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Decisione

11.2016.57

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale da parte del giudice del divorzio

10 novembre 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi abbiano diritto a condizioni logistiche sostanzialmente paritarie

(RtiD II-2009 pag. 644 n. 16c con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2015.115

del 20 febbraio 2017, consid. 8a). In concreto l'appellante non spiega perché

egli dovrebbe poter continuare ad abitare in un appartamento simile a quello

coniugale (posto al piano superiore), mentre la moglie dovrebbe accomodarsi di

due locali e mezzo. Né a un esame sommario la citata pigione di fr. 1190.–

mensili (spese accessorie comprese) appare eccessiva per una persona sola che

abiti a __________. Inadeguata appare se mai quella di fr. 600.– mensili prospettata

dall'appellante (cfr., per pigioni nel __________: I CCA, sentenza inc.

11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 10a: sentenza inc. 11.2015.21 del 14 giugno

2016, consid. 5). Sotto questo profilo la decisione impugnata resiste pertanto

alla critica.

5. Per

quel che concerne il reddito di AP 1, il Pretore si è dipartito dal guadagno da

lui conseguito nel 2015 di fr. 5495.05 mensili, ammesso dal convenuto (memoriale

conclusivo, pag. 4 a metà). L'appellante sostiene che nel 2016 il suo reddito

è risultato inferiore, poiché sono aumentate le deduzioni obbligatorie (“contributo

valida”) ed egli beneficia di una settimana di vacanza in più, mentre sono diminuite

le indennità per ore straordinarie e i turni festivi. L'assunto si fonda tuttavia

sui conteggi dei primi mesi del 2016, i quali non sono sufficientemente rappresentativi

per suffragare già a un esame di verosimiglianza un minor reddito, ove si

consideri che anche nel passato non sono mancati mesi in cui le indennità per

lavoro domenicale o per ore straordinarie erano equiparabili a quelle del 2016

(gennaio, febbraio, agosto, novembre del 2104 e novembre del 2015: doc. 6 e 7).

In condizioni del genere non resta che attenersi agli ultimi dati completi disponibili,

ossia a quelli del 2015. Fossero intervenuti mutamenti di rilievo, l'interessato

potrà sempre chiedere al Pretore di adattare l'assetto cautelate alle nuove

circostanze (art. 179 CC cui rinvia l'art. 276 cpv. 1 CPC). Per il resto non

consta che il Pretore abbia trascurato la deduzione “contributo valida”, né

l'appellante si confronta con l'argomentazione del primo giudice, stando al quale

la trattenuta di fr. 700.– mensili riconducibile alla voce “Cassa del personale

__________” rappresenta un “prelievo volontario che viene versato su un conto

intestato al marito, il quale può utilizzarlo per esempio quando deve far fronte

a delle spese per la casa, per l'auto ecc.”. Una volta ancora perciò la

sentenza impugnata sfugge a censura.

6. L'appellante

chiede altresì di rivalutare a fr. 4749.– mensili il proprio fabbisogno minimo aggiungendo

ai fr. 3076.– mensili calcolati dal Pretore un'indennità per “esigenze

accresciute di vitto” (fr. 104.05 mensili) e le rate per il rimborso di

debiti (fr. 900.– mensili), non senza aumentare i costi di manutenzione dell'automobile

(da fr. 22.90 a fr. 32.90 mensili), l'imposta di circolazione (da fr. 25.–

a fr. 75.30 mensili), gli oneri per la manutenzione della casa (da fr. 150.– a

fr. 353.05 mensili), il premio per l'assicurazione dello stabile (da fr. 74.95

a fr. 86.85 mensili) e le spese mediche non coperte dalla cassa malati (da fr.

8.75 a fr. 13.75 mensili). Le voci litigiose vanno esaminate singolarmente.

a) Relativamente

all'importo di fr. 104.05 mensili, corrispondente al supplemento sul minimo

esistenziale previsto dal diritto esecutivo per esigenze accresciute di vitto

nel caso di debitori impegnati in lavori

pesanti, a turni o di notte (FU 68/2009 pag. 6293 cifra II n. 4 lett. a),

la richiesta potrebbe fors'anche dirsi legittima (I CCA, sentenza inc. 11.2003.39

del 30 dicem­bre 2004, consid. 4d). Sta di fatto che davanti al Pretore il

convenuto non ha mai formulato una pretesa del genere, ma si è sempre riferito

all'importo di fr. 1200.– mensili indicato nella sua distinta delle spese (doc.

3: memoriale conclusivo del 31 maggio 2016, pag. 6 punto 2.5). Si tratta dunque

di una domanda nuova, non fondata su fatti nuovi e come tale inammissibile in appello

(art. 317 cpv. 2 CPC).

b) Riguardo

ai debiti, il Pretore non ha riconosciuto alcun rimborso perché “nessun

giustificativo attesta, anche solo con il grado della verosimiglianza, il loro

pagamento regolare”. L'appellante obietta che il pagamento è confermato da __________

C__________ e dalla documentazione bancaria agli atti. Se non che, secondo

Considerandi

dottrina e giurisprudenza il rimborso di debiti verso terzi può essere inserito

nel fabbisogno minimo di un coniuge – se le condizioni economiche delle parti

ciò permettono – solo nel caso in cui il debito sia stato contratto prima della

separazione per il mantenimento della famiglia oppure nel caso in cui i coniugi

rispondano del debito solidalmente, sempre

che il bilancio familiare permetta di coprire la spesa (I CCA, sentenza

inc. 11.2014.38 del 27 settembre 2016, consid. 12 b con riferimenti). Presupposti

siffatti non risultano adempiuti in concreto, men che meno a un giudizio di

verosimiglianza.

c) In merito all'imposta di

circolazione, il Pretore non ha disconosciuto che il conteggio prodotto dal

convenuto si riferiva a due automobili (una D__________ e una P__________). Ha

appurato però che AP 1 riconosceva di usare una P__________, sicché ha stimato

l'imposta annua in circa fr. 300.–. L'appellante sostiene ora che in realtà

egli possiede una P__________, di cilindrata superiore alla “__________” ed

equiparabile a quella della “__________”, sicché la decurtazione operata dal

primo giudice è arbitraria. Ma a prescindere dal fatto che nel Cantone Ticino l'imposta

di circolazione per automobili fino a 3500 kg di peso dipende non dalla cilindrata,

bensì dalla potenza, dal peso totale e dalle emissioni di CO2 (coefficiente bonus/malus:

art. 1 e 1a della legge sulle imposte e

tasse di circolazione dei veicoli a motore), l'appellante dimentica che

all'udienza del 18 aprile 2016 egli ha dichiarato di usare una P__________. Né

egli pretende che quel verbale sia erroneo. Nuova e non resa verosimile, la

pretesa si rivela così improponibile (art. 317 cpv. 2 CPC).

Quanto

alla manutenzione del mezzo, il Pretore non ha riconosciuto una fattura di fr.

120.

– del 3 marzo 2015 prodotta dal convenuto siccome ”relativa a una

P__________ che non è mai stata in dotazione del marito”. L'appellante

oppone che nella fattura l'indicazione del modello è errata, ma non il numero

di targa (TI __________). Sta di fatto che nel fabbisogno minimo di AP 1 il

Pretore ha inserito “spese auto” per fr. 285.10 mensili in luogo dei fr. 308.– mensili

esposti dal convenuto per tenere conto dei costi di manutenzione riconosciuti

separatamente. Ne segue che, si aumentassero i costi per la manutenzione del

veicolo di fr. 32.90 mensili, la posta “spese auto” andrebbe ridotta di conseguenza. Il tutto si

esaurirebbe perciò in una partita di giro.

d) Per

quel che attiene all'assicurazione dello stabile, il convenuto ha prodotto due

polizze distinte, senza spiegare tuttavia perché sarebbero ricollegabili entrambe

all'abitazione di __________ da lui occupata. Su questo punto l'appello si dimo­stra

finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv.

1.

CPC). In merito alle spese di manutenzione del fabbricato (doc. 3), il

Pretore le ha riconosciute solo in parte, trattandosi verosimilmente – a mente

sua – “di spese di carettere straordinario, concernenti i lavori di ristrutturazione

in corso”. L'appellante contesta ciò, invocando un confronto delle “date di emissione

delle fatture con quelle indicate da __________ C__________ e da lui nei loro

rispettivi interrogatori”. Non illustra

in ogni modo perché i costi legati alla misurazione ufficiale o al raggruppamento

dei terreni, alla sostituzione di apparecchi sanitari, alla “consegna benna” o

allo “smaltimento demolizione”, menzionati dal primo giudice, rientrerebbero

nell'ambito della manutenzione ordinaria. Per il resto non incombe a questa Camera,

in mancanza di riferimenti precisi da parte del convenuto, cercare nel

carteggio processuale gli eventuali esborsi ordinari che sorreggerebbero la

pretesa (nello stesso senso: sentenza del Tribunale federale 4A_195/2014 e

197/2014 del 27 novembre 2014 consid. 7.3.3, in: RSPC 2015 pag. 116).

e) Circa le spese mediche non coperte dalla cassa malati,

l'appellante chiede di riconoscergli, oltre ai fr. 105.10 ammessi dal Pretore,

fr. 60.– per una visita dal dott. __________. Non assume però che quella spesa

sia ricorrente e non solo puntuale, al punto da giustificarne l'inserimento nel

fabbisogno minimo (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c; più recentemente: I CCA,

sentenza inc. 11.2014.35 del 12 settembre 2016, consid. 6b con rinvii). Anche

al proposito quindi l'impugnazione del convenuto manca di consistenza.

7.

In

subordine l'appellante chiede di annullare il decreto cautelare impugnato e di

rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Non è dato di capire però

simile conclusione, l'appello essendo un rimedio giuridico riformatorio, non

cassatorio. Elementi particolari che connotino gli estremi dell'art. 318 cpv. 1

lett. c CPC non sono dati a divedere. Al proposito l'appello non merita dunque

ulteriore disamina.

8.

Le

spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, ha

diritto alla rifusione di un'adeguata indennità per ripetibili.

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il

decreto cautelare impugnato è confer­mato.

2. Le

spese processuali di fr. 800.– sono poste

a carico dell'appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

avv.;

avv..

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).

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Art. 179 cpv. 1 CC e 276 cpv. 1 CPC

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale da

parte del giudice del divorzio

Nessun regesto