11.2016.81
Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: contributi di mantenimento per la famiglia
19 settembre 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2016.81
11.2016.82
Lugano,
19 settembre 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2016.20 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 12 febbraio 2016 da
AP 1
(già
patrocinato dall'avv.)
contro
AO 1 ora in
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 29 agosto 2016 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 17 agosto 2016 (inc. 11.2016.81) e sulla contestuale
richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2016.82);
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione registrata a
verbale del 7 ottobre 2014 in una procedura a tutela dell'unione coniugale il
Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha omologato una convenzione
sulla vita separata conclusa da AP 1 (1975) ed AO 1 (1981). In virtù dell'accordo
la figlia B__________, nata il 19 novembre 1999, sarebbe stata affidata al
padre (riservato il diritto di visita materno), mentre la figlia Me__________,
nata il 15 maggio 2009, e il figlio Ma__________, nato il 27 settembre
2010, sarebbero stati affidati alla madre (riservato il diritto di visita
paterno), AP 1 impegnandosi a versare un contributo alimentare di
fr. 1500.– per la moglie, uno di fr.
800.– mensili per Me__________ e uno di fr. 800.– mensili per Ma__________
(senza cenno ad assegni familiari).
B. Il 7 dicembre 2015 AP 1 si è
rivolto al Pretore aggiunto perché dal 1°
gennaio 2016 riducesse da fr. 3100.– a fr. 2190.– mensili complessivi
(senza cenno ad assegni familiari) il contributo alimentare dovuto alla moglie,
a Me__________ e a Ma__________. La richiesta è stata respinta dal Pretore aggiunto
con sentenza del 22 giugno 2016, confermata da questa Camera su appello di
AP 1 il 9 agosto 2016 (inc. 11.2016.66).
C. Nel frattempo, il 12
febbraio 2016, AP 1 ha intentato azione di divorzio, proponendo l'affidamento
dei tre figli alla custodia della moglie (riservato il suo diritto di visita)
con esercizio congiunto dell'autorità parentale e offrendo contributi alimentari
per i soli figli di fr. 700.– mensili ciascuno, aumentati a fr. 900.– mensili
dal termine della formazione professionale di B__________ (assegni familiari
inclusi). Con decreto cautelare del 15 marzo 2016, emanato d'ufficio, il
Pretore aggiunto ha revocato ai genitori (recte: al padre) la custodia
di B__________ e ordinato il collocamento di quest'ultima “presso una struttura
o altra soluzione ritenuta idonea dall'Ufficio dell'aiuto e della protezione,
Settore delle famiglia e dei minorenni”, istituendo in favore di lei una curatela
educativa.
D. Statuendo una volta ancora
d'ufficio a titolo cautelare, con decreto del 17 agosto 2016 il Pretore
aggiunto ha ribadito il contenuto della decisione precedente, disponendo
inoltre quanto segue:
(…)
3. La
minore B__________ è posta sotto tutela.
4. Il
tutore verrà nominato dall'ARP __________ di __________.
5. I
genitori mantengono l'autorità parentale congiunta sui figli Me__________ e Ma__________.
Eventuali provvedimenti a loro favore verranno adottati in tempi brevi con
decisione separata.
6. I
costi per il mantenimento di B__________ sono a carico del padre.
In esito
alla decisione il Pretore aggiunto non ha prelevato spese né ha assegnato
ripetibili.
E. Contro il decreto cautelare
appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29 agosto 2016
nel quale chiede che – conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio – i contributi alimentari per la moglie e i due
figli minori (fr. 3100.– mensili complessivi) siano ridotti in modo da
consentirgli di assumere almeno in parte i costi per il mantenimento di B__________,
non avendo egli risorse sufficienti per farsene carico in aggiunta. Il 15
settembre 2016 egli ha fatto seguire inoltre una
lettera in cui comunica,
producendo documenti nuovi, che i
costi per il mantenimento e la
tutela della figlia ammontano a fr. 1080.– mensili. I due memoriali non
sono stati comunicati a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni
in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi
di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art.
314.
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia,
l'appello è ammissibile soltanto se il
valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
In concreto tale requisito è dato, ove si pensi che l'appellante quantifica il costo
per il mantenimento della figlia B__________ da aggiungere ai contributi
alimentari attuali in fr. 1080.–
mensili fino alla maggiore età (il 19 novembre 2017). Il decreto cautelare
inoltre è stato notificato a AP 1 il 19 agosto 2016. Introdotto il 29 agosto
2016.
(data del timbro postale sulla busta di spedizione), ultimo giorno utile,
l'appello in esame è pertanto tempestivo.
La documentazione nuova prodotta dall'appellante il 14 settembre 2016,
successiva all'emanazione del decreto impugnato, è a sua volta proponibile
(art. 317 cpv. 1 CPC).
2.
Nell'appello l'interessato chiede
che si richiami l'inc. DM.2016.20 della Pretura del Distretto di Bellinzona e
l'inc. 11.2016.66/67 di questa Camera. Entrambi i carteggi sono agli atti.
3.
Nella fattispecie i
contributi alimentari di fr. 3100.– mensili complessivi a carico di AP 1 per la
moglie e i due figli minori risalgono alla decisione con cui il Pretore
aggiunto ha omologato il 7 ottobre 2014 la convenzione stipulata dai coniugi a protezione
dell'unione coniugale. A quel tempo la figlia B__________ era affidata al padre.
Se non che, nel febbraio del 2016 essa è tornata dalla madre, salvo poi essere
collocata ai primi di agosto del 2016 in via
cautelare nel Foyer __________ a __________ (art. 310 cpv. 1 CC). Da
allora AP 1 non deve più occuparsi della cura e dell'educazione di lei. Il trasferimento
della ragazza nel foyer ha generato tuttavia nuovi oneri, cui si cumulano quelli
per la tutela istituita – sempre in via cautelare
– dal Pretore aggiunto con il decreto impugnato (art. 311 cpv. 2
CC). Ora, le spese delle misure prese a protezione di un figlio
rientrano nei costi di mantenimento e sono a carico dei genitori (art. 276 cpv.
1.
CC), i quali possono essere chiamati ad assumere tali costi – eventualmente –
alla stregua di spese straordinarie (art. 286 cpv. 3 CC; Meier in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 44 all'introduzione degli art. 307 a 315b). Se il
figlio è “ricoverato convenientemente” a spese dell'ente pubblico, inoltre,
l'ente pubblico ricupera i costi d'ufficio esercitando regresso sui genitori
(art. 289 cpv. 2 CC).
4.
Il Pretore ha stabilito nel
decreto cautelare impugnato che “i costi per il mantenimento di B__________
sono a carico del padre” (dispositivo n. 6). Nei considerandi egli ha motivato
tale decisione con l'argomento che “almeno per il momento e sino a modifica
richiesta da una delle parti rimane in vigore quanto a suo tempo stabilito tra
le stesse, e cioè un contributo alimentare complessivo di fr. 3100.– a favore
della moglie e dei figli Me__________ e Ma__________, con accollamento al padre
dei costi di mantenimento di B__________ in quanto a quel momento genitore
affidatario senza diritto a contributi dall'altro coniuge” (decreto impugnato,
pag. 2 in fondo). Secondo il Pretore aggiunto, in altri termini, l'assetto
cautelare dei contributi di mantenimento poteva rimanere provvisoriamente
invariato. AP 1 sarebbe stato chiamato – per principio – a finanziare anche il
fabbisogno di B__________, ma non era ancora possibile determinare in che
misura. Non appena fosse stato in grado di fornire i dati necessari, spettava dunque
a lui adire il giudice e chiedere una ridefinizione dell'assetto cautelare sui
contributi per tutta la famiglia, B__________ compresa.
5.
L'appellante ribadisce che
il suo stipendio non eccede fr. 5360.– mensili, ma su questo punto non può
trovare ascolto. Nel decreto cautelare del 22 giugno 2016 il Pretore aggiunto
gli aveva ricordato che un coniuge con doveri di mantenimento non può esigere una
riduzione dei contributi alimentari per la famiglia se diminuisce unilateralmente
il proprio grado d'occupazione senza valida giustificazione. E nella citata sentenza
del 9 agosto 2016 questa Camera ha confermato tale orientamento (consid. 5
e 6). Per la definizione dei contributi alimentari fa stato perciò il guadagno
che AP 1 conseguiva fino al 31 dicembre 2015 (fr. 6715.– mensili,
come egli stesso ammette: appello, pag. 1 in basso), non quello per l'attività
all'80% da lui esercitata dopo di allora. Che __________ rifiuti di
reintegrarlo nella funzione di educatore a tempo pieno ancora non significa ch'egli
non possa ricuperare la sua piena capacità lucrativa svolgendo altri lavori, né
egli afferma di avere cercato infruttuosamente un'occupazione accessoria al
20%. Invano egli ripete quindi che il suo reddito non è più quello di
fr. 6715.– mensili in base al quale erano stati definiti i contributi
alimentari di fr. 3100.– complessivi per la moglie e i due figli minori nella
procedura a tutela dell'unione coniugale.
6.
Chiarito ciò, AP 1 non pretende
che la moglie abbia qualche margine disponibile rispetto al di lei fabbisogno
minimo per sovvenzionare il fabbisogno dei figli. Il mantenimento di B__________
può gravare solo, di conseguenza, su di lui. Certo, egli afferma di non poter
versare per moglie e figli più dei fr. 3100.– mensili complessivi pagati
oggi, ma tale allegazione va sottoposta al Pretore aggiunto, non al Tribunale
d'appello. Nel decreto impugnato il primo giudice ha rilevato – come detto –
che non appena fosse stato in grado di fornire i dati necessari sul fabbisogno
di B__________, l'interessato avrebbe potuto chiedere una ridefinizione
dell'assetto cautelare in materia di contributi alimentari per tutta la famiglia,
B__________ compresa. Non davanti al Tribunale d'appello, ma davanti al Pretore
aggiunto egli deve dunque addurre le allegazioni recate nell'appello, giacché
la prima Camera civile non è una giurisdizione di primo grado, ma un'autorità
di ricorso. Tanto meno essa può statuire sulla postulata riduzione dei
contributi provvisionali per la moglie e i due figli minori prima ancora che il
Pretore aggiunto abbia statuito.
7.
Ne segue che, destinato a
cadere nel vuoto, l'appello non ha alcuna possibilità di accoglimento. Le spese
dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv.
1.
CPC), ma per questa volta si rinuncia al prelievo di oneri. Ciò rende senza
oggetto la richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello, la quale
per di più sarebbe destinata al rigetto, considerato che il ricorso non aveva
la minima probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Trattandosi del
secondo appello manifestamente infondato introdotto nel giro di un mese e mezzo,
l'appellante è avvertito ad ogni modo che, dovesse presentare altre
impugnazioni chiaramente destituite di buon diritto, egli non potrà più contare
su un ulteriore esonero dalle spese processuali.
8.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione:
–;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).