11.2016.60
Divorzio: contributo di mantenimento per la moglie senza attività lucrativa
18 luglio 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2016.60
11.2016.61
Lugano,
18 luglio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2014.21 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con petizione del 9 settembre
2014 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 6 luglio 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 3
giugno 2016 (inc. 11.2016.60) e sulla contestuale richiesta di gratuito
patrocinio (inc. 11.2016.61);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 3 giugno 2016
il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio tra AO
1 (1952) e AP 1 (1962). Il marito è stato condannato a versare alla moglie un
contributo alimentare di fr. 1110.– mensili indicizzati fino al di lui pensionamento.
Le spese processuali di fr. 2400.– sono state poste per un quarto a carico
dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere a AO 1
un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili.
B. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 6 luglio 2016 nel
quale chiede che, conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, il contributo
alimentare in suo favore sia portato a fr. 2010.– mensili fino al pensionamento
di lei. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze in materia di
divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali
– il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove
appena si consideri che nel memoriale conclusivo del 12 maggio 2016 la
convenuta postulava dinanzi al Pretore un contributo alimentare di fr. 2010.–
mensili fino al pensionamento di lei (apparentemente nell'agosto del 2026), mentre
nel proprio allegato dell'11 maggio 2016 l'attore offriva un contributo
alimentare di fr. 1085.– mensili fino al pensionamento di lui (aprile del
2017). Quanto alla proponibilità dell'appello, la sentenza impugnata è stata
notificata alla convenuta il 6 giugno 2016. Introdotto il 6 luglio 2016, ultimo
giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2.
Nella decisione impugnata
il Pretore ha accertato che la convenuta percepisce una rendita AI di fr. 594.–
mensili e che con la sua capacità lucrativa residua (30%) può guadagnare fr. 900.–
mensili “in campi che non richiedano particolare formazione”, onde un reddito
potenziale di fr. 1494.– mensili. Ciò appare tanto più verosimile – ha
continuato il primo giudice – se si pensa che nel frattempo AP 1 ha conseguito
un diploma di estetista e che al momento della separazione, nel gennaio del
2007, essa non aveva ancora compiuto 45 anni. Per il resto – ha soggiunto il
Pretore – la convenuta si destreggia a sufficienza con la lingua italiana, almeno
per “professioni umili e semplici”, mentre il fatto di essersi occupata tempo
addietro del figlio L__________ (trasferitosi dal padre nel dicembre del 2012)
non le impediva di intraprendere un'attività lucrativa a tempo parziale. E siccome
essa ha un fabbisogno minimo di fr. 2603.40 mensili, con un reddito di fr.
1494.
– mensili le rimane un disavanzo di fr. 1109.40. Per tali ragioni il
Pretore ha condannato AO 1 a versare alla convenuta, fino al pensionamento di
lui (aprile del 2017), un contributo alimentare di fr. 1110.– mensili indicizzati.
3.
L'appellante ricorda di non
avere esercitato alcuna attività lucrativa durante la vita in comune e di
essersi dovuta occupare fino al dicembre 2012 di L__________, al beneficio di
un assegno di grande invalido, ciò che le ha precluso la ricerca di un impiego.
Cura del figlio che – essa fa valere – era retribuita dall'Assicurazione
Invalidità con un assegno “di poco più di fr. 1000.– mensili”, sicché da lei
non si poteva pretendere altro. La convenuta lamenta inoltre le remore del
marito nel versamento del contributo alimentare, che la obbligano a procedure
esecutive, e rimprovera a AO 1 di non avere mai chiarito a chi appartengano le
azioni della società anonima cui era intestata l'abitazione coniugale. Essa si
duole altresì di non poter intrattenere adeguate relazioni personali con il
figlio (divenuto maggiorenne il 7 agosto 2015) dacché questi si trova con l'attore.
Quanto alla propria capacità lucrativa, l'appellante contesta di poter esercitare
una professione a quasi 54 anni di età e fa notare di essere a carico ormai della
pubblica assistenza. Essa rivendica perciò da AO 1 “un contributo alimentare
pieno, dedotto l'importo percepito dall'AI, come richiesto nelle conclusioni
del 12 maggio 2016”.
4.
Un appello dev'essere
“scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che incombe
all'appellante spiegare perché la sentenza impugnata sia erronea
nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto (DTF 138 III 375
consid. 4.3.1). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non
sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte
in prima sede. Spetta all'appellante illustrare perché il primo giudice sarebbe
caduto in errore e confrontarsi a tal fine con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio (sentenza del
Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015
pag. 52). Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel
merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il
processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla
critica.
5.
Nel caso in esame si
cercherebbe invano di comprendere perché il Pretore sarebbe caduto in errore
nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto. Con la motivazione
della sentenza impugnata AP 1 semplicemente non si confronta. L'unico argomento
da lei addotto per contestare la capacità lucrativa del 30% imputatale dal
Pretore “in campi che non richiedano particolare formazione” consiste
nell'affermare che sarebbe “impensabile e in ogni modo inesigibile” inserirsi
nel mondo del lavoro a quasi 54 anni di età. Sulla giurisprudenza secondo cui
si può esigere per principio da un genitore affidatario che intraprenda un'attività
lucrativa a tempo parziale allorché il figlio a lui affidato abbia compiuto 10
anni (DTF 137 III 109 a metà con richiami), ciò che in concreto è avvenuto
nell'agosto del 2007, l'appellante non prende nemmeno posizione. Fa valere di
avere quasi 54 anni, ma non nega che al momento della separazione essa non
aveva ancora compiuto 45 anni, di modo che incombeva a lei dimostrare di non
poter esercitare una professione e non al marito provare il contrario (DTF 137
III 108 in fondo con rinvii).
Certo, la convenuta sostiene di
essersi dovuta dedicare al figlio, grande invalido, finché il ragazzo era
affidato alle sue cure (dicembre del 2012), ma non rende verosimile che ciò le
impedisse di trovare un'attività al 30% in settori che non richiedessero particolare
formazione. Tanto meno essa mette in dubbio di avere conseguito dopo la
separazione – come rileva il Pretore – un diploma di estetista. Nelle
circostanze descritte non è dato quindi a divedere perché la decisione del
Pretore sarebbe erronea nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del
diritto. Quanto alle altre allegazioni contenute nel memoriale, esse si
esauriscono in rimostranze disparate che non hanno alcun nesso con la capacità
lucrativa dell'interessata. Ne segue che, non sufficientemente motivato,
l'appello sfugge a ulteriore disamina e va dichiarato inammissibile.
6.
Le spese del giudizio
odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece questione di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO
1.
per osservazioni. Riguardo alla richiesta di gratuito patrocinio contestuale
all'appello, il beneficio non può essere conferito già per il fatto che sin
dall'inizio il ricorso non denotava alcuna possibilità di buon esito (art. 117
lett. b CPC), tanto da non essere stato comunicato – come detto – alla controparte.
Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa la convenuta
si tiene conto, in ogni modo, riducendo sensibilmente gli oneri processuali.
7.
Circa i rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF,
l'appellante chiedendo il contributo alimentare di fr. 2010.– mensili fino al
proprio pensionamento. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio
– di natura incidentale – segue quella
dell'azione principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 500.–
sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).