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Decisione

11.2016.68

Rettifica di sentenza: omissione involontaria

29 luglio 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice lo interpreta o lo

rettifica (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Se la rettifica concerne semplici

errori di scrittura o di calcolo, il giudice può rinunciare a interpellare le

Considerandi

parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC). La rettifica mira a correggere

manifeste sviste di redazione, di battuta o di computo, ovvero inavvertenze

formali (non di errori di apprezzamento nel merito) chiaramente desumibili dal

testo stesso della decisione.

2.

Nella fattispecie il

Dispositivo

dispositivo n. I/1.5 della sentenza emanata il 6 luglio 2016 da questa

Camera è manifestamente incompleto, essendosi dimenticata involontariamente la

menzione, nell'ordine di trattenuta, degli assegni familiari, che come questa

Camera ha indicato chiaramente nei motivi (consid. 18) e nel dispositivo n. I/1.4

della sentenza spettano al figlio in aggiunta al contributo di mantenimento.

Tanto più che CO 1 non risulta avere mai contestato di percepire simili prestazioni.

La sentenza di appello va quindi emendata di conseguenza.

3. Non si prelevano spese in

esito all'odierna decisione. Quanto a eventuali ripetibili, l'istanza di

rettifica avrebbe potuto limitarsi a uno scritto di poche frasi che non avrebbe

richiesto né un dispendio di tempo rilevante né costi apprezzabili.

Per questi motivi,

decide: 1. Il dispositivo n. I della

sentenza emessa da questa Camera il 6 luglio 2016 è rettificato come

segue:

1.5 All'__________, __________ __________

__________ è ordinato di trattenere con effetto immediato i seguenti importi

mensili dallo stipendio di CO 1 e di versarli a titolo di contributi alimentari

in favore di IS 1 sul conto __________ intestato a quest'ultima presso la Banca

__________ succursale di __________

fr. 2630.– più gli assegni familiari fino al 18

dicembre 2018 o fino al termine della formazione scolastica o

professionale del figlio Le__________, ove questa dovesse concludersi più tardi;

fr. 1025.– dal 19 dicembre 2018 fino al pensionamento di

CO 1.

Il versamento diretto al

dipendente dei citati importi non avrà effetto liberatorio per il datore di

lavoro.

Il presente ordine annulla e sostituisce quello del

15 marzo 2011.

2. Non si

riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

–;

–;

–.

Comunicazione:

–;

– Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Sud.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).