11.2016.72
Protezione dell'unione coniugale: anticipo statale del contributo alimentare per i figli
17 agosto 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.72
Lugano,
17 agosto 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2015.1592 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 aprile 2015 da
AP 1
(già
patrocinata dall'avv.)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sul memoriale
presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 28 luglio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1970) ed AP 1 (1973),
cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 9 luglio 2005. Dal
matrimonio sono nati F__________ (il 16 febbraio 2006), G__________ (il 15 maggio
2007) e Fr__________ (il 12 aprile 2010). La famiglia si è trasferita a __________,
dall'Italia, il 1° luglio 2012. Statuendo con sentenza del 28 luglio 2016 a
protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, ha condannato AO 1 a versare alla moglie i seguenti contributi di mantenimento:
– aprile
del 2016:
fr.
500.– mensili per lei,
fr.
600.– mensili per il figlio F__________,
fr.
600.– mensili per la figlia G__________ e
fr.
600.– mensili per il figlio Fr__________;
– dal
maggio del 2016 in poi:
fr.
255.– mensili per lei,
fr.
250.– mensili per il figlio F__________,
fr.
250.– mensili per la figlia G__________ e
fr.
250.– mensili per il figlio Fr__________.
Fatti
I
contributi di mantenimento per i figli non comprendono gli assegni familiari.
B. AP 1 ha presentato il 4
agosto 2016 un memoriale in forma di lettera a questa Camera nel quale chiede
di aumentare i contributi di mantenimento per ogni figlio stabiliti dal Pretore
a fr. 700.– mensili dall'aprile del 2016, pari all'ammontare degli anticipi
a lei erogati dall'Ufficio sostegno sociale e inserimento del Cantone Ticino sin
dal settembre del 2015. In caso contrario – essa fa valere – l'ente pubblico esigerebbe
da lei il rimborso di quanto stanziato in esubero sull'arco dei quattro citati mesi.
Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione
dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della
sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali,
nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva
almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale presupposto era dato (davanti al Pretore l'istante chiedeva nel
memoriale conclusivo fr. 1000.– mensili per ogni figlio dall'aprile del 2016 in
poi, mentre il convenuto offriva fr. 500.– mensili per ogni figlio
limitatamente all'aprile del 2016). Il memoriale dell'interessata può quindi
essere trattato come appello. La sentenza del Pretore inoltre è stata
notificata alla legale dell'istante il 29 luglio 2016, di modo che il termine
di ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto il martedì
9.
agosto successivo. Consegnato alla cancelleria civile del Tribunale d'appello
il 5 agosto 2016, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.
2.
L'appellante
chiede di aumentare a fr. 700.– mensili i contributi di mantenimento per ogni
figlio fissati dal Pretore, in modo da evitarle il rimborso di quanto l'Ufficio
sostegno sociale e inserimento del Cantone Ticino le ha anticipato in eccesso (la
differenza tra l'importo di fr. 700.– mensili e le somme stabilite dal Pretore)
dall'aprile fino al luglio del 2016. Dopo di allora il Cantone ha cessato il versamento
dell'anticipo, AP 1 avendo trasferito il domicilio suo e dei figli a __________.
Nell'appello l'interessata fa valere di aver dovuto adoperare quanto l'Ufficio
sostegno sociale e inserimento le ha corrisposto tra l'aprile e il luglio del
2016.
per il sostentamento dei figli, il cui fabbisogno in denaro non era coperto.
Non sarebbe equo – essa afferma – obbligare lei sola, priva di mezzi, a
restituire i versamenti in eccesso allorché il marito vive nell'agiatezza.
3.
Nella
fattispecie il Pretore ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare
per ogni figlio di fr. 600.– relativamente al mese di aprile 2016, ridotto a
fr. 250.– mensili dal maggio del 2006 in poi. Tutto quanto AP 1 ha percepito in
eccesso a titolo di anticipo dall'aprile al luglio del 2016 va quindi restituito
all'Ufficio sostegno sociale e inserimento, l'anticipo dei contributi
alimentari non essendo una prestazione sociale a fondo perso. L'appellante
chiede di aumentare a fr. 700.– mensili i contributi di mantenimento posti a
carico del convenuto dall'aprile al luglio del 2016, ma il debitore di un contributo
alimentare deve poter conservare – per principio – l'equivalente del proprio
fabbisogno minimo calcolato secondo il diritto esecutivo (DTF 137 III 62
consid. 4.2.1, 135 III 66, 133 III 59 consid. 3). E l'interessata non
contesta il fabbisogno minimo del marito secondo il diritto esecutivo calcolato
dal Pretore (fr. 2075.– mensili nell'aprile del 2016, fr. 3375.– mensili dal
maggio del 2016 in poi: sentenza impugnata, pag. 4) né, del resto, il reddito
di lui (circa fr. 4380.– mensili netti). Nelle circostanze descritte il
convenuto non può essere tenuto a versare contributi più alti.
4.
L'appellante propone di
fissare i contributi alimentari a carico del marito per ogni figlio in fr.
700.
– mensili dall'aprile al luglio del 2016 almeno per evitarle obblighi di
rimborso verso il Cantone. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare
tuttavia che la fissazione di contributi alimentari non deve servire a
riscuotere presso l'ente pubblico anticipi di alimenti che sono in realtà prestazioni
assistenziali (RtiD I-2004 pag. 599 n. 87c; I CCA,
sentenza inc. 11.1995.3 del 12 giugno 1996, consid. 3 in fine con richiamo a Geiser, nota 2 in: AJP 1996 pag. 491). I
contributi alimentari, siano essi per i figli o per il coniuge, vanno commisurati
alle reali capacità economiche del debitore, non a importi fittizi che il
debitore non è in grado di stanziare. Nemmeno su questo punto l'appello può dunque
trovare accoglimento.
5.
A parere dell'appellante non sarebbe equo obbligare lei sola a restituire gli anticipi ricevuti
in eccesso dall'Ufficio sostegno sociale e inserimento allorché il marito vive
nell'agiatezza. L'argomentazione cade nel vuoto già per il fatto che il convenuto
è stato ridotto dal Pretore – come detto – a vivere con il minimo esistenziale
del diritto esecutivo. Nulla muta che in pratica egli conduca un'esistenza al
di sopra dei propri mezzi. Quanto al fatto che l'appellante non ha modo di rifondere
allo Stato l'indebito arricchimento, al proposito essa è posta sullo stesso
piano del marito. Come al marito è assicurata la possibilità di conservare
l'equivalente del proprio minimo esistenziale calcolato secondo il
diritto esecutivo, anche all'appellante è garantita in caso di esecuzione
forzata identica possibilità (tabella per il calcolo del minimo di esistenza
agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF in: FU 68/2009 pag.
6292). Entrambi i genitori sono trattati così, per quel che riguarda i
contributi alimentari in favore dei figli, alla stessa stregua. Ne discende
che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso.
6.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le verosimili
difficoltà economiche in cui versa AP 1 inducono a non prelevare oneri. Non si
pone invece questione di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato
a AO 1 per osservazioni.
7.
Circa i
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza a livello federale
(art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso davanti a questa Camera non
raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 lett. b LTF, contestato in appello rimanendo
soltanto l'ammontare dei contributi di mantenimento per i figli dall'aprile al
luglio del 2016, non quelli dall'agosto del 2016 in poi.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).