11.2016.86
Esecutività in Svizzera di una decisione italiana secondo la Convenzione di Lugano; riserva dell'ordine pubblico
24 gennaio 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.86
Lugano
24 gennaio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2016.2928 (riconoscimento
e dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione di Lugano) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 30 giugno 2016 da
CO 1 (I)
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
RE 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sul reclamo
del 2 settembre 2016 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 29 luglio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 14 dicembre 1992 il Tribunale ecclesiastico regionale emiliano di
Modena ha annullato il “matrimonio concordatario” contratto il 19 maggio 1990
da RE 1 (1965) e CO 1 (1967), cittadini italiani, per incapacità del marito di
assumere gli oneri del matrimonio in ragione della sua tossicodipendenza. La
decisione è stata confermata il 21 aprile 1993 dal Tribunale ecclesiastico di
appello di Bologna. Su iniziativa di RE 1, con sentenza del 1° dicembre 1995 la
Corte di appello di Milano ha delibato la decisione delle autorità
ecclesiastiche. A CO 1, che chiedeva in via riconvenzionale un'indennità di
risarcimento in virtù dell'art. 129bis del Codice civile italiano, la
Corte d'appello ha riconosciuto provvisoriamente 110 milioni di lire
(corrispondenti a un contributo di mantenimento di 10 milioni di lire mensili per
tre anni), rimettendo le parti al giudice competente per la decisione
definitiva. Il 5 novembre 1996 CO 1 si è rivolta così al Tribunale di Lucca, che
con sentenza del 17 giugno 2004 ha condannato RE 1 a versarle un'indennità di €
160 000.– (“al lordo della somma ottenuta”).
Tale sentenza è stata confermata il
16 novembre 2006 dalla Corte di appello di Firenze, prima sezione civile. Un
ricorso di RE 1 alla Corte suprema di cassazione, prima sezione civile, è stato
dichiarato inammissibile il 4 giugno 2010.
B. Il 17 dicembre 2015 CO 1
ha escusso RE 1, nel frattempo trasferitosi in Svizzera, per la somma di fr.
298 307.04 più interessi del 5% dall'11 luglio
2004 a titolo di “recupero credito da risarcimento su sentenza con relative
spese legali”. RE 1 avendo sollevato opposizione al precetto esecutivo, CO 1 si
è rivolta il 30 giugno 2016 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, per
ottenere il riconoscimento e l'esecutività delle sentenze italiane, come pure
“il proseguimento della procedura esecutiva”. Con decisione del 29 luglio 2016,
emanata senza contraddittorio, il Pretore ha accolto la prima domanda, riconoscendo
e dichiarando esecutive in Svizzera le sentenze del Tribunale di Lucca, della
Corte di appello di Firenze e della Corte suprema di cassazione, mentre ha dichiarato
irricevibile, poiché non chiara, la seconda
richiesta. Le spese processuali di fr. 1500.– sono state poste a carico
dell'istante.
C. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 settembre 2016 in
cui chiede di respingere l'istanza. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2016 CO
1 propone il rigetto del reclamo. Il 21 e il 31 ottobre 2016 le parti hanno
replicato e duplicato spontaneamente, entrambe mantenendo il proprio punto di
vista.
in diritto: 1. ll riconoscimento, la dichiarazione di
esecutività e l'esecuzione di decisioni straniere sono regolati dagli art. 335
segg. CPC, eccetto che un trattato internazionale o la LDIP dispongano
altrimenti (art. 335 cpv. 3 CPC). Trattandosi di riconoscere una decisione
estera riguardante prestazioni in denaro che emani da uno Stato vincolato dalla
Convenzione di Lugano (CLug), il creditore può chiedere – come nella
fattispecie – che senza contraddittorio il giudice pronunci un formale exequatur
(cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2014.4 del 13 febbraio 2014, consid. 1 con
riferimento). Nel Cantone Ticino l'istanza va presentata, senza riguardo a
questioni di valore, al Pretore competente secondo l'art. 339 cpv. 1 CPC
(art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statuisce con la procedura sommaria (art. 339
cpv. 2 CPC). La decisione del Pretore non è suscettibile di appello (art. 309
lett. a CPC), ma solo di reclamo (art. 319 lett. a CPC).
2. In
concreto il Pretore ha trattato l'istanza di CO 1 sulla scorta della Convenzione
di Lugano del 16 settembre 1988 (RU 1991 pag. 2436), le decisioni da eseguire essendo
state pronunciate nello Stato d'origine anteriormente al 1° gennaio 2011. In
effetti la versione riveduta della Convenzione di Lugano, del 30 ottobre
2007 (RS 0.275.12), entrata in vigore per la Svizzera a quella data, non è applicabile
in casi del genere (sentenza del Tribunale federale 5A_162/2012 del 12 luglio
2012, consid. 5.1 con riferimento all'art. 63 CLug). Ora, la decisione di esecutività
è stata notificata a RE 1 non prima del 9 agosto 2016, alla scadenza infruttuosa
del termine di giacenza postale (tracciamento dell'invio n. __________).
Il termine d'impugnazione essendo di un mese (art. 36 CLug), il reclamo introdotto
il 5 settembre 2016 a questa Camera (competente a norma dell'art. 48 lett. a n. 8
LOG) è tempestivo.
3. Al
memoriale di duplica CO 1 acclude nuova documentazione: varie note professionali
che attestano gli sforzi intrapresi dai suoi legali in Italia fra il 2011 e il
2014 per l'incasso del noto credito, un estratto 30 giugno 2011 della Gazzetta __________
in cui la società __________ di __________ diffida il proprio azionista RE 1 a pagare
un residuo di € 1 500 000.– per l'integrale liberazione delle azioni da
lui sottoscritte in esito a un aumento di capitale, varie ricerche catastali
sul conto dell'interessato, un certificato 28 ottobre 2016 dell'ufficiale dell'anagrafe
del Comune di __________ che attesta il di lei stato civile (nubile) e un
estratto 14 agosto 1993 relativo al fallimento della __________ S.p.A. (doc. E
a H). Se non che, come si vedrà dalla motivazione in appresso, tali documenti non sono di rilievo ai fini del giudizio.
Non giova attardarsi quindi sulla loro proponibilità.
4. Il
Pretore ha accertato che le sentenze italiane di cui è postulato l'exequatur
(doc. D a F) sono conformi all'originale e sono state dichiarate esecutive
nello Stato richiesto (recte: d'origine), come prescrive l'art. 47 n. 1
CLug. Quanto ai motivi che potrebbero ostare al riconoscimento in applicazione
degli art. 27 e 28 CLug, egli non ne ha ravvisati. Nelle circostanze descritte
il primo giudice ha riconosciuto e dichiarato le tre sentenze esecutive in
Svizzera.
5. Il
reclamante sostiene che il riconoscimento delle sentenze italiane offende il
sentimento di giustizia. Afferma che il fatto di essere stato sanzionato per
avere contratto matrimonio pur essendo tossicodipendente è contrario ai
fondamenti giuridici svizzeri del diritto matrimoniale, i quali non prevedono la
possibilità di condannare una parte a rifondere un'indennità all'altra in caso
di nullità del matrimonio. Nemmeno il diritto svizzero del divorzio – egli
prosegue – contempla sanzioni imputabili a un coniuge dichiarato in malafede, avendo
esso abolito da tempo la nozione di colpa “nel contesto dello scioglimento del vincolo matrimoniale”. A parere del
reclamante le decisioni italiane sono contrarie perciò all'ordine pubblico
svizzero, sia per la motivazione su cui fondano l'attribuzione dell'indennità risarcitoria
(“mala fede colpevole”), sia per l'entità di quest'ultima, che appare urtante alla
luce delle circostanze del caso. La vita matrimoniale, di breve durata e senza
figli, egli soggiunge, non ha inciso in modo rilevante sull'esistenza delle
parti, a quel tempo giovanissime, né ha impedito loro di risposarsi. Onde la necessità
di riformare la decisione impugnata, respingendo l'istanza di exequatur.
6. Come
ha ricordato il Pretore, un'istanza di esecutività può essere respinta solo per
Fatti
i motivi contemplati dagli art. 27 e 28 CLug (art. 34 par. 2 CLug). E
siccome i motivi di rifiuto costituiscono un'eccezione al principio del
riconoscimento automatico (art. 26 par. 1 CLug), spetta alla parte che si
oppone all'esecutività provare la loro esistenza (DTF 143 III 409 consid.
5.2.3). Tali motivi vanno interpretati in modo restrittivo, ancor più che nel
caso in cui si tratti di applicare direttamente il diritto straniero, e sono dati
soltanto in via eccezionale, poiché in nessun caso la decisione straniera può
formare oggetto di riesame nel merito (art. 34 par. 3 CLug, espressione del
favor recognitionis che permea la CLug). Litigiosa è, nella fattispecie,
l'applicazione della riserva dell'ordine pubblico (art. 27 n. 1 CLug), la cui definizione si apparenta
a quella dell'art. 27 LDIP. Perché possa essere rifiutato, sotto questo
profilo, il riconoscimento di una sentenza straniera deve offendere in modo tanto
manifesto i principi fondamentali dell'ordine giuridico svizzero e il
concetto di giustizia che ne sta alla base da risultare assolutamente incompatibile
con i medesimi. In altri termini, il riconoscimento deve apparire urtante (DTF 143
III 409 consid. 5.2.3; 142 III 184 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale
5A_248/2015 del 6 aprile 2016, consid. 3.3.1; Walther in: Gasser/Oberhammer
[curatori], Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, Berna 2008, n. 3 e n. 7 ad art.
27).
Fanno
parte dei principi che, secondo la
concezione dominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni
ordinamento giuridico, in particolare, la lealtà contrattuale e la buona
fede, il divieto dell'abuso di diritto e di discriminazione, la tutela delle
persone incapaci di agire, come pure – a determinate condizioni – la culpa
in contrahendo (DTF 132 III 392 consid. 2.2.1). Una condanna al pagamento
di bustarelle o di punitives damages esorbitanti è pertanto incompatibile
con tali valori (Walther, op. cit., n. 26 ad art. 27; BJM 1991 pag. 31
consid. 4c). Non basta invece che la decisione straniera diverga da
norme imperative del diritto svizzero. Ad ogni modo, l'esame di compatibilità
con l'ordine pubblico non va svolto in astratto, ma tenendo conto degli effetti
del riconoscimento in concreto. Confrontata con rapporti giuridici
definitivamente acquisiti all'estero, l'autorità svizzera deve evitare – per
quanto possibile – di creare rapporti giuridici “claudicanti”. La riserva dell'ordine pubblico è ancor più
eccezionale qualora il legame della fattispecie con la Svizzera sia tenue o
casuale e quanto più tempo separi la decisione da eseguire dall'esame di
esecutività (DTF 141 III 338 consid. 5.1; v. anche I CCA, sentenza inc.
11.2014.93 del 2 settembre 2015, consid. 4b con rinvii).
7. Premesso ciò, non si può
dire che nel caso specifico il riconoscimento dell'indennità risarcitoria sia
manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. Intanto,
contrariamente a quanto figura nel memoriale, il reclamante non è stato
sanzionato per avere contratto matrimonio in condizioni di tossicodipendenza, bensì
per avere sottaciuto con menzogne e sotterfugi a CO 1, anche dopo le nozze, tale
stato di cose, e ciò pur essendo in grado di intendere e di volere (doc. E,
pag. 5 segg.). Quali principi fondamentali dell'ordinamento giuridico svizzero
sarebbero lesi in maniera urtante, nelle circostanze descritte, riconoscendo le
Considerandi
sentenze italiane il reclamante non spiega, né è dato a divedere. Certo, il
diritto svizzero non annovera una norma paragonabile a quella dell'art. 129bis del Codice civile
italiano, che obbliga “il coniuge a cui sia imputabile la nullità del
matrimonio (…) a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il
matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza del danno
sofferto”, pari almeno al mantenimento per tre anni. Una differenza sia pure importante
rispetto al diritto svizzero non basta tuttavia per ravvisare un'offesa
all'ordine pubblico (DTF 126 III 538 consid. 2c). L'interessato dimentica
poi che, comunque sia, in caso di nullità del matrimonio il diritto svizzero
prevede l'applicazione per analogia, al coniuge e ai figli, delle disposizioni
relative al divorzio (art. 109 cpv. 2 CC), ovvero la possibilità di assegnare
contributi di mantenimento (Geiser
in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 10 ad art. 109). E che il diritto svizzero più non preveda, se non nelle
ipotesi degli art. 115 e 125 cpv. 3 CC, alcuna indagine sulla responsabilità
del divorzio ancora non significa che una legge estera non possa fare altrimenti
(I CCA, sentenza inc. 10.2010.6 del 25 novembre 2010, consid. 4). Al proposito
il reclamo denota pertanto la sua inconsistenza.
8.
Quanto alla censurata contrarietà all'ordine
pubblico della motivazione (“mala fede colpevole”) su cui le decisioni estere fondano
l'indennità risarcitoria, essa non osta alla loro esecutività. Per non essere
riconosciute in Svizzera le decisioni straniere devono essere incompatibili con
l'ordine pubblico (sostanziale) svizzero non solo nella motivazione, ma anche
nel risultato (sentenza
del Tribunale federale 4P.154/2006 del 13
novembre 2006, consid. 3.1). Al riguardo il reclamante fa valere invero che l'ammontare
dell'indennità riconosciuta dai giudici italiani sarebbe urtante perché il
matrimonio, breve e senza figli, non ha inciso in modo rilevante sull'esistenza
delle parti. Egli perde di vista tuttavia che l'indennità assegnata a CO 1 è
stata limitata, sotto il profilo temporale, al minimo inderogabile di tre anni
di mantenimento prescritto dal diritto italiano ed è stata commisurata alle
capacità economiche di lui, senza ch'egli sia stato in grado di dimostrarne “la
irragionevolezza” (sentenza della Corte d'appello di Firenze: doc. E, pag. 8
seg.).
Per il resto, l'autorità
svizzera non è abilitata a riesaminare il merito delle decisioni di cui è
chiesto il riconoscimento (sopra, consid. 6). Non può quindi ridiscutere gli
ulteriori argomenti, addotti per altro fuori tempo utile del reclamante nell'allegato
di replica, circa la presunta conoscenza, da parte dell'interessata, della tossicodipendenza
di lui o il riferimento del Tribunale di Lucca alla situazione patrimoniale
della sua famiglia anziché a quella personale di lui). Quand'anche l'indennità di
risarcimento avesse natura sanzionatoria, ciò che è controverso (Cian/Trabucchi,
Commentario breve al Codice civile, 10ª edizione,
n. III ad art. 129bis), le
decisioni italiane non sono equiparabili a un'inammissibile condanna al
pagamento punitivo di danni esorbitanti. Se si aggiungono infine il tempo intercorso
tra la sentenza di cassazione italiana e la richiesta di exequatur (quasi
sei anni), come pure il tenue nesso della fattispecie con la Svizzera, dove RE
1.
si è trasferito solo nel 2013, la decisione dal Pretore non può dirsi di
certo urtante. Se ne conclude che, destituito di fondamento, il reclamo vede la
sua sorte segnata.
9.
Le spese dell'attuale giudizio
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà inoltre
alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore
e che è stata indotta a duplicare, un'equa indennità per ripetibili.
10.
Per quanto attiene ai
rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso davanti a questa Camera raggiunge la soglia
di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
1500.– sono poste a carico del reclamante,
che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).