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Decisione

11.2016.73

Rinuncia del giudice alle arringhe finali

16 agosto 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

sedente

per statuire nella causa OR.2015.8 (proprietà

per piani: contestazione di risoluzioni assembleari) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione dell'8 maggio 2015 da

AP 3 e AP 4 (D)

AP 12

AP 5 AP 6 e AP 7 (D)

AP 10 e AP 11 (D)

AP 1 e AP 2 (D)

AP 8 (D) e

AP 9 (D)

(patrocinati da PA 1 )

contro

AO

1

(rappresentata

dall'amministratore RA 1 ),

giudicando sull'appello

del 16 agosto 2016 presentato da AP 3 e AP 4, AP 12, AP 5, AP 6 e AP 7, AP 10 e

AP 11, AP 1 e AP 2, AP 8 e AP 9 contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 giugno

2016;

Ritenuto

in fatto: A. Sulla particella n.

187 RFD di __________ sorge il __________, composto di 90 proprietà per piani costituite

in apparthotel (art. 10 LAFE). AP 3 e AP 4 sono titolari un mezzo ciascuno

della proprietà per piani n. 5286 (16/1000),

AP 12 è titolare della proprietà per piani n. 5288 (10/1000),

AP 5, AP 6 e AP 7 sono titolari un terzo ciascuno del­la proprietà per piani n. 5300

(17/1000), AP 10 e AP 11 sono titolari

un mezzo ciascuno della proprietà per piani n. 5320 (17/1000), AP 1 è titolare della proprietà

per piani n. 5321 (17/1000), AP 8 della proprietà

per piani n. 5356 (17/1000) e AP 9 della proprietà

per piani n. 5340 (17/1000). La __________ SA, società

di gestione e amministrazione alberghiera, possiede inoltre 68 proprietà per

piani.

B. All'assemblea generale

straordinaria del 3 novembre 2014, tenutasi alla presenza di 25 comproprietari su

30 (85 unità pari a 950/1000 del valore dell'immobile),

sono stati discussi – tra l'altro – i seguenti oggetti, così descritti

nell'ordine del giorno:

2. Approvazione del testo del verbale

dell'assemblea del 16 aprile 2014.

3. Contestazione delle delibere dell'assemblea dei

comproprietari del 16 apri- le 2014.

4. Adozione definitiva e relativa iscrizione a regolamento

della chiave di ripartizione delle spese condominiali già in vigore dal 1987.

Nuovo § 13 del regolamento condominiale.

5. Comproprietari senza contratto di locazione.

6. Approvazione del conto consuntivo per il periodo

1.1.–31.12.2012. Rapporto di revisione. Discarico dell'amministrazione.

7. Approvazione del conto consuntivo per il periodo

1.1.–31.12.2013. Rapporto di revisione. Discarico all'amministrazione.

Tutti gli oggetti sono stati approvati da una

maggioranza dei comproprietari (79 contro 6) che rappresentava in pari tempo la

maggior parte del valore dell'intera proprietà per piani (856/1000).

C. Decaduto infruttuoso

il 26 gennaio 2015 il tentativo di conciliazione (inc. CM.2014.113), l'8

maggio successivo AP 3 e AP 4, AP 12, AP 5, AP 6 e AP 7, AP 10 e AP 11, AP 1 e AP

2, AP 8 e AP 9 hanno convenuto AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di

Locarno Città per ottenere l'annullamento delle citate risoluzioni. Nella sua

risposta del 17 febbraio 2016 la convenuta ha proposto di respingere la

petizione.

D. All'udienza del 18

aprile 2016, indetta per le prime arringhe, le parti hanno mantenuto le

rispettive posizioni. Gli attori hanno notificato prove. Il 21 aprile 2016 il

Pretore ha ammesso il richiamo di alcuni incarti relativi a varie procedure

giudiziarie che oppongono le parti, ha respinto le altre prove e ha avvertito

le parti che, “salvo avviso contrario, si procederà all'emanazione della decisione

di merito”. Il 23 maggio 2016 gli attori hanno chiesto al Pretore di fissare le

arringhe finali o di assegnare un termine per presentare conclusioni scritte, lamentando

la mancata assunzione delle prove offerte. Con ordinanza del 1° giugno 2016 il Pretore

ha respinto sia la richiesta di arringhe finali sia la fissazione di un termine

per formulare conclusioni scritte. Statuendo con sentenza del 9 giugno 2016, egli

ha poi respinto la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 3500.– a

carico degli attori in solido, tenuti a rifondere alla convenuta, sempre con

vincolo di solidarietà, fr. 4000.– per ripetibili.

E. Contro la decisione

appena citata AP 3 e AP 4, AP 12, AP 5, AP 6 e AP 7, AP 10 e AP 11, AP 1 e AP 2,

AP 8 e AP 9 sono insorti a questa Camera con un appello del 16 agosto 2016

nel quale postulano l'annullamento della sentenza in questione e il rinvio degli

atti al Pretore per nuovo giudizio o, in subordine, l'accoglimento della

petizione e la conseguente riforma della sentenza impugnata. Nelle sue

osservazioni del 16 aprile 2016 AO 1 propone di respingere l'appello.

F. Il 14 marzo 2018 AP 3

AP 4 hanno venduto la loro proprietà per piani alla __________ SA. Interpellata

dal vicepresidente di questa Camera, la

società ha dichiarato il 9 mag­gio

2018 di non subentrare ai venditori nel processo.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai

Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311

cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il

valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). Una contestazione di risoluzione assembleare ha, per principio,

indole pecu­niaria e il suo valore è quello che l'annullamento della

risoluzione comporterebbe per l'insieme dei compro­prietari, senza riguardo

all'interesse del singolo attore, poiché la sentenza sarà opponibile a tutti

(RtiD I-2004 pag. 610 n. 118c). In concreto il Pretore non ha fissato il valore

litigioso, ma gli attori lo hanno indicato in “almeno fr. 30 000.–” (petizione, pag. 1). La cifra non appare

inverosimile, né la convenuta ha mosso contestazioni al riguardo. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al

legale degli attori il 17 giugno 2016 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani, ma

è rimasto sospeso dal 15 luglio al

15.

agosto 2016 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbe scaduto il 18

agosto 2016. Consegnato alla posta il

16.

agosto 2016, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Il 14 marzo 2018,

come detto, la __________ SA ha acquistato la proprietà per piani n. 5286. Secondo

l'art. 83 cpv. 1 CPC, qualora l'oggetto

litigioso sia alienato pendente causa, “l'acquirente può subentrare nel

processo al posto dell'alienante”, senza che la controparte possa opporsi. Da

parte sua, l'alienante non può più continuare il processo in luogo e vece degli acquirenti (I CCA, sentenza

inc. 11.2016.12 del 23 luglio 2018, consid. 2 con rinvii). Chiamata a esprimersi,

nella fattispecie la nuova titolare della proprietà per piani ha dichiarato di

non subentrare in causa a AP 3 e AP 4. In circostanze del genere la sostituzione

di parte non si è perfezionata. Quanto ai venditori, essi hanno alienato la

loro proprietà per piani senza allegare – né tanto meno rendere verosimile – un

interesse giuridico concreto e attuale alla continuazione del processo. In

mancanza di ciò, la loro posizione va ritenuta senza interesse (RtiD I-2004

pag. 501 n. 19c).

3.

Come ha ricordato il

Pretore, legittimati a impugnare la risoluzione di un'assemblea condominiale

sono i comproprietari, così come i rappresentanti di eventuali proprietà comuni

(art. 712o cpv. 1 CC) e – dandosene

le condizioni – gli usufruttuari (art. 712o cpv. 2 CC; cfr. anche

RtiD II-2010 pag. 646 n. 28c) che non

l'hanno approvata o che non hanno partecipato all'assemblea. In con­creto

l'azione è stata promossa, tra gli altri, da AP 2, il quale però non risulta

essere comproprietario né rientra in una delle altre categorie di persone

legittimate ad agire. E siccome non consta nemmeno essere rappresentante di un

comproprietario, egli non è abilitato a contestare le risoluzioni assembleari in

esame. Per quel che lo riguarda, l'azione e il relativo appello devono quindi essere

respinti.

4.

Gli appellanti lamentano

anzitutto una violazione del loro diritto di essere sentiti. Si dolgono che il

Pretore abbia rifiutato di assumere documenti dalla __________ SA e dall'__________

AG, di assumere dalla controparte e dall'__________

AG tutta la documentazione contabile, compresi i giustificativi sulla locazione

degli appartamenti degli attori e degli altri comproprietari, di assumere documenti

relativi a tutte le spese condominiali e di ogni altra spesa inerente alla

gestione alberghiera e del condominio dal 2005 in poi, di escutere l'avv. __________

C__________, __________ L__________, __________ J__________ e __________ F__________,

come pure di interrogare le parti. Essi deplorano inoltre che il Pretore non ha

giustificato il rifiuto di tali prove, sebbene avesse preannunciato un'adeguata

motivazione nella sentenza. Sempre dal profilo formale, gli appellanti

rimproverano infine al primo giudice di non avere fissato alle parti un termine

per esprimersi sulle risultanze probatorie e sul merito della lite, in violazione

dell'art. 232 CPC.

a) Il

diritto di essere sentiti avendo natura formale, una sua lesione può essere

sanata solo eccezionalmente e comporta, di regola, l'annullamento della decisione

impugnata senza riguardo all'eventuale fondatezza del ricorso nel merito. Censure

di forma vanno quindi esaminate prioritariamente (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1,

142.

III 289 consid. 4.1). Nel caso specifico gli appellanti sollevano – come si

è visto – tre ordini di doglianze: in primo luogo essi criticano

l'apprezzamento anticipato delle prove che ha indotto il Pretore a non assumere

gli ulteriori mezzi istruttori da loro offerti, in secondo luogo lamentano

un'insufficiente motivazione di tale apprezzamento anticipato e in terzo luogo

deplorano che il Pretore abbia rifiutato di indire le arringhe finali o, per lo

meno, di assegnare alle parti un termine per introdurre memoriali conclu­sivi. Conviene

esaminare dapprima la terza censura, poiché nel

caso in cui questa risultasse fondata, la sentenza del Pretore andrebbe

annullata già per tale motivo, quand'anche le altre due argomentazioni

andassero – per ipotesi – respinte.

b) Con

ordinanza sulle prove del 21 aprile 2016 il Pretore, accertato che l'istruttoria

sarebbe consistita nel solo richiamo di atti, ha reputato “inutile esercizio

quello di esperire il dibattimento per le arringhe finali, rispettivamente di assegnare

alle parti un termine per l'inoltro di rispettivi memoriali conclusivi, giacché

tali passi processuali servono a consentire alle parti di esprimersi in merito

alle risultanze istruttorie”. Egli ha disposto così che, “salvo avviso contrario

delle parti”, avrebbe emanato la decisione

finale. Gli attori hanno insistito il 23 mag­gio 2016 perché fosse

fissato almeno un termine entro cui introdurre memoriali conclusivi. Mediante

ordinanza del 1° giugno 2006 il Pretore ha però respinto sia la richiesta di

arringhe finali sia la fissazione di un termine per formulare conclusioni scritte,

reputando che “presupposto affinché vi siano delle arringhe finali è che siano

state assunte delle prove”, ciò che non era il caso in concreto, “a parte il

richiamo di alcuni incarti da questa Pretura, ben noti alle parti”.

c) L'art

232.

cpv. 1 prima frase CPC prevede che, chiusa l'istruttoria, le parti hanno la

facoltà di esprimersi un'ultima volta sulle risultanze probatorie e sul merito

della lite (“arringhe finali”). Ove siano stati assunti solo documenti, secondo

Trezzini il giudice può

prescindere dalle arringhe finali ed emettere senz'altro la decisione (Commentario

pratico al CPC svizzero, 2ª edizione, n. 4 ad art. 232 con rinvio). In realtà

occorre distinguere. Se sono stati acquisiti agli atti solo documenti, il

giudice che non intende esperire altre prove può sì rinunciare alle arringhe

finali, ma deve concedere alle parti la possibilità di esprimersi un'ultima

volta sulle risultanze dei documenti assunti, con l'avvertenza che la decisione

sarà emanata senza ulteriori formalità (cfr. sentenza del Tribunale federale

4A_78/2014 e 4A_80/2014 del 23 settembre 2014, consi. 9 in: RSPC 2015 pag. 9). Diversa

è la situazione ove siano state esperite prove in fase dibattimentale (art. 231

CPC) o predibattimentale (art. 226 cpv. 3 CPC). In tali casi il giudice non può

rinunciare a indire le arringhe finali (art. 232 CPC; Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO,

3ª edizione, n. 2 con rinvii ad art. 232 CPC; Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II,

edizione 2012, n. 1 ad art. 232).

d) Nella

fattispecie è vero che quasi tutte le prove notificate dagli attori sono state

respinte. Non risulta però che il Pretore abbia dato modo alle parti di esprimersi

un'ultima volta sui documenti assunti. Per di più, egli ha ammesso il richiamo

di taluni incarti giudiziari. L'istruttoria non si è esaurita quindi nel­l'acquisizione

agli atti dei documenti prodotti con gli allegati preliminari. Che i fascicoli da

richiamare fossero noti alle parti poco importa, giacché queste avevano il

diritto di determinarsi sui fatti desumibili da tali mezzi di prova ai fini del

giudizio. Senza dimenticare che alle prime arringhe del 18 aprile 2016 la

convenuta ha presentato una tabella “di ripartizione delle spese comuni come da § 13 cpv. 2 del regolamento”

(doc. 2), impegnandosi a esibire ulteriormente la tabella “con

indicazione accanto alle linee colorate in verde del nominativo del singolo

comproprietario” (verbale, pag. 3). Tale documento (rubricato il 21 aprile 2016

come doc. 2), oltre a riportare il nome degli attori, menziona “l'impatto

millesimale della nuova chiave di riparto sui comproprietari senza contratto di

locazione”. Nella fattispecie dunque sono state esperite prove anche al

dibattimento e il Pretore non poteva esimersi in alcun caso dal prevedere le arringhe

finali. Si ricordi del resto che, secondo lo stesso Trezzini, la rinuncia alle arringhe finali “non è immune da

inconvenienti per le parti”, anche perché “il taglio degli allegati preliminari

è ben diverso dalle allegazioni conclusive” (op. cit., n. 5 ad art. 232

CPC).

e) Si

aggiunga che nella fattispecie né gli attori né i convenuti risultano – per

avventura – avere rinunciato al dibattimento (art. 233 CPC). Se mai, lascia

perplessi che il Pretore abbia rifiutato di assegnare agli attori un termine entro

cui presentare conclusioni scritte dopo avere avvertito le parti in un primo

tempo che ciò sarebbe stato il caso, “salvo avviso contrario”. Comunque sia,

sta di fatto che in concreto gli attori si sono visti precludere la possibilità

di determinarsi un'ultima volta sulle risultanze probatorie e sul merito della

lite. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata e gli atti rinviati al

Pretore perché indica le arringhe finali, con eventuale possibilità per le

parti di limitarsi a conclusioni scritte.

5.

Non

si disconosce che una violazione del diritto di essere sentiti può essere sanata

qualora l'interessato abbia potuto esprimersi liberamente, su ricorso, dinanzi

a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto. Sempre

che la violazione non sia particolarmente grave o che, pur grave, possa essere

rimediata dal­l'au­torità di ricorso, poiché rinviare gli atti all'autorità di

primo grado sarebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite

di tempo (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1). Ora, questa Camera esamina liberamente

il fatto e il diritto (art. 310 CPC). Si applicasse tale sanatoria nel caso in

esame, tuttavia, l'eccezione diverrebbe la regola. Davanti al primo giudice le

arringhe finali potrebbero infatti essere sistematicamente tralasciate e le

parti rinviate a esprimersi sulle

risultanze probatorie in sede

di ricorso. Ciò non sarebbe ammissibile. Nelle circostanze del caso non rimane

quindi che annullare la sentenza impugnata e ritornare gli atti al Pretore

affinché indica le arringhe finali, con possibilità per le parti di limitarsi a

memoriali conclusivi, e statuisca di nuovo (analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2017.90

del 19 giugno 2018, consid. 8 con rimandi).

6.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la tassa di

giustizia va adeguatamente ridotta, l'attuale procedura non terminando con una

sentenza di merito (art. 21 LTG). La convenuta, che ha proposto a torto di

respingere l'appello, rifonderà agli attori una congrua indennità per ripetibili.

AP 2, AP 3 e AP 4, anch'essi soccombenti in questa sede, vanno tenuti ad assumere

una quota delle spese processuali, ma non a rifondere ripetibili, la convenuta

essendosi difesa per il tramite del proprio amministratore, senza pretendere di

avere subìto perdite di guadagno o affrontato esborsi di rilievo (art. 95 cpv.

3.

lett. c CPC). Quanto agli oneri processuali di prima sede, il Pretore

statuirà in proposito al momento in cui prenderà la nuova decisione.

7.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è introdotto da AP 3 e AP 4, l'appello è dichiarato senza

oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Nella misura

in cui è introdotto da AP 2, l'appello è respinto.

3. Nella

misura in cui è introdotto da AP 12, AP 5, AP 6 e AP 7, AP 10 e AP 11, AP

1, AP 8 e AP 9, l'appello è accolto,

la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per

nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

4. Le spese

processuali ridotte di fr. 1000.–, da anticipare dagli appellanti, sono poste per

fr. 800.– a carico della AO 1, per fr. 100.– a carico di AP 2 e per fr. 100.– a

carico di AP 3 e AP 4 in solido. La AO

1 rifonderà a AP 12, AP 5, AP 6 e AP 7, come pure a AP 10 e AP 11, AP 1,

AP 8 e AP 9 fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

5. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti

l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).