11.2016.8
Iscrizione provvisoria di ipoteca degli artigiani e imprenditori: tempestività
31 ottobre 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.8
Lugano
31 ottobre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Pontarolo, giudice supplente
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2014.3461 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori:
iscrizione provvisoria) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 14 agosto 2014 dalla
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando
sull'appello 8 febbraio 2016 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore aggiunto il 2 febbraio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Nella
primavera del 2013 la AO 1 ha commissionato a __________ B__________, titolare
della ditta individuale __________ di __________ B__________, __________, la ristrutturazione
di una ventina di appartamenti posti in due palazzine di sua proprietà sulla
particella n. 667 RFD di __________ al prezzo di fr. 261 808.04. Il 24 giugno 2013 __________ B__________ ha subappaltato
la fornitura e la posa di pavimenti, così come il rivestimento di bagni e
cucine (comprese le opere murarie) da eseguire in tredici appartamenti alla ditta
AP 1. La mercede sarebbe stata definita mensilmente “sulla base delle misure rilevate,
applicando i prezzi unitari esposti” in un allegato al contratto. Il 24 giugno
2014 la AP 1 ha trasmesso a __________ B__________ due fatture di complessivi €
171 554.56 che __________ B__________ ha riconosciuto per l'ammontare di € 166 277.03, dedotto il versamento di un acconto di € 5277.53.
La AO 1 ha poi versato a __________ B__________ tutto l'importo previsto
contrattualmente.
B. La AP 1 si è rivolta
il 14 agosto 2014 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo che sulla
particella 667 RFD di __________ fosse iscritta provvisoriamente un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori in suo favore per l'ammontare di € 166 277.03 (pari a fr. 201 544.38) più interessi al 5% da quel giorno.
Con decreto cautelare del 22 agosto 2014, emesso senza contraddittorio, il Pretore
ha ordinato l'iscrizione richiesta. L'addebito delle spese processuali (fr. 1050.–)
e delle ripetibili è stato rinviato alla decisione che sarebbe stata presa dopo
il contraddittorio. Al contraddittorio, tenutosi il 18 novembre 2014 davanti al
Pretore aggiunto, la convenuta ha proposto di respingere la pretesa della
ditta, facendo valere in particolare la tardività dell'istanza. L'istruttoria è
iniziata seduta stante ed è terminata il 1° luglio 2015. Alle arringhe finali
le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno
confermato le rispettive posizioni.
C. Statuendo il 2 febbraio 2016, il Pretore aggiunto
ha respinto
l'istanza e ha ordinato all'ufficiale del
registro fondiario di cancellare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale decretata senza contraddittorio il 22 agosto 2014.
Le spese processuali di complessivi fr. 1200.–, come pure quelle di fr. 1050.–
relative al decreto “supercautelare”, sono state poste a carico dell'istante, tenuta
a rifondere alla convenuta fr. 2500.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 febbraio
2016 per ottenere che – previa concessione dell'effetto sospensivo – il
giudizio impugnato sia riformato nel senso di confermare l'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale ordinata il 22 agosto 2014 senza contraddittorio. Con decreto del 1° marzo 2016 il presidente di questa
Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo. Nelle sue
osservazioni del 14 marzo 2016 la AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori è
trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d
n. 5 CPC). Le sentenze del Pretore
(o del Pretore aggiunto) in tale materia
sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1
CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare
dell'ipoteca legale controverso in prima sede, di € 166 277.03 (fr. 201 544.38). Quanto
alla tempestività del ricorso, la sentenza del Pretore aggiunto è pervenuta al
patrocinatore dell'istante il 3
febbraio 2016. Introdotto l'8 febbraio successivo, l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
2. Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che l'istante aveva
eseguito lavori in 10 appartamenti (su 13) per i quali era stata incaricata e
che l'ultimo di tali appartamenti è stato consegnato il 9 aprile 2014. Al
momento in cui era stata presentata l'istanza di iscrizione provvisoria, perciò,
il termine di quattro mesi (art. 839 cpv. 2 CC) era scaduto. Il Pretore aggiunto
non ha trascurato che, secondo un dipendente della ditta istante e il suo titolare,
Fatti
i lavori erano proseguiti fino alla metà di maggio del 2014, ma a mente sua tali
dichiarazioni “si pongono in contrasto con quanto risulta dalle altre
concordanti testimonianze, che sono la maggioranza e quindi prevalgono”. Né soccorre
alla tesi dell'istante – ha continuato il Pretore aggiunto – la liquidazione finale
da essa redatta, trattandosi di un documento di parte, o l'esecuzione di talune
opere dopo la consegna dell'ultimo appartamento per opera di un dipendente dell'istante,
trattandosi di interventi puntuali, o il “certificato relativo alla
legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato” concernente T__________,
trattandosi “di un documento verosimilmente allestito su indicazioni di AP 1 e
che riguarda un lasso di tempo (5–16 maggio 2014) che nemmeno copre il periodo
durante il quale si ha pacifica evidenza che AP 1 abbia lavorato sul cantiere
in questione”. E siccome – ha epilogato il primo giudice – l'istante non ha reso
verosimile la tempestività dell'istanza, questa va respinta senza che occorra
esaminare l'attendibilità del credito vantato.
3. Litigiosa è in
concreto la tempestività dell'iscrizione provvisoria, ovvero il rispetto del
termine per ottenere l'annotazione dell'ipoteca legale nel registro fondiario.
I presupposti per conseguire dal giudice una simile iscrizione sono già stati riepilogati
dal Pretore aggiunto. Al riguardo basti rammentare che spetta all'artigiano o
imprenditore rendere verosimile la legittimità della pretesa (art. 961
cpv. 3 CC e 76 cpv. 2 ORF). Egli deve addurre così elementi idonei a far
apparire attendibile il rispetto del termine per ottenere l'iscrizione nel
registro fondiario e l'entità della spettanza. La procedura essendo sommaria,
il giudice non pone esigenze troppo severe al proposito; in caso di dubbio,
egli ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità
dell'ipoteca legale
alla decisione di merito (RtiD I-2015 pag.
897 consid. 5 con riferimenti). L'iscrizione provvisoria va respinta, in
altre parole, solo se il diritto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca appare
escluso o altamente inverosimile, in particolare quando già a un sommario esame
il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC appaia chiaramente decorso (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.26 del 10 agosto
2016, consid. 4 con rinvii).
4. L'appellante
ribadisce che gli ultimi lavori da essa eseguiti sono terminati nel maggio del 2014,
come dimostra il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale
del 24 aprile 2014, necessario per consentire al proprio dipendente T__________
di lavorare sul cantiere di __________ dal 5 al 16 maggio 2014, e dalla testimonianza
del lavoratore medesimo, così come dalla testimonianza del titolare della ditta
istante. A suo parere le altre deposizioni non inficiano le dichiarazione del
dipendente già per il fatto che non hanno “affatto escluso la sua presenza sul
cantiere, ma semplicemente non sono stati in grado di quantificarla”. L'appellante
sostiene inoltre che, contrariamente all'opinione del primo giudice, l'intervento
del proprio dipendente non era soltanto puntuale, poiché ciò è smentito dalle
dichiarazioni del lavoratore stesso. Che la ditta abbia operato anche negli
ultimi appartamenti è dimostrato poi dal rendiconto finale, controfirmato da __________
B__________. Certo, questi ha dichiarato di avere firmato senza leggerlo, ma ciò
non può ritenersi credibile, “non essendo lontanamente plausibile che un imprenditore
sottoscriva un rendiconto relativo a una sua posizione debitoria per centinaia
di migliaia di franchi senza prestarvi la massima attenzione”. In definitiva l'appellante
reputa quindi che siano dati tutti i presupposti per ordinare l'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale richiesta.
5. Nel
caso specifico l'iscrizione provvisoria è avvenuta – come detto – il 22 agosto
2014, ragione per cui occorre verificare anzitutto che i lavori svolti
dall'istante appaiano terminati non più di quattro mesi prima di tale data
(art. 839 cpv. 2 CC). Dovesse risultare che i lavori si sono conclusi prima di
allora, sarebbe invero superfluo – come ritiene il Pretore aggiunto – esaminare
se l'ammontare della pretesa controversa appare verosimile.
a) La
convenuta fa valere a ragione, intanto, che il certificato relativo alla legislazione
di sicurezza sociale applicabile a T__________ (doc. I), rivolto dalla ditta
istante all'autorità italiana, serve unicamente per confermare che un dato dipendente,
inviato dal datore di lavoro in un altro Paese per un incarico temporaneo, è
soggetto alla legislazione sulla sicurezza sociale del Paese che rilascia
l'attestazione. Non basta dunque per rendere verosimile la presenza di T__________
sul cantiere di __________ tra il 5 e 16 maggio 2014. Ciò premesso, T__________
ha dichiarato di avere portato a termine gli ultimi due appartamenti “entro la
metà” del mese di maggio 2014, di averne eseguiti ancora due o tre dopo la
consegna dell'appartamento a __________ G__________, avvenuta il 9 aprile
2014, e di avere lavorato da sé solo nelle ultime due settimane sul cantiere
(deposizione del 15 gennaio 2015: verbale, pag. 1). Analogamente R__________
R__________, titolare della ditta istante, ha confermato di avere operato sul
cantiere con T__________ fino alla metà di maggio 2014 (“lui costantemente a
tempo pieno, mentre io saltuariamente”), respingendo l'ipotesi che il proprio
operaio lavorasse per un'altra ditta (interrogatorio del 18 marzo 2015:
verbale, pag. 3).
b)
M__________ G__________, incaricato da __________ B__________ di eseguire le
demolizioni e attivo sul cantiere “fino ad aprile/maggio 2014”, ha riferito invece
che per gli ultimi tre appartamenti “L__________, C__________ e Ca__________ la
AP 1 non è più intervenuta, nel senso che ho visto il suo operaio, signor T__________
tre o quattro volte, mentre prima c'era sia T__________ che qualche altro
operario”. Egli ha ricordato altresì che l'operaio in questione “lavorava in
uno dei tre appartamenti” e che egli era stato presente sul cantiere fino ad
aprile o maggio del 2014 (deposizione del 18 marzo 2015: verbale, pag. 1).
S__________ P__________, assunto da __________ B__________ verso “aprile/maggio
Considerandi
2014”, ha dichiarato da parte sua che “la ricostruzione degli ultimi tre
appartamenti di tutta l'opera di ristrutturazione delle due palazzine è stata
eseguita dal sottoscritto e non dalla AP 1”, ma ha ammesso di essere intervenuto
due volte, “per un paio d'ore ciascuna”, con un ragazzo di nome T__________,
che aveva già lavorato “nella ristrutturazione dei precedenti appartamenti” (deposizione
del 18 marzo 2015: verbale, pag. 2). In condizioni del genere la presenza della
ditta istante sul cantiere di __________ alla fine aprile o all'inizio di
maggio 2014, ovvero entro quattro mesi prima dell'iscrizione dell'ipoteca
legale avvenuta il 22 agosto 2014, confortata da dichiarazioni di terzi, non
può essere esclusa già di primo acchito.
c) Non
si disconosce che secondo __________ B__________ la ditta istante ha
ristrutturato solo dieci appartamenti, l'ultimo dei quali terminato nel
febbraio del 2014, non avendo essa più lavorato sul cantiere nel maggio del
2014.
(deposizione del 15 gennaio 2015: verbale, pag. 3 seg.). Anche secondo G__________
R__________, incaricato della direzione lavori, la ditta istante ha consegnato da
ultimo l'appartamento G__________, i cui lavori sono finiti poco prima del 9 aprile
2014” (deposizione del 15 gennaio 2015: verbale, pag. 5). D__________ J__________,
incaricato da __________ B__________ delle demolizioni, ha riferito da parte
sua che gli ultimi tre appartamenti non sono stati eseguiti dall'istante,
poiché sul cantiere “lavoravamo io, M__________ G__________, mio collega, S__________
Po__________, e altri piastrellisti che non conoscevo” (deposizione del 1° luglio
2015: verbale, pag. 2).
d) Sta
di fatto che dalle deposizioni raccolte non si può desumere già a un sommario
esame che l'istanza di iscrizione sia tardiva. L'apprezzamento delle
deposizioni contrastanti rilasciate da cinque testimoni e la rilevanza non manifesta
dei documenti agli atti va rinviata al giudizio sul diritto all'iscrizione definitiva
(v. I CCA, sentenza inc. 11.2013.58 del 6 novembre 2015 consid. 5). Si ricordi
che, salvo in casi evidenti, la decisione sull'iscrizione provvisoria non
deve anticipare il merito. Proprio per tali ragioni il giudice si limita unicamente
a esaminare – come detto – se il diritto all'iscrizione definitiva appare
escluso o altamente inverosimile. Non che nel caso specifico non rimangano
dubbi. Ma ciò non basta per concludere che il termine entro cui ottenere l'iscrizione
dell'ipoteca legale fosse già chiaramente scaduto. In circostanze come quelle
del caso in rassegna l'iscrizione va ordinata e la decisione sull'effettiva liceità
dell'ipoteca rinviata alla sentenza di merito (sopra consid. 3). In quella
procedura la tempestività dell'iscrizione, trattata nel giudizio provvisionale
a livello di mera apparenza, andrà sindacata con pieno potere cognitivo (I CCA,
sentenza inc. 11.2004.4 del 21 marzo 2006, consid. 4).
e) Si
aggiunga che a un esame di verosimiglianza quanto eseguito dall'impresa istante
nell'aprile o maggio del 2014 non appare manifestamente un lavoro accessorio o
secondario. Non è invero dato di sapere concretamente che cosa la ditta abbia
eseguito, ma __________ B__________ ha pur sempre riconosciuto che l'istante è
intervenuta per “la battitura del metro” volta a predisporre il livello del
pavimento per la posa delle piastrelle (deposizione del 15 gennaio 2015: verbali,
pag. 3), operazione necessaria per determinare le quote precise “che il nuovo
muratore doveva rispettare” (loc. cit.) e richiesta alla ditta istante anche da
D__________ J__________ perché “l'idraulico aveva bisogno delle misure per mettere
i tubi (deposizione del 1° luglio 2015: verbali, pag. 2). A prima vista non si
trattava dunque di un intervento puramente marginale.
6.
Sul verosimile ammontare del credito fatto valere dall'istante, contestato
dalla AO 1, il Pretore aggiunto non si è espresso, reputando l'istanza di
iscrizione tardiva. Si rende dunque necessario supplire in questa sede.
a)
Per rendere verosimile una pretesa addotta a sostegno di un'ipoteca legale
l'artigiano o imprenditore non può limitarsi a produrre documenti confezionati
esclusivamente da lui medesimo o da suoi ausiliari, a meno che il convenuto non
li contesti (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c). Deve recare anche altri elementi.
Ammettere il contrario significherebbe, all'atto pratico, iscrivere un'ipoteca
legale – fosse solo provvisoria – in base a semplici affermazioni dell'istante
(I CCA, sentenza inc. 11.2014.91 del 3 novembre 2016, consid. 5b). Ciò non
toglie che in una procedura di iscrizione provvisoria di ipoteca legale non vada
accertata l'esatta spettanza dell'artigiano o imprenditore. A tal fine è
sufficiente determinare qual è il verosimile ammontare del pegno da riconoscere
in garanzia del credito, la cui fondatezza andrà chiarita con pieno potere cognitivo
nella causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca (I CCA, sentenza
inc. 11.2016.26 del 10 agosto 2017, consid. 7c).
b) In
concreto l'istante ha prodotto due fatture del 24 giugno 2014, rispettivamente
di € 81 556.97 ed € 89 997.59 (doc. F e G), come pure la “contabilità finale a
tutto il 24/06/2014”, da essa medesima allestita, in cui figurano le opere eseguite
e il relativo costo (doc. M). Tali documenti non basterebbero, da sé soli, per
rendere verosimile la pretesa. In concreto però quegli atti sono stati
controfirmati da __________ B__________, il quale ha riconosciuto anche un suo
debito verso la ditta istante per complessivi € 166 277.03 (doc. H).
L'ammontare della pretesa avanzata dall'istante non si esaurisce dunque
in semplici affermazioni di parte. A un sommario esame
di verosimiglianza può così reputarsi sufficientemente verosimile.
Lo
stesso __________ B__________ ha successivamente affermato, invero, che “in
subappalto sono stati eseguiti unicamente 10 appartamenti” sui 13 oggetto del
contratto, che la citata “contabilità finale a tutto
il 24/06/2014” (doc. M) è stata da lui firmata senza leggerla e che il riconoscimento
di debito è stato correlato a una dichiarazione alla ditta istante secondo cui “dall'importo
che gli veniva riconosciuto andavano dedotti gli acconti già corrisposti”. Egli
ha soggiunto inoltre che la contabilità è stata da lui sottoscritta credendola comprendere
“anche i miei lavori” e che, stando ai suoi calcoli, l'istante ha “lavorato per
fr. 168 195.90, senza i lavori straordinari di circa fr. 31 000.–, e
avanza circa fr. 70 500.–” (deposizione del 15 gennaio 2015: verbale, pag.
3.
seg.). Da ciò tuttavia non si può
dedurre già a un vaglio di verosimiglianza che la pretesa dell'istante
sia infondata. In una situazione come quella descritta, nel dubbio l'iscrizione
provvisoria va ordinata e il giudizio sulla legittimità dell'ipoteca legale rinviato
alla sentenza di merito. Ne discende che, provvisto di buon diritto, l'appello
merita accoglimento.
7.
Le spese processuali
e le ripetibili seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) in
entrambi i gradi di giurisdizione.
8.
Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
agevolmente la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza
è accolta, nel senso che l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di
Lugano è invitato a iscrivere in via provvisoria, a conferma del decreto
cautelare emanato il 22 agosto 2014 dal Pretore di Distretto di
Lugano, sezione 2, un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori per € 166 277.03 (pari a fr. 201 544.38) con
interessi al 5% dal 14 agosto 2014 in favore della AP 1 sulla particella n. 667
RFD di __________, proprietà della AO 1.
2. All'istante è assegnato un termine
di 90 giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale.
3. Le spese processuali di complessivi
fr. 1200.–, così come quelle della decisione supercautelare di complessivi fr.
1050.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico della convenuta, la
quale rifonderà all'istante fr. 2500.– per ripetibili.
II. Le spese di appello, di
fr. 2500.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico
della AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv.;
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano
(al passaggio in giudicato).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).