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Decisione

11.2016.55

Gratuito patrocinio: rimunerazione dell'avvocato d'ufficio

5 luglio 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

sedente

per statuire nella causa DM.2015.179 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

petizione del 23 dicembre 2015 da

PI

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2)

contro

giudicando sul reclamo

del 27 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la decisione con cui il Pretore ha

fissato il 16 giugno 2016 in fr. 898.15 la retribuzione spettante all'avv. PA 1

quale sua patrocinatrice d'ufficio;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 10 maggio 2016

il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra RE 1

(1978) e PI 1 (1975), omologando una convenzione stipulata dai coniugi il 17

febbraio precedente. Non sono state riscosse spese. Le ripetibili sono state

compensate. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito

patrocinio. Statuendo il 16 giugno 2016, il Pretore ha poi fissato in fr.

898.15 la retribuzione spettante all'avv. PA 1 come patrocinatrice d'ufficio di

RE 1, riservato l'obbligo per il convenuto di rifondere tale somma allo Stato

del Cantone Ticino nel caso in cui la sua situazione economica migliorasse e

consentisse il rimborso.

B. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorto al Tribunale d'appello con un reclamo del 27 giugno 2016

per ottenere che il compenso della sua patrocinatrice sia portato da

fr. 898.15 a fr. 1380.55 (maggiorando le spese riconosciute da fr. 75.60

a fr. 522.30 e l'ammontare dell'IVA da fr. 66.55 a fr. 102.25), con relativa

modifica della decisione impugnata. Non sono state chieste osservazioni al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso del convenuto è

stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile del Tribunale d'appello, la

quale si occupa di reclami “contro le decisioni in materia di spese (art. 110

CPC)” nelle materie di sua competenza (art. 48 lett. a n. 8a LOG). Le

decisioni con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio

designato in regime di assistenza giudiziaria non è tuttavia una “decisione in

materia di spese” nel senso dell'art. 110 CPC, bensì una decisione in materia

di gratuito patrocinio nel senso dell'art. 121 CPC (Bühler in: Berner Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Vol I, edizione 2012, n. 4f ad art. 121). È vero

che gli art. 110 e 111 sono simmetrici agli art. 121 e 122, gli uni riferendosi

alla liquidazione delle spese giudiziarie in generale e gli altri alla

liquidazione delle spese in tema di gratuito patrocinio. Sta di fatto che

l'art. 48 lett. a n. 8a LOG evoca il solo art. 110 CPC e che nemmeno i

materiali legislativi accennano all'art. 121 o all'art. 122 (messaggio del Consiglio

di Stato n. 6823 del 25 giugno 2013, pag. 9 in alto). La motivazione della

sentenza emanata il 20 febbraio 2015 da questa Camera (RtiD II-2015 pag. 866

consid. 1) va precisata di conseguenza. Il reclamo in oggetto andrebbe così sottoposto

alla terza Camera civile, competente per trattare i reclami contro tutte “le

decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza” (art. 48

lett. c n. 1 LOG). Se da tale trasmissione si prescinde, ciò si deve alla

manifesta irricevibilità dell'atto, che induce a prescindere da esercizi di

giurisdizione.

2.

Un reclamo contro una

decisione che fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in

regime di gratuito patrocinio va presentato secondo taluni autori entro 10

giorni (Bühler, op. cit., n. 42 in

fine ad art. 122; Trezzini in:

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag.

1413.

a metà) e secondo altri entro 30 giorni, a meno che la decisione non sia

stata presa nel quadro di una procedura sommaria o di una disposizione ordinatoria

processuale (Tappy in: Code de procédure

civile commenté, Basilea 2011, n. 21 ad art. 122 e n. 10 ad art. 110). Nel

caso specifico il reclamo è stato introdotto, comunque sia, entro 10 giorni

dalla notifica della decisione impugnata, sicché la questione può continuare a

rimanere irrisolta. Al riguardo non giova dunque attardarsi.

3.

Come questa Camera ha avuto

modo di rilevare nella citata sentenza pubblicata in RtiD II-2015 pag. 867 n.

40c (consid. 2), legittimato a inoltrare reclamo contro una decisione che fissa

l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito

patrocinio è anzitutto l'avvocato stesso, il quale può contestare a titolo

personale un compenso da lui reputato insufficiente (sentenza del Tribunale

federale 5P.135/2005 del 22 luglio 2005, consid. 4 in: SZZP/RSPC 2006 pag.

55; Tappy, op. cit., n. 22 ad art.

122; Bühler, op. cit., n. 46 ad

art. 122 con richiami). Il patrocinato da parte sua può introdurre

personalmente reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante al

suo avvocato d'ufficio ove ritenga tale retribuzione eccessiva (Tappy, loc. cit.; Bühler, op. cit., n. 47 ad art. 122

CPC), lo Stato potendolo chia­mare nel termine di dieci anni a rimborsare la

somma ove le sue condizioni economiche migliorino (art. 123 cpv. 2 CPC). Il

patrocinato non è abilitato invece a impugnare una decisione che fissa

l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio perché considerata troppo

bassa, non avendo egli alcun interesse a chiedere un aumento (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC; Bühler, op. cit., n. 48 ad art. 122

CPC; Emmel in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar

zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 122). Il principio non è nuovo. È già stato enunciato da questa

Camera il 14 maggio 2014 (sentenza inc. 11.2011.159, consid. 3) ed era stato

illustrato finanche dal Consiglio di mo­de­razione, sotto l'egida della vecchia

procedura ticinese, in una decisione del 7 ottobre 2005 (in: BOA n. 30, pag.

44).

4.

Nel caso in esame RE 1

chiede di portare il compenso della sua patrocinatrice d'ufficio – come detto –

da fr. 898.15 a fr. 1380.55 maggiorando le spese riconosciute

da fr. 75.60 a

fr. 522.30 e l'ammontare dell'IVA da fr. 66.55 a fr. 102.25. Non ha

però alcun interesse a tal fine. Anzi, fosse maggiorata la mercede spettante

alla sua legale, egli si vedrebbe costretto a rifondere allo Stato, qualora le

sue condizioni economiche migliorino, un importo più elevato di quello stabilito

dal Pretore. Ne segue ch'egli non è legittimato a contestare la decisione del

primo giudice e che il suo reclamo va dichiarato irricevibile.

5.

Le spese del giudizio

odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto

delle condizioni verosimilmente difficili in cui versa l'interessato, si

rinuncia nondimeno a prelevare oneri. Non si pone per altro problema di

ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.

6.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione all'avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).