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Decisione

11.2016.83

Divorzio su richiesta comune con intesa totale

16 settembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I

coniugi hanno da tempo abbandonato l'abitazione già coniugale locando, al

momento della separazione di fatto, due appartamenti: la moglie in __________, L__________; il marito a P__________ (I) in __________.

Fra i documenti giustificativi

annessi alla convenzione si trovano i due contratti di locazione: quello del

marito, relativo a un appartamento di tre locali a P__________ (provincia di __________),

stipulato il 1° maggio 2014 (doc. H1), e quello della moglie, relativo a

un appartamento di due locali e mezzo a L__________,

stipulato il 16 maggio 2014 (doc. F1).

B. Con decreto del 15 marzo

2016 il Pretore aggiunto, reputando non chiara l'intervenuta sospensione della

comunione domestica, ha assegnato ai coniugi un termine di 30 giorni per

produrre “la documentazione attestante due domicili separati”. Il patrocinatore

di AO 1 ha scritto al Pretore il 7 aprile 2016 che AP 1 “abita a P__________

(I) in via esclusiva dal maggio 2014”. Constatato che AP 1 non aveva documentato

alcunché, il Pretore aggiunto ha impartito al medesimo un ultimo termine di 10

giorni “per produrre il certificato di domicilio aggiornato”. Il patrocinatore

della moglie ha chiesto il 14 giugno 2016 una dilazione del termine fino al 10

luglio successivo per “ragioni di carattere organizzativo riferite alla sfera

personale dell'interessato”. Il Pretore aggiunto ha accolto la richiesta e con

decreto del 16 giugno 2016 ha prorogato il termine di 10 giorni.

C. Accertato che “la

documentazione richiesta” non era stata prodotta nemmeno entro il termine

prorogato, con decisione del 13 luglio 2016 il Pretore aggiunto ha emanato

una decisione di non entrata in materia, dichiarando irricevibile l'istanza comune

di divorzio. Le spese processuali di fr. 600.– sono state poste a carico

dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

D. Contro la decisione appena

citata AO 1 è insorto il 30 agosto 2016 a questa Camera con un appello nel

quale chiede di annullare la sentenza del Pretore aggiunto. L'appello non è

stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Se i coniugi domandano il

divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli

effetti del divorzio corredata dei documenti necessari, il giudice li sente

separatamente e insieme (art. 111 cpv. 1 prima frase CC). L'audizione è quella dell'art.

287.

CPC. Se all'istanza fa difetto un requisito formale (per esempio nel caso

in cui manchi un documento giustificativo previsto dal­l'art. 285 lett. e CPC),

il giudice sollecita i coniugi a rimediare ancor prima di convocarli

all'audizione. Se non è possibile sanare il difetto di forma o se le parti

rimangono inattive, il giudice respinge l'istanza comune di divorzio in ordine

ancor prima dell'audizione. La necessità di eventuali completazioni o modifiche

al contenuto della convenzione sarà esaminata invece nell'ambito dell'udienza.

2.

Nella fattispecie il

Pretore aggiunto ha respinto in ordine l'istanza comune di divorzio per non

avere i coniugi “prodotto la documentazione richiesta”, “necessaria per

verificare l'adeguatezza del­l'accordo sul divorzio e sulle conseguenze

accessorie”. La “documentazione richiesta” consiste, all'atto pratico, nel “certificato

di domicilio aggiornato” del marito (decreto dell'8 giugno 2016). AP 1 fa

valere, nell'appello, di avere adeguatamente documentato il suo domicilio

separato producendo il contratto di locazione relativo all'appartamento da lui

appigionato a P__________ il 1° maggio 2014 per € 550.– mensili più spese. In

simili condizioni – egli sostiene – il Pretore aggiunto non poteva dichiarare

l'istanza comune di divorzio irricevibile.

3.

In caso di intesa totale,

l'istanza congiunta di divorzio deve contenere, fra l'altro, i nomi e gli

indirizzi dei coniugi (art. 285 lett. a CPC). Tali indicazioni servono per individuare

il matrimonio da sciogliere, per notificare la sentenza ai destinatari e per comunicare

l'avvenuto divorzio all'ufficio dello stato civile (art. 40 cpv. 1 lett. d

OSC). Il foro dell'art. 23 cpv. 1 CPC essendo imperativo, il giudice verifica altresì

che almeno uno dei coniugi abbia il proprio domicilio (nel senso degli art. 23

segg. CC) nella sua giurisdizione. In concreto l'accordo completo prodotto dai

coniugi adempie il requisito dell'art. 285 lett. a CPC: il marito ha indicato

il proprio indirizzo a P__________, la moglie il suo a L__________. Non fa dubbio

inoltre che almeno l'indirizzo della moglie corrisponde al domicilio (nel senso

dell'art. 23 segg. CC), onde la competenza funzionale della Pretura del

Distretto. Sotto questo profilo l'istanza comune di divorzio era pertanto

ricevibile.

4.

Stando al Pretore aggiunto,

nella fattispecie il domicilio del marito non è chiaro, poiché il certificato

rilasciato dall'ufficio del controllo abitanti del Comune di L__________

annesso alla convenzione di divorzio attesta il domicilio in __________ (doc.

A), mentre AP 1 ammette di abitare a P__________. Sta di fatto che la questione

non si dirime con un “certificato di domicilio aggiornato”. L'autorità comunale

può attestare solo l'esistenza di un domicilio amministrativo (o “politico”), il

quale non va confuso con il domicilio civile degli art. 23 segg. CC. Anzi, la sua

nozione è estranea al diritto privato, e soprattutto all'accezione di domicilio

nel senso degli art. 23 segg. CC (Staehelin

in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 3 ad art. 23). Sebbene il

domicilio amministrativo e quello civile di una persona fisica generalmente

coincidano, nel diritto privato il primo non prevale sul secondo per la sola

circostanza che i due divergano (I CCA, sentenza inc. 11.2008.89 del 5

agosto 2008, consid. 5). Mal si comprende dunque l'insistenza del Pretore

aggiunto affinché AP 1 documenti la sua residenza anagrafica. Avesse inteso

approfondire il domicilio civile di lui, egli avrebbe dovuto far capo ad altri

mezzi.

5.

Adduce il Pretore aggiunto

che indagare sul domicilio del marito è necessario per accertare un domicilio

diverso da quello della moglie, “considerato come condizione imprescindibile

dell'omologazione di una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio

è l'avvenuta sospensione della comunione domestica, giacché l'esame

sull'adeguatezza dell'accordo può essere validamente esperito ed ha un senso

unicamente se la vita separata (che la convenzione intende, appunto, regolare)

è effettivamente e già da un certo tempo in essere” (decreto del 15 marzo 2016).

Simile argomentazione non solo è erronea, ma è contraria finanche al diritto

federale. Nessuna norma prescrive che un'istanza comune di divorzio presuppone

la vita separata dei coniugi, men che meno “da un certo tempo”. Vale se mai il

contrario, ovvero che pendente la causa di divorzio ogni coniuge ha diritto

di sospendere la comunione domestica per la durata della procedura (art. 275

CPC). Non è tuttavia un obbligo (Tappy

in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 7 ad art. 295). I coniugi

che instano per il divorzio senza essersi ancora separati sono rimessi alla

loro responsabilità per quanto attiene alla definizione dei rispettivi fabbisogni

e non spetta al giudice imporre loro di dividersi. Quanto il giudice deve

verificare è che essi abbiano inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione

dopo matura riflessione e per libera scelta (art. 111 cpv. 2 CC).

6.

Se ne conclude che,

rifiutando di prendere in considerazione un'istanza comune di divorzio perché

il domicilio amministrativo di un coniuge non coincide con quello civile e

perché i coniugi potrebbero non condurre una vita separata, ovvero per

questioni non pertinenti ai fini dell'omologazione dell'intesa, il Pretore aggiunto

è caduto in un diniego di giustizia. La sua decisione deve così essere

annullata e gli atti ritornati in prima sede perché egli riprenda l'esame dell'istanza

comune di divorzio. La presente sentenza non pregiudica il merito della nuova

decisione, nel sen­so che il Pretore aggiunto rimane libero di indagare sul domicilio

(civile) di AP 1, se reputa ciò necessario per ragioni diverse da quelle finora

addotte. L'accoglimento dell'appello può avvenire perciò senza scambio di atti

scritti (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016,

consid. 4).

7.

Non si prelevano spese in

esito all'attuale decisione, né l'appellante postula indennità d'inconvenienza

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

8.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF),

ciò è verosimilmente senza interesse nel caso specifico. Comunque sia, la possibilità di un ricorso in materia civile è data sen­za riguardo a

questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiose essendo non solo conseguenze pecuniarie del divorzio, ma la

possibilità stessa di sciogliere il vincolo matrimoniale.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è accolto, la sentenza

impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità di primo grado

perché riprenda la trattazione della causa.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

–;

avv. dott.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).