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Decisione

11.2016.72

Protezione dell'unione coniugale: anticipo statale del contributo alimentare per i figli

17 agosto 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi di mantenimento per i figli non comprendono gli assegni familiari.

B. AP 1 ha presentato il 4

agosto 2016 un memoriale in forma di lettera a questa Camera nel quale chiede

di aumentare i contributi di mantenimento per ogni figlio stabiliti dal Pretore

a fr. 700.– mensili dall'aprile del 2016, pari all'ammontare degli anticipi

a lei erogati dal­l'Ufficio sostegno sociale e inserimento del Cantone Ticino sin

dal settembre del 2015. In caso contrario – essa fa valere – l'ente pubblico esigerebbe

da lei il rimborso di quanto stanziato in esubero sull'arco dei quattro citati mesi.

Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione

dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura

sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della

sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali,

nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva

almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie tale presupposto era dato (davanti al Pretore l'istante chiedeva nel

memoriale conclusivo fr. 1000.– mensili per ogni figlio dall'aprile del 2016 in

poi, mentre il convenuto offriva fr. 500.– mensili per ogni figlio

limitatamente all'aprile del 2016). Il memoriale dell'interessata può quindi

essere trattato come appello. La sentenza del Pretore inoltre è stata

notificata alla legale dell'istante il 29 luglio 2016, di modo che il termine

di ricor­so, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto il martedì

9.

agosto successivo. Consegnato alla cancelleria civile del Tribunale d'appello

il 5 agosto 2016, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.

2.

L'appellante

chiede di aumentare a fr. 700.– mensili i contributi di mantenimento per ogni

figlio fissati dal Pretore, in modo da evitarle il rimborso di quanto l'Ufficio

sostegno sociale e inserimento del Cantone Ticino le ha anticipato in eccesso (la

differenza tra l'importo di fr. 700.– mensili e le somme stabilite dal Pretore)

dall'aprile fino al luglio del 2016. Dopo di allora il Cantone ha cessato il versamento

del­l'anticipo, AP 1 avendo trasferito il domicilio suo e dei figli a __________.

Nell'appello l'interessata fa valere di aver dovuto adoperare quanto l'Ufficio

sostegno sociale e inserimento le ha corrisposto tra l'aprile e il luglio del

2016.

per il sostentamento dei figli, il cui fabbisogno in denaro non era coperto.

Non sarebbe equo – essa afferma – obbligare lei sola, priva di mezzi, a

restituire i versamenti in eccesso allorché il marito vive nell'agiatezza.

3.

Nella

fattispecie il Pretore ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare

per ogni figlio di fr. 600.– relativamente al mese di aprile 2016, ridotto a

fr. 250.– mensili dal maggio del 2006 in poi. Tutto quanto AP 1 ha percepito in

eccesso a titolo di anticipo dall'aprile al luglio del 2016 va quindi restituito

all'Ufficio sostegno sociale e inserimento, l'anticipo dei contributi

alimentari non essendo una prestazione sociale a fondo perso. L'appellante

chiede di aumentare a fr. 700.– mensili i contributi di mantenimento posti a

carico del convenuto dall'aprile al luglio del 2016, ma il debitore di un contributo

alimentare deve poter conservare – per principio – l'equivalente del proprio

fabbisogno minimo calcolato secondo il diritto esecutivo (DTF 137 III 62

consid. 4.2.1, 135 III 66, 133 III 59 consid. 3). E l'interessata non

contesta il fabbisogno minimo del marito secon­do il diritto esecutivo calcolato

dal Pretore (fr. 2075.– mensili nell'aprile del 2016, fr. 3375.– mensili dal

maggio del 2016 in poi: sentenza impugnata, pag. 4) né, del resto, il reddito

di lui (circa fr. 4380.– mensili netti). Nelle circostanze descritte il

convenuto non può essere tenuto a versare contributi più alti.

4.

L'appellante propone di

fissare i contributi alimentari a carico del marito per ogni figlio in fr.

700.

– mensili dall'aprile al luglio del 2016 almeno per evitarle obblighi di

rimborso verso il Cantone. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare

tuttavia che la fissazione di contributi alimentari non deve servire a

riscuotere presso l'ente pubblico anticipi di alimenti che sono in realtà prestazioni

assistenziali (RtiD I-2004 pag. 599 n. 87c; I CCA,

sentenza inc. 11.1995.3 del 12 giugno 1996, consid. 3 in fine con richiamo a Geiser, nota 2 in: AJP 1996 pag. 491). I

contributi alimentari, siano essi per i figli o per il coniuge, vanno commisurati

alle reali capacità economiche del debitore, non a importi fittizi che il

debitore non è in grado di stanziare. Nemmeno su questo punto l'appello può dunque

trovare accoglimento.

5.

A parere dell'appellante non sarebbe equo obbligare lei sola a restituire gli anticipi ricevuti

in eccesso dall'Ufficio sostegno sociale e inserimento allorché il marito vive

nell'agiatezza. L'argomentazione cade nel vuoto già per il fatto che il convenuto

è stato ridotto dal Pretore – come detto – a vivere con il minimo esistenziale

del diritto esecutivo. Nulla muta che in pratica egli conduca un'esistenza al

di sopra dei propri mezzi. Quanto al fatto che l'appellante non ha modo di rifondere

allo Stato l'indebito arricchimento, al proposito essa è posta sullo stesso

piano del marito. Come al marito è assicurata la possibilità di conservare

l'equivalente del proprio minimo esistenziale calcolato secondo il

diritto esecutivo, anche all'appellante è garantita in caso di esecuzione

forzata identica possibilità (tabella per il calcolo del minimo di esistenza

agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF in: FU 68/2009 pag.

6292). Entrambi i genitori sono trattati così, per quel che riguarda i

contributi alimentari in favore dei figli, alla stessa stregua. Ne discende

che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso.

6.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le verosimili

difficoltà economiche in cui versa AP 1 inducono a non prelevare oneri. Non si

pone invece questione di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato

a AO 1 per osservazioni.

7.

Circa i

rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza a livello federale

(art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso davanti a questa Camera non

raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 lett. b LTF, contestato in appello rimanendo

soltanto l'ammontare dei contributi di mantenimento per i figli dall'aprile al

luglio del 2016, non quelli dall'agosto del 2016 in poi.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

–;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).