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Decisione

11.2016.66

Protezione dell'unione coniugale: modifica del contributo alimentare per moglie e figli

9 agosto 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa DM.2016.20 (modifica

di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza del

7 dicembre 2015 da

AP 1

(patrocinato

dall'avv. PA 1)

contro

AO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 2),

giudicando sul “reclamo”

del 14 luglio 2016 presentato da AP 1 contro il “decreto cautelare” emesso dal

Pretore aggiunto il 22 giugno 2016 (inc. 11.2016.66) e sulla contestuale richiesta

di gratuito patrocinio (inc. 11.2016.67);

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto cautelare registrato

a verbale il 25 giugno 2014

nel­l'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore

aggiunto del Distretto di Bellinzona ha omologato, modificandola, una convenzio­ne

provvisionale sulla vita separata conclusa il 17 marzo 2014 da AP 1 (1975)

ed AO 1 (1981). In virtù del­l'accordo così approvato la figlia B__________,

nata il 19 novembre 1999, sarebbe stata affidata al padre (riservato il diritto

di visita materno), mentre i figli M__________, nata il 15 maggio 2009, e

Ma__________, nato il 27 settembre 2010, sarebbero stati affidati alla madre

(riservato il diritto di visita paterno), AP 1 impegnandosi a versare un

contributo alimentare di fr. 1500.– per

la moglie, uno di fr. 800.– mensili per M__________ e uno di fr. 800.–

mensili per Ma__________ (senza cenno ad assegni familiari). Tale convenzione è

stata omologata dal Pretore aggiunto come regolamentazione definitiva (e non

più solo provvisionale) nel corso di una successiva udienza, tenutasi il 7 ottobre

2014.

B. Il 7 dicembre 2015 AP 1 si è

rivolto al medesimo Pretore perché dal 1° gennaio 2016 riducesse da fr. 3100.–

a

fr. 2190.– mensili complessivi (senza cenno ad assegni familiari) il contributo

alimentare dovuto alla moglie, a M__________ e a Ma__________. Egli ha motivato

la richiesta, sostenendo di dover ridurre all'80% dal 1° gennaio 2016 il suo

grado d'occupazione co­me educatore presso l'__________ a __________ siccome “non

più in grado di svolgere un'attività a tem­po pieno, occupandosi nel contempo

della figlia B__________, che gli è stata affidata per le cure”. Con

osservazioni spontanee del 24 feb­braio 2016 AO 1 ha proposto di respingere

l'istanza, chiedendo “di valutare la possibilità” di affidare B__________ a lei.

Nel corso di quel mese la figlia si è trasferita di propria inizia­tiva dalla

madre. All'udienza del 10 marzo 2016, indetta per la discussione del­l'istanza

di modifica, il Pretore aggiunto ha fissato ai coniugi un ter­mi­ne di 15 giorni

per produrre i conteggi di stipendio del 2005, come pure quelli del gennaio e

febbraio del 2016, precisando che avrebbe statuito senza ulteriore contraddittorio.

C. Nel frattempo, il 12

febbraio 2016, AP 1 ha promosso azione di divorzio, proponendo l'affidamento

dei tre figli alla custodia della moglie (riservato il suo diritto di visita)

con esercizio congiunto del­l'autorità parentale e offrendo contributi alimentari

per i soli figli di fr. 700.– mensili ciascuno, aumentati a fr. 900.– mensili

dal termine della formazione professionale di B__________ (assegni familiari

inclusi), senza opporsi alla divisione a metà dell'avere pensionistico da lui cumulato

in costanza di matrimonio (inc. DM.2016.20). All'udienza del 10 marzo 2016 il

Pretore aggiunto ha accertato che le parti vivevano separate da oltre due anni,

ma non è riuscito a conciliarle sugli effetti del divorzio, di modo che ha

assegnato a AO 1 un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta.

D. Con decisione del 15 marzo

2016, emanata d'ufficio nella procedura a tutela dell'unione coniugale, il

Pretore aggiunto ha revocato ai genitori (recte: al padre) la custodia

parentale di B__________, ordinando il collocamento di quest'ultima “presso una

struttura o altra soluzio­ne ritenuta idonea dall'Ufficio dell'aiuto e della

protezione, Settore delle famiglia e dei minorenni”. Intanto la causa di

divorzio è continuata, AO 1 postulando nella sua risposta contributi alimentari

di fr. 2230.– mensili per

sé e di fr. 800.– mensili

(assegni familiari compresi) per ogni figlio. È seguita una replica del 4 maggio

2016 e una duplica del 12 maggio successivo in cui i coniugi hanno

ribadito le loro posizioni.

E. Non trovandosi una

sistemazione idonea, la figlia B__________ è rimasta dalla madre, la quale ha

presentato il 2 giugno 2016 un'istanza cautelare affinché il marito le versasse

un contributo alimentare di fr. 730.– mensili (senza cenno ad assegni

familiari) per la figlia. All'udienza del 17 giugno 2016, indetta per la discus­sione

dell'istanza e per il dibattimento nella causa di divorzio, AP 1 ha proposto di

respingere la richiesta di contributo alimentare per B__________. Il Pretore

aggiunto dovendo ancora stature sull'istanza a protezione dell'unione coniugale

con cui AP 1 postulava la riduzione dei contributi alimentare per la moglie e i

due figli minori (sopra, lett. B), le parti hanno chiesto che quest'ultima

decisione avesse “valenza anche quale decisione cautelare nell'ambito della

procedura di divorzio”. Sul­­l'istanza a protezione dell'unione coniugale il

Pretore aggiunto ha giudicato il 22 giu­gno 2016, respingendola e confermando

l'ammontare dei contributi alimentari “in fr. 3310.–”, senza riscuotere spese

né assegnare ripetibili.

F. Contro la decisione appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “reclamo” del 14 luglio 2016 in

cui chiede che, previo conferimento del gratuito patrocinio, il giudizio

impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua istanza di modifica e di

ridurre a fr. 2190.– mensili complessivi (senza cenno ad assegni familiari) i

contributi alimentari da lui dovuti pendente causa alla moglie e ai due figli

minori. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Il Pretore aggiunto ha designato

l'atto impugnato come “decisione cautelare” (nella causa di divorzio). Da parte

sua AP 1 ha presentato contro di essa un “reclamo”. Sta di fatto che né la decisione

del Pretore aggiunto è un decreto cautelare né il ricorso di AP 1 può essere trattato

come reclamo. Ciò impone di richiamare alcuni principi basilari.

a) Le

misure a protezione dell'unione coniugale sono emanate e rimangono in vigore

finché, su istanza di un coniuge, il giudice non le adatti a nuove circostanze

o le revochi (art. 179 cpv. 1 CC) oppure i coniugi tornino a vivere insieme,

salvo per quanto riguarda la separazione dei beni e la protezione del figlio

(art. 179 cpv. 2 CC). Ove una procedura a tutela del­l'unione coniugale sia

ancora pendente (in primo o in secondo grado) quando l'uno o l'altro coniuge promuova

– o entrambi i coniugi promuovano congiuntamente – azione di divorzio, la

competenza per materia del giudice a protezione dell'unione coniugale decade. Ciò

non esonera quel giudice dallo statuire sui provvedimenti chiesti per il lasso

di tempo che precede la litispendenza della causa di divorzio, seppure egli decida più tardi (RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c; ora: DTF 138 III

646, 137 III 616 consid. 3.2.2). Anzi, le misure a

protezione dell'unione coniugale emanate da quel giudice rimangono in vigore

anche dopo l'introduzione della causa di divorzio, seppure egli non possa più

modificarle per il lasso di tempo succes­sivo alla litispendenza del divorzio. Dall'avvio

della causa di divorzio in poi, solo il giudice dei provvedimenti cautelari

nella causa di stato può decidere – su istanza di parte, tranne in caso di

figli minorenni – di modificarle o di sopprimerle pro futuro (art. 276

cpv. 2 CPC). Se non occorre modificarle né sopprimerle, le misure a protezione dell'unione

coniugale continuano ad applicarsi.

b) Nella

fattispecie il processo denota una conduzione informe, se non confusa. Intanto l'atto

con cui il Pretore aggiunto ha omologato alla stregua di un assetto definitivo,

come giudice a protezione dell'unione coniugale, la convenzione provvisionale sulla vita separata conclusa dai coniugi il 17

marzo 2014, modificandola, risulta da un sempli­ce verbale d'udienza, senza

che sia mai stata presa una formale decisione al proposito. Inoltre la decisione

del 15 marzo 2016 con cui il Pretore aggiunto ha disposto d'ufficio il

collocamento di B__________ in una struttura protetta non poteva più essere

presa a tutela dell'unione coniugale, ma andava emessa – se mai – come

provvedimento cautelare nella causa di divorzio, già pendente dal 12 febbraio

2016.

La competenza per materia del giudice a protezione dell'unione coniugale

era ormai decaduta.

Per

contro, il “decreto cautelare” impugnato non poteva essere emanato dal giudice

del divorzio (il quale non ha alcuna competenza prima che la causa di stato sia

pendente), ma solo dal giudice a protezione dell'unione coniugale, il quale era

stato adito il 7 dicembre 2015 e doveva statuire sulla postulata riduzione

dei contributi alimentari a decorrere da quella data. Poco importa che – come

si è spiegato – la disciplina continuasse poi ad applicarsi anche durante la

causa di divorzio. Al­l'udienza del 17 giugno 2016 i coniugi hanno chiesto invero

che la decisione del Pretore aggiunto avesse “valenza anche quale decisione

cautelare nell'ambito della procedura di divorzio” (sopra, lett. E), ma la

richiesta era superflua. Come si è appena spiegato, una misura a protezione

dell'unione coniugale continua per legge a esplicare i suoi effetti anche

durante una causa di divorzio, almeno finché il giudice del divorzio non la

modifichi o la sopprima. Rimane però una misura a tutela dell'unione coniugale.

Ai fini del giudizio l'atto impugnato può solo essere considerato, di conseguenza,

come decisio­ne a tutela dell'unione coniu­gale.

c) Le

misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello,

trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla

notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su

questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto

se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità della

riduzione (fr. 910.– mensili complessivi) che l'istante vorrebbe vedere

applicata ai contributi alimentari per la moglie e i due figli minori, riduzione

di durata incerta e da calcolare quindi sul­l'arco di vent'anni (art. 92

cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009,

consid. 1.2). Il “reclamo” di AP 1 può solo essere trattato così come appello. Quanto

alla sua tempestività, la decisione del Pretore aggiunto è stata notificata alla

patrocinatrice dell'istante il 4 luglio 2016. Depositato il 14 luglio 2016, ultimo

giorno utile, l'appello è pertanto ricevibile.

2.

Nella sentenza impugnata il

Pretore aggiunto ha ritenuto che la riduzione del grado d'occupazione dal 100

all'80% invocata dal­l'istante si ricon­duca una scelta unilaterale dell'interessato

medesimo e non possa entrare in linea di conto per ottenere una riduzione dei

contributi alimentari. Il certificato medico prodotto da AP 1 che attesta una

completa inabilità lavorativa dal 18 aprile al 16 maggio 2016 – ha rilevato il

primo giudice – rende verosimile se mai un'impossibilità lucrativa transitoria,

ma non è in relazione con una scelta dell'interessato che risale al settembre

del 2015. E se a quel momento egli era sotto stress, sarebbe stato suo dovere produrre

al datore di lavoro una giustificazione medica che gli avrebbe permesso di

continuare a percepire lo stipendio pieno. Comunque sia – ha proseguito il

Pretore aggiunto – prima di ridurre il grado d'oc­cupazione l'istante avrebbe dovuto

chiedere all'__________ di passare ad altre funzioni o di cambiare i turni di

lavoro. Invece – egli ha epilogato – l'istante non ha tentato di tornare al

pieno impiego né di ricuperare in altro modo la capacità lucrativa del 20% cui

ha rinunciato, nemmeno dopo che B__________ si è trasferita dalla madre. In

condizioni del genere il Pretore aggiunto ha ritenuto così di imputare

all'istante un reddito ipotetico pari allo stipendio originariamente percepito,

ciò che non legittimava alcuna riduzione dei contributi alimentari. Onde, in definitiva,

il rigetto del­l'istanza di modifica.

3.

L'appellante fa valere che

quando ha deciso di ridurre il proprio grado d'occupazione dal 100 all'80%, nel

settembre del 2015, la figlia B__________ era ancora affidata alla sua custodia

ed egli supponeva di doversene occupare ulteriormente negli anni a venire. Trattandosi

di una “ragazza problematica” – egli sottolinea – una diminuzione del tempo di

lavoro era inevitabile, tanto più ove si consideri la situazione di stress in cui

egli versava, attestata dal certificato medico agli atti. Già nel settembre del

2015.

quindi – egli adduce – la sua capacità lucrativa non eccedeva l'80%.

L'appellante non contesta di non doversi più occupare di B__________ dal

febbraio del 2016, ma obietta che l'__________ “non è di certo disponibile

nell'immediato a riaumentare la [sua] percentuale lavorativa”, men che meno pensando

al fatto ch'egli “si trova in malattia”. Né egli potrebbe chiedere al datore di

lavoro di passare ad altre funzioni, inesistenti nel caso specifico. In realtà

– egli soggiunge – la sua capacità lucrativa è durevolmente calata, ciò che impone

di ridurre i contributi di mantenimento per moglie e figli.

4.

Che al momento in cui ha

deciso unilateralmente di ridurre il gra­do d'occupazione dal 100 all'80%, nel

settembre del 2015, l'appellante non prevedesse il trasferimento della figlia B__________

dalla madre (intervenuto nel febbraio del 2016) è possibile. Sta di fatto che

nulla rende verosimile una sua inabilità lucrativa del 20% a quel momento. E, invero,

nemmeno al momento della postulata riduzione dei contributi alimentari, il 1°

gennaio 2016. Il certificato medico del

dott. __________ di cui egli si vale (doc. E), del 14 aprile 2016, attesta

unicamente un'incapacità lavorativa totale dal 18 aprile al 16 maggio 2016. Certo,

sul certificato lo psichiatra ha annotato che “lo stress eccessivo, con

inevitabili ripercussioni psichiche, ha costretto il signor AP 1 a diminuire la

percentuale lavorativa al­l'80%”. Lo specialista non indica però da quando la

riduzione risultava giustificata sotto il profilo medico, né consta ch'egli

abbia visitato l'istante prima del 14 aprile 2016, né tanto meno che abbia

mai definito l'inabilità lucrativa del 20% come permanente. Il certificato in rassegna

è lungi dunque dal rendere verosimile una durevole diminuzione della capacità contributiva

dell'istante. Il che basterebbe per respingere l'appello.

5.

Si volesse anche presumere,

per ipotesi, che nel settembre del 2015 l'appellante versasse in uno stato di

stress per il logorio dovuto alla problematica custodia della figlia B__________,

l'esito del giudizio non sarebbe diverso. Per tacere del fatto che l'interessato

ha motivato la sua decisione a suo tempo con la “volontà di passare più tempo

con i miei figli”, con “gli ultimi cambiamenti avvenuti a livello di fascia

oraria presso il __________”, con “l'aumento dei turni serali” e con “un aumento della stanchezza in generale” (doc. B: lettera

del 22 set­tembre 2015 all'__________), non con l'impegno profuso nella custodia

della figlia, mal si comprende perché in simili circostanze egli non abbia

consultato un medico e non abbia annunciato la sua parziale inabilità lucrativa

al datore di lavoro, ciò che gli avrebbe permesso di continuare a percepire lo

stipendio integrale. Con tale motivazione, addotta chiaramente dal Pretore

aggiunto, egli non tenta neppure di confrontarsi. Se non fosse da respingere,

l'appello andrebbe quindi dichiarato irricevibile per carenza di motivazione

(nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

6.

A ben vedere l'appellante

non si confronta seriamente nemmeno con l'ulteriore motivazione addotta dal

Pretore aggiunto, il quale gli ha rimproverato di non avere intrapreso alcunché

per ricuperare la piena capacità lucrativa. L'istante afferma che l'__________

“non è di certo disponibile nell'immediato a riaumentare la [sua] percentuale

lavorativa”, ma non pretende neppure di avere inoltrato una richiesta in tal

senso. Asserisce di trovarsi tuttora “in malattia”, ma nulla si evince in proposito

dagli atti. Sostiene che non gli è possibile passare ad altre funzioni o

sollecitare una diversa distribuzione dei turni di lavoro, ma – ancora una

volta – non reca alcun elemento a suffragio delle proprie argomentazioni. Ne

discende che, destinato all'insuccesso, l'appello vede la sua sorte segnata.

7.

Nella decisione impugnata

il Pretore aggiunto ha confermato il contributo alimentare complessivo in

favore di AO 1, M__________ e Ma__________ in fr. 3310.– mensili. Si tratta di

un'inavvertenza manifesta, giacché il contributo alimentare complessivo omologato

il 7 ottobre 2014, identico a quello omologato in via provvisionale il 25

giugno 2014, è di fr. 3100.– mensili (fr. 1500.– per la moglie, fr. 800.– mensili per M__________ e di fr. 800.–

mensili per Ma__________, assegni familiari non compresi: sopra, lett. A). Su

tal punto la decisione impugnata va rettificata d'ufficio.

8.

Le spese del giudizio

odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece questione di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO

1.

per osservazioni. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio contestuale

all'appello, essa non può trovare accoglimento, il ricorso non denotando sin

dall'inizio alcuna possibilità di buon esito (art. 117 lett. b CPC), tanto

da non essere stato comunicato alla controparte per osservazioni. Delle condizioni

economiche verosimilmente difficili in cui versa l'istante si tiene conto, ad

ogni modo, riducendo sensibilmente gli oneri processuali.

9.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

(sopra, consid. 1c). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio –

di natura incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione principale (art.

51.

cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato come appello, il

reclamo è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è

confermata nel senso che il contributo alimentare complessivo a carico di AP 1 in

favore di AO 1, M__________ e Ma__________ continua a essere di fr. 3100.– mensili.

2. Le spese processuali di fr. 500.–

sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

avv.

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).