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Decisione

11.2016.65

Azione negatoria: divieto di posteggio su una proprietà coattiva

17 novembre 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i proprietari dei fondi interessati sono sorte divergenze in merito alla

possibilità di posteggio sulla particella coattiva. De­caduto infruttuoso il 2 luglio 2014 un tentativo di

conciliazione (inc. CM.2014.123), il 25 ottobre 2014 la AO 1 ha convenuto davanti

al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, PI 1 e la AP 1, come pure i

singoli condomini AP 2 e AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, gli “eredi” fu AP 7, AP 8 e AP

9, AP 10 e AP 11, AP 12 e AP 13 perché fosse ordinato all'ufficiale del registro

fondiario di attribuire in proprietà alla sua particella n. 267 la superficie

della proprietà coattiva n. 1299 corrispondente alla superficie coperta dalla

sporgenza (area tratteggiata in verde) dietro pagamento di un'indennità imprecisata.

L'attrice ha postulato altresì l'iscrizione nel registro fondiario di un

diritto di passo necessario veicolare in favore della sua particella n. 267 sulla

superficie restante del piazzale, instando infine per un divieto generale di

posteggio (erga omnes) su tale comparto (area tratteggiata in blu) con

pubblicazione sul Foglio ufficiale e autorizzazione a “collocare a sue spese il

relativo cartello e a procedere alle segnalazioni di eventuali posteggi abusivi

presso la Sezione della circolazione”.

C. Nella sua risposta del 7

gennaio 2015 PI 1 ha proposto di respingere la petizione relativamente alle

prime due richieste di giudizio (assegnazione in proprietà della superficie sotto

la sporgenza e iscrizione di un diritto di passo veicolare). Quanto al preteso

divieto di posteggio, egli si è detto d'accordo per principio con il divieto, a

condizione che questo valesse anche nei confronti dell'attrice e dei suoi inquilini;

nondimeno egli ha proposto di dichiarare la richiesta irricevibile perché non

introdotta con la procedura applicabile al divieto giudiziale (art. 258 CPC). La

Comunione dei comproprietari del AP 1 e i singoli condomini hanno concluso da

parte loro per l'accoglimento della petizione limitatamente alla richiesta di divieto

di posteggio generale.

D. All'udienza

del 29 aprile 2015, indetta per le prime arringhe, l'attrice ha ribadito la

propria posizione, mentre i convenuti hanno mantenuto il loro punto di vista. L'istruttoria

è iniziata seduta stante e si è chiusa il 24 luglio 2015. Alle arringhe finali

le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato

del 5 ottobre 2015 la AO 1 ha confermato le proprie domande, salvo postulare – in

subordine – un diritto di servitù sulla superficie della coattiva in corrispondenza

della sporgenza e offrire un'indennità di complessivi fr. 330.–/m² “per l'acquisizione o l'asservimento”

di tale superficie. Nei loro allegati del 30 settembre e del 5 ottobre 2015

i convenuti hanno reiterato le rispettive richieste di giudizio, mettendo in

dubbio anche la competenza per materia del Pretore.

E. Statuendo

con sentenza del 10 giugno 2016, il Pretore ha parzialmente accolto la

petizione, nel senso che ha vietato a chiunque – ad eccezione della AO 1 e dei terzi da lei autorizzati – di

“parcheggiare sulla superficie

sottostante la sporgenza di fronte all'autorimessa di proprietà dell'attrice,

facente parte della comproprietà coattiva” della particella n. 1299. Le spese

processuali di complessivi fr. 400.– sono state poste per un terzo a carico dei

convenuti e per il resto a carico dell'attrice, tenuta a rifondere fr. 2000.–

per ripetibili sia a PI 1 sia – congiuntamente – alla Comunione dei

comproprietari e ai singoli condomini convenuti.

F. Contro

la sentenza appena citata la AP 1, come pure AP 2 e AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, V__________

(erede fu AP 7), AP 8 e AP 9, AP 10 e AP 11, AP 12 e AP 13 sono insorti a

questa Camera con un appello dell'11 luglio 2016 per ottenere che la sentenza

impugnata sia riformata nel senso di vietare a chiunque – compresi i comproprietari della coattiva – di

parcheggiare sulla particella n. 1299, ponendo le spese processuali di primo

grado per tre quarti a carico dell'attrice e per il resto a carico dei

convenuti. Nelle loro osservazioni del 12 settembre 2016 la AO 1 e PI 1 propongono

di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata

(art. 243 segg. CPC) sono

appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre

che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto la AO 1 si è limitata a

indicare davanti al Pretore un valore di fr. 20 000.– per l'insieme delle sue richieste (petizione,

pag. 2). Si può ragionevolmente presumere tuttavia che il divieto di posteggio valga

almeno fr. 10

000.

–, cifra che nemmeno le

controparti discutono. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al legale dei

convenuti il 13 giugno 2016. Introdotto l'11 luglio 2016, l'appello in

esa­me è pertanto ricevibile.

2.

Gli

appellanti chiedono a questa Camera di esperire un nuovo sopralluogo perché

constati direttamente la pericolosità della situazione dovuta nella possibilità

di parcheggiare sull'area del piazzale non sovrastata dalla sporgenza. La richiesta

è di per sé ammissibile (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376

consid. 4.3.1). La situazione sul terreno, tuttavia, è chiaramente

documentata dalle fotografie e dalle planimetrie agli atti (doc. D a H; doc. 3

e 4 prodotti dagli appellanti; doc. 5 prodotto da PI 1; allegato al verbale di

sopralluogo del 1° luglio 2015). Ulteriori indagini non porterebbero

dunque elementi di apprezzabile rilievo ai fini del giudizio (sotto, consid.

9). In simili circostanze giova procedere senza indugio all'emanazione della

sentenza.

3.

Litigioso rimane, in

appello, il divieto generale di posteggio sulla porzione della proprietà

coattiva non coperta dalla sporgenza, divieto che il Pretore ha rinunciato a pronunciare

e che gli appellanti vorrebbero vedere esteso all'intera superficie della

particella. Su questo punto il primo giudice ha ricordato anzitutto che la

proprietà coattiva è stata costituita a suo tempo per consentire l'accesso alle

varie proprietà, senza che si intendesse vietare il parcheggio sull'area

interessata ove ciò non avesse ostacolato il libero accesso alle autorimesse (in

costruzione) e alla gradinata. Del resto, egli ha soggiunto, la superficie

sotto il “mensolone” è stata usata per anni a scopo di parcheggio, come hanno confermato

due testimoni. Ciò posto, il primo giudice si è detto competente per statuire sul

divieto generale di posteggio, che ha assimilato a un'opposizione a un divieto

giudiziale (art. 260 CPC), riservata una successiva “formalizzazione della

misura di esecuzione rituale, ex art. 258 segg. CPC” da parte del Giudice di pace.

E nel merito egli ha ritenuto che il divieto di stazionare sotto l'area coperta

(tranne che alla AO 1 e a eventuali terzi da lei autorizzati) si giustifica,

tale superficie trovandosi proprio davanti all'ingresso dell'autorimessa dell'attrice.

Il Pretore non ha ravvisato motivi sufficienti, invece, perché non possa essere

usata come posteggio l'area rimanente, sempre che ciò non intralci l'accesso

all'autorimes­sa dell'attrice o alla scalinata. Onde, in definitiva, l'accoglimento

della petizione entro tali limiti.

4.

Gli appellanti postulano

un'estensione del divieto di parcheggio – come detto – a tutta l'area della particella

coattiva e a tutti i comproprietari della stessa, inclusa l'attrice. Per usare in

esclusiva una porzione di tale superficie – essi adducono – l'attrice necessiterebbe

di una decisione dell'assemblea dei comproprietari, che in concreto però fa

difetto. Essi si interrogano poi se il Pretore non sia trasceso ultra petita,

essendosi pronunciato, senza una specifica richiesta dell'attrice, anche sulla

possibile destinazione di un'area il cui uso non intralcia l'accesso all'autorimessa.

A parte ciò, per gli appellanti la decisione impugnata equivale a un'espropriazione

materiale, poiché conferisce all'attrice (comproprietaria nella sola misura di

un quarto) la facoltà di profittare in esclusiva e senza alcun indennizzo di buona

parte della proprietà coattiva, sottraendone l'uso agli altri comproprietari di

maggioranza. Il divieto generale di posteggio su tutta la superficie si impone

infine – essi epilogano – per il rischio insito nella possibilità di stazionamento

sul bordo della strada, fuori dell'area sovrastata dal “mensolone”, ciò che limita

fortemente il campo visivo.

5.

V'è da domandarsi intanto

se il Pretore non dovesse interpretare la richiesta dell'attrice come istanza

di divieto giudiziale (art. 258 CPC), tanto più che i convenuti non hanno

mancato di sollevare il problema della com­petenza per materia. Che il divieto

generale di parcheggio chiesto dall'attrice configurasse in realtà un'istanza nel

senso del­l'art. 258 CPC, da sottoporre al Giudice di pace (art. 31 cpv. 1

lett. d LOG), sembra probabile ove si consideri il richiamo esplicito a tale

norma nell'istanza di conciliazione del 1° marzo 2014 e nella petizione. Destinatario

della proibizione, inoltre, non è un soggetto determinato, bensì una cerchia

indefinita di persone. Per di più, la richiesta era accompagnata da una duplice

domanda di pubblicazione, sul Foglio ufficiale cantonale e sul luogo dell'ingiunzione

(art. 259 CPC). Comunque sia, nessuno lamenta in questa sede che il Pretore

abbia considerato la richiesta – al­l'atto pratico – come un'azione negatoria

(art. 641 cpv. 2 CC), trattata con la procedura semplificata, diretta contro un

futuro (e ipotetico) divieto giudiziale (art. 260 CPC), così come nessuno si

duole che i destinatari dell'ingiunzione non siano partitamente identificati. Come

potrà essere eseguito un divieto emanato con la procedura semplificata nei

confronti di un novero innominato di persone, compresi terzi che non sono stati

parte in causa e che non hanno avuto modo di far valere i loro diritti, rimane

un quesito aperto. Esso esula tuttavia dal quadro del presente giudizio e non dev'essere

vagliato oltre.

6.

Nel merito l'attrice

ha convenuto, per quanto si riferisce alla particella n. 981 su cui si trova il condominio AP 1, tanto la Comunione dei comproprietari quanto i condomini singolar­mente.

Se non che, delle due l'una. O l'azione andava diretta contro la comunione

dei comproprietari (art. 712l cpv. 2 CC), come nel caso di turbative provenienti da parti comuni (RtiD I-2016 n. 27c pag. 680 consid. 4; v. anche DTF 142 III 554 consid. 2.3),

oppure andava rivolta contro i singoli comproprietari per piani, come nel caso di

prestazioni indivisibili (v. RtiD I-2016 n. 27c pag. 680 consid. 4 con rinvii). La prima non si identifica infatti con

i secondi (RtiD II-2008 pag. 661 n. 33c consid. 3a). E se fossero stati

da convenire i secondi personalmente, occorrerebbe verificare che i nuovi titolari

delle proprietà per piani n. 7978 e 7988 (__________M__________),

rispettivamente delle proprietà per piani n. 7981 e 7986 (__________T__________),

subentrino nella causa (art. 83 cpv. 1 CPC) alle precedenti proprietarie AP

3.

e AP 2 (proprietà per piani n. 7978 e 7988), rispettivamente AP 6 (proprietà

per piani n. 7981 e 7986). Considerato il presumibile esito dell'appello, non

soccorre approfondire il tema. Tanto vale passare oltre.

7.

Gli appellanti chiedono

– come si è visto – che il divieto di parcheggio comprenda tutta l'area della

particella coattiva, non solo la porzione di piazzale sovrastata dal

“mensolone”, e che valga per tutti, inclusa la AO 1. Sta di fatto ch'essi non

han­no mai avanzato alcuna pretesa in tal senso. Con il memoriale di risposta essi

si sono limitati a proporre l'accoglimento della petizione nella misura in cui

la AO 1 postulava un divieto generale di posteggio sul­l'area non coperta dalla

sporgenza (domanda n. 2 lett. D). Mai hanno chiesto un divieto di

posteggio sulla porzione di piazzale sotto la sporgenza. Ancora nel

memoriale conclusivo, del resto, essi hanno dichiarato di “riconoscere la fondatezza

del petito” (la domanda n. 2 lett. D di petizione), sempre che fosse data la

competenza per materia del Pretore. E il “petito” si riferiva, appunto, al

divieto di posteggio sulla superficie non coperta. Nella misura in cui chiedono

che il divieto di posteggio pronunciato dal Pretore sull'area coperta valga

anche nei confronti della AO 1, gli appellanti formulano di conseguenza una

richiesta nuova. Nuove domande sono ammissibili in appello, tuttavia, solo ove

si fondino su fatti e mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC), ciò che

nemmeno gli appellanti prospettano. Ne segue che al proposito l'appello risulta,

già di primo acchito, irricevibile.

8.

Per quanto concerne

l'area della coattiva non sovrastata dalla sporgenza, è vero invece che – come

si è visto – gli appellanti hanno aderito alla petizione, per lo meno ove il

Pretore avesse accertato la propria competenza per materia. In effetti poi il

Pretore ha accertato tale competenza, ma ha ugualmente respinto – nei motivi della

sentenza – la petizione su questo punto. Il che può sorprendere, l'adesione degli

appellanti alla richiesta di giudizio n. 2 lett. D della petizione essendo

suscettibile di configurare acquiescenza (nel senso dell'art. 241 CPC). Mal si

comprende dunque perché nei confronti degli appellanti la causa dovesse continuare.

In ogni caso, e in ultima analisi, la richiesta di giudizio n. 2 lett. D è

stata respinta dal Pretore. Per finire gli appellanti non hanno subìto così alcun

pregiudizio. Ed essi non possono seriamente lamentare di non essersi visti

impartire un divieto di posteggio sulla superficie della coattiva non coperta

dalla sporgenza. La loro posizione giuridica non risulta, in altri termini, minimamente

lesa. Certo, essi avrebbero accettato di buon grado il divieto, purché questo

colpisse anche l'attrice ed eventuali terzi. Ma il Pretore ha deciso

diversamente ed essi, non sono toccati nei loro interessi, non possono

dolersene. Nella misura in cui si riferisce alla superficie della coattiva non coperta

dal “mensolone”, l'appello si rivela di conseguenza, una volta ancora, irricevibile,

gli appellanti non risultando in alcun modo gravati.

9.

Per le ragioni che

precedono gli appellanti non sono abilitati a muovere censure alla sentenza

impugnata. In effetti, essi non hanno chiesto l'emanazione di un divieto di

posteggio, né sotto né fuori della sporgenza, ma si sono limitati ad accomodarsene

(per quanto si riferisce al­l'area sotto la sporgenza, al cui proposito il

Pretore ha deciso di sua iniziativa) o ad accettare quello chiesto dalla

controparte (per quanto si riferisce all'area fuori della sporgenza). Che gli

appellanti possano chiedere essi medesimi un divieto di posteggio nei confronti

della AO 1 o di altre persone, segnatamente per ragioni che il Pretore non è

stato chiamato a valutare (o che non ha considerato) nell'ambito della causa odierna,

non è una questione da risolvere ora. Si ricordi soltanto che, a ben vedere, il

problema legato a un divieto generale di posteggio sull'intero piazzale va

risolto anzitutto facendo capo alla procedura del divieto giudiziale (art. 258

CPC), non a quella di un'azione negatoria.

10.

Gli appellanti postulano

infine una diversa suddivisione delle spese processuali di primo grado, che

chiedono di addebitare per tre

quarti all'attrice e per il resto ai convenuti. La domanda non ha

tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi

non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela senza oggetto.

11.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli

appellanti rifonderanno inoltre alle controparti, che hanno presentato

osservazioni per il tramite di patrocinatori, un'adeguata indennità a titolo di

ripetibili.

12.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

(sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

1000.– sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– all'attrice e fr. 2000.– a PI 1 per

ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. dott.;

avv. dott.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).