11.2016.76
Cancellazione di annotazione nel registro fondiario: spese ripetibili
8 febbraio 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.76
Lugano
8 febbraio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente per statuire nella causa CA.2015.31
(provvedimenti cautelari) della Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 17 maggio 2016 da
CO 1
(patrocinata dall'avv. PA
2)
contro
RE 1 (D)
RE 2 (D)
e
RE 3 (D)
(patrocinati dall'avv. PA
1),
giudicando
sul reclamo del 25 agosto 2016 presentato da RE 1, RE 2 e RE 3 contro il
decreto cautelare emesso dal Pretore il 12 agosto 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Il
23 novembre 2015 RE 1, RE 2 e RE 3 si sono rivolti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza di conciliazione per essere
autorizzati a promuovere un'azione revocatoria (art. 289 LEF) nei confronti di CO
1 allo scopo di ottenere, a copertura di loro crediti per complessivi fr. 627 480.45, la revoca di un contratto con cui M__________,
loro debitore, aveva donato il 30 novembre 2010 alla convenuta la proprietà per
piani n. 9693, pari a 61/1000 della particella n. 476
RFD di __________, con la mobilia ivi contenuta, come pure la revoca di un
contratto del 4 dicembre 2012 con cui lo stesso M__________ aveva donato alla
moglie CO 1 fr. 14 000.–, con obbligo per quest'ultima
di restituire l'importo. Contestualmente essi hanno chiesto di decretare in via
cautelare un divieto della facoltà di disporre sulla citata proprietà per
piani.
B. Il
Pretore ha disgiunto la procedura di conciliazione dall'istanza cautelare e il
24 novembre 2015 ha decretato senza contradditorio il provvedimento richiesto,
invitando l'ufficiale del registro fondiario ad annotare il divieto della
facoltà di disporre sulla proprietà per piani n. 9693 e citando le parti all'udienza
del 29 gennaio 2016 per il contraddittorio. In tale occasione la convenuta non
si è opposta all'annotazione del divieto, di modo che con decreto cautelare
emanato seduta stante il Pretore ha confermato l'annotazione ordinata inaudita
parte, senza prelevare spese né assegnare ripetibili. Agli istanti egli ha
impartito inoltre un termine di tre mesi per promuovere l'azione di merito con
l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il provvedimento cautelare
sarebbe decaduto.
C. Il
17 maggio 2016 CO 1 ha comunicato al Pretore che il citato termine era
decorso infruttuoso e ha chiesto di pronunciare la decadenza del provvedimento
cautelare, come pure di cancellare il divieto della facoltà di disporre sul suo
fondo, rivendicando spese e ripetibili. Invitati a presentare osservazioni, RE
1, RE 2 e RE 3 hanno comunicato il 2 giugno 2016 di non opporsi alla cancellazione,
ma hanno contestato la pretesa di CO 1 per spese e ripetibili, postulando essi
medesimi un'indennità a tale titolo. CO 1 ha
sollecitato
il 3 agosto 2016 la cancellazione dell'annotazione. Il 12 agosto 2016 il
Pretore ha constatato che il provvedimento cautelare era decaduto e ha invitato
l'ufficiale del registro fondiario a cancellare il divieto della facoltà di
disporre. Egli non ha prelevato tasse o spese, ma ha condannato RE 1, RE 2 e RE
3 a rifondere solidalmente a CO 1 fr. 300.– per ripetibili.
D. Contro
il decreto cautelare appena citato RE 1, RE 2 e RE 3 sono insorti a
questa Camera con un reclamo del 25 agosto 2016 nel quale chiedono che la decisione
impugnata sia riformata nel senso di non assegnare ripetibili alla controparte.
Il memoriale non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. Una
decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente
soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in
concreto – con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), il termine per ricorrere
è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto cautelare
impugnato è stato notificato alla patrocinatrice dei reclamanti il 16 agosto
2016 (attestazione di tracciamento degli invii agli atti, n. __________). Introdotto
il 25 agosto 2016, il reclamo è pertanto tempestivo.
2. Nella
decisione impugnata il Pretore ha richiamato il principio per cui chi ottiene
un provvedimento cautelare e non avvia poi la causa di merito provoca costi di
cui la parte convenuta ha diritto di chiedere la rifusione. Che al
contraddittorio del 29 gennaio 2016 la convenuta non si sia opposta all'annotazione
nel registro fondiario – egli ha continuato – poco importa, poiché a quell'udienza
le parti avevano concordato di dirimere il contenzioso in sede di merito. Premesso
ciò, in mancanza di indicazioni da parte della convenuta, il Pretore ha stimato
l'ammontare delle ripetibili in fr. 300.–,
corrispondenti a un'ora di lavoro retribuita fr. 280.–, più l'IVA.
3. I
reclamanti ricordano – in sintesi – che l'attribuzione di ripetibili a una
parte in causa è condizionata a un'esplicita richiesta della medesima, ciò che
in concerto difetta, onde a loro avviso una violazione del principio dispositivo.
Essi rilevano inoltre che nel decreto cautelare del 29 gennaio 2016 la decisione
sulle spese non è stata rinviata al merito, sicché statuendo nuovamente su tali
oneri nel decreto impugnato il Pretore ha disatteso i principi di res
iudicata e ne bis in idem. A loro avviso non soccorrevano neppure, in
concreto, gli estremi per una modifica del provvedimento “supercautelare”,
decaduto da sé, o per una revisione del precedente decreto del 29 gennaio 2016.
Fatti
I reclamanti fanno valere altresì che l'addebito delle spese in un procedimento
cautelare non deve necessariamente seguire il merito e sostengono che nella
fattispecie l'azione revocatoria era già in corso quando è stato emanato il
decreto senza contraddittorio, data la litispendenza creata dall'istanza di
conciliazione, sicché il Pretore avrebbe
potuto rinviare l'attribuzione delle ripetibili a norma dell'art. 104
cpv. 3 CPC, ma non l'ha fatto. In ogni modo – essi epilogano – la somma
riconosciuta alla controparte è eccessiva, poiché la redazione della lettera
del 17 maggio 2016, per altro inutile siccome il provvedimento era già decaduto
da sé, avrebbe impegnato un avvocato solerte non più di dieci minuti.
4. Nella
fattispecie i reclamanti sembrano pretendere – come si è appena visto – che
l'azione di merito fosse già pendente, ma non contestano che quel 12 agosto
2016 il provvedimento cautelare decretato dal Pretore fosse ormai decaduto (art.
263 CPC). Posto ciò, nel decreto impugnato il Pretore ha evocato la giurisprudenza
in materia di spese e ripetibili per cui se un istante che ottiene un
provvedimento cautelare prima di promuovere causa non avvia l'azione di merito,
il convenuto cui siano state addossate spese giudiziarie nel procedimento
cautelare può chiederne il rimborso (sentenza inc. 11.2016.41 del 14 luglio
2016, consid. 5 in fine con rimandi). Sta di fatto che nella fattispecie
il Pretore non ha riscosso spese né ha assegnato ripetibili in esito al decreto
cautelare del 29 gennaio 2016. Il richiamo alla citata giurisprudenza è quindi
senza oggetto. Il problema che si pone nel caso specifico è di sapere, in
realtà, se il Pretore potesse addebitare ripetibili alla convenuta nella
decisione con cui è stato chiamato ad accertare l'intervenuta caducità del provvedimento
cautelare e a ordinarne la cancellazione dal registro fondiario.
5. Già
si è detto che con il decreto cautelare del 29 gennaio 2016 il Pretore ha
ordinato in via cautelare una restrizione della facoltà di disporre. Che ciò
sia avvenuto in applicazione dell'art. 960 cpv. 1 n. 1 o dell'art. 961 cpv. 1
n. 1 CC poco sussidia. Sta di fatto che quel decreto non indicava una data
precisa, decorsa la quale l'ufficiale del registro fondiario sarebbe stato
abilitato a radiare l'annotazione d'ufficio. Stabiliva unicamente che il provvedimento
sarebbe decaduto qualora gli istanti non avessero promosso la causa di merito entro
tre mesi. La cancellazione richiedeva quindi un accertamento previo circa la
decadenza infruttuosa del termine. Ne segue che, contrariamente all'opinione
dei reclamanti, la convenuta non si è rivolta inutilmente al Pretore per
ottenere la cancellazione dell'annotazione. L'accertamento della caducazione infatti
poteva avvenire solo per opera del giudice, così come le iscrizioni nel
registro fondiario possono essere modificate o soppresse solo per ordine del
giudice (DTF 112 II 498 consid. 3 con riferimenti; Mooser in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 20 ad
art. 961; v. anche Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione,
n. 8 ad art. 976; Meister, Vorsorgliche
Massnahmen bei immobiliarsachenrechtlichen Streitigkeiten, Diessenhofen 1977,
pag. 96 e 124; Deschenaux in:
Traité de droit privé suisse, Vol. V/II,2, Basilea 1983, pag. 696).
6. Nelle
circostanze descritte per ottenere la cancellazione dell'annotazione CO 1 ha
dovuto adire necessariamente il Pretore, il quale dopo avere sentito la
controparte ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di radiare il
Considerandi
divieto della facoltà di disporre. La richiesta essendo stata accolta, non si
vede perché CO 1 non avrebbe diritto a ripetibili, espressamente rivendicate. Del
resto i reclamanti avrebbero potuto evitare tale conseguenza ove avessero
chiesto essi medesimi la cancellazione dell'annotazione, decaduta per loro
stessa ammissione. A torto essi affermano poi che con la decisione impugnata il
Pretore ha giudicato di nuovo sulle spese e le ripetibili inerenti al decreto
cautelare del 29 gennaio 2016. Statuendo il 25 agosto 2016, il Pretore ha statuito
sulle spese giudiziarie correlate all'istanza 17 maggio 2016 della
convenuta, non a quella presentata il 23 novembre 2015 da RE 1, RE 2 e RE
3.
Non si disconosce che il Pretore ha rubricato entrambe le procedure sotto lo
stesso numero, ma ciò non significa che così facendo egli potesse rivedere il
decreto cautelare del 29 gennaio 2016, tanto meno in materia di spese. Sul
principio dell'attribuzione di ripetibili a CO 1 la decisione impugnata resiste
pertanto alla critica.
7.
Quanto
alla commisurazione dell'indennità per ripetibili, un procedimento volto alla radiazione
di un'annotazione dal registro fondiario ha indole patrimoniale. Il valore litigioso
corrisponde a quello del diritto reale di cui è chiesta la cancellazione (Bohnet, Actions civiles, Conditions et
conclusions, Basilea 2014, § 59 n. 18), che in concreto RE 1, RE 2 e RE 3 hanno
indicato in fr. 236 000.– (istanza del 23
novembre 2015, pag. 2). Ora, secondo il regolamento del Consiglio di Stato
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione di ripetibili (RL 3.1.1.7.1), dandosi una causa dal valore
litigioso determinato o determinabile, di regola le spese ripetibili vanno calcolate
ad valorem (art. 11 cpv. 1 del regolamento). A tale principio è
nondimeno lecito derogare in caso di manifesta sproporzione tra il valore
litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto sulla scorta della
tariffa oppure nel caso in cui le particolarità della fattispecie o gli
interessi delle parti in causa giustifichino un'eccezione, rispettivamente
qualora la causa non termini con un giudizio di merito (art. 13 del
regolamento). In simili eventualità l'indennità per ripetibili va definita, per
giurisprudenza invalsa, mediando l'onorario ad valorem con quello ad
horam (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.107 del 21 marzo 2016,
consid. 9).
Premesso
ciò, già a prima vista, l'applicazione dell'aliquota minima ad valorem prevista
dagli art. 11 cpv. 1 del noto regolamento (6%) condurrebbe nella fattispecie a una
cifra ben superiore all'indennità per ripetibili contestata dai reclamanti, anche
applicando il fattore massimo di riduzione (80%) previsto dall'art. 11
cpv. 2 lett. b per le “procedure civili speciali”, in particolare quelle
sommarie. Si ritenesse tale risultato in ogni modo esagerato (fr. 2832.–),
si dovrebbe mediare il criterio ad valorem con quello ad horam.
Il Pretore è stato finanche più severo, giacché per finire ha riconosciuto a CO
1.
un'indennità corrispondente a una sola ora di lavoro, retribuita alla tariffa
ordinaria di fr. 280.– (art. 12 del menzionato regolamento), senza nemmeno
l'importo fisso per le spese contemplato dal regolamento (10%: art. 6
cpv. 1). Si consideri per di più che, oltre alla stesura della lettera al
Pretore del 17 maggio 2016, in concreto il patrocinatore dell'istante ha dovuto
esaminare le osservazioni della controparte (del 2 giugno 2016) e ha nuovamente
sollecitato il Pretore a ordinare la cancellazione dell'annotazione. Inoltre egli
ha avuto almeno un colloquio con la cliente. Ne discende che l'indennità di fr.
300.
–, IVA compresa, non può seriamente definirsi eccessiva. Anche sotto questo
profilo il reclamo è destinato pertanto all'insuccesso.
8.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a
CO 1 per osservazioni.
9.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese controverse davanti a
questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dei reclamanti in solido.
3. Notificazione
a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).