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Decisione

11.2016.54

Protezione della personalità: rimozione di dati pubblicati in un sito internet

5 luglio 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2016.326 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti:

protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con istanza del 6 aprile 2016 dall'

AO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1)

contro

AP 1,

giudicando sull'appello

del 25 giugno 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 13 giugno 2016;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 13 giugno

2016, emessa a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, il Pretore aggiunto

del Distretto di Bellinzona ha così deciso:

1. È fatto ordine al signor AP 1, __________,

di ritirare immediatamente dal sito internet ‹www.__________.com› e dai

suoi archivi internet ogni elemento, documento o fotografia riferentesi all'AO

1, così come ogni accostamento del suo nome ai termini “chapeau”, “specialista

a mentire”, “fuorilegge”, “pro ingiustizia e Pro Crudeltà” e “Pro ingiustizia e

pro maltrattamenti”.

2. È

fatto divieto al signor AP 1, __________, di pubblicare nuovamente sul sito ‹www.__________.com› gli

elementi rimossi.

3. È

fatto ordine al signor AP 1, __________, di astenersi dal pubblicare il

presente e futuri atti inerenti l'avviata procedura.

4. Per

gli ordini di cui ai punti da 1 a 3 del presente dispositivo, a AP 1, __________,

è comminata l'azione penale a norma dell'art. 292 CP che recita: “chiunque non

ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un

funzionario competente, sotto comminatoria della pena prevista nel presente

articolo, è punito con la multa”.

Le spese processuali di fr. 200.–

sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'istante

fr. 250.– per ripetibili.

B. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorto il 25 giugno 2016 a questa Camera per ottenere che,

conferito all'appello effetto sospensivo, la decisione del Pretore aggiunto sia

annullata o, subordinatamente, riformata come segue:

1. È fatto

ordine al signor AP 1, __________, di dare disposizioni ai gestori __________

(USA), i quali sul loro server pubblicano loro stessi i dati di ‹www.__________.com›, di ritirare

dal predetto sito internet e dai suoi archivi internet le fotografie riferite

all'AO 1 e ogni accostamento del suo nome ai termini “chapeau”, “specialista a mentire”, “fuorilegge”, “pro

ingiustizia e Pro Crudeltà” e “Pro ingiustizia e pro maltrattamenti”.

2. È

fatto divieto al signor AP 1, __________, di astenersi [sic] dal far

pubblicare a __________ nuovamente sul sito ‹www.__________.com› gli elementi rimossi come da punto 1 che precede.

3. È

fatto ordine al signor AP 1 di astenersi dal far pubblicare a __________

nuovamente sul sito ‹www.__________.com› gli elementi rimossi come da punto 2 che precede.

4. Il dispositivo n. 4 è interamente annullato.

L'appellante chiede inoltre che

le spese processuali siano poste a carico dell'istante e che gli sia

riconosciuta un'indennità d'inconvenienza di fr. 1500.–, subordinatamente che

le spese siano poste per tre quarti a carico dell'istante e per il resto a

carico suo, senza assegnazione di indennità. Infine egli sollecita l'esonero

dal pagamento di oneri processuali per il suo stato di indigenza. Il memoriale non

è stato comunicato all'istante per osservazioni.

Considerandi

in diritto 1. Le decisioni in materia di

tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili,

trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art.

314.

cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno,

l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno

fr. 10 000.– (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, un'azione

volta alla protezione della personalità non avendo – salvo casi particolari

estranei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785

consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la

decisione impugnata è giunta al convenuto il 15 giugno 2015. L'appello in

esame, consegnato alla posta il 25 giugno 2015, è pertanto ricevibile.

2.

Nella sentenza impugnata il

Pretore aggiunto ha ritenuto che “le diciture riferite all'AO 1 e pubblicate

sul sito [internet] ad opera del convenuto sono sufficientemente

state rese verosimili con la documentazione

prodotta e costituiscono senz'altro un'illecita violazione dell'onore e

della personalità del summenzionato legale ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CC”. Ciò

giustifica l'accoglimento dell'azione inibitoria intesa a far

oscurare le relative affer­mazioni nella misura in cui si riferiscono alla

personalità della legale, di cui il sito internet riproduce anche una fotografia.

Onde l'ordine di rimozione sotto comminatoria dell'art. 292 CP, come

pure – sotto identica comminatoria – “il divieto futuro di pubbli­care nuovamente

gli elementi rimossi, sia riferiti al­l'og­get­to del­l'istanza, che alla

presente procedura”.

3.

Un appello dev'essere

“scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che incombe

all'appellante spiegare perché la sentenza impugnata è erronea

nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto (DTF 138 III 375

consid. 4.3.1). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in

prima sede. Spetta all'appellante illustrare perché il primo giudice sarebbe

caduto in errore e confrontarsi a tal fine con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio (sentenza del

Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015

pag. 52). Un appellante non può limitarsi nemmeno a postulare l'annullamento

della sentenza impugnata, poiché l'appello è un rimedio giuridico riformatorio,

non cassatorio (RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Egli deve precisare perciò in

che modo la sentenza debba essere concretamente modificata (DTF 137 III 618

consid. 4.2 con riferimenti).

4.

Nella fattispecie la

conclusione principale formulata dall'appellante è meramente cassatoria,

giacché il convenuto propone l'annullamento puro e semplice della sentenza impugnata.

Dalla conclusione subordinata si evince tuttavia che quanto egli sollecita in

via principale è la modifica della decisione impugnata nel senso di respingere

l'istanza presentata il 6 aprile 2016 dal­l'AO 1. Sotto questo profilo non

sussistono equivoci possibili. Chiarito ciò, il problema è di sapere se

l'appello sia sufficientemente motivato, ovvero se dal memoriale sia dato di

capire perché il Pretore aggiunto avrebbe commesso sbagli nell'accertamento dei

fatti o nell'applicazione del diritto. Solo a tali condizioni – come detto (consid.

3) – la giurisdizio­ne di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resista alla critica del ricorrente.

5.

Nell'appello il convenuto si

duole delle difficoltà incontrate nello svolgimento del diritto di visita alla

figlia N__________ (nata il 20 dicembre 2009), lamenta le sofferenze inferte a

quest'ultima (che desidera sinceramente incontrarlo), denuncia le resistenze

della madre C__________ all'esercizio delle sue relazioni personali con la

figlia, deplora l'operato dell'AO 1 e del­l'PA 1 (collega di studio)

nell'assistere la stessa C__________, paventa le privazioni d'affetto che la bambina

dovrà subire nel caso in cui la madre si trasferisse – come intende fare – a __________,

imputa ai due patrocinatori violazioni della Costituzione federale e di convenzioni

internazionali sui diritti dell'infanzia, oltre che di norme deontologiche in

materia professionale, e fa valere che – comunque sia – il sito ‹www. __________.com›

“punta sul server __________ dove risiedono tutte le informazioni e si trova

all'estero, in __________ (USA)”, sicché egli “non può direttamente fare rettifiche

o modifiche sul server citato”. Ora, a dispetto di simili argomentazioni,

invano si cercherebbe di capire perché il Pretore aggiunto sarebbe caduto in

errore ordinando la rimozione dei dati litigiosi dal sito internet e dagli

archivi con il divieto di ripubblicarli. Tanto meno l'appellante cerca di giustificare

l'accostamento dell'AO 1 (e della sua immagine fotografica) ai termini “chapeau”, “specialista a mentire”, “fuorilegge”, “pro ingiustizia e

Pro Crudeltà” e “Pro ingiustizia e pro maltrattamenti”. A questo riguardo

l'appello denota una totale assenza di motivazione.

6.

Si può comprendere lo sfogo

dell'appellante come un atto di esasperazione di fronte alle traversie che

l'esercizio del diritto di visita alla figlia gli riserva. La sentenza impugnata

non concerne tuttavia il suo diritto alle relazioni personali con N__________,

bensì la violazione della personalità che l'AO 1 censura per le pubblicazioni apparse

sul menzionato sito internet, il che è tutt'altro tema. E a tale proposito

l'appellante non spende una parola. Non tenta di legittimare i termini da lui

usati nei confronti della legale né accenna in qualche modo alla sentenza

impugnata, pretendendo che il Pretore aggiunto abbia reputato a torto lesivi

della personalità gli epiteti da lui rivolti alla legale o abbia sbagliato

accertando i fatti o applicando l'art. 28a cpv. 1 n. 2 CC. Insufficientemente

motivato, l'appello si rivela quindi già di primo acchito irricevibile.

7.

L'appellante sembra

eccepire che il sito ‹www.__________. com› è gestito da terzi e ch'egli può

solo “dare disposizioni” a costoro perché rispettino la sentenza impugnata. L'argomentazione

andava sottoposta previamente al Pretore aggiunto. Sollevata per la prima volta

in appello quando con la diligenza ragionevolmente esigibile poteva essere

addotta in Pretura, essa si rivela inammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC).

Comunque sia, si volesse da ciò prescindere, l'appellante tenta in realtà di

equivocare. Certo, è possibile che il sito ‹www.__________.com› “punti” su un server

situato all'estero, ma l'appellante non nega di esserne il responsabile né

contesta di poter ordinare agli operatori del server (che sono suoi ausiliari) la

rimozione dal web di quanto ha ordinato il Pretore aggiunto o di poter vietare

la ripubblicazione degli elementi rimossi. Chi dispone del sito, in altre

parole, è lui medesimo. Se ne conclude che, destinato all'insuccesso, l'appello

vede la sua sorte segnata.

8.

Le spese del giudizio

odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

L'appellante chiede di essere esonerato da ogni pagamento in ragione delle sue

ristrettezze, ma il beneficio del gratuito patrocinio (cui egli intende manifestamente

riferirsi) non può essere concesso nel caso di ricorsi che appaiano privi fin dall'inizio di ogni probabilità

di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). E nella fattispecie

l'appello non presentava alcuna parvenza di buon diritto, tanto da non essere

stato comunicato alla controparte per osservazioni. Delle verosimili difficoltà

economiche in cui versa il convenuto si tiene conto, in ogni modo, riducendo

sensibilmente gli oneri processuali. Non si pone invece problema di ripetibili,

l'istante non essendo stata invitata a formulare osservazioni all'appello.

9.

L'emanazione dell'attuale

sentenza rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta

nell'appello.

10.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), la possibilità di un ricorso in materia civile è data senza

riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la causa non

avendo carattere pecuniario (sopra, consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo

sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella del­l'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 250.–

sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

–;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).