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Decisione

11.2016.59

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per la moglie

24 gennaio 2018Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1

lett. d LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il

dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è riformato come segue:

AP 1 è condannato a versare a AO

1 dal 1° gennaio 2016, in via anticipata, un contributo alimentare di fr.

4340.– mensili.

Per il resto l'appello è

respinto e la sentenza impugnata rimane invariata.

2. La

richiesta di provvigione ad litem presentata da AO 1 è respinta.

3. Le

spese processuali di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due quinti a carico dell'appellante medesimo e

per il rimanente a carico della controparte, che rifonderà all'appellante fr.

500.– per ripetibili ridotte.

4. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).