11.2016.83
Divorzio su richiesta comune con intesa totale
16 settembre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.83
Lugano,
16 settembre 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2016.55 (divorzio su richiesta comune con intesa totale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 9 marzo 2016 da
AP 1
e
AO 1
(patrocinata
dall'avv. dott.),
giudicando sull'appello
del 30 agosto 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 13 luglio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Il 1° marzo 2016 AP 1 (1941) e AO
1 (1943) hanno introdotto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
un'istanza comune di divorzio con intesa totale. Nella convenzione entrambi si
dichiaravano domiciliati a L__________ allegando un certificato in cui il
controllo abitanti del Comune attestava il loro domicilio in __________. Nella
convenzione figurava inoltre quanto segue:
2. Abitazione
coniugale
Fatti
I
coniugi hanno da tempo abbandonato l'abitazione già coniugale locando, al
momento della separazione di fatto, due appartamenti: la moglie in __________, L__________; il marito a P__________ (I) in __________.
Fra i documenti giustificativi
annessi alla convenzione si trovano i due contratti di locazione: quello del
marito, relativo a un appartamento di tre locali a P__________ (provincia di __________),
stipulato il 1° maggio 2014 (doc. H1), e quello della moglie, relativo a
un appartamento di due locali e mezzo a L__________,
stipulato il 16 maggio 2014 (doc. F1).
B. Con decreto del 15 marzo
2016 il Pretore aggiunto, reputando non chiara l'intervenuta sospensione della
comunione domestica, ha assegnato ai coniugi un termine di 30 giorni per
produrre “la documentazione attestante due domicili separati”. Il patrocinatore
di AO 1 ha scritto al Pretore il 7 aprile 2016 che AP 1 “abita a P__________
(I) in via esclusiva dal maggio 2014”. Constatato che AP 1 non aveva documentato
alcunché, il Pretore aggiunto ha impartito al medesimo un ultimo termine di 10
giorni “per produrre il certificato di domicilio aggiornato”. Il patrocinatore
della moglie ha chiesto il 14 giugno 2016 una dilazione del termine fino al 10
luglio successivo per “ragioni di carattere organizzativo riferite alla sfera
personale dell'interessato”. Il Pretore aggiunto ha accolto la richiesta e con
decreto del 16 giugno 2016 ha prorogato il termine di 10 giorni.
C. Accertato che “la
documentazione richiesta” non era stata prodotta nemmeno entro il termine
prorogato, con decisione del 13 luglio 2016 il Pretore aggiunto ha emanato
una decisione di non entrata in materia, dichiarando irricevibile l'istanza comune
di divorzio. Le spese processuali di fr. 600.– sono state poste a carico
dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro la decisione appena
citata AO 1 è insorto il 30 agosto 2016 a questa Camera con un appello nel
quale chiede di annullare la sentenza del Pretore aggiunto. L'appello non è
stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Se i coniugi domandano il
divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli
effetti del divorzio corredata dei documenti necessari, il giudice li sente
separatamente e insieme (art. 111 cpv. 1 prima frase CC). L'audizione è quella dell'art.
287.
CPC. Se all'istanza fa difetto un requisito formale (per esempio nel caso
in cui manchi un documento giustificativo previsto dall'art. 285 lett. e CPC),
il giudice sollecita i coniugi a rimediare ancor prima di convocarli
all'audizione. Se non è possibile sanare il difetto di forma o se le parti
rimangono inattive, il giudice respinge l'istanza comune di divorzio in ordine
ancor prima dell'audizione. La necessità di eventuali completazioni o modifiche
al contenuto della convenzione sarà esaminata invece nell'ambito dell'udienza.
2.
Nella fattispecie il
Pretore aggiunto ha respinto in ordine l'istanza comune di divorzio per non
avere i coniugi “prodotto la documentazione richiesta”, “necessaria per
verificare l'adeguatezza dell'accordo sul divorzio e sulle conseguenze
accessorie”. La “documentazione richiesta” consiste, all'atto pratico, nel “certificato
di domicilio aggiornato” del marito (decreto dell'8 giugno 2016). AP 1 fa
valere, nell'appello, di avere adeguatamente documentato il suo domicilio
separato producendo il contratto di locazione relativo all'appartamento da lui
appigionato a P__________ il 1° maggio 2014 per € 550.– mensili più spese. In
simili condizioni – egli sostiene – il Pretore aggiunto non poteva dichiarare
l'istanza comune di divorzio irricevibile.
3.
In caso di intesa totale,
l'istanza congiunta di divorzio deve contenere, fra l'altro, i nomi e gli
indirizzi dei coniugi (art. 285 lett. a CPC). Tali indicazioni servono per individuare
il matrimonio da sciogliere, per notificare la sentenza ai destinatari e per comunicare
l'avvenuto divorzio all'ufficio dello stato civile (art. 40 cpv. 1 lett. d
OSC). Il foro dell'art. 23 cpv. 1 CPC essendo imperativo, il giudice verifica altresì
che almeno uno dei coniugi abbia il proprio domicilio (nel senso degli art. 23
segg. CC) nella sua giurisdizione. In concreto l'accordo completo prodotto dai
coniugi adempie il requisito dell'art. 285 lett. a CPC: il marito ha indicato
il proprio indirizzo a P__________, la moglie il suo a L__________. Non fa dubbio
inoltre che almeno l'indirizzo della moglie corrisponde al domicilio (nel senso
dell'art. 23 segg. CC), onde la competenza funzionale della Pretura del
Distretto. Sotto questo profilo l'istanza comune di divorzio era pertanto
ricevibile.
4.
Stando al Pretore aggiunto,
nella fattispecie il domicilio del marito non è chiaro, poiché il certificato
rilasciato dall'ufficio del controllo abitanti del Comune di L__________
annesso alla convenzione di divorzio attesta il domicilio in __________ (doc.
A), mentre AP 1 ammette di abitare a P__________. Sta di fatto che la questione
non si dirime con un “certificato di domicilio aggiornato”. L'autorità comunale
può attestare solo l'esistenza di un domicilio amministrativo (o “politico”), il
quale non va confuso con il domicilio civile degli art. 23 segg. CC. Anzi, la sua
nozione è estranea al diritto privato, e soprattutto all'accezione di domicilio
nel senso degli art. 23 segg. CC (Staehelin
in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 3 ad art. 23). Sebbene il
domicilio amministrativo e quello civile di una persona fisica generalmente
coincidano, nel diritto privato il primo non prevale sul secondo per la sola
circostanza che i due divergano (I CCA, sentenza inc. 11.2008.89 del 5
agosto 2008, consid. 5). Mal si comprende dunque l'insistenza del Pretore
aggiunto affinché AP 1 documenti la sua residenza anagrafica. Avesse inteso
approfondire il domicilio civile di lui, egli avrebbe dovuto far capo ad altri
mezzi.
5.
Adduce il Pretore aggiunto
che indagare sul domicilio del marito è necessario per accertare un domicilio
diverso da quello della moglie, “considerato come condizione imprescindibile
dell'omologazione di una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio
è l'avvenuta sospensione della comunione domestica, giacché l'esame
sull'adeguatezza dell'accordo può essere validamente esperito ed ha un senso
unicamente se la vita separata (che la convenzione intende, appunto, regolare)
è effettivamente e già da un certo tempo in essere” (decreto del 15 marzo 2016).
Simile argomentazione non solo è erronea, ma è contraria finanche al diritto
federale. Nessuna norma prescrive che un'istanza comune di divorzio presuppone
la vita separata dei coniugi, men che meno “da un certo tempo”. Vale se mai il
contrario, ovvero che pendente la causa di divorzio ogni coniuge ha diritto
di sospendere la comunione domestica per la durata della procedura (art. 275
CPC). Non è tuttavia un obbligo (Tappy
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 7 ad art. 295). I coniugi
che instano per il divorzio senza essersi ancora separati sono rimessi alla
loro responsabilità per quanto attiene alla definizione dei rispettivi fabbisogni
e non spetta al giudice imporre loro di dividersi. Quanto il giudice deve
verificare è che essi abbiano inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione
dopo matura riflessione e per libera scelta (art. 111 cpv. 2 CC).
6.
Se ne conclude che,
rifiutando di prendere in considerazione un'istanza comune di divorzio perché
il domicilio amministrativo di un coniuge non coincide con quello civile e
perché i coniugi potrebbero non condurre una vita separata, ovvero per
questioni non pertinenti ai fini dell'omologazione dell'intesa, il Pretore aggiunto
è caduto in un diniego di giustizia. La sua decisione deve così essere
annullata e gli atti ritornati in prima sede perché egli riprenda l'esame dell'istanza
comune di divorzio. La presente sentenza non pregiudica il merito della nuova
decisione, nel senso che il Pretore aggiunto rimane libero di indagare sul domicilio
(civile) di AP 1, se reputa ciò necessario per ragioni diverse da quelle finora
addotte. L'accoglimento dell'appello può avvenire perciò senza scambio di atti
scritti (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016,
consid. 4).
7.
Non si prelevano spese in
esito all'attuale decisione, né l'appellante postula indennità d'inconvenienza
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
8.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF),
ciò è verosimilmente senza interesse nel caso specifico. Comunque sia, la possibilità di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a
questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiose essendo non solo conseguenze pecuniarie del divorzio, ma la
possibilità stessa di sciogliere il vincolo matrimoniale.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, la sentenza
impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità di primo grado
perché riprenda la trattazione della causa.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–;
–
avv. dott.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).