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Decisione

11.2016.88

Modifica di sentenza di divorzio: custodia e autorità parentale sul figlio

14 dicembre 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i persistenti conflitti tra genitori e le difficoltà educative riscontrate, il

6 giu­gno 2012 la Commissione tutoria regionale 3 ha designato a E__________

una curatrice educativa nella persona di __________ M__________ __________ (art.

308 CC), cui ha attribuito il compito di aiutare e consigliare i genitori,

vigilando sulle relazioni personali. Dal­l'aprile del 2014 E__________ ha

viepiù manifestato comportamenti aggressivi verso la madre, culminati finanche in

episodi di violenza fisica, come pure in atti autolesionistici. Con decisione cautelare

del 16 febbraio 2015 l'Autorità regionale di protezione 3 ha tolto così la

custodia parentale alla madre e ha affidato il figlio al padre, da cui E__________

si è trasferito il 28 febbraio 2015.

C. In esito a tale

decisione AO 1 si è rivolto il 23 marzo 2015 al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, per ottenere la modifica della sentenza di divorzio nel senso

di affidargli il figlio con esercizio esclusivo (o, in subordine, congiunto)

dell'autorità parentale, di sopprimere l'obbligo di mantenimento a suo carico dal

1° marzo 2015 e di condannare AP 1 a restituirgli il contributo alimentare di

fr. 1872.– già versato per quel mese,

ordinando alla medesima – sotto comminatoria del­l'art. 292 CP – “di

astenersi da ogni ingerenza nella gestione delle attività quotidiane e urgenti

del figlio E__________ e di consegnare immediatamente al padre il documento d'identità

(passaporto) del figlio”. Quest'ultima domanda è stata formulata già in via

cautelare, insieme con la richiesta volta a ottenere la soppressione del

contributo alimentare.

D. All'udienza del 15

giugno 2015, indetta per la discussione cautelare, AO 1 ha confermato la propria

istanza, salvo precisare che nel frattempo la convenuta aveva consegnato il passaporto

del figlio. AP 1 ha proposto di respingere l'istanza e ha sollecitato il

collocamento di E__________ nella Casa Primavera a __________ in vista di un

ritorno da lei, chiedendo di mantenere il domicilio del ragazzo a __________,

di regolare il suo diritto di visita durante le vacanze e di lasciarle l'autorità

parentale esclusiva. L'attore ha replicato, reiterando le sue richieste, ma aderendo

alla disciplina del diritto di visita durante le vacanze. La convenuta ha duplicato,

riaffermando la propria posizione. L'udienza è proseguita con il tentativo di

conciliazione (art. 291 CPC), decaduto infruttuoso. Il Pretore ha assegnato così

ad AO 1 un termine di 30 giorni per motivare la petizione.

E. Il 25 giugno 2015 AP

1 ha adito a sua volta il Pretore con un'istanza cautelare perché fossero

regolate le sue relazioni personali con il figlio e fosse definito l'assetto degli

incontri durante le vacanze estive. Il contraddittorio si è tenuto il 7 luglio 2015. Statuendo con decreto

cautelare del 10 lu­glio 2015, il Pretore ha fissato il diritto di

visita materno in una mezza giornata la settimana “per la durata indicativa di

5 ore, con un pasto (pranzo o cena)” e liberi contatti epistolari, telefonici o

via Internet, non senza esortare i genitori al rispetto e all'informazione reciproca

sulle questioni inerenti al ragazzo (inc. CA.2015.264).

F. AO 1 ha integrato il

17 luglio 2015 la motivazione della propria petizione, riproponendo le medesime

conclusioni. AP 1 ha postulato il 14 agosto 2015 il rigetto di tali richieste,

postulando l'affidamento e l'autorità parentale comune, oltre che l'estensione

dei suoi diritti di visita a un giorno ogni fine settimana (oltre il mercoledì

pomeriggio), ai giorni festivi, alle vacanze estive (“tranne 2 settimane col padre”)

e a una settimana per Ognissanti, Natale, Carnevale e Pasqua. Il 26 agosto

2015 il Pretore ha sentito il figlio.

G. Alle prime arringhe

del 29 settembre 2015 le parti hanno ribadito le loro posizioni. La convenuta

ha preteso nondimeno un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per il

figlio destinato a coprire il premio della cassa malati e il costo dell'alloggio.

L'istruttoria è terminata il 22 marzo 2016. Alle arringhe finali dell'11 maggio

2016 l'attore si è riconfermato nelle proprie domande e ha chiesto di ordinare alla

convenuta di informarlo sui redditi di lei fintanto che E__________ avesse

avuto diritto al contributo alimentare. AP 1 ha mantenuto anch'essa il proprio

punto di vista, salvo rivendicare l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale

secondo quanto prospettato in una sua lettera del 6 maggio 2016.

H. Statuendo il 5 agosto

2016, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha

affidato E__________ al padre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale

(riservato il diritto d'informazione della madre giusta l'art. 275a CC),

ha fissato i diritti di visita materni in una mezza giornata la settimana “per

la durata indicativa di cinque ore, con un pasto (pranzo o cena), indicativamente

il mercoledì”, ha garantito liberi contatti epistolari della madre con il

figlio, telefonici o via Internet e ha confermato la curatela educativa (nel

frattempo trasferita a __________ B__________) allo scopo di incontrare

regolarmente il figlio, monitorare e sostenere le visite e riferirne all'autorità.

Inoltre egli ha soppresso il contributo alimentare per E__________ dal 1° marzo

2015, ha obbligato i genitori a informarsi vicendevolmente sui loro redditi,

come pure a collaborare per il rinnovo dei documenti d'indennità del figlio, e

ha condannato AP 1 a restituire all'attore entro 10 giorni dal passaggio in

giudicato della sentenza il passaporto italiano di E__________. Le spese

processuali di fr. 3500.– sono state poste per un settimo a carico dell'attore

e per il resto a carico della convenuta, ammessa al beneficio del gratuito

patrocinio e tenuta a versare all'attore fr. 2500.– per ripetibili ridotte. La

procedura cautelare CA.2015.112, divenuta

senza oggetto, è stata stralciata dal ruolo.

I. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31 agosto 2016 in

cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di ordinare l'affidamento

e l'autorità parentale congiunti, di fissare il domicilio di E__________ a __________,

di estendere i suoi diritti di visita (oltre al mercoledì, per la cena) a un

giorno completo con pernottamento durante il fine settimana e alle vacanze (una

settimana a Natale, Carnevale e Pasqua, due o tre settimane in estate), di attribuire

alla curatrice educativa il compito di elaborare un progetto educativo comune e

di imporre al padre il trasferimento in un appartamento di 4.5 locali che permetta

ad E__________ di avere una camera propria. Nelle sue osservazioni dell'11

ottobre 2016 AO 1i propone di respingere l'appello in ordine o,

subordinatamente, nel merito.

Considerandi

in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio

passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il

divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi

unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2015.42 del 23 maggio

2017, consid. 1 con riferimenti). Le relative sentenze dei Pretori sono

impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche

vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste ultime raggiungessero il

valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

requisito non si pone, litigiosa essendo anche l'autorità parentale e la

custodia del figlio, controversie indipendenti da questioni di valore. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata

notificata alla convenuta il 9 agosto 2016. Il termine di ricorso è rimasto sospeso

tuttavia fino al 15 agosto 2016 (art. 145

cpv. 1 lett. b CPC). Introdotto il 12 settembre 2016 (timbro postale

sulla busta d'invio), l'appello in esame è dunque tempestivo.

2.

All'appello

AP 1 acclude documentazione varia relativa alla causa in oggetto e ai rapporti

con l'Autorità regionale di protezione 3, come pure tre conteggi del gennaio

2016.

concernenti il pagamento di premi assicurativi per il figlio e prestazioni

non rimborsate dell'assicurazione malattia e infortuni. Ora, a parte il fatto

che gli atti di causa prodotti in copia figurano già nel carteggio processuale,

così come buona parte dei documenti riguardanti l'autorità di protezione,

i documenti in questione non sussidiano ai fini del giudizio, come si vedrà in

appresso. Non soccorre dunque attardarsi sulla loro proponibilità.

3.

Nella sentenza impugnata

il Pretore ha ricordato come in concreto l'autorità parentale spettasse per

legge, al momento del divorzio, all'uno o all'altro genitore, mentre in virtù

della novella legislativa entrata in vigore il 1° luglio 2014 l'autorità

parentale congiunta è divenuta una regola cui è possibile derogare solo in via di

eccezione, per tutelare il bene del figlio (art. 298 cpv. 1 CC), segnatamente in

caso di notevole e persistente incapacità di comunicazione o cooperazione dei genitori.

Ciò premesso, egli si è interrogato se presupposti del genere ricorrano nella

fattispecie e se, quindi, fatti nuovi e importanti esigano una modifica della

sentenza di divorzio per il bene del figlio (art. 134 CC). Al riguardo egli ha accertato una conflittualità radicata tra genitori,

che si è finanche acuita dopo il divorzio e alla quale neppure l'autorità di

protezione dei minori e la curatrice hanno potuto porre rimedio. L'approccio

educativo antitetico dei genitori (con il padre più accondiscendente e la madre

più rigida rispetto alle richieste del ragazzo) ha finito per deteriorare una

situazione in sé già delicata, culminata nella nota decisione dell'Autorità

regionale di protezione del 16 febbraio 2015.

L'affidamento

al padre – ha proseguito il Pretore – ha permesso a E__________ di ritrovare un

suo equilibrio e di migliorare il rendimento scolastico, mentre la madre ha continuato

a deplorare l'incapacità genitoriale del padre e a mantenere un atteggiamento

acritico rispetto alle sue difficoltà verso il ragazzo che essa imputa all'ex

marito, dimenticando come la frattura dei rapporti con il figlio risalga al

periodo in cui E__________ viveva con lei. Indicativo del­l'attitudine della convenuta

– ha soggiunto il primo giudice – è anche il fatto che essa è entrata in conflitto

con tutte le figure intervenute per mediare una soluzione non appena esse si scostassero

dalla sua posizione, come pure il disappunto manifestato dal ragazzo per

rapporto alle imposizioni materne nella pianificazione delle sue attività.

Disappunto che l'interessata riconduce all'intervento manipolatorio del padre,

escludendo che possa riflettere la volontà di E__________. Alla luce di ciò il

Pretore non ha scorto ragione per reputare il padre inidoneo a occuparsi del

figlio né per istituire un'autorità parentale congiunta che finirebbe soltanto per

creare ulteriore confusione a discapito di E__________, come è avvenuto in passato

in ambito medico ed extrascolastico. Onde la necessità di attribuire l'autorità

parentale esclusiva al padre, riservato il diritto d'informazione della madre

(art. 275a CC).

Nelle circostanze

descritte il Pretore ha ritenuto d'acchito improponibile la richiesta di affidamento

congiunto o di custodia alternata con domicilio del figlio a __________, l'accoglimento

di tale domanda presupponendo l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta.

Quanto al timore della madre che il trasferimento a __________ pregiudichi al

figlio la possibilità di seguire una formazione per sportivi d'élite, egli lo

ha definito infondato perché tale formazione “non è appannaggio esclusivo degli

alunni domiciliati presso il comune di __________, bensì è sostenuta da diverse

sedi liceali, anche da quella che frequenterà E__________”. Il primo giudice ha

considerato altresì inapplicabile, allo stato

attuale delle cose, un'estensione dei diritti di visita nel senso

auspicato dalla madre, il figlio essendosi finanche rifiutato dall'aprile del

2016, a causa delle difficoltà di comunicazione e delle persistenti tensioni, di

mantenere l'unico incontro settimanale previsto. Ciò nondimeno, il primo

giudice si è augurato che con il tempo, grazie anche alla curatrice educativa, si

giunga a un assetto delle visite più ampio che comprenda il pernottamento e le

vacanze con la madre. Infine il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per

il figlio dal 1° marzo 2015 e ha disposto che tutti i documenti d'identità

del ragazzo andassero consegnati al detentore dell'autorità parentale, il

genitore non affidatario potendo rivolgersi, in caso di necessità, direttamente

all'altro.

4.

Un appello dev'essere

“scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), anche ove la causa sia retta dal

principio inquisitorio illimitato, nel senso che incombe all'appellante

spiegare perché la sentenza impugnata sia erronea nell'accertamento dei fatti o

nell'applicazione del diritto (DTF 142 I 94 consid., 8.2; 138 III 375 consid.

4.3

). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in

prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella

sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del

primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014

consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52). Solo

a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel merito del

ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo

grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.

5.

Nel

caso in esame l'appellante si limita a esprimere, per altro in maniera confusa, la propria opinione

personale già esposta in prima sede, ma non spiega – se non occasionalmente – perché

il Pretore sarebbe caduto in errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione

del diritto. Ciò non basta per soddisfare i requisiti formali di motivazione

dell'art. 311 cpv. 1 CPC. Insufficientemente

motivato, l'appello appare così in larga misura irricevibile. Certo, AP 1 ha

agito senza l'ausilio di un patrocinatore, ma ciò avviene per sua libera

scelta, avendo essa rifiutato sin dal giugno del 2015 l'invito del Pretore che

la sollecitava a farsi rappresentare da un legale. Né essa risulta

manifestamente incapace di difendersi (art. 69 cpv. 1 CPC). E chi agisce senza

l'ausilio di un patrocinatore rischia di commettere errori e deve assumere la

responsabilità delle sue scelte processuali.

6.

Si

volesse nondimeno transigere sulle carenze formali dell'appello, il ricorso non

sarebbe destinato a miglior sorte. Come ha ricordato il Pretore, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità

parentale se fatti nuovi importanti esigono ciò per il bene del figlio (art.

134.

cpv. 1 CC). Nel caso specifico l'appellante non contesta

che fatti nuovi e determinanti, suscettibili di giustificare la modifica dell'affidamento

e dell'autorità parentale, siano intervenuti dopo il divorzio. Essa non nega le

gravi tensioni con il figlio dopo quel momento, ma le ascrive in sostanza al

comportamento dell'ex marito. La questione è di appurare se il rimprovero sia

pertinente.

a) L'appellante

formula anzitutto alcune precisazioni sui fatti accertati dal primo giudice, a

cominciare dalla circostanza che l'istituzione di una curatela educativa sarebbe

stata chiesta da lei. Il che sarà anche vero, ma è senza rilievo ai fini del

giudizio, per tacere del fatto che il Pretore non ha constatato il contrario. La

convenuta lamenta poi che E__________ sarebbe stato costretto a trasferirsi dal

padre, ma l'asserto non trova riscontro agli atti ed è addirittura smentito dalla

decisione cautelare presa il 16 febbraio 2015 dall'Autorità regionale di

protezione 3 (consid. 18), oltre che dal rapporto dell'incontro 28 gennaio 2015

tenutosi davanti alla medesima autorità (nei fascicoli blu). Quanto all'obbligo

imposto alla convenuta di informare l'ex marito sui propri redditi, l'appellante

non si oppone a una sua partecipazione futura al fabbisogno in denaro di E__________

se la sua situazione finanziaria dovesse migliorare, a condizione che sia pronunciata

l'autorità parentale congiunta. La questione non è tuttavia attuale, il Pretore

avendo rinunciato espressamente a prevedere per il momento un contributo

alimentare a carico della madre. Prematuro, l'argomento non va quindi affrontato

ora.

b) La

convenuta afferma che dopo il divorzio le difficoltà tra i genitori non riguardavano

l'esercizio del diritto di vista, come ha accertato il Pretore (sentenza

impugnata, consid. 3), bensì l'educazione di E__________. Quale conseguenza essa

intenda trarre da tale assunto non è chiaro. A parte ciò, quan­d'anche il padre

avesse visto il figlio “più del dovuto”, come l'interessata sostiene, la

circostanza è ormai superata e senza interesse, non essendo in discussione i

diritti di visita paterni. Al riguardo l'appello si esaurisce così in una mera

recriminazione.

c) Per

quel che è invece della “notevole e persistente incapacità di comunicazione e

cooperazione dei genitori”, l'appellante non revoca in dubbio l'accertamento

del Pretore, ma insiste sul fatto che AO 1 manipolerebbe il figlio, facendogli

fare ciò che vuole e non ciò che sarebbe opportuno nel­l'in­te­resse del

ragazzo, boicottando per di più ogni iniziativa di lei. Una volta di più la

doglianza si fonda su mere congetture personali, che non sono suffragate, ma

smentite dalle ri­sultanze istruttorie. L'appellante ravvisa in particolare nella

comunicazione dell'11 aprile 2016 (nel fascicolo “Scritti ARP 3”), in cui

E__________ aveva espresso al Pretore il proprio disappunto per le imposizioni

materne, un esempio emblematico di simile manipolazione. Essa trascura tuttavia

che il ragazzo ha avuto modo di manifestare anche in altre occasione e in

assenza dei genitori il senso di tali dichiarazioni (oltre che della sua ritrovata

serenità) davanti all'Ufficio dell'aiuto e della protezione, come pure davanti

al Servizio medico-psi­co­logico, il quale ha rilevato se mai un'inconscia strumentalizzazione

da parte della madre (rapporti del 6 luglio 2015 e del 4 febbraio 2016, nel

fascicolo “UAP e SMP"). Certo, la sola opinione del figlio non basta per

giustificare la modifica di una sentenza di divorzio, ma va tanto più

considerata quanto più il ragazzo riesce a capire gli interessi dei genitori,

oltre alla propria situazione, e quanto più sia in grado di gestire un

eventuale conflitto di lealtà, formandosi un parere personale a dispetto delle

influenze esterne (I CCA, sentenza inc. 11.2013.93 dell'8 maggio 2015, consid.

8). Nella fattispecie E__________ aveva a quel momento quasi 15 anni ed è descritto

dalle figure esterne che si sono occupate di lui come maturo e capace di

gestire ed esprimere in modo adeguato la sua emotività. Anche sotto questo

profilo, pertanto, la decisione del primo giudice sfugge alla critica.

A

parere dell'appellante sarebbe in concreto “molto più sensata” la soluzione di

un'autorità parentale congiunta e mediata dalla curatrice. Essa fa valere di

avere accudito al ragazzo fino ai 14 anni di età, occupandosi anche delle

questioni mediche e scolastiche, mentre il padre si è solo “interessato” dei

contributi alimentari e non aveva chiesto l'autorità parentale congiunta “neanche

nel divorzio”. Non si può quindi imporle adesso di rinunciare al suo ruolo di

madre. Ora, si può anche comprendere lo sfogo dell'appellante di fronte alle

traversie del caso. Ciò non basta tuttavia per fondare l'appello, né l'interessata

può valersi della diversa situazione odierna rispetto a quella che era data al

momento del divorzio. Per il resto, come detto, la convenuta non discute la

persistenza di un conflitto profondo con l'ex marito né contesta che un

genitore non riconosca le capacità parentali del­l'altro. Che l'incapacità di

cooperazione e di comunicazione, sia sulla scelta dei medici sia delle attività

scolastiche ed extrascolastiche (rapporto 22 aprile 2016 dell'Ufficio dell'aiuto

e della protezione), sia pregiudizievole per E__________ è manifesto. E un'incomprensione

tanto radicata e generalizzata fra genitori non lascia spazio all'autorità

parentale in comune (v. DTF 142 III 199 consid. 3.5; 141 III 474 consid. 4

segg.).

d) L'appellante

evoca i motivi che l'hanno indotta a rifiutare una proposta di accordo

amichevole formulata dal Pretore alle prime arringhe del 29 settembre 2015. Si

tratta di allegazioni superate dagli eventi, il Pretore avendo deciso per

finire di scartare in base ai motivi testé illustrati (consid. 3) l'affidamento

congiunto, onde l'inutilità di fissare il domicilio del ragazzo a __________ o

di mantenere l'assetto delle relazioni personali stabilito nel decreto

cautelare del 10 luglio 2015. La convenuta riafferma invero la necessità di

prevedere uno “spazio vacanze e visite” per ripristinare il suo rapporto con E__________,

ma se ciò appare pacifico per il futuro (come ha rilevato il Pretore) l'estensione

non risulta oggi praticabile per le tensioni persistenti fra madre e figlio,

così come per il fermo rifiuto espresso dal ragazzo finché la madre non avrà

cambiato le “sue modalità di approccio” (rapporto 30 aprile 2015 dell'Ufficio

dell'aiuto e della protezione, nel fascicolo blu; lettera 23 luglio 2016 di AP

1, nel fascicolo “Corrispondenza e ordinanze diverse”). Quanto alla richiesta

di affidamento congiunto “in quanto __________ non deve in nessun modo sentirsi

costretto a vivere con il padre qualora non si trovasse più bene con lui e la

sua compagna”, l'appellante prospetta un argomento meramente ipotetico sul

quale non occorre pronunciarsi ora.

7.

La convenuta sottolinea

che E__________ non ha un passaporto italiano e che i genitori hanno chiesto

unicamente l'emissione della carta d'identità (italiana), la quale però non è

ancora stata rilasciata. Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 conferma tale

circostanza, ricordando che la restituzione chiesta alla convenuta riguardava

il passaporto svizzero del ragazzo, poi consegnatogli prima della sentenza. In condizioni

del genere la questione sollevata dall'appellante è perciò senza oggetto,

mentre sproporzionata è la richiesta di obbligare l'ex marito a consegnare il

passaporto svizzero di E__________ alla curatrice educativa per evitare a

titolo preventivo che trasferimenti fuori dell'Europa – specialmente in Egitto –

siano decisi unilateralmente da AO 1 (art. 301a cpv. 1 CC). Dovesse

disporre di seri indizi che inducano a scorgere un trasferimento del figlio

all'estero contrario al bene del medesimo, l'interessata potrà sempre

rivolgersi al giudice (o all'autorità di protezione dei minori, se ciò avviene

fuori di una procedura giudiziaria) e chiedere l'adozione dei provvedimenti più

opportuni.

8.

L'appellante

ribadisce la necessità di conferire alla curatrice educativa il compito di definire

“un progetto educativo comune”. In realtà la curatrice educativa può impartire

ai genitori suggerimenti e raccomandazioni, ma non può imporre a un genitore

affidatario indicazioni vincolanti sulla cura e l'educazione del figlio. L'appellante

ha diritto ad ogni modo di essere informata e sentita preventivamente sulle

questioni importanti per lo sviluppo del ragazzo (art. 275a cpv. 1 CC; Schwenzer/Cottier in: Basler Kom­mentar,

ZGB I, 5ª edizione, n. 5 ad art. 275a). Dovesse – anche a questo

proposito – intravedere decisioni dell'affidatario in contrasto con il bene del

figlio, essa potrà sempre rivolgersi al giudice (o all'autorità di protezione

dei minori, se ciò avviene fuori di una procedura giudiziaria) e sollecitare

l'adozione dei provvedimenti necessari.

9.

L'appellante chiede che

l'attore traslochi dall'alloggio attuale (di 3.5 locali) in un appartamento di

almeno 4.5 locali per consentire a E__________ di avere – come nel passato – una

camera propria e di non di essere sistemato in un “ufficio con un tavolo che si

trasforma in letto” nel quale si trovano cose non sue, tra cui il computer e un

attrezzo da ginnastica del padre. Ora, che la situazione logistica del figlio censurata

dall'appellante non sia ottimale è possibile. Non risulta tuttavia che essa pregiudichi

il bene del ragazzo, un rischio in tal senso non essendo stato riscontrato neppure

dal­l'assistente sociale __________ Bä__________ nel suo rapporto del 22 aprile

2016.

Ad ogni buon conto il Pretore ha già invitato AO 1 a rivedere la

soluzione abitativa in considerazione del trasferimento durevole del ragazzo presso

di lui (sentenza impugnata, pag. 7).

10.

AP 1 contesta infine l'addebito

delle ripetibili di primo grado (fr. 2500.–), ponendo in compensazione i premi della cassa malati e le

prestazioni mediche da lei pagate per il figlio nel 2015, non senza far valere

di trovarsi a carico della pubblica assistenza. Sta di fatto che la fondatezza

dei crediti posti in compensazione non è verosimile, la convenuta avendo potuto

far fronte a quei pagamenti – come eccepisce l'attore (osservazioni

all'appello, pag. 7) – grazie ai contributi alimentari che egli ha versato ancora

per i mesi di marzo e aprile del 2015 (fr. 3744.– complessivi: doc. F e doc.

WW; verbale del 15 giugno 2015, pag. 1), quando E__________ si trovava già da

lui. Circa l'indigenza dell'appellante, essa non esonera la soccombente dal rifondere

ripetibili alla parte vittoriosa (art. 118 cpv. 3 CPC). Se ne conclude che, destituito di fondamento, l'appello

vede la sua sorte segnata.

11.

Le spese del giudizio odierno seguirebbero

la soccombenza dell'appellante (art. 106

cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui questa

versa e il fatto ch'essa abbia agito senza l'ausilio di un legale inducono a

rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. L'esonero da spese processuali

non dispensa l'appellante invece dal corrispondere un'adeguata indennità per

ripetibili all'attore, che ha presentato osservazioni all'appello per il

tramite di una legale (sopra, consid. 10).

12.

Relativamente

ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è

ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC,

infine, la presente decisione è comunicata anche a E__________ __________.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile

e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è respinto e la sentenza impugnata

è confermata.

2. Non si riscuotono spese. L'appellante

rifonderà alla controparte fr. 2000.–

per ripetibili.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione:

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).