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Decisione

11.2016.52

Provvedimenti cautelari in favore del figlio minorenne emanati dal giudice svizzero nell'ambito di una causa di divorzio pendente all'estero

14 dicembre 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I tribunali svizzeri sono competenti per completare o modificare sentenze di

divorzio se hanno pronunciato essi medesimi tali decisioni o se la loro

competenza discende dagli art. 59 o 60, fatto salvo l'art. 85 LDIP sulla protezione

dei minori (art. 64 cpv. 1 LDIP). Nel caso in esame la causa davanti

al Pretore aggiunto riguardava l'affidamento dei figli, il diritto di visita

paterno e il contributo alimentare per i minorenni. Il giudice svizzero

chiamato a completare la sentenza di divorzio estera era quindi competente nel

merito se ricorrevano le premesse dell'art. 85 LDIP. Ciò posto, l'art. 85 cpv.

1 LDIP rinvia alla Convenzione del­l'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza,

la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia

di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (RS

0.211.231.011), ratificata dalla Svizzera e in vigore per la Russia dal 1° giugno

2013 (‹https://www.hcch.net/ fr/instruments/conventions/status-table/?cid=70›). Questa

prevede che competenti per adottare misure tendenti alla protezione della

persona o dei beni del minorenne sono le autorità, giudiziarie o

amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore stesso (art.

5 cpv. 1). In simili circostanze il Pretore aggiunto poteva quindi accertare la

propria competenza nel merito.

e) È

vero che in materia di contributi alimentari, questione patrimoniale, la citata

Convenzione del­l'Aia del 19 ottobre 1996 non si applica (art. 4 lett. e; sentenza

del Tribunale federale 5A_146/2014 del 19 giugno 2014, consid. 3.1.2 con

rinvio a DTF 138 III 13 consid. 5.1; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2016.6 del 20 maggio 2016, consid. 4 con

riferimento a Bucher, op. cit., n. 31 ad art. 64 e Jametti Greiner in: Schwenzer, FamKommentar, Scheidung, vol.

II, 3ª edizione, appendice LDIP, pag. 748 n. 157). Come non si applica la

Convenzione di Lugano, cui la Federazione Russa non ha aderito. Certo, prima dell'entrata in vigore della Convenzione del­l'Aia

del 19 ottobre 1996, quando faceva stato ancora l'omologa Convenzione dell'Aia

del 5 ottobre 1961 (RS 0.211.231.01), questa

Camera riconosceva la competenza delle autorità svizzere chiamate a statuire

sull'affidamento dei figli e la disciplina delle relazioni personali anche per

regolare contributi di mantenimento in favore di figli minorenni con residenza

abituale in Svizzera (RtiD I-2010 pag. 832 consid. 3a e 3e con rimando a DTF 126 III

303 consid. 2a/bb; cfr. RtiD I-2013 pag. 855 consid. 5a; I CCA, sentenza

inc. 11.2009.112 del 19 dicembre 2012, consid. 6d). Bisognerebbe domandarsi

se tale prassi possa essere estesa anche alla Convenzione del 19 ottobre 1996.

In realtà il quesito può rimanere irrisolto per le considerazioni in appresso.

f) Non

si applicasse per vero l'art. 85 cpv. 1 LDIP ai contributi alimentari per i

figli, nel caso in esame tornerebbe a far stato l'art. 59 LDIP (cui rinvia

l'art. 64 cpv. 1 LDIP), il quale prevede la competenza dei tribunali svizzeri

al domicilio dell'attore – tra l'altro – se questi dimora in Svizzera da almeno

un anno (lett. b). E AP 1 risiede nel Ticino dal settembre del 2011. Per di

più, il foro di __________ sarebbe dato anche in conformità all'art. 79 cpv. 1

LDIP, che in materia di contributi alimentari per minorenni è alternativo a

quello degli art. 59 e 60 LDIP (Oethenin-Girard

in: Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, annexe Ie, n.

146 ad art. 65 LDIP; Bucher, op.

cit., n. 26 ad art. 64 e n. 10 ad art. 79; Jametti Greiner,

op. cit., pag. 721 n. 95; Bopp in:

Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3ª edizione, n. 143 ad art.

64). Senza

dimenticare che davanti al primo giudice il convenuto ha riconosciuto

espressamente la competenza della “Pretura di Lugano” (verbale del 13 giugno

2016, pag. 2 in fondo). Nelle condizioni descritte il Pretore aggiunto poteva

ritenersi in ogni modo competente anche per statuire sul mantenimento dei

figli.

g) Si

aggiunga che nella fattispecie il giudice russo del divorzio non risulta

neppure essere stato chiamato a regolare lo statuto dei figli. Egli si è

limitato ad accertare che “le parti hanno raggiunto un accordo circa il

mantenimento, l'educazione e il luogo di dimora dei minori”, ma non consta

avere esaminato né tanto meno approvato l'accordo. La tesi del marito, secondo cui

“non

vi sono argomenti validi che possano considerare ammissibile da parte di questa

Camera l'appello”, cade dunque nel vuoto. Per il resto è incontestabile

che i provvedimenti postulati da AP 1 davanti al giudice svizzero richiedessero

una protezione urgente, già per il fatto che nessun contributo alimentare in

favore dei figli era in vigore e che il padre si limitava a coprire il costo

dell'alloggio.

h) Non

si disconosce che nella fattispecie il Pretore aggiunto è stato adito come

giudice a protezione dell'unione coniugale, non come giudice dei provvedimenti

cautelari nella causa di divorzio estera. Non si deve trascurare nemmeno,

tuttavia, che al momento in cui ha presentato l'istanza del 21 aprile 2016 AP 1

era all'oscuro dell'azione di divorzio pendente in Russia. E al momento in cui

ne è venuta a conoscenza nulla le impediva di confermarsi nella sua richiesta,

adeguandone il fondamento giuridico. Che il Pretore aggiunto non si sia avveduto

di dover statuire dopo di allora su provvedimenti cautelari nella causa di

divorzio (e non più sulle misure protettrici) poco giova, essendo egli

competente anche al tal fine. Del resto, quando all'udienza del 13 giugno 2016 le

parti hanno raggiunto un accordo “a conclusione dell'intera procedura”, il convenuto

nulla ha eccepito circa la natura dei provvedimenti adottati. Ne segue che,

tutto ciò premesso, la competenza del primo giudice era data.

4. Nelle sue

osservazioni AO 1 contesta la ricevibilità dell'appello, la decisione impugnata

non essendo altro “che un accordo transattivo approvato dal Giudice”. Che la

sentenza in oggetto consista nell'omologazione di un'intesa raggiunta dalle

parti è vero, nonostante l'equivoca formulazione del dispositivo in cui il primo

giudice sembra statuire autoritativamente (anziché approvare una convenzione). Niente

ostava, per altro, a un accordo dei genitori anche in caso di misure

provvisionali (DTF 142 III 519 consid. 2.5), seppure tale accordo non

vincolasse minimamente il giudice (DTF 143 III 364 consid. 7.3.1;

Bohnet in: Bohnet/Guillod, Droit matrimonial,

op. cit., n. 9 ad art. 279 CPC; Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011,

n. 7 ad art. 279). E come una convenzione sugli effetti del

divorzio, anche una conven­zione su provvedimenti cautelari può essere

censurata per inosservanza dell'art. 279 cpv. 1 CPC (sentenza del Tribunale federale

5A_121/2016 dell'8 luglio 2016 consid. 4, in: FamPra.ch 2016 pag. 1007). A

torto il convenuto revoca in dubbio perciò la proponibilità dell'appello.

5. Litigioso rimane, in

concreto, il contributo alimentare per il figlio cadetto M__________. Ora,

all'udienza del 13 giugno 2016 i coniugi hanno precisato che il marito non

lavora dal 12 novembre 2014, che la moglie non esercita alcuna attività

lucrativa, che entrambi sono proprietari di immobili in Svizzera e all'estero,

che M__________ è gravemente malato e necessita di regolari cure a __________,

che ambedue i figli frequentano per scelta della madre un asilo privato la cui

retta è di fr. 1100.– mensili per M__________ e di fr. 1300.– mensili per V__________,

che AO 1 paga e ‟si impegna a pagare anche in futuroˮ il costo dell'alloggio

della moglie e dei figli. Su tali basi essi hanno concordato il contributo

alimentare a carico di AO 1 dal 1° giugno 2016

in fr. 1500.– mensili per ogni figlio sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, dedotta la posta relativa al

costo dell'alloggio. Il Pretore aggiunto ha,

all'atto pratico, omologato l'intesa.

6. L'appellante

sostiene che con la ‟conferma della proposta riportata al § 3 del dispositivo

(che diventerebbe decisione cresciuta in giudicato in caso di mancato

Considerandi

appello)ˮ, si vedrebbe nuovamente preclusa nel proprio diritto di essere

sentita e nel diritto a un equo processo con parità delle armi. Essa fa valere

che, come già si evinceva dal verbale d'udienza del 13 giugno 2016, la sindrome

di Hunter, di cui M__________ è affetto, si caratterizza “per macrocefalia,

ritardo mentale, disturbi dell'umore e del carattere che provoca un'aggressività

anormale”. Ciò necessita, come risulta dalla dichiarazione della dott. __________

F__________, di sorveglianza e di prestazioni mediche specifiche. Il contributo

alimentare di fr. 1500.– mensili sarebbe dunque insufficiente e non coprirebbe le spese di cura necessarie, da lei

stimate in fr. 5340.– mensili (“minimo vitale, tabelle di Zurigo” fr.

1707.

– mensili, assicurazione fr. 633.– mensili, “badante necessaria sull'arco

dell'intera giornata: doc. C”, fr. 3000.– mensili). L'appellante

rimprovera così al primo giudice di non avere assunto d'ufficio gli elementi

necessari per chiarire le necessità terapeutiche del figlio e adeguarne il

fabbisogno in denaro, che richiede a suo avviso un contributo alimentare di

almeno a fr. 3000.– mensili.

a) Dal

profilo formale, intanto, le parti, personalmente comparse all'udienza

del 13 giugno 2016 debitamente patrocinate e hanno raggiunto l'accordo in presenza

di un interprete, accordo che il Pretore aggiunto ha approvato. In quale

violazio­ne d'ordine il giudice sia incorso non è dato a divedere, né l'interessata

spiega. L'apodittico richiamo al “diritto di essere sentita e al principio della

parità della armi (art. 29 cpv. 1 Cost., art. 6 CEDU)” è completamente privo di

motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). In proposito l'appello sfugge

pertanto a ogni disamina.

b) Per

quel che riguarda il contributo alimentare in favore di M__________, non

fa dubbio che esso andava definito dal giudice in ossequio al principio inquisitorio

illimitato (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1 con riferimenti). Ciò non dispensava

le parti però da una collaborazione attiva alla procedura, né le esonerava

dall'informare il giudice dei fatti o dall'indicare i mezzi di prova pertinenti (sentenza del Tribunale federale

5A_760/2016 del 5 settembre 2017, consid. 4.1). Se intendeva allegare un

maggior fabbisogno in denaro del figlio, di conseguenza, AP 1 avrebbe dovuto

addurre anche i mezzi di prova necessari. Pur avendo partecipato all'udienza con

l'assistenza di un legale di fiducia, tuttavia, essa non ha indicato alcunché. Mal

si comprendono dunque i rimproveri da lei rivolti al primo giudice.

c) Quanto

all'ammontare del contributo alimentare, l'importo di fr. 1500.– è stato

stabilito sulla scorta della tabella 2016 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo, che prevede per una fratria

di due un fabbisogno medio in denaro di fr. 1707.– mensili fino ai 6 anni

(compresi fr. 582.– per cura e educazione), fabbisogno da cui è stato tolto in

concreto il costo dell'alloggio. Perché nel risultato tale calcolo sia errato

l'appellante non spiega. Il costo dell'alloggio, in effetti, è assunto

direttamente da AO 1, il quale nell'accordo si “impegnava anche per il futuro a

pagare i costi abitativi della moglie e i figli”.

L'appellante

invoca spese per “assicurazioni di fr. 633.– men­sili (fr. 7600.– annui)”,

ma non è dato di capire a quali costi essa alluda. Agli atti figura sì un

sollecito di pagamento relativo ai premi della cassa malati da gennaio a giugno

del 2016 (fr. 7675.60: doc. I), ma esso si riferisce a tutta la famiglia. Perché

l'intero importo andrebbe riconosciuto nel fabbisogno in denaro di M__________,

il cui premio ammonta a fr. 559.50, rimane un enigma. Oltre a ciò, i premi

della cassa malati e le spese mediche sono già contemplati dalla voce “weitere Kosten”

delle citate raccomandazioni (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons

Zürich, Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª

edizione, pag. 11) e non giustificano di per sé un aumento del fabbisogno in

denaro, la quasi integralità delle spese essendo assunta dalla cassa malati

(doc. H).

Circa

l'esborso di fr. 3000.– mensili per una badante, l'appellante produce un messaggio

di posta elettronica in cui la citata dott. __________ F__________ dichiara che

M__________ necessita di “una sorveglianza costante da parte di un adulto sia

di giorno che di notte, e questo come ovvio in ragione della sua età anagrafica

ed a maggiore ragione in virtù della patologia di cui soffreˮ (doc. C). Che

il bambino necessiti di una sorveglianza continua può anche essere verosimile.

Che ciò richieda la presenza di una badante è lungi invece dall'apparire

attendibile, tanto meno se si pensa che l'appellante non esercita alcuna attività

lucrativa e che il figlio frequenta un asilo privato (verbale del 13 giugno

2016, pag. 2). Per di più, al momento dell'accordo AP 1 non ha preteso che

occorresse una badante e in questa sede non spiega perché l'accudimento da lei

fornito non sarebbe sufficiente, ovvero che cosa sarebbe cambiato dal 13 giugno

al 23 giugno 2016.

Si

dà atto che in conformità al nuovo art. 285 cpv. 2 CC, entrato in vigore il 1°

gennaio 2017, il contributo di mantenimento per il figlio serve anche a garantire

la cura di quest'ultimo da parte dei genitori o di terzi. Se non che, in concreto

l'appellante chiede una maggiorazione del contributo alimentare senza renderne

verosimile la necessità. Relativamente poi alla sua situazione economica, AP 1

non esercita attività lucrativa, ma possiede tre appartamenti in Russia e tutto

si ignora sul contributo alimentare in suo favore che i coniugi hanno concordato

in esito al divorzio pronunciato in Russia. Ad ogni buon conto, dovessero

intervenire effettivi mutamenti di rilievo, l'appellante potrà sempre chiedere

al Pretore di adattare il contributo alimentare per il figlio alle nuove circostanze

(art. 286 cpv. 2 CC).

d) Nelle

circostanze illustrate non si riscontrano elementi che inducano a scorgere un

contributo alimentare inadeguato o un accordo tra genitori non compatibile con

il bene del figlio. Men che meno ove si consideri che le parti disponevano di

tutti i dati inerenti alle rispettive situazioni finanziarie già al­l'udienza

del 13 giugno 2016. Il Pretore non aveva dunque motivo per rifiutare

l'omologazione della convenzione, chiara e completa, sollecitata da entrambi i

coniugi. Ne segue che, destituito di buon diritto, l'appello vede la sua sorte

segnata.

7.

In via

subordinata AP 1 chiede l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio

agli atti al Pretore aggiunto perché prosegua l'istruttoria al fine di chiarire

il fabbisogno in denaro del figlio. Quali prove andrebbero esperite e come mai questa

Camera non potrebbe procedere essa medesima al riguardo (art. 316 cpv. 3

CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1) essa non spiega. Non si intravede dunque per

quale ragione gli atti dovrebbero essere rinviati al Pretore, il mero richiamo

all'art. 318 cpv. 1 lett. c CPC non essendo di alcun sussidio (RtiD I-2014

pag. 806 consid. 3a; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.21 del

14.

giugno 2016, consid. 8).

8.

Le spese dell'attuale giudizio seguono il precetto della

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla

controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite

di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

a) AO

1.

rivendica in questa sede un'indennità per ripetibili di fr. 11 500.– calcolata sulla base di un valore

litigioso di fr. 480 000.– (fr.

2000.

– x 12 x 20 anni), al quale egli applica l'aliquota dell'8% prevista

dall'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), dedotto il 30% (art. 12 cpv. 2 lett. a del

medesimo regolamento). Tale metodo di calcolo fondato sul valore litigioso non

è pertinente, poiché nelle cause di stato

(provvedimenti cautelari compresi) le ripetibili sono definite, per costante

giurisprudenza di questa Camera, in base al

dispendio di tempo (fr. 280.– orari: art. 12 del predetto regolamento) che

un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avreb­be dedicato all'adempimento

di un mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.23 del 30 giugno

2016, consid. 20b). Identico principio vigeva già sotto l'egida del­l'art. 14

della vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (I CCA, sentenza inc.

11.2007.72

del 3 marzo 2009, consid. 10 con rinvio a BOA n. 24, pag. 48; v.

anche BOA n. 22 pag. 34). L'indennità per ripetibili dipende così dall'im­portanza

della lite, dalle sue difficoltà, dall'ampiezza del lavoro e dal tempo

impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art.

12.

ultima frase del ripetuto regolamento, che rinvia all'art. 11 cpv. 5 per

analogia).

b) Il

patrocinio in appello si è esaurito nella redazione di un memoriale di osservazioni

(sei pagine, compresi il frontespizio e le domande di giudizio) e nella stesura

di una lettera. Salvo la questione legata alla competenza del giudice a protezione

dell'unione coniugale (argomento che nelle osservazioni all'appello non è stato

trattato), la sussunzione giuridica era poi relativamente semplice e il pro­cedimento

ampiamente noto al patrocinatore dell'appellato. In simili circostanze non si

giustifica di retribuire più di sette ore di lavoro abbondanti, compreso un presumibile

colloquio (o una breve corrispondenza) con il cliente. A ciò si aggiunge il 10%

per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%). Ne segue

un'indennità per ripetibili di fr. 2500.– (arrotondati).

9.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

(consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le

spese processuali di fr. 2500.– complessivi sono poste a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte

un'indennità di fr. 2500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).