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Decisione

11.2016.8

Iscrizione provvisoria di ipoteca degli artigiani e imprenditori: tempestività

31 ottobre 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori erano proseguiti fino alla metà di maggio del 2014, ma a mente sua tali

dichiarazioni “si pongono in contrasto con quanto risulta dalle altre

concordanti testimonianze, che sono la maggioranza e quindi prevalgono”. Né soccorre

alla tesi dell'istante – ha continuato il Pretore aggiunto – la liquidazione finale

da essa redatta, trattandosi di un documento di parte, o l'esecuzione di talune

opere dopo la consegna dell'ultimo appartamento per opera di un dipendente dell'istante,

trattandosi di interventi puntuali, o il “certificato relativo alla

legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato” concernente T__________,

trattandosi “di un documento verosimilmente allestito su indicazioni di AP 1 e

che riguarda un lasso di tempo (5–16 maggio 2014) che nemmeno copre il periodo

durante il quale si ha pacifica evidenza che AP 1 abbia lavorato sul cantiere

in questione”. E siccome – ha epilogato il primo giudice – l'istante non ha reso

verosimile la tempestività dell'istanza, questa va respinta senza che occorra

esaminare l'attendibilità del credito vantato.

3. Litigiosa è in

concreto la tempestività dell'iscrizione provvisoria, ovvero il rispetto del

termine per ottenere l'annotazione dell'ipoteca legale nel registro fondiario.

I presupposti per conseguire dal giudice una simile iscrizione sono già stati riepilogati

dal Pretore aggiunto. Al riguardo basti rammentare che spetta all'artigiano o

imprenditore rendere verosimile la legittimità della pretesa (art. 961

cpv. 3 CC e 76 cpv. 2 ORF). Egli deve addurre così elementi idonei a far

apparire attendibile il rispetto del termine per ottenere l'iscrizione nel

registro fondiario e l'entità della spettanza. La procedura essendo sommaria,

il giudice non pone esigenze troppo severe al proposito; in caso di dubbio,

egli ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità

dell'ipoteca legale

alla decisione di merito (RtiD I-2015 pag.

897 consid. 5 con riferimenti). L'iscrizione provvisoria va respinta, in

altre parole, solo se il diritto al­l'iscrizione definitiva dell'ipoteca appare

escluso o altamente inverosimile, in particolare quando già a un sommario esame

il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC appaia chiaramente decorso (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.26 del 10 agosto

2016, consid. 4 con rinvii).

4. L'appellante

ribadisce che gli ultimi lavori da essa eseguiti sono terminati nel maggio del 2014,

come dimostra il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale

del 24 aprile 2014, necessario per consentire al proprio dipendente T__________

di lavorare sul cantiere di __________ dal 5 al 16 maggio 2014, e dalla testimonianza

del lavoratore medesimo, così come dalla testimonianza del titolare della ditta

istante. A suo parere le altre deposizioni non inficiano le dichiarazione del

dipendente già per il fatto che non hanno “affatto escluso la sua presenza sul

cantiere, ma semplicemente non sono stati in grado di quantificarla”. L'appellante

sostiene inoltre che, contrariamente all'opinione del primo giudice, l'intervento

del proprio dipendente non era soltanto puntuale, poiché ciò è smentito dalle

dichiarazioni del lavoratore stesso. Che la ditta abbia operato anche negli

ultimi appartamenti è dimostrato poi dal rendiconto finale, controfirmato da __________

B__________. Certo, questi ha dichiarato di avere firmato senza leggerlo, ma ciò

non può ritenersi credibile, “non essendo lontanamente plausibile che un imprenditore

sottoscriva un rendiconto relativo a una sua posizione debitoria per centinaia

di migliaia di franchi senza prestarvi la massima attenzione”. In definitiva l'appellante

reputa quindi che siano dati tutti i presupposti per ordinare l'iscrizione provvisoria

dell'ipoteca legale richiesta.

5. Nel

caso specifico l'iscrizione provvisoria è avvenuta – come detto – il 22 agosto

2014, ragione per cui occorre verificare anzitutto che i lavori svolti

dall'istante appaiano terminati non più di quattro mesi prima di tale data

(art. 839 cpv. 2 CC). Dovesse risultare che i lavori si sono conclusi prima di

allora, sarebbe invero superfluo – come ritiene il Pretore aggiunto – esaminare

se l'ammontare della pretesa controversa appare verosimile.

a) La

convenuta fa valere a ragione, intanto, che il certificato relativo alla legislazione

di sicurezza sociale applicabile a T__________ (doc. I), rivolto dalla ditta

istante all'autorità italiana, serve unicamente per confermare che un dato dipendente,

inviato dal datore di lavoro in un altro Paese per un incarico temporaneo, è

soggetto alla legislazione sulla sicurezza sociale del Paese che rilascia

l'attestazione. Non basta dunque per rendere verosimile la presenza di T__________

sul cantiere di __________ tra il 5 e 16 maggio 2014. Ciò premesso, T__________

ha dichiarato di avere portato a termine gli ultimi due appartamenti “entro la

metà” del mese di maggio 2014, di averne eseguiti ancora due o tre dopo la

consegna dell'ap­partamento a __________ G__________, avvenuta il 9 aprile

2014, e di avere lavorato da sé solo nelle ultime due settimane sul cantiere

(deposizione del 15 gen­naio 2015: verbale, pag. 1). Analogamente R__________

R__________, titolare della ditta istante, ha confermato di avere operato sul

cantiere con T__________ fino alla metà di maggio 2014 (“lui costantemente a

tempo pieno, mentre io saltuariamente”), respingendo l'ipotesi che il proprio

operaio lavorasse per un'altra ditta (interrogatorio del 18 mar­zo 2015:

verbale, pag. 3).

b)

M__________ G__________, incaricato da __________ B__________ di eseguire le

demolizioni e attivo sul cantiere “fino ad aprile/maggio 2014”, ha riferito invece

che per gli ultimi tre appartamenti “L__________, C__________ e Ca__________ la

AP 1 non è più intervenuta, nel senso che ho visto il suo operaio, signor T__________

tre o quattro volte, mentre prima c'era sia T__________ che qualche altro

operario”. Egli ha ricordato altresì che l'operaio in questione “lavorava in

uno dei tre appartamenti” e che egli era stato presente sul cantiere fino ad

aprile o maggio del 2014 (deposizione del 18 marzo 2015: verbale, pag. 1).

S__________ P__________, assunto da __________ B__________ verso “aprile/maggio

Considerandi

2014”, ha dichiarato da parte sua che “la ricostruzione degli ultimi tre

appartamenti di tutta l'opera di ristrutturazione delle due palazzine è stata

eseguita dal sottoscritto e non dalla AP 1”, ma ha ammesso di essere intervenuto

due volte, “per un paio d'ore ciascuna”, con un ragazzo di nome T__________,

che aveva già lavorato “nella ristrutturazione dei precedenti appartamenti” (deposizione

del 18 marzo 2015: verbale, pag. 2). In condizioni del genere la presenza della

ditta istante sul cantiere di __________ alla fine aprile o all'inizio di

maggio 2014, ovvero entro quattro mesi prima dell'iscrizione dell'ipoteca

legale avvenuta il 22 agosto 2014, confortata da dichiarazioni di terzi, non

può essere esclusa già di primo acchito.

c) Non

si disconosce che secondo __________ B__________ la ditta istante ha

ristrutturato solo dieci appartamenti, l'ultimo dei quali terminato nel

febbraio del 2014, non avendo essa più lavorato sul cantiere nel maggio del

2014.

(deposizione del 15 gennaio 2015: verbale, pag. 3 seg.). Anche secondo G__________

R__________, incaricato della direzione lavori, la ditta istante ha consegnato da

ultimo l'appartamento G__________, i cui lavori sono finiti poco prima del 9 aprile

2014” (deposizione del 15 gennaio 2015: verbale, pag. 5). D__________ J__________,

incaricato da __________ B__________ delle demolizioni, ha riferito da parte

sua che gli ultimi tre appartamenti non sono stati eseguiti dall'istante,

poiché sul cantiere “lavoravamo io, M__________ G__________, mio collega, S__________

Po__________, e altri piastrellisti che non conoscevo” (deposizione del 1° luglio

2015: verbale, pag. 2).

d) Sta

di fatto che dalle deposizioni raccolte non si può desumere già a un sommario

esame che l'istanza di iscrizione sia tardiva. L'apprezzamento delle

deposizioni contrastanti rilasciate da cinque testimoni e la rilevanza non manifesta

dei documenti agli atti va rinviata al giudizio sul diritto all'iscrizione definitiva

(v. I CCA, sentenza inc. 11.2013.58 del 6 novembre 2015 consid. 5). Si ricordi

che, salvo in casi evidenti, la decisione sul­l'iscri­zione provviso­ria non

deve anticipare il merito. Pro­prio per tali ragioni il giudice si limita unicamente

a esaminare – come detto – se il diritto all'iscrizione definitiva appare

escluso o altamente in­verosimile. Non che nel caso specifico non rimangano

dubbi. Ma ciò non basta per concludere che il termine entro cui ottenere l'iscri­zione

dell'ipoteca legale fosse già chiaramente scaduto. In circostanze come quelle

del caso in rassegna l'iscrizione va ordinata e la decisione sull'effettiva liceità

dell'ipoteca rinviata alla sentenza di merito (sopra consid. 3). In quella

procedura la tempestività dell'iscrizione, trattata nel giudizio provvisionale

a livello di mera apparenza, andrà sindacata con pieno potere cognitivo (I CCA,

sentenza inc. 11.2004.4 del 21 marzo 2006, consid. 4).

e) Si

aggiunga che a un esame di verosimiglianza quanto eseguito dall'impresa istante

nell'aprile o maggio del 2014 non appare manifestamente un lavoro accessorio o

secondario. Non è invero dato di sapere concretamente che cosa la ditta abbia

eseguito, ma __________ B__________ ha pur sempre riconosciuto che l'istante è

intervenuta per “la battitura del metro” volta a predisporre il livello del

pavimento per la posa delle piastrelle (deposizione del 15 gennaio 2015: verbali,

pag. 3), operazione necessaria per determinare le quote precise “che il nuovo

muratore doveva rispettare” (loc. cit.) e richiesta alla ditta istante anche da

D__________ J__________ perché “l'idraulico aveva bisogno delle misure per mettere

i tubi (deposizione del 1° lu­glio 2015: verbali, pag. 2). A prima vista non si

trattava dunque di un intervento puramente marginale.

6.

Sul verosimile ammontare del credito fatto valere dall'istante, contestato

dalla AO 1, il Pretore aggiunto non si è espresso, reputando l'istanza di

iscrizione tardiva. Si rende dunque necessario supplire in questa sede.

a)

Per rendere verosimile una pretesa addotta a sostegno di un'ipoteca legale

l'artigiano o imprenditore non può limitarsi a produrre documenti confezionati

esclusivamente da lui medesimo o da suoi ausiliari, a meno che il convenuto non

li contesti (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c). Deve recare anche altri elementi.

Ammettere il contrario significherebbe, al­l'atto pratico, iscrivere un'ipoteca

legale – fosse solo provvisoria – in base a semplici affermazioni dell'istante

(I CCA, sentenza inc. 11.2014.91 del 3 novembre 2016, consid. 5b). Ciò non

toglie che in una procedura di iscrizione provvisoria di ipoteca legale non vada

accertata l'esatta spettanza dell'artigiano o imprenditore. A tal fine è

sufficiente determinare qual è il verosimile ammontare del pegno da riconoscere

in garanzia del credito, la cui fondatezza andrà chiarita con pieno potere cognitivo

nella causa volta all'iscrizione definitiva del­l'ipoteca (I CCA, sentenza

inc. 11.2016.26 del 10 agosto 2017, consid. 7c).

b) In

concreto l'istante ha prodotto due fatture del 24 giugno 2014, rispettivamente

di € 81 556.97 ed € 89 997.59 (doc. F e G), come pure la “contabilità finale a

tutto il 24/06/2014”, da essa medesima allestita, in cui figurano le opere eseguite

e il relativo costo (doc. M). Tali documenti non basterebbero, da sé soli, per

rendere verosimile la pretesa. In concreto però quegli atti sono stati

controfirmati da __________ B__________, il quale ha riconosciuto anche un suo

debito verso la ditta istante per complessivi € 166 277.03 (doc. H).

L'ammontare della pretesa avanzata dall'istante non si esaurisce dunque

in semplici affermazioni di parte. A un sommario esa­me

di verosimiglianza può così reputarsi sufficientemente verosimile.

Lo

stesso __________ B__________ ha successivamente affermato, invero, che “in

subappalto sono stati eseguiti unicamente 10 appartamenti” sui 13 oggetto del

contratto, che la citata “contabilità finale a tutto

il 24/06/2014” (doc. M) è stata da lui firmata senza leggerla e che il riconoscimento

di debito è stato correlato a una dichiarazione alla ditta istante secondo cui “dall'importo

che gli veniva riconosciuto andavano dedotti gli acconti già corrisposti”. Egli

ha soggiunto inoltre che la contabilità è stata da lui sottoscritta credendola comprendere

“anche i miei lavori” e che, stando ai suoi calcoli, l'istante ha “lavorato per

fr. 168 195.90, senza i lavori straordinari di circa fr. 31 000.–, e

avanza circa fr. 70 500.–” (deposizione del 15 gennaio 2015: verbale, pag.

3.

seg.). Da ciò tuttavia non si può

dedurre già a un vaglio di verosimiglianza che la pretesa dell'istante

sia infondata. In una situazione come quella descritta, nel dubbio l'iscri­zione

provvisoria va ordinata e il giudizio sulla legittimità dell'ipoteca legale rinviato

alla sentenza di merito. Ne discende che, provvisto di buon diritto, l'appello

merita accoglimento.

7.

Le spese processuali

e le ripetibili seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) in

entrambi i gradi di giurisdizione.

8.

Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

agevolmente la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto e la

sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza

è accolta, nel senso che l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di

Lugano è invitato a iscrivere in via provvisoria, a conferma del decreto

cautelare emanato il 22 agosto 2014 dal Pretore di Distretto di

Lugano, sezione 2, un'ipoteca legale degli

artigiani e imprenditori per € 166 277.03 (pari a fr. 201 544.38) con

interessi al 5% dal 14 agosto 2014 in favore della AP 1 sulla particella n. 667

RFD di __________, proprietà della AO 1.

2. All'istante è assegnato un termine

di 90 giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca

legale.

3. Le spese processuali di complessivi

fr. 1200.–, così come quelle della decisione supercautelare di complessivi fr.

1050.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico della convenuta, la

quale rifonderà all'istante fr. 2500.– per ripetibili.

II. Le spese di appello, di

fr. 2500.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico

della AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

avv.;

avv.;

Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano

(al passaggio in giudicato).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).