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Decisione

11.2016.86

Esecutività in Svizzera di una decisione italiana secondo la Convenzione di Lugano; riserva dell'ordine pubblico

24 gennaio 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi contemplati dagli art. 27 e 28 CLug (art. 34 par. 2 CLug). E

siccome i motivi di rifiuto costituiscono un'eccezione al principio del

riconoscimento automatico (art. 26 par. 1 CLug), spetta alla parte che si

oppone all'esecutività provare la loro esistenza (DTF 143 III 409 consid.

5.2.3). Tali motivi vanno interpretati in modo restrittivo, ancor più che nel

caso in cui si tratti di applicare direttamente il diritto straniero, e sono dati

soltanto in via eccezionale, poiché in nessun caso la decisione straniera può

formare oggetto di riesame nel merito (art. 34 par. 3 CLug, espressione del

favor recognitionis che permea la CLug). Litigiosa è, nella fattispecie,

l'applicazione della riserva del­l'ordine pubblico (art. 27 n. 1 CLug), la cui definizione si apparenta

a quella dell'art. 27 LDIP. Perché possa essere rifiutato, sotto questo

profilo, il riconoscimento di una sentenza straniera deve offendere in modo tanto

manifesto i principi fonda­mentali del­l'ordine giuridico svizzero e il

concetto di giustizia che ne sta alla base da risultare assolutamente incompatibile

con i medesimi. In altri termini, il riconoscimento deve apparire urtante (DTF 143

III 409 consid. 5.2.3; 142 III 184 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale

5A_248/2015 del 6 aprile 2016, consid. 3.3.1; Walther in: Gasser/Oberhammer

[curatori], Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, Berna 2008, n. 3 e n. 7 ad art.

27).

Fanno

parte dei principi che, secondo la

concezione dominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni

ordinamento giuridico, in particolare, la lealtà contrattuale e la buona

fede, il divieto dell'abuso di diritto e di discriminazione, la tutela delle

persone incapaci di agire, come pure – a determinate condizioni – la culpa

in contrahendo (DTF 132 III 392 consid. 2.2.1). Una condanna al pagamento

di bustarelle o di punitives damages esorbitanti è pertanto incompatibile

con tali valori (Walther, op. cit., n. 26 ad art. 27; BJM 1991 pag. 31

consid. 4c). Non basta invece che la decisione straniera diverga da

norme imperative del diritto svizzero. Ad ogni modo, l'esame di compatibilità

con l'ordine pubblico non va svolto in astratto, ma tenendo conto degli effetti

del riconoscimento in concreto. Confrontata con rapporti giuridici

definitivamente acquisiti all'estero, l'autorità svizzera deve evitare – per

quanto possibile – di creare rapporti giuridici “claudicanti”. La riserva dell'ordine pubblico è ancor più

eccezionale qualora il legame della fattispecie con la Svizzera sia tenue o

casuale e quanto più tempo separi la decisione da eseguire dall'esame di

esecutività (DTF 141 III 338 consid. 5.1; v. anche I CCA, sentenza inc.

11.2014.93 del 2 settembre 2015, consid. 4b con rinvii).

7. Premesso ciò, non si può

dire che nel caso specifico il riconosci­mento dell'indennità risarcitoria sia

manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. Intanto,

contrariamente a quanto figura nel memoriale, il reclamante non è stato

sanzionato per avere contratto matrimonio in condizioni di tossicodipendenza, bensì

per avere sottaciuto con menzogne e sotterfugi a CO 1, anche dopo le nozze, tale

stato di cose, e ciò pur essendo in grado di intendere e di volere (doc. E,

pag. 5 segg.). Quali principi fonda­mentali dell'ordinamento giuridico svizzero

sarebbero lesi in maniera urtante, nelle circostanze descritte, riconoscendo le

Considerandi

sentenze italiane il reclamante non spiega, né è dato a divedere. Certo, il

diritto svizzero non annovera una norma paragonabile a quella dell'art. 129bis del Codice civile

italiano, che obbliga “il coniuge a cui sia imputabile la nullità del

matrimonio (…) a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il

matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza del danno

sofferto”, pari almeno al mantenimento per tre anni. Una differenza sia pure importante

rispetto al diritto svizzero non basta tuttavia per ravvisare un'offesa

all'ordine pubblico (DTF 126 III 538 consid. 2c). L'interessato dimentica

poi che, comunque sia, in caso di nullità del matrimonio il diritto svizzero

prevede l'applicazione per analogia, al coniuge e ai figli, delle disposizioni

relative al divorzio (art. 109 cpv. 2 CC), ovvero la possibilità di assegnare

contributi di mantenimento (Geiser

in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 10 ad art. 109). E che il diritto svizzero più non preveda, se non nelle

ipotesi degli art. 115 e 125 cpv. 3 CC, alcuna indagine sulla responsabilità

del divorzio ancora non significa che una legge estera non possa fare altrimenti

(I CCA, sentenza inc. 10.2010.6 del 25 novembre 2010, consid. 4). Al proposito

il reclamo denota pertanto la sua inconsistenza.

8.

Quanto alla censurata contrarietà all'ordine

pubblico della motivazione (“mala fede colpevole”) su cui le decisioni estere fondano

l'indennità risarcitoria, essa non osta alla loro esecutività. Per non essere

riconosciute in Svizzera le decisioni straniere devono essere incompatibili con

l'ordine pubblico (sostanziale) svizzero non solo nella motivazione, ma anche

nel risultato (sentenza

del Tribunale federale 4P.154/2006 del 13

novembre 2006, consid. 3.1). Al riguardo il reclamante fa valere invero che l'ammontare

dell'indennità riconosciuta dai giudici italiani sarebbe urtante perché il

matrimonio, breve e senza figli, non ha inciso in modo rilevante sull'esistenza

delle parti. Egli perde di vista tuttavia che l'indennità assegnata a CO 1 è

stata limitata, sotto il profilo temporale, al minimo inderogabile di tre anni

di mantenimento prescritto dal diritto italiano ed è stata commisurata alle

capacità economiche di lui, senza ch'egli sia stato in grado di dimostrarne “la

irragionevolezza” (sentenza della Corte d'appello di Firenze: doc. E, pag. 8

seg.).

Per il resto, l'autorità

svizzera non è abilitata a riesaminare il merito delle decisioni di cui è

chiesto il riconoscimento (sopra, consid. 6). Non può quindi ridiscutere gli

ulteriori argomenti, addotti per altro fuori tempo utile del reclamante nell'allegato

di replica, circa la presunta conoscenza, da parte dell'interessata, della tos­sicodipendenza

di lui o il riferimento del Tribunale di Lucca alla situazione patrimoniale

della sua famiglia anziché a quella personale di lui). Quand'anche l'indennità di

risarcimento avesse natura sanzionatoria, ciò che è controverso (Cian/Trabucchi,

Com­mentario breve al Codice civile, 10ª edi­zione,

n. III ad art. 129bis), le

decisioni italiane non sono equiparabili a un'inammissibile condanna al

pagamento punitivo di danni esorbitanti. Se si aggiungono infine il tempo intercorso

tra la sentenza di cassazione italiana e la richiesta di exequatur (quasi

sei anni), come pure il tenue nesso della fattispecie con la Svizzera, dove RE

1.

si è trasferito solo nel 2013, la decisione dal Pretore non può dirsi di

certo urtante. Se ne conclude che, destituito di fondamento, il reclamo vede la

sua sorte segnata.

9.

Le spese dell'attuale giudizio

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà inoltre

alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore

e che è stata indotta a duplicare, un'equa indennità per ripetibili.

10.

Per quanto attiene ai

rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso davanti a questa Camera raggiunge la soglia

di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

1500.– sono poste a carico del reclamante,

che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).