11.2016.68
Rettifica di sentenza: omissione involontaria
29 luglio 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.68
Lugano,
29 luglio 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2011.15 (divorzio
su azione di un coniuge, poi su richiesta comune con accordo parziale) della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 20 aprile 2011 da
CO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
IS
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
esaminata
l'istanza di rettifica presentata da IS 1 riguardante il dispositivo n. I/1.5 (diffida
ai debitori) della sentenza emessa da questa Camera il 6 luglio 2016
(inc. 11.2013.106);
Ritenuto
in fatto: A. In parziale accoglimento
di un appello presentato da CO 1 e di un appello incidentale presentato da IS 1
contro una sentenza di divorzio emessa il 31 ottobre 2013 dal Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud, con decisione del 6 luglio 2016 questa Camera
ha così statuito (dispositivo n. I):
1.5 All'__________, __________ __________,
via __________, __________, è ordinato di trattenere con effetto immediato i seguenti
importi mensili dallo stipendio di AP 1 e di versarli a titolo di contributi
alimentari in favore di AO 1 sul conto __________ intestato a quest'ultima presso
la Banca __________ __________, succursale di __________:
fr. 2630.– fino al 18 dicembre
2018 o fino al termine della formazione scolastica o
professionale del figlio Le__________, ove questa dovesse concludersi più
tardi;
fr. 1025.– dal 19 dicembre 2018
fino al pensionamento di AP 1.
Il versamento diretto al
dipendente dei citati importi non avrà effetto liberatorio per il datore di
lavoro.
Il presente ordine annulla e sostituisce quello del
15 marzo 2011.
B. Il 20 luglio 2016 IS 1 ha comunicato
a questa Camera di avere ravvisato un'omissione intercorsa nella diffida ai debitori,
la trattenuta di stipendio dovendo comprendere anche gli assegni familiari
percepiti da CO 1 per il figlio Le__________, i quali vanno corrisposti in
aggiunta al contributo alimentare (dispositivo I/1.4 della decisione medesima).
L'istanza di rettifica non è stata notificata a CO 1.
in diritto: 1. Ove il dispositivo di
una sentenza sia poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con
Fatti
i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice lo interpreta o lo
rettifica (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Se la rettifica concerne semplici
errori di scrittura o di calcolo, il giudice può rinunciare a interpellare le
Considerandi
parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC). La rettifica mira a correggere
manifeste sviste di redazione, di battuta o di computo, ovvero inavvertenze
formali (non di errori di apprezzamento nel merito) chiaramente desumibili dal
testo stesso della decisione.
2.
Nella fattispecie il
Dispositivo
dispositivo n. I/1.5 della sentenza emanata il 6 luglio 2016 da questa
Camera è manifestamente incompleto, essendosi dimenticata involontariamente la
menzione, nell'ordine di trattenuta, degli assegni familiari, che come questa
Camera ha indicato chiaramente nei motivi (consid. 18) e nel dispositivo n. I/1.4
della sentenza spettano al figlio in aggiunta al contributo di mantenimento.
Tanto più che CO 1 non risulta avere mai contestato di percepire simili prestazioni.
La sentenza di appello va quindi emendata di conseguenza.
3. Non si prelevano spese in
esito all'odierna decisione. Quanto a eventuali ripetibili, l'istanza di
rettifica avrebbe potuto limitarsi a uno scritto di poche frasi che non avrebbe
richiesto né un dispendio di tempo rilevante né costi apprezzabili.
Per questi motivi,
decide: 1. Il dispositivo n. I della
sentenza emessa da questa Camera il 6 luglio 2016 è rettificato come
segue:
1.5 All'__________, __________ __________
__________ è ordinato di trattenere con effetto immediato i seguenti importi
mensili dallo stipendio di CO 1 e di versarli a titolo di contributi alimentari
in favore di IS 1 sul conto __________ intestato a quest'ultima presso la Banca
__________ succursale di __________
fr. 2630.– più gli assegni familiari fino al 18
dicembre 2018 o fino al termine della formazione scolastica o
professionale del figlio Le__________, ove questa dovesse concludersi più tardi;
fr. 1025.– dal 19 dicembre 2018 fino al pensionamento di
CO 1.
Il versamento diretto al
dipendente dei citati importi non avrà effetto liberatorio per il datore di
lavoro.
Il presente ordine annulla e sostituisce quello del
15 marzo 2011.
2. Non si
riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–;
–.
Comunicazione:
–;
– Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).