11.2016.71
Protezione della personalità, provvedimenti cautelari
5 ottobre 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.71
Lugano
5 ottobre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa CA.2016.4 (protezione
della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza dell'8 giugno 2016 dalla
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO
1
RA
1,
giudicando sull'appello del
4 agosto 2016 presentato dalla AP 1, contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 22 luglio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Il
22 aprile 2016 __________ W__________, collaboratore della Internationale
Berufsakademie di __________, ha chiesto per posta elettronica al dott. __________
R__________, a quel tempo direttore della __________, informazioni sul titolo
di studio “dottore di ricerca in economia” rilasciato dalla “AP 1” a un cittadino
italiano che postulava un posto di lavoro presso di loro. Contestualmente egli domandava
a __________ R__________ se l'università indicata gli fosse conosciuta e fosse ufficialmente
accreditata. Il giorno stesso __________ R__________ ha risposto, sempre per
posta elettronica, quanto segue:
(…)
Die AP 1 ist
uns wohl (und leider seit langem) bekannt.
Es ist an sich keine richtige universitäre
Institution aus verschiedenen Gründen:
– die
identität der Professoren (wenn es überaubt einige gibt) ist nicht öffentlich
bekannt,
– sie
führt keine namhafte oder relevante Forschung von internationalen Niveau,
– sie
besteht praktisch aus zwei Personen (der Direktor-Faktotum) und einen 60% angestellten
Mitarbeiter.
Die AP 1 ist
nicht akkreditiert und könnte auch nie akkreditiert werden, weil sie die
Mindestanforderungen vor allem im Forschungsbereich nicht erreicht.
In 2014 hat
der Kanton die AP 1 angeklagt wegen Verletzung des Universitätsgesetzes, da sie
die ohne Erlaubnis die universitäre Benennung anwendet.
Vor zwei
wochen hat die AP 1 die Registrierung im Tessin Handelsregister gelöscht und
hat sein legalen Sitz nach dem Kanton __________ verlegt.
Grund dafür
ist, dass der Kanton __________ kein Universitätsgesetz hat der die Akkreditierung
verlangt um die Universitäre Benennung anwende zu dürfen.
Die
Gültigkeit von den Titeln, die von dieser Insitution erteilt werden, ist unserer
Meinung nach gleich null.
(…)
B. Venuta
a conoscenza di tale riposta e sentitasi lesa nella sua personalità, l'8 giugno
2016 l'“AP 1” ha convenuto lo AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona
con un'istanza cautelare perché fosse accertato che la comunicazione del 22
aprile 2016 trasmessa da __________ R__________ a __________ W__________ lede
illecitamente la sua personalità. Contestualmente essa ha chiesto che fosse
ordinato a __________ R__________, rispettivamente allo AO 1, sotto
comminatoria dell'art. 292 CP, di rettificare la comunicazione citata con un testo
da essa medesima redatto in lingua italiana e tedesca.
C. All'udienza
del 21 luglio 2016, indetta per il contraddittorio,
l'istante
ha ribadito la propria domanda, mentre il convenuto ha proposto di respingerla,
contestando – tra l'altro – la propria legittimazione passiva. Con replica e
duplica le parti hanno confermato i loro punti di vista. L'istruttoria,
limitata alle prove documentali, si è chiusa seduta stante. Statuendo l'indomani,
il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza cautelare e ha posto le spese
processuali di fr. 500.– a carico dell“AP 1”.
D. Contro
il decreto cautelare appena citato “AP 1” è insorta a questa Camera con un
appello del 4 agosto 2016 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel
senso di vedere accolta la sua istanza cautelare. Con osservazioni del 9 settembre
2016 lo AO 1 propone di dichiarare l'appello irricevibile, subordinatamente di
respingerlo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti
cautelari sono impugnabili con appello (e non con reclamo, come erroneamente figura
nei rimedi giuridici della decisione impugnata), trattandosi di procedura
sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1
CPC). È vero che ove tali decisioni vertano su questioni meramente patrimoniali
l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tuttavia simile presupposto non si pone, un'azione volta alla
protezione della personalità non avendo – salvo casi estranei alla fattispecie – natura patrimoniale
(RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii). Quanto alla tempestività del ricorso,
nella fattispecie il decreto in rassegna è pervenuto al patrocinatore dell'istante
il 25 luglio 2016. Introdotto il 4 agosto 2016, ultimo giorno utile, l'appello
in esame è pertanto tempestivo.
2.
Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza
cautelare, in primo luogo, per mancata parvenza di buon diritto, non scorgendo
egli alcuna illiceità nella comunicazione del 22 aprile 2016 indirizzata
da __________ R__________ a __________ W__________. A mente sua infatti il contenuto del messaggio va riferito al momento in cui questo
è stato inviato e attestava, in modo veritiero, una situazione non conforme
alla legislazione cantonale sulle università, che dal 1° marzo 2014 esige
un'autorizzazione per la denominazione “università” o affini. Inoltre, secondo
il Pretore aggiunto, il contenuto del messaggio sarebbe divenuto in ogni caso
di dominio pubblico nel giro di pochi giorni con la chiusura dell'inchiesta
penale a carico dell'istante per “abuso di denominazione”. Quanto al giudizio sulla
validità “pari a zero dei titoli” rilasciati dall'istituto, stando al primo
giudice esso era sì “forte”, ma non denotava carattere illecito se rapportato
al quadro normativo in vigore. Oltre che per mancata parvenza di buon diritto, poi,
il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza cautelare per difetto di grave
pregiudizio, sia perché egli non ha ravvisato atto illecito sia perché una vasta
risonanza mediatica già accompagnava il coinvolgimento dell'istituto nell'inchiesta
penale. Quanto infine al requisito – cumulativo – della proporzionalità, il
primo giudice ha ritenuto che il provvedimento richiesto anticipasse il sindacato
di merito, onde la sua inammissibilità.
3.
L'appellante
sostiene anzitutto che il Pretore avrebbe dovuto respingere l'eccezione di
legittimazione passiva sollevata dallo AO 1. A suo dire, quantunque per una
parte della dottrina non sia possibile invocare gli art. 28 segg. CC nei confronti
di un ente pubblico che esercita poteri sovrani, nulla impedisce a una persona
lesa di agire in virtù del diritto pubblico. E siccome ai fini della legge cantonale
sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp,
RL 2.6.1.1) il diritto privato federale si applica a titolo suppletivo (art. 29
LResp), chi è illecitamente leso nella sua personalità (art. 11 LResp) può
invocare, quanto meno per analogia, gli art. 28 segg. CC. A torto dunque –
soggiunge l'appellante – lo AO 1 contesta la propria legittimazione.
Quanto
alla parvenza di buon diritto insita nella richiesta cautelare, per l'appellante
essa risulta dal fatto che la comunicazione del 22 aprile 2016 contiene svariate
informazioni inveritiere (a cominciare dall'inconsistenza del corpo insegnante
e dall'inadempienza di criteri qualitativi) che offendono gravemente l'onore
dell'istituto. Il contenuto dello scritto sarebbe inoltre illecito perché emana
da un'autorità incompetente per territorio e si fonda su una base legale inapplicabile
a chi – come l'istante – ha sede fuori Cantone e non soggiace all'ordinamento ticinese
in materia universitaria. Ma quand'anche il AO 1 fosse stato competente per rilasciare informazioni – soggiunge l'istante
– esso non poteva pronunciarsi sulla validità di un titolo in base a una legge
entrata in vigore otto anni dopo né poteva, senza cadere in arbitrio, far
dipendere tale giudizio da una procedura di accreditamento per di più
facoltativa. Senza dimenticare – conclude l'appellante – che anche le affermazioni
ritenute veritiere dal primo giudice sono inutilmente lesive della sua
personalità, poco rispettose della presunzione d'innocenza e suscettive di
crearle grave pregiudizio.
4.
Per
quel che è della legittimazione, giovi ricordare intanto che la qualità per
agire o per essere convenuto in giudizio è una questione di merito e non – come
l'appellante crede – un presupposto processuale, anche se essa dev'essere
verificata d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 139 III 507 consid. 1.2 e 3). Ne segue che, mancasse in concreto la
legittimazione passiva – come lo AO 1 ribadisce nelle osservazioni all'appello
(pag. 3 seg.) – l'istanza andrebbe respinta, non dichiarata irricevibile. Ciò
premesso, il tema della legittimazione passiva nel caso specifico è delicato.
a) L'appellante
non disconosce che, secondo l'autore citato dal convenuto (Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª
edizione, n. 37 ad art. 28), non è possibile – per principio – convenire
sulla
scorta dell'art. 28 CC lo Stato (…) ove questo abbia agito nell'esercizio dei suoi
poteri sovrani, poiché l'art. 28 CC si applica unicamente nel rapporto orizzontale
tra privati. Essa sottolinea tuttavia che, stando al citato autore, esistono situazioni
sottratte a tale divieto, come nell'ipotesi in cui un ufficio statale emetta un
comunicato stampa lesivo della personalità, nel qual caso la parte lesa può agire,
in forza del diritto pubblico, contro l'agenzia di stampa privata. E nella fattispecie
– essa fa valere – il AO 1 è stato citato in giudizio in virtù del diritto
pubblico, conformemente all'art. 11 cpv. 1 LResp, il quale abilita chi è
illecitamente leso nella sua personalità a chiedere il risarcimento del danno. A
mente sua gli art. 28 segg. si applicano quindi analogicamente,
per il richiamo dell'art. 29 LResp, al diritto privato federale.
b) Che
l'istante possa fondare la propria richiesta sugli art. 28 segg. CC, se non
altro per analogia, è dubbio. Come l'appellante riconosce, la protezione della
personalità può essere invocata esclusivamente nei rapporti tra privati, mentre
le relazioni tra il cittadino e lo Stato sono regolate dai diritti fondamentali
(DTF 134 I 233 consid. 3.1). Non è dunque possibile valersi dell'art. 28 CC nei
confronti di un ente pubblico che agisce nell'ambito delle sue attribuzioni ufficiali
(FF 1982 II 649). In concreto il convenuto, funzionario del Cantone, ha
risposto alla richiesta d'informazioni pervenuta dalla Internationale
Berufsakademie di __________ sul riconoscimento dei titoli rilasciati dall'istante
agendo come direttore della __________, nell'ambito delle sue attribuzioni
ufficiali. Quanto all'esempio citato da Meili,
l'autore non esclude in quel caso la possibilità di un'azione fondata sugli
art. 28 segg. CC, ma solo se l'azione è diretta contro l'organo privato di stampa.
Già sotto questo profilo l'argomentazione dell'appellante desta quindi seri
interrogativi di fondatezza.
c) Altrettanto
perplessi lascia l'assunto per cui gli art. 28 segg. CC sarebbero
applicabili indirettamente alla fattispecie in virtù degli art. 11 cpv. 1 e 29
LResp. L'art. 11 LResp si limita a evocare la possibilità di un risarcimento dei
danni (cpv. 1) e di una riparazione del torto morale (cpv. 2), ma non accenna
alle altre azioni dell'art. 28a CC. Come non allude a simili azioni, del
resto, l'art. 6 cpv. 2 della legge federale sulla responsabilità della
Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali
(RS 170.32) cui si ispira la norma cantonale (rapporto della Commissione della
legislazione n. 3092R del 9 settembre 1988 in: Verbali del Gran Consiglio 1988,
vol. 4, pag. 1702). Anzi, il Tribunale federale ha avuto modo di negare la
possibilità di chiedere un accertamento giudiziario dell'illiceità di una
lesione invocando tale norma (sentenza 2A.446/2001 del 7 febbraio 2002, consid. 3.3).
Che sul piano cantonale valgano principi diversi appare di conseguenza poco verosimile.
d) Si
aggiunga che difficilmente l'applicazione degli art. 28 segg. CC sembrerebbe potersi
desumere, anche solo per analogia, dal fatto che l'art. 29 LResp richiama a
titolo suppletivo il diritto privato federale. Come il convenuto fa notare (osservazioni,
pag. 3 seg.), tale rinvio non appare riferirsi a ogni disposizione del diritto
federale, ma solo alle norme
sulla
responsabilità civile, che sono regolate per lo più nel Codice delle obbligazioni
(messaggio del Consiglio di Stato n. 3092 del 14 ottobre 1986 e rapporto
commissionale in: Verbali del Gran Consiglio 1988, vol. 4, pag. 1682 n. 2.25 e
pag. 1706). Né soccorre all'appellante la citazione (memoriale, pag. 4) del
messaggio in cui il Consiglio di Stato spiega che “la disposizione protegge
innanzitutto i diritti della personalità intesi come l'insieme dei beni inerenti
alla persona” (loc. cit., pag. 1674, n. 2.10). Per tacere del fatto che quel
passo del messaggio si riferisce all'art. 10 del disegno di legge, il quale ha
subito modifiche in sede di discussione parlamentare, il Consiglio di Stato si
limita in tale frase a definire l'oggetto del bene protetto e a menzionare le ipotesi
risarcitorie del danno e riparatrici del torto morale. Alle azioni dell'art. 28a
cpv. 1 e 2 CC esso neppure accenna.
5.
Il
problema legato alla legittimazione passiva dello Stato può nondimeno, in definitiva,
rimanere irrisolto se si considera quanto segue. Si volesse anche supporre, in
effetti, che nel caso specifico il AO 1 potesse essere convenuto davanti al
Pretore, per altro senza notifica delle pretese prima dell'avvio della causa
(art. 19 e 22 cpv. 1 LResp), l'appello si rivela, comunque sia, destinato all'insuccesso.
a) L'art.
261.
cpv. 1 CPC dispone che il giudice ordina i necessari provvedimenti
cautelari quando l'istante rende verosimile che “un suo diritto è leso o minacciato
di esserlo” (lett. a) e che “la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio
difficilmente riparabile” (lett. b). Le due condizioni sono cumulative. L'interessato
deve rendere attendibile sia il motivo che giustifica il provvedimento richiesto,
ovvero la messa in pericolo o la lesione effettiva di un suo diritto, sia il
rischio di un nocumento all'esercizio di un diritto assoluto (per esempio una
lesione della personalità) cui si possa oggettivamente porre rimedio solo con
difficoltà. A ciò si aggiunge la necessità di procedere
con urgenza, poiché ai due requisiti dev'essere connessa un'esigenza temporale
(RtiD II-2016 pag. 642 consid, 2). Infine il
provvedimento cautelare deve apparire proporzionato rispetto agli interessi in
gioco, ovvero limitarsi allo stretto indispensabile, mantenendo un ragionevole
rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (I CCA, sentenza
inc. 11.2015.68 del 2 maggio 2017, consid. 8 con riferimenti).
b) In
materia di protezione della personalità gli art. 261 segg. CPC non hanno comportato
novità sostanziali per rapporto all'abrogato art. 28c CC (Meili, op. cit., n. 1 ad art. 28c
– 28f CC). Nulla osta pertanto alla ripresa dei principi invalsi sotto l'egida
del vecchio diritto. E al riguardo l'art. 28c cpv. 1 CC presupponeva, in
particolare, che al momento del giudizio cautelare la lesione fosse ancora in
atto o apparisse imminente, cioè concreta e attuale. Se a quel momento il
rischio non più sussisteva oppure la lesione si era già prodotta, il provvedimento
cautelare non si legittimava più. Il requisito dell'imminenza andava apprezzato
con un certo rigore:
l'istante doveva rendere verosimile che la lesione poteva
prodursi o si sarebbe potuta ripetere in un futuro immediato (RtiD I-2004 pag.
587.
n. 60c; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2010.89 del 23 gennaio 2013,
consid. 6 con rinvii).
c) Nella
fattispecie l'appellante potrebbe fors'anche avere reso verosimile – con
argomenti che precorrono invero il merito di una causa non ancora inoltrata –
la messa in pericolo del suo diritto della personalità. Essa non ha reso attendibile
tuttavia che la presunta offesa le avrebbe arrecato, in mancanza di un provvedimento
cautelare, un pregiudizio difficilmente riparabile. L'istante ravvisa tale pregiudizio
nell'illiceità delle affermazioni proferite
da __________ R__________, allorché nell'istanza deduceva ciò dall'offesa
a un diritto assoluto. Sta di fatto che qualora una lesione della personalità
sia già intervenuta (come in concreto), un provvedimento cautelare può essere
adottato solo ove sussista il rischio di un pregiudizio ulteriore (Huber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 21 ad art. 261 con
riferimento a DTF 116 Ia 447 consid. 2). Che in concreto la presunta lesione –
ammesso e non concesso che di lesione si tratti – si sia già prodotta con l'invio,
il 22 aprile 2016, del noto messaggio di posta elettronica da parte di __________
R__________ è manifesto già a un sommario esame. Tant'è che l'istante ha
chiesto provvedimenti cautelari in vista di una futura azione di accertamento,
azione che per sua natura è sussidiaria rispetto a un'azione inibitoria o all'azione
di rimozione (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.77 del 12 agosto
2016, consid. 4 con rimandi). Ma l'istante non ha mai adombrato il rischio
di un pregiudizio ulteriore che sarebbe potuto intervenire prima della sentenza
di merito. Mal si intravede quindi come si sarebbe potuta giustificare
un'azione di accertamento.
d) In
circostanze del genere fa difetto di conseguenza, già a un sommario esame, il
secondo requisito cumulativo che governa l'emanazione di provvedimenti
cautelari, ovvero il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. A ben
vedere ci si potrebbe domandare finanche se un accertamento cautelare sia in sé
ammissibile (contro: Sprecher in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 12 ad art. 262 con rinvii
alla prassi della Cour de Justice di Ginevra e dell'Obergericht
del Canton Zurigo; Güngerich in:
Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 50 ad art. 262; Zürcher
in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione,
n. 46 ad art. 262; possibilisti: Jeandin
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 14 ad art. 28c vCC; Meier/de Luze, Droit des personnes,
articles 11–89a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 389 seg. n. 813). Il
quesito può nondimeno restare aperto, come aperta può restare la questione
inerente all'urgenza, individuata inizialmente dall'istante nella necessità –
per vero apodittica – di salvaguardare la propria “nomea (…) entro tempi brevi,
in considerazione del contenuto dell'e-mail del 22 aprile 2016, altamente
lesivo della personalità” (istanza, pag. 11).
e) Se
ne conclude che, foss'anche stata proponibile, nella fattispecie l'istanza di
accertamento cautelare sarebbe stata destinata alla reiezione. Ciò precludeva
anche l'accoglimento della contestuale domanda con cui l'istante chiedeva di
ordinare a __________ R__________, rispettivamente allo AO 1, di rettificare
l'avvenuta comunicazione, sostituendola con un testo da essa redatto in lingua
italiana e tedesca. Una domanda di rettifica (art. 28a cpv. 2 CC), in
effetti, presuppone una decisione a tutela della personalità nel senso dell'art.
28a cpv. 1 CC (Hofer/Hrubesch-Millauer,
Einleitungsartikel und Personenrecht, 2ª edizione, pag. 296 seg. n. 20.100; Hausheer/Aebi-Müller,
Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 4ª edizione, pag. 245 n. 14.37). Ciò che
nella fattispecie fa difetto.
6.
Le
spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si giustifica invece l'assegnazione di ripetibili, lo Stato del Cantone
Ticino non avendo dovuto far capo al patrocinio di un avvocato esterno all'amministrazione,
mentre non sussistono gli estremi per attribuire un'indennità d'inconvenienza
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per altro nemmeno richiesta.
7.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile
senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare
impugnato è confermato.
2. Le
spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione
a:
– avv.;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Il termine di ricorso è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).