11.2016.64
Scioglimento e divisione in natura di una comproprietà tra coniugi prima del divorzio
9 aprile 2018Italiano34 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.64
Lugano
9 aprile 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa OR.2014.1 (scioglimento
di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa
con petizione del 27 gennaio 2014 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello dell'8 luglio 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 9 giugno 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1963) e AP 1 (1969) si sono sposati a __________ (Macedonia) il 6 novembre
1988. Dal matrimonio sono nati R__________, il 10 maggio 1989, e A__________, l'11
novembre 1993. Il 10 aprile 2003 i coniugi hanno acquistato, un mezzo ciascuno,
le proprietà per piani n. 5691 (appartamento n. 51), pari a 7.5/1000 della particella
n. 42 RFD di __________, e n. 5692 (appartamento n. 52), pari a 10.8/1000 della medesima
particella. In seguito essi hanno collegato strutturalmente le due unità in modo
da formare un solo appartamento, pur lasciando intatta l'esistenza separata
delle due proprietà per piani nel registro fondiario. A tal fine essi hanno
praticato un'apertura nel muro divisorio delle due abitazioni e hanno
trasformato la cucina dell'unità n. 5691 in sala da bagno con vasca da
idromassaggio.
B. In esito a un'istanza
a protezione dell'unione coniugale introdotta il 10 gennaio 2013 da AP 1, con
sentenza del 13 marzo 2013 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Città ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha attribuito l'abitazione
coniugale in uso alla moglie, “la quale vi risiederà con i figli maggiorenni”, ingiungendo al marito di
andarsene entro il 30 aprile 2013. Nel termine fissatogli AO 1 si è
trasferito in un appartamento, sempre a __________.
C. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione
(inc.CM.2013.63), il 27 gennaio 2014 AO 1 ha postulato davanti allo
stesso Pretore lo scioglimento della comproprietà sulle unità n. 5691 e
5692 mediante divisione in natura, riparto dei rispettivi oneri ipotecari ed
eventuale conguaglio. Nella sua risposta del 27 febbraio 2014 AP 1 ha proposto di
respingere la petizione o, in subordine, di attribuirle la proprietà esclusiva di
entrambe le proprietà per piani, previo eventuale conguaglio al marito. Con
replica del 13 marzo 2014 e duplica del 28 aprile 2014 le parti hanno ribadito
le rispettive posizioni.
D. All'udienza del 27
maggio 2014, indetta per le prime arringhe, i coniugi hanno notificato prove e
il 6 marzo 2015 AO 1 è stato ammesso dal Pretore al beneficio del gratuito
patrocinio. L'istruttoria, durante la quale è stata assunta una perizia sul
valore degli immobili, si è chiusa il 20 gennaio 2016. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nelle proprie, del 14 marzo 2016, l'attore ha precisato le
sue richieste, instando per l'attribuzione dell'unità
n. 5691, della cantina (n. 23) e di un
parcheggio interno, per l'assegnazione alla moglie dell'unità n. 5692, per
un conguaglio in suo favore di fr. 80 000.–,
per il riparto del debito ipotecario in ragione di fr. 105 000.– a carico di lui e di fr. 125 000.– a carico della convenuta e per la suddivisione
a metà delle spese di separazione dei due appartamenti. Nel suo memoriale del
10 marzo 2016 la convenuta si è confermata nelle proprie domande.
E. Nel frattempo, il 18
febbraio 2016, AP 1 ha intentato azione di divorzio dinanzi al medesimo Pretore,
postulando la suddivisione “come
da legge” dell'avere previdenziale accumulato
dai coniugi e la liquidazione del regime dei beni attribuendole le proprietà
per piani n. 5691 e n. 5692 dietro conguaglio al marito di fr. 104 659.–,
comprendenti anche determinate assicurazioni sulla vita. La causa è tuttora in
corso (inc. DM.2016.8). Davanti a questa Camera è pendente inoltre un appello presentato
della moglie contro un decreto cautelare del 13 aprile 2017 con cui il Pretore l'ha
condannata a versare al marito un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili dal 1° luglio 2016 (inc.
11.2017.46).
F. Statuendo il 9 giugno
2016 sullo scioglimento delle due comproprietà, il Pretore ha parzialmente
accolto la petizione, nel senso che ha ordinato la divisione in natura
(dispositivo n.1.1), ha assegnato l'unità n. 5691 a AO 1 e l'unità n. 5692 a AP
1 (dispositivo n. 1.2), ha suddiviso a metà i costi per ripristinare la separazione
dei due appartamenti (dispositivo n. 1.3) e ha disposto un conguaglio di fr. 80 000.–
in favore del marito (dispositivo n. 1.4). Le parti sono state
autorizzate inoltre a chiedere l'iscrizione del trasferimento di proprietà nel
registro fondiario al passaggio in giudicato della sentenza e ad avvenuto pagamento
del conguaglio (dispositivo n. 1.5). Le spese processuali di fr. 13 000.–
sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 17 000.– per ripetibili (dispositivo n. 2).
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è
insorta a questa Camera con un appello dell'8 luglio 2016 nel quale chiede che
la petizione sia respinta e che le spese giudiziarie siano poste a carico dell'attore. In subordine essa
postula l'attribuzione di entrambe le proprietà per piani dietro versamento di
fr. 153 500.– o, in
via ancor più subordinata, l'assegnazione dell'unità n. 5691 al marito e dell'unità
n. 5692 a lei, previo conguaglio in favore di lui di fr. 9628.– e assunzione da
parte di lui dei costi di separazione dei due appartamenti. Nelle sue
osservazioni del 5 dicembre 2016 AO 1 propone di respingere l'appello,
sollecitando il beneficio del gratuito patrocinio.
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la
procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena
si consideri che il valore litigioso ai fini dell'art. 650 cpv. 1 CC
corrisponde a quello della quota di comproprietà chiesta dall'attore (e il solo
valore di stima ufficiale dell'unità n. 5691 ammonta a fr. 143 245.–), mentre ai fini dell'art.
651 cpv. 2 CC fa stato il valore litigioso dell'intera comproprietà (Brunner/Wichtermann in: Basler
Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 ad art. 650 e n. 17 ad
art. 651). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza
impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 10 giugno
2016, di modo che l'appello in esame, presentato l'8 luglio 2016 (data del
timbro postale), è senz'altro ricevibile.
2. All'appello AP 1 acclude
nuova documentazione: un certificato di domicilio riguardante il figlio A__________,
del 15 giugno 2016, una dichiarazione del 30 giugno 2016 in cui il figlio comunica
di avere terminato il 22 giugno 2016 con successo un corso triennale in __________
all'istituto __________ di __________, due dichiarazioni 28 giugno 2016 di un'amica
e del custode del “Condominio __________” circa i difficili rapporti tra le
parti, un certificato 2 luglio 2016 dello psichiatra dott. __________ M__________
che attesta importanti disturbi ansiosi da parte di lei correlati alla
separazione e la necessità di non metterla a confronto con il marito in ragione
delle ripetute moleste subìte negli ultimi tre anni, un resoconto 29 giugno
2016 della U__________ relativo alle telefonate ricevute dal marito, come pure altri
certificati (per lo più medici) sul suo stato di salute negli ultimi anni e sullo
stato di salute della figlia R__________.
Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in
appello soltanto ove siano immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile farli valere “nemmeno con la diligenza esigibile,
tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). Per quel che è della
documentazione medica, essa è irricevibile nella misura in cui precede la
chiusura dell'istruttoria di primo grado, l'appellante non pretendendo che tale
documentazione non potesse essere sottoposta al Pretore. Nella misura in cui è
successiva, la documentazione non sussidia in ogni modo – come si dirà (consid.
6a e 7) – ai fini del giudizio. Senza rilievo per l'esito della causa sono
altresì le attestazioni sul domicilio del figlio (consid. 6a) e l'elenco delle
chiamate del marito sul cellulare della convenuta (consid. 7). Quanto alle dichiarazioni
– contestate – del 28 giugno 2016 rilasciate da A__________ M__________ e L__________
B__________, esse si riferiscono ormai al passato, per tacere del fatto che non possono sostituire regolari deposizioni testimoniali. Al
proposito non giova dunque diffondersi.
3. Nella sentenza
impugnata il Pretore, statuendo sul principio
della divisione (art. 650 cpv. 1 CC), ha escluso l'ipotesi di impedimenti allo
scioglimento della comproprietà per il fatto che le due unità n. 5691 e 5692 sono
parte di una proprietà per piani o sono strutturalmente riunite in un unico
appartamento. Quanto al rischio, paventato dalla convenuta, che lo scioglimento
della comproprietà comprometta “la stabilità
della struttura PPP” poiché attribuendo un diritto di voto a ciascun
coniuge nelle delibere assembleari il titolare dell'unità n. 5692 avrebbe
maggior peso rispetto a quello dell'unità n. 5691, esso sussiste secondo il
Pretore anche in caso di vendita a terzi (loc. cit., pag. 6 seg.). Il primo giudice ha escluso altresì che la richiesta
di scioglimento della comproprietà fosse intempestiva (art. 650 cpv. 3 CC), le
motivazioni di natura familiare (rischio di nuovi conflitti) addotte dall'interessata
non riguardando la cosa in sé, bensì aspetti soggettivi suscettibili di
influire se mai sul modo di divisione (art. 651 CC e art. 205 cpv. 2 CC). Il
Pretore ha ritenuto ingiustificata anche la preoccupazione che una divisione in
natura privi la convenuta e i figli di un'adeguata soluzione abitativa. Da un
lato perché il figlio A__________ non necessita più di cure materne, dall'altro
perché i problemi di salute accusati dalla figlia (tachicardie) non impongono una
presenza costante della madre, per tacere del fatto che la coabitazione della
figlia in un alloggio di 93 m² sarebbe in ogni modo possibile (sentenza
impugnata, pag. 8 a 10).
La
richiesta dell'attore – ha continuato il Pretore – non contrasta nemmeno con l'art.
169 CC a protezione dell'abitazione familiare. Se le liti domestiche sono state
considerate un valido motivo per attribuire in uso alla moglie l'abitazione coniugale
nella procedura a tutela dell'unione coniugale, per sua natura sommaria e volta
a disciplinare situazioni transitorie, esse non possono costringere l'attore a
rimanere in comproprietà con la moglie a tempo indeterminato. Né offendono lo scioglimento della comproprietà,
secondo il Pretore, le condizioni finanziarie dei coniugi e gli inconvenienti
legati alla futura liquidazione del regime dei beni, l'onere gravante la
convenuta nel caso in cui le sia attribuita l'unità n. 5692 (fr. 80 000.– di conguaglio più metà della spesa, di complessivi fr.
73 600.– per ripristinare funzionalmente i
due appartamenti) essendo ad ogni modo inferiore a quello che essa dovrebbe
sopportare per l'attribuzione di entrambe le abitazioni (fr. 153 500.–; sentenza impugnata, pag. 10 a 12).
Quanto al modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC), il Pretore non
ha ravvisato un interesse preponderante della convenuta all'ottenimento di
entrambe le proprietà per piani in virtù dell'art. 205 cpv. 2 CC. L'interesse di
ogni coniuge all'attribuzione di un singolo appartamento prevale, per il primo
giudice, sui motivi personali addotti dalla convenuta, “a maggior ragione se si
considera che una convivenza pacifica è possibile con un minimo sforzo di
entrambi i coniugi”. Posto ciò, il Pretore ha accertato che la divisione in natura comporta un maggior
valore dei due appartamenti di complessivi fr. 80 000.– a fronte di una spesa per la loro separazione di fr.
73 600.– ed è preferibile a una licitazione fra comproprietari o all'indizione
di pubblici incanti, soggetta a possibili perdite e manipolazioni. Nelle
circostanze descritte egli ha deciso così di
assegnare l'unità n. 5691 al marito e l'unità n. 5692 alla moglie, di
obbligare quest'ultima a conguagliare il maggior valore dell'unità n.
5692 (fr. 80 000.–) e di suddividere a metà i costi di separazione degli
appartamenti, ripartendo l'onere ipotecario nella misura di fr. 102 895.– a carico del marito e di
fr. 127 105.– a carico della moglie, “riservata
una diversa ripartizione da parte della banca” (sentenza impugnata, pag. 12 a
16).
4. L'appellante
ribadisce anzitutto che lo scioglimento di una comproprietà è escluso dall'art.
650 cpv. 1 CC se la comproprietà fa parte, come nella fattispecie, di una
proprietà per piani. A prescindere da ciò, essa rimprovera al Pretore di avere
trascurato che la divisione di una parte di proprietà per piani con la costituzione
di due immobili al posto di uno esige l'accordo dei condomini, poiché comporta
la modifica del piano di riparto e del piano descrittivo dell'edificio. Consenso
che – soggiunge la convenuta – le parti hanno dovuto chiedere anche per riunire
gli appartamenti e che ora, per il parallelismo delle forme, andrebbe chiesto ai
fini della disgiunzione. Se non che, così argomentando, l'appellante ripete la
propria opinione, ma non si confronta con la motivazione del Pretore, il quale
ha spiegato che la richiesta dell'attore tocca non la proprietà per piani in
quanto tale, ma solo la comproprietà ordinaria su singole unità e non comporta
“alcuna modifica tabulare e
di assegnazione delle parti comuni” (sentenza impugnata, pag. 6 seg.). Perché
tale punto di vista sarebbe erroneo la convenuta non illustra, di modo che al
proposito l'appello si rivela finanche
irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Che
poi per aprire un varco nel muro di separazione tra le due unità e per
trasformare una cucina in sala da bagno i coniugi abbiano dovuto chiedere l'autorizzazione
dei condomini è possibile. Ammesso e non concesso che ciò occorra anche per
ripristinare lo stato originario degli appartamenti, tuttavia, l'interessata
non pretende che i condomini intendano opporvisi. Oltre che nuovo senza essere
fondato su fatti nuovi (art. 317 cpv. 1
CPC), l'assunto cade dunque nel vuoto.
5. Sempre
per quanto attiene agli “impedimenti
legali” dello scioglimento, l'appellante riafferma che il ripristino delle
due proprietà per piani comporterebbe l'aggiunta di un nuovo voto nelle assemblee
condominiali, compromettendo la stabilità della comunione dei comproprietari,
poiché ne modificherebbe la struttura senza che gli altri condomini possano muovere
obiezioni. Una volta ancora però l'appellante si limita a reiterare la propria
tesi, sorvolando sulla sentenza impugnata nella quale il Pretore ha rilevato
come le conseguenze evocate dalla convenuta si verificherebbero anche nel caso
di una vendita a terzi. Non motivato a sufficienza, l'appello sfugge nuovamente
a ogni disamina. L'appellante soggiunge che nella fattispecie manca la prova circa
la fattibilità del ripristino strutturale dei due appartamenti, subordinata all'ottenimento
di una licenza edilizia (loc. cit.). Nuova senza essere sorretta da fatti nuovi
(art. 317 cpv. 1 CPC), l'asserzione potrebbe semplicemente essere dichiarata
irricevibile. Sia come sia, l'appellante non pretende che il ripristino delle
due proprietà per piani nello stato originario si ponga in contrasto con norme
edilizie o con altri ordinamenti del diritto pubblico. L'argomentazione si
rivela così inconsistente.
6. Sottolinea
l'appellante che lo scioglimento di una comproprietà non può essere chiesto
intempestivamente (art. 650 cpv. 3 CC). In concreto essa si duole che il
Pretore abbia valutato erroneamente gli aspetti “familiari” e omesso di vagliare quelli economici connessi all'operazione.
a) Per quel che è dei primi, l'appellante
rileva che il figlio A__________ ha terminato gli studi a __________ il 22 giugno
2016 e sarebbe tornato ad abitare con lei per iniziare un (non meglio
precisato) apprendistato. Se non che – essa rileva – un'abitazione di tre
locali come l'unità n. 5692 sarebbe inadeguata per ospitare tre persone. L'argomento
è destinato all'insuccesso. A__________ è maggiorenne e, come risulta da una
sentenza emessa il 28 febbraio 2017 da questa Camera in una causa di mantenimento
intentata da lui contro i genitori (sentenza inc. 11.2015.3), dopo avere
conseguito la maturità commerciale alla Scuola cantonale di commercio di __________
ha intrapreso una “formazione
appropriata” (__________) che ora ha portato a termine. La sua figura non è più
di
rilievo dunque per lo scioglimento e l'assegnazione dell'abitazione coniugale
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015,
consid. 18b). Ciò dovrebbe valere anche per la figlia R__________, la quale abita
già per conto suo, da quando ha preso in locazione il 15 marzo 2017 un
appartamento di due locali e mezzo nel medesimo condominio (documenti prodotti
in appello da AP 1 nella causa inc. 11.2017.46). Non consta pertanto che lo stato
di salute di lei imponga una convivenza con la madre, come questa assevera. Ad
ogni buon conto, il Pretore ha ricordato a ragione che un alloggio di tre
locali di complessivi
93 m² sarebbe più che sufficiente, alla luce anche
delle modeste condizioni finanziarie in cui versa la famiglia, per ospitare due
persone.
b) Riguardo
agli aspetti economici invocati dall'appellante, costei si duole che il primo
giudice abbia trascurato il costo eccessivo correlato alla disgiunzione delle
due unità per piani (fr. 73 600.–), in particolare per il marito
che ha ottenuto dal Pretore il gratuito patrocinio. Neppure riproposta nel memoriale
conclusivo del 10 marzo 2016 (pag. 5 a 8), simile critica manca tuttavia di
consistenza. La richiesta di scioglimento di una comproprietà è intempestiva se
comporta oneri eccessivi o svantaggi considerevoli per gli altri comproprietari
o per alcuni di essi (I CCA,
sentenza inc. 11.2016.116 del 19 gennaio 2018, consid. 4). Se è vero che
in concreto i lavori di ripristino dei due appartamenti sono stati stimati in
fr. 73 600.– è altrettanto vero che in esito a tale operazione il
valore delle due proprietà per piani aumenterà di fr. 80 000.–, passando da fr. 680 000.– complessivi a fr. 340 000.– per l'unità
n. 5691 e a fr. 420 000.– per
l'unità n. 5692 (sentenza impugnata, pag. 14). L'appellante non mette in
discussione tali cifre. Non può lamentare dunque l'insorgere di costi
eccessivi. Senza dimenticare che per essere intempestiva una richiesta di
scioglimento deve riferirsi a circostanze oggettive in rapporto con il bene da
dividere e non – come fa valere l'appellante – a peculiarità o giustificazioni
soggettive di un comproprietario, le quali possono suffragare tutt'al più un
interesse preponderante nel senso dell'art. 205 cpv. 2 CC (I CCA, sentenza
inc. 11.2013.42 del 5 maggio 2017 consid. 5).
Per
la prima volta in appello la convenuta si domanda come il marito potrà
sostenere le spese condominiali, ipotecarie e processuali legate alla divisione
delle due proprietà per piani. E analogamente per la prima volta essa fa valere
altresì che la separazione dei due appartamenti comporterà lo smantellamento di
una sala da bagno con idromassaggio nell'unità n. 5691 (sostitutiva della
cucina), ciò che deprezzerà pesantemente l'immobile.
Non fondate su fatti né circostanze nuove, simili allegazioni non sono
ricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). A parte ciò, come l'appellante riconosce, tali
considerazioni non hanno impedito al perito di accertare un maggior valore di
fr. 80 000.– delle due unità disgiunte rispetto alla situazione attuale
(referto 22 settembre 2015 dell'arch. F__________ G__________, pag.
20 e 33). Per di più, la questione dell'intempestività, la quale nemmeno
si pone – di regola – in caso di divorzio (DTF 138 III 153 consid. 5.1.1), non
può ostacolare sine die lo scioglimento di una comproprietà (I CCA, sentenza
inc. 11.2016.116 del 19 gennaio 2018, consid. 4). Ne discende, una volta ancora, l'inconsistenza delle
censure.
7. L'appellante
intravede un ulteriore impedimento allo scioglimento della comproprietà
nell'art. 169 CC, che vieta a un coniuge di disdire un contratto di locazione, di
alienare la casa o l'appartamento familiare o di limitare con altri negozi
giuridici i diritti inerenti all'abitazione familiare senza il consenso
dell'altro o senza l'autorizzazione del giudice. Questa Camera ha già
avuto modo di ricordare, precisando la giurisprudenza menzionata dal Pretore (RtiD II-2009 pag. 654 consid. 6 con riferimento
a Rep. 1996 pag. 152 consid. 4), che per apprezzare se un coniuge
si opponga legittimamente allo scioglimento della comproprietà chiesto dall'altro
il giudice procede a una ponderazione per apprezzamento: egli valuta gli
interessi personali dell'istante, quelli personali dell'altro coniuge e quelli
della famiglia nel suo complesso (RtiD I-2014 pag. 761 consid. 4). L'art. 169
CC non ha portata propria nella misura in cui altre norme proteggano già il
coniuge opponente in maniera adeguata da atti di disposizione unilaterali dell'altro coniuge (si pensi all'art. 648
cpv. 2 CC o all'art. 201 cpv. 2 CC nel regime della partecipazione
agli acquisti: I CCA, sentenza inc.
11.2013.42 del 5 maggio 2017,
consid. 9).
a) Nella
fattispecie l'appellante non disconosce che l'attribuzione in uso di lei dell'appartamento
coniugale nella procedura a protezione dell'unione coniugale decade con l'assegnazione
in proprietà esclusiva nella procedura ordinaria. Nondimeno, a suo dire, i
rapporti fra le parti permangono conflittuali e una convivenza “porta a porta”
continuerebbe ad avere conseguenze “nefaste” per lei e per i figli. Ora, il Pretore
ha motivato l'impossibilità di riprendere gli argomenti che lo avevano indotto
ad attribuire l'alloggio coniugale alla moglie nella procedura a tutela dell'unione
coniugale con la diversità dei criteri applicabili nelle due cause. La
convenuta non pretende che tale ragionamento sia erroneo. Si limita a denunciare
una situazione di durevole conflitto, ma così argomentando non manca di
contraddirsi, essa medesima riconoscendo che per conservare un fondo in
comproprietà occorre un minimo d'intesa e di collaborazione fra comproprietari.
E finora le parti hanno dato prova, se mai, del contrario (I CCA, sentenza inc.
11.2013.42 del 5 maggio 2017, consid. 9 in
fine con richiamo).
b) Secondo
la convenuta la possibilità, adombrata dal Pretore, che il marito appigioni o
venda l'appartamento a lui attribuito ed eviti così ulteriori conflitti è
meramente ipotetica, tanto che AO 1 non l'ha neppure allegata. Ribadisce perciò
che le parti devono rimanere separate, essendo “tuttora in conflitto emotivo e
giuridico” e non avendo ancora raggiunto “quella necessaria
intesa e collaborazione per vivere sullo stesso piano dell'immobile”. A prescindere
dal fatto però che, secondo il Pretore, con un minimo di buona volontà le parti
possono vivere nello stesso palazzo, l'appellante dimentica che impedendo lo
scioglimento della comproprietà nella fattispecie l'attore sarebbe non solo un
vicino di pianerottolo, ma addirittura un comproprietario dell'appartamento
in cui essa abita. Si seguisse poi la tesi dell'interessata, la comproprietà litigiosa
rimarrebbe tale a tempo indeterminato, ciò che non è ragionevolmente
sostenibile, come ha rammentato il Pretore (sentenza impugnata, pag. 11 seg.). E
con tale riflessione l'interessata non tenta nemmeno di confrontarsi.
c) Per
l'appellante l'interesse dell'attore a ottenere in proprietà esclusiva l'unità
n. 5691 non prevale sulla stabilità e la serenità di moglie e figli, messe a repentaglio
dai trascorsi violenti di lui e dalle sue molestie telefoniche. Fosse tenuto a
cederle la sua quota di comproprietà, poi, l'attore potrebbe risollevare la sua
precaria situazione finanziaria. Il suo diritto di vendere o appigionare l'unità
di proprietà per piani n. 5691 non può – essa soggiunge – risultare prioritario.
L'asserto è fuori tema, giacché non riguarda eventuali impedimenti allo scioglimento
della comproprietà (art. 650 cpv. 1 CC), bensì il modo in cui la
comproprietà va sciolta (art. 651 cpv. 2 e 205 cpv. 2 CC). Inoltre non si deve
trascurare che fra le parti pende ormai da oltre due anni un'azione di divorzio
e che in tale ambito la divisione di un bene in comproprietà, così come la regolamentazione
degli altri rapporti giuridici esistenti tra i coniugi, deve precedere la
liquidazione del regime matrimoniale secondo gli art. 205 segg. CC (I CCA,
sentenza inc. 11.2013.42 del
5 maggio 2017, consid. 9 con riferimenti). Anche sotto questo profilo
l'appello si rivela di conseguenza infondato.
d) L'appellante
si duole infine che le parti subirebbero gravi inconvenienti economici da una disgiunzione
delle due unità n. 5691 e 5692. A mente sua poi l'onere finanziario riconducibile
ai lavori edili (fr. 73 600.–) e il disagio dovuto al ripristino strutturale
delle due unità sarebbero ben più gravi dei vantaggi derivanti dal mantenimento
della situazione attuale, la quale non comporta spese, permetterebbe di vivere
serenamente e attribuirebbe al marito una congrua somma a conguaglio. Si
tratta di argomenti sollevati per la prima volta in appello e che, senza la
giustificazione di fatti o circostanze nuove, potrebbero senz'altro essere
dichiarati irricevibili
(art. 317 cpv. 1 CPC). Si volesse da ciò prescindere, simili argomenti non sarebbero
destinati a miglior sorte, ove si consideri che – come già si è visto – i costi
per il ripristino delle due unità abitative ammontano a fr. 73 000.–, ma sarebbero ampiamente compensati dalla
rivalutazione complessiva che ridonderebbe alle due proprietà (fr. 80 000.–). Al proposito
non soccorre dunque ripetersi.
8. Quanto al modo in
cui in cui deve avvenire lo scioglimento della comproprietà (art. 651 cpv. 2
CC), AP 1 non pretende che una realizzazione mediante licitazione privata fra
comproprietari o ai pubblici incanti sia preferibile a una divisione in natura.
Fa valere una violazione degli art. 205 cpv. 2 e 651 CC perché il Pretore non
le ha attribuito in proprietà esclusiva le due unità n. 5691 e 5692 quantunque
essa abbia un interesse preponderante alla loro assegnazione e sia in grado di tacitare
il marito. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto, a suo turno, che l'interesse
economico dei coniugi a ottenere una proprietà per piani ciascuno prevalga sui
motivi personali addotti dalla moglie per vedersele assegnare entrambe. Anche
perché – egli ha proseguito – con un minimo sforzo una convivenza pacifica delle
parti sarebbe possibile e l'onere a carico della convenuta (fr. 80 000.– di conguaglio
per il maggior valore dell'unità n. 5692 e fr. 36 800.– per la sua partecipazione
alle spese di ripristino degli appartamenti) non risulta eccessivo se
confrontato alla piena indennità ch'essa dovrebbe corrispondere al marito in
caso di attribuzione integrale del bene (sentenza impugnata, pag. 15).
a) Lo scioglimento di una comproprietà tra coniugi prima della liquidazione della partecipazione agli
acquisti è disciplinata dagli art. 651
cpv. 2 e 205 cpv. 2 CC. Non ravvisandosi un interesse preponderante da parte dell'uno
o dell'altro all'assegnazione del bene, il giudice fa capo alle modalità –
esaustive – dell'art. 651 cpv. 2 CC: divisione in natura, licitazione tra
comproprietari o vendita ai pubblici incanti (I CCA, sentenza inc. 11.2013.42 del 5 maggio 2017, consid. 10). I criteri preposti
all'assegnazione di un bene in comproprietà dei coniugi a uno di loro sulla
base dell'art. 205 cpv. 2 CC sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo
basti rammentare che l'interesse preponderante può rivestire diverse forme:
decisivo è che il coniuge richiedente possa valersi, senza riguardo ai motivi,
di un'intensa relazione con il bene litigioso. Il giudice pondera gli interessi
dei coniugi secondo equità, nel quadro del suo potere di apprezzamento. Possono
fondare un tale interesse – segnatamente – interessi professionali o commerciali,
affettivi o di salute. Un'attribuzione giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, ad ogni
modo, non presuppone solo un interesse preponderante, ma anche la possibilità
di indennizzare l'altro coniuge. Ove ciò non sia possibile, il coniuge in
questione non può pretendere che il bene gli sia attribuito in proprietà
esclusiva (I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015, consid. 18a con
numerosi richiami).
b) Quanto
alla capacità di tacitare il marito per l'attribuzione delle due proprietà per
piani, non consta che l'appellante ne abbia fornito la prova (come le incombeva:
sentenza del Tribunale federale 5A_24/2017 del 15 maggio 2017, consid. 5.2).
Essa non spiega in effetti come intenda far fronte al pagamento di fr. 153 500.– e all'assunzione
integrale del debito ipotecario (di fr. 230 000.–), men che meno dopo
avere ridotto dal 1° agosto 2017 il suo grado d'occupazione del 40% (decreto presidenziale del 22 agosto 2017 nell'inc.
11.2017.76). Il problema potrebbe dunque risolversi già in questi
termini. Ad ogni modo, si volesse anche proseguire nella disamina, l'esito del
giudizio non muterebbe per le considerazioni in appresso.
c) Per
giustificare il suo interesse prevalente, la convenuta si vale del fatto che,
le fosse attribuita in proprietà esclusiva la sola unità n. 5692 dietro versamento
di fr. 80 000.–
al marito, essa subirebbe una perdita di fr. 83 605.– rispetto al caso in divenisse
proprietaria esclusiva di entrambi gli appartamenti. La convenuta
sostiene che in quest'ultima evenienza lei ricaverebbe dall'operazione fr. 296 500.– (valore delle
due unità indivise fr. 680 000.–, meno il debito ipotecario di fr. 230 000.–,
meno il compenso al marito di fr. 153 500.–), mentre attribuendole la
sola unità n. 5692 il suo utile non eccederebbe
fr. 212
895.– (valore dell'unità n. 5692 dopo la disgiunzione
fr. 420 000.–, meno il debito ipotecario a esso correlato di
fr. 127 105.–,
meno il conguaglio al marito di fr. 80 000.–). Per tacere del fatto che
l'argomento non è stato invocato però davanti al Pretore e non è
confortato né da fatti né da circostanze nuove, sicché risulta irricevibile
(art. 317 cpv. 1 CPC), l'appellante non può invocare un mero calcolo di convenienza
economica non sorretto da interessi professionali né commerciali e che non
denota quindi alcuna particolare relazione con il bene litigioso nel senso evocato
dianzi.
Analogamente
l'interessata non può giustificare l'applicazione dell'art. 205 cpv. 2 CC con l'asserito
vantaggio dell'operazione per il marito e con l'impossibilità per lui di affrontare
le spese di ripristino degli appartamenti, di finanziare la manutenzione dell'unità
a lui assegnata e di coprire le spese condominiali e bancarie. Senza
dimenticare poi che davanti al Pretore essa aveva invocato unicamente il
probabile aggravamento delle tensioni familiari e la necessità per i figli di vivere
con lei (risposta, pag. 6; memoriale conclusivo, pag. 9). Per il resto, AP 1
non revoca in dubbio che il marito, in difficoltà finanziarie, possa vantare anch'egli
una convenienza economica a ricevere un appartamento proprio. Quanto al rischio
che la mancata attribuzione dei due immobili in blocco riaccenda sopiti conflitti
e renda illusoria l'ipotesi di una pacifica “convivenza porta a porta”, l'inconveniente
di trovarsi un vicino di pianerottolo non gradito vale per qualsiasi casa
d'appartamenti, senza scordare che a mente del Pretore in concreto “una convivenza
pacifica è possibile con un minimo sforzo di entrambi i coniugi”. Infine non
soccorre ripetersi sul fatto che – contrariamente a quanto sostiene
l'appellante – l'unità n. 5692 sarebbe più che
sufficiente, alla luce anche delle modeste condizioni finanziarie in cui versano
Fatti
i coniugi, per ospitare moglie e figlia.
d) L'appellante
assevera che il saldo da lei dovuto all'attore per la
divisione del bene in natura (fr. 80 000.–, più fr. 36 800.– per la partecipazione ai
costi di separazione) è eccessivo rispetto all'indennità di fr. 153 500.– ch'essa
sarebbe tenuta a corrispondere in caso di ripresa di entrambe le unità. Se è
vero – essa rileva – che con l'attribuzione della sola unità n. 5692 la
sua spesa sarebbe inferiore di fr. 26 700.–, è altrettanto vero che in
tal caso essa “si ritrova con una proprietà
dimezzata”. La convenuta ribadisce di non capire quale sia l'interesse
economico preponderante del marito, che in ogni modo ricaverebbe un utile
dall'operazione (fr. 80 000.– più un appartamento o fr. 153 500.–), per
rapporto al suo, potendo lei “acquisire l'intera proprietà con fr. 153 500.– piuttosto che
spenderne fr. 126 800.– e privarsene di metà”. Da quest'ultima
asserzione va subito sgombrato il campo. A parte, una volta di più, la novità e
quindi l'irricevibilità dell'argomento, non fondato su fatti né prove nuove
(art. 317 cpv. 1 CPC), in concreto non si tratta di stabilire se l'attore abbia
un interesse preponderante alla divisione in natura delle due unità abitative,
bensì se AP 1 possa valersi di un interesse siffatto per rivendicare l'attribuzione
di entrambe le unità. Che la divisione in natura delle due proprietà per piani possa
essere finanziariamente svantaggiosa per lei rispetto all'attribuzione in blocco
è possibile, ma non basta per giustificare l'applicazione
dell'art. 205 cpv. 2 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 5 maggio 2017, consid. 18c).
9. Alla luce di quanto
precede la conclusione del Pretore, secondo cui la convenuta non ha dimostrato
un interesse prevalente all'attribuzione dell'intero bene, sfugge alla critica.
Rimane da verificare l'ammontare dell'indennizzo che il
Pretore ha calcolato a conguaglio dell'operazione (art. 651 cpv. 3 CC).
a) Il primo giudice ha accertato sulla scorta della perizia
giudiziaria, come detto, che in seguito alla disgiunzione delle due unità n.
5691 e 5692 il valore passerebbe da fr. 680 000.– complessivi a fr. 340 000.– per l'unità n. 5691 e a fr. 420 000.– per l'unità n. 5692. Ciò premesso,
egli ha riconosciuto al marito un conguaglio di fr. 80 000.– per
il minor valore dell'unità n. 5691, ha ordinato la divisione a metà del costo delle
opere necessarie per la separazione dei due appartamenti e ha ripartito in proporzione
al valore delle due unità l'onere ipotecario nella misura di fr. 102 895.– a
carico del marito e di fr. 127 105.– a carico della moglie, “riservata
una diversa ripartizione da parte della
banca” (sentenza impugnata, pag. 15 seg.). L'appellante ritiene il
calcolo del Pretore erroneo perché non tiene conto del plusvalore di fr. 80 000.– che deriva a entrambe
le parti dalla separazione dei due appartamenti. A suo parere il saldo va
fissato in fr. 33 838.–, somma che copre sia la perdita di superficie del marito
per rapporto alla rispettiva quota di comproprietà (fr. 20 000.–)
sia la differenza di plusvalore che a lei deriva per il fatto di ricevere un
appartamento più grande (fr. 13 838.–). Dovendosi poi dedurre da tale importo il maggior onere
ipotecario (fr. 24 210.–, ovvero fr. 127 105.– meno 102 895.–),
di cui la convenuta si farebbe carico, il conguaglio si limita per finire a fr.
9628.–.
b) Nella
misura in cui rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto del plusvalore che
deriva ai due appartamenti in caso di separazione, l'opinione non può essere condivisa.
Intanto il calcolo dell'appellante risulta viziato in partenza, poiché fa stato
di un “valore in proprietà esclusiva del marito” di fr. 320 000.– anziché di
fr. 340 000.–. A parte ciò, la contestazione sembra ricondursi a un
equivoco, giacché il conguaglio del primo giudice tiene conto sì della
differenza di valore tra le due proprietà per piani (di fr. 80 000.–),
ma si fonda sul valore delle unità al termine delle opere di disgiunzione e
Considerandi
quindi considera anche il maggior valore delle unità dopo di allora, a sua
volta di fr. 80 000.–. Non a torto l'appellante fa notare invece che il
calcolo del Pretore ripartisce l'onere ipotecario complessivo (fr. 230 000.–) sui
due appartamenti in proporzione al rispettivo valore, mentre suddivide il loro valore
a metà per stabilire il conguaglio. Ciò non è coerente. Al termine della
divisione ogni comproprietario deve ricevere una parte del bene (in natura o in
denaro) che corrisponda al valore della propria quota. Comproprietari in parti
uguali, i coniugi hanno diritto alla metà del valore netto dell'intero bene, dedotto
il debito ipotecario (Steinauer/Joye,
Les appartements et villas en copropriété ou en propriété commune dans le
régime matrimonial, in: Fountoulakis/Jungo [curatrici], Symposium zum
Familienrecht der Universität Freiburg 2016, Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, pag.
140). Accertato il valore netto dei due appartamenti in fr. 530 000.– (ovvero
fr. 340 000.– più fr. 420 000.–, meno fr. 230 000.–),
il diritto di ogni coniuge di ricevere la quota di metà (fr. 265 000.–) e il
consenso di entrambi al riparto del debito
ipotecario stabilito dal Pretore, il conguaglio a carico della convenuta
risulta di fr. 27 895.– (fr. 265 000.–, meno la differenza tra fr.
340.
000.– e fr. 102 895.–). Al proposito l'appello
merita quindi accoglimento.
c) Da
ultimo l'appellante contesta di dover assumere la metà dei costi di disgiunzione
degli appartamenti, stimati dal Pretore in fr. 73
600.
– sulla scorta della perizia giudiziaria. Essa
pretende di non poter essere tenuta a fare
le spese di un'operazione (lo scioglimento della comproprietà) che non
condivide e che le è imposta, sicché l'esborso va addebitato all'attore. A parte
la dubbia ricevibilità dell'assunto, che la convenuta non ha sollevato davanti
al Pretore, non è dato a divedere perché costei non dovrebbe partecipare alle
spese di ripristino dei due appartamenti, ciò che si impone anche in forza dell'art.
649.
cpv. 1 CC. Al riguardo la sentenza impugnata è assolutamente corretta.
10.
Le spese del giudizio
odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene
in parte causa vinta sull'entità del conguaglio dovuto all'attore per lo scioglimento
della comproprietà, mentre esce sconfitta sul resto. Nel complesso si
giustifica così di porre a suo carico due terzi degli oneri processuali, con
obbligo di rifondere al marito, che ha formulato osservazioni all'appello per
il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili ridotte (un terzo
dell'indennità piena:
RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito del giudizio odierno impone di modificare
in tal senso anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado (non
contestate nel loro ammontare), che il Pretore ha addebitato interamente alla
convenuta.
11.
Per quel che è del
gratuito patrocinio postulato da AO 1 in appello, la richiesta è senza oggetto
nella misura in cui AP 1 è tenuta al versamento di congrue ripetibili, che
nulla induce a supporre di difficile o di impossibile incasso. Per il resto il
richiedente non ha reso verosimile di essere sprovvisto dei mezzi necessari per
finanziare il processo di secondo grado (art. 117 lett. a CPC), come gli
incombeva di documentare (sentenza del Tribunale
federale 4A_114/2013 del 20 giugno 2013, consid. 4.3.1 pubblicato
in: SZZP/RSPC 2013 pag. 473). L'impossibilità di ottenere un mutuo ipotecario (dichiarazione
4.
novembre 2014 del C__________, agli atti) poco giova, poiché il gratuito
patrocinio non impedisce che un richiedente si veda costretto ad alienare
sostanza immobiliare (I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del
28.
febbraio 2018, consid. 17 con rinvii). E nella fattispecie il richiedente
nulla precisa in merito ai suoi fondi, che – secondo quanto risulta dall'altra
procedura di appello davanti a questa Camera (inc. 11.2017.46) – comprendono anche
un fondo a __________ del valore di € 135 274.–,
comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno e oggetto di una causa
di liquidazione in
Macedonia (dichiarazione 20 novembre 2017 dell'avv. __________ H__________).
Assistito da un rappresentante professionale, il richiedente non poteva
ignorare l'esigenza di motivare almeno sommariamente la richiesta. In difetto
di ciò, il beneficio del gratuito patrocinio non può entrare in linea di conto.
12.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.
30.
000.–
nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto,
nel senso che i dispositivi n. 1.4 e 2 della sentenza impugnata sono riformati
come segue:
1.4 AP 1 è tenuta a versare a AO 1 fr. 27 895.– a titolo
di conguaglio per l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'unità di proprietà
per piani n. 5692 RFD di __________.
2. Le spese processuali di fr. 13 000.– sono poste
per un terzo a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà
alla controparte fr. 5700.– per ripetibili ridotte.
Per il resto
l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese di appello, di
fr. 3000.– complessivi, sono poste per due terzi a carico dell'appellante
e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.–
per ripetibili ridotte.
III. Nella misura in cui non è
priva di oggetto, la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 in
appello è respinta.
IV. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).