili sarebbe dunque insufficiente e non coprirebbe le spese di cura necessarie, da lei
stimate in fr. 5340.– mensili (“minimo vitale, tabelle di Zurigo” fr.
1707.
– mensili, assicurazione fr. 633.– mensili, “badante necessaria sull'arco
dell'intera giornata: doc. C”, fr. 3000.– mensili). L'appellante
rimprovera così al primo giudice di non avere assunto d'ufficio gli elementi
necessari per chiarire le necessità terapeutiche del figlio e adeguarne il
fabbisogno in denaro, che richiede a suo avviso un contributo alimentare di
almeno a fr. 3000.– mensili.
a) Dal
profilo formale, intanto, le parti, personalmente comparse all'udienza
del 13 giugno 2016 debitamente patrocinate e hanno raggiunto l'accordo in presenza
di un interprete, accordo che il Pretore aggiunto ha approvato. In quale
violazione d'ordine il giudice sia incorso non è dato a divedere, né l'interessata
spiega. L'apodittico richiamo al “diritto di essere sentita e al principio della
parità della armi (art. 29 cpv. 1 Cost., art. 6 CEDU)” è completamente privo di
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). In proposito l'appello sfugge
pertanto a ogni disamina.
b) Per
quel che riguarda il contributo alimentare in favore di M__________, non
fa dubbio che esso andava definito dal giudice in ossequio al principio inquisitorio
illimitato (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1 con riferimenti). Ciò non dispensava
le parti però da una collaborazione attiva alla procedura, né le esonerava
dall'informare il giudice dei fatti o dall'indicare i mezzi di prova pertinenti (sentenza del Tribunale federale
5A_760/2016 del 5 settembre 2017, consid. 4.1). Se intendeva allegare un
maggior fabbisogno in denaro del figlio, di conseguenza, AP 1 avrebbe dovuto
addurre anche i mezzi di prova necessari. Pur avendo partecipato all'udienza con
l'assistenza di un legale di fiducia, tuttavia, essa non ha indicato alcunché. Mal
si comprendono dunque i rimproveri da lei rivolti al primo giudice.
c) Quanto
all'ammontare del contributo alimentare, l'importo di fr. 1500.– è stato
stabilito sulla scorta della tabella 2016 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, che prevede per una fratria
di due un fabbisogno medio in denaro di fr. 1707.– mensili fino ai 6 anni
(compresi fr. 582.– per cura e educazione), fabbisogno da cui è stato tolto in
concreto il costo dell'alloggio. Perché nel risultato tale calcolo sia errato
l'appellante non spiega. Il costo dell'alloggio, in effetti, è assunto
direttamente da AO 1, il quale nell'accordo si “impegnava anche per il futuro a
pagare i costi abitativi della moglie e i figli”.
L'appellante
invoca spese per “assicurazioni di fr. 633.– mensili (fr. 7600.– annui)”,
ma non è dato di capire a quali costi essa alluda. Agli atti figura sì un
sollecito di pagamento relativo ai premi della cassa malati da gennaio a giugno
del 2016 (fr. 7675.60: doc. I), ma esso si riferisce a tutta la famiglia. Perché
l'intero importo andrebbe riconosciuto nel fabbisogno in denaro di M__________,
il cui premio ammonta a fr. 559.50, rimane un enigma. Oltre a ciò, i premi
della cassa malati e le spese mediche sono già contemplati dalla voce “weitere Kosten”
delle citate raccomandazioni (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons
Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª
edizione, pag. 11) e non giustificano di per sé un aumento del fabbisogno in
denaro, la quasi integralità delle spese essendo assunta dalla cassa malati
(doc. H).
Circa
l'esborso di fr. 3000.– mensili per una badante, l'appellante produce un messaggio
di posta elettronica in cui la citata dott. __________ F__________ dichiara che
M__________ necessita di “una sorveglianza costante da parte di un adulto sia
di giorno che di notte, e questo come ovvio in ragione della sua età anagrafica
ed a maggiore ragione in virtù della patologia di cui soffreˮ (doc. C). Che
il bambino necessiti di una sorveglianza continua può anche essere verosimile.
Che ciò richieda la presenza di una badante è lungi invece dall'apparire
attendibile, tanto meno se si pensa che l'appellante non esercita alcuna attività
lucrativa e che il figlio frequenta un asilo privato (verbale del 13 giugno
2016, pag. 2). Per di più, al momento dell'accordo AP 1 non ha preteso che
occorresse una badante e in questa sede non spiega perché l'accudimento da lei
fornito non sarebbe sufficiente, ovvero che cosa sarebbe cambiato dal 13 giugno
al 23 giugno 2016.
Si
dà atto che in conformità al nuovo art. 285 cpv. 2 CC, entrato in vigore il 1°
gennaio 2017, il contributo di mantenimento per il figlio serve anche a garantire
la cura di quest'ultimo da parte dei genitori o di terzi. Se non che, in concreto
l'appellante chiede una maggiorazione del contributo alimentare senza renderne
verosimile la necessità. Relativamente poi alla sua situazione economica, AP 1
non esercita attività lucrativa, ma possiede tre appartamenti in Russia e tutto
si ignora sul contributo alimentare in suo favore che i coniugi hanno concordato
in esito al divorzio pronunciato in Russia. Ad ogni buon conto, dovessero
intervenire effettivi mutamenti di rilievo, l'appellante potrà sempre chiedere
al Pretore di adattare il contributo alimentare per il figlio alle nuove circostanze
(art. 286 cpv. 2 CC).
d) Nelle
circostanze illustrate non si riscontrano elementi che inducano a scorgere un
contributo alimentare inadeguato o un accordo tra genitori non compatibile con
il bene del figlio. Men che meno ove si consideri che le parti disponevano di
tutti i dati inerenti alle rispettive situazioni finanziarie già all'udienza
del 13 giugno 2016. Il Pretore non aveva dunque motivo per rifiutare
l'omologazione della convenzione, chiara e completa, sollecitata da entrambi i
coniugi. Ne segue che, destituito di buon diritto, l'appello vede la sua sorte
segnata.
7.
In via
subordinata AP 1 chiede l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio
agli atti al Pretore aggiunto perché prosegua l'istruttoria al fine di chiarire
il fabbisogno in denaro del figlio. Quali prove andrebbero esperite e come mai questa
Camera non potrebbe procedere essa medesima al riguardo (art. 316 cpv. 3
CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1) essa non spiega. Non si intravede dunque per
quale ragione gli atti dovrebbero essere rinviati al Pretore, il mero richiamo
all'art. 318 cpv. 1 lett. c CPC non essendo di alcun sussidio (RtiD I-2014
pag. 806 consid. 3a; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.21 del
14.
giugno 2016, consid. 8).
8.
Le spese dell'attuale giudizio seguono il precetto della
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla
controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite
di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
a) AO
1.
rivendica in questa sede un'indennità per ripetibili di fr. 11 500.– calcolata sulla base di un valore
litigioso di fr. 480 000.– (fr.
2000.
– x 12 x 20 anni), al quale egli applica l'aliquota dell'8% prevista
dall'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), dedotto il 30% (art. 12 cpv. 2 lett. a del
medesimo regolamento). Tale metodo di calcolo fondato sul valore litigioso non
è pertinente, poiché nelle cause di stato
(provvedimenti cautelari compresi) le ripetibili sono definite, per costante
giurisprudenza di questa Camera, in base al
dispendio di tempo (fr. 280.– orari: art. 12 del predetto regolamento) che
un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento
di un mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.23 del 30 giugno
2016, consid. 20b). Identico principio vigeva già sotto l'egida dell'art. 14
della vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (I CCA, sentenza inc.
11.2007.72
del 3 marzo 2009, consid. 10 con rinvio a BOA n. 24, pag. 48; v.
anche BOA n. 22 pag. 34). L'indennità per ripetibili dipende così dall'importanza
della lite, dalle sue difficoltà, dall'ampiezza del lavoro e dal tempo
impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art.
12.
ultima frase del ripetuto regolamento, che rinvia all'art. 11 cpv. 5 per
analogia).
b) Il
patrocinio in appello si è esaurito nella redazione di un memoriale di osservazioni
(sei pagine, compresi il frontespizio e le domande di giudizio) e nella stesura
di una lettera. Salvo la questione legata alla competenza del giudice a protezione
dell'unione coniugale (argomento che nelle osservazioni all'appello non è stato
trattato), la sussunzione giuridica era poi relativamente semplice e il procedimento
ampiamente noto al patrocinatore dell'appellato. In simili circostanze non si
giustifica di retribuire più di sette ore di lavoro abbondanti, compreso un presumibile
colloquio (o una breve corrispondenza) con il cliente. A ciò si aggiunge il 10%
per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%). Ne segue
un'indennità per ripetibili di fr. 2500.– (arrotondati).
9.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le
spese processuali di fr. 2500.– complessivi sono poste a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte
un'indennità di fr. 2500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).