11.2016.62
Azione in liquidazione del regime dei beni e relative spese giudiziarie
1 marzo 2018Italiano26 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2016.62
11.2016.69
Lugano,
1 marzo 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2014.229 (pretese pecuniarie derivanti dal diritto
matrimoniale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con
petizione del 25 aprile 2014 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 1)
contro
AO 1
(già
patrocinato dall'avv.),
giudicando
sull'appello del 4 luglio 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza unica emessa
dal Pretore aggiunto il 22 giugno 2016 (inc. 11.2016.62) e sul reclamo del 25
luglio 2016 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2016.69);
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare del 9 gennaio 2009, emesso nell'ambito di un'azione
promossa il 31 agosto 2007 da AP 1 (1966) per ottenere la separazione dal
marito AO 1 (1959), il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha
assegnato l'abitazione coniugale alla moglie,
cui ha affidato le figlie L__________ (nata il 3 novembre 1993) e A__________
(nata il 7 agosto 2004), ha disciplinato il diritto di visita
paterno e ha obbligato AO 1 a versare dal 1° agosto 2007 un contributo
alimentare di fr. 3100.– mensili per la moglie, uno di fr. 1693.–
mensili per L__________ e uno di fr. 1119.– mensili per A__________,
assegni familiari compresi (inc. DI.2007.1080). In riforma di tale decreto il
contributo alimentare per la moglie è stato portato a fr. 3665.– mensili da
questa Camera con sentenza del 10 gennaio 2011 (inc. 11.2009.15).
B. Pendente
la causa di separazione (inc. OA.2007.546), il 21 novembre 2008 AP 1 ha
intentato azione di divorzio. Statuendo
il 28 novembre 2011, il medesimo Pretore ha pronunciato lo scioglimento del
matrimonio, ha obbligato AP 1 a versare
al marito fr. 136 166.40 in liquidazione del regime dei beni e ha condannato
AP 1 a versare un contributo di mantenimento indicizzato per la moglie di
fr. 3250.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale, ridotto a
fr. 2460.– mensili da allora fino al maggio del 2014, come pure un
contributo alimentare per la figlia A__________ di fr. 1550.– mensili fino al
12° compleanno e di fr. 1890.– mensili indicizzati fino alla maggiore età
(assegni familiari compresi), “valendo l'art. 286
cpv. 3 CC per le spese straordinarie” (inc. OA.2008.750). Lo stesso
28 novembre 2011 il Pretore ha stralciato dal ruolo l'azione di separazione,
dichiarata senza oggetto. In
riforma della sentenza di divorzio questa Camera ha poi prorogato il 16 dicembre
2013 fino al pensionamento di AP 1 (1° aprile 2030) il contributo alimentare a
lei dovuto, condannando tuttavia la medesima a versare al marito interessi al 5% sulla liquidazione del regime dei beni a valere dal passaggio in giudicato della pronuncia di appello (inc. 11.2011.191).
C. AO
1 si è rivolta il 25 aprile 2014 al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, con un'istanza per ottenere dall'ex
marito il versamento di complessivi fr. 94
499.85 con interessi o, in subordine, di fr.
27 099.05
con interessi, facendo valere le seguenti pretese:
a) fr. 74 485.50 per contributi di mantenimento retroattivi in
favore di lei e delle figlie dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007, prima della causa di separazione (promossa il 31 agosto 2007);
b) fr.
60 712.70
a saldo di contributi di mantenimento cautelari per lei e le figlie dal 1°
agosto 2007 al 31 dicembre 2011;
c) fr.
18 469.35
per interessi al 5% su contributi di mantenimento in favore di lei e delle
figlie dopo la sentenza di divorzio, dal 20 gennaio 2012 al 31 gennaio 2014;
d) fr.
9597.90 per spese processuali e ripetibili dovute dal convenuto in base a decisioni
passate in giudicato.
AO
1 ha proposto il 17 maggio 2014 di respingere la petizione, salvo
riconoscere all'ex moglie un credito di complessivi fr. 69 174.60 o, in via
subordinata, di fr. 74 482.25. Con replica del 18 giugno 2014 l'istante ha ribadito
la propria domanda. In duplica del
12 luglio 2014 il convenuto ha riconosciuto all'istante unicamente un
credito di fr. 69 174.60 (inc. OR.2014.79).
D. Frattanto,
il 30 maggio 2014, AO 1 ha presentato davanti
allo stesso Pretore un'azione volta alla condanna di AP 1 al pagamento di fr. 124 270.90 con
interessi, facendo valere le seguenti pretese:
a) fr. 136 166.40 con interessi in liquidazione del regime
dei beni;
b) fr.
7080.– come partecipazione (50%) a una somma versata in favore della figlia A__________;
c) fr.
28 200.–
come partecipazione (50%) al mantenimento della figlia L__________ dal novembre
del 2011 al gennaio del 2014;
d) fr.
900.– come partecipazione (50%) a una somma versata per spese straordinarie
della figlia L__________ dal novembre del 2011 al gennaio del 2014;
e) fr.
18 549.55
per spese familiari sostenute conformemente a un decreto cautelare del 9
gennaio 2009;
f) fr.
2549.45 per interessi al 2% sull'importo appena citato di fr. 18 549.55 relativamente
al periodo dal 1° agosto 2007 al 31 gennaio 2014.
AP
1 ha proposto il 18 giugno 2014 di respingere la petizione, salvo riconoscere
di dovere all'ex marito fr. 136 166.40 con interessi in liquidazione del regime dei beni.
In replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive
posizioni (inc. OR.2014.109).
E. All'udienza
del 24 ottobre 2014, indetta per le prime arringhe in entrambe le cause, il
Pretore della sezione 1 ha comunicato alle parti che avrebbe interpellato il Pretore
della sezione 4, a suo avviso competente per materia, e dopo uno scambio di
opinioni con quest'ultimo ha rimesso gli
atti l'11 novembre 2014 a tale sezione. All'udienza del 2 marzo
2015, indetta per le prime arringhe nelle due cause davanti al Pretore della
sezione 4, questi ha congiunto le procedure ai fini dell'istruttoria e del
giudizio, iscrivendo al ruolo l'una come inc. OR.2014.229 e l'altra come inc. OR.2014.230.
In tale occasione AO 1 ha prodotto un documento, che è stato versato agli atti.
Non dovendosi assumere altre prove e le parti rinunciando ad arringhe finali, il
Pretore aggiunto ha comunicato che il caso sarebbe passato direttamente a sentenza.
F. Statuendo
il 22 giugno 2016, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto ambedue le azioni:
quella di AP 1 per complessivi fr. 75 174.20 con interessi e quella di AO 1 per fr. 136 166.40 con interessi.
Compensata l'una con l'altra, egli ha condannato AP 1 a versare a AO 1 la
differenza di fr. 60 992.20 con interessi al 5% dal passaggio in giudicato
della sentenza, oltre a interessi del 5% su fr. 136 166.40 dal
1° febbraio 2014 fino al passaggio in giudicato della sentenza medesima, non
senza condannare AO 1 a versare a AP 1 interessi del 5% su complessivi fr. 69 144.60 dal 1°
febbraio 2014 fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa. Le spese dell'azione
promossa da AP 1, di fr. 4650.– complessivi, sono state poste per un quinto a carico dell'attrice e per il resto a
carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 8000.– per
ripetibili ridotte. Le spese dell'azione promossa da AO 1, di fr. 7950.– complessivi,
sono state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 4 luglio
2016 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere condannato
AO 1 a versarle fr. 74 485.50 con interessi al 5% dal 1° febbraio 2014.
AO 1 si è rivolto da parte sua al Pretore aggiunto il 25 luglio 2016, chiedendogli
di ridurre al 6.8% o, subordinatamente, al 10% le spese processuali poste a suo
carico in esito all'azione promossa dalla moglie, condannando inoltre quest'ultima
a rifondergli fr. 9000.– per ripetibili ridotte. Il Pretore aggiunto ha trasmesso
il memoriale a questa Camera per essere trattato come reclamo. Invitato a
esprimersi sull'appello di AP 1, AO 1 propone in osservazioni del 5 febbraio
2018 di respingere il ricorso nella misura in cui fosse ricevibile. Invitata a
esprimersi sul reclamo di AO 1, AP 1 propone a sua volta con osservazioni del 5
febbraio 2018 di respingere il ricorso.
in diritto: I. Sull'appello
di AP 1
1. Litigiosa rimane la pretesa di fr. 74 485.70 che AP 1
vanta nei confronti di AO 1 per contributi
di mantenimento retroattivi in favore di lei e delle figlie dal 14 agosto 2006
al 31 luglio 2007 (sopra, lett. C), respinta dal Pretore aggiunto. Le altre tre
richieste fatte valere dall'attrice nella petizione del 25 aprile 2014, che
il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto, non sono in discussione. Ora,
nella decisione appellata il Pretore aggiunto ha accertato che nessun
contributo alimentare è mai stato fissato in favore di AP 1 o delle figlie per
il periodo intercorso dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007, precedente l'avvio
della causa di separazione (promossa il 31 agosto 2007 e stralciata dal
ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto il 28 novembre 2011). L'attrice non ha
mai chiesto provvedimenti a tutela dell'unione coniugale e l'assetto cautelare
decretato dal giudice della separazione è cominciato a decorrere il 1° agosto
2007 (sopra, lett. A). Del resto – ha continuato il Pretore aggiunto – dal 14
agosto 2006 al 31 luglio 2007 l'attrice ha potuto provvedere a sé e alle figlie
grazie a cospicui prelevamenti da conti di AO 1. Di conseguenza – egli ha
proseguito – “mal si comprende come l'ex marito possa ora venir condannato al
pagamento di un mantenimento famigliare a cui ha già (sicuramente in gran
parte) provveduto”. La questione avrebbe potuto tutt'al più – ha epilogato il
primo giudice – “rientrare nella definizione dei reciproci rapporti di dare e
avere; sennonché, anche tale ambito è stato affrontato e deciso dai giudici di
prima e seconda istanza nel contesto della liquidazione del regime dei beni,
per cui ad un'odierna sua rimessa in discussione osta ora la crescita in
giudicato delle loro pronunce” (sentenza impugnata, pag. 6).
2. L'appellante non contesta di avere prelevato da conti
del convenuto, prima di intentare la causa di separazione, complessivi fr. 239 000.– “onde
garantire a sé stessa e alle figlie una buona riserva in denaro onde far fronte
alle spese alimentari per sé e per le due
figlie” dal
14 agosto 2006 (separazione di fatto) fino al 1° agosto 2007 (decorrenza
dell'assetto cautelare decretato dal giudice della separazione). Sottolinea però che nella sentenza di divorzio quel
prelevamento le è stato interamente imputato sulla sua spettanza in
liquidazione della partecipazione agli acquisti, senza definire quanto il
marito avrebbe dovuto versare per il mantenimento di lei e delle figlie in quel
periodo. Essa rivendica così “il diritto di opporre alla pretesa del marito [in
liquidazione del regime dei beni] il credito da alimenti suo e delle due
figlie”. Negandole tale diritto, essa afferma, la decisione impugnata le ha
precluso la possibilità di chiedere un'integrazione della sentenza di divorzio,
incompleta sulla liquidazione dei rispettivi rapporti di dare e avere, non
includendo essa – appunto – l'equivalente per contributi alimenti cautelari
arretrati dal 14
agosto 2006 al 31 luglio 2007. L'appellante
chiede così, in definitiva, che il marito sia condannato a versarle la somma
di fr. 74 485.50 con interessi al 5% dal 1° febbraio 2014.
3. Nelle
sue osservazioni del 5 febbraio 2018 AO 1 reputa anzitutto che l'appello debba
essere dichiarato irricevibile perché si limita a riprendere “in larga misura”
atti processuali di primo grado e a contestare la sentenza impugnata “in
maniera del tutto generica”. La censura non può essere condivisa. Come si è
appena visto, l'appellante spiega debitamente perché nella sentenza impugnata il
Pretore aggiunto avrebbe dovuto stabilire l'equivalente di quel che il
convenuto avrebbe dovuto versarle per il mantenimento suo e delle figlie dal 14 agosto 2006 al 31 luglio
2007. Non si può dire quindi che la critica si esaurisca in vaghe considerazioni.
4. Sempre
nelle osservazioni all'appello AO 1 asserisce che “i giudici di prima e seconda
istanza” hanno fissato “a più riprese” i contributi alimentari per moglie e figlie
solo dal 1° agosto 2007. In realtà le cose stanno altrimenti. Nella petizione di
separazione, introdotta il 31 agosto 2007, AP 1 aveva chiesto in via cautelare,
retroattivamente dal 15 agosto 2006, un contributo di mantenimento per sé di
fr. 4506.– mensili, uno per L__________ di fr. 1973.– mensili
e uno per A__________ di fr. 1324.– mensili. Con decreto cautelare del 9
gennaio 2009 il Pretore ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per
la moglie di fr. 3100.– mensili, uno per L__________ di fr. 1693.–
mensili e uno per A__________ di fr. 1119.– mensili (assegni familiari
compresi), ma solo dal 1° agosto 2007 (data della litispendenza). Visti gli
importi prelevati dalla moglie per far fronte alle spese correnti prima di
intentare causa, oltre a complessivi fr. 18 549.65 già pagati dal
marito, egli ha ritenuto che fino al 1° agosto 2007 AO 1 avesse già contribuito
in larga misura al mantenimento della famiglia e nulla più dovesse per tale titolo.
Contro
il decreto cautelare AP 1 era insorta a questa Camera, chiedendo – tra l'altro –
che i contributi alimentari decorressero almeno dal 1° settembre 2006, poiché in caso contrario quanto lei aveva ritirato dai
conti del marito le sarebbe imputato in futuro “non come anticipo di alimenti,
bensì come anticipo della liquidazione degli alimenti”. Questa Camera ha
respinto la pretesa, proprio perché l'appellante aveva già prelevato autonomamente
da conti del marito quanto occorreva per sé e le figlie tra l'agosto del 2006
e l'agosto del 2007. Non si giustificava dunque di obbligare AO 1 a versare
contributi retroattivi. Nella misura in cui l'appellante temeva di vedersi imputare
quei prelevamenti sulla sua spettanza in liquidazione del regime dei beni, la
Camera ha ritenuto che il timore fosse infondato, il marito ammettendo che nel
caso in cui alla moglie non fossero stati riconosciuti contributi alimentari
retroattivi, una parte della somma da lei ritirata sarebbe stata da considerare
come “pagamento anticipato del contributo alimentare”. Nelle circostanze
descritte l'appello è stato respinto (sentenza citata inc. 11.2009.15 del 10 gennaio 2011, consid. 7).
5. Nella
susseguente causa di divorzio AP 1 ha chiesto una volta ancora di vedersi
riconoscere, in liquidazione del regime dei beni, l'equivalente di quel che il
marito avrebbe dovuto versare per contributi cautelari a lei e alle figlie dal
14 agosto 2006 al 31 luglio 2007, somma ch'essa ha dichiarato di compensare con
Fatti
i prelevamenti da lei eseguiti da conti del marito. Inizialmente non precisato
(risposta del 30 gennaio 2009, pag. 11; memoriale del 29 settembre 2009 sulle
conseguenze accessorie litigiose, pag. 10), l'importo relativo a quel periodo è
poi stato specificato dalla convenuta nell'allegato conclusivo del 3 ottobre
2011 in fr. 74 485.50, da cui dedurre fatture pagate direttamente dal
marito per fr. 18 549.65 (pag. 4 a metà), ed è stato ribadito al
dibattimento finale del 10 ottobre 2011. L'attore ha eccepito la tardività
della pretesa, “dato che [essa] avrebbe potuto e dovuto essere già stata
indicata nella lettera di quantificazione delle pretese muliebri del 22 aprile
2011, rispettivamente del 19 giugno 2011” (verbale del 10 ottobre 2011, 2°
foglio). Le due lettere cui si riferisce l'attore sono missive al primo giudice
in cui la convenuta aggiornava la sua spettanza in liquidazione del regime dei
beni in fr. 106 429.08 complessivi “oltre al conguaglio dei crediti di
moglie e figlie a titolo di contributi alimentari arretrati”, rispettivamente in
complessivi fr. 113 379.08 “che saranno conteggiati (…) nel conguaglio dei
crediti reciproci di marito, moglie e figlie a titolo di prelevamenti anticipati
(agosto 2006) della moglie dai conti bancari del marito”. Sulla tempestiva
quantificazione della pretesa si può opinare. Sta di fatto che nella causa di
divorzio AP 1 ha rivendicato chiaramente un indennizzo per non avere ricevuto contributi
alimentari retroattivi dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007.
Nella
sentenza di divorzio del 2 dicembre 2011 AP 1 si è poi vista dedurre dalla metà
dell'aumento che le spettava in liquidazione
del regime della partecipazione agli acquisti (art. 215 cpv. 1 CC), l'intera
somma di fr. 239 000.– da lei prelevata dai conti del marito. Il Pretore
non ha trascurato, in quella sentenza, che la contesa relativa al mantenimento
di moglie e figlie dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007 rimaneva irrisolta,
ma ha addotto testualmente: “Da ultimo si rileva che starà per contro alle parti
definire i loro rapporti di dare ed avere includendo anche il calcolo degli
alimenti cautelari arretrati sulla base della sentenza 10 gennaio 2011
della prima Camera civile del Tribunale d'appello” (inc. OA.2008.750, pag. 7 a metà). In sostanza – e contrariamente
all'opinione del Pretore aggiunto – il primo giudice ha lasciato la questione
indecisa, lasciando alle parti il compito di trovare un accordo. Entrambi i
coniugi hanno impugnato tale sentenza, ma non su quel punto. L'attore non ha
preteso, in appello, che il Pretore statuisse sulla rivendicazione della
convenuta (respingendola in ordine o nel merito) né la convenuta ha preteso che
il Pretore la accogliesse. Tanto meno l'uno o l'altra ha lamentato un diniego
di giustizia per avere, il Pretore, lasciato la questione aperta. La sentenza
di divorzio è così passata in giudicato senza che quel problema fosse stato risolto.
6. Che
nella sentenza di divorzio il Pretore abbia disatteso, dopo quanto si è visto, l'art.
283 CPC (“unità della decisione”) non fa dubbio. Il giudice che scioglie un
matrimonio deve statuire anche su tutte le conseguenze accessorie. Solo per motivi
gravi può rinviare la liquidazione del regime dei beni – intendendosi con ciò
la liquidazione nel suo intero – a un apposito procedimento, ma in nessun
caso può scorporare singole pretese per rinviarle a decisione separata. D'altro
lato il giudice che – come in concreto – non statuisce su una pretesa nel
processo principale e sollecita le parti a trovare un accordo non può poi
rifiutarsi di decidere in separata sede qualora le parti non riescano a
intendersi. A torto l'attore asserisce perciò, nelle osservazioni all'appello,
che in concreto la questione relativa al mantenimento di moglie e figlie dal
14 agosto 2006 al 31 luglio 2007 sia oggetto di sentenza passata in
giudicato. E altrettanto a torto pretende che, non essendosi vista riconoscere
dal giudice della separazione contributi alimentari retroattivi per lei e le
figlie dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007, AP 1 non possa più chiedere nulla. Questa Camera ha confermato il
10 gennaio 2011 l'assetto cautelare
decretato dal giudice della separazione a valere dal 1° agosto 2007
non perché la richiesta di contributi retroattiva fosse improponibile, ma perché
moglie e figlie non abbisognavano allora di contributi cautelari, avendo potuto
attingere a conti di AO 1 (sopra, consid. 4 in fine). In nessun modo essa ha
escluso che AP 1 potesse vantare una pretesa nella liquidazione del regime dei
beni in esito al divorzio per non essersi vista riconoscere alcunché a titolo
di mantenimento in favore suo e delle figlie dal 14 agosto 2006 al 31 luglio
2007. Anche in proposito le contestazioni di AO 1 cadono dunque nel vuoto.
7. Quanto
all'ammontare dell'indennizzo richiesto, AP 1 fa valere in liquidazione del
regime dei beni una pretesa pari all'entità degli stessi contributi cautelari dovuti
a lei e alle figlie da AO 1 dal 1° agosto 2007, nella causa di separazione, calcolati
retroattivamente su un arco di tempo compreso dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007 (fr. 6477.– mensili complessivi [doc. K]: fr. 3665.– mensili per lei, fr. 1693.– mensili per L__________ e
fr. 1119.– mensili per A__________, assegni familiari compresi). Se non
che, l'azione di separazione è stata promossa il 31 agosto 2007 (timbro postale
sulla busta d'invio), di modo che la retroattività non può sospingersi oltre il
31 agosto 2006. E siccome il giudice della separazione ha già fatto decorrere
l'assetto cautelare retroattivamente dal 1° agosto 2007, l'indennizzo
chiesto da AP 1 può riferirsi unicamente al periodo compreso fra il 31 agosto
(non il 14 agosto) 2006 e il 31 luglio 2007. La pretesa di fr. 74 485.50 (fr. 6477.– x 11.5 mesi) si riconduce pertanto a
fr.
71 247.– (fr. 6477.– x 11 mesi). Da parte sua
il convenuto non pretende che in quel periodo egli non potesse essere tenuto al
mantenimento di moglie e figlie né che, per avventura, i contributi in
questione dovessero calcolarsi in base a criteri diversi rispetto a quelli applicati
dal 1° agosto 2007. Dal totale di fr. 71 247.– va
dedotto in ogni modo quanto AO 1 ha pagato direttamente per moglie e figlie
(fr. 18 549.65 riconosciuti da AP 1 nella causa di
divorzio, che il giudice non ha considerato nella liquidazione del regime dei
beni: memoriale conclusivo, pag. 4 a metà). Ne segue un indennizzo di fr. 52 697.35.
Nelle
osservazioni all'appello AO 1 oppone al credito dell'attrice altre sue pretese
(interessi sul capitale in esubero prelevato a suo tempo da AP 1 dai conti di
lui, pagamento di quote AVS, valore locativo di una casa lasciata in uso
all'attrice, indennità per arredo e suppellettili). Si tratta di argomentazioni
che non possono trovare ascolto, oggetto dell'attuale procedura essendo unicamente
– si ripete – l'indennizzo chiesto da AP 1 in liquidazione del regime dei beni
per l'entità dei contributi cautelari che sarebbero stati dovuti a lei e alle
figlie dall'agosto del 2006 all'agosto del 2007 se non avesse attinto ad averi
del marito. Altre questioni non sono state lasciate in sospeso dal giudice del
divorzio e non possono essere rimesse in causa, né su di esse si può tornare a
discutere.
8. Ancora
nelle osservazioni all'appello AO 1 fa valere la prescrizione dell'indennizzo chiesto
dall'attrice. Non si capisce tuttavia in che momento questa sarebbe subentrata.
A prescindere dal fatto che l'eccezione sarebbe ricevibile solo nel caso in cui
la prescrizione si fosse compiuta in appello (Spühler
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 13 ad art. 317), ciò che è ormai escluso
dall'art. 138 cpv. 1 CO, il quale dal 1° gennaio 2011 non prevede più la
decorrenza del termine in corso di causa, AP 1 ha esplicitamente avanzato la
pretesa nella risposta all'azione di divorzio, del 30 gennaio 2009, reiterandola
al dibattimento finale, del 10 ottobre 2011. Come possa il convenuto invocare la
prescrizione in condizioni del genere non è dato a divedere.
9. Se
ne conclude che l'indennità postulata da AP 1 in liquidazione del regime dei
beni per i contributi cautelari che sarebbero
stati dovuti da AO 1 a lei e alle figlie dal 31 agosto 2006 al 31 agosto
2007 si rivela fondato fino a concorrenza di fr. 52 697.35. Non bisogna
dimenticare tuttavia che davanti al Pretore aggiunto l'attrice avanzava sì pretese
per complessivi fr. 163 265.45 (sopra, lett. C), ma per finire ha
limitato la richiesta a fr. 94 499.85 con
interessi, ritenendo che fr. 68 765.60 fossero già riconosciuti dal convenuto
(petizione, pag. 9). Non incombe a questa Camera sindacare se ciò sia
davvero il caso. Decisivo è che la richiesta di fr. 94 499.85 con
interessi è rimasta invariata fino all'ultima udienza davanti al Pretore
aggiunto e che l'accoglimento dell'appello non può trascenderne i limiti (art.
58 cpv. 1 CPC). Una liquidazione del regime dei beni è retta invero dal
principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), salvo mutazione dell'azione
(art. 317 cpv. 2 CPC), ipotesi di cui l'attrice non si prevale. E nella fattispecie
il Pretore aggiunto ha già accolto la petizione per complessivi fr. 75 174.20. L'accoglimento
dell'appello non può eccedere perciò la differenza di fr. 19 325.65 con
interessi. Tenuto conto che AO 1 vanta una contropretesa di fr. 136 166.40, AP 1
rimane debitrice verso di lui, in definitiva, di fr. 41 666.55 con interessi
(rispetto ai fr. 60 992.20 stabiliti dal Pretore aggiunto).
Considerandi
II. Sul reclamo di AO 1
10.
Una decisione in
materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto
mediante reclamo (art. 110 CPC). La lettera che AO 1 ha scritto al Pretore per
contestare il dispositivo sulle spese e le ripetibili dell'azione promossa da AP
1.
può dunque essere trattata unicamente a tale stregua (DTF
140.
III 636). Ora, il termine per presentare reclamo è di 30 giorni,
tranne che la decisione impugnata sia stata emessa – ma l'eventualità è
estranea al caso specifico – con la procedura sommaria. In concreto la sentenza
del Pretore aggiunto è stata notificata a AO 1 il 25 giugno 2016 (attestazione Track
& Trace n. __________). Il termine di ricorso è poi rimasto sospeso dal 15 luglio
al 15 agosto 2012 in virtù dell'art. 145
cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 25 luglio 2016, ancora durante
le ferie giudiziarie, il reclamo è pertanto tempestivo.
11.
Secondo
il Pretore aggiunto l'attrice è uscita vittoriosa dalla causa da lei promossa per
quattro quinti, ottenendo fr. 75
174.20
sui fr. 94 499.85 richiesti (ancorché compensati con la pretesa di fr. 136 166.40 del convenuto). Ha posto così le spese processuali di fr.
4650.
– per un quinto a carico della medesima e per il resto a carico del convenuto, condannato inoltre a rifondere a AP 1 fr. 8000.–
per ripetibili. Il reclamante obietta che rispetto alla pretesa complessiva di
fr. 163 325.45 l'attrice si vede riconoscere unicamente
fr. 75 174.20 e che, avendo egli riconosciuto la domanda
di lei per fr. 68 675.60, l'interessata ottiene causa vinta solo nella
proporzione del 6.8% (o, al limite, di un decimo). Identica sorte seguono a suo
avviso le ripetibili, fissate dal Pretore aggiunto in fr. 8000.– partendo dalla
premessa che l'attrice esca vincente per quattro quinti. Data una soccombenza
di nove decimi, egli sostiene che a lui spettano invece fr. 9000.– per il medesimo
titolo.
12.
Le
argomentazioni del reclamante sono superate dagli eventi. Come si è visto,
l'attrice ha promosso una causa intesa a ottenere la condanna di AO 1 al versamento
di fr. 94 499.85 con interessi. Solo tale importo fa
stato per il valore litigioso. Che AP 1 abbia rinunciato a pretendere altri fr.
68.
765.60 reputandoli riconosciuti dal convenuto poco
importa. E dalla causa
promossa l'attrice esce pienamente vittoriosa. La somma riconosciuta o posta
in compensazione dal convenuto non influisce né sul valore litigioso né sul risultato
del processo. In concreto pertanto non solo il reclamo va respinto, ma il
Dispositivo
dispositivo in materia di spese processuali e ripetibili della sentenza emanata
dal Pretore aggiunto dev'essere adeguato all'esito della decisione odierna. Le
spese di complessivi fr. 4650.– vanno poste così a carico del convenuto, che
rifonderà all'attrice fr. 10 000.– per ripetibili.
III. Sulle
spese processuali e le ripetibili di secondo grado
13. Le spese dell'appello seguono
il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
chiedeva di condannare AO 1 a versarle fr. 74 485.50 con interessi, ma ottiene
unicamente fr. 19 325.65 con interessi,
non potendosi esulare in questa sede dai limiti della domanda iniziale (consid.
9). Essa risulta soccombere così per tre quarti, il rimanente quarto andando a
carico del convenuto. Le ripetibili seguirebbero identica sorte. Se non che, AO
1 si è difeso in appello senza far capo al patrocinio di un legale. Tutt'al più
egli avrebbe diritto così a un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett.
c CPC) – ridotta – ove la stesura delle osservazioni all'appello gli avesse cagionato
particolari costi oppure apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno.
Tale non consta essere il caso nella fattispecie, l'interessato avendo potuto
redigere il memoriale da sé, senza incontrare disagi d'ordine professionale né
affrontare esborsi di rilievo. Non soccorrono quindi i presupposti per
assegnare indennità d'inconvenienza.
14. Le spese del reclamo
seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà
all'attrice, la quale ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata
indennità per ripetibili.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
15. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano
federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Tale non è il caso invece del reclamo, il cui valore litigioso, sommando le spese
processuali e le ripetibili controverse, non raggiunge nemmeno l'ammontare di fr.
15 000.–.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1.1 AP 1 è condannata a versare a AO 1
la somma di fr. 41 666.55 con interessi
del 5% dal passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre a interessi
del 5% su fr. 136 166.40 dal 1° febbraio 2014 fino al passaggio in
giudicato della sentenza stessa.
2. Le
spese processuali dell'azione promossa da AP 1, di complessivi fr. 4650.–,
incluse quelle della procedura di conciliazione (inc. CM.2014.66), da
anticipare dall'attrice, sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice
fr. 10 000.–
per ripetibili.
II. Le
spese dell'appello, di fr. 3000.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono
poste per tre quarti a carico dell'appellante medesima e per il resto a carico
di AO 1 Non si assegnano ripetibili.
III. Il
reclamo è respinto.
IV. Le
spese del reclamo, di fr. 500.– complessivi, sono poste a carico del reclamante,
che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
V. Notificazione:
–
avv. dott.;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).