11.2016.84
Modifica di certificato ereditario per cessione di ragioni ereditarie
27 dicembre 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2016.84
11.2016.85
Lugano,
27 dicembre 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2015.574 (sostituzione di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 12 giugno 2015 da
PI
1,
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
per
ottenere la modifica del certificato ereditario fu
(1929-2015), già
in,
rilasciato
dal Pretore il 9 giugno 2015,
istanza cui si sono opposti
(2002) e AP 1
(patrocinati dall'avv. PA
1),
nell'ambito di una successione
in cui è erede anche
PI 2,
(patrocinata
dall'avv. PA 3,)
e di cui è delegato
all'inventario il notaio
PI
3, ,
giudicando sull'appello
del 26 agosto 2016 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa dal
Pretore il 10 agosto 2016 (inc. 11.2016.84) e sulla contestuale richiesta di
gratuito patrocinio (inc. 11.2016.85);
Ritenuto
in fatto: A. B__________ __________, nata __________ (1929), vedova
fu __________, domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 13 maggio
2015, lasciando quali eredi i figli PI 2 (1954), M__________ __________ (1967)
e PI 1 (1969). Il 2 giugno 2015 PI 2 e PI 1 hanno chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona
il rilascio del certificato ereditario a loro nome, dichiarando che il fratello
M__________ __________ era “già stato tacitato delle sue ragioni ereditarie,
per cui conferma la rinuncia a pretese nella successione”. L'istanza era
firmata anche da M__________ __________ “a conferma della rinuncia a pretese
nella successione materna”. L'istanza era corredata del verbale di un'udienza
tenutasi il 30 settembre 2005 davanti al Segretario assessore della medesima Pretura
in una causa vertente tra PI 1 e M__________ __________, verbale in cui
figurava la seguente frase: “Il versamento della somma di fr. 50 000.–
a M__________ __________ è da considerare quale completa e definitiva
tacitazione delle sue ragioni ereditarie nella successione paterna e in quella
futura della madre B__________ __________”.
B. Non risultando disposizioni per causa di morte, il Pretore ha
rilasciato il 9 giugno 2015 il certificato ereditario in cui figurano come unici
eredi fu B__________ __________ le figlie PI 2 e PI 1 unitamente ai due figli minorenni
di M__________ __________, AP 1 (nato il 4
settembre 2002) e AP 2 (nato il 19 marzo 2004). Le spese di fr. 100.–
sono state poste a carico della successione (inc. SO.2015.574).
C. Il
12 giugno 2015 PI 1 ha invitato
il Pretore a togliere i nomi di AP 1 e AP 2 dal certificato ereditario, ribadendo
che M__________ __________ aveva rinunciato alla successione materna. Un anno
dopo, il 12 luglio 2016, essa ha reiterato la domanda. Il Pretore ha assegnato il 25 luglio 2016 a AP 1, a AP
2, a PI 2 e all'avv.PI 3, notaio delegato all'inventario, un termine fino
all'8 agosto 2016 per presentare osservazioni scritte, con l'avvertenza
che in caso di silenzio il certificato ereditario sarebbe stato sostituito da
un nuovo certificato in cui AP 1 e AP 2 non sarebbero più stati menzionati come
eredi. Il notaio PI 3 ha fatto seguire al Pretore il 2 agosto 2016 taluni
documenti, senza esprimersi sull'istanza di PI 1. PI 2 ha dichiarato
l'8 agosto 2016 di rimettersi alla decisione del Pretore. Lo stesso 8 agosto
2016 AP 1 e AP 2 hanno comunicato, da parte loro, di opporsi alla richiesta di PI
1.
D. Statuendo il 10 agosto 2016, il Pretore ha accolto
l'istanza, decidendo che al passaggio in giudicato della sua sentenza il certificato
ereditario del 12 giugno 2015 sarebbe stato annullato e sostituito da un nuovo
certificato attestante quali uniche eredi
fu B__________ __________ le figlie PI 1 e PI 2. Egli non ha riscosso spese né ha
assegnato ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un
appello del 26 agosto 2016 per ottenere che, conferito loro il beneficio del gratuito
patrocinio, la sentenza impugnata sia riformata respingendo l'istanza di PI 1 o,
in subordine, annullando la sentenza impugnata e rinviando gli atti al Pretore perché “compia i necessari accertamenti ed
emetta un nuovo giudizio ai sensi dei considerandiˮ. L'appello non è stato comunicato a PI 1 né a PI 2 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Il rilascio di un certificato ereditario (art. 559
cpv. 1 CC) è un atto di volontaria giurisdizione (DTF 118 II 110 consid. 1; I
CCA, sentenza inc.11.2016.14 del 12 maggio 2016, consid. 1), tant'è che i
Cantoni possono dichiarare competente a tal fine un'autorità amministrativa
(art. 54 tit. fin. CC).
Ove essi optino – come il Ticino (art. 86a lett.
b e c LAC) – per un tribunale, si applica la procedura sommaria dell'art. 248
lett. e CPC quale diritto cantonale surrogato (FF 2006 pag. 6627 a metà; DTF
139.
III 227 consid. 2). Ciò vale analogicamente per l'eventuale revoca o
modifica del certificato (art. 256
cpv. 2 CPC; I CCA, sentenza inc.
11.2012.47
del 6 novembre 2013, consid. 1).
2.
Le
decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono appellabili, anche in
procedimenti di volontaria giurisdizione, se il valore litigioso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10 000.–
(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è adempiuto, ove si consideri che l'asse successorio comprendeva un fondo situato ad __________ (__________)
venduto nel frattempo per fr. 310 000.– (doc. D di
appello). La ragione ereditaria che spetterebbe agli appellanti nella successione
fu B__________ __________ raggiungerebbe agevolmente, di conseguenza, il valore
minimo di fr. 10 000.–. Quanto
alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice di AP 1 e AP 2 il 16 agosto 2016,
di modo che il termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC) è cominciato a
decorrere l'indomani ed è scaduto lunedì 26 agosto 2016. Introdotto l'ultimo
giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore, riesaminato il verbale
d'udienza del 30 settembre 2005 che PI 2 e PI 1
avevano accluso all'istanza del 2 giugno 2015 con cui chiedevano il rilascio
del certificato ereditario a loro nome, ha ritenuto M__________ __________
“tacitato completamente e definitivamente delle sue ragioni ereditarie nella
successione paterna e anche in quella futura materna” con il versamento di fr.
50.
000.–.
In simili condizioni – egli ha proseguito – i figli di lui, AP 1 e AP 2, “non rientrano più nella successione” fu B__________
__________. Onde la necessità di sostituire, al passaggio in giudicato della sentenza,
il certificato ereditario rilasciato il 9 giugno 2015, togliendo il nome dei
due abiatici.
4.
Gli appellanti
fanno valere anzitutto che le convenzioni stipulate fra eredi (o fra eredi e un
terzo) riguardo a una successione non ancora aperta sono nulle e di nessun
effetto senza l'intervento e il consenso di quegli della cui eredità si tratta
(art. 636 cpv. 1 CC). B__________ __________ non ha mai consentito alla cessione
di ragioni ereditarie tra i figli PI 1 e M__________. All'apertura della successione
– continuano gli appellanti – M__________ __________ rimaneva dunque erede,
tant'è che ha partecipato il 28 agosto 2015 alla vendita del fondo ad __________
(particella n. 261 del Comune di __________) in loro rappresentanza poiché
minorenni. Essi sono quindi a loro volta – soggiungono – eredi fu B__________ __________.
L'opinione
non può essere condivisa. Intanto M__________ __________ non ha rinunciato alla
sua ragione ereditaria, né unilateralmente senza corrispettivo (art. 566 cpv. 1
CC) né d'intesa con la madre (art. 495 cpv. 1 CC). Nel citato verbale d'udienza
del 30 settembre 2005 egli ha dichiarato, per il tramite del suo avvocato, di cedere
la propria ragione ereditaria alla sorella PI 1 dietro compenso di fr. 50 000.– (art. 635
cpv. 1 CC). A quel momento però l'accordo necessitava del consenso di B__________
__________ e senza tale assenso il contratto era – come detto – “nullo e di nessun
effetto” (art. 636 cpv. 1 CC). Sta di fatto che la questione non può dirsi
risolta per ciò soltanto. Il 2 giugno 2015 invero, dopo la morte di B__________
__________ (intervenuta il 13 maggio 2015), PI 1 ha ribadito al Pretore, nell'istanza
di emissione del certificato ereditario, che il fratello M__________ era “già
stato tacitato delle sue ragioni ereditarie” e il fratello M__________ ha
controfirmato l'istanza “a conferma della rinuncia a pretese nella successione
materna”. Anche se la cessione della ragione ereditaria stipulata nel 2005 era “nulla
e di nessun effetto”, di conseguenza, essa è stata reiterata – almeno a un
sommario esame – il 2 giugno 2015, quando la successione di B__________ __________
era ormai aperta, alle stesse condizioni fissate nel verbale del 30 settembre
2005.
La forma scritta prevista dall'art. 635 cpv. 1 CC è stata rispettata, seppure
nella sua più semplice espressione. La nuova cessione era dunque valida.
Certo,
il 28 agosto 2015 M__________ __________ ha presenziato alla vendita del fondo
ad __________ in rappresentanza dei figli quali membri minorenni della
comunione ereditaria fu B__________ __________ (doc. D di appello). In tale
circostanza però i figli erano assistiti dalla loro attuale patrocinatrice, la
quale ha firmato l'atto di compravendita in loro vece. Se i figli si ritenevano
membri della comunione ereditaria, quindi, ciò non basta per inferire che il
padre si reputasse tale a sua volta. Anzi, per quanto risulta dagli atti M__________
__________ non ha mai accennato a una retrocessione dei fr. 50 000.– ricevuti a
tacitazione della sua ragione ereditaria, né PI 1 ne ha mai chiesto la
restituzione (art. 636 cpv. 2 CC). A ragione perciò il Pretore ha ritenuto,
per lo meno a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di un
certificato ereditario (I CCA, sentenza inc.11.2016.14 del 12 maggio
2016, consid. 5), che AP 1 e AP 2 non vanno annoverati fra i successori di
B__________ __________.
5.
Sostengono
gli appellanti che il noto verbale del 30 settembre 2005 non giustifica una
modifica del certificato ereditario a oltre un anno dal rilascio, quel verbale
essendo già stato esaminato dal Pretore il 9 giugno 2015, al momento in cui è
stato emesso il certificato. E dalla decisione impugnata – essi lamentano – non
è dato di capire perché il Pretore abbia cambiato idea. Inoltre gli appellanti
rammentano che sulla scorta del certificato ereditario rilasciato dal Pretore
il 9 giugno 2015 essi hanno chiesto il 12 giugno 2015 il beneficio
d'inventario (art. 580 CC) e hanno partecipato il 28 agosto 2015 alla
compravendita del fondo ad __________, sicché una modifica a distanza d'anni
offenderebbe la certezza del diritto e l'affidamento degli acquirenti.
a) Nella
misura in cui rimproverano al Pretore di non avere sufficientemente motivato la
propria decisione, gli appellanti muovono una censura infondata. Ancorché in sintesi
e senza citare norme di legge, il Pretore ha rilevato che, come risultava a ben
vedere dal verbale del 30 settembre 2005, M__________ __________ era stato
“tacitato completamente e definitivamente delle sue ragioni ereditarie nella
successione paterna e anche in quella materna”, per il che “i suoi figli non
rientrano più nella successione” (pag. 2). Gli appellanti hanno quindi avuto modo
di capire che, avendo il padre già ricevuto la sua parte nella successione fu B__________
__________, essi non possono più pretendere di essere eredi. Ciò basta perché costoro
potessero valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità
superiore e perché questa Camera possa – a sua volta – esercitare adeguatamente
il proprio controllo giurisdizionale (sui requisiti minimi di motivazione: DTF
143.
III 70 consid. 5.2, 142 II 157 consid. 4.2, 142 III 436 consid. 4.3.2).
b) Quanto
alla modifica del certificato ereditario in sé, gli appellanti trascurano che una
simile attestazione non è suscettibile di passare in giudicato (ha solo valore
dichiarativo), di modo che può sempre essere oggetto di precisioni o rettifiche
(FF 2006 pag. 6723 a metà). Che errori e manchevolezze si ravvisino a distanza di
tempo può apparire increscioso, ma ciò non ne impedisce la correzione (I CCA,
sentenza inc.11.2013.24 dell'8 maggio 2015, consid. 5). A tal fine
non occorre necessariamente produrre documenti nuovi. Non si disconosce che
alla modifica di un provvedimento di volontaria giurisdizione può ostare la
legge o la certezza del diritto (art. 256 cpv. 2 CPC). Gli appellanti
oppongono, sotto questo profilo, che sulla scorta del certificato ereditario emesso
dal Pretore il 9 giugno 2015 essi hanno chiesto il 12 giugno 2015 il beneficio
d'inventario (art. 580 CC) e hanno partecipato il 28 agosto 2015 alla
compravendita del fondo ad __________, ragion per cui una modifica a distanza
d'anni offenderebbe la certezza del diritto e l'affidamento degli acquirenti. Essi
non sostengono tuttavia che la correzione del certificato ereditario comporti
la nullità o l'annullabilità della compravendita, mentre il fatto ch'essi non
possano più valersi del beneficio d'inventario non reca loro pregiudizio, solo
gli eredi potendo essere chiamati a rispondere per i debiti della successione
(art. 560 cpv. 2 CC). La modifica del certificato ereditario non lede dunque
diritti acquisiti.
6.
Ne segue che, privo di consistenza, l'appello
vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a prescindere –
eccezionalmente – da ogni prelievo. Né è il caso di assegnare ripetibili a PI 1
e PI 2, che non sono state invitate a presentare osservazioni.
7.
La
richiesta di gratuito patrocinio formulata dagli appellanti non può essere accolta.
La protezione giuridica dei figli va finanziata in primo luogo dai genitori, l'obbligo
di mantenimento verso i figli minorenni comprendendo – per principio – anche il
finanziamento di spese giudiziarie necessarie alla difesa dei loro interessi
(I CCA, sentenza inc. 11.2011.94 del 7 aprile 2014, consid. 12 con
richiamo). L'intervento dello Stato è puramente sussidiario (cfr. DTF 127 I 206
consid. 3d in fine). In concreto non risulta che i genitori degli appellanti
versino in gravi ristrettezze. Ciò preclude, già di primo acchito, il
conferimento del beneficio (art. 117 lett. a CPC). In simili circostanze
risulta superfluo interrogarsi sul secondo requisito – cumulativo – cui
soggiace la concessione del gratuito patrocinio, ovvero la questione di sapere
se l'appello non apparisse fin dall'inizio senza probabilità di successo (art.
117.
lett. b CPC).
8.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (sopra, consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di
gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
–
avv.
–
avv.
Comunicazione:
– avv.
– avv.
– Pretura del Distretto di
Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).