11.2016.65
Azione negatoria: divieto di posteggio su una proprietà coattiva
17 novembre 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.65
Lugano
17 novembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SE.2014.397 (rapporti
di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione
del 25 ottobre 2014 dalla
AO 1
(ora
patrocinata dall'avv. dott. PA 2)
contro
PI 1
(patrocinato
dall'avv. PA 3)
AP 1
AP 2
AP 4
AP 5
AP 6
AP 7 († 2014), già in
alla quale è
subentrata in qualità di erede
__________ G__________
AP 8
AP 10
AP 12
AP 13
(patrocinati dall'avv. dott. PA 1),
giudicando sull'appello
dell'11 luglio 2016 presentato dalla AP 1, da AP 2 e AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, __________
G__________, AP 8 e AP 9, AP 10 e AP 11, AP 12 e AP 13 contro la sentenza
emessa dal Pretore il 10 giugno 2016;
Ritenuto
in fatto: A. La
AO 1 è proprietaria della particella n. 267 RFD di __________ (259 m²), sezione di __________, su cui
sorge una casa d'abitazione con autorimessa. Il tetto dell'autorimessa aggetta,
senza che alcun diritto di sporgenza sia iscritto nel registro fondiario, sul
piazzale sottostante e forma un giardino pensile (“mensolone”). Il fondo
confina a nord con la particella n. 1420 (452 m²), scorporata
verso la fine degli anni cinquanta dalla particella n. 267 e appartenente
a PI 1, su cui si trova l'abitazione di lui, e a est con la particella n. 981
(1295 m²), su cui è stato edificato
il condominio “__________”. Tra le particelle n. 267 e 981 si trova la particella
n. 1299 (86 m²), che è stata costituita in proprietà coattiva il 9 aprile 1955 dal
frazionamento delle altre due e che
oggi appartiene per un mezzo alla particella n. 981, per un quarto alla particella
n. 267 e per un altro quarto alla n. 1420. Nella sua parte inferiore (piazzale)
essa consente l'accesso veicolare alla particella n. 267, mentre nella sua
parte superiore (gradinata), perpendicolare alla strada, permette l'accesso
pedonale ai fondi.
B. Tra
Fatti
i proprietari dei fondi interessati sono sorte divergenze in merito alla
possibilità di posteggio sulla particella coattiva. Decaduto infruttuoso il 2 luglio 2014 un tentativo di
conciliazione (inc. CM.2014.123), il 25 ottobre 2014 la AO 1 ha convenuto davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, PI 1 e la AP 1, come pure i
singoli condomini AP 2 e AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, gli “eredi” fu AP 7, AP 8 e AP
9, AP 10 e AP 11, AP 12 e AP 13 perché fosse ordinato all'ufficiale del registro
fondiario di attribuire in proprietà alla sua particella n. 267 la superficie
della proprietà coattiva n. 1299 corrispondente alla superficie coperta dalla
sporgenza (area tratteggiata in verde) dietro pagamento di un'indennità imprecisata.
L'attrice ha postulato altresì l'iscrizione nel registro fondiario di un
diritto di passo necessario veicolare in favore della sua particella n. 267 sulla
superficie restante del piazzale, instando infine per un divieto generale di
posteggio (erga omnes) su tale comparto (area tratteggiata in blu) con
pubblicazione sul Foglio ufficiale e autorizzazione a “collocare a sue spese il
relativo cartello e a procedere alle segnalazioni di eventuali posteggi abusivi
presso la Sezione della circolazione”.
C. Nella sua risposta del 7
gennaio 2015 PI 1 ha proposto di respingere la petizione relativamente alle
prime due richieste di giudizio (assegnazione in proprietà della superficie sotto
la sporgenza e iscrizione di un diritto di passo veicolare). Quanto al preteso
divieto di posteggio, egli si è detto d'accordo per principio con il divieto, a
condizione che questo valesse anche nei confronti dell'attrice e dei suoi inquilini;
nondimeno egli ha proposto di dichiarare la richiesta irricevibile perché non
introdotta con la procedura applicabile al divieto giudiziale (art. 258 CPC). La
Comunione dei comproprietari del AP 1 e i singoli condomini hanno concluso da
parte loro per l'accoglimento della petizione limitatamente alla richiesta di divieto
di posteggio generale.
D. All'udienza
del 29 aprile 2015, indetta per le prime arringhe, l'attrice ha ribadito la
propria posizione, mentre i convenuti hanno mantenuto il loro punto di vista. L'istruttoria
è iniziata seduta stante e si è chiusa il 24 luglio 2015. Alle arringhe finali
le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato
del 5 ottobre 2015 la AO 1 ha confermato le proprie domande, salvo postulare – in
subordine – un diritto di servitù sulla superficie della coattiva in corrispondenza
della sporgenza e offrire un'indennità di complessivi fr. 330.–/m² “per l'acquisizione o l'asservimento”
di tale superficie. Nei loro allegati del 30 settembre e del 5 ottobre 2015
i convenuti hanno reiterato le rispettive richieste di giudizio, mettendo in
dubbio anche la competenza per materia del Pretore.
E. Statuendo
con sentenza del 10 giugno 2016, il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, nel senso che ha vietato a chiunque – ad eccezione della AO 1 e dei terzi da lei autorizzati – di
“parcheggiare sulla superficie
sottostante la sporgenza di fronte all'autorimessa di proprietà dell'attrice,
facente parte della comproprietà coattiva” della particella n. 1299. Le spese
processuali di complessivi fr. 400.– sono state poste per un terzo a carico dei
convenuti e per il resto a carico dell'attrice, tenuta a rifondere fr. 2000.–
per ripetibili sia a PI 1 sia – congiuntamente – alla Comunione dei
comproprietari e ai singoli condomini convenuti.
F. Contro
la sentenza appena citata la AP 1, come pure AP 2 e AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, V__________
(erede fu AP 7), AP 8 e AP 9, AP 10 e AP 11, AP 12 e AP 13 sono insorti a
questa Camera con un appello dell'11 luglio 2016 per ottenere che la sentenza
impugnata sia riformata nel senso di vietare a chiunque – compresi i comproprietari della coattiva – di
parcheggiare sulla particella n. 1299, ponendo le spese processuali di primo
grado per tre quarti a carico dell'attrice e per il resto a carico dei
convenuti. Nelle loro osservazioni del 12 settembre 2016 la AO 1 e PI 1 propongono
di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata
(art. 243 segg. CPC) sono
appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre
che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto la AO 1 si è limitata a
indicare davanti al Pretore un valore di fr. 20 000.– per l'insieme delle sue richieste (petizione,
pag. 2). Si può ragionevolmente presumere tuttavia che il divieto di posteggio valga
almeno fr. 10
000.
–, cifra che nemmeno le
controparti discutono. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al legale dei
convenuti il 13 giugno 2016. Introdotto l'11 luglio 2016, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2.
Gli
appellanti chiedono a questa Camera di esperire un nuovo sopralluogo perché
constati direttamente la pericolosità della situazione dovuta nella possibilità
di parcheggiare sull'area del piazzale non sovrastata dalla sporgenza. La richiesta
è di per sé ammissibile (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376
consid. 4.3.1). La situazione sul terreno, tuttavia, è chiaramente
documentata dalle fotografie e dalle planimetrie agli atti (doc. D a H; doc. 3
e 4 prodotti dagli appellanti; doc. 5 prodotto da PI 1; allegato al verbale di
sopralluogo del 1° luglio 2015). Ulteriori indagini non porterebbero
dunque elementi di apprezzabile rilievo ai fini del giudizio (sotto, consid.
9). In simili circostanze giova procedere senza indugio all'emanazione della
sentenza.
3.
Litigioso rimane, in
appello, il divieto generale di posteggio sulla porzione della proprietà
coattiva non coperta dalla sporgenza, divieto che il Pretore ha rinunciato a pronunciare
e che gli appellanti vorrebbero vedere esteso all'intera superficie della
particella. Su questo punto il primo giudice ha ricordato anzitutto che la
proprietà coattiva è stata costituita a suo tempo per consentire l'accesso alle
varie proprietà, senza che si intendesse vietare il parcheggio sull'area
interessata ove ciò non avesse ostacolato il libero accesso alle autorimesse (in
costruzione) e alla gradinata. Del resto, egli ha soggiunto, la superficie
sotto il “mensolone” è stata usata per anni a scopo di parcheggio, come hanno confermato
due testimoni. Ciò posto, il primo giudice si è detto competente per statuire sul
divieto generale di posteggio, che ha assimilato a un'opposizione a un divieto
giudiziale (art. 260 CPC), riservata una successiva “formalizzazione della
misura di esecuzione rituale, ex art. 258 segg. CPC” da parte del Giudice di pace.
E nel merito egli ha ritenuto che il divieto di stazionare sotto l'area coperta
(tranne che alla AO 1 e a eventuali terzi da lei autorizzati) si giustifica,
tale superficie trovandosi proprio davanti all'ingresso dell'autorimessa dell'attrice.
Il Pretore non ha ravvisato motivi sufficienti, invece, perché non possa essere
usata come posteggio l'area rimanente, sempre che ciò non intralci l'accesso
all'autorimessa dell'attrice o alla scalinata. Onde, in definitiva, l'accoglimento
della petizione entro tali limiti.
4.
Gli appellanti postulano
un'estensione del divieto di parcheggio – come detto – a tutta l'area della particella
coattiva e a tutti i comproprietari della stessa, inclusa l'attrice. Per usare in
esclusiva una porzione di tale superficie – essi adducono – l'attrice necessiterebbe
di una decisione dell'assemblea dei comproprietari, che in concreto però fa
difetto. Essi si interrogano poi se il Pretore non sia trasceso ultra petita,
essendosi pronunciato, senza una specifica richiesta dell'attrice, anche sulla
possibile destinazione di un'area il cui uso non intralcia l'accesso all'autorimessa.
A parte ciò, per gli appellanti la decisione impugnata equivale a un'espropriazione
materiale, poiché conferisce all'attrice (comproprietaria nella sola misura di
un quarto) la facoltà di profittare in esclusiva e senza alcun indennizzo di buona
parte della proprietà coattiva, sottraendone l'uso agli altri comproprietari di
maggioranza. Il divieto generale di posteggio su tutta la superficie si impone
infine – essi epilogano – per il rischio insito nella possibilità di stazionamento
sul bordo della strada, fuori dell'area sovrastata dal “mensolone”, ciò che limita
fortemente il campo visivo.
5.
V'è da domandarsi intanto
se il Pretore non dovesse interpretare la richiesta dell'attrice come istanza
di divieto giudiziale (art. 258 CPC), tanto più che i convenuti non hanno
mancato di sollevare il problema della competenza per materia. Che il divieto
generale di parcheggio chiesto dall'attrice configurasse in realtà un'istanza nel
senso dell'art. 258 CPC, da sottoporre al Giudice di pace (art. 31 cpv. 1
lett. d LOG), sembra probabile ove si consideri il richiamo esplicito a tale
norma nell'istanza di conciliazione del 1° marzo 2014 e nella petizione. Destinatario
della proibizione, inoltre, non è un soggetto determinato, bensì una cerchia
indefinita di persone. Per di più, la richiesta era accompagnata da una duplice
domanda di pubblicazione, sul Foglio ufficiale cantonale e sul luogo dell'ingiunzione
(art. 259 CPC). Comunque sia, nessuno lamenta in questa sede che il Pretore
abbia considerato la richiesta – all'atto pratico – come un'azione negatoria
(art. 641 cpv. 2 CC), trattata con la procedura semplificata, diretta contro un
futuro (e ipotetico) divieto giudiziale (art. 260 CPC), così come nessuno si
duole che i destinatari dell'ingiunzione non siano partitamente identificati. Come
potrà essere eseguito un divieto emanato con la procedura semplificata nei
confronti di un novero innominato di persone, compresi terzi che non sono stati
parte in causa e che non hanno avuto modo di far valere i loro diritti, rimane
un quesito aperto. Esso esula tuttavia dal quadro del presente giudizio e non dev'essere
vagliato oltre.
6.
Nel merito l'attrice
ha convenuto, per quanto si riferisce alla particella n. 981 su cui si trova il condominio AP 1, tanto la Comunione dei comproprietari quanto i condomini singolarmente.
Se non che, delle due l'una. O l'azione andava diretta contro la comunione
dei comproprietari (art. 712l cpv. 2 CC), come nel caso di turbative provenienti da parti comuni (RtiD I-2016 n. 27c pag. 680 consid. 4; v. anche DTF 142 III 554 consid. 2.3),
oppure andava rivolta contro i singoli comproprietari per piani, come nel caso di
prestazioni indivisibili (v. RtiD I-2016 n. 27c pag. 680 consid. 4 con rinvii). La prima non si identifica infatti con
i secondi (RtiD II-2008 pag. 661 n. 33c consid. 3a). E se fossero stati
da convenire i secondi personalmente, occorrerebbe verificare che i nuovi titolari
delle proprietà per piani n. 7978 e 7988 (__________M__________),
rispettivamente delle proprietà per piani n. 7981 e 7986 (__________T__________),
subentrino nella causa (art. 83 cpv. 1 CPC) alle precedenti proprietarie AP
3.
e AP 2 (proprietà per piani n. 7978 e 7988), rispettivamente AP 6 (proprietà
per piani n. 7981 e 7986). Considerato il presumibile esito dell'appello, non
soccorre approfondire il tema. Tanto vale passare oltre.
7.
Gli appellanti chiedono
– come si è visto – che il divieto di parcheggio comprenda tutta l'area della
particella coattiva, non solo la porzione di piazzale sovrastata dal
“mensolone”, e che valga per tutti, inclusa la AO 1. Sta di fatto ch'essi non
hanno mai avanzato alcuna pretesa in tal senso. Con il memoriale di risposta essi
si sono limitati a proporre l'accoglimento della petizione nella misura in cui
la AO 1 postulava un divieto generale di posteggio sull'area non coperta dalla
sporgenza (domanda n. 2 lett. D). Mai hanno chiesto un divieto di
posteggio sulla porzione di piazzale sotto la sporgenza. Ancora nel
memoriale conclusivo, del resto, essi hanno dichiarato di “riconoscere la fondatezza
del petito” (la domanda n. 2 lett. D di petizione), sempre che fosse data la
competenza per materia del Pretore. E il “petito” si riferiva, appunto, al
divieto di posteggio sulla superficie non coperta. Nella misura in cui chiedono
che il divieto di posteggio pronunciato dal Pretore sull'area coperta valga
anche nei confronti della AO 1, gli appellanti formulano di conseguenza una
richiesta nuova. Nuove domande sono ammissibili in appello, tuttavia, solo ove
si fondino su fatti e mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC), ciò che
nemmeno gli appellanti prospettano. Ne segue che al proposito l'appello risulta,
già di primo acchito, irricevibile.
8.
Per quanto concerne
l'area della coattiva non sovrastata dalla sporgenza, è vero invece che – come
si è visto – gli appellanti hanno aderito alla petizione, per lo meno ove il
Pretore avesse accertato la propria competenza per materia. In effetti poi il
Pretore ha accertato tale competenza, ma ha ugualmente respinto – nei motivi della
sentenza – la petizione su questo punto. Il che può sorprendere, l'adesione degli
appellanti alla richiesta di giudizio n. 2 lett. D della petizione essendo
suscettibile di configurare acquiescenza (nel senso dell'art. 241 CPC). Mal si
comprende dunque perché nei confronti degli appellanti la causa dovesse continuare.
In ogni caso, e in ultima analisi, la richiesta di giudizio n. 2 lett. D è
stata respinta dal Pretore. Per finire gli appellanti non hanno subìto così alcun
pregiudizio. Ed essi non possono seriamente lamentare di non essersi visti
impartire un divieto di posteggio sulla superficie della coattiva non coperta
dalla sporgenza. La loro posizione giuridica non risulta, in altri termini, minimamente
lesa. Certo, essi avrebbero accettato di buon grado il divieto, purché questo
colpisse anche l'attrice ed eventuali terzi. Ma il Pretore ha deciso
diversamente ed essi, non sono toccati nei loro interessi, non possono
dolersene. Nella misura in cui si riferisce alla superficie della coattiva non coperta
dal “mensolone”, l'appello si rivela di conseguenza, una volta ancora, irricevibile,
gli appellanti non risultando in alcun modo gravati.
9.
Per le ragioni che
precedono gli appellanti non sono abilitati a muovere censure alla sentenza
impugnata. In effetti, essi non hanno chiesto l'emanazione di un divieto di
posteggio, né sotto né fuori della sporgenza, ma si sono limitati ad accomodarsene
(per quanto si riferisce all'area sotto la sporgenza, al cui proposito il
Pretore ha deciso di sua iniziativa) o ad accettare quello chiesto dalla
controparte (per quanto si riferisce all'area fuori della sporgenza). Che gli
appellanti possano chiedere essi medesimi un divieto di posteggio nei confronti
della AO 1 o di altre persone, segnatamente per ragioni che il Pretore non è
stato chiamato a valutare (o che non ha considerato) nell'ambito della causa odierna,
non è una questione da risolvere ora. Si ricordi soltanto che, a ben vedere, il
problema legato a un divieto generale di posteggio sull'intero piazzale va
risolto anzitutto facendo capo alla procedura del divieto giudiziale (art. 258
CPC), non a quella di un'azione negatoria.
10.
Gli appellanti postulano
infine una diversa suddivisione delle spese processuali di primo grado, che
chiedono di addebitare per tre
quarti all'attrice e per il resto ai convenuti. La domanda non ha
tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi
non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela senza oggetto.
11.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli
appellanti rifonderanno inoltre alle controparti, che hanno presentato
osservazioni per il tramite di patrocinatori, un'adeguata indennità a titolo di
ripetibili.
12.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
1000.– sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– all'attrice e fr. 2000.– a PI 1 per
ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. dott.;
–
avv. dott.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).