11.2016.6
Modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari
20 maggio 2016Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.6
Lugano
20 maggio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2014.395 (modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti
cautelari) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 13 ottobre 2014
da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 per sé e in rappresentanza dei figli
AP 2 (1998) e AP 3 (2001), (Perù)
(patrocinati dall'avv. PA
1),
giudicando sull'appello
del 1° febbraio 2016 presentato da AP 1, per sé e in rappresentanza dei figli,
contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 19 gennaio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1965) e AP 1 (1970) si sono
sposati a __________ il 24 agosto 1991. Dal matrimonio sono nati AP 2, il 6
maggio 1998, e AP 3, il 16 giugno 2001. Con sentenza del 25 novembre 2013 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha pronunciato il divorzio, ha
affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e ha
obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 4360.–
mensili indicizzati fino al 30 giugno 2017, uno per la figlia AP 2 di fr.
1884.15 mensili indicizzati fino alla maggiore età (assegni familiari compresi)
e uno per il figlio AP 3 di fr. 1767.50 mensili indicizzati fino al 31 maggio 2016, rispettivamente di fr. 2061.65
mensili indicizzati fino al 30 giugno 2017 e di fr. 2226.65 mensili
indicizzati fino alla maggiore età (assegni
familiari compresi). Tale sentenza è passata in giudicato (inc. OA.2006.376).
B. Il 22 settembre 2014 AP 1 si
è rivolta al Pretore, lamentando il mancato pagamento dei contributi alimentari
del settembre 2014 e chiedendogli di ordinare alla __________ di __________ di
trattenere dallo stipendio dell'ex marito l'importo di fr. 8011.65 mensili, facendolo
riversare su un conto bancario a lei intestato. Il Pretore ha assegnato al
convenuto un termine fino al 25 settembre 2014 per documentare l'avvenuto
pagamento dei contributi alimentari, avvertendolo che in caso contrario avrebbe
dato seguito all'istanza (inc. SO.2014.3993). AO 1 ha comunicato al Pretore il
25 settembre 2014 che non avrebbe ottemperato perché nel corso dell'estate l'ex
moglie aveva lasciato la Svizzera a sua insaputa e si era trasferita con i
figli in Perù, suo paese d'origine. Con decisione del 1° ottobre 2014 il
Pretore ha così accolto l'istanza e ordinato alla __________ la trattenuta di
stipendio (inc. CA.2014.363).
C. Il 13 ottobre 2014 AO 1 ha adito il Pretore, postulando la modifica
della sentenza di divorzio nel senso di sopprimere il contributo alimentare per
l'ex moglie (subordinatamente diminuirlo a fr. 1919.– mensili dal 1°
luglio 2014) e di ridurre dal 1° luglio 2014
quello per AP 2 a fr. 829.– mensili, assegni familiari compresi, come pure
quello per AP 3 a fr. 777.70 mensili fino al 31 maggio 2016, a fr. 907.10
mensili fino al 30 giugno 2017 e a fr. 979.70 mensili fino alla maggiore età, assegni
familiari compresi (inc. DM.2014.271). In via cautelare egli ha sollecitato la
riduzione immediata del contributo alimentare per l'ex moglie a fr. 1919.–
mensili, di quello per AP 2 a fr. 829.– mensili e di quello per AP 3 a fr. 777.70
mensili, instando altresì il 10 novembre 2014 per la l'adeguamento cautelare della
trattenuta di stipendio a fr. 3525.70 mensili complessivi. Con decreti
cautelari del 18 novembre 2014, emessi senza contraddittorio, il Pretore ha ridotto
il contributo alimentare per AP 2 a fr. 1634.15 mensili e quello per AP 3 a fr. 1567.50
mensili (inc. CA.2014.444), adeguando a fr. 7561.65 mensili complessivi la
trattenuta di stipendio (inc. CA.2014.363).
D. Il Pretore ha ascoltato i
figli il 29 gennaio 2015 e al contraddittorio cautelare del 23 marzo 2015 AP 1
ha proposto di respingere le istanze cautelari. In memoriali di replica e duplica
le parti hanno poi ribadito il 7 e 25 aprile 2015 le loro posizioni, procedendo
il 18 maggio 2015 alla discussione finale. Statuendo con decreto cautelare del
19 gennaio 2016, il Pretore ha ridotto dal 1° ottobre 2014 il contributo
alimentare per l'ex moglie a fr. 2990.– mensili, quello per AP 2 a fr.
1629.75 mensili e quello per AP 3 a fr. 1455.– mensili fino al 31 maggio 2016,
a fr. 1680.90 mensili fino al 30 giugno 2017 e a fr. 1752.35 mensili dal 1°
luglio 2017. Contestualmente egli ha ordinato alla __________ di ridurre la trattenuta
di stipendio a fr. 6074.75 mensili. Le spese processuali di fr. 1700.– sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
E. Contro il decreto cautelare
appena citato AP 1 è insorta a questa Camera, per sé e in rappresentanza dei
figli, con un appello del 1° febbraio 2016 in cui postula la riforma della
decisione impugnata nel senso di respingere l'istanza cautelare e di assegnarle
fr. 2500.– per ripetibili di primo grado. Nelle sue osservazioni del 22
febbraio 2016 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
in diritto: 1. I provvedimenti cautelari sono
decisioni emanate con la procedura sommaria (art. 261 segg. CPC) impugnabili
mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) entro 10 giorni dalla loro
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che – nel caso di controversie
patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto
è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata dei contributi alimentari
in discussione. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto
cautelare è stato notificato al legale di AP 1 e dei figli il 20 gennaio 2016.
Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 30 gennaio 2016, ma si è
protratto a lunedì 1° febbraio 2016 in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC.
Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello è dunque ricevibile.
2. Nel decreto cautelare
impugnato il Pretore ha accertato anzitutto la propria competenza per
territorio e l'applicabilità del diritto svizzero. Ciò premesso, egli ha
rilevato la necessità di raffrontare ai fini del giudizio le condizioni economiche
in cui si trovavano le parti al momento del divorzio e quello al momento in cui
è stata introdotta l'azione di modifica. Per quel che riguarda AP 1, egli ha
stabilito così che dopo il trasferimento in Perù il fabbisogno minimo di lei si
era contratto da fr. 5908.55 mensili a fr. 4539.45 mensili, mentre rimaneva
invariato il reddito ipotetico di fr. 1550.– mensili prospettato nella sentenza
di divorzio, ciò che riduceva le necessità di lei a fr. 2990.– mensili. Quanto
al contributo alimentare per i figli, il Pretore lo ricalcolato nel caso di AP
2 in fr. 1629.75 mensili e nel caso di AP 3 in fr. 1455.– mensili fino al 31
maggio 2016, in fr. 1680.90 mensili fino al 30 giugno 2017 e in fr. 1752.35
mensili dal 1° luglio 2017 in poi. Di conseguenza egli ha adeguato in fr. 6074.75
mensili complessivi la trattenuta di stipendio a carico di AO 1 dal gennaio del
2016 in poi.
3. Gli appellanti sostengono
che nell'ambito di una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio il
giudice può ridurre già in via cautelare l'entità di contributi alimentari solo
a titolo eccezionale e con grande cautela, qualora la situazione economica appaia
chiara già a un esame sommario e non permetta di pretendere che l'obbligato
continui a versare i contributi originari nemmeno per la durata del processo. Se
non che – essi proseguono – in concreto la situazione non è affatto chiara, poiché
essi risiedono a __________ nel quartiere di __________, sede di banche e di ambasciate,
ciò che non ha ridotto il loro fabbisogno. Inoltre né una diminuzione del
reddito né un aumento del fabbisogno permette di concludere già a prima vista che
l'attore non possa continuare corrispondere i contributi originari in pendenza
di causa. Per tacere del fatto che, essi soggiungono, l'istante non ha addotto
alcuna modifica della propria situazione. In subordine gli appellanti si dolgono
che il Pretore non abbia riconosciuto nel fabbisogno di AP 1 il leasing per
l'automobile e altre voci di spesa solo perché essa potrebbe attingere a
sostanza propria. Intanto – essi adducono – nulla rende verisimile che tale
sostanza sussista. Inoltre l'obbligo di consumare sostanza è arbitrario, poiché
vale nel caso specifico per una sola parte. E ad ogni buon conto – essi epilogano
– per calcolare il contributo alimentare in favore di AP 1 il Pretore avrebbe
dovuto suddividere l'eventuale eccedenza nel bilancio familiare, come aveva
fatto nella sentenza di divorzio.
4. I tribunali svizzeri sono
competenti per le azioni “di completamento o modificazione di decisioni in
materia di divorzio o separazione se hanno pronunciato essi stessi tali
decisioni o se la loro competenza discende dagli articoli 59 e 60”, fatta salva
l'applicazione dell'art. 85 (art. 64 cpv. 1 LDIP). Tra la Svizzera e il Perù
non vigono trattati che prevedano un'altra disciplina. Quanto all'art. 85 LDIP, esso rinvia alla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di
misure di protezione dei minori (RS 0.211.231.011). Tale convenzione non si
applica tuttavia – contrariamente a quel che figura nel decreto impugnato (pag.
5 in basso) – ove siano in discussione soltanto contributi alimentari (Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL,
Basilea 2011, n. 31 ad art. 64; Jametti
Greiner in: Schwenzer, FamKommentar, Scheidung,
vol. II, 2ª edizione, appendice LDIP, pag. 651
n. 118). La competenza del Pretore a statuire in via
cautelare come giudice del merito (art. 10 lett. a LDIP) derivava perciò, nella
fattispecie, direttamente dall'art. 64 cpv. 1 LDIP, indipendentemente dal fatto
che il Perù non abbia firmato la citata Convenzione dell'Aia.
5. I contributi di
mantenimento a favore di un ex coniuge fissati in una sentenza di divorzio
passata in giudicato possono essere ridotti, soppressi o temporaneamente
sospesi “se la situazione muta in maniera rilevante e durevole” (art. 129 cpv.
1 CC). Quanto ai contributi di mantenimento per figli minorenni, il giudice li
modifica o li toglie su istanza di un genitore o del figlio ove “le circostanze
siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 134 cpv. 2).
La modifica o la soppressione di un contributo alimentare presuppone,
concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia
cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il
contributo è stato fissato (casistica ed esempi: Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 68 segg. ad
art. 286 CC con richiami; Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar
Scheidung, vol. I, 2ª edizione,
n. 5 ad art. 286 CC con rinvii). La procedura di modifica non ha lo
scopo infatti di correggere la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove
circostanze. Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in
cui si trovavano le parti al momento in cui il contributo è stato fissato (o è
stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere poi in che
misura ciò giustifichi una riduzione o una soppressione del contributo non è
solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD II-2015 pag. 790 n. 7c consid.
6 con rinvii).
6. Come ricordano gli
appellanti, in una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio il giudice
può modificare o sopprimere già in via cautelare i contributi di mantenimento
previsti nella sentenza in questione solo a titolo eccezionale e con grande
cautela, ove la situazione economica appaia chiaramente mutata già a un
sommario esame e non permetta di pretendere che l'obbligato continui a versare i
contributi litigiosi neppure per la durata del processo. Nel dubbio, i
contributi precedenti vanno mantenuti (RtiD II-2015 pag. 791 consid. 7 con rimandi).
Non solo perché essi figurano in una sentenza esecutiva, passata in giudicato,
ma anche perché la sentenza che sarà pronunciata in esito all'azione di
modifica retroagirà – salvo ove ciò dovesse risultare iniquo (DTF 117 II 369
consid. 4c) – fin dall'introduzione del processo, sicché il debitore potrà
compensare eventuali contributi alimentari pagati in esubero pendente causa con
quanto dovrà versare in seguito. Il che non è possibile invece trattandosi di
una sentenza di divorzio, la quale esplica effetti solo per il futuro (sentenza
del Tribunale federale 5A_902/2012 del 23 ottobre 2013, consid. 1.3 con riferimento
a DTF 118 II 228).
7. La giurisprudenza ha avuto
modo di precisare, inoltre, che una riduzione o una soppressione cautelare di
contributi di mantenimento in una causa tendente alla modifica di una sentenza
di divorzio è ammissibile solo ove si dia urgenza e sussistano circostanze particolari.
Tale è il caso, ad esempio, qualora non si possa esigere che il debitore attenda
la decisione di merito per vedere sopprimere o ridurre i contributi alimentari
stabiliti nella sentenza di divorzio (urgenza), e ciò per il sensibile deterioramento
intervenuto nella sua situazione economica (circostanza particolare), ponderati
anche gli interessi del creditore (sentenza del Tribunale federale 5A_732/2012
del 4 dicembre 2012, consid. 3.2, sempre con riferimento a DTF 118 II 229). A
ragione i convenuti fanno valere pertanto che in concreto il Pretore avrebbe
dovuto attenersi ai criteri testé riassunti e non emettere un decreto cautelare
in cui anticipa la decisione di merito. Raffrontando le condizioni economiche delle
parti al momento del divorzio e al momento in cui è stata introdotta l'azione
di modifica per ricalcolare i contributi alimentari in favore dell'ex moglie e dei
figli, egli ha precorso il giudizio finale. Al riguardo le doglianze degli
appellanti sono provviste di buon diritto.
8. Nella fattispecie è
pacifico che la situazione dell'ex moglie e dei figli appare radicalmente mutata
già a un sommario esame rispetto al momento del divorzio (novembre del 2013), nell'estate
del 2014 AP 1 essendosi durevolmente trasferita a __________ insieme con AP 2 e
AP 3. La questione è di sapere se urgenza e circostanze particolari giustifichino
una riduzione già in via cautelare dei contributi di mantenimento loro
destinati nella sentenza di divorzio. Ora, la situazione economica dell'attore
non risulta peggiorata. Sotto questo profilo egli può dunque continuare ad
assolvere, pendente causa, gli obblighi di mantenimento che gli derivano dalla sentenza
medesima. Se non che, una modifica cautelare – limitata – dei contributi
alimentari si legittima sin d'ora alla luce di due circostanze particolari ed evidenti,
che non possono trascurarsi già a prima vista.
a) La
prima circostanza consiste nel fatto che al momento del divorzio il contributo
alimentare per AP 1 era stato definito in base al minimo esistenziale svizzero
del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1350.– mensili: decreto
impugnato, pag. 7 a metà). Sebbene abiti in Perù, essa non può pretendere di far
capo ora al minimo esistenziale svizzero per sostenere un tenore di vita più
alto di quello che le era stato riconosciuto al momento del divorzio. Poco
giova così che a __________ essa abbia scelto di risiedere in un quartiere
lussuoso (__________) di banche e ambasciate. Pertinentemente il Pretore ha
ridotto l'importo forfettario di fr. 1350.– mensili previsto dal diritto
esecutivo svizzero al 43.3% (fr. 584.55 mensili) sulla scorta di dati statistici
figuranti in Prezzi e salari della __________, edizione 2012 (decreto impugnato,
pag. 7 in basso). Si tratta di una decisione prudenziale, giacché l'equivalente
del minimo esistenziale svizzero traslato su scala nazionale peruviana (e non
solo sul livello dei prezzi e dei salari rilevati nella capitale) sarebbe verosimilmente
inferiore. D'altro lato non avrebbe senso obbligare AO 1 a versare una determinata
cifra sapendo già oggi che questa andrà parzialmente rimborsata dalla destinataria.
Senza intervenire sulle altre voci di spesa considerate a suo tempo dal giudice
del divorzio (al cui proposito non può anticiparsi un giudizio di merito in sede
cautelare), il fabbisogno di AP 1 risulta così di fr. 3595.– mensili
(rispetto ai fr. 4360.– mensili fissati nella sentenza di divorzio).
b) La
seconda circostanza che non può essere ignorata nel caso specifico riguarda il
contributo alimentare per i figli. Non tanto – diversamente da quanto vale per AP
1 – in ragione della residenza all'estero, il cui minor costo potrebbe compensarsi
per AP 2 e AP 3 con il ragguardevole ammontare della retta scolastica in Perù (e
prudenzialmente non va quindi modificato in via cautelare), quanto per la
riscossione degli assegni familiari, cui AO 1 non ha più diritto proprio per l'intervenuto
trasferimento dei figli all'estero (art. 7 cpv. 1 OAFam, RS 836.21). Tra la
Svizzera e il Perù non consta, del resto, alcun accordo in materia (‹https://www.eda.admin.ch›).
Certo, il fatto che un debitore alimentare non riceva più assegni familiari
ancora non significa che il fabbisogno in denaro dei figli diminuisca automaticamente.
In concreto il patrocinatore dei figli ha dichiarato testualmente però,
all'udienza del 23 marzo 2015 davanti al Pretore: “Si ritiene evasa la
questione della trattenuta di stipendio, compreso l'adattamento delle cifre al
fatto che il signor AO 1 non percepisce più gli assegni familiari a favore dei
figli” (verbale nell'inc. CA.2014.495). Nelle condizioni descritte non v'è
ragione per disconoscere tale acquiescenza.
9. Se ne conclude che
l'appello merita accoglimento nella misura
in cui il contributo provvisionale per l'ex moglie va fissato in
fr.
3595.– mensili (rispetto ai fr. 2990.– mensili decretati dal Pretore) e quello
per i figli nella differenza tra quanto aveva deciso
il giudice del divorzio (sopra, lett.
A) e l'ammontare degli assegni familiari (art. 3 cpv. 1 LAFam, RS 836.2). Sta
di fatto che la decisione odierna dispiega effetti solo per il futuro e solo a
titolo provvisionale, giacché la sentenza di merito retroagirà – salvo ove ciò
dovesse risultare iniquo – fin dall'introduzione del processo e sostituirà
dunque l'intero assetto cautelare (sopra, consid. 5). Statuire sul contributo
provvisionale per AP 2, divenuta maggiorenne il 6 maggio 2016, è dunque una
questione sen-za interesse pratico né attuale. Quanto al contributo
provvisionale per AP 3, esso ammonta a fr. 1860.– mensili dal 1° giugno del
2016 fino al 30 giugno 2017 (fr. 2061.65 ./. fr. 200.– [art. 3 cpv. 1
lett. a LAFam]) e a fr. 1975.– mensili fino alla maggiore età, il 16
giugno 2019 (fr. 2226.65 ./. fr. 250.– [art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam]). La
trattenuta di stipendio a carico dell'attore va adeguata in definitiva a fr. 5455.–
mensili dal giugno del 2016 al giugno del 2017 (fr. 3595.– + fr. 1860.–) e a
fr. 1975.– mensili dal luglio del 2017 in poi.
10. Le spese dell'attuale
giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). In appello i
convenuti ottengono causa vinta per circa tre settimi, ma escono sconfitti per il
resto. Davanti al Pretore di contro essi risultano vittoriosi per circa tre
quinti, dato l'esito della presente decisione, giacché in prima sede l'attore sollecitava
la riduzione immediata del contributo alimentare per l'ex moglie a fr. 1919.–
mensili, di quello per AP 2 a fr. 829.– mensili e di quello per AP 3 a fr. 777.70
mensili, mentre AP 1 rivendicava per sé e i figli il mantenimento della trattenuta
di stipendio ordinata inaudita parte. Ora, nelle cause del diritto di famiglia
il giudice non è tenuto a suddividere le spese giudiziarie in base a
proporzioni strettamente aritmetiche (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).
Dandosi reciproca soccombenza, può emanare un giudizio d'equità. Nella
fattispecie si giustifica pertanto, nel complesso, di ripartire l'insieme degli
oneri processuali in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. Il
dispositivo del primo giudice sulle spese giudiziarie può pertanto rimanere
invariato.
11. Quanto ai rimedi esperibili
contro l'odierno giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge agevolmente la
soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari litigiosi in appello.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1, 2, 3 e 4 del decreto cautelare
impugnato sono così riformati:
1. L'istanza cautelare è parzialmente
accolta, nel senso che:
a) AO 1 è condannato
a versare a AP 1 in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, un contributo
alimentare di fr. 3595.– mensili indicizzati.
b) AO 1 è condannato
a versare per il figlio AP 3, entro il 5 di ogni mese, i seguenti
contributi mensili indicizzati:
fr. 1860.– dal 1° giugno 2016 al 30 giugno 2017;
fr. 1975.– dal 1° luglio 2017.
c) La __________,
__________, è invitata a trattenere con effetto immediato dallo stipendio di AO
1 la somma di fr. 5455.– mensili dal giugno del 2016 (compreso) fino al giugno del
2017 (compreso) e di fr. 1975.– mensili dopo di allora, riversandola sul conto IBAN
__________ intestato a AP 1 presso la Banca __________. Nel caso in cui i
citati importi fossero versati al dipendente, ciò non avrà effetto liberatorio
per il datore di lavoro.
Per il resto l'appello è respinto
e il decreto cautelare impugnato è confermato.
II. Le spese di appello, di fr. 1700.–
complessivi, da anticipare dagli appellanti, sono poste per metà a carico di
questi ultimi e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le ripetibili.
III. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv.;
–.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).