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Decisione

11.2016.64

Scioglimento e divisione in natura di una comproprietà tra coniugi prima del divorzio

9 aprile 2018Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi, per ospitare moglie e figlia.

d) L'appellante

assevera che il saldo da lei dovuto all'attore per la

divisione del bene in natura (fr. 80 000.–, più fr. 36 800.– per la partecipazione ai

costi di separazione) è eccessivo rispetto all'indennità di fr. 153 500.– ch'essa

sarebbe tenuta a corrispondere in caso di ripresa di entrambe le unità. Se è

vero – essa rileva – che con l'attribuzione della sola unità n. 5692 la

sua spesa sarebbe inferiore di fr. 26 700.–, è altrettanto vero che in

tal caso essa “si ritrova con una proprietà

dimezzata”. La convenuta ribadisce di non capire quale sia l'interesse

economico preponderante del marito, che in ogni modo ricaverebbe un utile

dall'operazione (fr. 80 000.– più un appartamento o fr. 153 500.–), per

rapporto al suo, potendo lei “acquisire l'intera proprietà con fr. 153 500.– piuttosto che

spenderne fr. 126 800.– e privarsene di metà”. Da quest'ultima

asserzione va subito sgombrato il campo. A parte, una volta di più, la novità e

quindi l'irricevibilità dell'argomento, non fondato su fatti né prove nuove

(art. 317 cpv. 1 CPC), in concreto non si tratta di stabilire se l'attore abbia

un interesse preponderante alla divisione in natura delle due unità abitative,

bensì se AP 1 possa valersi di un interesse siffatto per rivendicare l'attribuzione

di entrambe le unità. Che la divisione in natura delle due proprietà per piani possa

essere finanziariamente svantaggiosa per lei rispetto all'attribuzione in blocco

è possibile, ma non basta per giustificare l'applicazione

dell'art. 205 cpv. 2 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 5 maggio 2017, consid. 18c).

9. Alla luce di quanto

precede la conclusione del Pretore, secondo cui la convenuta non ha dimostrato

un interesse prevalente all'attribuzione dell'intero bene, sfugge alla critica.

Rimane da verificare l'ammontare dell'indennizzo che il

Pretore ha calcolato a conguaglio dell'operazione (art. 651 cpv. 3 CC).

a) Il primo giudice ha accertato sulla scorta della perizia

giudiziaria, come detto, che in seguito alla disgiunzione delle due unità n.

5691 e 5692 il valore passerebbe da fr. 680 000.– complessivi a fr. 340 000.– per l'unità n. 5691 e a fr. 420 000.– per l'unità n. 5692. Ciò premesso,

egli ha riconosciuto al marito un conguaglio di fr. 80 000.– per

il minor valore dell'unità n. 5691, ha ordinato la divisione a metà del costo delle

opere necessarie per la separazione dei due appartamenti e ha ripartito in proporzione

al valore delle due unità l'onere ipotecario nella misura di fr. 102 895.– a

carico del marito e di fr. 127 105.– a carico della moglie, “riservata

una diversa ripartizione da parte della

banca” (sentenza impugnata, pag. 15 seg.). L'appellante ritiene il

calcolo del Pretore erroneo perché non tiene conto del plusvalore di fr. 80 000.– che deriva a entrambe

le parti dalla separazione dei due appartamenti. A suo parere il saldo va

fissato in fr. 33 838.–, somma che copre sia la perdita di superficie del marito

per rapporto alla rispettiva quota di comproprietà (fr. 20 000.–)

sia la differenza di plus­valore che a lei deriva per il fatto di ricevere un

appartamento più grande (fr. 13 838.–). Dovendosi poi dedurre da tale importo il maggior onere

ipotecario (fr. 24 210.–, ovvero fr. 127 105.– meno 102 895.–),

di cui la convenuta si farebbe carico, il conguaglio si limita per finire a fr.

9628.–.

b) Nella

misura in cui rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto del plusvalore che

deriva ai due appartamenti in caso di separazione, l'opinione non può essere condivisa.

Intanto il calcolo dell'appellante risulta viziato in partenza, poiché fa stato

di un “valore in proprietà esclusiva del marito” di fr. 320 000.– anziché di

fr. 340 000.–. A parte ciò, la contestazione sembra ricondursi a un

equivoco, giacché il congua­glio del primo giudice tiene conto sì della

differenza di valore tra le due proprietà per piani (di fr. 80 000.–),

ma si fonda sul valore delle unità al termine delle opere di disgiunzione e

Considerandi

quindi considera anche il maggior valore delle unità dopo di allora, a sua

volta di fr. 80 000.–. Non a torto l'appellante fa notare invece che il

calcolo del Pretore ripartisce l'onere ipotecario complessivo (fr. 230 000.–) sui

due appartamenti in proporzione al rispettivo valore, mentre suddivide il loro valore

a metà per stabilire il conguaglio. Ciò non è coerente. Al termine della

divisione ogni comproprietario deve ricevere una parte del bene (in natura o in

denaro) che corrisponda al valore della propria quota. Comproprietari in parti

uguali, i coniugi hanno diritto alla metà del valore netto dell'intero bene, dedotto

il debito ipotecario (Steinauer/Joye,

Les appartements et villas en copropriété ou en propriété commune dans le

régime matrimonial, in: Fountoulakis/Jungo [curatrici], Symposium zum

Familienrecht der Universität Freiburg 2016, Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, pag.

140). Accertato il valore netto dei due appartamenti in fr. 530 000.– (ovvero

fr. 340 000.– più fr. 420 000.–, meno fr. 230 000.–),

il diritto di ogni coniuge di ricevere la quota di metà (fr. 265 000.–) e il

consenso di entrambi al riparto del debito

ipotecario stabilito dal Pretore, il conguaglio a carico della convenuta

risulta di fr. 27 895.– (fr. 265 000.–, meno la differenza tra fr.

340.

000.– e fr. 102 895.–). Al proposito l'appello

merita quindi accoglimento.

c) Da

ultimo l'appellante contesta di dover assumere la metà dei costi di disgiunzione

degli appartamenti, stimati dal Pretore in fr. 73

600.

– sulla scorta della perizia giudiziaria. Essa

pretende di non poter essere tenuta a fare

le spese di un'operazione (lo scioglimento della comproprietà) che non

condivide e che le è imposta, sicché l'esborso va addebitato all'attore. A parte

la dubbia ricevibilità dell'assunto, che la convenuta non ha sollevato davanti

al Pretore, non è dato a divedere perché costei non dovrebbe partecipare alle

spese di ripristino dei due appartamenti, ciò che si impone anche in forza dell'art.

649.

cpv. 1 CC. Al riguardo la sentenza impugnata è assolutamente corretta.

10.

Le spese del giudizio

odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene

in parte causa vinta sull'entità del conguaglio dovuto all'attore per lo scioglimento

della comproprietà, mentre esce sconfitta sul resto. Nel complesso si

giustifica così di porre a suo carico due terzi degli oneri processuali, con

obbligo di rifondere al marito, che ha formulato osservazioni all'appello per

il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili ridotte (un terzo

dell'indennità piena:

RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito del giudizio odierno impone di modificare

in tal senso anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado (non

contestate nel loro ammontare), che il Pretore ha addebitato interamente alla

convenuta.

11.

Per quel che è del

gratuito patrocinio postulato da AO 1 in appello, la richiesta è senza oggetto

nella misura in cui AP 1 è tenuta al versamento di congrue ripetibili, che

nulla induce a supporre di difficile o di impossibile incasso. Per il resto il

richiedente non ha reso verosimile di essere sprovvisto dei mezzi necessari per

finanziare il processo di secondo grado (art. 117 lett. a CPC), come gli

incombeva di documentare (sentenza del Tribunale

federale 4A_114/2013 del 20 giugno 2013, consid. 4.3.1 pubblicato

in: SZZP/RSPC 2013 pag. 473). L'impossibilità di ottenere un mutuo ipotecario (dichiarazione

4.

novembre 2014 del C__________, agli atti) poco giova, poiché il gratuito

patrocinio non impedisce che un richiedente si veda costretto ad alienare

sostanza immobiliare (I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del

28.

febbraio 2018, consid. 17 con rinvii). E nella fattispecie il richie­dente

nulla precisa in merito ai suoi fondi, che – secondo quanto risulta dall'altra

procedura di appello davanti a questa Camera (inc. 11.2017.46) – comprendono anche

un fondo a __________ del valore di € 135 274.–,

comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno e oggetto di una causa

di liquidazione in

Macedonia (dichiarazione 20 novembre 2017 dell'avv. __________ H__________).

Assistito da un rappresentante professionale, il richiedente non poteva

ignorare l'esigenza di motivare almeno sommariamente la richiesta. In difetto

di ciò, il beneficio del gratuito patrocinio non può entrare in linea di conto.

12.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.

30.

000.–

nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto,

nel senso che i dispositivi n. 1.4 e 2 della sentenza impugnata sono riformati

come segue:

1.4 AP 1 è tenuta a versare a AO 1 fr. 27 895.– a titolo

di conguaglio per l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'unità di proprietà

per piani n. 5692 RFD di __________.

2. Le spese processuali di fr. 13 000.– sono poste

per un terzo a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà

alla controparte fr. 5700.– per ripetibili ridotte.

Per il resto

l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese di appello, di

fr. 3000.– complessivi, sono poste per due terzi a carico dell'appellante

e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.–

per ripetibili ridotte.

III. Nella misura in cui non è

priva di oggetto, la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 in

appello è respinta.

IV. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).