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Decisione

11.2016.60

Divorzio: contributo di mantenimento per la moglie senza attività lucrativa

18 luglio 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2014.21 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud

promossa con petizione del 9 settembre

2014 da

AO 1

(patrocinato

dall'avv. PA 2)

contro

AP 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello

del 6 luglio 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 3

giugno 2016 (inc. 11.2016.60) e sulla contestuale richiesta di gratuito

patrocinio (inc. 11.2016.61);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 3 giugno 2016

il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio tra AO

1 (1952) e AP 1 (1962). Il marito è stato condannato a versare alla moglie un

contributo alimentare di fr. 1110.– mensili indicizzati fino al di lui pensionamento.

Le spese processuali di fr. 2400.– sono state poste per un quarto a carico

dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere a AO 1

un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili.

B. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 6 luglio 2016 nel

quale chiede che, conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, il contributo

alimentare in suo favore sia portato a fr. 2010.– mensili fino al pensionamento

di lei. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze in materia di

divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali

– il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove

appena si consideri che nel memoriale conclusivo del 12 maggio 2016 la

convenuta postulava dinanzi al Pretore un contributo alimentare di fr. 2010.–

mensili fino al pensionamento di lei (apparentemente nell'agosto del 2026), mentre

nel proprio allegato dell'11 maggio 2016 l'attore offriva un contributo

alimentare di fr. 1085.– mensili fino al pensionamento di lui (aprile del

2017). Quanto alla proponibilità dell'appello, la sentenza impugnata è stata

notificata alla convenuta il 6 giugno 2016. Introdotto il 6 luglio 2016, ulti­mo

giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

2.

Nella decisione impugnata

il Pretore ha accertato che la convenuta percepisce una rendita AI di fr. 594.–

mensili e che con la sua capacità lucrativa residua (30%) può guadagnare fr. 900.–

mensili “in campi che non richiedano particolare formazione”, onde un reddito

potenziale di fr. 1494.– mensili. Ciò appare tanto più verosimile – ha

continuato il primo giudice – se si pensa che nel frattempo AP 1 ha conseguito

un diploma di estetista e che al momento della separazione, nel gennaio del

2007, essa non aveva ancora compiuto 45 anni. Per il resto – ha soggiunto il

Pretore – la convenuta si destreggia a sufficienza con la lingua italiana, almeno

per “professioni umili e semplici”, mentre il fatto di essersi occupata tempo

addietro del figlio L__________ (trasferitosi dal padre nel dicembre del 2012)

non le impediva di intraprendere un'attività lucrativa a tempo parziale. E siccome

essa ha un fabbisogno minimo di fr. 2603.40 mensili, con un reddito di fr.

1494.

– mensili le rimane un disavanzo di fr. 1109.40. Per tali ragioni il

Pretore ha condannato AO 1 a versare alla convenuta, fino al pensionamento di

lui (aprile del 2017), un contributo alimentare di fr. 1110.– mensili indicizzati.

3.

L'appellante ricorda di non

avere esercitato alcuna attività lucrativa durante la vita in comune e di

essersi dovuta occupare fino al dicembre 2012 di L__________, al beneficio di

un assegno di grande invalido, ciò che le ha precluso la ricerca di un impiego.

Cura del figlio che – essa fa valere – era retribuita dall'Assicurazione

Invalidità con un assegno “di poco più di fr. 1000.– mensili”, sicché da lei

non si poteva pretendere altro. La convenuta lamenta inoltre le remore del

marito nel versamento del contributo alimentare, che la obbligano a procedure

esecutive, e rimprovera a AO 1 di non avere mai chiarito a chi appartengano le

azioni della società anonima cui era intestata l'abitazione coniugale. Essa si

duole altresì di non poter intrattenere adeguate relazioni personali con il

figlio (divenuto maggiorenne il 7 agosto 2015) dacché questi si trova con l'attore.

Quanto alla propria capacità lucrativa, l'appellante contesta di poter esercitare

una professione a quasi 54 anni di età e fa notare di essere a carico ormai della

pubblica assistenza. Essa rivendica perciò da AO 1 “un contributo alimentare

pieno, dedotto l'importo percepito dall'AI, come richiesto nelle conclusioni

del 12 maggio 2016”.

4.

Un appello dev'essere

“scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che incombe

all'appellante spiegare perché la sentenza impugnata sia erronea

nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto (DTF 138 III 375

consid. 4.3.1). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non

sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte

in prima sede. Spetta all'appellante illustrare perché il primo giudice sarebbe

caduto in errore e confrontarsi a tal fine con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio (sentenza del

Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015

pag. 52). Solo a tali condizioni la giurisdizio­ne di appello può entrare nel

merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il

processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla

critica.

5.

Nel caso in esame si

cercherebbe invano di comprendere perché il Pretore sarebbe caduto in errore

nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto. Con la motivazione

della sentenza impugnata AP 1 semplicemente non si confronta. L'unico argo­mento

da lei addotto per contestare la capacità lucrativa del 30% imputatale dal

Pretore “in campi che non richiedano particolare formazione” consiste

nell'affermare che sarebbe “impensabile e in ogni modo inesigibile” inserirsi

nel mondo del lavoro a quasi 54 anni di età. Sulla giurispru­denza secondo cui

si può esigere per principio da un genitore affidatario che intraprenda un'attività

lucrativa a tempo parziale allorché il figlio a lui affidato abbia compiuto 10

anni (DTF 137 III 109 a metà con richiami), ciò che in concreto è avvenuto

nell'agosto del 2007, l'appellante non prende nemmeno posizione. Fa valere di

avere quasi 54 anni, ma non nega che al momento della separazione essa non

aveva ancora compiuto 45 anni, di modo che incombeva a lei dimostrare di non

poter esercitare una professione e non al marito provare il contrario (DTF 137

III 108 in fondo con rinvii).

Certo, la convenuta sostiene di

essersi dovuta dedicare al figlio, grande invalido, finché il ragazzo era

affidato alle sue cure (dicembre del 2012), ma non rende verosimile che ciò le

impedisse di trovare un'attività al 30% in settori che non richiedessero particolare

formazione. Tanto meno essa mette in dubbio di avere conseguito dopo la

separazione – come rileva il Pretore – un diploma di estetista. Nelle

circostanze descritte non è dato quindi a divedere perché la decisione del

Pretore sarebbe erronea nel­l'accertamento dei fatti o nell'applicazione del

diritto. Quanto alle altre allegazioni contenute nel memoriale, esse si

esauriscono in rimostranze disparate che non hanno alcun nesso con la capacità

lucrativa dell'interessata. Ne segue che, non sufficientemente motivato,

l'appello sfugge a ulteriore disamina e va dichiarato inammissibile.

6.

Le spese del giudizio

odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece questione di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO

1.

per osservazioni. Riguardo alla richiesta di gratuito patrocinio contestuale

all'appello, il beneficio non può essere conferito già per il fatto che sin

dall'inizio il ricorso non denotava alcuna possibilità di buon esito (art. 117

lett. b CPC), tanto da non essere stato comunicato – come detto – alla controparte.

Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa la convenuta

si tiene conto, in ogni modo, riducendo sensibilmente gli oneri processuali.

7.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF,

l'appellante chiedendo il contributo alimentare di fr. 2010.– mensili fino al

proprio pensionamento. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio

– di natura incidentale – segue quella

del­l'azione principale

(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 500.–

sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).