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Decisione

11.2016.62

Azione in liquidazione del regime dei beni e relative spese giudiziarie

1 marzo 2018Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i prelevamenti da lei eseguiti da conti del marito. Inizial­mente non precisato

(risposta del 30 gennaio 2009, pag. 11; memoriale del 29 settembre 2009 sulle

conseguenze accessorie litigiose, pag. 10), l'importo relativo a quel periodo è

poi stato specificato dalla convenuta nell'allegato conclusivo del 3 ottobre

2011 in fr. 74 485.50, da cui dedurre fatture pagate direttamente dal

marito per fr. 18 549.65 (pag. 4 a metà), ed è stato ribadito al

dibattimento finale del 10 ottobre 2011. L'attore ha eccepito la tardività

della pretesa, “dato che [essa] avreb­be potuto e dovuto essere già stata

indicata nella lettera di quantificazione delle pretese muliebri del 22 aprile

2011, rispettivamente del 19 giugno 2011” (verbale del 10 ottobre 2011, 2°

fo­glio). Le due lettere cui si riferisce l'attore sono missive al primo giudice

in cui la convenuta aggiornava la sua spettanza in liquidazione del regime dei

beni in fr. 106 429.08 complessivi “oltre al conguaglio dei crediti di

moglie e figlie a titolo di contributi alimentari arretrati”, rispettivamente in

complessivi fr. 113 379.08 “che saranno conteggiati (…) nel conguaglio dei

crediti reciproci di marito, moglie e figlie a titolo di prelevamenti anticipati

(agosto 2006) della moglie dai conti bancari del marito”. Sulla tempestiva

quantificazione della pretesa si può opinare. Sta di fatto che nella causa di

divorzio AP 1 ha rivendicato chiaramente un indennizzo per non avere ricevuto contributi

alimentari retroattivi dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007.

Nella

sentenza di divorzio del 2 dicembre 2011 AP 1 si è poi vista dedurre dalla metà

dell'aumento che le spettava in liquidazione

del regime della partecipazione agli acquisti (art. 215 cpv. 1 CC), l'intera

somma di fr. 239 000.– da lei prelevata dai conti del marito. Il Pretore

non ha trascurato, in quella sentenza, che la contesa relativa al mantenimento

di moglie e figlie dal 14 ago­sto 2006 al 31 luglio 2007 rimaneva irrisolta,

ma ha addotto testual­mente: “Da ultimo si rileva che starà per contro alle parti

definire i loro rapporti di dare ed avere includendo anche il cal­colo degli

alimenti cautelari arretrati sulla base della sentenza 10 gen­naio 2011

della prima Camera civile del Tribunale d'appello” (inc. OA.2008.750, pag. 7 a metà). In sostanza – e contrariamente

all'opinione del Pretore aggiunto – il primo giudice ha lasciato la questione

indecisa, lasciando alle parti il compito di trovare un accordo. Entrambi i

coniugi han­no impugnato tale sentenza, ma non su quel punto. L'attore non ha

preteso, in appello, che il Pretore statuisse sulla rivendica­zio­ne della

convenuta (respingendola in ordine o nel merito) né la convenuta ha preteso che

il Pretore la accogliesse. Tanto meno l'uno o l'altra ha lamentato un diniego

di giustizia per avere, il Pretore, lasciato la questione aperta. La sentenza

di divorzio è così passata in giudicato senza che quel problema fosse stato risolto.

6. Che

nella sentenza di divorzio il Pretore abbia disatteso, dopo quanto si è visto, l'art.

283 CPC (“unità della decisione”) non fa dubbio. Il giudice che scioglie un

matrimonio deve statuire anche su tutte le conseguenze accessorie. Solo per motivi

gravi può rinviare la liquidazione del regime dei beni – intendendosi con ciò

la liqui­da­zio­ne nel suo intero – a un apposito procedimento, ma in nessun

caso può scorporare singole pretese per rinviarle a decisione se­parata. D'altro

lato il giudice che – come in concreto – non statuisce su una pretesa nel

processo principale e sollecita le parti a trovare un accordo non può poi

rifiutarsi di decidere in separata sede qualora le parti non riescano a

intendersi. A torto l'attore asserisce perciò, nelle osservazioni all'appello,

che in concreto la questione relativa al mantenimento di moglie e figlie dal

14 ago­sto 2006 al 31 luglio 2007 sia oggetto di sentenza passata in

giudicato. E altrettanto a torto pretende che, non essendosi vista riconoscere

dal giudice della separazione contributi alimentari retroattivi per lei e le

figlie dal 14 ago­sto 2006 al 31 luglio 2007, AP 1 non possa più chiedere nulla. Questa Camera ha confermato il

10 gennaio 2011 l'assetto cautelare

decretato dal giudice della separazione a valere dal 1° agosto 2007

non perché la richiesta di contributi retroattiva fosse improponibile, ma perché

moglie e figlie non abbisognavano allora di contributi cautelari, avendo potuto

attingere a conti di AO 1 (sopra, consid. 4 in fine). In nessun modo essa ha

escluso che AP 1 potesse vantare una pretesa nella liquidazione del regime dei

beni in esito al divorzio per non essersi vista riconoscere alcunché a titolo

di mantenimento in favore suo e delle figlie dal 14 agosto 2006 al 31 luglio

2007. An­che in proposito le contestazioni di AO 1 cadono dunque nel vuoto.

7. Quanto

all'ammontare dell'indennizzo richiesto, AP 1 fa valere in liquidazione del

regime dei beni una pretesa pari al­l'entità degli stessi contributi cautelari dovuti

a lei e alle figlie da AO 1 dal 1° agosto 2007, nella causa di separazione, calcolati

retroattivamente su un arco di tempo compreso dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007 (fr. 6477.– mensili complessivi [doc. K]: fr. 3665.– mensili per lei, fr. 1693.– mensili per L__________ e

fr. 1119.– mensili per A__________, assegni familiari compresi). Se non

che, l'azione di separazione è stata promossa il 31 agosto 2007 (timbro postale

sulla busta d'invio), di modo che la retroattività non può sospingersi oltre il

31 agosto 2006. E siccome il giudice della separazione ha già fatto decorrere

l'assetto cautelare retroattivamente dal 1° agosto 2007, l'indennizzo

chiesto da AP 1 può ri­ferirsi unicamente al periodo compreso fra il 31 agosto

(non il 14 agosto) 2006 e il 31 luglio 2007. La pretesa di fr. 74 485.50 (fr. 6477.– x 11.5 mesi) si riconduce pertanto a

fr.

71 247.– (fr. 6477.– x 11 mesi). Da parte sua

il convenuto non pretende che in quel periodo egli non potesse essere tenuto al

mantenimento di moglie e figlie né che, per avventura, i contributi in

questione dovessero calcolarsi in base a criteri diversi rispetto a quelli applicati

dal 1° agosto 2007. Dal totale di fr. 71 247.– va

dedotto in ogni modo quanto AO 1 ha pagato direttamente per moglie e figlie

(fr. 18 549.65 riconosciuti da AP 1 nella causa di

divorzio, che il giudice non ha considerato nella liquidazione del regime dei

beni: memoriale conclusivo, pag. 4 a metà). Ne segue un indennizzo di fr. 52 697.35.

Nelle

osservazioni all'appello AO 1 oppone al credito dell'attrice altre sue pretese

(interessi sul capitale in esubero prelevato a suo tempo da AP 1 dai conti di

lui, pagamento di quote AVS, valore locativo di una casa lasciata in uso

all'attrice, indennità per arredo e suppellettili). Si tratta di argomentazioni

che non possono trovare ascolto, oggetto dell'attuale procedura essendo unicamente

– si ripete – l'indennizzo chiesto da AP 1 in liquidazione del regime dei beni

per l'entità dei contributi cautelari che sarebbero stati dovuti a lei e alle

figlie dall'agosto del 2006 all'agosto del 2007 se non avesse attinto ad averi

del marito. Altre questioni non sono state lasciate in sospeso dal giudice del

divorzio e non possono essere rimesse in causa, né su di esse si può tornare a

discutere.

8. Ancora

nelle osservazioni all'appello AO 1 fa valere la prescrizione dell'indennizzo chiesto

dall'attrice. Non si capisce tuttavia in che momento questa sarebbe subentrata.

A prescindere dal fatto che l'eccezione sarebbe ricevibile solo nel caso in cui

la prescrizione si fosse compiuta in appello (Spühler

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 13 ad art. 317), ciò che è ormai escluso

dall'art. 138 cpv. 1 CO, il quale dal 1° gennaio 2011 non prevede più la

decorrenza del termine in corso di causa, AP 1 ha esplicitamente avanzato la

pretesa nella risposta al­l'azione di divorzio, del 30 gennaio 2009, reiterandola

al dibattimento finale, del 10 ottobre 2011. Come possa il convenuto invocare la

prescrizione in condizioni del genere non è dato a divedere.

9. Se

ne conclude che l'indennità postulata da AP 1 in liquidazione del regime dei

beni per i contributi cautelari che sarebbero

stati dovuti da AO 1 a lei e alle figlie dal 31 agosto 2006 al 31 agosto

2007 si rivela fondato fino a concorrenza di fr. 52 697.35. Non bisogna

dimenticare tuttavia che davanti al Pretore aggiunto l'attrice avanzava sì pretese

per complessivi fr. 163 265.45 (sopra, lett. C), ma per finire ha

limitato la richiesta a fr. 94 499.85 con

interessi, ritenendo che fr. 68 765.60 fossero già riconosciuti dal convenuto

(petizione, pag. 9). Non incombe a questa Camera sindacare se ciò sia

davvero il caso. Decisivo è che la richiesta di fr. 94 499.85 con

interessi è rimasta invariata fino al­l'ultima udienza davanti al Pretore

aggiunto e che l'accoglimento del­l'ap­pello non può trascenderne i limiti (art.

58 cpv. 1 CPC). Una liquidazione del regime dei beni è retta invero dal

principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), salvo mutazione del­l'azio­ne

(art. 317 cpv. 2 CPC), ipotesi di cui l'attrice non si prevale. E nella fattispecie

il Pretore aggiunto ha già accolto la petizione per complessivi fr. 75 174.20. L'accoglimento

dell'appello non può eccedere perciò la differenza di fr. 19 325.65 con

interessi. Tenuto conto che AO 1 vanta una contropretesa di fr. 136 166.40, AP 1

rimane debitrice verso di lui, in definitiva, di fr. 41 666.55 con interessi

(rispetto ai fr. 60 992.20 stabiliti dal Pretore aggiunto).

Considerandi

II. Sul reclamo di AO 1

10.

Una decisione in

materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto

mediante reclamo (art. 110 CPC). La lettera che AO 1 ha scritto al Pretore per

contestare il dispositivo sulle spese e le ripetibili dell'azione promossa da AP

1.

può dunque essere trattata unicamente a tale stregua (DTF

140.

III 636). Ora, il termine per presentare reclamo è di 30 giorni,

tranne che la decisione impu­gnata sia stata emessa – ma l'eventualità è

estranea al caso specifico – con la procedura sommaria. In concreto la sentenza

del Pretore aggiunto è stata notificata a AO 1 il 25 giugno 2016 (attestazione Track

& Trace n. __________). Il termine di ricorso è poi rimasto sospeso dal 15 luglio

al 15 agosto 2012 in virtù del­l'art. 145

cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 25 luglio 2016, ancora durante

le ferie giudiziarie, il reclamo è pertanto tempestivo.

11.

Secondo

il Pretore aggiunto l'attrice è uscita vittoriosa dalla causa da lei promossa per

quattro quinti, ottenendo fr. 75

174.20

sui fr. 94 499.85 richiesti (ancorché compensati con la pretesa di fr. 136 166.40 del convenuto). Ha posto così le spese processuali di fr.

4650.

– per un quinto a carico della medesima e per il resto a carico del convenuto, condannato inoltre a rifondere a AP 1 fr. 8000.–

per ripetibili. Il reclamante obietta che rispetto alla pretesa complessiva di

fr. 163 325.45 l'attrice si vede riconoscere unicamente

fr. 75 174.20 e che, avendo egli riconosciuto la domanda

di lei per fr. 68 675.60, l'interessata ottiene causa vinta solo nella

proporzione del 6.8% (o, al limite, di un decimo). Identica sorte seguono a suo

avviso le ripetibili, fissate dal Pretore aggiunto in fr. 8000.– partendo dalla

premessa che l'attrice esca vincente per quattro quinti. Data una soccombenza

di nove decimi, egli sostiene che a lui spettano invece fr. 9000.– per il medesimo

titolo.

12.

Le

argomentazioni del reclamante sono superate dagli eventi. Come si è visto,

l'attrice ha promosso una causa intesa a ottenere la condanna di AO 1 al versamento

di fr. 94 499.85 con interessi. Solo tale importo fa

stato per il valore litigioso. Che AP 1 abbia rinunciato a pretendere altri fr.

68.

765.60 reputandoli riconosciuti dal convenuto poco

importa. E dalla causa

promossa l'attrice esce pienamente vittoriosa. La somma rico­nosciuta o posta

in compensazione dal convenuto non influisce né sul valore litigioso né sul risultato

del processo. In concreto pertanto non solo il reclamo va respinto, ma il

Dispositivo

dispositivo in materia di spese processuali e ripetibili della sentenza emanata

dal Pretore aggiunto dev'essere adeguato all'esito della decisione odierna. Le

spese di complessivi fr. 4650.– vanno poste così a carico del convenuto, che

rifonderà all'attrice fr. 10 000.– per ripetibili.

III. Sulle

spese processuali e le ripetibili di secondo grado

13. Le spese dell'appello seguono

il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

chiedeva di condannare AO 1 a versarle fr. 74 485.50 con interessi, ma ottiene

unicamente fr. 19 325.65 con interessi,

non potendosi esulare in questa sede dai limiti della domanda iniziale (consid.

9). Essa risulta soccombere così per tre quarti, il rimanente quarto andan­do a

carico del convenuto. Le ripetibili seguirebbero identica sorte. Se non che, AO

1 si è difeso in appello senza far capo al patrocinio di un legale. Tutt'al più

egli avrebbe diritto così a un'in­dennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett.

c CPC) – ridotta – ove la stesura delle osservazioni all'appello gli avesse cagio­nato

particolari costi oppure apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno.

Tale non consta essere il caso nella fattispecie, l'interessato avendo potuto

redigere il memoriale da sé, senza incontrare disagi d'ordine professionale né

affrontare esborsi di rilievo. Non soccorrono quindi i presupposti per

assegnare indennità d'inconvenienza.

14. Le spese del reclamo

seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà

all'attrice, la quale ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata

indennità per ripetibili.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

15. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano

federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Tale non è il caso invece del reclamo, il cui valore litigioso, sommando le spese

processuali e le ripetibili controverse, non raggiunge nemmeno l'ammontare di fr.

15 000.–.

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1.1 AP 1 è condannata a versare a AO 1

la somma di fr. 41 666.55 con interessi

del 5% dal passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre a interessi

del 5% su fr. 136 166.40 dal 1° febbraio 2014 fino al passaggio in

giudicato della sentenza stessa.

2. Le

spese processuali dell'azione promossa da AP 1, di complessivi fr. 4650.–,

incluse quelle della procedura di conciliazione (inc. CM.2014.66), da

anticipare dall'attrice, sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice

fr. 10 000.–

per ripetibili.

II. Le

spese dell'appello, di fr. 3000.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono

poste per tre quarti a carico dell'appellante medesima e per il resto a carico

di AO 1 Non si assegnano ripetibili.

III. Il

reclamo è respinto.

IV. Le

spese del reclamo, di fr. 500.– complessivi, sono poste a carico del reclamante,

che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

V. Notificazione:

avv. dott.;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).