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Decisione

11.2016.76

Cancellazione di annotazione nel registro fondiario: spese ripetibili

8 febbraio 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I reclamanti fanno valere altresì che l'addebito delle spese in un procedimento

cautelare non deve necessariamente seguire il merito e sostengono che nella

fattispecie l'azione revocatoria era già in corso quando è stato emanato il

decreto senza contraddittorio, data la litispendenza creata dall'istanza di

conciliazione, sicché il Pretore avreb­be

potuto rinviare l'attribuzione delle ripetibili a norma del­l'art. 104

cpv. 3 CPC, ma non l'ha fatto. In ogni modo – essi epilogano – la somma

riconosciuta alla controparte è eccessiva, poiché la reda­zione della lettera

del 17 maggio 2016, per altro inutile siccome il provvedimento era già decaduto

da sé, avrebbe impegnato un avvocato solerte non più di dieci minuti.

4. Nella

fattispecie i reclamanti sembrano pretendere – come si è appena visto – che

l'azione di merito fosse già pendente, ma non contestano che quel 12 agosto

2016 il provvedimento cautelare decretato dal Pretore fosse ormai decaduto (art.

263 CPC). Posto ciò, nel decreto impugnato il Pretore ha evocato la giurisprudenza

in materia di spese e ripetibili per cui se un istante che ottiene un

provvedimento cautelare prima di promuovere causa non avvia l'azione di merito,

il convenuto cui siano state addossate spese giudiziarie nel procedimento

cautelare può chiederne il rimborso (sentenza inc. 11.2016.41 del 14 luglio

2016, consid. 5 in fine con rimandi). Sta di fatto che nella fattispecie

il Pretore non ha riscosso spese né ha assegnato ripetibili in esito al decreto

cautelare del 29 gennaio 2016. Il richiamo alla citata giurisprudenza è quindi

senza oggetto. Il problema che si pone nel caso specifico è di sapere, in

realtà, se il Pretore potesse addebitare ripetibili alla convenuta nella

decisione con cui è stato chiamato ad accertare l'intervenuta caducità del provvedimento

cautelare e a ordinarne la cancellazione dal registro fondiario.

5. Già

si è detto che con il decreto cautelare del 29 gennaio 2016 il Pretore ha

ordinato in via cautelare una restrizione della facoltà di disporre. Che ciò

sia avvenuto in applicazione dell'art. 960 cpv. 1 n. 1 o dell'art. 961 cpv. 1

n. 1 CC poco sussidia. Sta di fatto che quel decreto non indicava una data

precisa, decorsa la quale l'ufficiale del registro fondiario sarebbe stato

abilitato a radiare l'annotazione d'ufficio. Stabiliva unicamente che il provvedimento

sarebbe decaduto qualora gli istanti non avessero promosso la causa di merito entro

tre mesi. La cancellazione richiedeva quindi un accertamento previo circa la

decadenza infruttuosa del termine. Ne segue che, contrariamente all'opinione

dei reclamanti, la convenuta non si è rivolta inutilmente al Pretore per

ottenere la cancellazione dell'annotazione. L'accertamento della caducazione infatti

poteva avvenire solo per opera del giudice, così come le iscrizioni nel

registro fondiario possono essere modificate o soppresse solo per ordine del

giudice (DTF 112 II 498 consid. 3 con riferimenti; Mooser in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 20 ad

art. 961; v. anche Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione,

n. 8 ad art. 976; Meister, Vorsorgliche

Massnahmen bei immobiliarsachenrechtlichen Streitigkeiten, Diessenhofen 1977,

pag. 96 e 124; Deschenaux in:

Traité de droit privé suisse, Vol. V/II,2, Basilea 1983, pag. 696).

6. Nelle

circostanze descritte per ottenere la cancellazione dell'annotazione CO 1 ha

dovuto adire necessariamente il Pretore, il quale dopo avere sentito la

controparte ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di radiare il

Considerandi

divieto della facoltà di disporre. La richiesta essendo stata accolta, non si

vede perché CO 1 non avrebbe diritto a ripetibili, espressamente rivendicate. Del

resto i reclamanti avrebbero potuto evitare tale conseguenza ove avessero

chiesto essi medesimi la cancellazione dell'annotazione, decaduta per loro

stessa ammissione. A torto essi affermano poi che con la decisione impugnata il

Pretore ha giudicato di nuovo sulle spese e le ripetibili inerenti al decreto

cautelare del 29 gennaio 2016. Statuendo il 25 agosto 2016, il Pretore ha statuito

sulle spese giudiziarie correlate all'istanza 17 maggio 2016 della

convenuta, non a quella presentata il 23 novembre 2015 da RE 1, RE 2 e RE

3.

Non si disconosce che il Pretore ha rubricato entrambe le procedure sotto lo

stesso numero, ma ciò non significa che così facendo egli potesse rivedere il

decreto cautelare del 29 gennaio 2016, tanto meno in materia di spese. Sul

principio dell'attribuzione di ripetibili a CO 1 la decisione impugnata resiste

pertanto alla critica.

7.

Quanto

alla commisurazione dell'indennità per ripetibili, un procedimento volto alla radiazione

di un'annotazione dal registro fondiario ha indole patrimoniale. Il valore litigioso

corrisponde a quello del diritto reale di cui è chiesta la cancellazione (Bohnet, Actions civiles, Conditions et

conclusions, Basilea 2014, § 59 n. 18), che in concreto RE 1, RE 2 e RE 3 hanno

indicato in fr. 236 000.– (istanza del 23

novembre 2015, pag. 2). Ora, secondo il regolamento del Consiglio di Stato

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione di ripetibili (RL 3.1.1.7.1), dandosi una causa dal valore

litigioso determinato o determinabile, di regola le spese ripetibili vanno calcolate

ad valorem (art. 11 cpv. 1 del regolamento). A tale principio è

nondimeno lecito derogare in caso di manifesta sproporzione tra il valore

litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto sulla scorta della

tariffa oppure nel caso in cui le particolarità della fattispecie o gli

interessi delle parti in causa giustifichino un'eccezione, rispettivamente

qualora la causa non termini con un giudizio di merito (art. 13 del

regolamento). In simili eventualità l'indennità per ripetibili va definita, per

giurisprudenza invalsa, mediando l'onorario ad valorem con quello ad

horam (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.107 del 21 marzo 2016,

consid. 9).

Premesso

ciò, già a prima vista, l'applicazione dell'aliquota minima ad valorem prevista

dagli art. 11 cpv. 1 del noto regolamento (6%) condurrebbe nella fattispecie a una

cifra ben superiore al­l'indennità per ripetibili contestata dai reclamanti, anche

applicando il fattore massimo di riduzione (80%) previsto dal­l'art. 11

cpv. 2 lett. b per le “procedure civili speciali”, in particolare quelle

sommarie. Si ritenesse tale risultato in ogni modo esagerato (fr. 2832.–),

si dovrebbe mediare il criterio ad valorem con quello ad horam.

Il Pretore è stato finanche più severo, giacché per finire ha riconosciuto a CO

1.

un'indennità corrispondente a una sola ora di lavoro, retribuita alla tariffa

ordinaria di fr. 280.– (art. 12 del menzionato regolamento), senza nemmeno

l'importo fisso per le spese contemplato dal regolamento (10%: art. 6

cpv. 1). Si consideri per di più che, oltre alla stesura della lettera al

Pretore del 17 maggio 2016, in concreto il patrocinatore del­l'istante ha dovuto

esaminare le osservazioni della controparte (del 2 giugno 2016) e ha nuovamente

sollecitato il Pretore a ordinare la cancellazione dell'annotazione. Inoltre egli

ha avuto almeno un colloquio con la cliente. Ne discende che l'indennità di fr.

300.

–, IVA compresa, non può seriamente definirsi eccessiva. Anche sotto questo

profilo il reclamo è destinato pertanto all'insuccesso.

8.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a

CO 1 per osservazioni.

9.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese controverse davanti a

questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dei reclamanti in solido.

3. Notificazione

a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).