11.2016.58
Divorzio: omologazione di una convenzione relativa alla previdenza professionale
29 dicembre 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.58
Lugano
29 dicembre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Balerna
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2016.18 (divorzio
su richiesta comune con accordo completo) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord promossa con istanza del 7 aprile 2016 da
AP
2
e
AP
1
(patrocinati dall'avv. RA 1),
giudicando
sull'appello del 1° luglio 2016 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza
emessa dal Pretore aggiunto il 2 giugno 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AP 2 (1960), cittadino
italiano, e AP 1 (1961), cittadina croata, si sono sposati a __________ il 15
dicembre 1983. Dal matrimonio è nata S__________, il 7 ottobre 1985. Il 29 luglio 1987 i coniugi hanno adottato
il regime della separazione dei beni. La moglie lavora per la __________ in un
supermercato a __________. Il marito svolge dal 2012 l'attività di artigiano indipendente.
Il 1° luglio 2015 AP 1 ha lasciato l'abitazione familiare di __________ per trasferirsi
in un appartamento a __________.
B. Il 7 aprile 2016 AP 2 e AP 1
hanno sottoposto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord un'istanza di
divorzio su richiesta comune con accordo completo, allegando una convenzione in
cui si prevedeva – tra l'altro – la rinuncia dei coniugi a qualsiasi contributo
alimentare e l'avvenuta liquidazione dei loro rapporti patrimoniali, oltre alla
seguente clausola:
8. Previdenza professionale
Il marito ha provveduto a prelevare l'avere LPP
maturato nel corso del 2012 per potersi costituire una ditta propria. I coniugi
chiedono pertanto che si prescinda dalla divisione dell'avere LPP maturato in
costanza di matrimonio.
C. Con ordinanza dell'8 aprile
2016 il Pretore aggiunto ha fissato alle parti un termine di 15 giorni per
produrre, tra l'altro, il certificato di assicurazione relativo alla previdenza
professionale della moglie e la documentazione completa inerente al prelevamento
anticipato della LPP da parte del marito. Ricevuti gli atti e accertata la loro
completezza, il 9 maggio 2016 il Pretore aggiunto ha citato i coniugi a
comparire personalmente all'udienza del 2 giugno successivo. In tale occasione entrambi
hanno ribadito la volontà di sciogliere il matrimonio e hanno confermato il
contenuto della convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta.
D. Statuendo con sentenza del
2 giugno 2016, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio e ha omologato la
convenzione firmata dai coniugi. Le spese
processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il 28 giugno 2016 AP
2 e AP 1 si sono rivolti al Pretore, chiedendogli di riconsiderare la sentenza
in merito alla divisione degli averi previdenziali. Quello stesso giorno il Pretore
aggiunto ha comunicato alle parti di non intravedere motivo per rivedere la decisione.
E. Contro la sentenza di
divorzio appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un appello
del 1° luglio 2016 per ottenere che la clausola n. 8 della convenzione sia modificata
del senso di suddividere a metà gli averi previdenziali o, subordinatamente, che
gli atti siano rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono
appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre
che, ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali, il valore
litigioso di queste ultime raggiungesse fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Qualora l'appello verta su un punto regolato da una convenzione
sugli effetti del divorzio omologata dal giudice, fa stato il valore
dell'oggetto contestato (I CCA, sentenza inc. 11.2014.85 del 10 giugno 2016,
consid. 1 con rinvio a: Fankhauser
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine ad art. 289 e Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 16 lett. c ad
art. 289). Nella fattispecie litigiosa è la rinuncia del marito alla
metà della prestazione d'uscita maturata dalla moglie durante il matrimonio. Tale
prestazione supera senz'altro il valore di fr. 10
000.
–, ove appena si consideri l'ammontare della prestazione d'uscita di
lei (fr. 141 259.15). Circa la
tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata alle parti
e alla loro patrocinatrice il 2 giugno 2016. Introdotto il 1° luglio 2016,
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Accertato
in sede di audizione che i coniugi avevano sottoscritto la convenzione sugli
effetti del divorzio dopo matura riflessione e per libera scelta e dopo avere constatato
la regolarità della documentazione prodotta, il Pretore aggiunto ha pronunciato
il divorzio e omologato l'accordo. Per gli appellanti la regolamentazione da
loro adottata in materia di averi previdenziali, seppure omologata dal giudice,
è inadeguata, poiché per finire il marito si trova senza alcuna cassa pensione,
avendo egli estinto la propria per avviare un'attività indipendente. A loro
avviso su questo punto la convenzione non è conforme alla legge, giacché una rinuncia
alla suddivisione a metà degli averi previdenziali è possibile solo se chi
rinuncia si vede garantire la previdenza in altro modo, ciò che nel caso
specifico il Pretore aggiunto non ha verificato. A parere degli appellanti il
primo giudice avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'art. 124 CC e prevedere un'adeguata
indennità sostitutiva. Chiedono perciò, in definitiva, di modificare la clausola
n. 8 della convenzione sugli effetti del divorzio nel senso di prevedere il
riparto a metà degli averi previdenziali accumulati in costanza di matrimonio.
3.
Conformemente
all'art. 279 cpv. 1 CPC il giudice, prima di omologare una convenzione sugli
effetti del divorzio, si assicura che i coniugi abbiano firmato l'accordo “di
loro libera volontà e dopo matura riflessione”, verificando inoltre che l'intesa
sia “chiara, completa e non manifestamente inadeguata”. Quanto all'adeguatezza,
egli accerta che la convenzione non si scosti in misura ragguardevole da quanto
risulterebbe equo in mancanza di accordo, dovendo egli tutelare la parte
economicamente più debole da atti di leggerezza,
di inesperienza o di condiscendenza (RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a
con rinvii). Comunque sia, egli rifiuta l'omologazione solo in caso di
sproporzione evidente e immediatamente riconoscibile rispetto alle previsioni della
legge (sentenza del Tribunale federale 5A_683/2014 del 18 marzo 2015 consid.
5.1
con riferimenti). Non incombe al giudice indagare su eventuali vizi occulti
del consenso o su questioni di mera adeguatezza (anziché di manifesta
inadeguatezza), tranne ove si applichi il principio inquisitorio “illimitato” (RtiD
II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2014.17
del 15 luglio 2016, consid. 3 con rinvii). Trattandosi della rinuncia
– totale o parziale – di un coniuge alla metà della prestazione d'uscita
maturata dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di
previdenza professionale, il giudice verifica d'ufficio, ad ogni buon
conto, che al rinunciante sia assicurata in altro modo una corrispondente
previdenza per la vecchiaia e l'invalidità (art. 123 cpv. 1 CC e 280 cpv. 3 CPC
nelle versioni in vigore fino al 31 dicembre 2016).
4.
In
concreto è pacifico che AP 2 non dispone più di averi previdenziali, avendo ritirato
in contanti l'8 giugno 2012 – con il presumibile consenso scritto della moglie
(art. 5 cpv. 2 LFLP: RS 831.42) – la sua prestazione d'uscita di fr. 85 759.– dal “secondo pilastro” per iniziare un'attività
lucrativa indipendente (art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP; doc. P, doc.
4, dal 4° al 7° foglio). Ciò costituisce un “altro motivo” che rende
impossibile la suddivisione delle prestazioni d'uscita nel senso dell'art. 122
CC e dà diritto a un'equa indennità secondo l'art. 124 cpv. 1 CC nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016 (DTF 129 V 254 consid. 2.2, 127 III 438 consid. 2b). Ora, in una lettera del 28 giugno
2016.
il Pretore aggiunto ha ricordato alla patrocinatrice delle parti di avere illustrato
ai coniugi in udienza il contenuto degli art. 122 a 124 CC, di avere
chiesto loro conferma circa il contenuto dell'accordo e di avere ricevuto risposta
affermativa, il marito sostenendo che con una somma di circa fr. 30 000.– “avrebbe potuto vivere bene in __________
o in un paese tropicaleˮ. In simili circostanze il Pretore aggiunto ha precisato
di avere nuovamente domandato a AP 2 se fosse sua intenzione rinunciare a
un'indennità “che sarebbe stata ancora da definire” e l'interessato aveva ribadito
“di non volere nulla”.
Le
interpellazioni testé accennate potevano senz'altro convincere il primo
giudice sul fatto che i coniugi avevano firmato la convenzione “di loro libera volontà e dopo matura riflessione” (art.
279.
cpv. 1 CPC). Su questo punto il rimprovero degli appellanti al
Pretore aggiunto è non solo ingeneroso, ma finanche fuori luogo. Resta il fatto
che in concreto tutto si ignora sui motivi per cui il marito ha rinunciato alla
divisione dell'avere previdenziale della moglie e, soprattutto, sul modo in cui
gli sarebbe garantita nonostante ciò una pensione. Una previdenza equivalente, dal
profilo quantitativo e qualitativo, è data solo in presenza di averi pensionistici
vincolati (2° pilastro sufficiente o 3° pilastro A), di assicurazioni sulla
vita, di proprietà immobiliari, di diritti d'abitazione a vita, di diritti di
usufrutto di durata illimitata, di contributi alimentari senza limiti di tempo,
eventualmente di libretti di risparmio o di cartevalori. La sostanza personale
non basta (Pichonnaz
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 14 e 17 segg. ad art. 123
vCC; Baumann/Lauterburg in:
FamKommentar, Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 16 segg. e 21 segg.
ad art. 123 vCC; Walser in: Basler
Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 5 segg. ad art. 123 vCC; Ferreira in: Bohnet/Guillod
[curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 9 ad art.
124). Ne discende che in difetto di qualsiasi elemento concreto e in mancanza
di indagini sulla possibilità per il marito di ricostituirsi una previdenza professionale
idonea, il primo giudice non poteva omologare la citata convenzione, non
essendo sufficiente la mera allusione dell'interessato a un ipotetico minor
tenore di vita in altri Paesi, senza per altro alcuna seria prospettiva di
trasferimento.
5.
Gli
appellanti chiedono di suddividere a metà la prestazione
d'uscita
maturata da AP 1 in costanza di matrimonio. Al riguardo fa stato l'art. 280 cpv.
1.
CPC nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016, secondo cui il giudice
omologa l'intesa se i coniugi si sono accordati sulla divisione e sulle relative
modalità d'esecuzione (lett. a), se essi producono un attestato degli istituti
di previdenza interessati che confermi l'attuabilità della regolamentazione adottata
e l'importo degli averi determinanti (lett. b) e se il giudice si convince che
la convenzione corrisponde alla legge (lett. c). Applicabile essenzialmente al
caso di ripartizione delle prestazioni d'uscita sulla base dell'art. 122 CC,
tale norma può entrare in linea di conto anche nel caso in cui si tratti di
attribuire un'indennità giusta l'art. 124 cpv. 1 CC nella versione in
vigore fino al 31 dicembre 2016 (Pichonnaz, op. cit., n. 4 art. 141 CC).
Nella
fattispecie gli appellanti postulano – come detto – il riparto a metà la prestazione
d'uscita maturata da AP 1 in costanza di matrimonio. Essi accennano altresì
all'art. 124 cpv. 1 CC nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016, ma non
è chiaro se, non potendo ottenere nulla dal marito, la moglie chieda un'indennità
adeguata in virtù di tale norma. Sia come sia, nel primo caso l'accordo difetta
delle modalità di esecuzione (importo da trasferire, numero di conto o di
polizza di libero passaggio su cui accreditare la somma: Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n.
10.
ad art. 280; Spycher in: Berner
Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 8 ad art. 280) e
della conferma della Cassa pensioni __________ circa l'attuabilità della divisione.
Nel secondo caso, si tratterebbe di fissare ex novo un indennizzo, senza
però che sia conosciuti tutti gli elementi che caratterizzano la situazione
economica delle due parti, a cominciare dalle rispettive esigenze previdenziali
(DTF 133 III 404 consid. 3.2). Così com'è proposta, l'intesa non può dunque essere
omologata. Ai fini del giudizio occorre procedere ad accertamenti essenziali.
6.
Nelle
condizioni descritte questa Camera potrebbe indagare di propria
iniziativa, in forza del principio inquisitorio illimitato che vige in materia
di previdenza professionale. Sta di fatto che in concreto non si tratta di esperire
l'una o l'altra prova a completazione dell'istruttoria, ma di assumere la documentazione
necessaria, modificare la convenzione, interpellare i coniugi e controllare che
la nuova regolamentazione pattuita sia conforme alla legge. Come non compete alla
Camera civile di appello supplire alla più totale carenza probatoria e istruire
essa medesima una causa per la prima volta, sostituendosi al giudice naturale
(cfr. anche Rep. 1997 pag. 120 consid. 8; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2008.132
del 28 agosto 2012, consid. 8), non spetta
alla medesima rimediare a mancanze essenziali nella fase di omologazione di una
convenzione sugli effetti del divorzio. Fosse vero il contrario, in
tutte le procedure di divorzio su richiesta comune con accordo completo la
convenzione potrebbe essere controllata sommariamente in primo grado, lasciando
all'autorità di ricorso il compito di emendarla e di cerziorarsi che la stessa rispetti
la legge. Ciò non sarebbe ragionevolmente ammissibile.
Riguardo
all'indennità adeguata dell'art. 124 cpv. 1 CC, questa Camera dovrebbe esaminare
anzitutto se ne siano date le premesse e, in seguito, definirne l'ammontare. Al
proposito non basta ripartire a metà il capitale che avrebbe costituito la
prestazione d'uscita se non fosse intervenuto l'evento previdenziale (prima
tappa del ragionamento). Si deve tenere conto anche della concreta situazione
economica in cui vengono a trovarsi le parti, segnatamente dopo la liquidazione
del regime dei beni, e delle loro condizioni finanziarie dopo il divorzio (seconda
tappa del ragionamento: cfr. DTF 133 III 404 consid. 3.2; I CCA, sentenza
inc. 11.201.43 del 17 agosto 2016, consid. 8a con riferimenti). Questa
Camera dovrebbe pertanto istruire e decidere la questione alla stregua di un
giudice naturale, ciò che sottrarrebbe alle parti la garanzia del doppio grado
di giurisdizione. Ne discende che per quanto riguarda la questione della previdenza
professionale la sentenza impugnata dev'essere annullata e gli atti ritornati
al primo giudice affinché esegua i necessari accertamenti e statuisca di nuovo (art. 318
cpv. 1 lett. c n. 2 CPC), come chiedono del resto gli appellanti in via
subordinata.
7.
Le
spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC). Gli appellanti ottengono causa vinta (almeno in subordine), ma
non si deve trascurare che la procedura di ricorso si riconduce al loro atteggiamento
contraddittorio davanti al Pretore aggiunto. Assistiti da una legale, prima essi
hanno elaborato una convenzione, l'hanno sottoposta al Pretore aggiunto,
l'hanno più volte confermata, poi sono tornati sul loro stesso operato e hanno
censurato l'omologazione
dell'accordo.
Comportandosi in tal modo, essi hanno provocato costi parzialmente inutili
(art. 108 CPC). Si giustifica perciò che sopportino solidalmente la
metà delle spese processuali (identiche a quelle di primo grado: art. 13 LTG).
Non si attribuiscono ripetibili, non essendovi una parte soccombente
che possa essere condannata a rifonderne (lo Stato può essere tenuto se mai ad
assumere spese processuali, non a versare ripetibili: art. 107 cpv. 2 CPC). L'attuale giudizio non incide invece sugli oneri di primo grado,
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno con compensazione delle
ripetibili, come le parti medesime hanno pattuito (convenzione, clausola n.
10).
8.
Circa i rimedi giuridici
esperibili contro il presente giudizio sul piano
federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è
parzialmente accolto, nel senso che il
dispositivo n. 2 della decisione impugnata è annullato per quanto riguarda l'omologazione
della clausola n. 8 della convenzione sottoscritta dai coniugi il 6 aprile 2016
e gli atti sono ritornati al Pretore aggiunto per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.
2. Le
spese processuali ridotte, di fr. 500.– complessivi, sono poste a carico degli
appellanti in solido.
3. Notificazione all'avv..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).