11.2016.54
Protezione della personalità: rimozione di dati pubblicati in un sito internet
5 luglio 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.54
Lugano,
5 luglio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2016.326 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti:
protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 6 aprile 2016 dall'
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AP 1,
giudicando sull'appello
del 25 giugno 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 13 giugno 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13 giugno
2016, emessa a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, il Pretore aggiunto
del Distretto di Bellinzona ha così deciso:
1. È fatto ordine al signor AP 1, __________,
di ritirare immediatamente dal sito internet ‹www.__________.com› e dai
suoi archivi internet ogni elemento, documento o fotografia riferentesi all'AO
1, così come ogni accostamento del suo nome ai termini “chapeau”, “specialista
a mentire”, “fuorilegge”, “pro ingiustizia e Pro Crudeltà” e “Pro ingiustizia e
pro maltrattamenti”.
2. È
fatto divieto al signor AP 1, __________, di pubblicare nuovamente sul sito ‹www.__________.com› gli
elementi rimossi.
3. È
fatto ordine al signor AP 1, __________, di astenersi dal pubblicare il
presente e futuri atti inerenti l'avviata procedura.
4. Per
gli ordini di cui ai punti da 1 a 3 del presente dispositivo, a AP 1, __________,
è comminata l'azione penale a norma dell'art. 292 CP che recita: “chiunque non
ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un
funzionario competente, sotto comminatoria della pena prevista nel presente
articolo, è punito con la multa”.
Le spese processuali di fr. 200.–
sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'istante
fr. 250.– per ripetibili.
B. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto il 25 giugno 2016 a questa Camera per ottenere che,
conferito all'appello effetto sospensivo, la decisione del Pretore aggiunto sia
annullata o, subordinatamente, riformata come segue:
1. È fatto
ordine al signor AP 1, __________, di dare disposizioni ai gestori __________
(USA), i quali sul loro server pubblicano loro stessi i dati di ‹www.__________.com›, di ritirare
dal predetto sito internet e dai suoi archivi internet le fotografie riferite
all'AO 1 e ogni accostamento del suo nome ai termini “chapeau”, “specialista a mentire”, “fuorilegge”, “pro
ingiustizia e Pro Crudeltà” e “Pro ingiustizia e pro maltrattamenti”.
2. È
fatto divieto al signor AP 1, __________, di astenersi [sic] dal far
pubblicare a __________ nuovamente sul sito ‹www.__________.com› gli elementi rimossi come da punto 1 che precede.
3. È
fatto ordine al signor AP 1 di astenersi dal far pubblicare a __________
nuovamente sul sito ‹www.__________.com› gli elementi rimossi come da punto 2 che precede.
4. Il dispositivo n. 4 è interamente annullato.
L'appellante chiede inoltre che
le spese processuali siano poste a carico dell'istante e che gli sia
riconosciuta un'indennità d'inconvenienza di fr. 1500.–, subordinatamente che
le spese siano poste per tre quarti a carico dell'istante e per il resto a
carico suo, senza assegnazione di indennità. Infine egli sollecita l'esonero
dal pagamento di oneri processuali per il suo stato di indigenza. Il memoriale non
è stato comunicato all'istante per osservazioni.
Considerandi
in diritto 1. Le decisioni in materia di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili,
trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art.
314.
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno,
l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno
fr. 10 000.– (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, un'azione
volta alla protezione della personalità non avendo – salvo casi particolari
estranei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785
consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
decisione impugnata è giunta al convenuto il 15 giugno 2015. L'appello in
esame, consegnato alla posta il 25 giugno 2015, è pertanto ricevibile.
2.
Nella sentenza impugnata il
Pretore aggiunto ha ritenuto che “le diciture riferite all'AO 1 e pubblicate
sul sito [internet] ad opera del convenuto sono sufficientemente
state rese verosimili con la documentazione
prodotta e costituiscono senz'altro un'illecita violazione dell'onore e
della personalità del summenzionato legale ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CC”. Ciò
giustifica l'accoglimento dell'azione inibitoria intesa a far
oscurare le relative affermazioni nella misura in cui si riferiscono alla
personalità della legale, di cui il sito internet riproduce anche una fotografia.
Onde l'ordine di rimozione sotto comminatoria dell'art. 292 CP, come
pure – sotto identica comminatoria – “il divieto futuro di pubblicare nuovamente
gli elementi rimossi, sia riferiti all'oggetto dell'istanza, che alla
presente procedura”.
3.
Un appello dev'essere
“scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che incombe
all'appellante spiegare perché la sentenza impugnata è erronea
nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto (DTF 138 III 375
consid. 4.3.1). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in
prima sede. Spetta all'appellante illustrare perché il primo giudice sarebbe
caduto in errore e confrontarsi a tal fine con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio (sentenza del
Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015
pag. 52). Un appellante non può limitarsi nemmeno a postulare l'annullamento
della sentenza impugnata, poiché l'appello è un rimedio giuridico riformatorio,
non cassatorio (RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Egli deve precisare perciò in
che modo la sentenza debba essere concretamente modificata (DTF 137 III 618
consid. 4.2 con riferimenti).
4.
Nella fattispecie la
conclusione principale formulata dall'appellante è meramente cassatoria,
giacché il convenuto propone l'annullamento puro e semplice della sentenza impugnata.
Dalla conclusione subordinata si evince tuttavia che quanto egli sollecita in
via principale è la modifica della decisione impugnata nel senso di respingere
l'istanza presentata il 6 aprile 2016 dall'AO 1. Sotto questo profilo non
sussistono equivoci possibili. Chiarito ciò, il problema è di sapere se
l'appello sia sufficientemente motivato, ovvero se dal memoriale sia dato di
capire perché il Pretore aggiunto avrebbe commesso sbagli nell'accertamento dei
fatti o nell'applicazione del diritto. Solo a tali condizioni – come detto (consid.
3) – la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resista alla critica del ricorrente.
5.
Nell'appello il convenuto si
duole delle difficoltà incontrate nello svolgimento del diritto di visita alla
figlia N__________ (nata il 20 dicembre 2009), lamenta le sofferenze inferte a
quest'ultima (che desidera sinceramente incontrarlo), denuncia le resistenze
della madre C__________ all'esercizio delle sue relazioni personali con la
figlia, deplora l'operato dell'AO 1 e dell'PA 1 (collega di studio)
nell'assistere la stessa C__________, paventa le privazioni d'affetto che la bambina
dovrà subire nel caso in cui la madre si trasferisse – come intende fare – a __________,
imputa ai due patrocinatori violazioni della Costituzione federale e di convenzioni
internazionali sui diritti dell'infanzia, oltre che di norme deontologiche in
materia professionale, e fa valere che – comunque sia – il sito ‹www. __________.com›
“punta sul server __________ dove risiedono tutte le informazioni e si trova
all'estero, in __________ (USA)”, sicché egli “non può direttamente fare rettifiche
o modifiche sul server citato”. Ora, a dispetto di simili argomentazioni,
invano si cercherebbe di capire perché il Pretore aggiunto sarebbe caduto in
errore ordinando la rimozione dei dati litigiosi dal sito internet e dagli
archivi con il divieto di ripubblicarli. Tanto meno l'appellante cerca di giustificare
l'accostamento dell'AO 1 (e della sua immagine fotografica) ai termini “chapeau”, “specialista a mentire”, “fuorilegge”, “pro ingiustizia e
Pro Crudeltà” e “Pro ingiustizia e pro maltrattamenti”. A questo riguardo
l'appello denota una totale assenza di motivazione.
6.
Si può comprendere lo sfogo
dell'appellante come un atto di esasperazione di fronte alle traversie che
l'esercizio del diritto di visita alla figlia gli riserva. La sentenza impugnata
non concerne tuttavia il suo diritto alle relazioni personali con N__________,
bensì la violazione della personalità che l'AO 1 censura per le pubblicazioni apparse
sul menzionato sito internet, il che è tutt'altro tema. E a tale proposito
l'appellante non spende una parola. Non tenta di legittimare i termini da lui
usati nei confronti della legale né accenna in qualche modo alla sentenza
impugnata, pretendendo che il Pretore aggiunto abbia reputato a torto lesivi
della personalità gli epiteti da lui rivolti alla legale o abbia sbagliato
accertando i fatti o applicando l'art. 28a cpv. 1 n. 2 CC. Insufficientemente
motivato, l'appello si rivela quindi già di primo acchito irricevibile.
7.
L'appellante sembra
eccepire che il sito ‹www.__________. com› è gestito da terzi e ch'egli può
solo “dare disposizioni” a costoro perché rispettino la sentenza impugnata. L'argomentazione
andava sottoposta previamente al Pretore aggiunto. Sollevata per la prima volta
in appello quando con la diligenza ragionevolmente esigibile poteva essere
addotta in Pretura, essa si rivela inammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC).
Comunque sia, si volesse da ciò prescindere, l'appellante tenta in realtà di
equivocare. Certo, è possibile che il sito ‹www.__________.com› “punti” su un server
situato all'estero, ma l'appellante non nega di esserne il responsabile né
contesta di poter ordinare agli operatori del server (che sono suoi ausiliari) la
rimozione dal web di quanto ha ordinato il Pretore aggiunto o di poter vietare
la ripubblicazione degli elementi rimossi. Chi dispone del sito, in altre
parole, è lui medesimo. Se ne conclude che, destinato all'insuccesso, l'appello
vede la sua sorte segnata.
8.
Le spese del giudizio
odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
L'appellante chiede di essere esonerato da ogni pagamento in ragione delle sue
ristrettezze, ma il beneficio del gratuito patrocinio (cui egli intende manifestamente
riferirsi) non può essere concesso nel caso di ricorsi che appaiano privi fin dall'inizio di ogni probabilità
di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). E nella fattispecie
l'appello non presentava alcuna parvenza di buon diritto, tanto da non essere
stato comunicato alla controparte per osservazioni. Delle verosimili difficoltà
economiche in cui versa il convenuto si tiene conto, in ogni modo, riducendo
sensibilmente gli oneri processuali. Non si pone invece problema di ripetibili,
l'istante non essendo stata invitata a formulare osservazioni all'appello.
9.
L'emanazione dell'attuale
sentenza rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta
nell'appello.
10.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), la possibilità di un ricorso in materia civile è data senza
riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la causa non
avendo carattere pecuniario (sopra, consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo
sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 250.–
sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
–;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).