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Decisione

11.2016.87

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlia

20 dicembre 2017Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori amministrativi e altri fr. 1000.– per l'attività di casalinga), mentre

dopo di allora la rimunerazione di lei è passata al 42.32% della cifra d'affari

generata dalla sua attività di igienista, compresi – fra l'altro – 25 giorni di

ferie, 14 giorni festivi e 10 giorni di aggiornamento professionale. Ciò nonostante

– egli ha precisato – l'istante ha continuato a fruire di ferie ben più lunghe rispetto

alle cinque settimane cui avrebbe avuto diritto. Ne ha desunto, il primo giudice,

che il tenore di vita goduto fino alla separazione consentiva a AO 1 di non

lavorare per la maggior parte delle vacanze scolastiche. Calcolato dunque il reddito

mensile della moglie sulla base della media delle

entrate conseguite dal maggio del 2015 (separazione di fatto) fino all'aprile

del 2016, il Pretore aggiunto ha determinato un

reddito netto di fr. 4375.– mensili (inclusa l'indennità di fr. 1000.–

lordi per mansioni amministrative), senza gli assegni familiari. E siccome in

concreto gli introiti dei coniugi bastano per finanziare le due economie

domestiche separate, il primo giudice ha rinunciato a imputare alla moglie un

reddito ipotetico (sentenza impugnata, pag. 21 a 23).

b) L'appellante

non contesta che il reddito di un lavoratore dipendente sia quello netto conseguito

nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria. Si duole tuttavia che il primo

giudice abbia ritenuto vincolante il nuovo contratto di lavoro dell'istante per

quanto attiene alla retribuzione, ma non per gli altri accordi, i quali sono

entrati in vigore – egli ricorda – sin dall'agosto del 2014, come si evince dal­l'aggiunta

a mano della moglie al punto 3.1.3 del contratto, anche se quest'ultimo è stato

siglato formalmente solo nel luglio del 2015. Le parti avevano deciso così –

prosegue l'appellante – di limitare a cinque settimane l'anno le vacanze dell'interessata

già durante la comunione domestica, ciò che all'istante non poteva sfuggire, sia

perché essa era rimasta l'unica igienista attiva nello studio dentistico, sia

perché essa non doveva più occuparsi delle figlie. In condizioni del genere – epiloga

il convenuto – il primo giudice non poteva intravedere un diritto a vacanze più

estese.

Che

il nuovo contratto di lavoro dell'istante preveda cinque settimane di ferie (pagate)

l'anno è pacifico, com'è indubbio che esso sia stato applicato già dall'estate

del 2014, quando le parti non vivevano ancora separate. Sta di fatto che, contrariamente

all'opinione dell'appellante, il primo giudice non ha ritenuto vincolante solo

una parte dell'intesa. Ha semplicemente constatato che il tenore di vita effettivo

della moglie al momento alla separazione consentiva alla medesima – nonostante

il nuovo contratto – di non lavorare per la maggior parte delle vacanze

scolastiche, onde un numero di giorni liberi maggiore rispetto a quello formalmente

pattuito. E l'appellante non pretende che ciò non sia vero.

Si

aggiunga che il punto n. 4.4 del contratto (doc. 17) non escludeva – con

l'assenso del marito – giorni liberi supplementari (seppure non retribuiti). Né

il convenuto assume che prima della separazione l'istante abbia fruito di

giorni liberi non autorizzati. Accenna invero a un suo rifiuto per le vacanze

pasquali del 2016 e denuncia un comportamento abusivo della moglie che, minacciando

di licenziarsi, avrebbe continuato a profittare di vacanze supplementari. Ciò

non riguarda tuttavia il tenore di vita condotto al momento della separazione

(risposta 25 aprile 2016 della patrocinatrice del convenuto a una lettera 10

maggio 2016 della patrocinatrice dell'istante, nella cartella rosa). Per il

resto l'appellante non contesta che il bilancio familiare sia in grado di assicurare

alla famiglia – come si vedrà ancora (consid. 7) – il livello di vita sostenuto

durante la comunione domestica. La sommaria decisione del primo giudice di

attenersi al reddito effettivo conseguito dall'istante al momento della separazione,

rinunciando a imporre un'estensione del­l'attività lucrativa e un guadagno potenziale,

resiste pertanto alla critica. Ne discende che, con un guadagno di fr. 4375.– mensili, mancano a AO 1 fr. 625.– mensili (arrotondati) per coprire il dispendio

effettivo.

7. Relativamente al

fabbisogno in denaro di A__________, l'appellante chiede che esso sia ridotto

da fr. 2535.– a fr. 1860.– mensili (compreso l'assegno familiare,

attualmente percepito dalla madre). Egli insta altresì per essere autorizzato a

versare il contributo alimentare direttamente alla figlia dopo la maggiore età,

fino al termine della prima formazione scolastica o professionale.

a) Il

convenuto deplora anzitutto che il Pretore aggiunto abbia stabilito il fabbisogno

in denaro di A__________ come quello di un figlio unico, trascurando che la

sorella G__________ studia sì a __________, ma rientra regolarmente durante i fine

settimana e le vacanze al domicilio di __________, dove ha una camera propria. Inoltre

– egli soggiunge – il primo giudice ha trascurato che egli provvede anche al sostentamento

di G__________ in virtù di un accordo fra le parti. Onde la richiesta di

calcolare il fabbisogno in denaro di A__________ come quello di un minorenne in

una fratria di due, conformemente a quanto prevede la giurisprudenza e a quanto

aveva postulato la moglie stessa nell'istanza del 1° dicembre 2015.

b) Intanto

non è vero che, come pretende il convenuto con riferimento alla sentenza di

questa Camera pubblicata in RtiD

II-2007 pag. 671 consid. 3a, un'intesa

fra genitori sul mantenimento di un figlio maggiorenne giustifichi di calcolare

il fabbisogno in denaro del maggiorenne alla stessa stregua di quello di un fratello

minorenne. Anche se i genitori sono d'accordo sul contributo per il maggiorenne,

il fabbisogno in denaro del minorenne può essere determinato come quello in una

fratria di due solo se il maggiorenne vive nella stessa econo­mia domestica (RtiD

II-2006 pag. 693 consid. 4). In concreto, come rileva l'appellante, G__________

frequenta il Politecnico __________ a __________. Certo, essa continua a essere

domiciliata a Locarno, dove ha una camera propria, ma ciò non basta per concludere

che essa viva – quanto meno per la maggior parte del tempo – nella stessa economia

domestica della sorella. A ragione perciò il Pretore aggiunto ha equiparato A__________,

dal profilo economico, a una figlia unica (per analogia: RtiD II-2006 pag. 693

consid. 4b). Che nel­l'istanza AO 1 abbia considerato il fabbisogno in denaro

di A__________ come quello di un figlio minorenne in una fratria di due poco

giova. A parte il fatto che essa ha rettificato la richiesta nel memoriale

conclusivo (pag. 2), sul mantenimento di figli minorenni il giudice non è vincolato

alle conclusioni delle parti (principio inquisitorio illimitato: art. 296

cpv. 3 CPC). Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

c) L'appellante

contesta anche la maggiorazione del 25% del fabbisogno in denaro della figlia

determinato dal Pretore aggiunto all'appoggio delle note raccomandazioni diramate

dal­l'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo. Egli non discute che in

condizioni economiche particolarmente favorevoli pos­sa applicarsi tale supplemento

(RtiD II-2010 pag. 632 con rinvii). Si duole del fatto che il primo giudice si sia scostato dalla comune

richiesta dei genitori, dimenticando però – una volta di più – che nelle

questioni inerenti agli interessi dei figli minorenni vige il principio

inquisitorio illimitato. E in forza di tale principio il Pretore aggiunto

avrebbe dovuto applicare la maggiorazione del 25% linearmente sull'intera

previsione della tabella annua, compreso il costo dell'alloggio e la posta per

cura e educazione (RtiD II-2010 pag. 637 consid. 8d), non solo sulle voci per

il “vitto”, il “vestiario” e gli “altri costi” (sopra, consid. 3). D'ufficio

questa Camera potrebbe finanche sostituirsi in simili circostanze al primo

giudice e operare le maggiorazio­ni necessarie (analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2014.84 del 3 agosto 2016, consid. 12). Dato nondimeno che nella

fattispecie il margine disponibile del convenuto a fine mese, seppur cospicuo, è

nettamente inferiore a quello di fr. 11 000.–

di cui beneficiava l'interessato nel precedente appena citato, non è il caso di

intervenire imperativamente sul fabbisogno in denaro di A__________, che può rimanere quello di fr. 2535.– mensili stimato dal

Pretore aggiunto (assegni familiari non compresi).

d) Il

1° gennaio 2017 è entrata in vigore la

modifica del Codice civile svizzero sul mantenimento del figlio, del 20 marzo

2015 (RU 2014 pag. 357 segg.), la quale si applica anche alle cau­se già pendenti (art. 13cbis tit.

fin. CC; v. anche art. 407b cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie però le parti non hanno presentato nuove conclusioni (art. 407c

cpv. 2 CPC). Comunque sia, a un sommario esame come quello che governa

l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'unione coniugale la novella legislativa non appare incidere sull'esito del

giudizio. Dal 1° gen­naio 2017 la posta per “cura e educazione” della tabella

edita dal­l'Uffi­cio della gioventù e dell'orientamento professionale

del Canton Zurigo va sostituita infatti da un “contributo

di accudimento”, ovvero da quanto occorre per garantire effettiva­mente al

figlio cura e educazione (art. 285 cpv. 2 CC). Se il criterio per definire tale

importo fosse quello esemplificato dalla dottrina (Jungo/Aebi-Müller/Schweighauser, Der Betreuungs­unterhalt

in: FamPra.ch 2017 pag. 171; Stoudmann,

Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique: Ce qui change et ce

qui reste in: RMA/ZKE 2016 pag. 432), esso consisterebbe in quanto manca alla

madre affidataria nel caso specifico per coprire il proprio fabbisogno minimo

“allargato” (sulla nozione di fabbisogno minimo “allargato”: I CCA,

sentenza inc. 11.2015.72 del 7 aprile 2017, consid. 6a e 6b).

In concreto

il fabbisogno minimo “allargato” di AO 1 non eccede, a un sommario esame, il

fabbisogno effettivo di fr. 4998.40 (consid. 4c),

meno la spesa per vacanze e tempo libero di fr. 400.– mensili (estranea alla

nozione di fabbisogno minimo “allargato”:

I CCA, sentenza inc. 11.2015.72 del 7 aprile 2017,

consid. 6c), per un totale di fr. 4598.40 mensili. L'istante avendo una

capacità lucrativa di fr. 4375.–

mensili, mancano dunque, per

coprire il fabbisogno minimo “allargato”, fr. 223.40 mensili. Il Pretore aggiunto avendo considerato

nel fabbisogno in denaro di A__________ costi per cura e educazione di fr.

198.– mensili (sopra, consid. 3), sostituire la

relativa posta della tabella pubblicata dal­l'Uffi­cio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo con

un “contributo di accudimento” si risolverebbe sostanzial­mente in un esercizio

fine a sé stesso.

e) Tutt'al

più ci si potrebbe domandare se il Pretore aggiunto potesse riconoscere un

contributo alimentare per A__________ di fr. 2535.– mensili allorché nel

memoriale conclusivo l'istante postulava per la figlia il versamento di fr.

2178.– mensili. Dal compimento dei 18 anni la pretesa di un maggiorenne non è

più governata in effetti dal principio inquisitorio illimitato, bensì dal

principio inquisitorio attenuato (“limitato”, “sociale”), in forza del

quale il giudice accerta i fatti d'ufficio, ma rimane pur sempre vincolato alle

richieste di giudizio (art. 58 cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2015.35 del 28

dicembre 2016, consid. 5c con rinvio). Sia come sia, l'appellante non censura

la sentenza impugnata, rimproverando al Pretore aggiunto di essersi sospinto ultra

petita. L'interrogativo può dunque rimanere irrisolto.

f) Non

a torto l'appellante chiede invece di essere autorizzato a erogare il contributo

di mantenimento, dopo la maggiore età di A__________, direttamente a

quest'ultima. Il Pretore aggiunto ha creduto “non necessario” precisare tale

facoltà (sentenza impugnata, consid. 11.3 in fine), ma di fronte alla reazione

del­l'istante (che propone di respingere interamente l'appello) la disposizione

non appare superflua. Conviene aggiungerla pertanto nel dispositivo.

g) L'appellante

recrimina altresì sul fatto che il fabbisogno in denaro di A__________ non sia

stato ripartito su entrambi i genitori. La doglianza si fonda tuttavia sull'erronea

premessa che la moglie disponga di un margine sul fabbisogno effettivo da

destinare al mantenimento della figlia, ciò che non è il caso nella fattispecie

(consid. 5b). Essa non può quindi trovare accoglimento.

h) Infine

l'appellante chiede di versare il contributo alimentare per la figlia “sino al

termine della prima formazione” anziché, come ha stabilito il primo giudice, fino

al termine del relativo percorso scolastico o professionale (sul tema: RtiD

I-2017 pag. 622 consid. 6 con rinvii). Se non che, totalmente privo di motivazione,

su questo punto il ricorso va dichiarato d'acchito irricevibile.

8. In sintesi, e in

ultima analisi, il contributo

alimentare per l'istante va ridotto a fr. 625.– mensili, mentre quello per A__________

rimane invariato. Le spese dell'attuale giudizio seguono il vicendevole grado

di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente

vinta sul contributo alimentare per la moglie, che vede ridurre da fr. 1185.– a

fr. 625.– mensili (ma non sopprimere, come egli postulava). Esce sconfitto invece

sul

contributo alimentare per A__________ (che

chiedeva di ridurre da fr. 2535.–, assegno familiare non compreso, a fr.

1860.– mensili, assegno familiare compreso). Tutto ponderato, si giustifica perciò

che sopporti tre quarti degli oneri processuali e che rifonda alla controparte,

la quale ha formulato osservazioni all'appello tramite un avvocato, un'adeguata

indennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità piena: v. RtiD

II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le spese dell'appello incidentale seguono la

soccombenza di AO 1, mentre non si assegnano ripetibili al convenuto, che non è

stato chiamato a formulare osservazioni.

L'esito

del giudizio odierno impone di modificare anche il dispositivo sulle spese e le

ripetibili di primo grado, che il Pretore aggiunto ha posto per un terzo a

carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto. Davanti al primo

giudice il contenzioso verteva infatti sul contributo alimentare per la moglie,

che questa rivendicava in fr. 3770.– mensili a fronte di un rifiuto totale

del marito, come pure su quello per A__________, che l'istante quantificava in fr. 2178.– mensili

(assegno familiare non compreso) per rapporto all'offerta di fr. 1860.– mensili

di AP 1 (assegno familiare incluso). Tutto ponderato, in condizioni del genere

si giustifica di addebitare due terzi di tali oneri all'istante e il resto al

convenuto, cui la moglie rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili ridotte

(un terzo dell'indennità piena).

9. Quanto

ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF. Conformemente all'art.

301 lett. b CPC, un estratto della presente decisione è comunicato anche

alla figlia A__________, ora maggiorenne.

Per

questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

2.4 Ultimo

lemma in aggiunta: dal 17 marzo 2017 il contributo alimentare per la figlia

va corrisposto direttamente ad A__________.

2.5 AP 1 è

condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un

contributo alimentare di fr. 625.– mensili dal 1° giugno 2015.

4. Le

spese processuali di complessivi fr. 1500.–, anticipate dall'istante in ragione

di fr. 1000.–, sono poste per un terzo a carico di AP 1 e per il resto a carico

di AO 1, che rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 2800.– per

ripetibili ridotte.

Per

il rimanente l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Considerandi

II. Le

spese dell'appello principale, di fr. 1500.–, sono poste per un quarto a carico di AO 1 e per il resto a carico di

AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

III. L'appello incidentale è

irricevibile.

IV. Le spese dell'appello incidentale,

di fr. 500.–, sono poste a carico di AO 1.

V. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

a:

–;

Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30.

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).